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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 2023, n. 231

Regolamento concernente i compiti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in materia di minori stranieri non accompagnati, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400. (24G00031)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/03/2024
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Testo in vigore dal: 15-3-2024
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988,  n.  400,
recante «Disciplina dell'attivita' di  Governo  e  ordinamento  della
Presidenza del Consiglio dei Ministri»; 
  Vista la Convenzione sui diritti del  fanciullo,  stipulata  a  New
York il 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva  con  legge  27
maggio 1991, n. 176, e, in particolare, gli articoli 2, 20 e 22; 
  Visto il regolamento (UE) 2016/679 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la  direttiva  95/46/CE
(regolamento generale sulla protezione dei dati); 
  Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante «Testo
unico delle disposizioni concernenti la disciplina  dell'immigrazione
e norme sulla condizione dello straniero»; 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  recante
«Riforma dell'organizzazione del Governo, a  norma  dell'articolo  11
della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare,  l'articolo  45,
comma 3, il  quale  trasferisce  al  Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche  sociali  le  funzioni  del  Dipartimento  per  gli  affari
sociali, operante presso la Presidenza del  Consiglio  dei  ministri,
ivi comprese quelle in materia di immigrazione; 
  Visto il decreto  legislativo  30  giugno  2003,  n.  196,  recante
«Codice  in  materia  di  protezione  dei  dati  personali,   recante
disposizioni  per   l'adeguamento   dell'ordinamento   nazionale   al
regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del  Consiglio,
del 27 aprile 2016, relativo alla protezione  delle  persone  fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla  libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE»; 
  Visto l'articolo 12, comma 20, del decreto-legge 6 luglio 2012,  n.
95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,
recante «Disposizioni urgenti per la revisione della  spesa  pubblica
con  invarianza  dei  servizi  ai   cittadini   nonche'   misure   di
rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario»; 
  Visto il decreto legislativo 18 agosto 2015,  n.  142,  concernente
«Attuazione  della  direttiva  2013/33/UE  recante   norme   relative
all'accoglienza dei richiedenti  protezione  internazionale,  nonche'
della direttiva 2013/32/UE, recante  procedure  comuni  ai  fini  del
riconoscimento  e   della   revoca   dello   status   di   protezione
internazionale» e, in particolare, l'articolo 2, comma 1, lettera e),
e gli articoli 17, 18, 19 e 19-bis; 
  Vista la legge 7 aprile  2017,  n.  47,  recante  «Disposizioni  in
materia  di  misure  di   protezione   dei   minori   stranieri   non
accompagnati» e, in particolare, l'articolo  9,  comma  1,  il  quale
istituisce  il  Sistema  informativo   nazionale   dei   minori   non
accompagnati  presso  il  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali; 
  Visto il decreto-legge 12  luglio  2018,  n.  86,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  9   agosto   2018,   n.   97,   recante
«Disposizioni urgenti in materia di riordino delle  attribuzioni  dei
Ministeri dei beni e delle attivita' culturali e del  turismo,  delle
politiche agricole alimentari e forestali  e  dell'ambiente  e  della
tutela del territorio e del mare, nonche' in materia  di  famiglia  e
disabilita'» e, in particolare, l'articolo 3, comma 1, lett. c),  che
attribuisce al Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  ovvero  al
Ministro delegato  per  la  famiglia,  le  funzioni  di  indirizzo  e
coordinamento in materia di politiche per l'infanzia e l'adolescenza; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394, riguardante il «Regolamento  recante  norme  di  attuazione  del
testo   unico   delle   disposizioni   concernenti   la    disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero,  a  norma
dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998,  n.
286»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2017,  n.
57, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e
delle politiche sociali», e, in particolare, l'articolo 10, comma  1,
lettera g), concernente le competenze  in  materia  di  coordinamento
delle  attivita'  relative  alle  politiche  di  tutela  dei   minori
stranieri, nonche' di vigilanza  sulle  modalita'  di  soggiorno  dei
minori stranieri non accompagnati presenti nel territorio dello Stato
italiano e dei minori stranieri accolti temporaneamente; 
  Visto il decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  9
dicembre 1999, n. 535, recante «Regolamento concernente i compiti del
Comitato per i minori stranieri, a norma dell'articolo 33, commi 2  e
2-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»; 
  Tenuto conto che il Comitato per  i  minori  stranieri,  in  quanto
organismo collegiale in proroga, ha cessato le proprie attivita' il 2
agosto 2012, ai sensi dell'articolo 12, comma 20, del decreto-legge 6
luglio 2012, n. 95, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  7
agosto 2012, n. 135; 
  Considerato il parere del Consiglio di Stato n. 533  del  29  marzo
2021, espresso nell'adunanza del 23  marzo  2021  sul  numero  affare
257/2020, il quale riconosce che le competenze del  cessato  Comitato
per i minori stranieri sono trasferite  al  Ministero  del  lavoro  e
delle politiche sociali e che quest'ultimo ha titolo  a  predisporre,
in attuazione della legge n. 47 del 2017,  una  nuova  disciplina  di
tale  materia,  prevedendo  la  possibilita'  di  ricorrere   ad   un
regolamento governativo ai sensi dell'articolo  17,  comma  1,  della
legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Ritenuto necessario riordinare e accorpare unitariamente  le  norme
relative all'attuazione della complessa disciplina di rango primario,
stratificatasi nel tempo, concernente le attribuzioni  del  Ministero
del lavoro e delle politiche sociali in materia di  minori  stranieri
non accompagnati,  e  comprendente  anche  disposizioni  del  decreto
legislativo  n.  286  del  1998  per  la  cui  attuazione  si  impone
l'applicazione dell'articolo 1, commi 6 e  7,  del  medesimo  decreto
legislativo; 
  Considerata  la  Comunicazione  della  Commissione  al   Parlamento
Europeo e al Consiglio del 12 aprile 2017, in materia  di  protezione
dei minori migranti - COM (2017) 211; 
  Considerato il Piano d'Azione sulla protezione dei minori rifugiati
e migranti (2017-2019), adottato dal Consiglio d'Europa il 19  maggio
2017; 
  Viste le  preliminari  deliberazioni  del  Consiglio  dei  ministri
adottate nelle riunioni del 26 maggio 2022 e del 17 luglio 2023; 
  Sentito il Garante per la protezione dei dati personali; 
  Sentita l'Autorita' garante per l'infanzia e l'adolescenza; 
  Acquisito il parere della Conferenza unificata di  cui  al  decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281,  espresso  nella  seduta  del  27
luglio 2022; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'8 novembre 2022; 
  Acquisito il parere delle competenti Commissioni  parlamentari  del
Senato della Repubblica e della Camera dei deputati; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei  ministri  adottata  nella
riunione del 19 dicembre 2023; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro del lavoro e delle politiche  sociali,  di  concerto  con  i
Ministri degli affari esteri  e  della  cooperazione  internazionale,
dell'interno, della giustizia, dell'istruzione e del merito  e  della
salute; 
 
                                Emana 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
                        Oggetto e definizioni 
 
  1. Il presente regolamento disciplina i compiti del  Ministero  del
lavoro e delle politiche sociali nelle materie di competenza indicate
all'articolo  32,  comma  1-bis,  e  all'articolo  33   del   decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, all'articolo  19,  comma  5,  del
decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, e all'articolo  9,  comma
1, della legge 7 aprile 2017, n. 47. 
  2. Per «minore straniero non accompagnato presente  nel  territorio
dello Stato», di seguito  «minore  straniero  non  accompagnato»,  si
intende il minore non avente cittadinanza italiana o di  altri  Stati
dell'Unione europea che si trova per qualsiasi causa  nel  territorio
dello  Stato  o  che  e'  altrimenti  sottoposto  alla  giurisdizione
italiana, privo di  assistenza  e  di  rappresentanza  da  parte  dei
genitori o di altri adulti per lui legalmente  responsabili  in  base
alle  leggi  vigenti   nell'ordinamento   italiano,   come   previsto
dall'articolo 2 della legge 7 aprile 2017, n. 47. 
  3. Per «minore straniero non accompagnato  accolto  temporaneamente
nel territorio dello Stato», di seguito denominato «minore  accolto»,
s'intende il minore non avente cittadinanza italiana o di altri Stati
dell'Unione europea, di eta' superiore a sei anni, entrato in  Italia
nell'ambito di  programmi  solidaristici  di  accoglienza  temporanea
promossi da enti, associazioni o famiglie, ancorche' il minore stesso
o il gruppo di cui fa parte sia seguito da  uno  o  piu'  adulti  con
funzioni generiche di sostegno, di guida e di accompagnamento. 
  4. Per «Testo unico» si intende il decreto  legislativo  25  luglio
1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni  concernenti  la
disciplina  dell'immigrazione  e   norme   sulla   condizione   dello
straniero. 
  5. Per «Sistema informativo  nazionale  dei  minori  stranieri  non
accompagnati (SIM)» si intende la  banca  dati  istituita  presso  il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali dall'articolo 9, comma
1, della legge 7 aprile 2017, n. 47. 
  6. Per «Ministero» si intende  il  Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche sociali. 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'articolo  10,  comma  3,   del   testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
              Per gli atti dell'Unione europea  vengono  forniti  gli
          estremi   di   pubblicazione   nella   Gazzetta   Ufficiale
          dell'Unione Europea (GUUE). 
          Note alle premesse: 
              -  L'art.  87  Cost.  conferisce,   tra   l'altro,   al
          Presidente della Repubblica  il  potere  di  promulgare  le
          leggi ed emanare i decreti  aventi  valore  di  legge  e  i
          regolamenti. 
              - Si riporta l'articolo 17 della legge 23 agosto  1988,
          n. 400, recante «Disciplina  dell'attivita'  di  Governo  e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»: 
                «Art.  17  (Regolamenti).  -  1.  Con   decreto   del
          Presidente  della  Repubblica,  previa  deliberazione   del
          Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio  di
          Stato che deve  pronunziarsi  entro  novanta  giorni  dalla
          richiesta,   possono   essere   emanati   regolamenti   per
          disciplinare: 
                  a)  l'esecuzione  delle   leggi   e   dei   decreti
          legislativi nonche' dei regolamenti comunitari; 
                  b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e  dei
          decreti legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi
          quelli  relativi  a  materie  riservate   alla   competenza
          regionale; 
                  c) le materie in cui manchi la disciplina da  parte
          di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
          tratti di materie comunque riservate alla legge; 
                  d)  l'organizzazione  ed  il  funzionamento   delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge; 
                  e). 
                2.  Con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica,
          previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
          Consiglio  di  Stato  e  previo  parere  delle  Commissioni
          parlamentari competenti  in  materia,  che  si  pronunciano
          entro  trenta  giorni  dalla  richiesta,  sono  emanati   i
          regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
          riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione,  per
          le  quali   le   leggi   della   Repubblica,   autorizzando
          l'esercizio  della  potesta'  regolamentare  del   Governo,
          determinano le norme generali regolatrici della  materia  e
          dispongono l'abrogazione delle norme vigenti,  con  effetto
          dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 
                3. Con decreto ministeriale possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 
                4. I regolamenti di cui al comma 1 ed  i  regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,  che  devono  recare  la
          denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione della Corte  dei  conti  e  pubblicati  nella
          Gazzetta Ufficiale. 
