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LEGGE 29 dicembre 1988, n. 554

Disposizioni in materia di pubblico impiego.

note: Entrata in vigore della legge: 3/1/1989 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/08/1995)
Testo in vigore dal: 31-12-1991
aggiornamenti all'articolo
  La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                              PROMULGA 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
  1. Per l'anno 1989 le amministrazioni statali anche ad  ordinamento
autonomo, gli  enti  pubblici  non  economici,  le  unita'  sanitarie
locali, limitatamente  al  personale  non  sanitario,  e  le  aziende
pubbliche in gestione commissariale governativa possono procedere  ad
assunzioni di personale, nei limiti del 25 per cento dei posti resisi
vacanti per cessazioni  dal  servizio  comunque  verificatesi  dal  1
gennaio 1988 e non coperti, in ciascun profilo professionale  e,  per
le  amministrazioni  che   non   hanno   effettuato   l'inquadramento
definitivo, in ciascuna qualifica funzionale.(3)(4)((5)) 
  2. Con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  su
proposta del Ministro per la funzione pubblica, di  concerto  con  il
Ministro del  tesoro,  saranno  individuati  gli  enti  pubblici  non
economici  che,  per  ridotte  dimensioni  strutturali   e   per   la
specificita' dell'attivita' svolta,  possono  essere  esentati  dalle
limitazioni di cui al comma 1. 
  3. Le province, i comuni, le comunita' montane e  i  loro  consorzi
possono procedere ad assunzioni di personale in ciascun  profilo  nei
limiti del 50 per cento dei posti resisi vacanti per  cessazioni  dal
servizio comunque verificatesi dal 1› gennaio  1988  e  non  coperti.
Possono, inoltre, assumere personale per posti, resisi vacanti dal  1
gennaio 1988 e non coperti, relativi: 
    a) a profili professionali il cui organico  complessivo  non  sia
superiore a due unita'; 
    b) agli stessi enti con popolazione inferiore a  10.000  abitanti
ed ai loro consorzi.(3)(4)((5)) 
  4. Tutte le predette assunzioni possono  effettuarsi  a  condizione
che  sia  stata  data  attuazione  alla  disciplina  della  mobilita'
prevista dal decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  5
agosto 1988, n. 325, che, ove  sopravvenute  esigenze  lo  rendessero
necessario, potra' essere modificato o integrato  con  altro  analogo
decreto. 
Il Presidente del Consiglio dei  Ministri  con  proprio  decreto,  di
concerto con il Ministro del  tesoro,  disciplina  il  trasferimento,
agli enti locali presso i quali e' destinato il personale, dei  fondi
relativi agli oneri concernenti il trattamento economico in godimento
del  personale  sottoposto  a  mobilita'.  Per   le   amministrazioni
provinciali ed i comuni della regione siciliana  resta  fermo  quanto
disposto dall'articolo 6 del decreto-legge 1› febbraio 1988,  n.  19,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 1988, n. 99.  Gli
enti di cui al comma 3 possono procedere alle assunzioni di personale
consentite dalla predetta norma qualora, entro i termini previsti dai
bandi relativi alla mobilita',  non  pervenga  loro  domanda  per  la
copertura dei posti vacanti segnalati ai sensi  dell'articolo  3  del
decreto del presidente del Consiglio dei ministri 5 agosto  1988,  n.
325. 
  5. Possono comunque effettuarsi assunzioni  per  i  posti  messi  a
concorso per i quali siano iniziate le prove concorsuali entro il  30
settembre 1988. 
  6. Le unita' sanitarie  locali  sono  autorizzate  ad  assumere  il
personale  necessario  a  coprire  i  posti  oggetto   di   specifica
autorizzazione in deroga gia' concessa dalla  regione,  entro  il  30
settembre 1988, secondo le procedure previste dalla  legge  11  marzo
1988, n. 67. 
