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MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

DECRETO 16 luglio 1997, n. 323

Regolamento recante l'individuazione dei servizi e relative funzioni nell'ambito degli uffici dirigenziali del Dipartimento della funzione pubblica.

note: Entrata in vigore del decreto: 9-10-1997
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Testo in vigore dal: 9-10-1997
                             IL MINISTRO
                      PER LA FUNZIONE PUBBLICA
  Visto l'articolo 27  della legge 29 marzo 1983,  n. 93, concernente
"Istituzione,  attribuzioni  ed  ordinamento del  Dipartimento  della
funzione pubblica";
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 giugno 1984, n.
536,  con il  quale, in  attuazione dell'articolo  27 della  legge 29
marzo 1983,  n. 93,  e' stato emanato  il regolamento  concernente il
Dipartimento della funzione pubblica;
  Visto l'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;
  Visto il decreto  legislativo 3 febbraio 1993, n.  29, e successive
modificazioni ed integrazioni;
  Visto  il decreto  del  Presidente del  Consiglio  dei Ministri  11
novembre 1993, n. 597, con il  quale e' stato adottato il regolamento
recante norme sulle competenze e sull'organizzazione del Dipartimento
della funzione pubblica;
  Visto  il decreto  del  Presidente del  Consiglio  dei Ministri  14
aprile 1994,  n. 321, con il  quale e' stato adottato  il regolamento
per l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, e
delle relative funzioni, del Dipartimento della funzione pubblica;
  Ritenuta  l'esigenza  di  procedere,  su  proposta  dei  rispettivi
dirigenti generali  direttori degli uffici,  all'individuazione delle
strutture  di  livello  dirigenziale  non  generale  nelle  quali  si
articolano  gli uffici  del Dipartimento  della funzione  pubblica ed
all'individuazione   delle   relative   funzioni,   in   applicazione
dell'articolo  1, comma  3,  del citato  decreto  del Presidente  del
Consiglio dei Ministri 14 aprile 1994, n. 321;
  Visto l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  D'intesa  con il  Presidente del  Consiglio dei  Ministri e  con il
Ministro del tesoro, acquisita rispettivamente con le note protocollo
DAGL / 27720 / 95 del 26 giugno  1997 e protocollo 1.1.4 / 27720 / 95
del 16  luglio 1997  e con  la nota protocollo  164397 del  27 giugno
1997;
  Udito  il parere  del Consiglio  di Stato,  espresso dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 7 luglio 1997;
                               Adotta
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  1. Nell'ambito  degli uffici  dirigenziali di livello  generale del
Dipartimento di cui  agli articoli 2, 3,  4, 5, 6, 7 e  8 del decreto
del Presidente  del Consiglio  dei Ministri 14  aprile 1994,  n. 321,
sono individuate le strutture  dirigenziali denominate "Servizi" alle
quali  sono  attribuite  le  funzioni  indicate  negli  articoli  che
seguono.
  2.  Alla direzione  dei  Servizi sono  preposti  funzionari con  la
qualifica di "dirigente".
          Avvertenza:
            Il  testo delle  note  qui  pubblicato e'  stato  redatto
          ai  sensi dell'art.  10, comma  3,  del testo  unico  delle
          disposizioni        sulla    promulgazione   delle   leggi,
          sull'emanazione   dei   decreti   del   Presidente    della
          Repubblica   e     sulle  pubblicazioni    ufficiali  della
          Repubblica  italiana,  approvato   con D.P.R.   28 dicembre
          1985,  n. 1092,   al solo fine  di  facilitare  la  lettura
          delle  disposizioni  di  legge  alle  quali  e'  operato il
          rinvio. Restano invariati il  valore  e  l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti.
                               Art. 1.
           Note alle premesse:
            -  Il   testo dell'art. 27 della  legge n. 93/1983 (Legge
          quadro sul pubblico impiego) e' il seguente:
            "Art. 27 (Istituzione, attribuzione  ed  ordinamento  del
          Dipartimento  della  funzione    pubblica).  -  Nell'ambito
          della     Presidenza    del  Consiglio  dei    Ministri  e'
          istituito  il  Dipartimento    della funzione pubblica, cui
          competono:
            1)  la tutela  dell'albo dei   dipendenti civili    dello
          Stato    e  dei  dipendenti  italiani  operanti  presso  le
          organizzazioni internazionali;
            2) l'attivita' di indirizzo e  di coordinamento  generale
          in materia di pubblico impiego;
            3)    il  coordinamento    delle iniziative   di riordino
          della pubblica amministrazione e    di  organizzazione  dei
          relativi    servizi,  anche  per quanto concerne i connessi
          aspetti informatici;
            4)  il controllo  sulla   efficienza e   la  economicita'
          dell'azione  amministrativa anche  mediante la  valutazione
          della  produttivita' e dei risultati conseguiti;
            5)  (le  attivita'  istruttorie  e   preparatorie   delle
          trattative   con   le   organizzazioni   sindacali,      la
          stipulazione   degli accordi  per    i  vari  comparti  del
          pubblico impiego ed il controllo sulla loro attuazione);
            6)  il  coordinamento  delle    iniziative riguardanti la
          disciplina del trattamento  giuridico   ed economico    dei
          pubblici   dipendenti e  la definizione  degli  indirizzi e
          delle    direttive     per  i     conseguenti   adempimenti
          amministrativi;
            7)      la     individuazione   dei     fabbisogni     di
          personale  e   la programmazione del relativo reclutamento;
            8) gli adempimenti  per il concerto dei singoli  Ministri
          in ordine ai    disegni    di  legge    ed    agli    altri
          provvedimenti    concernenti   il personale  e gli  aspetti
          funzionali    ed  organizzativi    specifici  dei   singoli
          Ministeri;
            9) (le  attivita' necessarie  per assicurare, sentito  il
          Ministero  del  tesoro,    provveditorato  generale   dello
          Stato,  la pianificazione dei  mezzi   materiali  e   delle
          attrezzature   occorrenti    per   il  funzionamento  degli
          uffici  dello  Stato    e  la  massima  utilizzazione ed il
          coordinamento delle tecnologie  e della  informatica  nella
          pubblica amministrazione);
            10)   le   attivita'   connesse   con   il  funzionamento
          della  Scuola superiore della pubblica amministrazione;
            11) la cura, sentito il Ministero  degli  affari  esteri,
          dei  rapporti  con  l'OCSE,  l'UES    e gli altri organismi
          internazionali  che  svolgono  attivita'  nel  campo  della
          pubblica amministrazione.
            Nelle  suddette    materie  il  Dipartimento  si   avvale
          dell'apporto  del  Consiglio   superiore   della   pubblica
          amministrazione.
            Ai    fini  della    determinazione delle   previsioni di
          spesa e   delle impostazioni   retributivefunzionali    nel
          quadro   degli  accordi  da definire con  le organizzazioni
          sindacali, le   amministrazioni  dello  Stato,    anche  ad
          ordinamento  autonomo,  le regioni,  le province,  i comuni
          e  gli altri  enti pubblici  di cui  alla presente    legge
          sono   tenuti   a   fornire,  nei  tempi  prescritti,  alla
          Presidenza del  Consiglio  dei  Ministri    -  Dipartimento
          della   funzione    pubblica,  tutti    i  dati  globali  e
          disaggregati riguardanti il personale  nonche' la  relativa
          distribuzione funzionale e territoriale.