                4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli  uffici
          dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati  ai
          sensi del comma 2,  su  proposta  del  Ministro  competente
          d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
          il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
          decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.  29,  e  successive
          modificazioni, con  i  contenuti  e  con  l'osservanza  dei
          criteri che seguono: 
                  a) riordino degli uffici di diretta  collaborazione
          con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
          tali  uffici  hanno  esclusive   competenze   di   supporto
          dell'organo di direzione politica e di raccordo tra  questo
          e l'amministrazione; 
                  b)   individuazione   degli   uffici   di   livello
          dirigenziale  generale,  centrali  e  periferici,  mediante
          diversificazione tra strutture con funzioni  finali  e  con
          funzioni strumentali e  loro  organizzazione  per  funzioni
          omogenee e secondo criteri di flessibilita'  eliminando  le
          duplicazioni funzionali; 
                  c) previsione di strumenti  di  verifica  periodica
          dell'organizzazione e dei risultati; 
                  d)  indicazione   e   revisione   periodica   della
          consistenza delle piante organiche; 
                  e) previsione di decreti ministeriali di natura non
          regolamentare per la definizione dei compiti  delle  unita'
          dirigenziali   nell'ambito   degli   uffici    dirigenziali
          generali. 
                4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del  comma
          1 del presente articolo, si provvede al periodico  riordino
          delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
          di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
          all'espressa abrogazione di quelle che  hanno  esaurito  la
          loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
          o sono comunque obsolete.» 
              -  Si  riportano  gli  articoli  2,  20  e   22   della
          Convenzione sui diritti del fanciullo, stipulata a New York
          il 20 novembre 1989, ratificata e  resa  esecutiva  con  la
          legge 27 maggio 1991, n. 176: 
                «Art.  2.  -  1.  Gli  Stati  parti  si  impegnano  a
          rispettare i diritti enunciati nella  presente  Convenzione
          ed a garantirli ad ogni fanciullo che  dipende  dalla  loro
          giurisdizione, senza distinzione di sorta ed a  prescindere
          da ogni considerazione di razza, di colore,  di  sesso,  di
          lingua, di religione, di  opinione  politica  o  altra  del
          fanciullo o dei  suoi  genitori  o  rappresentanti  legali,
          dalla loro origine nazionale, etnica o sociale, dalla  loro
          situazione finanziaria, dalla loro incapacita', dalla  loro
          nascita o da ogni altra circostanza; 
                2. Gli Stati parti  adottano  tutti  i  provvedimenti
          appropriati  affinche'  il  fanciullo  sia   effettivamente
          tutelato contro ogni forma di discriminazione o di sanzione
          motivate  dalla  condizione   sociale,   dalle   attivita',
          opinioni professate o convinzioni dei  suoi  genitori,  dei
          suoi rappresentanti legali o dei suoi familiari.» 
                «Art.  20.  -  1.  Ogni   fanciullo   il   quale   e'
          temporaneamente o definitivamente privato del suo  ambiente
          familiare oppure che  non  puo'  essere  lasciato  in  tale
          ambiente nel suo  proprio  interesse,  ha  diritto  ad  una
          protezione e ad aiuti speciali dello Stato. 
                2. Gli Stati parti prevedono per questo fanciullo una
          protezione  sostitutiva,  in  conformita'   con   la   loro
          legislazione nazionale. 
                3. Tale protezione sostitutiva  puo'  in  particolare
          concretizzarsi per mezzo di una famiglia, della kafalah  di
          diritto islamico, dell'adozione o in  caso  di  necessita',
          del collocamento in un adeguato  istituto  per  l'infanzia.
          Nell'effettuare una  selezione  tra  queste  soluzioni,  si
          terra' debitamente conto  della  necessita'  di  una  certa
          continuita' nell'educazione del  fanciullo,  nonche'  della
          sua origine etnica, religiosa, culturale e linguistica.» 
                «Art. 22.  -  1.  Gli  Stati  parti  adottano  misure
          adeguate affinche' un fanciullo il quale cerca di  ottenere
          lo  statuto  di  rifugiato,  oppure  e'  considerato   come
          rifugiato ai sensi  delle  regole  e  delle  procedure  del
          diritto internazionale  o  nazionale  applicabile,  solo  o
          accompagnato dal padre  e  dalla  madre  o  da  ogni  altra
          persona,  possa  beneficiare  della  protezione   e   della
          assistenza  umanitaria  necessarie  per   consentirgli   di
          usufruire dei  diritti  che  gli  sono  riconosciuti  dalla
          presente Convenzione e dagli altri strumenti internazionali
          relativi ai diritti dell'uomo o di natura umanitaria di cui
          detti Stati sono parti. 
                2. A tal fine, gli Stati parti collaborano, a seconda
          di come  lo  giudichino  necessario,  a  tutti  gli  sforzi
          compiuti dall'Organizzazione delle Nazioni Unite e le altre
          organizzazioni   intergovernative   o    non    governative
          competenti  che  collaborano  con  l'Organizzazione   delle
          Nazioni Unite, per proteggere ed aiutare i fanciulli che si
          trovano in tale situazione e per  ricercare  i  genitori  o
          altri familiari di ogni  fanciullo  rifugiato  al  fine  di
          ottenere le informazioni necessarie per ricongiungerlo alla
          sua famiglia. Se il padre, la madre o ogni altro  familiare
          sono irreperibili, al fanciullo sara' concessa,  secondo  i
          principi enunciati nella presente  Convenzione,  la  stessa
          protezione   di   quella   di    ogni    altro    fanciullo
          definitivamente  oppure  temporaneamente  privato  del  suo
          ambiente familiare per qualunque motivo.». 
              - Il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e
          del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione
          delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei  dati
          personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati  e
          che abroga  la  direttiva  95/46/CE  (regolamento  generale
          sulla protezione dei dati),  e'  pubblicato  nella  GUUE  4
          maggio 2016, n. L 119. 
              - Il  decreto  legislativo  25  luglio  1998,  n.  286,
          recante «Testo  unico  delle  disposizioni  concernenti  la
          disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello
          straniero», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  191
          del 18 agosto 1998, S.O. n. 139. 
              - Si riporta l'articolo 45 del decreto  legislativo  30
          luglio 1999, n. 300, recante  «Riforma  dell'organizzazione
          del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15  marzo
          1997, n. 59»: 
                «Art. 45 (Istituzione del ministero e  attribuzioni).
          - 1. E' istituito il Ministero del lavoro e delle politiche
          sociali. 
                2. Sono attribuite  al  Ministero  le  funzioni  e  i
          compiti  spettanti  allo  Stato  in  materia  di  politiche
          sociali, con particolare  riferimento  alla  prevenzione  e
          riduzione delle  condizioni  di  bisogno  e  disagio  delle
          persone e delle famiglie, di politica del lavoro e sviluppo
          dell'occupazione, di tutela del lavoro  e  dell'adeguatezza
          del sistema previdenziale. 
                3. Al Ministero  sono  trasferite,  con  le  inerenti
          risorse, le funzioni  del  Ministero  del  lavoro  e  della
          previdenza sociale, nonche' le  funzioni  del  Dipartimento
          per gli affari sociali, operante presso la  Presidenza  del
          Consiglio dei Ministri, ivi compresa quelle in  materia  di
          immigrazione,  eccettuate  quelle  attribuite,  anche   dal
          presente decreto, ad altri Ministeri o agenzie, e fatte  in
          ogni caso salve, ai sensi e per gli effetti degli  articoli
          1, comma 2, e 3, comma 1, lettere a) e b), della  legge  15
          marzo 1997, n. 59,  le  funzioni  conferite  dalla  vigente
          legislazione alle regioni e agli enti locali. Il  Ministero
          esercita le  funzioni  di  vigilanza  sull'Agenzia  per  il
          servizio  civile,  di  cui  all'articolo  10,  commi  7   e
          seguenti, del decreto legislativo 30 luglio 1999,  n.  303.
          Il Ministero esercita altresi'  le  funzioni  di  vigilanza
          spettanti  al  Ministero  del  lavoro  e  della  previdenza
          sociale, a norma  dell'articolo  88,  sull'Agenzia  per  la
          formazione e istruzione professionale. 
                4. Al ministero  sono  altresi'  trasferite,  con  le
          inerenti risorse, le funzioni che,  da  parte  di  apposite
          strutture e con riferimento alle materie di cui al comma 1,
          sono esercitate: dal Ministero degli affari esteri e  della
          cooperazione   internazionale,   in   materia   di   tutela
          previdenziale dei lavoratori emigrati;  dal  ministero  dei
          trasporti e della navigazione, in materia di vigilanza  sul
          trattamento   giuridico,   economico,   previdenziale    ed
          assistenziale     del     personale      delle      aziende
          autoferrotranviarie e delle gestioni  governative,  nonche'
          in materia di organizzazione, assistenza e  previdenza  del
          lavoro marittimo, portuale  e  della  pesca;  dallo  stesso
          ministero dei trasporti e della navigazione in  materia  di
          previdenza e assistenza dei lavoratori addetti  ai  servizi
          di  trasporto  aereo;  dal  ministero  dell'industria,  del
          commercio  e  dell'artigianato,  in  materia  di   servizio
          ispettivo  per  la  sicurezza  mineraria  e  di   vigilanza
          sull'applicazione della legislazione attinente alla  salute
          sui  luoghi  di   lavoro;   dal   ministero   dell'interno,
          iniziative di cooperazione internazionale  e  attivita'  di
          prevenzione e studio sulle emergenze sociali.» 
              - Il  decreto  legislativo  30  giugno  2003,  n.  196,
          recante  «Codice  in  materia  di   protezione   dei   dati
          personali,   recante   disposizioni    per    l'adeguamento
          dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n.  2016/679
          del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016,
          relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo
          al trattamento dei  dati  personali,  nonche'  alla  libera
          circolazione  di  tali  dati  e  che  abroga  la  direttiva
          95/46/CE», e' pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  174
          del 29 luglio 2003, S.O. n. 123. 
              - Si riporta l'articolo 12, comma 20, del decreto-legge
          6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 7 agosto 2021, n. 135, recante «Disposizioni  urgenti
          per la revisione della spesa pubblica  con  invarianza  dei
          servizi  ai  cittadini  nonche'  misure  di   rafforzamento
          patrimoniale delle imprese del settore bancario»: 
                «Art. 12 (Soppressione di enti e societa'). - Omissis 
                20.  A  decorrere  dalla  data  di   scadenza   degli
          organismi   collegiali   operanti   presso   le   pubbliche
          amministrazioni,   in   regime   di   proroga   ai    sensi
          dell'articolo 68, comma  2,  del  decreto-legge  25  giugno
          2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6
          agosto 2008, n. 133, le attivita'  svolte  dagli  organismi
          stessi sono definitivamente trasferite ai competenti uffici
          delle  amministrazioni  nell'ambito  delle  quali  operano.
          Restano fermi, senza oneri per  la  finanza  pubblica,  gli
          osservatori nazionali di cui all'articolo 11 della legge  7
          dicembre 2000, n. 383, e all'articolo  12  della  legge  11
          agosto  1991,  n.   266,   l'Osservatorio   nazionale   per
          l'infanzia  e  l'adolescenza  di  cui  all'articolo  1  del
          decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007,  n.
          103,  la  Consulta  nazionale  per  il   servizio   civile,
          istituita dall'articolo 10, comma 2, della legge  8  luglio
          1998,  n.  230,  l'Osservatorio  per  il  contrasto   della
          pedofilia e della pornografia minorile, di cui all'articolo
          17, comma 1-bis, della legge 3 agosto 1998, n. 269  nonche'
          il Comitato nazionale di parita' e la Rete nazionale  delle
          consigliere  e  dei  consiglieri   di   parita'   di   cui,
          rispettivamente, all'articolo  8  ed  all'articolo  19  del
          decreto  legislativo  11  aprile  2006,  n.  198.   Restano
          altresi' ferme, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
          pubblica, le commissioni tecniche provinciali di  vigilanza
          sui locali di pubblico spettacolo di  cui  all'articolo  80
          del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza,  di  cui
          al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773,  e  agli  articoli
          141 e 142 del regolamento  per  l'esecuzione  del  predetto
          testo unico di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n.  635,
          e successive modificazioni. Ai componenti delle commissioni
          tecniche non  spettano  compensi,  gettoni  di  presenza  o
          rimborsi di spese. A decorrere dalla  data  di  entrata  in
          vigore della legge di conversione del presente decreto,  ai
          componenti dei suddetti  organismi  collegiali  non  spetta
          alcun emolumento o indennita'.» 
              - Si riportano gli articoli 17, 18,  19  e  19-bis  del
          decreto legislativo 18  agosto  2015,  n.  142  «Attuazione
          della   direttiva   2013/33/UE   recante   norme   relative
          all'accoglienza dei richiedenti protezione  internazionale,
          nonche'  della  direttiva  2013/32/UE,  recante   procedure
          comuni ai fini del  riconoscimento  e  della  revoca  dello
          status di protezione internazionale»: 
                «Art.  17  (Accoglienza  di  persone  portatrici   di
          esigenze  particolari).  -  1.  Le  misure  di  accoglienza
          previste dal presente decreto tengono conto della specifica
          situazione delle persone vulnerabili,  quali  i  minori,  i
          minori non accompagnati, i disabili, gli anziani, le donne,
          con priorita' per quelle in stato di gravidanza, i genitori
          singoli con figli minori, le vittime della tratta di esseri
          umani, le persone affette da gravi malattie o  da  disturbi
          mentali, le persone per le quali  e'  stato  accertato  che
          hanno  subito  torture,  stupri  o  altre  forme  gravi  di
          violenza  psicologica,   fisica   o   sessuale   o   legata
          all'orientamento sessuale o  all'identita'  di  genere,  le
          vittime di mutilazioni genitali. 
                2.   Ai   richiedenti    protezione    internazionale
          identificati come vittime della tratta di esseri  umani  si
          applica il  programma  unico  di  emersione,  assistenza  e
          integrazione sociale di cui all'articolo 18,  comma  3-bis,
          del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. 
                3. Nei centri di cui  all'articolo  9  sono  previsti
          servizi speciali di accoglienza delle  persone  vulnerabili
          portatrici di  esigenze  particolari,  individuati  con  il
          decreto ministeriale di  cui  all'articolo  12,  assicurati
          anche  in  collaborazione  con  la   ASL   competente   per
          territorio. Tali servizi garantiscono misure  assistenziali
          particolari ed un adeguato supporto psicologico. 
                4. 
                5. Ove possibile, i richiedenti adulti  portatori  di
          esigenze particolari sono  alloggiati  insieme  ai  parenti
          adulti gia' presenti nelle strutture di accoglienza. 
                6.  I  servizi  predisposti  ai  sensi  del  comma  3
          garantiscono  una  valutazione  iniziale  e  una   verifica
          periodica della sussistenza  delle  condizioni  di  cui  al
          comma 1, da parte di personale qualificato. 
                7.  La  sussistenza  di   esigenze   particolari   e'
          comunicata dal gestore del centro  alla  prefettura  presso
          cui e' insediata la  Commissione  territoriale  competente,
          per  l'eventuale  apprestamento  di  garanzie   procedurali
          particolari ai sensi dell'articolo 13, comma 2, del decreto
          legislativo 28 gennaio 2008, n. 25. 
                8. Le persone che hanno subito danni  in  conseguenza
          di torture, stupri o altri gravi atti di violenza  accedono
          ad assistenza o cure mediche  e  psicologiche  appropriate,
          secondo le linee guida di cui all'articolo 27, comma 1-bis,
          del  decreto  legislativo  19  novembre  2007,  n.  251,  e
          successive modificazioni. Il personale sanitario riceve una
          specifica formazione ai sensi  del  medesimo  articolo  27,
          comma 1-bis, ed e' tenuto all'obbligo di riservatezza.» 
                «Art.   18   (Disposizioni   sui   minori).   -    1.
          Nell'applicazione delle misure di accoglienza previste  dal
          presente decreto assume carattere di priorita' il superiore
          interesse del minore in modo da  assicurare  condizioni  di
          vita  adeguate  alla  minore  eta',   con   riguardo   alla
          protezione, al benessere ed allo sviluppo anche sociale del
          minore, conformemente a  quanto  previsto  dall'articolo  3
          della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre
          1989, ratificata dalla legge 27 maggio 1991, n. 176. 
                2. Per la valutazione  dell'interesse  superiore  del
          minore occorre procedere all'ascolto  del  minore,  tenendo
          conto della sua eta', del  suo  grado  di  maturita'  e  di
          sviluppo  personale,  anche  al  fine   di   conoscere   le
          esperienze pregresse e valutare il rischio  che  il  minore
          sia vittima di tratta di esseri umani, nonche' a verificare
          la possibilita'  di  ricongiungimento  familiare  ai  sensi
          dell'articolo  8,  paragrafo  2,  del  regolamento  UE   n.
          604/2013 del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  del  26
          giugno 2013, purche'  corrisponda  all'interesse  superiore
          del minore. 
                2-bis.  L'assistenza  affettiva  e  psicologica   dei
          minori stranieri non accompagnati e'  assicurata,  in  ogni
          stato e grado del procedimento, dalla presenza  di  persone
          idonee indicate dal minore, nonche' di gruppi,  fondazioni,
          associazioni   od   organizzazioni   non   governative   di
          comprovata esperienza nel settore dell'assistenza ai minori
          stranieri e iscritti nel registro di  cui  all'articolo  42
          del testo unico di cui al  decreto  legislativo  25  luglio
          1998,  n.  286,  previo  consenso  del  minore,  e  ammessi
          dall'autorita' giudiziaria o amministrativa che procede. 
                2-ter.  Il  minore  straniero  non  accompagnato   ha
          diritto di partecipare per mezzo di un  suo  rappresentante
          legale   a   tutti   i   procedimenti   giurisdizionali   e
          amministrativi che lo riguardano e di essere ascoltato  nel
          merito. A  tale  fine  e'  assicurata  la  presenza  di  un
          mediatore culturale. 
                3. I figli minori dei  richiedenti  e  i  richiedenti
          minori sono alloggiati con i genitori,  i  fratelli  minori
          non coniugati o altro  adulto  legalmente  responsabile  ai
          sensi degli articoli 343 e seguenti del codice civile. 
                4. Nella predisposizione delle misure di  accoglienza
          di  cui  al  presente  decreto  sono   assicurati   servizi
          destinati alle esigenze della minore eta', comprese  quelle
          ricreative. 
                5. Gli operatori che si occupano dei minori  sono  in
          possesso  di  idonea  qualifica  o  comunque  ricevono  una
          specifica  formazione  e  sono  soggetti   all'obbligo   di
          riservatezza sui dati e sulle  informazioni  riguardanti  i
          minori.» 
                «Art. 19 (Accoglienza dei minori non accompagnati). -
          1. Per le esigenze di soccorso e di protezione immediata, i
          minori  non  accompagnati   sono   accolti   in   strutture
          governative  di  prima  accoglienza   a   loro   destinate,
          istituite con decreto del Ministro dell'interno, sentita la
          Conferenza unificata di  cui  all'articolo  8  del  decreto
          legislativo  27  agosto  1997,  n.  281,   per   il   tempo
          strettamente   necessario,   comunque   non   superiore   a
          quarantacinque giorni,  all'identificazione,  che  si  deve
          concludere entro dieci giorni, e all'eventuale accertamento
          dell'eta', nonche' a ricevere, con modalita' adeguate  alla
          loro eta', ogni informazione sui  diritti  riconosciuti  al
          minore e sulle modalita'  di  esercizio  di  tali  diritti,
          compreso quello di chiedere la  protezione  internazionale.
          Le  strutture  di  prima  accoglienza  sono  attivate   dal
          Ministero dell'interno, in accordo con  l'ente  locale  nel
          cui territorio e' situata la struttura, secondo le esigenze
          del territorio medesimo, tenuto  conto  dell'entita'  degli
          arrivi alla frontiera ovvero dei rintracci, e  gestite  dal
          Ministero   dell'interno.   Con   decreto   del    Ministro
          dell'interno, di concerto con il Ministro  dell'economia  e
          delle finanze per i profili  finanziari,  sono  fissati  le
          modalita' di  accoglienza,  gli  standard  strutturali,  in
          attuazione della vigente normativa, e i servizi da erogare,
          in modo da assicurare un'accoglienza adeguata  alla  minore
          eta', nel rispetto dei diritti fondamentali  del  minore  e
          dei principi di cui all'articolo 18. Durante la  permanenza
          nella  struttura  di  prima  accoglienza  e'  garantito  un
          colloquio  con  uno  psicologo  dell'eta'  evolutiva,   ove
          necessario in  presenza  di  un  mediatore  culturale,  per
          accertare la situazione personale del minore, i motivi e le
          circostanze della partenza dal suo Paese di origine  e  del
          viaggio effettuato, nonche' le sue aspettative  future.  La
          prosecuzione dell'accoglienza del minore e'  assicurata  ai
          sensi del comma 2. 
                2. A conclusione  della  fase  di  prima  accoglienza
          nelle strutture governative di cui al comma 1, i minori non
          accompagnati sono inseriti nel  Sistema  di  accoglienza  e
          integrazione,   di   cui    all'articolo    1-sexies    del
          decreto-legge 30 dicembre 1989,  n.  416,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n.  39,  e  in
          particolare nei progetti specificamente  destinati  a  tale
          categoria di soggetti vulnerabili. La capienza del  Sistema
          e' commisurata  alle  effettive  presenze  dei  minori  non
          accompagnati nelle strutture di cui ai commi 1 e  3-bis  ed
          e' comunque stabilita nei limiti delle  risorse  del  Fondo
          nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo,  di  cui
          all'articolo 1-septies del citato decreto-legge n. 416  del
          1989, da riprogrammare annualmente,  e  del  fondo  di  cui
          all'articolo 21, comma  1,  del  decreto-legge  18  ottobre
          2023, n. 145. A tal fine gli enti  locali  che  partecipano
          alla ripartizione del Fondo nazionale per le politiche e  i
          servizi  dell'asilo  prevedono   specifici   programmi   di
          accoglienza riservati ai minori non accompagnati. 
