LEGGE 4 maggio 1983, n. 184

((Diritto del minore ad una famiglia)).

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2022)
Testo in vigore dal: 1-1-2023
aggiornamenti all'articolo
                               ART. 2. 
 
  1. Il minore temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo,
nonostante gli interventi di  sostegno  e  aiuto  disposti  ai  sensi
dell'articolo 1, e' affidato ad  una  famiglia,  preferibilmente  con
figli minori, o ad una persona singola, in grado di  assicurargli  il
mantenimento, l'educazione, l'istruzione e le relazioni affettive  di
cui egli ha bisogno. 
  1.1. Il minore non puo' essere affidato a parenti o affini entro il
quarto grado di chi ha  composto  il  collegio  che  ha  adottato  il
provvedimento, del consulente tecnico d'ufficio e di coloro che hanno
svolto le funzioni di assistente sociale nel  medesimo  procedimento.
(28) ((29)) 
  1-bis. Gli enti locali possono promuovere la sensibilizzazione e la
formazione di affidatari per  favorire  l'affidamento  familiare  dei
minori stranieri non accompagnati, in  via  prioritaria  rispetto  al
ricovero in una struttura di accoglienza. 
  1-ter. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1-bis non
devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza  pubblica;  gli
enti locali provvedono  nei  limiti  delle  risorse  disponibili  nei
propri bilanci. 
  2. Ove non sia possibile l'affidamento nei termini di cui al  comma
1, e' consentito l'inserimento del minore in una  comunita'  di  tipo
familiare o, in mancanza, in un istituto  di  assistenza  pubblico  o
privato, che abbia sede  preferibilmente  nel  luogo  piu'  vicino  a
quello in cui stabilmente risiede il nucleo familiare di provenienza.
Per i minori di eta' inferiore a sei anni l'inserimento puo' avvenire
solo presso una comunita' di tipo familiare. 
  2-bis. Il minore  non  puo'  essere  inserito  presso  strutture  o
comunita'  pubbliche  o  private  nelle   quali   rivestono   cariche
rappresentative,  o  partecipano   alla   gestione   delle   medesime
strutture, o prestano a favore di esse attivita' professionale, anche
a titolo gratuito, o fanno parte degli  organi  di  societa'  che  le
gestiscono, persone che sono parenti o affini entro il quarto  grado,
convivente, parte dell'unione civile o coniuge di chi ha composto  il
collegio che ha adottato il  provvedimento,  del  consulente  tecnico
d'ufficio o di coloro che hanno  svolto  le  funzioni  di  assistente
sociale nel medesimo procedimento. (28) ((29)) 
  3. In caso  di  necessita'  e  urgenza  l'affidamento  puo'  essere
disposto  anche  senza  porre  in  essere  gli  interventi   di   cui
all'articolo 1, commi 2 e 3. 
  3-bis. I provvedimenti adottati ai sensi dei commi  2  e  3  devono
indicare espressamente  le  ragioni  per  le  quali  non  si  ritiene
possibile la permanenza nel nucleo familiare originario e le  ragioni
per le quali non sia possibile procedere ad  un  affidamento  ad  una
famiglia, fermo restando quanto disposto dall'articolo 4, comma 3. 
  4. Il ricovero  in  istituto  deve  essere  superato  entro  il  31
dicembre 2006 mediante affidamento ad una famiglia e,  ove  cio'  non
sia possibile, mediante inserimento in comunita'  di  tipo  familiare
caratterizzate  da  organizzazione  e  da   rapporti   interpersonali
analoghi a quelli di una famiglia. 
  5. Le regioni, nell'ambito delle proprie competenze e sulla base di
criteri stabiliti dalla Conferenza permanente per i rapporti  tra  lo
Stato, le regioni e le province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,
definiscono gli standard minimi dei  servizi  e  dell'assistenza  che
devono essere forniti dalle  comunita'  di  tipo  familiare  e  dagli
istituti e verificano periodicamente il rispetto dei medesimi. 
 
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AGGIORNAMENTO (28) 
  Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 35, comma
1) che "Le disposizioni del  presente  decreto,  salvo  che  non  sia
diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e
si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale  data.
Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le
disposizioni anteriormente vigenti". 
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AGGIORNAMENTO (29) 
  Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149,  come  modificato  dalla  L.  29
dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l'art. 35, comma 1)  che  "Le
disposizioni del presente decreto, salvo  che  non  sia  diversamente
disposto, hanno effetto  a  decorrere  dal  28  febbraio  2023  e  si
applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.  Ai
procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano  le
disposizioni anteriormente vigenti".