            Alle   dipendenze   della Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri   - Dipartimento   della   funzione pubblica    e'
          posto    un  contingente    di  cinque ispettori di finanza
          comandati dalla Ragioneria  generale  dello  Stato    e  di
          cinque    funzionari particolarmente   esperti in  materia,
          comandati dal Ministero  dell'interno, i quali avranno   il
          compito  di verificare   la  corretta   applicazione  degli
          accordi   collettivi stipulati  presso  le  amministrazioni
          dello  Stato,  anche  ad  ordinamento  autonomo,  presso le
          regioni, le province, i comuni e  gli altri  enti  pubblici
          di      cui   alla     presente  legge.  Gli     ispettori,
          nell'esercizio delle    loro    funzioni,    hanno    piena
          autonomia   funzionale   ed   hanno l'obbligo di denunciare
          alla  procura  generale  della     Corte   dei   conti   le
          irregolarita' riscontrate.
            Il  Dipartimento della funzione pubblica  sar a' ordinato
          in servizi per  la  gestione  amministrativa  degli  affari
          di  competenza.  Le attivita'   di   studio,   ricerca   ed
          impulso    saranno   organizzate   in funzione di strutture
          aperte e  flessibili di supporto tecnico per  le  pubbliche
          amministrazioni.
            Dovra'  essere    definito il   numero dei  dipendenti da
          assegnare al Dipartimento.  Il   personale  dovra'   essere
          distaccato     da   altre amministrazioni, enti pubblici ed
          aziende pubbliche tenendo conto dei  precisi  requisiti  di
          professionalita'    e specializzazione e collocato anche in
          posizione  di  fuori    ruolo  presso  la  Presidenza   dei
          Consiglio  dei  Ministri. Potra' essere utilizzato anche il
          personale di cui alla legge 2 aprile 1979, n. 97.
            All'ordinamento   del    Dipartimento   della    funzione
          pubblica    si provvedera', entro   sei mesi  dalla data di
          entrata in  vigore della presente   legge,   con   uno    o
          piu'  decreti  del  Presidente  della Repubblica, a seguito
          di delibera del Consiglio dei Ministri adottata su proposta
          del  Presidente   del Consiglio   dei Ministri,  sentite le
          competenti   commissioni permanenti    della  Camera    dei
          deputati    e  del Senato della Repubblica, sulla base  dei
          principi stabiliti nei commi precedenti".
            -    Il    D.P.R.   n.   536/1984   reca:    "Regolamento
          concernente  il Dipartimento della funzione pubblica".
            - Il testo  dell'art. 2 della legge n. 421/1992   (Delega
          al  Governo  per la razionalizzazione  e la revisione delle
          discipline in materia di  sanita',  di  pubblico   impiego,
          di    previdenza    e    di    finanza  territoriale) e' il
          seguente:
            "Art. 2   (Pubblico impiego).   - 1. Il    Governo  della
          Repubblica  e'  delegato   a emanare  entro novanta  giorni
          dalla  data di  entrata in vigore della presente  legge uno
          o piu'  decreti legislativi, diretti al contenimento,  alla
          razionalizzazione   e al controllo    della  spesa  per  il
          settore    del    pubblico    impiego,   al   miglioramento
          dell'efficienza e della produttivita', nonche'  alla    sua
          riorganizzazione; a tal fine e' autorizzato a:
            a)  prevedere,  con   uno o piu' decreti, salvi i  limiti
          collegati al perseguimento   degli    interessi    generali
          cui      l'organizzazione    e  l'azione    delle pubbliche
          amministrazioni   sono   indirizzate, che   i  rapporti  di
          lavoro  e di   impiego dei dipendenti delle amministrazioni
          dello Stato e degli altri enti  di  cui  agli  articoli  1,
          primo  comma,  e  26,  primo   comma, della legge 29  marzo
          1983, n 93,  siano ricondotti sotto   la  disciplina    del
          diritto    civile  e    siano regolati   mediante contratti
          individuali  e   collettivi;  prevedere    una   disciplina
          transitoria  idonea ad assicurare  la graduale sostituzione
          del regime attualmente in  vigore nel settore  pubblico con
          quello  stabilito in base al  presente articolo;  prevedere
          nuove forme  di partecipazione delle  rappresentanze    del
          personale    ai fini   dell'organizzazione del lavoro nelle
          amministrazioni;
            b)  prevedere criteri  di   rappresentativita' ai    fini
          dei    diritti  sindacali      e   della     contrattazione
          compatibili    con  le    norme  costituzionali;  prevedere
          strumenti  per  la    rappresentanza  negoziale della parte
          pubblica, autonoma  ed obbligatoria, mediante  un  apposito
          organismo  tecnico,  dotato  di    personalita'  giuridica,
          sottoposto alla vigilanza della  Presidenza  del  Consiglio
          dei  Ministri  ed  operante  in  conformita' alle direttive
          impartite  dal  Presidente  del  Consiglio  dei   Ministri;
          stabilire che l'ipotesi  di contratto collettivo, corredata
          dai    necessari    documenti    indicativi   degli   oneri
          finanziari,   sia trasmessa   dall'organismo tecnico,    ai
          fini    dell'autorizzazione alla sottoscrizione, al Governo
          che  dovra' pronunciarsi in senso positivo o negativo entro
          un termine   non superiore a quindici  giorni,  decorso  il
          quale  l'autorizzazione   si intende  rilasciata; prevedere
          che la legittimita'  e    la   compatibilita'     economica
          dell'autorizzazione   governativa   siano   sottoposte   al
          controllo  della Corte dei conti, che dovra'   pronunciarsi
          entro   un  termine certo,  decorso  il quale  il controllo
          si intende effettuato senza rilievi;
            c) prevedere l'affidamento delle controversie  di  lavoro
          riguardanti  i   pubblici  dipendenti, cui  si  applica  la
          disciplina di   cui   al presente  articolo,    escluse  le
          controversie  riguardanti  il personale di cui alla lettera
          e)  e le materie di cui ai numeri da 1) a 7) della presente
          lettera, alla giurisdizione del giudice  ordinario  secondo
          le  disposizioni  che  regolano  il  processo del lavoro, a
          partire dal terzo anno successivo   alla  emanazione    del
          decreto  legislativo   e comunque non prima del  compimento
          della  fase  transitoria  di    cui  alla  lettera  a);  la
          procedibilita'   del   ricorso   giurisdizionale      resta
          subordinata  all'esperimento  di     un   tentativo      di
          conciliazione,    che,  in    caso  di esito   positivo, si
          definisce  mediante  verbale costituente  titolo esecutivo.
          Sono regolate con legge,  ovvero, sulla base della legge  o
          nell'ambito  dei   principi dalla   stessa posti,  con atti
          normativi o amministrativi, le seguenti materie:
            1)  le responsabilita'  giuridiche attinenti  ai  singoli
          operatori nell'espletamento di procedure amministrative;
            2)  gli  organi, gli uffici, i modi di conferimento della
          titolarita' dei medesimi;
            3)  i  principi  fondamentali  di  organizzazione   degli
          uffici;
            4)    i   procedimenti di   selezione  per  l'accesso  al
          lavoro  e  di avviamento al lavoro;
            5) i  ruoli e  le dotazioni organiche  nonche' la    loro
          consistenza  complessiva.   Le dotazioni   complessive   di
          ciascuna qualifica  sono definite    previa    informazione
          alle    organizzazioni   sindacali interessate maggiormente
          rappresentative sul piano nazionale;
            6)  la  garanzia  della  liberta'   di   insegnamento   e
          l'autonomia  professionale nello svolgimento dell'attivita'
          didattica, scientifica e di ricerca;
            7)  la   disciplina   della   responsabilita'   e   delle
          incompatibilita' tra l'impiego pubblico ed  altre attivita'
          e  i  casi  di    divieto di cumulo di impieghi e incarichi
          pubblici;
            d) prevedere che   le pubbliche amministrazioni  e    gli
          enti  pubblici  di  cui  alla    lettera a) garantiscano ai
          propri  dipendenti parita' di trattamenti  contrattuali   e
          comunque  trattamenti   non  inferiori  a quelli prescritti
          dai contratti collettivi;
            e)  mantenere   la  normativa  vigente,  prevista     dai
          rispettivi  ordinamenti,     per     quanto    attiene   ai
          magistrati   ordinari    e amministrativi, gli  avvocati  e
          procuratori  dello  Stato,  al personale militare  e  delle
          forze   di   polizia,    al  personale    delle    carriere
          diplomatica e prefettizia;
            f)   prevedere  la  definizione  di criteri  di  unicita'
          di  ruolo dirigenziale, fatti salvi i distinti ruoli  delle
          carriere diplomatica e prefettizia e  le relative modalita'
          di    accesso; prevedere criteri generali per la nomina dei
          dirigenti   di piu' elevato livello,  con  la  garanzia  di
          specifiche  obiettive  capacita'   professionali; prevedere
          una disciplina uniforme per i procedimenti di accesso  alle
          qualifiche  dirigenziali  di  primo livello anche  mediante
          norme di riordino della Scuola superiore    della  pubblica
          amministrazione,  anche    in relazione alla   funzione  di
          accesso,  senza oneri  aggiuntivi  a  carico  del  bilancio
          dello  Stato, prevedendo  figure  di  vertice con  distinte
          responsabilita'           didatticoscientifiche           e
          gestionaliorganizzative;
               g) prevedere:
            1) la separazione  tra i compiti di direzione politica  e
          quelli di direzione    amministrativa;  l'affidamento    ai
          dirigenti    - nell'ambito delle scelte di  programma degli
          obiettivi  e    delle  direttive  fissate  dal     titolare
          dell'organo  -   di   autonomi   poteri di   direzione,  di
          vigilanza  e  di controllo  in   particolare   la  gestione
          di    risorse  finanziarie attraverso l'adozione di  idonee
          tecniche di bilancio, la gestione delle   risorse  umane  e
          la  gestione  di    risorse  strumentali;  cio'  al fine di
          assicurare    economicita',  speditezza  e  rispondenza  al
          pubblico interesse dell'attivita' degli uffici dipendenti;
            2)    la    verifica  dei   risultati  mediante  appositi
          nuclei  di valutazione  composti  da dirigenti  generali  e
          da esperti,   ovvero attraverso      convenzioni        con
          organismi      pubblici       o     privati particolarmente
          qualificati nel controllo di gestione;
            3)  la  mobilita',  anche   temporanea, dei    dirigenti,
          nonche'    la rimozione dalle funzioni e il  collocamento a
          disposizione  in  caso  di  mancato   conseguimento   degli
          obiettivi prestabiliti della gestione;
            4)  i  tempi  e  i  modi per  l'individuazione,  in  ogni
          pubblica amministrazione,  degli   organi  e  degli  uffici
          dirigenziali      in  relazione     alla     rilevanza    e
          complessita' delle  funzioni   e   della quantita'    delle
          risorse    umane, finanziarie,  strumentali assegnate; tale
          individuazione  dovra'     comportare  anche      eventuali
          accorpamenti  degli   uffici   esistenti;  dovranno  essere
          previsti   i   criteri   per l'impiego   e   la    graduale
          riduzione  del   numero   dei   dirigenti   in servizio che
          risultino in eccesso rispetto agli  uffici  individuati  ai
          sensi della presente norma;
            5) una apposita,  separata area di contrattazione  per il
          personale  dirigenziale   non  compreso  nella  lettera e),
          cui     partecipano      le   confederazioni      sindacali
          maggiormente    rappresentative  sul  piano nazionale  e le
          organizzazioni  sindacali    del  personale     interessato
          maggiormente    rappresentative    sul    piano  nazionale,
          assicurando  un adeguato riconoscimento delle    specifiche
          tipologie   professionali;   la   definizione         delle
          qualifiche      dirigenziali    e      delle       relative
          attribuzioni;       l'istituzione      di      un'area   di
          contrattazione  per  la dirigenza medica,   stabilendo  che
          la  relativa    delegazione  sindacale  sia    composta  da
          rappresentanti  delle    organizzazioni  sindacali      del
          personale  medico  maggiormente  rappresentative  sul piano
          nazionale;
            h)    prevedere procedure   di  contenimento e  controllo
          della   spesa globale per i  dipendenti  pubblici,    entro
          limiti  massimi  globali,  per  ciascun  comparto    e  per
          ciascuna amministrazione o  ente; prevedere,  nel  bilancio
          dello  Stato  e  nei bilanci delle altre amministrazioni ed
          enti, l'evidenziazione   della spesa   complessiva  per  il
          personale,  a preventivo   e   a consuntivo;  prevedere  la
          revisione dei  controlli amministrativi dello  Stato  sulle
          regioni,  concentrandoli   sugli atti fondamentali    della
          gestione      ed    assicurando       l'audizione       dei
          rappresentanti     dell'ente     controllato,     adeguando
          altresi'    la composizione degli   organi  di    controllo
          anche    al fine  di garantire l'uniformita' dei criteri di
          esercizio del controllo stesso;
            i)  prevedere che   la struttura   della  contrattazione,
          le  aree    di  contrattazione e il rapporto tra  i diversi
          livelli siano definiti in coerenza con quelli  del  settore
          privato;
            l)    definire procedure   e   sistemi di   controllo sul
          conseguimento degli obiettivi    stabiliti  per  le  azioni
          amministrative,   nonche'   sul   contenimento   dei  costi
          contrattuali entro i limiti predeterminati dal Governo    e
          dalla  normativa   di  bilancio,  prevedendo negli  accordi
          contrattuali  dei pubblici  dipendenti la  possibilita'  di
          prorogare  l'efficacia     temporale     del     contratto,
          ovvero   di   sospenderne l'esecuzione parziale o    totale
          in  caso  di   accertata esorbitanza dai limiti di spesa; a
          tali fini,  prevedere che il Nucleo  di  valutazione  della
          spesa   relativa  al   pubblico  impiego  istituito  presso
          il Consiglio   nazionale  dell'economia    e  del    lavoro
          dall'art.    10  della  legge 30   dicembre 1991, n.   412,
          operi, su richiesta  del Presidente del   Consiglio     dei
          Ministri  o  delle   organizzazioni  sindacali, nell'ambito
          dell'attuale  dotazione  finanziaria dell'ente, con compiti
          sostitutivi di quelli    affidatigli  dal  citato  art.  10
          della  legge  30  dicembre 1991,   n. 412, di   controllo e
          certificazione dei  costi del lavoro  pubblico  sulla  base
          delle  rilevazioni  effettuate  dalla Ragioneria   generale
          dello   Stato,   dal  Dipartimento della  funzione pubblica
          e  dall'Istituto  nazionale  di  statistica;  per  il  piu'
          efficace perseguimento   di  tali  obiettivi,    realizzare
          l'integrazione  funzionale  del Dipartimento della funzione
          pubblica con la Ragioneria generale dello Stato;
            m)  prevedere,  nelle  ipotesi  in cui  per  effetto   di
          decisioni giurisdizionali l'entita' globale della spesa per
          il  pubblico  impiego ecceda   i  limiti  prestabiliti  dal
          Governo,   che    il    Ministro    del  bilancio  e  della
          programmazione   economica  ed  il    Ministro  del  tesoro
          presentino,  in  merito,  entro     trenta   giorni   dalla
          pubblicazione  delle  sentenze esecutive, una relazione  al
          Parlamento impegnando Governo e Parlamento a  definire  con
          procedura  d'urgenza  una    nuova  disciplina  legislativa
          idonea a ripristinare i limiti della spesa globale;
            n)  prevedere  che, con riferimento  al settore pubblico,
          in deroga all'art. 2103   del  codice  civile,  l'esercizio
          temporaneo  di  mansioni superiori   non   attribuisce   il
          diritto  all'assegnazione  definitiva delle   stesse,   che
          sia     consentita    la    temporanea  assegnazione    con
          provvedimento  motivato    del  dirigente   alle   mansioni
          superiori  per  un periodo   non eccedente  tre mesi  o per
          sostituzione del   lavoratore assente  con    diritto  alla
          conservazione    del      posto   esclusivamente   con   il
          riconoscimento    del      diritto       al     trattamento
          corrispondente  all'attivita'  svolta  e  che  comunque non
          costituisce   assegnazione   alle   mansioni      superiori
          l'attribuzione   di   alcuni   soltanto dei  compiti propri
          delle  mansioni   stesse,   definendo   altresi'   criteri,
          procedure e modalita' di detta assegnazione;
            o)   procedere alla  abrogazione  delle  disposizioni che
          prevedono  automatismi  che  influenzano  il    trattamento
          economico fondamentale ed accessorio,  e   di  quelle   che
          prevedono    trattamenti  economici accessori,  settoriali,
          comunque  denominati,  a   favore di   pubblici  dipendenti
          sostituendole     contemporaneamente  con    corrispondenti
          disposizioni  di  accordi contrattuali  anche  al  fine  di
          collegare    direttamente      tali   trattamenti      alla
          produttivita'   individuale  e    a  quella      collettiva
          ancorche'   non  generalizzata   ma   correlata all'apporto
          partecipativo,     raggiunte     nel    periodo,   per   la
          determinazione  delle  quali   devono   essere   introdotti
          sistemi    di  valutazione   e   misurazione,   ovvero allo
          svolgimento    effettivo    di  attivita'   particolarmente
          disagiate        ovvero   obiettivamente   pericolose   per
          l'incolumita'    personale  o  dannose    per  la   salute;
          prevedere  che  siano comunque   fatti salvi  i trattamenti
          economici   fondamentali ed  accessori    in      godimento
          aventi   natura  retributiva   ordinaria  o corrisposti con
          carattere di generalita'  per  ciascuna  amministrazione  o
          ente;    prevedere  il    principio  della  responsabilita'
          personale dei dirigenti in caso di  attribuzione  impropria
          dei trattamenti economici accessori;
            p)    prevedere  che    qualunque  tipo   di incarico   a
          dipendenti   della pubblica  amministrazione  possa  essere
          conferito  in  casi  rigorosamente  predeterminati; in ogni
          caso,  prevedere che l'amministrazione,  ente,  societa'  o
          persona  fisica che hanno conferito al personale dipendente
          da  una   pubblica   amministrazione   incarichi   previsti
          dall'art.  24 della legge 30  dicembre 1991, n.  412, entro
          sei mesi  dell'emanazione dei decreti  legislativi di   cui
          al  presente   articolo,   siano tenuti  a comunicare  alle
          amministrazioni  di  appartenenza   del  personale medesimo
          gli   emolumenti  corrisposti  in  relazione   ai  predetti
          incarichi,   allo   scopo   di  favorire    la     completa
          attuazione  dell'anagrafe  delle prestazioni prevista dallo
          stesso art. 24;
            q)    (al     fine     del     contenimento  e      della
          razionalizzazione      delle  aspettative  e  dei  permessi
          sindacali nel  settore  pubblico,  prevedere  l'abrogazione
          delle    disposizioni   che   regolano la   gestione  e  la
          fruizione      di  dette    prerogative,    stabilendo  che
          contemporaneamente l'intera  materia  venga    disciplinata
          nell'ambito  della contrattazione collettiva,  determinando
          i   limiti massimi   delle  aspettative    e  dei  permessi
          sindacali   in   un   apposito  accordo  stipulato  tra  il
          Presidente del  Consiglio dei  Ministri o  un suo  delegato
          e       le   confederazioni   sindacali        maggiormente
          rappresentative     sul  piano  nazionale,  da recepire con
          decreto del Presidente del Consiglio  dei  Ministri  previa
          deliberazione    del   Consiglio   dei     Ministri;   tali
          limiti  massimi dovranno essere determinati tenendo   conto
          della  diversa  dimensione  e  articolazione  organizzativa
          delle  amministrazioni, della consistenza numerica      del
          personale     nel    suo   complesso    e  del    personale
          sindacalizzato,  prevedendo   il  divieto  di  cumulare   i
          permessi sindacali   giornalieri;  prevedere    che    alla
          ripartizione    delle  aspettative    sindacali    tra   le
          confederazioni  e  le  organizzazioni sindacali      aventi
          titolo        provveda,       in       relazione       alla
          rappresentativita' delle medesime accertata  ai sensi della
          normativa vigente  nel  settore  pubblico,  la   presidenza
          del    Consiglio   dei Ministri   -    Dipartimento   della
          funzione   pubblica,      sentite    le  confederazioni  ed
          organizzazioni  sindacali  interessate;  prevedere  che  le
          amministrazioni   pubbliche  forniscano  al    Dipartimento
          della  funzione  pubblica   il  numero  complessivo  ed   i
          nominativi   dei beneficiari    dei  permessi    sindacali;
          inoltre  prevedere, secondo  i tempi definiti  dall'accordo
          di    cui  sopra,    che  ai    dipendenti  delle pubbliche
          amministrazioni  si applichino in materia  di aspettative e
          permessi sindacali,  le disposizioni della  legge 20 maggio
          1970, n.  300,  e   successive   modificazioni;   prevedere
          che,   oltre   ai  dati relativi ai permessi sindacali,  le
          pubbliche amministrazioni debbano annualmente  fornire alla
          Presidenza  del Consiglio   dei Ministri    -  Dipartimento
          della    funzione    pubblica   gli    elenchi  nominativi,
          suddivisi   per   qualifica,   del   personale   dipendente
          collocato     in  aspettativa,    in  quanto    chiamato  a
          ricoprire una   funzione  pubblica  elettiva    ovvero  per
          motivi    sindacali. I   dati riepilogativi   degli elenchi
          sono  pubblicati  in  allegato   alla   relazione   annuale
          da  presentare  al Parlamento   ai sensi dell'art. 16 della
          legge 29 marzo 1983, n. 93);
            r) prevedere,  al    fine  di  assicurare  la    migliore
          distribuzione  del  personale nelle   sedi di  servizio sul
          territorio nazionale,  che le amministrazioni e   gli  enti
          pubblici  non   possano procedere   a nuove assunzioni, ivi
          comprese quelle riguardanti le categorie protette, in  caso
          di    mancata  rideterminazione    delle  piante  organiche
          secondo il disposto dell'art. 6  della  legge  30  dicembre
          1991,  n.  412,  ed in caso di   accertata possibilita'  di
          copertura     dei  posti     vacanti   mediante   mobilita'
          volontaria,   ancorche'    realizzabile  a   seguito  della
          copertura    del fabbisogno   di   personale nella  sede di
          provenienza;  prevedere  norme  dirette  ad  impedire    la
          violazione  e  l'elusione degli obblighi   temporanei    di
          permanenza   dei   dipendenti    pubblici   in  determinate
          sedi,    stabilendo in  sette anni  il relativo  periodo di
          effettiva  permanenza nella  sede di   prima  destinazione,
          escludendo  anche  la  possibilita'  di  disporre  in  tali
          periodi comandi o distacchi presso   sedi   con   dotazioni
          organiche    complete;    prevedere   che   i trasferimenti
          mediante  mobilita' volontaria, compresi quelli  di cui  al
          comma    2  dell'art. 4 della   legge 29 dicembre 1988,  n.