                2-bis.   Nella   scelta   del   posto,   tra   quelli
          disponibili, in cui collocare il  minore,  si  deve  tenere
          conto delle esigenze e delle caratteristiche  dello  stesso
          minore risultanti dal colloquio di cui all'articolo 19-bis,
          comma 1, in relazione alla tipologia  dei  servizi  offerti
          dalla struttura di accoglienza. Le  strutture  nelle  quali
          vengono accolti i minori stranieri non accompagnati  devono
          soddisfare, nel rispetto dell'articolo 117, secondo  comma,
          lettera m), della Costituzione,  gli  standard  minimi  dei
          servizi   e   dell'assistenza   forniti   dalle   strutture
          residenziali  per  minorenni  ed   essere   autorizzate   o
          accreditate ai sensi della normativa nazionale e  regionale
          in materia. La non conformita' alle dichiarazioni  rese  ai
          fini dell'accreditamento comporta  la  cancellazione  della
          struttura di accoglienza dal Sistema. 
                3.  In  caso  di  temporanea  indisponibilita'  nelle
          strutture di cui ai commi 1,  2  e  3-bis,  l'assistenza  e
          l'accoglienza del minore  sono  temporaneamente  assicurate
          dalla pubblica autorita' del Comune in  cui  il  minore  si
          trova, fatta salva la  possibilita'  di  trasferimento  del
          minore in un altro comune, secondo  gli  indirizzi  fissati
          dal Tavolo di coordinamento di cui all'articolo 16, tenendo
          in considerazione prioritariamente il  superiore  interesse
          del  minore.  I  Comuni  che  assicurano   l'attivita'   di
          accoglienza  ai  sensi  del  presente  comma  accedono   ai
          contributi disposti dal Ministero dell'interno a valere sul
          Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri  non
          accompagnati di cui all'articolo 1, comma 181, della  legge
          23 dicembre 2014, n. 190,  nel  limite  delle  risorse  del
          medesimo Fondo e comunque senza  alcuna  spesa  o  onere  a
          carico del Comune interessato  all'accoglienza  dei  minori
          stranieri non accompagnati. 
                3-bis.  In   presenza   di   arrivi   consistenti   e
          ravvicinati   di   minori   non    accompagnati,    qualora
          l'accoglienza non possa  essere  assicurata  ai  sensi  dei
          commi  1  e  2  del  presente  articolo,  e'  disposta  dal
          prefetto,  ai  sensi  dell'articolo  11,  l'attivazione  di
          strutture ricettive temporanee esclusivamente  dedicate  ai
          minori  non  accompagnati,  con  una  capienza  massima  di
          cinquanta posti per ciascuna struttura. Le strutture di cui
          al precedente periodo possono essere  realizzate  anche  in
          convenzione con gli enti locali, con oneri a  valere  anche
          sul  fondo  di  cui   all'articolo   21,   comma   1,   del
          decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145. Nei casi di  estrema
          urgenza la realizzazione o  l'ampliamento  delle  strutture
          ricettive  temporanee  di  cui  al   primo   periodo   sono
          consentiti in deroga al limite di capienza stabilito  dalla
          medesima disposizione, nella  misura  massima  del  50  per
          cento rispetto ai posti previsti. Sono assicurati  in  ogni
          caso i servizi indicati nel decreto di cui al comma  1  del
          presente articolo. L'accoglienza nelle strutture  ricettive
          temporanee non  puo'  essere  disposta  nei  confronti  del
          minore di eta' inferiore a quattordici anni ed e'  limitata
          al tempo strettamente  necessario  al  trasferimento  nelle
          strutture di cui al comma 2 del presente articolo. In  caso
          di momentanea indisponibilita'  delle  strutture  ricettive
          temporanee di cui al presente comma, il prefetto dispone la
          provvisoria accoglienza del minore di eta' non inferiore  a
          sedici anni in una sezione  dedicata  nei  centri  e  nelle
          strutture di cui agli articoli  9  e  11,  per  un  periodo
          comunque non superiore a  novanta  giorni,  prorogabile  al
          massimo di ulteriori sessanta giorni e comunque nei  limiti
          delle risorse disponibili a legislazione vigente allo scopo
          destinate. Dell'accoglienza  del  minore  non  accompagnato
          nelle strutture di cui al presente comma e al comma  1  del
          presente articolo e' data notizia, a cura del gestore della
          struttura, al comune in cui si trova la  struttura  stessa,
          per il coordinamento con i servizi del territorio. 
                4.  Il  minore  non  accompagnato  non  puo'   essere
          trattenuto o accolto presso i centri di cui agli articoli 6
          e 9. 
                5. L'autorita' di pubblica  sicurezza  da'  immediata
          comunicazione della presenza di un minore non  accompagnato
          al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale  per  i
          minorenni e al Tribunale per  i  minorenni  per  l'apertura
          della tutela e la nomina del tutore ai sensi degli articoli
          343  e  seguenti  del  codice  civile  e   delle   relative
          disposizioni di attuazione del medesimo codice,  in  quanto
          compatibili, e per la ratifica delle misure di  accoglienza
          predisposte,  nonche'  al  Ministero  del  lavoro  e  delle
          politiche  sociali,  con  mezzi  idonei  a  garantirne   la
          riservatezza, al fine di  assicurare  il  censimento  e  il
          monitoraggio della presenza dei minori non accompagnati. Il
          provvedimento  di   nomina   del   tutore   e   gli   altri
          provvedimenti  relativi  alla  tutela  sono  adottati   dal
          presidente del tribunale per i minorenni o da un giudice da
          lui delegato.  Il  reclamo  contro  tali  provvedimenti  si
          propone al collegio a norma dell'articolo 739 del codice di
          procedura civile.  Del  collegio  non  puo'  far  parte  il
          giudice che ha emesso il provvedimento reclamato. 
                6. Il tutore possiede le  competenze  necessarie  per
          l'esercizio  delle  proprie  funzioni  e  svolge  i  propri
          compiti  in   conformita'   al   principio   dell'interesse
          superiore del minore. Non possono  essere  nominati  tutori
          individui  o  organizzazioni  i  cui  interessi   sono   in
          contrasto anche potenziale con quelli del minore. Il tutore
          puo' essere sostituito solo in caso di necessita'. 
                7.  Al  fine  di  garantire  il  diritto   all'unita'
          familiare e' tempestivamente avviata  ogni  iniziativa  per
          l'individuazione dei familiari del minore non  accompagnato
          richiedente   protezione   internazionale.   Il   Ministero
          dell'interno, sentiti il Ministero  della  giustizia  e  il
          Ministero  degli  affari  esteri   e   della   cooperazione
          internazionale,  stipula  convenzioni,  sulla  base   delle
          risorse disponibili del Fondo nazionale per le politiche  e
          i servizi dell'asilo,  con  organizzazioni  internazionali,
          intergovernative    e    associazioni    umanitarie,    per
          l'attuazione  di  programmi  diretti   a   rintracciare   i
          familiari dei minori non accompagnati.  Le  ricerche  ed  i
          programmi diretti a rintracciare i  familiari  sono  svolti
          nel superiore interesse dei minori e  con  l'obbligo  della
          assoluta riservatezza, in modo da tutelare la sicurezza del
          richiedente e dei familiari. 
                7-bis. Nei cinque giorni successivi al  colloquio  di
          cui all'articolo  19-bis,  comma  1,  se  non  sussiste  un
          rischio per il minore straniero non accompagnato  o  per  i
          suoi familiari,  previo  consenso  informato  dello  stesso
          minore  ed  esclusivamente  nel  suo  superiore  interesse,
          l'esercente la responsabilita' genitoriale,  anche  in  via
          temporanea, invia una relazione all'ente convenzionato, che
          avvia immediatamente le indagini. 
                7-ter. Il risultato delle indagini di cui al comma  7
          e' trasmesso al Ministero dell'interno, che  e'  tenuto  ad
          informare  tempestivamente  il   minore,   l'esercente   la
          responsabilita'   genitoriale    nonche'    il    personale
          qualificato che ha svolto il colloquio di cui  all'articolo
          19-bis, comma 1. 
                7-quater. Qualora siano individuati familiari  idonei
          a prendersi cura del  minore  straniero  non  accompagnato,
          tale soluzione deve essere  preferita  al  collocamento  in
          comunita'.» 
                «Art. 19-bis (Identificazione  dei  minori  stranieri
          non accompagnati). -  1.  Nel  momento  in  cui  il  minore
          straniero non accompagnato e'  entrato  in  contatto  o  e'
          stato segnalato  alle  autorita'  di  polizia,  ai  servizi
          sociali  o  ad  altri  rappresentanti  dell'ente  locale  o
          all'autorita' giudiziaria, il personale  qualificato  della
          struttura di prima accoglienza svolge, sotto  la  direzione
          dei servizi dell'ente locale competente e  coadiuvato,  ove
          possibile,  da  organizzazioni,  enti  o  associazioni  con
          comprovata e specifica esperienza nella tutela dei  minori,
          un colloquio con il minore, volto ad  approfondire  la  sua
          storia personale e familiare e a far  emergere  ogni  altro
          elemento utile alla sua protezione,  secondo  la  procedura
          stabilita con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri da adottare entro centoventi giorni dalla data  di
          entrata in vigore della presente disposizione. Al colloquio
          e' garantita la presenza di un mediatore culturale. 
                2.  Nei  casi  di  dubbi  fondati  relativi  all'eta'
          dichiarata dal minore  si  applicano  le  disposizioni  dei
          commi 3 e seguenti. In ogni  caso,  nelle  more  dell'esito
          delle  procedure  di  identificazione,  l'accoglienza   del
          minore e'  garantita  dalle  apposite  strutture  di  prima
          accoglienza per minori previste dalla legge; si  applicano,
          ove   ne   ricorrano   i   presupposti,   le   disposizioni
          dell'articolo 4 del decreto legislativo 4  marzo  2014,  n.
          24. 
                3.   L'identita'   di   un   minore   straniero   non
          accompagnato  e'  accertata  dalle  autorita'  di  pubblica
          sicurezza, coadiuvate da mediatori culturali, alla presenza
          del tutore o del tutore provvisorio se gia' nominato,  solo
          dopo che e' stata garantita allo stesso minore un'immediata
          assistenza umanitaria. Qualora  sussista  un  dubbio  circa
          l'eta' dichiarata, questa e' accertata  in  via  principale
          attraverso un documento anagrafico, anche avvalendosi della
          collaborazione   delle   autorita'   diplomatico-consolari.
          L'intervento della rappresentanza diplomatico-consolare non
          deve essere richiesto nei casi in cui  il  presunto  minore
          abbia  espresso  la   volonta'   di   chiedere   protezione
          internazionale ovvero  quando  una  possibile  esigenza  di
          protezione internazionale emerga a  seguito  del  colloquio
          previsto dal comma  1.  Tale  intervento  non  e'  altresi'
          esperibile qualora da esso  possano  derivare  pericoli  di
          persecuzione e nei casi in cui il minore  dichiari  di  non
          volersi     avvalere     dell'intervento     dell'autorita'
          diplomatico-consolare. Il Ministero degli affari  esteri  e
          della   cooperazione   internazionale   e   il    Ministero
          dell'interno promuovono le opportune  iniziative,  d'intesa
          con  gli  Stati  interessati,  al  fine  di  accelerare  il
          compimento degli accertamenti di cui al presente comma. 
