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LEGGE 29 dicembre 1988, n. 554

Disposizioni in materia di pubblico impiego.

note: Entrata in vigore della legge: 3/1/1989 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/08/1995)
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Testo in vigore dal:  3-1-1989 al: 26-4-1989
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. Per l'anno 1989 le amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo, gli enti pubblici non economici, le unità sanitarie locali, limitatamente al personale non sanitario, e le aziende pubbliche in gestione commissariale governativa possono procedere ad assunzioni di personale, nei limiti del 25 per cento dei posti resisi vacanti per cessazioni dal servizio comunque verificatesi dal 1› gennaio 1988 e non coperti, in ciascun profilo professionale e, per le amministrazioni che non hanno effettuato l'inquadramento definitivo, in ciascuna qualifica funzionale.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro del tesoro, saranno individuati gli enti pubblici non economici che, per ridotte dimensioni strutturali e per la specificità dell'attività svolta, possono essere esentati dalle limitazioni di cui al comma 1.
3. Le province, i comuni, le comunità montane e i loro consorzi possono procedere ad assunzioni di personale in ciascun profilo nei limiti del 50 per cento dei posti resisi vacanti per cessazioni dal servizio comunque verificatesi dal 1 gennaio 1988 e non coperti.
Possono, inoltre, assumere personale per posti, resisi vacanti dal 1 gennaio 1988 e non coperti, relativi:
a) a profili professionali il cui organico complessivo non sia superiore a due unità;
b) agli stessi enti con popolazione inferiore a 10.000 abitanti ed ai loro consorzi.
4. Tutte le predette assunzioni possono effettuarsi a condizione che sia stata data attuazione alla disciplina della mobilità prevista dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325, che, ove sopravvenute esigenze lo rendessero necessario, potrà essere modificato o integrato con altro analogo decreto.
Il Presidente del Consiglio dei Ministri con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro, disciplina il trasferimento, agli enti locali presso i quali è destinato il personale, dei fondi relativi agli oneri concernenti il trattamento economico in godimento del personale sottoposto a mobilità. Per le amministrazioni provinciali ed i comuni della regione siciliana resta fermo quanto disposto dall'articolo 6 del decreto-legge 1 febbraio 1988, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 1988, n. 99.
5. Possono comunque effettuarsi assunzioni per i posti messi a concorso per i quali siano iniziate le prove concorsuali entro il 30 settembre 1988.
6. Le unità sanitarie locali sono autorizzate ad assumere il personale necessario a coprire i posti oggetto di specifica autorizzazione in deroga già concessa dalla regione, entro il 30 settembre 1988, secondo le procedure previste dalla legge 11 marzo 1988, n. 67.
7. I concorsi banditi alla data di entrata in vigore della presente legge per la copertura di posti per i quali non è richiesto un requisito superiore a quello della scuola dell'obbligo possono essere espletati solo se sono iniziate le prove. Negli altri casi la copertura dei relativi posti avverrà ai sensi dell'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e del comma 4- ter dell'articolo 4 del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160.
8. Sono altresì consentite le assunzioni obbligatorie relative alle categorie di cui alle leggi 14 luglio 1957, n. 594, e successive modificazioni e integrazioni, 21 luglio 1961, n. 686, e successive modificazioni ed integrazioni, e 2 aprile 1968, n. 482. Per le assunzioni di cui alla predetta legge 2 aprile 1968, n. 482, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 24 della legge 11 marzo 1988, n. 67.
9. Le amministrazioni possono altresì assumere personale per esigenze stagionali, temporanee e straordinarie, secondo le disposizioni di legge vigenti, nei limiti della spesa media annuale sostenuta nell'ultimo triennio allo stesso titolo.
10. I posti attualmente vacanti o che si rendano vacanti nei ruoli del nucleo di valutazione e del nucleo ispettivo del Ministero del bilancio e della programmazione economica possono essere ricoperti senza alcuna limitazione.
11. Il personale i cui profili professionali o le cui qualifiche funzionali o categorie risultino in esubero dopo l'espletamento delle operazioni di mobilità volontaria, attuate con le procedure di cui al comma 4, è soggetto a mobilità di ufficio disposta, nell'ambito della stessa amministrazione, secondo le norme del rispettivo ordinamento e, tra diverse amministrazioni anche di altro comparto, sulla base dei criteri che saranno definiti, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1, comma 4:
- Il D.P.C.M. 5 agosto 1988, n. 325, concerne procedure per l'attuazione del principio di mobilità nell'ambito delle pubbliche amministrazioni.
