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LEGGE 29 dicembre 1988, n. 554

Disposizioni in materia di pubblico impiego.

note: Entrata in vigore della legge: 3/1/1989 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/08/1995)
Testo in vigore dal:  3-1-1989

Art. 4

1. All'Ente ferrovie dello Stato, alle gestioni commissariali governative ed alle aziende regionalizzate, provincializzate e municipalizzate esercenti pubblici trasporti locali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 1, 5 e 8, ed all'articolo 2, comma 1.
2. Il personale dell'Ente ferrovie dello Stato e delle aziende di cui al comma 1, risultante in esubero a seguito di ristrutturazione, può essere inquadrato in altre pubbliche amministrazioni che denunciano carenze di personale, secondo le modalità previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325, e successive eventuali modificazioni disposte ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della presente legge.
Il personale dell'Ente ferrovie dello Stato delle varie carriere o dei vari profili professionali può essere altresì utilizzato ai sensi dell'articolo 19, comma terzo, della legge 15 novembre 1973, n.
734.
3. L'Ente ferrovie dello Stato e le aziende di cui al comma 1 effettuano assunzioni di lavoratori da adibire a mansioni per le quali non sia previsto come titolo di studio quello superiore alla scuola dell'obbligo, sulla base di selezioni effettuate tra gli iscritti nelle liste di collocamento ed in quelle di mobilità, con le modalità previste dai commi 1, ultimo periodo (come modificato dall'articolo 4, comma 4bis, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160), 2, 3 e 5, primo periodo, dell'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56.
Note all'art. 4, comma 2:
- Per il D.P.C.M. n. 325/1988 si veda nelle note all'art. 1, comma 4.
- Il testo del terzo comma dell'art. 19 della legge n. 734/1973 (Concessione di un assegno perequativo ai dipendenti civili dello Stato e soppressione di indennità particolari) è il seguente: "Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto con i Ministri per l'organizzazione della pubblica amministrazione e per il tesoro, sentito il Consiglio dei Ministri, sono determinati gli uffici aventi funzioni di diretta collaborazione all'opera del Ministro e come tali tenuti in via ordinaria e continuativa all'osservanza di un orario di servizio eccedente quello d'obbligo ed esteso anche alle ore pomeridiane, nonché il contingente del personale dipendente dello Stato ivi applicato con formale provvedimento che, in relazione alle esigenze funzionali degli uffici stessi, è tenuto a tali straordinarie prestazioni di lavoro. Al predetto personale, anche in deroga alle norme vigenti, possono essere attribuiti compensi per lavoro straordinario effettivamente prestato, nella misura di cui al decreto legislativo 27 giugno 1946, n. 19, e successive modificazioni, per un numero mensile individuale di ore non superiori a 80. Per il personale di cui all'art. 1, secondo comma, del decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100, e successive modificazioni, ove ricorrano circostanze di particolare impegno, il numero delle ore di lavoro straordinario può essere maggiorato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in relazione alle affettive prestazioni di servizio".
Nota all'art. 4, comma 3:
Per i riferimenti normativi all'art. 16 della legge n. 56/1986 si rinvia alle note all'art. 1, comma 7.