                3-bis. Le autorita' di pubblica sicurezza consultano,
          ai fini dell'accertamento dell'eta' dichiarata, il  sistema
          informativo nazionale dei minori stranieri non accompagnati
          istituito presso il Ministero del lavoro e delle  politiche
          sociali  nonche'  le  altre  banche  dati   pubbliche   che
          contengono dati pertinenti, secondo le modalita' di accesso
          per esse previste. 
                3-ter. Quando, sulla base degli accertamenti  di  cui
          ai commi 3 e 3-bis, il soggetto e' condannato per il  reato
          di cui all'articolo 495 del codice  penale,  la  pena  puo'
          essere  sostituita  con  la  misura   dell'espulsione   dal
          territorio nazionale ai sensi dell'articolo  16,  comma  1,
          del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. 
                4.  Qualora  permangano  dubbi  fondati   in   merito
          all'eta'   dichiarata   da   un   minore   straniero    non
          accompagnato,  la  Procura  della  Repubblica   presso   il
          tribunale   per   i   minorenni   puo'    disporre    esami
          socio-sanitari volti all'accertamento della stessa. 
                5. Lo straniero e' informato,  con  l'ausilio  di  un
          mediatore culturale, in una lingua che possa  capire  e  in
          conformita'   al   suo   grado   di    maturita'    e    di
          alfabetizzazione, del fatto che la  sua  eta'  puo'  essere
          determinata mediante l'ausilio di esami socio-sanitari, del
          tipo di esami a cui deve essere sottoposto,  dei  possibili
          risultati attesi e  delle  eventuali  conseguenze  di  tali
          risultati, nonche' di quelle derivanti  dal  suo  eventuale
          rifiuto di  sottoporsi  a  tali  esami.  Tali  informazioni
          devono essere fornite  altresi'  alla  persona  che,  anche
          temporaneamente, esercita i poteri tutelari  nei  confronti
          del presunto minore. 
                6.  L'accertamento   socio-sanitario   dell'eta'   e'
          concluso entro sessanta giorni decorrenti  dalla  data  del
          provvedimento di cui al comma 4 e deve essere svolto in  un
          ambiente  idoneo  con  un  approccio  multidisciplinare  da
          professionisti adeguatamente formati e, ove necessario,  in
          presenza di un mediatore culturale,  utilizzando  modalita'
          meno invasive possibili e  rispettose  dell'eta'  presunta,
          del  sesso  e  dell'integrita'  fisica  e  psichica   della
          persona. Non devono essere  eseguiti  esami  socio-sanitari
          che  possano  compromettere  lo  stato  psico-fisico  della
          persona. 
                6-bis. L'accertamento socio-sanitario  e'  effettuato
          dalle   equipe   multidisciplinari   e   multiprofessionali
          previste   dal   Protocollo   multidisciplinare   per    la
          determinazione   dell'eta'   dei   minori   stranieri   non
          accompagnati, adottato  con  accordo  sancito  in  sede  di
          Conferenza  unificata  di  cui  all'articolo  9,  comma  2,
          lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
          che sono costituite entro  novanta  giorni  dalla  data  di
          entrata in vigore della presente disposizione. 
                6-ter. In deroga  al  comma  6,  in  caso  di  arrivi
          consistenti, multipli e ravvicinati, a seguito di attivita'
          di ricerca e soccorso in mare, di rintraccio alla frontiera
          o nelle zone di transito di cui all'articolo 28-bis,  comma
          4, del decreto legislativo  28  gennaio  2008,  n.  25,  di
          rintraccio sul territorio nazionale a seguito  di  ingresso
          avvenuto eludendo i controlli di frontiera, l'autorita'  di
          pubblica sicurezza, nel procedere a rilievi  dattiloscopici
          e  fotografici,  puo'   disporre,   nell'immediatezza,   lo
          svolgimento  di   rilievi   antropometrici   o   di   altri
          accertamenti   sanitari,    anche    radiografici,    volti
          all'individuazione     dell'eta',     dandone     immediata
          comunicazione  alla  procura  della  Repubblica  presso  il
          tribunale per i minorenni, che ne autorizza l'esecuzione in
          forma   scritta.   Nei   casi   di   particolare   urgenza,
          l'autorizzazione   puo'    essere    data    oralmente    e
          successivamente confermata per iscritto. Il  verbale  delle
          attivita'  compiute,   contenente   anche   l'esito   delle
          operazioni  e  l'indicazione  del  margine  di  errore,  e'
          notificato allo straniero e, contestualmente, all'esercente
          i poteri tutelari,  ove  nominato,  ed  e'  trasmesso  alla
          procura  della  Repubblica  presso  il  tribunale   per   i
          minorenni nelle quarantotto ore successive. Si applicano  i
          commi 3-ter  e  7,  per  quanto  compatibili.  Il  predetto
          verbale puo' essere impugnato davanti al  tribunale  per  i
          minorenni entro 5  giorni  dalla  notificazione,  ai  sensi
          degli articoli 737  e  seguenti  del  codice  di  procedura
          civile. Quando  e'  proposta  istanza  di  sospensione,  il
          giudice,  in  composizione  monocratica,  decide   in   via
          d'urgenza entro 5 giorni. Ogni procedimento  amministrativo
          e penale conseguente all'identificazione  come  maggiorenne
          e' sospeso fino alla decisione su tale istanza. 
                7. Il risultato dell'accertamento socio-sanitario  e'
          comunicato allo straniero, in modo congruente  con  la  sua
          eta', con  la  sua  maturita'  e  con  il  suo  livello  di
          alfabetizzazione, in  una  lingua  che  possa  comprendere,
          all'esercente    la    responsabilita'    genitoriale     e
          all'autorita' giudiziaria che ha  disposto  l'accertamento.
          Nella relazione  finale  deve  essere  sempre  indicato  il
          margine di errore. 
                8.     Qualora,     anche     dopo     l'accertamento
          socio-sanitario, permangano dubbi sulla minore eta', questa
          si presume ad ogni effetto di legge. 
                9. Il  provvedimento  di  attribuzione  dell'eta'  e'
          emesso dal tribunale per i minorenni ed e' notificato  allo
          straniero  e,  contestualmente,  all'esercente   i   poteri
          tutelari, ove nominato, e puo' essere impugnato in sede  di
          reclamo ai sensi dell'articolo 739 del codice di  procedura
          civile. In caso di impugnazione, il giudice decide  in  via
          d'urgenza   entro   dieci   giorni;    ogni    procedimento
          amministrativo  e  penale  conseguente  all'identificazione
          come  maggiorenne  e'  sospeso  fino  alla  decisione.   Il
          provvedimento e'  altresi'  comunicato  alle  autorita'  di
          polizia  ai  fini  del  completamento  delle  procedure  di
          identificazione  ed  al  Ministero  del  lavoro   e   delle
          politiche sociali ai fini  dell'inserimento  dei  dati  nel
          sistema informativo  nazionale  dei  minori  stranieri  non
          accompagnati.». 
              - Si riporta l'articolo 9 della legge 7 aprile 2017, n.
          47,  recante  «Disposizioni  in  materia   di   misure   di
          protezione dei minori stranieri non accompagnati»: 
                «Art. 9 (Sistema  informativo  nazionale  dei  minori
          stranieri non accompagnati.  Cartella  sociale).  -  1.  In
          attuazione  dell'articolo  19,   comma   5,   del   decreto
          legislativo 18 agosto 2015, n. 142, presso il Ministero del
          lavoro e delle politiche sociali e'  istituito  il  Sistema
          informativo nazionale dei minori non accompagnati. 
                2.  In  seguito  al  colloquio  di  cui  all'articolo
          19-bis, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n.
          142,  introdotto  dalla  presente   legge,   il   personale
          qualificato  della   struttura   di   accoglienza   compila
          un'apposita cartella sociale, evidenziando  elementi  utili
          alla  determinazione  della  soluzione  di  lungo   periodo
          migliore nel superiore interesse del minore  straniero  non
          accompagnato. La cartella sociale e' trasmessa  ai  servizi
          sociali del comune di destinazione  e  alla  procura  della
          Repubblica presso il tribunale per i minorenni. 
                3. La registrazione dei  dati  anagrafici  e  sociali
          dichiarati  dal  minore  straniero  non   accompagnato   e'
          finalizzata a tutelare il suo superiore interesse e i  suoi
          diritti e, in particolare, il suo diritto alla protezione. 
                4. Si applicano le disposizioni dell'articolo  7  del
          codice in materia di protezione dei dati personali, di  cui
          al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. 
                5. All'attuazione delle  disposizioni  contenute  nel
          presente articolo si  provvede  nei  limiti  delle  risorse
          umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione
          vigente e comunque senza nuovi  o  maggiori  oneri  per  la
          finanza pubblica.» 
              - Si riporta l'articolo 3 del decreto-legge  12  luglio
          2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla  legge  9
          agosto  2018,  n.  97,  recante  «Disposizioni  urgenti  in
          materia di riordino delle attribuzioni  dei  Ministeri  dei
          beni e delle  attivita'  culturali  e  del  turismo,  delle
          politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e
          della tutela del territorio e del mare, nonche' in  materia
          di famiglia e disabilita'»: 
                «Art. 3  (Riordino  delle  funzioni  di  indirizzo  e
          coordinamento del Presidente del Consiglio dei ministri  in
          materia di  famiglia,  adozioni,  infanzia  e  adolescenza,
          disabilita').  -  1.  Sono  attribuite  al  Presidente  del
          Consiglio dei ministri ovvero al Ministro delegato  per  la
          famiglia e le disabilita': 
                  a) le funzioni  di  indirizzo  e  coordinamento  in
          materia di politiche per la famiglia nelle sue componenti e
          problematiche  generazionali  e  relazionali,  nonche'   le
          funzioni di competenza statale attribuite al Ministero  del
          lavoro e delle politiche sociali dall'articolo 46, comma 1,
          lettera c), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
          in materia di  coordinamento  delle  politiche  volte  alla
          tutela dei diritti e alla promozione  del  benessere  della
          famiglia, di interventi per il sostegno della maternita'  e
          della paternita', di conciliazione dei tempi  di  lavoro  e
          dei tempi di cura della famiglia,  di  misure  di  sostegno
          alla famiglia, alla genitorialita' e alla natalita',  anche
          al fine del  contrasto  della  crisi  demografica,  nonche'
          quelle concernenti l'Osservatorio nazionale sulla  famiglia
          di cui all'articolo 1, comma 1250, della legge 27  dicembre
          2006, n. 296. La  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri
          esercita altresi': 
                    1) la gestione delle risorse finanziarie relative
          alle politiche per la  famiglia  e  per  il  sostegno  alla
          natalita' ed, in particolare, la gestione dei fondi di  cui
          all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio  2006,
          n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto
          2006, n. 248, e all'articolo 1, comma 348, della  legge  11
          dicembre 2016, n. 232; 
                    2) le funzioni di  espressione  del  concerto  in
          sede di esercizio  delle  funzioni  di  competenza  statale
          attribuite  al  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche
          sociali in materia di «Fondo di previdenza per  le  persone
          che svolgono lavori di cura  non  retribuiti  derivanti  da
          responsabilita' familiari», di cui al  decreto  legislativo
          16 settembre 1996, n. 565; 
                    3)  le  funzioni  statali   di   competenza   del
          Ministero del lavoro e delle politiche sociali  concernenti
          la carta della famiglia, di cui all'articolo 1, comma  391,
          della legge 28 dicembre 2015, n. 208; 
                  b) le funzioni  di  indirizzo  e  coordinamento  in
          materia di politiche per le adozioni, anche internazionali,
          di minori italiani e stranieri. Resta fermo quanto previsto
          dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica
          8 giugno 2007, n. 108,  in  ordine  alla  presidenza  della
          Commissione  ivi  prevista  da  parte  del  Presidente  del
          Consiglio dei ministri, salvo delega; 
                  c) le funzioni  di  indirizzo  e  coordinamento  in
          materia di politiche per l'infanzia e l'adolescenza,  anche
          con riferimento allo sviluppo dei  servizi  socio-educativi
          per la prima infanzia, fatte salve, con riferimento a  tali
          servizi,  le  competenze  del  Ministero   dell'istruzione,
          dell'universita' e della ricerca, nonche'  le  funzioni  di
          competenza statale attribuite al  Ministero  del  lavoro  e
          delle politiche sociali dall'articolo 46, comma 1,  lettera
          c), del decreto legislativo 30  luglio  1999,  n.  300,  in
          materia di coordinamento delle politiche  per  il  sostegno
          dell'infanzia e dell'adolescenza e per la tutela dei minori
          anche  con  riferimento  al  diritto  degli  stessi  a  una
          famiglia, fatte salve le competenze del medesimo  Ministero
          in materia di politiche per l'integrazione  e  l'inclusione
          sociale. La Presidenza del Consiglio esercita altresi': 
                    1) le funzioni  di  competenza  del  Governo  per
          l'Osservatorio nazionale per l'infanzia e  l'adolescenza  e
          quelle gia' proprie del Centro nazionale di  documentazione
          e di analisi per l'infanzia  e  l'adolescenza,  di  cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007,  n.
