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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 aprile 1994, n. 321

Regolamento per l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale e delle relative funzioni del Dipartimento della funzione pubblica.

note: Entrata in vigore del decreto: 15-6-1994
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Testo in vigore dal:  15-6-1994

Art. 3

Ufficio per gli affari generali e per il personale
1. L'ufficio per gli affari generali e per il personale provvede alla gestione degli affari generali e giuridico-amministrativi; sovraintende alla gestione del personale; cura la gestione degli affari finanziari e contabili nonché delle attività contrattuali; sovraintende all'archivio generale e cura la rassegna stampa; intrattiene i rapporti internazionali, ai sensi dell'art. 27, comma 1, n. 11), della legge 29 marzo 1983, n. 93, e il collegamento con il delegato italiano presso l'Unione europea occidentale (U.E.O.).
Note all'art. 3;
- Si riporta il testo del comma 1, n. 11), dell'art. 27 della legge n. 93/1983 già citata: "11) la cura, sentito il Ministero degli affari esteri, dei rapporti con l'OCSE, l'UES e gli altri organismi internazionali che svolgono attività nel campo della pubblica amministrazione.
Nelle suddette materie il Dipartimento si avvale dell'apporto del Consiglio superiore della pubblica amministrazione".