          554,  siano  adottati  con  decreto  del  Presidente    del
          Consiglio  dei  Ministri  e che il personale eccedente, che
          non  accetti la mobilita' volontaria,  sia  sottoposto    a
          mobilita'    d'ufficio   e, qualora   non   ottemperi,  sia
          collocato in  disponibilita' ai   sensi dell'art.   72  del
          testo  unico  delle   disposizioni concernenti  lo  statuto
          degli impiegati  civili dello Stato approvato  con  decreto
          del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
            s)  prevedere  che,  fatte salve le disposizioni di leggi
          speciali, la disciplina  del trasferimento  di azienda   di
          cui    all'art.  2112   del codice civile  si applica anche
          nel caso di transito  dei dipendenti degli enti  pubblici e
          delle   aziende municipalizzate o   consortili  a  societa'
          private per  effetto di  norme di  legge, di  regolamento o
          convenzione,  che  attribuiscano  alle stesse  societa'  le
          funzioni esercitate dai citati enti pubblici ed aziende;
            t)    prevedere   una   organica regolamentazione   delle
          modalita'   di  accesso  all'impiego  presso  le  pubbliche
          amministrazioni,  espletano,  a  cura  della Presidenza del
          Consiglio    dei  Ministri,  concorsi  unici  per   profilo
          professionale,   da   espletarsi     a  livello  regionale,
          abilitanti    all'impiego    presso        le     pubbliche
          amministrazioni,  ad    eccezione delle regioni, degli enti
          locali e loro consorzi, previa individuazione  dei  profili
          professionali,  delle   procedure e   tempi di  svolgimento
          dei concorsi,  nonche' delle  modalita'  di accesso    alle
          graduatorie    di  idonei  da parte delle   amministrazioni
          pubbliche,  prevedendo  altresi'  la    possibilita',    in
          determinati   casi,   di   provvedere   attraverso concorsi
          per  soli titoli  o  di  selezionare i  candidati  mediante
          svolgimento  di    prove   psicoattitudinali    avvalendosi
          di     sistemi  automatizzati;    prevedere  altresi'    il
          decentramento  delle sedi  di svolgimento dei concorsi;
            u) prevedere   per le categorie   protette  di    cui  al
          titolo    I  della  legge    2  aprile    1968,  n.    482,
          l'assunzione,   da parte   dello Stato, delle    aziende  e
          degli  enti    pubblici,  per    chiamata  numerica   degli
          iscritti  nelle liste  di collocamento  sulla base    delle
          graduatorie  stabilite   dagli   uffici   provinciali   del
          lavoro  e  della  massima occupazione;
            v) al  fine di  assicurare una migliore  efficienza degli
          uffici e delle  strutture delle  amministrazioni  pubbliche
          in  relazione    alle rispettive   inderogabili    esigenze
          funzionali,  prevedere    che  il personale    appartenente
          alle     qualifiche   funzionali  possa  essere utilizzato,
          occasionalmente  e con  criteri di flessibilita',   per  lo
          svolgimento di mansioni relative a profili professionali di
          qualifica funzionale immediatamente inferiore;
            z)  prevedere,  con  riferimento  al  titolo  di  studio,
          l'utilizzazione, anche d'ufficio,   del  personale  docente
          soprannumerario   delle scuole di  ogni ordine  e grado  di
          posti   e classi    di  concorso    diversi  da  quelli  di
          titolarita', anche per ordini e gradi di scuola diversi; il
          passaggio   di   ruolo  del    predetto  personale  docente
          soprannumerario e' consentito    purche'    in     possesso
          di     idonea     abilitazione    e specializzazione,   ove
          richiesta,   secondo  la  normativa  vigente; prevedere  il
          passaggio  del  personale   docente in soprannumero   e del
          personale amministrativo, tecnico ed ausiliario  utilizzato
          presso gli uffici  scolastici   regionali  e   provinciali,
          a     domanda,   nelle qualifiche  funzionali, nei  profili
          professionali  e nelle  sedi che presentino  disponibilita'
          di  posti,  nei  limiti  delle  dotazioni organiche     dei
          ruoli        dell'amministrazione       centrale          e
          dell'amministrazione     scolastica       periferica    del
          Ministero      della   pubblica      istruzione    previste
          cumulativamente    dalle tabelle   A e  B legate al decreto
          del Presidente del Consiglio dei Ministri 27  luglio  1987,
          pubblicato   nel   supplemento   ordinario   alla  Gazzetta
          Ufficiale  n.    33  dell'8  febbraio  1991,  e  successive
          modificazioni;
            aa)  prevedere    per  il  personale    docente  di ruolo
          l'istituzione di corsi   di riconversione    professionale,
          con   verifica finale,  aventi valore abilitante, l'accesso
          ai quali  avvenga  sulla    base  dei  titoli  di    studio
          posseduti   al   fine di  rendere  possibile  una  maggiore
          mobilita' professionale all'interno del  comparto scuola in
          relazione  ai    fenomeni    di    diminuzione        della
          popolazione     scolastica    e    ai  cambiamenti    degli
          ordinamenti  e  dei  programmi  di  insegnamento; prevedere
          nell'ambito  delle trattative  contrattuali l'equiparazione
          della  mobilita' professionale  (passagi di  cattedra e  di
          ruolo)     a  quella   territoriale   ed   il   superamento
          dell'attuale   ripartizione  tra  i  posti  riservati  alla
          mobilita' e  quelli riservati alle immissioni in ruolo  nel
          senso  di  rendere disponibili per  le immissioni  in ruolo
          solo i posti che residuano dopo le operazioni di  mobilita'
          in ciascun anno scolastico;
            bb) prevedere norme dirette alla riduzione graduale delle
          dotazioni  organiche  aggiuntive per  le scuole  materne  e
          per  gli istituti   e scuole d'istruzione    secondaria  ed
          artistica,  fino  al raggiungimento del  3 per  cento della
          consistenza organica,   a  modifica    di  quanto  previsto
          dall'art.    13, primo comma,  della legge 20 maggio  1982,
          n.  270,  e   successive   modificazioni e    integrazioni;
          sopprimere,    con decorrenza dall'anno scolastico 1993-94,
          i commi decimo e undicesimo  dell'art.  14  della    citata
          legge  20  maggio 1982, n.   270, e prevedere norme dirette
          alla progressiva  abolizione delle attuali disposizioni che
          autorizzano l'impiego   del   personale della    scuola  in
          funzioni   diverse     da     quelle     di       istituto;
          conseguentemente   dovra'   essere prevista    una    nuova
          regolamentazione   di  tutte   le  forme   di utilizzazione
          del    personale della   scuola per   garantirne l'impiego,
          anche attraverso forme di reclutamento   per  concorso,  in
          attivita'  di  particolare utilita'  strettamente attinenti
          al settore   educativo e per  fini    di  istituto    anche
          culturali  previsti    da leggi   in vigore.   Tale   nuova
          regolamentazione  potra'   consentire   una   utilizzazione
          complessiva di personale non superiore alle mille unita';
            cc)    prevedere    che    le  dotazioni    dell'organico
          aggiuntivo     siano  destinate      prevalentemente   alla
          copertura    delle supplenze   annuali.   Cio'  nell'ambito
          delle   quote  attualmente    stabilite  per    le  diverse
          attivita'  di  cui all'art. 14 della  legge 20 maggio 1982,
          n. 270, e successive modificazioni;
            dd)    procedere   alla     revisione     delle     norme
          concernenti     il conferimento delle  supplenze annuali  e
          temporanee per   il personale docente,      amministrativo,
          tecnico    ed  ausiliario   prevedendo  la possibilita'  di
          fare   ricorso   alle supplenze   annuali   solo  per    la
          copertura  dei  posti effettivamente vacanti  e disponibili
          ed ai quali non sia    comunque  assegnato    personale  ad
          altro  titolo   per l'intero anno scolastico, stabilendo la
          limitazione delle supplenze temporanee al solo periodo   di
          effettiva permanenza delle  esigenze di servizio; procedere
          alla revisione della  disciplina che regola l'utilizzazione
          del   personale    docente  che    riprende  servizio  dopo
          l'aspettativa per infermita' o per  motivi  di    famiglia;
          nelle  sole  classi  terminali  dei  cicli di studio ove il
          docente riprenda servizio dopo il 30 aprile  ed  a  seguito
          di  un periodo di  assenza non inferiore a  novanta giorni,
          viene confermato il supplente  a garanzia della continuita'
          didattica e i docenti di ruolo che non riprendano  servizio
          nella  propria classe sono impiegati per supplenze o per lo
          svolgimento di altri compiti;
            ee) procedere  alla revisione, nell'ambito   dell'attuale
          disciplina  del   reclutamento del   personale   docente di
          ruolo,  dei criteri  di costituzione e funzionamento  delle
          commissioni  giudicatrici, al fine di realizzare  obiettivi
          di accelerazione, efficienza   e  contenimento  complessivo
          della  spesa  nello svolgimento delle procedure di concorso
          mediante un piu'  razionale accorpamento delle classi    di
          concorso ed il maggior  decentramento possibile delle  sedi
          di  esame,   nonche' un piu' frequente  ricorso alla scelta
          dei  componenti delle commissioni fra il  personale docente
          e  direttivo in quiescenza, anche  ai sensi del decreto del
          Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  10  giugno  1986,
          pubblicato    nella  Gazzetta   Ufficiale n.   190 del   18
          agosto  1986, e successive  modificazioni, ed   assicurando
          un    adeguato  compenso    ai componenti delle commissioni
          stesse nei casi in cui  essi non optino per  l'esonero  dal
          servizio  di   insegnamento. La   corresponsione dei citati
          compensi deve  comunque comportare  una adeguata   economia
          di  spesa    rispetto     agli   oneri   eventualmente   da
          sostenere  per  la sostituzione del personale esonerato dal
          servizio di insegnamento;
            ff) procedere  alla revisione, nell'ambito   dell'attuale
          disciplina  del   reclutamento   del personale  docente  di
          ruolo, delle  relative procedure  di   concorso, al    fine
          di   subordinarne l'indizione  alla previsione di effettiva
          disponibilita' di   cattedre  e  di  posti  e,  per  quanto
          riguarda  le accademie ed  i conservatori, di  subordinarne
          lo svolgimento ad una previa selezione per soli titoli;
            gg)    prevedere  l'individuazione    di   parametri   di
          efficacia   della  spesa  per  la  pubblica  istruzione  in
          rapporto   ai   risultati   del  sistema  scolastico    con
          particolare   riguardo   alla   effettiva  fruizione    del
          diritto  allo  studio ed in  rapporto anche alla mortalita'
          scolastica, agli   abbandoni   e   al    non    adempimento
          dell'obbligo,   individuando strumenti efficaci per il loro
          superamento;
            hh)  prevedere  criteri  e     progetti  per   assicurare
          l'attuazione  della  legge   10 aprile   1991,  n.  125, in
          tutti  i  settori del  pubblico impiego;
            ii)    prevedere    l'adeguamento    degli    uffici    e
          della       loro  organizzazione  al  fine   di   garantire
          l'effettivo  esercizio dei diritti dei cittadini in materia
          di  procedimento amministrativo e di diritto di accesso  ai
          documenti  amministrativi,  ai  sensi  della legge 7 agosto
          1990, n. 241;
            ll)  i    dipendenti  delle   pubbliche   amministrazioni
          eletti    al Parlamento nazionale, al Parlamento  europeo e
          nei consigli regionali sono   collocati   in    aspettativa
          senza  assegni   per  la  durata  del mandato. Tale periodo
          e' utile    ai  fini  dell'anzianita'  di  servizio  e  del
          trattamento di quiescenza e di previdenza;
            mm)    al  fine    del  completamento   del processo   di
          informatizzazione delle amministrazioni pubbliche e   della
          piu'   razionale   utilizzazione  dei  sistemi  informativi
          automatizzati, procedere alla revisione della normativa  in
          materia  di    acquisizione dei mezzi necessari, prevedendo
          altresi'    la    definizione  dei    relativi     standard
          qualitativi  e    dei  controlli    di  efficienza   e   di
          efficacia;   procedere alla    revisione  delle    relative
          competenze  e    attribuire    ad   un apposito   organismo
          funzioni  di  coordinamento  delle      iniziative   e   di
          pianificazione   degli   investimenti   in      materia  di
          automazione,       anche   al   fine        di    garantire
          l'interconnessione dei sistemi informatici pubblici.
            2.  Le  disposizioni del presente  articolo e dei decreti
          legislativi in  esso  previsti   costituiscono     principi
          fondamentali      ai     sensi  dell'art.     117     della
          Costituzione.   I  principi  desumibili  dalle disposizioni
          del presente  articolo   costituiscono   altresi' per    le
          regioni  a  statuto speciale e per  le province autonome di
          Trento e di Bolzano    norme  fondamentali    di    riforma
          economicosociale  della Repubblica.
            3.  Restano  salve    per la Valle d'Aosta le  competenze
          statutarie in materia,   le norme   di  attuazione    e  la
          disciplina  sul   bilinguismo.  Resta  comunque  salva, per
          la   provincia   autonoma  di    Bolzano,    la  disciplina
          vigente  sul   bilinguismo  e la  riserva proporzionale  di
          posti nel pubblico impiego.
            4.  Entro sessanta  giorni dalla   data di    entrata  in
          vigore  della  presente legge   il Governo   trasmette alla
          Camera   dei deputati   e al Senato  della  Repubblica  gli
          schemi    dei  decreti  legislativi di cui al comma   1  al
          fine  dell'espressione  del   parere    da   parte    delle
          commissioni  permanenti competenti   per la materia di  cui
          al presente articolo.  Le commissioni  si esprimono   entro
          quindici  giorni dalla data di trasmissione.
