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LEGGE 28 agosto 1997, n. 285

Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza.

note: Entrata in vigore della legge: 20/9/1997 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/04/2021)
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Testo in vigore dal: 30-4-2021
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  La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                              Promulga 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
          (Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza) 
  1. E' istituito, presso la Presidenza del Consiglio  dei  ministri,
il Fondo nazionale per l'infanzia e  l'adolescenza  finalizzato  alla
realizzazione di interventi a livello nazionale, regionale  e  locale
per favorire la promozione dei diritti, la qualita'  della  vita,  lo
sviluppo,  la  realizzazione   individuale   e   la   socializzazione
dell'infanzia e dell'adolescenza, privilegiando  l'ambiente  ad  esse
piu' confacente ovvero la famiglia naturale, adottiva o  affidataria,
in  attuazione  dei  principi  della  Convenzione  sui  diritti   del
fanciullo resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176,
e degli articoli 1 e 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. 
  2. Il Fondo e' ripartito tra le regioni e le province  autonome  di
Trento e di Bolzano. Una quota pari al 30 per cento delle risorse del
Fondo e' riservata al, finanziamento di interventi da realizzare  nei
comuni di Venezia, Milano, Torino, Genova,  Bologna,  Firenze,  Roma,
Napoli, Bari, Brindisi, Taranto, Reggio Calabria, Catania, Palermo  e
Cagliari. La ripartizione del Fondo e della quota riservata  avviene,
per il  50  per  cento,  sulla  base  dell'ultima  rilevazione  della
popolazione minorile effettuata dall'Istituto nazionale di statistica
(ISTAT) e per il 50 per cento secondo i seguenti criteri: 
  a)  carenza  di  strutture  per  la  prima  infanzia   secondo   le
indicazioni del Centro nazionale di documentazione e di  analisi  per
l'infanzia della Presidenza del Consiglio dei ministri; 
  b)   numero   di   minori   presenti   in   presidi    residenziali
socio-assistenziali in base all'ultima rilevazione dell'ISTAT; 
  c) percentuale di dispersione scolastica nella scuola  dell'obbligo
come accertata dal Ministero della pubblica istruzione; 
  d) percentuale di famiglie con figli minori che vivono al di  sotto
della soglia di poverta' cosi' come stimata dall'ISTAT; 
  e) incidenza percentuale del coinvolgimento di minori in  attivita'
criminose come accertata dalla Direzione generale dei servizi  civili
del Ministero dell'interno,  nonche'  dall'Ufficio  centrale  per  la
giustizia minorile del Ministero di grazia e giustizia. 
  ((3. Il Presidente)) del Consiglio dei ministri ovvero il  Ministro
delegato per la famiglia, con proprio decreto emanato di concerto con
i Ministri  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,  dell'interno,
dell'economia e delle finanze, della  giustizia  e  con  il  Ministro
delegato per le pari opportunita', sentite la  Conferenza  permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e  le  province  autonome  di
Trento e di Bolzano nonche' le Commissioni  parlamentari  competenti,
provvede alla ripartizione delle quote del Fondo tra le regioni e  le
province autonome di Trento e di Bolzano e  di  quelle  riservate  ai
comuni, ai sensi del comma 2. 
  4. Per il finanziamento del Fondo e' autorizzata la spesa  di  lire
117 miliardi per l'anno 1997 e  di  lire  312  miliardi  a  decorrere
dall'anno 1998.