stai visualizzando l'atto

DECRETO-LEGGE 18 ottobre 2023, n. 145

Misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili. (23G00158)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 19/10/2023
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 15 dicembre 2023, n. 191 (in G.U. 16/12/2023, n. 293).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/03/2024)
nascondi
  • Allegati
Testo in vigore dal:  1-1-2024
aggiornamenti all'articolo

Art. 21

Misure in materia di immigrazione e sicurezza e per la prosecuzione delle attività emergenziali connesse alla crisi ucraina
1. Per il finanziamento delle misure urgenti connesse all'accoglienza dei migranti, anche a sostegno dei comuni interessati nonché in favore dei minori non accompagnanti è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di euro 46,859 milioni per l'anno 2023. I criteri e le modalità di riparto delle risorse di cui al presente comma sono stabiliti, anche ai fini del rispetto del limite di spesa previsto, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Al successivo riparto del fondo di cui al primo periodo si provvede con decreto del Ministro dell'interno, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze.
1-bis. A valere sulle disponibilità del fondo di cui al comma 1, nel limite di 1.000.000 di euro per l'anno 2023, è assegnato un contributo fino all'importo massimo di 200.000 euro ai comuni con popolazione compresa, alla data del 31 dicembre 2022, fra 6.000 e 7.000 abitanti che hanno registrato fino alla data di entrata in vigore del presente decreto una spesa per l'affidamento dei minori in comunità di tipo familiare o in istituti di assistenza con provvedimento dell'autorità giudiziaria, ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, superiore all'importo spettante a titolo di fondo di solidarietà comunale di cui all'articolo 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e che hanno subito per l'anno 2023 il trattenimento di una quota dell'imposta municipale propria per alimentare il medesimo fondo non inferiore a 190.000 euro. Con il medesimo decreto di cui al comma 1, secondo periodo, sono individuati i comuni a favore dei quali il contributo di cui al presente comma è ripartito.
2. All'articolo 1, comma 683 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole «per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2023 e 2024»;
b) le parole «nel limite massimo di spesa di 37.259.690 euro» sono sostituite dalle seguenti: «nel limite massimo di spesa di euro 51.886.624, di cui euro 7.400.624 per l'anno 2023 ed euro 44.486.000 per l'anno 2024».
3. In favore dei comuni di confine con altri Paesi europei e dei comuni costieri, interessati dai flussi migratori, è riconosciuto un contributo straordinario per l'anno 2023. A tal fine, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo con una dotazione pari a 5.000.000 di euro per l'anno 2023.
4. I criteri e le modalità di concessione del contribuito di cui al comma 3 sono stabiliti, anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al medesimo comma 3, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
5. Al fine di assicurare la funzionalità della rete dei centri di permanenza per i rimpatri di cui all'articolo 14 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e l'effettività delle espulsioni degli stranieri irregolarmente presenti nel territorio nazionale, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito con modificazioni dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, è incrementata di euro 7.000.000 per l'anno 2023.
6. All'articolo 9-bis, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole «, per la metà,» e «, per l'altra metà,» sono soppresse;
b) dopo le parole «in materia di immigrazione, asilo e cittadinanza» sono inserite le seguenti: «e ad interventi assistenziali straordinari».
7. Per le emergenze assistenziali straordinarie di primo soccorso è autorizzata la spesa di euro 1.000.000 per l'anno 2023.
8. Al comma 600 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo le parole «corresponsione dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario del personale del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno» sono inserite le seguenti «e delle Prefetture - Uffici territoriali del Governo.
9. Al fine del proseguimento delle attività connesse allo stato di emergenza, relativo all'esigenza di assicurare soccorso e assistenza, nel territorio nazionale, alla popolazione ucraina in conseguenza della grave crisi internazionale in atto, dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 28 febbraio 2022 e successivamente prorogato da ultimo con delibera del Consiglio dei ministri del 23 febbraio 2023 fino al 31 dicembre 2023, è autorizzata la spesa di 180 milioni di euro per l'anno 2023
((e di 274 milioni di euro per l'anno 2024))
.
9-bis. Lo stato di emergenza dichiarato con la delibera del Consiglio dei ministri del 28 febbraio 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 58 del 10 marzo 2022, e da ultimo prorogata con la delibera del Consiglio dei ministri del 23 febbraio 2023, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del 10 marzo 2023, relativo all'esigenza di assicurare soccorso ed assistenza, sul territorio nazionale, alla popolazione ucraina in conseguenza della grave crisi internazionale in atto, è ulteriormente prorogato fino al 4 marzo 2024, nel limite massimo di euro 26.322.000 per l'anno 2024 a valere sulle disponibilità del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del codice di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.
9-ter. Per assicurare la prosecuzione, fino al termine di cui al comma 9-bis, delle attività e delle misure previste al presente comma, garantendo la continuità della gestione emergenziale, unitamente alla prosecuzione delle forme di assistenza coordinate dai presidenti delle regioni in qualità di commissari delegati e dai presidenti delle province autonome di Trento e di Bolzano in attuazione di quanto previsto dall'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 872 del 4 marzo 2022, con ordinanze da adottare ai sensi dell'articolo 25 del codice di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, sulla base delle effettive esigenze, sono individuate le specifiche misure da porre in essere nell'ambito della proroga di cui al comma 9-bis del presente articolo, tra quelle di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2023, n. 170, e all'articolo 31, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, nonché la rimodulazione delle attività e delle citate misure, sulla base del numero dei soggetti coinvolti, nel limite delle risorse finanziarie disponibili di cui al suddetto comma 9-bis.
10. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28, dopo le parole «2022 e 2023» sono aggiunte le seguenti «e di 2,2 milioni di euro per l'anno 2024».
11. Agli oneri derivanti dal comma 10, pari a euro 2,2 milioni per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
12. Agli oneri derivanti dai commi 1, 2, 3, 5, 7 e 9, pari a euro 239,859 milioni per l'anno 2023 ed euro 44,486 milioni per l'anno 2024, si provvede:
a) quanto a 29,859 milioni di euro per l'anno 2023, mediante utilizzo di quota parte delle risorse rivenienti dalle modifiche di cui alla lettera b) del comma 2;
b) quanto a 210 milioni di euro per l'anno 2023 e 44,486 milioni per l'anno 2024, ai sensi dell'articolo 23.