DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 66

Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilita', a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107. (17G00074)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 31/05/2017 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/11/2021)
Testo in vigore dal: 27-11-2021
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 12 
 
Corso di specializzazione per  le  attivita'  di  sostegno  didattico
         nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria 
 
  1. La specializzazione per le attivita' di sostegno didattico  alle
bambine e ai  bambini,  alle  alunne  e  agli  alunni  con  accertata
condizione di disabilita' in eta' evolutiva ai  fini  dell'inclusione
scolastica nella scuola dell'infanzia  e  nella  scuola  primaria  si
consegue attraverso il corso di specializzazione di cui al comma 2. 
  2. Il corso di specializzazione in pedagogia e  didattica  speciale
per le attivita' di sostegno didattico e l'inclusione scolastica: 
    a) e' annuale e prevede l'acquisizione di  60  crediti  formativi
universitari, comprensivi di almeno 300 ore di tirocinio, pari  a  12
crediti formativi universitari; 
    b) e' attivato presso le universita'  autorizzate  dal  Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca  nelle  quali  sono
attivi i corsi di laurea a ciclo unico in  Scienze  della  Formazione
Primaria; 
    c)   e'   programmato   a   livello   nazionale   dal   Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca  in  ragione  delle
esigenze e del fabbisogno  del  sistema  nazionale  di  istruzione  e
formazione; 
    d) ai fini dell'accesso richiede  il  superamento  di  una  prova
predisposta dalle universita'. 
  3. Accedono al corso esclusivamente gli aspiranti in possesso della
laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione  Primaria
che abbiano conseguito ulteriori 60  crediti  formativi  universitari
relativi alle didattiche dell'inclusione oltre a quelli gia' previsti
nel corso di laurea. Ai fini del conseguimento dei predetti  60  CFU,
possono  essere  riconosciuti  i   crediti   formativi   universitari
eventualmente  conseguiti  dai  predetti   laureati   magistrali   in
relazione ad insegnamenti nonche' a  crediti  formativi  universitari
ottenuti in sede di svolgimento del tirocinio  e  di  discussione  di
tesi attinenti al sostegno e all'inclusione. 
  4. La positiva conclusione del corso di cui al comma  2  e'  titolo
per l'insegnamento sui posti di sostegno della scuola dell'infanzia e
della scuola primaria. 
  ((5. Con decreto del Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca,
adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge  15  maggio
1997, n. 127, di  concerto  con  il  Ministro  dell'istruzione,  sono
definiti, a decorrere dall'anno  accademico  2025/2026,  i  piani  di
studio  e  le  modalita'  attuative  e  organizzative  del  corso  di
specializzazione in pedagogia e didattica speciale per  le  attivita'
di sostegno didattico e l'inclusione scolastica,  nonche'  i  criteri
per il riconoscimento, ai sensi e per gli effetti del  comma  3,  dei
crediti   formativi    universitari    relativi    alle    didattiche
dell'inclusione e gli ulteriori requisiti necessari per l'accesso  al
medesimo corso di specializzazione)).