LEGGE 12 giugno 1990, n. 146

Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge.

note: Entrata in vigore del decreto: 29/6/1990 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 01/08/2018)
Testo in vigore dal: 1-1-2014
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 12. 
  1. E' istituita una Commissione di garanzia  dell'attuazione  della
legge,  al  fine  di  valutare  l'idoneita'  delle  misure  volte  ad
assicurare il contemperamento dell'esercizio del diritto di  sciopero
con  il  godimento  dei  diritti  della  persona,  costituzionalmente
tutelati, di cui al comma 1 dell'articolo 1. 
  2.  La  Commissione  e'  composta  da  nove  membri,   scelti,   su
designazione dei Presidenti della Camera dei deputati  e  del  Senato
della Repubblica, tra esperti in materia di  diritto  costituzionale,
di diritto del lavoro e di  relazioni  industriali,  e  nominati  con
decreto del Presidente della Repubblica; essa  puo'  avvalersi  della
consulenza  di  esperti  di  organizzazione  dei   servizi   pubblici
essenziali interessati dal conflitto, nonche' di esperti che si siano
particolarmente distinti nella tutela degli utenti. La Commissione si
avvale  di  personale,  anche  con  qualifica   dirigenziale,   delle
amministrazioni pubbliche o di altri organismi di diritto pubblico in
posizione di comando o fuori ruolo, adottando a tale fine i  relativi
provvedimenti. Per i dipendenti pubblici si applica  la  disposizione
di cui all'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127.
La Commissione individua, con propria deliberazione, i contingenti di
personale di cui avvalersi nel limite massimo di  trenta  unita'.  Il
personale in servizio presso la Commissione in posizione di comando o
fuori ruolo conserva lo stato giuridico e  il  trattamento  economico
fondamentale delle amministrazioni di provenienza, a carico di queste
ultime. Allo stesso personale  spettano  un'indennita'  nella  misura
prevista per il personale dei ruoli della  Presidenza  del  Consiglio
dei ministri,  nonche'  gli  altri  trattamenti  economici  accessori
previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro. I  trattamenti
accessori gravano sul fondo di cui al comma 5. Non possono far  parte
della Commissione i parlamentari e le  persone  che  rivestano  altre
cariche pubbliche elettive, ovvero cariche in  partiti  politici,  in
organizzazioni sindacali o  in  associazioni  di  datori  di  lavoro,
nonche' coloro che abbiano comunque con i suddetti  organismi  ovvero
con amministrazioni od imprese  di  erogazione  di  servizi  pubblici
rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza. 
  3. La Commissione elegge nel suo seno il  presidente;  e'  nominata
per sei anni e i suoi  membri  possono  essere  confermati  una  sola
volta. (6) 
  4.   La   Commissione   stabilisce   le   modalita'   del   proprio
funzionamento.  Acquisisce,  anche   mediante   audizioni,   dati   e
informazioni dalle pubbliche  amministrazioni,  dalle  organizzazioni
sindacali e dalle imprese, nonche' dalle  associazioni  degli  utenti
dei servizi pubblici  essenziali.  Puo'  avvalersi,  altresi',  delle
attivita' del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro  (CNEL),
nonche'  di  quelle  degli  Osservatori  del  mercato  del  lavoro  e
dell'Osservatorio del pubblico impiego. 
  5.  La  Commissione  provvede  all'autonoma  gestione  delle  spese
relative al proprio  funzionamento,  nei  limiti  degli  stanziamenti
previsti da un apposito fondo istituito a  tale  scopo  nel  bilancio
dello Stato. Il rendiconto della gestione finanziaria e' soggetto  al
controllo della Corte dei conti. Le norme dirette a  disciplinare  la
gestione  delle  spese,  anche  in  deroga  alle  disposizioni  sulla
contabilita' generale dello Stato, sono  approvate  con  decreto  del
Presidente della Repubblica da emanarsi ai  sensi  dell'articolo  17,
comma 2, della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  su  proposta  del
Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro del
tesoro, sentita la predetta Commissione. 
  6. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo,  pari
a lire 2.300 milioni per ciascuno degli anni 1990, 1991  e  1992,  si
provvede  mediante  corrispondente   riduzione   dello   stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo  6856
dello stato di previsione del Ministero del tesoro  per  l'anno  1990
all'uopo utilizzando l'accantonamento "Norme dirette a  garantire  il
funzionamento  dei  servizi  pubblici  essenziali  nell'ambito  della
tutela dei diritto di sciopero e istituzione della Commissione per le
relazioni sindacali nei servizi pubblici". Il Ministro del tesoro  e'
autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le   occorrenti
variazioni di bilancio. 
  ((6-bis. Al fine di garantire la continuita'  dell'attivita'  della
Commissione, nei limiti  dei  contingenti  di  cui  al  comma  2,  il
personale di ruolo della pubblica  amministrazione,  in  servizio  in
posizione di comando  alla  data  del  30  giugno  2013,  che  ne  fa
richiesta, e' trasferito alla  Commissione  e  inquadrato  nel  ruolo
organico del personale  della  Commissione,  appositamente  istituito
senza nuovi o maggiori oneri a carico  della  finanza  pubblica,  con
corrispondente   riduzione   delle    dotazioni    organiche    delle
amministrazioni  di  appartenenza  e  trasferimento  delle   relative
risorse finanziarie. Il numero delle unita' di personale in posizione
di comando di cui l'amministrazione puo' avvalersi ai sensi del comma
2 e' ridotto di un numero pari alle unita' immesse in ruolo)). 
 
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AGGIORNAMENTO (6) 
  Il. D.L. 30 dicembre 2009, n.  194,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 26 febbraio 2010, n. 25, ha disposto (con  l'art.  1,  comma
23-terdecies)  che  "Ai  membri  della  Commissione  sul  diritto  di
sciopero di cui all'articolo 12 della legge 12 giugno 1990,  n.  146,
in carica alla data di entrata in vigore della legge  di  conversione
del presente decreto, si applica  il  termine  di  durata  in  carica
disposto ai sensi del comma 23-duodecies del  presente  articolo  con
decorrenza dalla stessa data".