DECRETO LEGISLATIVO 18 agosto 2015, n. 142

Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonche' della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale. (15G00158)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 30/09/2015 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 05/05/2023)
Testo in vigore dal: 4-12-2018
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 17 
 
      Accoglienza di persone portatrici di esigenze particolari 
 
  1. Le misure di accoglienza previste dal presente  decreto  tengono
conto della specifica situazione delle persone vulnerabili,  quali  i
minori, i minori non accompagnati, i disabili, gli anziani, le  donne
in stato di gravidanza, i  genitori  singoli  con  figli  minori,  le
vittime della tratta di esseri umani, le  persone  affette  da  gravi
malattie o da disturbi mentali, le persone  per  le  quali  e'  stato
accertato che hanno subito torture, stupri o  altre  forme  gravi  di
violenza psicologica, fisica o  sessuale  o  legata  all'orientamento
sessuale  o  all'identita'  di  genere,  le  vittime  di  mutilazioni
genitali. 
  2.  Ai  richiedenti  protezione  internazionale  identificati  come
vittime della tratta di esseri umani si applica il programma unico di
emersione, assistenza e integrazione sociale di cui all'articolo  18,
comma 3-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. 
  3. Nei centri di cui all'articolo 9 sono previsti servizi  speciali
di accoglienza  delle  persone  vulnerabili  portatrici  di  esigenze
particolari,  individuati  con  il  decreto   ministeriale   di   cui
all'articolo 12,  assicurati  anche  in  collaborazione  con  la  ASL
competente  per  territorio.   Tali   servizi   garantiscono   misure
assistenziali particolari ed un adeguato supporto psicologico. 
  4. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 4 OTTOBRE 2018, N. 113, CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 1 DICEMBRE 2018, N. 132)). 
  5. Ove  possibile,  i  richiedenti  adulti  portatori  di  esigenze
particolari sono alloggiati insieme ai parenti adulti  gia'  presenti
nelle strutture di accoglienza. 
  6. I servizi predisposti ((ai sensi del comma 3)) garantiscono  una
valutazione iniziale e una verifica periodica della sussistenza delle
condizioni di cui al comma 1, da parte di personale qualificato. 
  7. La sussistenza di esigenze particolari e' comunicata dal gestore
del centro alla prefettura presso cui  e'  insediata  la  Commissione
territoriale competente, per l'eventuale  apprestamento  di  garanzie
procedurali particolari ai  sensi  dell'articolo  13,  comma  2,  del
decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25. 
  8. Le persone che hanno subito danni  in  conseguenza  di  torture,
stupri o altri gravi atti di violenza accedono ad assistenza  o  cure
mediche e psicologiche appropriate, secondo le  linee  guida  di  cui
all'articolo 27, comma 1-bis, del  decreto  legislativo  19  novembre
2007, n. 251, e  successive  modificazioni.  Il  personale  sanitario
riceve una specifica formazione ai sensi del  medesimo  articolo  27,
comma 1-bis, ed e' tenuto all'obbligo di riservatezza.