DECRETO LEGISLATIVO 15 settembre 2017, n. 147

Disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla poverta'. (17G00161)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 14/10/2017 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 04/05/2023)
Testo in vigore dal: 5-5-2023
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 21 
 
           Rete della protezione e dell'inclusione sociale 
 
  1. Al  fine  di  favorire  una  maggiore  omogeneita'  territoriale
nell'erogazione delle prestazioni e di definire linee guida  per  gli
interventi, e' istituita, presso il  Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche  sociali,  la  Rete  della  protezione  e   dell'inclusione
sociale,  di  seguito   denominata   «Rete»,   quale   organismo   di
coordinamento del sistema degli interventi e dei servizi  sociali  di
cui alla legge n. 328 del 2000. 
  2. La Rete e' presieduta dal Ministro del lavoro e delle  politiche
sociali e ne fanno parte, oltre a due rappresentanti della Presidenza
del Consiglio dei ministri,  di  cui  uno  del  Dipartimento  per  le
politiche della  famiglia,  e  ad  un  rappresentante  del  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze,  del   Ministero   dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, del  Ministero  della  salute,  del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti: 
    a) un componente per ciascuna  delle  giunte  regionali  e  delle
province autonome, designato dal Presidente; 
    b) venti componenti  designati  dall'Associazione  nazionale  dei
comuni d'Italia - ANCI, in rappresentanza dei comuni e  degli  ambiti
territoriali. Fra i venti  componenti,  cinque  sono  individuati  in
rappresentanza dei comuni capoluogo delle citta' metropolitane di cui
all'articolo 1, comma 5, della legge 7 aprile 2014, n. 56,  e  cinque
in rappresentanza di comuni il cui  territorio  sia  coincidente  con
quello del relativo ambito territoriale. 
  3. Alle riunioni della Rete  partecipa,  in  qualita'  di  invitato
permanente, il Ministro delegato per la famiglia  e  le  disabilita',
ove nominato, nonche' un rappresentante dell'INPS  e  possono  essere
invitati  altri  membri  del  Governo,  nonche'   rappresentanti   di
amministrazioni statali, locali o di enti pubblici. 
  4.  La  Rete  consulta   le   parti   sociali   e   gli   organismi
rappresentativi del Terzo settore periodicamente e, comunque,  almeno
una volta l'anno nonche' in occasione dell'adozione dei Piani di  cui
al comma 6 e delle linee di indirizzo di cui al comma 8. Al  fine  di
formulare analisi e proposte per la definizione dei medesimi Piani  e
delle linee di indirizzo, la Rete puo' costituire  gruppi  di  lavoro
con la partecipazione dei soggetti di cui al presente comma. 
  5. Nel  rispetto  delle  modalita'  organizzative  regionali  e  di
confronto con le autonomie locali, la  Rete  si  articola  in  tavoli
regionali e a livello di  ambito  territoriale.  Ciascuna  regione  e
provincia  autonoma  definisce  le  modalita'   di   costituzione   e
funzionamento dei tavoli, nonche' la partecipazione  e  consultazione
dei soggetti di cui al comma 4, avendo cura di evitare  conflitti  di
interesse e ispirandosi a principi di partecipazione  e  condivisione
delle scelte programmatiche e di indirizzo, nonche' del  monitoraggio
e della valutazione territoriale in materia di politiche sociali. Gli
atti che disciplinano la costituzione e il funzionamento della Rete a
livello territoriale sono comunicati al Ministero del lavoro e  delle
politiche sociali. 
  6. La Rete e' responsabile dell'elaborazione dei seguenti Piani: 
    a) un Piano sociale nazionale, quale strumento programmatico  per
l'utilizzo  delle  risorse  del  Fondo  nazionale  per  le  politiche
sociali, di cui all'articolo 20 della legge n. 328 del 2000; 
    b) un Piano per gli interventi e i servizi sociali  di  contrasto
alla poverta', quale strumento  programmatico  per  l'utilizzo  delle
risorse della quota del Fondo Poverta' di cui all'articolo  7,  comma
2; 
    c)  un  Piano  per  la  non  autosufficienza,   quale   strumento
programmatico per l'utilizzo delle  risorse  del  Fondo  per  le  non
autosufficienze, di cui all'articolo 1, comma 1264,  della  legge  27
dicembre 2006, n. 296. 
  7. I Piani di cui al comma 6, di  natura  triennale  con  eventuali
aggiornamenti annuali, individuano lo  sviluppo  degli  interventi  a
valere sulle risorse dei fondi cui si riferiscono nell'ottica di  una
progressione graduale, nei  limiti  delle  risorse  disponibili,  nel
raggiungimento di livelli essenziali delle prestazioni  assistenziali
da garantire su tutto il territorio nazionale. A tal  fine,  i  Piani
individuano le  priorita'  di  finanziamento,  l'articolazione  delle
risorse dei fondi tra le  diverse  linee  di  intervento,  nonche'  i
flussi informativi e gli  indicatori  finalizzati  a  specificare  le
politiche finanziate e a determinare eventuali target quantitativi di
riferimento. Su proposta della Rete,  i  Piani  sono  adottati  nelle
medesime modalita' con le quali  i  fondi  cui  si  riferiscono  sono
ripartiti alle regioni. 
  8. La  Rete  elabora  linee  di  indirizzo  negli  specifici  campi
d'intervento delle politiche afferenti al sistema degli interventi  e
dei servizi sociali. Le linee di indirizzo si affiancano ai Piani  di
cui al comma 6 e costituiscono strumenti operativi che  orientano  le
pratiche dei servizi territoriali, a partire dalla condivisione delle
esperienze, dei metodi e  degli  strumenti  di  lavoro,  al  fine  di
assicurare maggiore omogeneita' nell'erogazione delle prestazioni. Su
proposta della Rete, le linee di indirizzo sono adottate con  decreto
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite  le  altre
amministrazioni per i profili di competenza e previa intesa  in  sede
di Conferenza unificata. 
  9. Ferme restando le competenze della Conferenza unificata  di  cui
all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, la Rete  puo'
formulare proposte e pareri in merito ad atti che  producono  effetti
sul sistema degli interventi e dei servizi sociali. La Rete  esprime,
in particolare, il proprio parere sul Piano nazionale  per  la  lotta
alla poverta', prima dell'iscrizione all'ordine  del  giorno  per  la
prevista intesa. 
  10. Le riunioni della Rete sono convocate dal Ministro del lavoro e
delle politiche sociali. Le modalita' di funzionamento sono stabilite
con regolamento interno, approvato dalla maggioranza dei  componenti.
La segreteria tecnica della Rete e il  coordinamento  dei  gruppi  di
lavoro di cui al comma 4 sono assicurate dalla Direzione generale per
la lotta  alla  poverta'  e  per  la  programmazione  sociale.  Dalla
costituzione della Rete e della sua articolazione in tavoli regionali
e territoriali non devono derivare nuovi  o  maggiori  oneri  per  la
finanza pubblica. Per la partecipazione ai lavori della Rete, anche a
livello  regionale  e  territoriale,  non  spetta   alcun   compenso,
indennita', gettone di presenza, rimborso spese  o  altro  emolumento
comunque denominato. 
  10-bis. Al fine di agevolare l'attuazione del  Rdc  e'  costituita,
nell'ambito della  Rete,  una  cabina  di  regia  come  organismo  di
confronto permanente tra i diversi livelli di governo. La  cabina  di
regia, presieduta dal Ministro del lavoro e delle politiche  sociali,
e' composta dai componenti della Rete di cui al comma 2, lettere a) e
b), dai responsabili per le politiche del  lavoro  nell'ambito  delle
giunte regionali e delle province autonome, designati dai  rispettivi
presidenti,  da  un  rappresentante  dell'Agenzia  nazionale  per  le
politiche attive del lavoro (ANPAL) e da un rappresentante dell'INPS.
La cabina di  regia  opera,  anche  mediante  articolazioni  in  sede
tecnica, secondo modalita' definite  con  decreto  del  Ministro  del
lavoro e delle politiche sociali e consulta periodicamente  le  parti
sociali e gli enti del Terzo settore rappresentativi  in  materia  di
contrasto della poverta'. Ai componenti della cabina di regia non  e'
corrisposto alcun  compenso,  indennita'  o  rimborso  di  spese.  Le
amministrazioni interessate provvedono  all'attuazione  del  presente
comma con le risorse umane, strumentali e finanziarie  disponibili  a
legislazione vigente. ((13)) 
 
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AGGIORNAMENTO (13) 
  Il D.L. 4 maggio 2023, n. 48 ha disposto (con l'art. 11,  comma  4)
che "Al fine di agevolare l'attuazione dell'Assegno di inclusione, la
cabina di regia istituita nell'ambito della Rete della  protezione  e
dell'inclusione sociale ai sensi dell'articolo 21, comma  10-bis  del
decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147,  a  decorrere  dal  1°
gennaio 2024, si intende riferita all'Assegno di inclusione".