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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 aprile 1994, n. 321

Regolamento per l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale e delle relative funzioni del Dipartimento della funzione pubblica.

note: Entrata in vigore del decreto: 15-6-1994
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Testo in vigore dal:  15-6-1994

Art. 6

Ufficio per le relazioni sindacali
delle pubbliche amministrazioni
1. L'ufficio per le relazioni sindacali delle pubbliche amministrazioni svolge attività di indirizzo e coordinamento in materia di relazioni sindacali delle pubbliche amministrazioni; esercita la vigilanza e cura i rapporti con l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni ai fini della definizione dei procedimenti relativi alla contrattazione collettiva nazionale e decentrata per i pubblici dipendenti, e svolge l'attività di contrattazione devoluta dalla legge al Dipartimento; attende alla ricognizione di tutte le confederazioni e le organizzazioni sindacali operanti nel pubblico impiego e alla raccolta dei loro statuti; cura la raccolta dei dati forniti dalle amministrazioni pubbliche sulla consistenza associativa delle confederazioni e delle organizzazioni sindacali ed adotta i provvedimenti inerenti al riconoscimento della maggiore rappresentatività sindacale sul piano nazionale.
2. L'ufficio rilascia gli assensi preventivi per il collocamento in aspettativa sindacale e registra i permessi sindacali autorizzati dalle pubbliche amministrazioni; ne pubblica annualmente i dati numerici per sindacato, amministrazione e regione.
3. L'ufficio svolge attività di indirizzo e coordinamento delle amministrazioni in relazione all'esercizio del diritto di sciopero nel settore del pubblico impiego e cura i rapporti con la commissione di garanzia di cui all'art. 12 della legge 12 giugno 1990, n. 146.
Nota all'art. 6:
- Si riporta il testo dell'art. 12 della legge n. 146/1990 (Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmentetutelati.
Istituzione della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge):
"Art. 12. - 1. È istituita una Commissione di garanzia dell'attuazione della legge, al fine di valutare l'idoneità delle misure volte ad assicurare il contemperamento dell'esercizio del diritto di sciopero con il godimento dei diritti della persona, costituzionalmente tutelati, di cui al comma 1 dell'art. 1.
2. La Commissione è composta da nove membri, scelti, su designazione dei Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, tra esperti in materia di diritto costituzionale, di diritto del lavoro e di relazioni industriali, e nominati con decreto del Presidente della Repubblica; essa può avvalersi della consulenza di esperti di organizzazione dei servizi pubblici essenziali interessati dal conflitto, nonché di esperti che si siano particolarmente distinti nella tutela degli utenti. Non possono far parte della Commissione i parlamentari e le persone che rivestano altre cariche pubbliche elettive, ovvero cariche in partiti politici, in organizzazioni sindacali o in associazioni di datori di lavoro, nonché coloro che abbiano comunque con i suddetti organismi ovvero con amministrazioni od imprese di erogazione di servizi pubblici rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza.
3. La Commissione elegge nel suo seno il presidente; è nominata per un triennio e i suoi membri possono essere confermati una sola volta.
4. La Commissione stabilisce le modalità del proprio funzionamento. Acquisisce, anche mediante audizioni, dati e informazioni dalle pubbliche amministrazioni, dalle organizzazioni sindacali e dalle imprese, nonché dalle associazioni degli utenti dei servizi pubblici essenziali.
Può avvalersi, altresì, delle attività del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), nonché di quelle degli Osservatori del mercato, del lavoro e dell'Osservatorio del pubblico impiego.
5. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste a carico dello stato di previsione della spesa della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 2.300 milioni per ciascuno degli anni 1990, 1991 e 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990 all'uopo utilizzando l'accantonamento 'Norme dirette a garantire il funzionamento dei servizi pubblici essenziali nell'ambito della tutela del diritto di sciopero e istituzione della Commissione per le relazioni sindacali nei servizi pubblicì. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".