- Il testo dell'art. 6 del D.L. n. 19/1988 (Misure urgenti in materia di opere pubbliche e di personale degli enti locali in Sicilia) è il seguente:
"Art. 6. - 1. Le amministrazioni provinciali ed i comuni della regione siciliana possono procedere ad assunzioni di personale nei posti vacanti in organico, alla data di entrata in vigore del presente decreto, nel limite del trenta per cento delle stesse vacanze organiche, con arrotondamento all'unità, previa detrazione delle unità di personale non di ruolo.
2. La percentuale di cui al comma 1 è elevata al cento per cento nelle qualifiche funzionali superiori alla quinta.
3. Resta salva la competenza della regione in materia di procedure concorsuali e loro accelerazione. Al finanziamento dell'onere provvede la regione siciliana con propria legge, salva la eventuale definizione del contributo dello Stato nell'ambito dei rapporti finanziari tra lo Stato medesimo e la regione siciliana".
Nota all'art. 1, comma 6:
La legge n. 67/1988 reca disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 1988).
Note all'art. 1, comma 7:
- Il testo dell'art. 16 della legge n. 56/1987 (Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro), come modificato dall'art. 4, commi 4- bis e 4-quinquies, del D.L. n. 86/1988, è il seguente:
"Art. 16 (Disposizioni concernenti lo Stato e gli enti pubblici). - 1. Le amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, gli enti pubblici non economici a carattere nazionale e quelli che svolgono attività in una o più regioni, le province, i comuni e le unità sanitarie locali effettuano le assunzioni dei lavoratori da inquadrare nei livelli retributivo-funzionali per i quali non è richiesto il titolo di studio superiore a quello della scuola dell'obbligo, sulla base di selezioni effettuate tra gli iscritti nelle liste di collocamento ed in quelle di mobilità che abbiano la professionalità eventualmente richiesta e i requisiti previsti per l'accesso al pubblico impiego. Essi sono avviati numericamente alla selezione secondo l'ordine delle graduatorie risultante dalle liste delle circoscrizioni territorialmente competenti.
2. I lavoratori di cui al comma 1 hanno facoltà di iscriversi nella lista di collocamento di una seconda circoscrizione, anche di altra regione, mantenendo l'iscrizione presso la prima. L'anzianità maturata presso quest'ultima viene riconosciuta ai fini della graduatoria.
3. Gli avviamenti vengono effettuati sulla base delle graduatorie circoscrizionali, ovvero, nel caso di enti la cui attività si esplichi nel territorio di più circoscrizioni, con riferimento alle graduatorie delle circoscrizioni interessate e, per gli enti la cui attività si esplichi nell'intero territorio regionale, con riferimento alle graduatorie di tutte le circoscrizioni della regione, secondo un sistema integrato definito ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio del Ministri di cui al comma 4.
4. Le modalità di avviamento dei lavoratori nonché le modalità e i criteri delle selezioni tra i lavoratori avviati sono determinati con decreto del Presidente del Consigio dei Ministri, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale.
5. Le amministrazioni centrali dello Stato, gli enti pubblici non economici a carattere nazionale e quelli che svolgono attività in più regioni, per i posti da ricoprire nella sede centrale, procedono all'assunzione del lavoratori di cui al comma 1 mediante selezione sulla base della graduatoria delle domande presentate dagli interessati. Con il decreto di cui al comma 4 sono stabiliti i criteri per la formazione della graduatoria unica nonché i criteri e le modalità per la informatizzazione delle liste.
6. Le offerte di lavoro da parte della pubblica amministrazione sono programmate in modo da rendere annuale la cadenza dei bandi, secondo le direttive impartite dal Ministro per la funzione pubblica.
7. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 hanno valore di principio e di indirizzo per la legislazione delle regioni a statuto ordinario.
8. Sono escluse dalla disciplina del presente articolo le assunzioni presso le Forze armate e i Corpi civili militarmente ordinati".
- Il comma 4- ter dell'art. 4 del D.L. n. 86/1988 (Norme in materia previdenziale, di occupazione giovanile e di mercato del lavoro, nonché il potenziamento del sistema informatico del Ministero del lavoro e della previdenza sociale) prevede che: "L'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, trova applicazione anche nei casi di assunzione a tempo determinato previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276, e dall'art. 6 della legge 20 marzo 1975, n. 70, nonché in ogni altro caso di assunzioni a termine consentite nelle regioni a statuto ordinario, nelle province, nei comuni e nelle unità sanitarie locali".
Il D.P.R. n. 276/1971 soprarichiamato reca: "Assunzioni temporanee di personale presso le amministrazioni dello Stato".
- L'art. 6 della legge n. 70/1975 (Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente), richiamato nel comma 4- ter sopra riportato, è così formulato:
"Art. 6 (Personale straordinario). - Gli enti pubblici possono procedere, per esigenze di carattere eccezionale adeguatamente motivate, ad assunzioni temporanee di personale straordinario con l'osservanza delle seguenti condizioni e modalità:
a) le assunzioni temporanee devono essere giustificate da esigenze indilazionabili e determinate nella durata;
b) il personale straordinario non può essere tenuto in servizio per un periodo di tempo, anche discontinuo, complessivamente superiore a novanta giorni nell'anno solare, al compimento dei quali il rapporto è risolto di diritto;
c) il personale cessato dal servizio non può essere nuovamente assunto alle dipendenze dello stesso ente se non siano trascorsi almeno sei mesi dal compimento del periodo complessivo indicato nella precedente lettera b).
Per l'assunzione di detto personale gli enti pubblici devono chiedere all'ufficio di collocamento competente per territorio, l'elenco dei disoccupati della specialità da assumere, per l'accertamento dei requisiti voluti, ed hanno la facoltà di sottoporre ad opportuni esperimenti il personale loro avviato per accertarne la capacità tecnica.
Ogni altra assunzione o conferma in servizio disposta in deroga alle disposizioni di cui al presente ed al precedente articolo od all'articolo 36 è nulla di diritto, salvo la responsabilità personale di chi l'ha disposta.
Gli incarichi professionali, che non danno luogo a rapporti di lavoro subordinato, sono esclusi dalla disciplina della presente legge.
Non possono comunque essere attribuiti incarichi professionali ai dipendenti dell'amministrazione dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, che si siano avvalsi delle norme sull'esodo volontario, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, ed ai dirigenti di enti pubblici collocati a riposo".
Note all'art. 1, comma 8:
- La legge n. 594/1957 concerne norme sul collocamento obbligatorio dei centralinisti telefonici ciechi.
- La legge n. 686/1961 riguarda il collocamento obbligatorio dei massaggiatori e massofisioterapisti ciechi.
- La legge n. 482/1968 reca la disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni.
- Si trascrive il testo dei commi 1 e 2 dell'art. 24 della legge n. 67/1988 (Legge finanziaria 1988):
"1. Per l'anno 1988 e per quelli successivi, le amministrazioni statali anche con ordinamento autonomo, gli enti pubblici - con esclusione dell'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato, del Consiglio nazionale delle ricerche, del Consorzio obbligatorio per l'impianto, la gestione e lo sviluppo dell'area per la ricerca scientifica e tecnologica della provincia di Trieste, dell'Istituto nazionale di fisica nucleare, della Commissione nazionale per le società e la borsa, degli enti pubblici economici e di quelli che esercitano attività creditizie, nonché degli enti ed istituti di cui al n. 6 dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68 -, gli enti locali e le loro aziende, le unità sanitarie locali, le aziende pubbliche in gestione commissariale governativa possono procedere ad assunzioni di personale subordinatamente all'avvenuto accertamento dei carichi funzionali di lavoro e alla conseguente utilizzazione dell'istituto della mobilità, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 1› febbraio 1986, n. 13, e di quanto previsto in materia negli accordi di comparto o nei contratti collettivi di lavoro.
2. Possono comunque effettuarsi assunzioni per posti messi a concorso per i quali sia stata formata la graduatoria di merito o effettuata la selezione di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 settembre 1987, n. 392, entro il 31 dicembre dell'anno precedente e le assunzioni obbligatorie relative alle categorie di cui alle leggi 14 luglio 1957, n. 594, e successive modificazioni ed integrazioni, 21 luglio 1961, n. 686, e successive modificazioni ed integrazioni, 2 aprile 1968, n. 482, nonché quelle di cui all'art. 6, comma 11, lettera i), della legge 28 febbraio 1986, n. 41, limitatamente al Ministero di grazia e giustizia. Per l'anno 1988, alle assunzioni di personale per il quale, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano stati banditi i relativi concorsi, ma non ancora effettuate le prove, si applicano le disposizioni dell'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, sempre che ricorrano le condizioni previste dal comma 1 dell'art. 16 della citata legge n. 56 del 1987. Per le assunzioni obbligatorie di cui alla citata legge 2 aprile 1968, n. 482, devono essere sottoposti alla visita medica prevista dal comma 1 dell'art. 9 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, anche i soggetti che abbiano un grado di invalidità superiore al 50 per cento. La visita è disposta entro il trentesimo giorno dalla decisione di avviamento al lavoro e in mancanza di essa non si procede all'avviamento stesso. La scelta in ordine alle assunzioni obbligatorie di cui all'art. 12 della legge 2 aprile 1968, n. 482, deve essere effettuata sulla base del maggior grado di mutilazione o invalidità del soggetto, dell'idoneità del soggetto allo svolgimento delle mansioni relative al posto di ricoprire e del possesso dei requisiti richiesti per l'accesso al pubblico impiego, salvo quello dell'idoneità fisica".