            5.  Disposizioni  correttive,  nell'ambito dei decreti di
          cui al comma 1,   nel rispetto   dei principi    e  criteri
          direttivi determinati  dal medesimo comma 1 e previo parere
          delle  commissioni  di  cui  al  comma  4,  potranno essere
          emanate, con uno  o piu' decreti legislativi,  fino  al  31
          dicembre 1993".
            -   Il   D.Lgs.   n.   29/1993  reca:  "Razionalizzazione
          dell'organizzazione delle   amministrazioni   pubbliche   e
          revisione    della    disciplina   in materia   di pubblico
          impiego, a  norma  dell'art. 2   della legge    23  ottobre
          1992, n. 421".
            -  Il    D.P.C.M. n. 597/1993  reca: "Regolamento recante
          norme  sulle  competenze    e    sull'organizzazione    del
          Dipartimento  della  funzione pubblica".
            -  Il    D.P.C.M.  n.  321/1994  reca:   "Regolamento per
          l'individuazione degli uffici  di livello dirigenziale    e
          delle  relative    funzioni del Dipartimento della funzione
          pubblica".
            -  Il  testo  dell'art.  1,  comma  3,  del  D.P.C.M.  n.
          321/1994 (Regolamento    per     l'individuazione     degli
          uffici     di     livello dirigenziale   generale e   delle
          relative    funzioni  del    Dipartimento  della   funzione
          pubblica) e' il seguente:
            "Art. 1 (Uffici  dirigenziali generali del Dipartimento).
          -   1.  Gli  uffici    di    livello    dirigenziale    del
          Dipartimento  della  funzione pubblica sono i seguenti:
              1) organizzazione delle pubbliche amministrazioni;
              2) personale delle pubbliche amministrazioni;
              3) relazioni sindacali delle pubbliche amministrazioni;
              4) procedimenti ed efficienza amministrativa.
            2.   Sono, altresi',   uffici di    livello  dirigenziale
          generale, con compiti strumentali:
              1) l'ufficio di capo del Dipartimento;
            2) l'ufficio per gli affari generali e per il personale;
              3) l'ispettorato per la funzione pubblica.
            3.   Con  successivo  regolamento  del  Ministro  per  la
          funzione pubblica si  provvede all'articolazione,   secondo
          criteri    di  omogeneita'   di compiti e funzioni,   degli
          uffici indicati nei commi 1  e 2, ai sensi  dell'art.    6,
          comma  1,   seconda   parte,   del decreto   legislativo  3
          febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni".
            -  Il  testo  dell'art.  17 della   legge   n.   400/1988
          (Disciplina  dell'attivita'   di    Governo  e  ordinamento
          della    Presidenza   del Consiglio  dei  Ministri)  e'  il
          seguente:
            "Art.    17  (Regolamenti).    -   1. Con   decreto   del
          Presidente   della  Repubblica,  previa  deliberazione  del
          Consiglio  dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di
          Stato che deve pronunziarsi entro  novanta  giorni    dalla
          richiesta,    possono   essere emanati   i regolamenti  per
          disciplinare:
               a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
            b)  l'attuazione  e  l'integrazione    delle   leggi    e
          dei    decreti  legislativi   recanti norme   di principio,
          esclusi  quelli     relativi  a  materie   riservate   alla
          competenza regionale;
            c)  le materie   in cui manchi la  disciplina da parte di
          leggi o di atti  aventi forza  di legge,  sempre che    non
          si  tratti di  materie comunque riservate alla legge;
            d)    l'organizzazione    ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge;
              e) (soppressa).
            2.      Con      decreto      del    Presidente     della
          Repubblica,    previa deliberazione   del  Consiglio    dei
          Ministri,   sentito il  Consiglio di Stato, sono  emanati i
          regolamenti  per la disciplina  delle materie, non  coperte
          da  riserva  assoluta di legge prevista dalla Costituzione,
          per  le quali  le   leggi della   Repubblica,  autorizzando
          l'esercizio  della   potesta'  regolamentare  del  Governo,
          determinano  le  norme generali regolatrici  delle  materie
          e  dispongono    l'abrogazione delle norme   vigenti,   con
          effetto    dall'entrata    in    vigore     delle     norme
          regolamentari.
            3.    Con decreto   ministeriale possono  essere adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del  Ministro o  di
          autorita'  sottordinate  al  Ministro,    quando la   legge
          espressamente conferisca  tale potere.   Tali  regolamenti,
          per  materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
          adottati con  decreti  interministeriali,   ferma  restando
          la  necessita'   di   apposita   autorizzazione   da  parte
          della     legge.     I   regolamenti      ministeriali   ed
          interministeriali   non possono  dettare norme contrarie  a
          quelle dei  regolamenti emanati dal  Governo. Essi  debbono
          essere    comunicati  al    Presidente  del Consiglio   dei
          Ministri prima della loro emanazione.
            4. I regolamenti di cui  al  comma  1  ed  i  regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,   che   devono    recare
          la      denominazione     di ''regolamento'', sono adottati
          previo  parere del Consiglio di Stato, sottopoti  al  visto
          ed alla  registrazione della  Corte dei  conti e pubblicati
          nella Gazzetta Ufficiale.
            4 -bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei
          Ministeri  sono  determinate,   con regolamenti emanati  ai
          sensi del comma  2, su proposta  del   Ministro  competente
          d'intesa   con  il Presidente  del Consiglio dei Ministri e
          con il Ministro  del  tesoro,  nel  rispetto  dei  principi
          posti dal  decreto legislativo  3 febbraio  1993, n.  29, e
          successive    modificazioni,  con    i    documenti e   con
          l'osservanza  dei criteri che seguono:
            a) riordino degli  uffici di diretta collaborazione   con
          i  Ministri  ed   i   Sottosegretari di  Stato,  stabilendo
          che tali  uffici   hanno esclusive competenze  di  supporto
          dell'organo  di direzione politica e di raccordo tra questo
          e l'amministrazione;
            b) individuazione  degli uffici  di livello  dirigenziale
          generale,    centrali    e         periferici,     mediante
          diversificazione  tra   strutture con funzioni finali e con
          funzioni  strumentali e loro  organizzazione  per  funzioni
          omogenee    e secondo  criteri di flessibilita'  eliminando
          le duplicazioni funzionali;
            c)     previsione     di      strumenti    di    verifica
          periodica dell'organizzazione e dei risultati;
            d) indicazione e revisione  periodica  della  consistenza
          delle piante organiche;
            e)  previsione    di decreti ministeriali di   natura non
          regolamentare per la definizione dei  compiti delle  unita'
          dirigenziali    nell'ambito   degli   uffici   dirigenziali
          generali".
