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LEGGE 28 agosto 1997, n. 285

Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza.

note: Entrata in vigore della legge: 20/9/1997 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/04/2021)
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Testo in vigore dal:  15-8-2018
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Art. 11

(Conferenza nazionale sull'infanzia e sull'adolescenza e statistiche ufficiali sull'infanzia)
1.
((Il Presidente del Consiglio dei ministri ovvero il Ministro delegato per la famiglia e le disabilità))
convoca periodicamente, e comunque almeno ogni tre anni, la Conferenza nazionale sull'infarlzia e sull'adolescenza,
((organizzata dal Dipartimento per le politiche della famiglia))
con il supporto tecnico ed organizzativo del Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia e della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le Commissioni parlamentari competenti.
Gli oneri derivanti dalla organizzazione della Conferenza sono a carico del Fondo di cui all'articolo 1.
2. Ai fini della realizzazione di politiche sociali rivolte all'infanzia e all'adolescenza, l'ISTAT, anche attraverso i soggetti che operano all'interno del Sistema statistico nazionale di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, assicura un flusso informativo con periodicità adeguata sulla qualità della vita dell'infanzia e dell'adolescenza nell'ambito della famiglia, della scuola e, in genere, della società.