          103,  nonche'  quelle  relative  all'Osservatorio  per   il
          contrasto della pedofilia e della pornografia minorile,  di
          cui all'articolo 17, comma  1-bis,  della  legge  3  agosto
          1998, n. 269; 
                    2); 
                  d) le funzioni  di  indirizzo  e  coordinamento  in
          materia  di  politiche  in   favore   delle   persone   con
          disabilita',   anche   con   riferimento   a   quelle   per
          l'inclusione scolastica, l'accessibilita' e  la  mobilita',
          fatte salve, in relazione a tali ambiti, le competenze  dei
          Ministeri dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
          e delle infrastrutture e  dei  trasporti  e  le  specifiche
          disposizioni previste dal secondo  periodo  in  materia  di
          salute,  nonche'  le   funzioni   di   competenza   statale
          attribuite  al  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche
          sociali dall'articolo 46, comma 1, lettera c), del  decreto
          legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  in   materia   di
          coordinamento delle politiche volte a garantire la tutela e
          la promozione dei diritti delle persone con disabilita' e a
          favorire  la  loro  partecipazione  e  inclusione  sociale,
          nonche'    la    loro    autonomia,    anche    avvalendosi
          dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle  persone
          con disabilita', di cui alla legge 3 marzo 2009, n. 18. Con
          riferimento alle politiche  in  materia  di  salute,  fermo
          restando  quanto  previsto  dalla  disciplina  vigente   in
          materia  di  definizione  e   aggiornamento   dei   livelli
          essenziali di assistenza, la Presidenza del  Consiglio  dei
          ministri  esprime  il  concerto  nell'adozione  degli  atti
          normativi di competenza del Ministero della salute relativi
          alla promozione dei servizi e delle  prestazioni  resi  dal
          Servizio sanitario nazionale in favore  delle  persone  con
          disabilita'. Fermo restando quanto disposto dal comma 4, la
          Presidenza del Consiglio dei ministri esercita altresi': 
                    1) le funzioni di  espressione  del  concerto  in
          sede di esercizio delle funzioni di competenza statale  del
          Ministero del lavoro e delle politiche sociali  in  materia
          di Fondo per il diritto al  lavoro  dei  disabili,  di  cui
          all'articolo 13 della legge 12 marzo 1999, n. 68; 
                    2) la gestione del  Fondo  per  il  sostegno  del
          ruolo di cura e di assistenza del caregiver  familiare,  di
          cui all'articolo 1, comma  254,  della  legge  27  dicembre
          2017, n. 205, la cui dotazione finanziaria  e'  riassegnata
          al bilancio autonomo della  Presidenza  del  Consiglio  dei
          ministri. 
                2. Per le finalita' di cui al comma  1,  lettera  a),
          all'articolo 1, comma 391, della legge 28 dicembre 2015, n.
          208, dopo le parole «con  decreto  del»  sono  inserite  le
          seguenti: «Presidente del Consiglio dei ministri ovvero del
          Ministro delegato per la  famiglia  e  le  disabilita',  di
          concerto con il» e dopo le parole «Ministro  del  lavoro  e
          delle politiche sociali,» sono soppresse le  seguenti:  «di
          concerto con». 
                3. Per le finalita' di cui al comma 1, lettera c): 
                  a) all'articolo 11, comma 1, della legge 28  agosto
          1997, n. 285, le parole: «Il Ministro per  la  solidarieta'
          sociale» sono sostituite dalle seguenti: «Il Presidente del
          Consiglio dei ministri ovvero il Ministro delegato  per  la
          famiglia e le disabilita'» e le  parole:  «organizzata  dal
          Dipartimento per gli affari sociali» sono sostituite  dalle
          seguenti: «organizzata dal Dipartimento  per  le  politiche
          della famiglia»; 
                  b) all'articolo 17,  comma  1-bis,  della  legge  3
          agosto 1998, n. 269, le parole: «- Dipartimento per le pari
          opportunita'»   sono   sostituite   dalle    seguenti    «-
          Dipartimento per le politiche della famiglia» e le  parole:
          «Ministro per le pari opportunita'» sono  sostituite  dalle
          seguenti: «Presidente del Consiglio dei ministri ovvero del
          Ministro delegato per la famiglia e le disabilita'». 
                4. Per le finalita' di cui al comma 1, lettera d): 
                  a)  alla  legge  5  febbraio  1992,  n.  104,  sono
          apportate le seguenti modificazioni: 
                    1) all'articolo 41, comma 1, le parole: «Ministro
          per gli affari  sociali  coordina»  sono  sostituite  dalle
          seguenti: «Il Presidente del Consiglio dei ministri  ovvero
          il Ministro delegato per  la  famiglia  e  le  disabilita',
          coordina»; al comma 2, primo e secondo periodo, le  parole:
          «Ministro per gli affari  sociali»  sono  sostituite  dalle
          seguenti:  «Ministro  delegato  per  la   famiglia   e   le
          disabilita'»; al comma 8, le parole: «Il Ministro  per  gli
          affari  sociali»  sono  sostituite  dalle   seguenti:   «Il
          Presidente del Consiglio dei ministri  ovvero  il  Ministro
          delegato per la famiglia e le disabilita'»; 
                    2) all'articolo 41-bis, comma 1, le  parole:  «Il
          Ministro per la solidarieta' sociale» sono sostituite dalle
          seguenti: «Il Presidente del Consiglio dei ministri  ovvero
          il Ministro delegato per la famiglia e le disabilita'»; 
                  b) all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006,  n.
          296, il comma 1265 e' sostituito dal seguente: 
                    «1265.  Gli  atti  e  provvedimenti   concernenti
          l'utilizzazione  del  Fondo  di  cui  al  comma  1264  sono
          adottati dal Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  su
          proposta  del  Ministro  delegato  per  la  famiglia  e  le
          disabilita' e il Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche
          sociali, di concerto con il  Ministro  della  salute  e  il
          Ministro dell'economia e delle finanze,  previa  intesa  in
          sede di Conferenza unificata  di  cui  all'articolo  8  del
          decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.»; 
                  c) all'articolo 3 della legge 3 marzo 2009, n.  18,
          sono apportate le seguenti modificazioni: 
                    1) al comma 1, le parole:  «presso  il  Ministero
          del lavoro, della salute e delle  politiche  sociali»  sono
          sostituite  dalle  seguenti:  «presso  la  Presidenza   del
          Consiglio dei ministri»; 
                    2)  al  comma  2,  le  parole:  «presieduto   dal
          Ministro  del  lavoro,  della  salute  e  delle   politiche
          sociali» sono sostituite dalle  seguenti:  «presieduto  dal
          Presidente del Consiglio dei ministri ovvero  dal  Ministro
          delegato per la famiglia e le disabilita'»; 
                    3) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Con
          decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  di
          concerto con il  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche
          sociali e con il Ministro per la pubblica  amministrazione,
          adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
          agosto 1988, n. 400,  sono  disciplinati  la  composizione,
          l'organizzazione  e  il  funzionamento   dell'Osservatorio,
          prevedendo  che  siano  rappresentate  le   amministrazioni
          centrali coinvolte nella definizione e  nell'attuazione  di
          politiche in  favore  delle  persone  con  disabilita',  le
          regioni e le province autonome di Trento e di  Bolzano,  le
          autonomie locali, gli Istituti  di  previdenza,  l'Istituto
          nazionale  di  statistica,  le   organizzazioni   sindacali
          maggiormente rappresentative dei lavoratori, dei pensionati
          e  dei  datori  di  lavoro,   le   associazioni   nazionali
          maggiormente rappresentative delle persone con  disabilita'
          e  le  organizzazioni  rappresentative  del  terzo  settore
          operanti nel campo  della  disabilita'.  L'Osservatorio  e'
          integrato,  nella  sua   composizione,   con   esperti   di
          comprovata esperienza nel campo della disabilita' in numero
          non superiore a cinque.»; 
                    4) il comma 4 e'  sostituito  dal  seguente:  «4.
          L'Osservatorio dura in carica tre anni  ed  e'  prorogabile
          con decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  per
          la medesima durata.»; 
                  d)  alla  legge  22  giugno  2016,  n.  112,   sono
          apportate le seguenti modificazioni: 
                    1) all'articolo 2, comma 2, dopo le  parole:  «il
          Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali»   sono
          inserite le  seguenti:  «e  il  Ministro  delegato  per  la
          famiglia e le disabilita'»  e  la  parola:  «definisce»  e'
          sostituita dalla seguente: «definiscono»; 
                    2) all'articolo  3,  comma  2,  le  parole:  «del
          Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali»   sono
          sostituite dalle seguenti: «del Ministro del lavoro e delle
          politiche sociali e del Ministro delegato per la famiglia e
          le disabilita'» e le parole: «Con le medesime modalita'  il
          Ministro del lavoro e  delle  politiche  sociali  provvede»
          sono sostituite dalle seguenti: «Con le medesime  modalita'
          il Ministro del lavoro  e  delle  politiche  sociali  e  il
          Ministro  delegato  per  la  famiglia  e   le   disabilita'
          provvedono»; 
                    3) all'articolo  6,  comma  11,  dopo  le  parole
          «Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali»  sono
          inserite le  seguenti:  «e  il  Ministro  delegato  per  la
          famiglia e le disabilita'»; 
                    4)  all'articolo  8,  comma  1,  le  parole:  «Il
          Ministro del lavoro e delle  politiche  sociali  trasmette»
          sono sostituite dalle seguenti: «Il Ministro del  lavoro  e
          delle politiche sociali  e  il  Ministro  delegato  per  la
          famiglia e le disabilita' trasmettono»; 
                  e)  all'articolo  21  del  decreto  legislativo  15
          settembre  2017,  n.  147,  sono  apportate   le   seguenti
          modificazioni: 
                    1) al comma 2, le parole: «ne fanno parte,  oltre
          ad un rappresentante» sono sostituite dalle  seguenti:  «ne
          fanno parte, oltre a due  rappresentanti  della  Presidenza
          del Consiglio dei ministri, di cui uno del Dipartimento per
          le politiche della famiglia, e ad un rappresentante»  e  le
          parole: «e del Dipartimento per le politiche della famiglia
          della  Presidenza  del   Consiglio   dei   ministri»   sono
          soppresse; 
                    2) al comma  3,  le  parole:  «un  rappresentante
          dell'INPS  e  possono  essere  invitati  altri  membri  del
          Governo»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «il  Ministro
          delegato per la famiglia e le  disabilita',  ove  nominato,
          nonche'  un  rappresentante  dell'INPS  e  possono   essere
          invitati altri membri del Governo»; 
                  f) all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017,  n.
