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LEGGE 20 maggio 1982, n. 270

Revisione della disciplina del reclutamento del personale docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica, ristrutturazione degli organici, adozione di misure idonee ad evitare la formazione di precariato e sistemazione del personale precario esistente.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 07/11/1989)
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Testo in vigore dal:  6-6-1982
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

(Abilitazione all'insegnamento ed accesso ai ruoli del personale docente ed educativo)


L'accesso ai ruoli del personale docente della scuola materna, elementare, secondaria, dei licei artistici e degli istituti d'arte, del personale educativo delle istituzioni educative statali, avviene mediante concorsi per esami, integrati dalla valutazione dei titoli di studio e degli eventuali titoli accademici, scientifici e professionali nonché, per gli insegnamenti di natura artistico-professionale, anche dei titoli artistico-professionali e, per le scuole e per le classi di concorso per le quali sia prescritto, del titolo di abilitazione all'insegnamento, ove già posseduto. Qualora sia richiesto tale titolo, le prove scritte e orali dei concorsi hanno anche funzione di esame di abilitazione per i candidati che ne siano sprovvisti. Tale funzione è mantenuta sino al secondo anno successivo alla scadenza del quadriennio previsto dall'articolo 10, ultimo comma, della legge 21 febbraio 1980, n. 28, ai fini della valutazione dei risultati della sperimentazione organizzativa e didattica nelle università, termine entro il quale saranno definite, con apposito provvedimento legislativo, nuove procedure per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento presso le predette università.
Coloro i quali superano il concorso sono nominati in ruolo e sono ammessi ad un anno di formazione.
I concorsi sono indetti con frequenza biennale. Ai soli fini dell'abilitazione all'insegnamento, i concorsi sono indetti anche quando non vi sia disponibilità di cattedre o posti. Ai medesimi fini l'ammissione ai concorsi è disposta a prescindere dal limite di età.
Sino al termine di cui al precedente primo comma, ove sia prescritto il titolo di abilitazione, sono ammessi ai concorsi, oltre ai candidati già forniti del predetto titolo, anche quelli forniti soltanto del titolo di studio valido per l'ammissione agli esami di abilitazione. Ove non sia prescritto il titolo di abilitazione, sono ammessi ai concorsi i candidati forniti del titolo di studio valido per l'accesso diretto all'insegnamento cui si riferisce il concorso.
Per le classi di concorso per le quali è prevista l'ammissione sulla base dei titoli artistico-professionali e artistici, si tiene conto, per gli effetti di cui ai precedenti primo e quarto comma, dei titoli professionali medesimi in luogo del titolo di studio.
L'accertamento dei titoli di cui al comma precedente, qualora non sia già avvenuto, è operato dalla medesima commissione giudicatrice del concorso, prima dell'inizio delle prove di esame.
Le cattedre o posti da mettere a concorso sono determinati, sentita la commissione sindacale costituita rispettivamente presso il Provveditorato agli studi o presso l'ufficio scolastico regionale o interregionale, in relazione al 50 per cento delle cattedre o posti che si preveda siano vacanti e disponibili all'inizio dell'anno scolastico a decorrere dal quale sono da effettuare le nomine.
I concorsi sono indetti dagli organi competenti ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, e si svolgono in sede regionale o provinciale a seconda che trattisi di classi di concorso riguardanti, rispettivamente, gli istituti e le scuole di istruzione secondaria superiore e le scuole medie. Nel caso in cui, per le classi di concorso relative a discipline di particolare specializzazione, si abbia un numero limitato di candidati, il concorso può essere svolto a livello interregionale affidandone l'organizzazione ad un sovrintendente. I concorsi per il reclutamento del personale docente della scuola materna e della scuola elementare, nonché del personale educativo delle istituzioni educative statali, sono svolti sempre in sede provinciale.
I sovrintendenti scolastici regionali ed interregionali si avvalgono della collaborazione dei provveditori agli studi. Resta ferma comunque la competenza di questi ultimi per i concorsi relativi alla scuola materna e alla scuola elementare, nonché per quelli relativi al reclutamento del personale educativo.
I concorsi sono indetti almeno 18 mesi prima dell'inizio dell'anno scolastico, da cui decorreranno le nomine dei vincitori, sia per le cattedre o posti disponibili negli istituti e scuole sia per i posti disponibili nelle dotazioni organiche aggiuntive di cui al successivo articolo 13.
In relazione al numero delle cattedre e dei posti previsti dai bandi di concorso non sono assegnabili ai trasferimenti da altra regione o provincia altrettante cattedre o posti disponibili nell'ambito regionale o provinciale.
Con propria ordinanza, il Ministro della pubblica istruzione impartisce le disposizioni generali per l'organizzazione dei concorsi. L'ufficio che ha curato lo svolgimento delle procedure concorsuali provvede anche all'approvazione delle relative graduatorie e all'assegnazione della sede ai vincitori. I conseguenti provvedimenti di nomina sono comunque adottati dal provveditore agli studi territorialmente competente. I titoli di abilitazione sono invece rilasciati dal sovrintendente scolastico regionale.
Il Ministro della pubblica istruzione è autorizzato a provvedere, con proprio decreto, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, ad eventuali modifiche, integrazioni ed accorpamenti delle classi di abilitazione all'insegnamento secondario ed artistico e delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnante tecnico-pratico e di insegnante di arte applicata, anche allo scopo di prevedere titoli di studio ed insegnamenti precedentemente non esistenti.
Tra i titoli di studio riconosciuti validi ai fini dell'ammissione agli esami di abilitazione all'insegnamento dell'educazione musicale saranno previsti anche gli attestati finali di corsi musicali straordinari di durata complessiva di studi non inferiore a sette anni svolti presso i Conservatori di musica e gli istituti musicali pareggiati. A decorrere dall'anno scolastico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, i programmi di detti corsi straordinari debbono essere approvati dal Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione.