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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 aprile 1994, n. 321

Regolamento per l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale e delle relative funzioni del Dipartimento della funzione pubblica.

note: Entrata in vigore del decreto: 15-6-1994
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Testo in vigore dal:  15-6-1994

Art. 5

Ufficio del personale delle pubbliche amministrazioni
1. L'ufficio del personale delle pubbliche amministrazioni cura l'elaborazione degli indirizzi generali in materia di pubblico impiego; coordina e promuove le iniziative riguardanti lo stato giuridico ed il trattamento economico dei pubblici dipendenti anche con riguardo alla individuazione di sistemi valutativi e premianti delle prestazioni di lavoro nonché ai trattamenti di quiescenza e previdenza; effettua la programmazione del reclutamento del personale per concorsi o mobilità, previa acquisizione delle necessarie valutazioni da parte delle amministrazioni interessate.