          205, il comma 254 e' sostituito dal seguente: 
                    «254.  E'  istituito  presso  la  Presidenza  del
          Consiglio dei ministri il Fondo per il sostegno  del  ruolo
          di cura e di assistenza del caregiver  familiare,  con  una
          dotazione iniziale di 20 milioni di euro per ciascuno degli
          anni  2018,  2019  e  2020.  Il  Fondo  e'  destinato  alla
          copertura  finanziaria   di   interventi   finalizzati   al
          riconoscimento   del   valore    sociale    ed    economico
          dell'attivita' di  cura  non  professionale  del  caregiver
          familiare, come definito al  comma  255.  Con  decreto  del
          Presidente del Consiglio dei ministri ovvero  del  Ministro
          delegato per la famiglia e le disabilita', di concerto  con
          il Ministro del lavoro e delle politiche  sociali,  sentita
          la Conferenza unificata di cui all'articolo 8  del  decreto
          legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri
          e le modalita' di utilizzo del Fondo.»; 
                  g) all'articolo 5, comma 6, del decreto legislativo
          13 aprile 2017, n. 66, dopo  le  parole:  «dell'economia  e
          delle finanze,» sono inserite le seguenti: «per la famiglia
          e le disabilita',»; 
                  h)  all'articolo   12,   comma   5,   del   decreto
          legislativo  13  aprile  2017,  n.  66,  dopo  le   parole:
          «dell'universita'  e  della  ricerca,»  sono  inserite   le
          seguenti: «sentito il Ministro delegato per la  famiglia  e
          le disabilita',»; 
                  i)  all'articolo   15,   comma   3,   del   decreto
          legislativo 13 aprile 2017, n. 66, dopo le parole:  «ed  e'
          composto» sono inserite le seguenti: «da un  rappresentante
          del Ministro delegato per la  famiglia  e  le  disabilita',
          nonche',»; 
                  l)  all'articolo  1,  comma  947,  della  legge  28
          dicembre 2015, n. 208, dopo le parole:  «di  concerto  con»
          sono inserite le seguenti: «il  Ministro  delegato  per  la
          famiglia e le disabilita',». 
                  l-bis) all'articolo 39-bis, comma  2,  del  decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  dopo  le  parole:  «un
          rappresentante del Dipartimento della  funzione  pubblica,»
          sono  inserite  le   seguenti:   «un   rappresentante   del
          Presidente del Consiglio dei ministri ovvero  del  Ministro
          delegato per la famiglia e le disabilita',». 
                4-bis. In ragione di quanto  disposto  dal  comma  4,
          lettere b) ed e), per l'anno 2018, nelle more dell'adozione
          del piano  triennale  di  cui  all'articolo  21,  comma  6,
          lettera c), del decreto legislativo 15 settembre  2017,  n.
          147, il Fondo  per  le  non  autosufficienze  e'  ripartito
          secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 1265,  della
          legge 27 dicembre 2006, n. 296, come  modificato  ai  sensi
          del presente decreto. 
                4-ter.   Ferme   restando   le   attribuzioni   della
          Presidenza del Consiglio dei ministri  a  norma  di  quanto
          disposto dal testo unico di cui al decreto  del  Presidente
          della Repubblica 9 ottobre 1990,  n.  309,  con  protocollo
          d'intesa tra il Dipartimento  per  le  politiche  antidroga
          della medesima Presidenza del Consiglio dei ministri  e  il
          Ministero della salute sono definite, con invarianza  delle
          risorse umane,  strumentali  e  finanziarie  disponibili  a
          legislazione  vigente,  le   misure   sanitarie   volte   a
          contrastare   il   diffondersi   dell'uso    di    sostanze
          stupefacenti,    delle    tossicodipendenze     e     delle
          alcoldipendenze correlate, relativamente: 
                  a) al potenziamento delle attivita' di  prevenzione
          sanitaria; 
                  b)  alla  partecipazione  al  sistema  di   allerta
          precoce; 
                  c) alla  sorveglianza,  nell'ambito  del  Piano  di
          azione  nazionale  antidroga,  dell'andamento   concernente
          l'applicazione delle medesime misure sanitarie  adottate  a
          fini di prevenzione e trattamento. 
                5. Per  lo  svolgimento  delle  funzioni  di  cui  al
          presente articolo le  competenti  amministrazioni  centrali
          cooperano e si raccordano con la Presidenza  del  Consiglio
          dei ministri. 
                6. Dalla data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto sono soppressi: 
                  a)  l'articolo  1,  comma  19,  lettera   e),   del
          decreto-legge 18  maggio  2006,  n.  181,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233; 
                  b) l'articolo 1, comma 14, lettere  b)  e  c),  del
          decreto-legge  16  maggio  2008,  n.  85,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121. 
                7. Al funzionamento dell'Osservatorio nazionale sulla
          condizione delle persone con disabilita' di cui alla  legge
          3 marzo 2009, n.  18,  e'  destinato  uno  stanziamento  di
          250.000 euro per l'anno 2018 e  di  500.000  euro  annuo  a
          decorrere dall'anno 2019. Al  relativo  onere  si  provvede
          mediante corrispondente riduzione del Fondo per  interventi
          strutturali di politica economica, di cui all'articolo  10,
          comma 5,  del  decreto-legge  29  novembre  2004,  n.  282,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  27  dicembre
          2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze  e'
          autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
          variazioni di bilancio. 
                8. Dalle disposizioni di cui al presente articolo, ad
          eccezione del comma 7, non devono derivare nuovi o maggiori
          oneri per la finanza pubblica.». 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 31  agosto
          1999, n. 394 «Regolamento recante norme di  attuazione  del
          testo unico delle disposizioni  concernenti  la  disciplina
          dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero,
          a norma dell'articolo 1, comma 6, del  decreto  legislativo
          25 luglio 1998,  n.  286»,  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 258 del 3 novembre 1999, S.O. n. 190. 
              - Si riporta l'articolo 10 del decreto  del  Presidente
          della Repubblica 15 marzo 2017, n. 57, recante «Regolamento
          di  organizzazione  del  Ministero  del  lavoro   e   delle
          politiche sociali»: 
                «Art.  10  (Direzione  generale  dell'immigrazione  e
          delle  politiche  di  integrazione).  -  1.  La   Direzione
          generale   dell'immigrazione   e   delle    politiche    di
          integrazione  si  articola  in  tre   uffici   di   livello
          dirigenziale non generale e svolge le seguenti funzioni: 
                  a) programma i flussi, gestisce e monitora le quote
          di ingresso dei lavoratori stranieri e cura la cooperazione
          bilaterale   con   i   paesi    d'origine,    curando    la
          interconnessione dei  sistemi  informativi  in  materia  di
          trattamento dei dati sull'immigrazione; 
                  b) promuove e cura  le  iniziative  afferenti  alle
          politiche attive e al coinvolgimento dei servizi competenti
          nelle attivita' di inserimento e  reinserimento  lavorativo
          dei lavoratori stranieri,  sentita  la  Direzione  generale
          delle politiche attive del lavoro; 
                  c) monitora il mercato del lavoro  con  riferimento
          ai flussi di ingresso per motivi di lavoro e di  formazione
          professionale dei lavoratori stranieri; 
                  d) coordina le politiche per l'integrazione sociale
          e lavorativa degli  stranieri  immigrati  e  le  iniziative
          volte a prevenire e a contrastare  la  discriminazione,  la
          xenofobia e il fenomeno del razzismo; 
                  e) gestisce le risorse finanziarie per le politiche
          migratorie; 
                  f) cura la tenuta del registro delle associazioni e
          degli enti che svolgono attivita' a favore degli immigrati; 
                  g) coordina le attivita' relative alle politiche di
          tutela dei minori  stranieri,  vigila  sulle  modalita'  di
          soggiorno dei minori stranieri  non  accompagnati  presenti
          nel territorio dello Stato italiano e dei minori  stranieri
          accolti temporaneamente  e  provvede,  con  riferimento  ai
          minori non accompagnati, al loro censimento e  monitoraggio
          attraverso l'utilizzo del Sistema informativo nazionale dei
          minori non accompagnati, ai  sensi  dell'articolo  9  della
          legge 7 aprile 2017, n. 47; 
                  h) vigila sui  flussi  di  entrata  dei  lavoratori
          esteri non comunitari; 
                  i) cura lo  sviluppo  e  la  gestione  del  sistema
          riguardante  l'anagrafe   internazionale   dei   lavoratori
          extra-comunitari prevista dalla normativa vigente  in  tema
          di immigrazione e norme sulla condizione dello straniero; 
                  l) promuove e coordina gli interventi umanitari  in
          Italia e all'estero attribuiti al Ministero; 
                  m)   cura   lo    sviluppo    della    cooperazione
          internazionale nell'ambito delle attivita' di prevenzione e
          di studio sulle emergenze sociali e occupazionali,  nonche'
          delle iniziative relative ai flussi migratori  per  ragioni
          di lavoro; 
                  m-bis) coordina, con  funzioni  di  segreteria,  le
          attivita' del Tavolo operativo per la  definizione  di  una
          nuova  strategia  di  contrasto  al   caporalato   e   allo
          sfruttamento   lavorativo   in    agricoltura,    istituito
          dall'articolo 25-quater del decreto-legge 23 ottobre  2018,
          n. 119,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  17
          dicembre 2018, n. 136, e le attivita' dei  relativi  Gruppi
          di lavoro, curando anche la  gestione  ed  il  monitoraggio
          degli  interventi  finanziati  in  attuazione   del   Piano
          Triennale di  contrasto  allo  sfruttamento  lavorativo  in
          agricoltura e al caporalato; 
                  n) cura, nel rispetto  delle  disposizioni  di  cui
          all'articolo 3, comma  2,  lettera  m),  le  relazioni  con
          organismi  internazionali  per  le   materie   di   propria
          competenza.» 
              - Il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri
          9 dicembre 1999, n. 535, recante «Regolamento concernente i
          compiti del  Comitato  per  i  minori  stranieri,  a  norma
          dell'articolo 33, commi 2 e 2-bis, del decreto  legislativo
          25 luglio 1998,  n.  286»,  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 19 del 25 gennaio 2000. 
