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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 aprile 1994, n. 321

Regolamento per l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale e delle relative funzioni del Dipartimento della funzione pubblica.

note: Entrata in vigore del decreto: 15-6-1994
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Testo in vigore dal:  15-6-1994

Art. 7

Ufficio per i procedimenti
e l'efficienza amministrativa
1. L'ufficio per i procedimenti e l'efficienza amministrativa svolge attività di indirizzo e coordinamento in materia di economicità e rendimento dell'azione amministrativa delle pubbliche amministrazioni, anche mediante la valutazione della produttività ed i risultati conseguiti, favorendo, a tal fine, la predisposizione di indici di valutazione e vigilando sulla relativa attuazione.
2. L'ufficio cura i rapporti con i comitati metropolitani di cui all'art. 18 del decreto-legge 24 novembre 1990, n. 344, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 gennaio 1991, n. 21, e con l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione per l'adozione degli interventi ritenuti necessari in materia di efficienza amministrativa.
3. All'ufficio fa capo l'ufficio relazioni con il pubblico previsto dall'art. 12 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.
Note all'art. 7:
- Si riporta il testo dell'art. 18 del D.L. n. 344/1990, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 21/1991 (Corresponsione ai pubblici dipendenti di acconti sui miglioramenti economici relativi al periodo contrattuale 1988-1990, nonché disposizioni urgenti in materia di pubblico impiego):
"Art. 18. - 1. Ai fini della predisposizione e dell'attuazione dei progetti per recuperare efficienza e produttività nella pubblica amministrazione, nella provincia di Milano può essere costituito mediante decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, un comitato metropolitano presieduto dal prefetto, composto dai dirigenti degli uffici periferici dello Stato e integrato da due esperti nominati dal Ministro per la funzione pubblica.
2. In particolare, il comitato metropolitano, ai fini di cui al comma 1, nell'ambito della quota parte dei finanziamenti assegnati ai progetti con utilizzo dei fondi di cui all'art. 26 della legge 11 marzo 1988, n. 67:
a) individua le cause che impediscono il rapido ed efficace dispiegamento dell'azione amministrativa verificando la funzionalità, l'efficienza e la produttività delle strutture dell'amministrazione periferica dello Stato nella provincia;
b). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
c) si avvale di centri specializzati pubblici o a partecipazione pubblica, o di enti o istituti privati particolarmente esperti nel settore.
3. I progetti, in materia di organizzazione e miglioramento dei servizi, possono essere anche a carattere integrato fra le diverse amministrazioni statali, dalle quali dipendono gli uffici periferici.
4. Il comitato metropolitano, sempre ai fini predettti, correlativamente alla durata di ciascun progetto, può assumere, in via sperimentale, personale con contratto a termine, a tempo pieno o parziale, entro un limite di spesa non superiore al cinque per cento dei fondi assegnati per l'attuazione del progetto. A tal fine non trova applicazione il disposto dell'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56.
5. Il Ministro per la funzione pubblica su richiesta motivata del comitato metropolitano, può autorizzare una deroga al limite predetto.
6. L'assunzione del personale avviene mediante ricorso alle graduatorie degli idonei per concorsi banditi in ambito locale dalle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo. Qualora le graduatorie non sussistano oppure siano esaurite, il comitato metropolitano, entro i limiti indicati nei commi 4 e 5, procede all'assunzione attraverso selezione dei candidati in possesso dei titoli professionali preventivamente determinati dallo stesso comitato in rapporto alle mansioni richieste. La selezione è effettuata con questionari a risposta multipla o prove tecnico-pratiche. È garantita in ogni caso la pubblicità del reclutamento.
7. Per la realizzazione dei progetti il comitato metropolitano può stabilire forme di incentivazione a favore del personale incaricato dell'esecuzione del progetto medesimo, nel rispetto della quota parte di finanziamento destinata a tale scopo. Il riconoscimento degli incentivi è incompatibile con emolumenti fruiti dal personale agli stessi fini ed aventi pari natura.
8. Per l'elaborazione e l'attuazione dei progetti interagenti con gli uffici periferici statali, il comitato metropolitano può raggiungere intese con gli enti locali e con gli enti pubblici nazionali o territoriali.
9. Le attrezzature ed i beni acquisiti ed utilizzati per l'esecuzione dei progetti possono entrare a far parte, previa verifica di funzionalità, del patrimonio indisponibile delle amministrazioni interessate.
10. Il comitato metropolitano riferisce periodicamente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica sullo svolgimento delle iniziative intraprese e sui risultati conseguiti.
11. Le determinazioni del comitato metropolitano che, limitatamente alla provvista di beni e servizi necessari all'attuazione dei progetti, possono essere assunte anche in deroga alle norme di contabilità dello Stato, vengono adottate con decreto del prefetto, previo parere favorevole del dirigente dell'ufficio o degli uffici periferici dello Stato interessati.
12. Il controllo sui decreti adottati dal prefetto è esercitato dalla delegazione regionale della Corte dei conti".
- Si riporta il testo dell'art. 12 del D.Lgs. n. 29/1993, già citato:
"Art. 12 (Ufficio relazioni con il pubblico) - 1. Le amministrazioni pubbliche, al fine di garantire la piena attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, individuano, nell'ambito della propria struttura e nel contesto della ridefinizione degli uffici di cui all'art. 31, uffici per le relazioni con il pubblico.
2. Gli uffici per le relazioni con il pubblico provvedono anche mediante l'utilizzo di tecnologie informatiche:
a) al servizio all'utenza per i diritti di partecipazione di cui al capo III della legge 7 agosto 1990, n. 241;
b) all'informazione all'utenza relativa agli atti e allo stato dei procedimenti;
c) alla ricerca ed analisi finalizzate alla formulazione di proposte alla propria amministrazione sugli aspetti organizzativi e logistici del rapporto con l'utenza.
3. Agli uffici per le relazini con il pubblico viene assegnato, nell'ambito delle attuali dotazioni organiche delle singole amministrazioni,personale con idonea qualificazione e con elevata capacità di avere contatti con il pubblico, eventualmente assicurato da apposita formazione.
4. Al fine di assicurare la conoscenza di normative, servizi e strutture, le amministrazioni pubbliche programmano ed attuano iniziative di comunicazione di pubblica utilità; in particolare, le amministrazioni dello Stato, per l'attuazione delle iniziative individuate nell'ambito delle proprie competenze si avvalgono del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri quale struttura centrale di servizio, secondo un piano annuale di coordinamento del fabbisogno di prodotti e servizi, da sottoporre all'approvazione del Presidente del Consiglio dei Ministri.
5. Per le comunicazioni previste dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, non si applicano le norme vigenti che dispongono la tassa a carico del destinatario.