  7. I concorsi banditi alla data di entrata in vigore della presente
legge per la copertura di posti per  i  quali  non  e'  richiesto  un
requisito superiore a quello della scuola dell'obbligo possono essere
espletati solo se  sono  iniziate  le  prove.  Negli  altri  casi  la
copertura dei relativi posti avverra' ai sensi dell'articolo 16 della
legge 28 febbraio 1987, n. 56, e del comma 4- ter dell'articolo 4 del
decreto-legge  21  marzo  1988,  n.  86,  convertito  in  legge,  con
modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160. 
  8. Sono altresi' consentite  le  assunzioni  obbligatorie  relative
alle categorie di cui alle leggi 14 luglio 1957, n. 594, e successive
modificazioni e integrazioni, 21 luglio 1961, n.  686,  e  successive
modificazioni ed integrazioni, e  2  aprile  1968,  n.  482.  Per  le
assunzioni di  cui  alla  predetta  legge  2  aprile  1968,  n.  482,
continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 24 della
legge 11 marzo 1988, n. 67. 
  9. Gli enti locali e loro consorzi e le  unita'  sanitarie  locali,
per le assunzioni che non superino i sessanta giorni, non  ripetibili
nel corso dell'anno, possono ricorrere, nei limiti della spesa  media
annuale sostenuta nell'ultimo triennio allo stesso  titolo,  mediante
ricorso alle liste di  collocamento,  sulla  base  delle  graduatorie
esistenti  presso  le   competenti   sezioni   circoscrizionali   per
l'impiego, a lavoratori residenti  nei  comuni  della  circoscrizione
medesima. 
  10. I posti attualmente vacanti o che si rendano vacanti nei  ruoli
del nucleo di valutazione e del nucleo ispettivo  del  Ministero  del
bilancio e della programmazione economica  possono  essere  ricoperti
senza alcuna limitazione. 
  11. Il personale i cui profili professionali o  le  cui  qualifiche
funzionali o categorie risultino in esubero dopo l'espletamento delle
operazioni di mobilita' volontaria, attuate con le procedure  di  cui
al comma 4, e' soggetto a mobilita' di ufficio disposta,  nell'ambito
della  stessa  amministrazione,  secondo  le  norme  del   rispettivo
ordinamento e, tra diverse amministrazioni anche di  altro  comparto,
sulla  base  dei  criteri  che  saranno  definiti,  entro  tre   mesi
dall'entrata  in  vigore  della  presente  legge,  con  decreto   del
Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con le confederazioni
sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale. 
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AGGIORNAMENTO (3) 
  Il D.L. 27 dicembre 1989,  n.  413,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 28 febbraio 1990, n. 37, ha disposto (con  l'art.  2,  comma
2)che "I riferimenti temporali fissati dall'articolo 1, commi 1 e  3,
dall'articolo 2, comma 1, e dall'articolo 3, commi 1 e 2, della legge 
29 dicembre 1988, n. 554, sono prorogati di un anno." 
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AGGIORNAMENTO (4) 
  La L. 29 dicembre 1990, n. 407, ha disposto (con  l'art.  1,  comma
2)che "I riferimenti temporali fissati dall'articolo 1, commi 1 e  3,
dall'articolo 2, comma 1, e dall'articolo 3, commi 1 e 2, della legge
29 dicembre 1988, n. 554, gia' prorogati di un anno dall'articolo  2,
comma 2, del decreto-legge 27 dicembre 1989, n. 413, convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  28   febbraio   1990,   n.   37,   sono
ulteriormente prorogati di un anno. E' altresi' prorogata di un  anno
la validita' delle graduatorie di concorso in vigore nell'anno 1990". 
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AGGIORNAMENTO (5) 
  La L. 30 dicembre 1991, n. 412, ha disposto (con  l'art.  5,  comma
1)che il limite del  25  per  cento  dei  posti  resisi  vacanti  per
cessazioni dal servizio, previsto dal presente articolo, comma  1,  e
quello del 50 per cento previsto dal presente articolo comma 3,  sono
ridotti, rispettivamente, al 10 ed al 25 per cento.