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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 aprile 1994, n. 321

Regolamento per l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale e delle relative funzioni del Dipartimento della funzione pubblica.

note: Entrata in vigore del decreto: 15-6-1994
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Testo in vigore dal:  15-6-1994

Art. 4

Ufficio dell'organizzazione
delle pubbliche amministrazioni
1. L'ufficio dell'organizzazione delle pubbliche amministrazioni esercita le attribuzioni di indirizzo e di coordinamento per l'ottimale corrispondenza delle strutture delle pubbliche amministrazioni alle esigenze istituzionali e dell'utenza, anche per quanto concerne l'utilizzazione degli strumenti informatici, all'uopo promuovendo l'omogeneizzazione, sul piano normativo e amministrativo, delle strutture organizzative delle amministrazioni. Effettua l'analisi del fabbisogno di personale ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 29 marzo 1993, n. 29, e successive modificazioni, ed emana le direttive di cui all'art. 30, comma 2, del medesimo decreto legislativo per la ridefinizione periodica di uffici e piante organiche delle altre amministrazioni. L'ufficio cura la tenuta e l'aggiornamento delle raccolte degli atti normativi e di organizzazione nonché degli organigrammi e degli altri schemi grafici relativi alla struttura delle pubbliche amministrazioni.
Note all'art. 4:
- Si riportano i testi del comma 3 dell'art. 6 e del comma 2 dell'art. 30 del D.Lgs. n. 29/1993 già citato:
"Art. 6, comma 3. - Nelle amministrazioni di cui al comma 1, la consistenza delle piante organiche è determinata previa verifica dei carichi di lavoro ed è approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, formulata d'intesa con il Ministero del tesoro e con il Dipartimento della funzione pubblica, previa informazione alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Qualora la definizione delle piante organiche comporti maggiori oneri finanziari, si provvede con legge".
"Art. 30, comma 2. - Per la ridefinizione degli uffici e delle piante organiche si procede periodicamente, e comunque a scadenza triennale, secondo il disposto dell'art. 6 in base a direttive emanate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministero del tesoro. Restano salve le disposizioni vigenti per la determinazione delle piante organiche del personale degli istituti e scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative".