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LEGGE 20 maggio 1982, n. 270

Revisione della disciplina del reclutamento del personale docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica, ristrutturazione degli organici, adozione di misure idonee ad evitare la formazione di precariato e sistemazione del personale precario esistente.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 07/11/1989)
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Testo in vigore dal:  6-6-1982

Art. 13

(Determinazione di dotazioni aggiuntive all'organico)


Le dotazioni organiche determinate ai sensi del precedente articolo 12 sono aumentate di una dotazione aggiuntiva risultante dalla applicazione di un incremento percentuale medio del 5 per cento, calcolato sulla consistenza complessiva delle predette dotazioni organiche, fatta salva la determinazione in cifra assoluta, stabilita dal successivo articolo 20, per la prima applicazione della presente legge.
La dotazione aggiuntiva risultante dall'applicazione del precedente comma è ripartita dal Ministro della pubblica istruzione, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, preliminarmente tra i diversi ordini e gradi di scuola in relazione alle rispettive specifiche esigenze.
La ripartizione delle dotazioni aggiuntive per le discipline artistiche e artistico-professionali di arte applicata è effettuata per classe di concorso su base regionale.
La dotazione organica complessiva risultante dall'applicazione del precedente secondo comma costituisce una dotazione organica unica per ciascuno dei ruoli del personale docente.
Le dotazioni aggiuntive determinate in prima applicazione della presente legge, secondo quanto disposto dal successivo articolo 20, vanno riferite al 31 marzo dell'anno scolastico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
Le dotazioni vanno rideterminate in base al criterio percentuale previsto dal precedente primo comma con riferimento al 31 marzo degli anni successivi, contestualmente alla determinazione degli organici del personale docente.
Qualora l'applicazione del presente articolo comporti una consistenza delle dotazioni aggiuntive inferiore a quella risultante dal successivo articolo 20 si procederà al preventivo assorbimento delle unità di organico eccedenti, in corrispondenza delle cessazioni del personale in servizio e delle disponibilità di posti che si venissero comunque a determinare.
Per la scuola media e per gli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, per i licei artistici e per gli istituti d'arte, la ripartizione delle dotazioni aggiuntive tra i singoli insegnamenti è effettuata dai provveditori agli studi secondo modalità stabilite dal Ministro della pubblica istruzione con proprio decreto tenuto conto delle esigenze di utilizzazione del personale relative a ciascuno degli insegnamenti medesimi, sulla base anche delle consistenze di personale in servizio.
È abrogata la legge 27 novembre 1954, n. 1170, relativa all'istituzione dei ruoli in soprannumero dei maestri delle scuole elementari statali. L'assorbimento dei docenti dei ruoli in soprannumero nelle dotazioni aggiuntive ha luogo soltanto dopo l'effettuazione delle nomine relative sia ai posti disponibili nelle dotazioni organiche previste dalle norme vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge sia ai posti da conferire per le dotazioni aggiuntive ai sensi del successivo articolo 20.