              - La legge 7 aprile 2017, n. 47, recante  «Disposizioni
          in materia di misure di protezione dei minori stranieri non
          accompagnati», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 93
          del 21 aprile 2017. 
              - Si riporta l'articolo 1 del  decreto  legislativo  25
          luglio  1998,  n.   286,   recante   «Testo   unico   delle
          disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione  e
          norme sulla condizione dello straniero» 
                «Art. 1 (Ambito di applicazione). -  1.  Il  presente
          testo unico, in attuazione dell'articolo 10, secondo comma,
          della Costituzione, si applica, salvo che sia  diversamente
          disposto, ai cittadini di Stati non appartenenti all'Unione
          europea e agli apolidi, di seguito indicati come stranieri. 
                2.  Il  presente  testo  unico  non  si  applica   ai
          cittadini degli Stati  membri  dell'Unione  europea,  salvo
          quanto previsto dalle norme di attuazione  dell'ordinamento
          comunitario. 
                3.  Quando  altre   disposizioni   di   legge   fanno
          riferimento a istituti concernenti persone di  cittadinanza
          diversa  da  quella  italiana   ovvero   ad   apolidi,   il
          riferimento deve  intendersi  agli  istituti  previsti  dal
          presente testo unico.  Sono  fatte  salve  le  disposizioni
          interne,  comunitarie  e  internazionali  piu'   favorevoli
          comunque vigenti nel territorio dello Stato. 
                4. Nelle  materie  di  competenza  legislativa  delle
          regioni,  le  disposizioni   del   presente   testo   unico
          costituiscono principi fondamentali ai sensi  dell'articolo
          117 della Costituzione. Per le materie di competenza  delle
          regioni a statuto speciale e delle province autonome,  esse
          hanno  il  valore  di   norme   fondamentali   di   riforma
          economico-sociale della Repubblica. 
                5. Le disposizioni del presente testo  unico  non  si
          applicano qualora sia  diversamente  previsto  dalle  norme
          vigenti per lo stato di guerra. 
                6. Il regolamento di attuazione  del  presente  testo
          unico, di seguito denominato regolamento di attuazione,  e'
          emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge  23
          agosto  1988,  n.  400,  su  proposta  del  Presidente  del
          Consiglio dei Ministri, entro centottanta giorni dalla data
          di entrata in vigore della presente legge 6 marzo 1998,  n.
          40. 
                6-bis.  Il  documento  di  viaggio  europeo  per   il
          rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno  e'
          irregolare, previsto dal  regolamento  (UE)  2016/1953  del
          Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, e'
          rilasciato dal questore sulla  base  del  modello  conforme
          approvato  con  decreto  del  Ministro   dell'interno,   di
          concerto con  il  Ministro  degli  affari  esteri  e  della
          cooperazione internazionale, da  adottare  entro  tre  mesi
          dalla  data   di   entrata   in   vigore   della   presente
          disposizione. 
                7. Prima dell'emanazione, lo schema  del  regolamento
          di  cui  al  comma  6  e'  trasmesso  al   Parlamento   per
          l'acquisizione del parere delle Commissioni competenti  per
          materia, che si esprimono entro trenta giorni. Decorso tale
          termine, il regolamento e' emanato anche  in  mancanza  del
          parere.» 
              - Il  decreto  legislativo  28  agosto  1997,  n.  281,
          recante  «Definizione  ed  ampliamento  delle  attribuzioni
          della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
          regioni e le province  autonome  di  Trento  e  Bolzano  ed
          unificazione, per le materie  ed  i  compiti  di  interesse
          comune delle regioni, delle province e dei comuni,  con  la
          Conferenza  Stato  -  citta'  ed  autonomie   locali»,   e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 202  del  30  agosto
          1997. 
 
          Note all'art. 1: 
              - Si riportano gli articoli 32 e 33 del citato  decreto
          legislativo 25 luglio 1998, n. 286: 
                «Art. 32 (Disposizioni concernenti minori affidati al
          compimento della maggiore eta'). - 1. Al  compimento  della
          maggiore eta', allo straniero nei cui confronti sono  state
          applicate le disposizioni di cui all'articolo 31, comma  1,
          e, fermo restando  quanto  previsto  dal  comma  1-bis,  ai
          minori che sono stati affidati  ai  sensi  dell'articolo  2
          della legge 4 maggio 1983, n. 184, puo'  essere  rilasciato
          un permesso di soggiorno per motivi di studio di accesso al
          lavoro, di lavoro  subordinato  o  autonomo,  per  esigenze
          sanitarie o di cura. Il permesso di soggiorno  per  accesso
          al lavoro prescinde  dal  possesso  dei  requisiti  di  cui
          all'articolo 23. 
                1-bis. Il permesso di soggiorno di  cui  al  comma  1
          puo' essere rilasciato, per il periodo massimo di un  anno,
          per motivi di studio, di accesso al lavoro ovvero di lavoro
          subordinato o autonomo previo  accertamento  dell'effettiva
          sussistenza dei  presupposti  e  requisiti  previsti  dalla
          normativa vigente, al compimento della  maggiore  eta',  ai
          minori  stranieri  non  accompagnati,  affidati  ai   sensi
          dell'articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n.  184,  ovvero
          sottoposti a tutela, previo parere  positivo  del  Comitato
          per i minori stranieri di cui all'articolo 33 del  presente
          testo unico, ovvero ai minori  stranieri  non  accompagnati
          che siano stati ammessi per un periodo non inferiore a  due
          anni in  un  progetto  di  integrazione  sociale  e  civile
          gestito  da  un  ente  pubblico   o   privato   che   abbia
          rappresentanza nazionale e che comunque  sia  iscritto  nel
          registro istituito presso la Presidenza del  Consiglio  dei
          ministri ai sensi dell'articolo 52 del regolamento  di  cui
          al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto  1999,
          n. 394. 
                1-bis.1. La verifica dei requisiti  per  il  rilascio
          del permesso di soggiorno per motivi di lavoro  subordinato
          o di lavoro autonomo di cui al comma 1-bis e' demandata  ai
          professionisti di cui all'articolo 1 della legge 11 gennaio
          1979, n. 12,  ovvero  alle  organizzazioni  dei  datori  di
          lavoro  comparativamente  piu'  rappresentative  sul  piano
          nazionale  alle  quali  il  datore  di  lavoro  aderisce  o
          conferisce   mandato.    Al    sopravvenuto    accertamento
          dell'assenza dei requisiti di cui al primo periodo consegue
          la revoca del permesso di soggiorno e di  cio'  viene  data
          notizia al pubblico ministero competente. 
                1-ter. L'ente gestore dei progetti deve  garantire  e
          provare  con  idonea   documentazione,   al   momento   del
          compimento della maggiore eta' del minore straniero di  cui
          al comma 1-bis, che l'interessato si trova  sul  territorio
          nazionale da non meno  di  tre  anni,  che  ha  seguito  il
          progetto per non meno di due anni, ha la disponibilita'  di
          un alloggio e  frequenta  corsi  di  studio  ovvero  svolge
          attivita'  lavorativa  retribuita  nelle  forme  e  con  le
          modalita' previste  dalla  legge  italiana,  ovvero  e'  in
          possesso  di  contratto  di  lavoro  anche  se  non  ancora
          iniziato. 
                1-quater.  Il  numero  dei  permessi   di   soggiorno
          rilasciati ai sensi del presente  articolo  e'  portato  in
          detrazione dalle quote di ingresso definite annualmente nei
          decreti di cui all'articolo 3, comma 4.» 
                «Art. 33 (Comitato per i minori stranieri). -  1.  Al
          fine di vigilare sulle modalita' di  soggiorno  dei  minori
          stranieri  temporaneamente  ammessi  sul  territorio  dello
          Stato e di coordinare le  attivita'  delle  amministrazioni
          interessate e' istituito, senza ulteriori  oneri  a  carico
          del bilancio dello Stato un Comitato presso  la  Presidenza
          del Consiglio dei ministri composto da  rappresentanti  dei
          ministeri degli Affari esteri, dell'interno e di  grazia  e
          giustizia, del Dipartimento per gli  affari  sociali  della
          Presidenza del  Consiglio  dei  ministri,  nonche'  da  due
          rappresentanti  dell'Associazione  nazionale   dei   comuni
          italiani (ANCI), da un rappresentante dell'Unione  province
          d'Italia (UPI) e da due  rappresentanti  di  organizzazioni
          maggiormente  rappresentative  operanti  nel  settore   dei
          problemi della famiglia. 
                2. Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri o del Ministro da lui delegato, sentiti i Ministri
          degli affari esteri, dell'interno e di grazia e  giustizia,
          sono definiti i compiti del Comitato di  cui  al  comma  1,
          concernenti la tutela dei diritti dei minori  stranieri  in
          conformita' alle previsioni della Convenzione  sui  diritti
          del fanciullo del  20  novembre  1989,  ratificata  e  resa
          esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n.  176.  In
          particolare sono stabilite: 
                  a) le regole e le modalita' per  l'ingresso  ed  il
          soggiorno nel territorio dello Stato dei  minori  stranieri
          in eta'  superiore  a  sei  anni,  che  entrano  in  Italia
          nell'ambito  di  programmi  solidaristici  di   accoglienza
          temporanea  promossi  da  enti,  associazioni  o   famiglie
          italiane, nonche' per l'affidamento  temporaneo  e  per  il
          rimpatrio dei medesimi; 
                  b) le modalita' di accoglienza dei minori stranieri
          non  accompagnati  presenti  nel  territorio  dello  Stato,
          nell'ambito delle attivita' dei servizi sociali degli  enti
          locali e i compiti di impulso e di raccordo del Comitato di
          cui al comma 1 con le amministrazioni interessate  ai  fini
          dell'accoglienza,   del   rimpatrio   assistito    e    del
          ricongiungimento del minore con la sua famiglia  nel  Paese
          d'origine o in un Paese terzo. 
                2-bis.  Il  provvedimento  di  rimpatrio  del  minore
          straniero non accompagnato per le finalita' di cui al comma
          2, e' adottato dal tribunale per i minorenni competente. 
                3. All'attuazione delle  disposizioni  contenute  nel
          presente articolo si  provvede  nei  limiti  delle  risorse
          umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione
          vigente e comunque senza nuovi  o  maggiori  oneri  per  la
          finanza pubblica.». 
              - Si riporta l'articolo 2 della legge 7 aprile 2017, n.
          47,  recante  «Disposizioni  in  materia   di   misure   di
          protezione dei minori stranieri non accompagnati»: 
                «Art. 2 (Definizione). -  1.  Ai  fini  di  cui  alla
          presente  legge,  per  minore  straniero  non  accompagnato
          presente nel territorio dello Stato si intende il minorenne
          non avente cittadinanza italiana o dell'Unione europea  che
          si trova per qualsiasi causa nel territorio dello  Stato  o
          che e' altrimenti sottoposto alla  giurisdizione  italiana,
          privo di  assistenza  e  di  rappresentanza  da  parte  dei
          genitori o di altri adulti per lui legalmente  responsabili
          in base alle leggi vigenti nell'ordinamento italiano.»