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DECRETO-LEGGE 25 febbraio 2022, n. 14

Disposizioni urgenti sulla crisi in Ucraina. (22G00024)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 25/02/2022
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 5 aprile 2022, n. 28 (in G.U. 13/04/2022, n. 87).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2023)
Testo in vigore dal:  19-10-2023
aggiornamenti all'articolo

Art. 4

Disposizioni urgenti per la funzionalità e la sicurezza degli uffici e del personale all'estero
1. Per il potenziamento della protezione degli uffici all'estero e del relativo personale e degli interventi a tutela dei cittadini e interessi italiani realizzati dai medesimi uffici, la dotazione finanziaria delle ambasciate e degli uffici consolari di prima categoria è incrementata di 10 milioni di euro per l'anno 2022. Nei limiti dell'importo di cui al primo periodo, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è autorizzato a provvedere alle spese per il vitto e per l'alloggio del personale e dei cittadini, che, per ragioni di sicurezza, sono alloggiati in locali indicati dal Ministero o dal capo della rappresentanza diplomatica o dell'ufficio consolare.
2. È autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023
((e di 2,2 milioni di euro per l'anno 2024))
per l'invio di militari dell'Arma dei carabinieri ai sensi dell'articolo 158 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, a tutela degli uffici all'estero maggiormente esposti e del relativo personale in servizio. Ai predetti militari si applica il trattamento economico di cui all'articolo 170, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18. Nelle more dell'istituzione dei posti di organico, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è autorizzato a corrispondere anticipazioni per l'intero ammontare spettante ai sensi del secondo periodo.