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LEGGE 29 marzo 1983, n. 93

Legge quadro sul pubblico impiego.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/05/2001)
Testo in vigore dal:  24-5-2001
aggiornamenti all'articolo

Art. 27

Istituzione, attribuzioni ed ordinamento del Dipartimento della funzione pubblica


Nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri è istituito il Dipartimento della funzione pubblica, cui competono:
1) la tenuta dell'albo dei dipendenti civili dello Stato e dei
dipendenti italiani operanti presso le organizzazioni internazionali;
2) l'attività di indirizzo e di coordinamento generale in
materia di pubblico impiego;
3) il coordinamento delle iniziative di riordino della pubblica amministrazione e di organizzazione dei relativi servizi, anche per quanto concerne i connessi aspetti informatici; (6)
4) il controllo sulla efficienza e la economicità dell'azione amministrativa anche mediante la valutazione della produttività e dei risultati conseguiti;
5)
((IL D. LGS. 30 MARZO 2001, N. 165 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE COMMA))
;
6) il coordinamento delle iniziative riguardanti la disciplina del trattamento giuridico ed economico dei pubblici dipendenti e la definizione degli indirizzi e delle direttive per i conseguenti adempimenti amministrati;
7) la individuazione dei fabbisogni di personale e la programmazione del relativo reclutamento;
8) gli adempimenti per il concerto dei singoli Ministri in ordine ai disegni di legge ed agli altri provvedimenti concernenti il personale e gli aspetti funzionali ed organizzativi specifici dei singoli Ministeri;
9) NUMERO ABROGATO DAL D. LGS. 3 FEBBRAIO 1993, N. 29;
10) le attività connesse con il funzionamento della Scuola superiore della pubblica amministrazione;
11) la cura, sentito il Ministero degli affari esteri, dei rapporti con l'OCSE, l'UEO e gli altri organismi internazionali che svolgono attività nel campo della pubblica amministrazione.
Nelle suddette materie il Dipartimento si avvale dell'apporto del Consiglio superiore della pubblica amministrazione.
Ai fini della determinazione delle previsioni di spesa e delle impostazioni retributive-funzionali nel quadro degli accordi da definire con le organizzazioni sindacali, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le regioni, le province, i comuni e gli altri enti pubblici di cui alla presente legge sono tenuti a fornire, nei tempi prescritti, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica tutti i dati globali e disaggregati riguardanti il personale nonché la relativa distribuzione funzionale e territoriale.
Alle dipendenze della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e posto un contingente di cinque ispettori di finanza comandati dalla Ragioneria generale dello Stato e di cinque funzionari particolarmente esperti in materia, comandati dal Ministero dell'interno, i quali avranno il compito di verificare la corretta applicazione degli accordi collettivi stipulati presso le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, presso le regioni, le province, i comuni e gli altri enti pubblici di cui alla presente legge. Gli ispettori, nell'esercizio delle loro funzioni, hanno piena autonomia funzionale ed hanno l'obbligo di denunciare alla procura generale della Corte dei conti de irregolarità riscontrate.
Il Dipartimento della funzione pubblica sarà ordinato in servizi per la gestione amministrativa degli affari di competenza. Le attività di studio, ricerca ed impulso saranno organizzate in funzione di strutture aperte e flessibili di supporto tecnico per le pubbliche amministrazioni.
Dovrà essere definito il numero dei dipendenti da assegnare al Dipartimento. Il personale dovrà essere distaccato da altre amministrazioni, enti pubblici ed aziende pubbliche tenendo conto di precisi requisiti di professionalità e specializzazione e collocato anche in posizione di fuori ruolo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Potrà essere utilizzato anche il personale di cui alla legge 2 aprile 1979, n. 97.
All'ordinamento del Dipartimento della funzione pubblica si provvederà, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più decreti del Presidente della Repubblica, a seguito di delibera del Consiglio dei Ministri adottata su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentite le competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, sulla base dei principi stabiliti nei commi precedenti.
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AGGIORNAMENTO (6)
Il D. LGS. 30 marzo 2001, n.165 ha disposto (con l'art. 18) che "sono abrogate le disposizioni contenute nell'art. 27, comma primo, n. 3) limitatamente ai riferimenti all'informatica, della legge 29 marzo 1983, n. 93" .