           Note all'art. 1:
            - Il  testo degli articoli  2, 3, 4,  5, 6, 7   e  8  del
          D.P.C.M.  n.   321/1994 (Regolamento   per l'individuazione
          degli uffici  di livello dirigenziale   generale e    delle
          relative     funzioni  del    Dipartimento  della  funzione
          pubblica) e' il seguente:
            "Art.  2 (Ufficio  di  capo del  Dipartimento). -  1.  Il
          capo  del Dipartimento   assicura il   necessario  supporto
          per  il   funzionamento delle strutture del  Dipartimento e
          adotta  i      provvedimenti   diretti   a   garantire   il
          coordinamento  degli  altri  uffici di livello dirigenziale
          generale tra   loro e  con    gli  uffici    ausiliari  del
          Ministro;    cura  i rapporti con il Segretariato  generale
          della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
            "Art. 3 (Ufficio per  gli  affari    generali  e  per  il
          personale). - 1.  L'ufficio per  gli affari generali  e per
          il  personale    provvede alla gestione    degli     affari
          generali    e   giuridicoamministrativi; sovraintende  alla
          gestione  del  personale; cura  la gestione   degli  affari
          finanziari      e   contabili  nonche'  delle     attivita'
          contrattuali; sovraintende    all'archivio    generale    e
          cura    la    rassegna    stampa;  intrattiene i   rapporti
          internazionali, ai sensi  dell'art. 27, comma  1,  n.  11),
          della  legge 29 marzo  1983 n. 93, e il collegamento con il
          delegato  italiano  presso  l'Unione  europea   occidentale
          (U.E.O.)".
            "Art.     4     (Ufficio     dell'organizzazione    delle
          pubbliche    amministrazioni).    -    1.         L'ufficio
          dell'organizzazione    delle    pubbliche   amministrazioni
          esercita   le    attribuzioni   di    indirizzo   e      di
          coordinamento    per  l'ottimale    corrispondenza    delle
          strutture  delle pubbliche amministrazioni alle    esigenze
          istituzionali   e  dell'utenza,  anche      per      quanto
          concerne   l'utilizzazione   degli   strumenti informatici,
          all'uopo  promuovendo    l'omogeneizzazione,   sul    piano
          normativo     e     amministrativo,     delle     strutture
          organizzative  delle amministrazioni. Effettua    l'analisi
          del    fabbisogno  di   personale ai fini dell'adozione dei
          provvedimenti di   cui all'art. 6,  comma  3,  del  decreto
          legislativo   3   febbraio      1993,   29,   e  successive
          modificazioni, ed  emana le   direttive di    cui  all'art.
          30,  comma    2,  del   medesimo decreto legislativo per la
          ridefinizione periodica di uffici e piante organiche  delle
          altre   amministrazioni. L'ufficio    cura  la    tenuta  e
          l'aggiornamento      delle      raccolte      degli    atti
          normativi     e      di  organizzazione    nonche'    degli
          organigrammi  e  degli  altri  schemi grafici relativi alla
          struttura delle pubbliche amministrazioni".
            "Art.   5   (Ufficio  del     personale  delle  pubbliche
          amministrazioni). - 1.   L'ufficio   del   personale  delle
          pubbliche    amministrazioni    cura l'elaborazione   degli
          indirizzi  generali  in   materia   di   pubblico  impiego;
          coordina  e promuove  le  iniziative  riguardanti lo  stato
          giuridico  ed    il  trattamento  economico  dei   pubblici
          dipendenti anche con riguardo    alla  individuazione    di
          sistemi  valutativi    e  premianti  delle prestazioni   di
          lavoro nonche'  ai trattamenti di  quiescenza e previdenza;
          effettua la programmazione del reclutamento  del  personale
          per   concorsi   o  mobilita',  previa  acquisizione  delle
          necessarie  valutazioni  da  parte  delle  aniministrazioni
          interessate".
            "Art.   6  (Ufficio  per  le  relazioni  sindacali  delle
          pubbliche amministrazioni).   -  1.    L'ufficio  per    le
          relazioni    sindacali  delle pubbliche     amministrazioni
          svolge   attivita'   di   indirizzo    e coordinamento   in
          materia    di  relazioni    sindacali    delle    pubbliche
          amministrazioni;  esercita  la   vigilanza    e   cura    i
          rapporti    con l'Agenzia     per     la     rappresentanza
          negoziale    delle    pubbliche amministrazioni  ai    fini
          della   definizione   dei      procedimenti  relativi  alla
          contrattazione collettiva nazionale   e  decentrata  per  i
          pubblici   dipendenti,      e   svolge      l'attivita'  di
          contrattazione devoluta   dalla legge   al    Dipartimento;
          attende    alla  ricognizione  di  tutte  le confederazioni
          e   le organizzazioni   sindacali operanti    nel  pubblico
          impiego  e  alla    raccolta  dei  loro  statuti;  cura  la
          raccolta dei dati forniti dalle  amministrazioni  pubbliche
          sulla  consistenza  associativa  delle    confederazioni  e
          delle organizzazioni  sindacali ed  adotta i  provvedimenti
          inerenti       al    riconoscimento      della     maggiore
          rappresentativita' sindacale sul piano nazionale.
            2. L'ufficio  rilascia  gli  assensi  preventivi  per  il
          collocamento  in  aspettativa    sindacale  e    registra i
          permessi  sindacali      autorizzati   dalle      pubbliche
          amministrazioni;    ne  pubblica    annualmente    i   dati
          numerici per sindacato, amministrazione e regione.
            3.  L'ufficio    svolge  attivita'     di   indirizzo   e
          coordinamento   delle   amministrazioni   in      relazione
          all'esercizio  del diritto   di sciopero  nel  settore  del
          pubblico  impiego  e  cura i rapporti con la commissione di
          garanzia di cui all'art. 12 della legge 12 giugno 1990,  n.
          146".
            "Art.  7  (Ufficio  per  i  procedimenti  e  l'efficienza
          amministrativa).  -  1.  L'ufficio per  i  procedimenti   e
          l'efficienza    amministrativa  svolge    attivita'      di
          indirizzo  e  coordinamento   in  materia  di  economicita'
          e  rendimento    dell'azione amministrativa delle pubbliche
          amministrazioni,  anche  mediante  la   valutazione   della
          produttivita'  ed i risultati conseguiti, favorendo, a  tal
          fine,  la  predisposizione  di  indici  di  valutazione   e
          vigilando sulla relativa attuazione.
            2.   L'ufficio      cura  i  rapporti    con  i  comitati
          metropolitani  di cui all'art. 18 del decreto  -  legge  24
          novembre  1990,  n.  344,  convertito, con   modificazioni,
          dalla   legge   23   gennaio 1991,    n.    21,    e    con
          l'Autorita'      per      l'informatica     nella  pubblica
          amministrazione    per  l'adozione    degli      interventi
          ritenuti     necessari    in      materia    di  efficienza
          amministrativa.
            3.  All'ufficio  fa  capo  l'ufficio  relazioni  con   il
          pubblico  previsto dall'art.   12 del  decreto  legislativo
          3 febbraio  1993,  n. 29,  e successive modificazioni".
            "Art. 8 (Ispettorato per la   funzione  pubblica).  -  1.
          L'ispettorato per la funzione pubblica, previsto  dall'art.
          27,  quarto  comma,  della  legge  29 marzo 1983, n. 93,  e
          dall'art. 65 del decreto legislativo 3 febbraio   1993,  n.
          29,      e  successive    modificazioni,  svolge    compiti
          ispettivi, vigilando  sulla razionale organizzazione  delle
          pubbliche amministrazioni,  l'ottimale utilizzazione  delle
          risorse umane,  la conformita'  dell'azione  amministrativa
          ai  principi  di  imparzialita' e buon   andamento, nonche'
          sull'osservanza delle  disposizioni vigenti  sul  controllo
          dei    costi,  rendimenti e risultati,   sulla verifica dei
          carichi  di  lavoro   e   sull'applicazione   delle   norme
          legislative,  regolamentari  e contrattuali riguardanti  il
          trattamento   giuridico   ed   economico    dei    pubblici
          dipendenti".