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LEGGE 29 marzo 1983, n. 93

Legge quadro sul pubblico impiego.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/05/2001)
Testo in vigore dal:  24-5-2001
aggiornamenti all'articolo

Art. 26

Disposizioni speciali


La presente legge si applica anche ai dipendenti degli Istituti autonomi case popolari, della Cassa per il Mezzogiorno e delle camere di commercio.
Restano disciplinati dalle rispettive normative di settore il personale militare e quello della carriera diplomatica e della polizia di Stato.
Restano ugualmente disciplinati dalle leggi speciali che li riguardano gli ordinamenti giuridici ed economici dei magistrati ordinari e amministrativi, degli avvocati e procuratori dello Stato, nonché dei dipendenti degli enti che svolgono la loro attività nelle materie contemplate nell'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691.
((IL D. LGS. 30 MARZO 2001, N. 165 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE COMMA))
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