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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 ottobre 2023, n. 179

Regolamento recante modifiche al regolamento recante l'organizzazione degli Uffici centrali di livello dirigenziale generale del Ministero dell'interno, adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 giugno 2019, n. 78. (23G00186)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 22/12/2023
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Testo in vigore dal:  22-12-2023

IL PRESIDENTE

DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 17;
Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, e, in particolare, l'articolo 13;
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti», e, in particolare, l'articolo 3;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», e, in particolare, gli articoli 4, 14 e 15;
Visto il decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, recante «Disposizioni in materia di rapporto di impiego del personale della carriera prefettizia, a norma dell'articolo 10 della legge 28 luglio 1999, n. 266»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante «Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252», e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante «Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229», e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 recante «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, 122, e, in particolare, l'articolo 7, commi 31-ter e 31-sexies;
Visto il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 recante «Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate» del maggio 2012, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 e, in particolare, l'articolo 10;
Vista la legge 11 agosto 2014, n. 125, recante «Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo», e, in particolare, l'articolo 19, comma 2;
Visto il decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, recante «Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche», convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, e, in particolare, gli articoli 1, 15 e 19, comma 3;
Visto il decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, recante «Disposizioni urgenti in materia di organizzazione della pubblica amministrazione, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica 2025», e, in particolare, gli articoli 1, comma 5, 23, comma 6, 25 e 26, comma 2;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2019, n. 78, recante «Regolamento recante l'organizzazione degli Uffici centrali di livello dirigenziale generale del Ministero dell'interno»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2021, n. 231, recante «Regolamento recante modifiche al regolamento recante l'organizzazione degli Uffici centrali di livello dirigenziale generale del Ministero dell'interno, adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2019, n. 78», e, in particolare, la tabella A;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 29 gennaio 2019, registrato alla Corte dei conti il 14 febbraio 2019, recante l'individuazione degli incarichi dei dirigenti superiori e dei primi dirigenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 21 febbraio 2019, registrato dalla Corte dei conti il 12 marzo 2019, recante la graduazione degli incarichi di funzione dei dirigenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 23 luglio 2020, con il quale sono stati individuati i posti di funzione di livello dirigenziale non generale da conferire ai viceprefetti ed ai viceprefetti aggiunti nell'ambito degli Uffici centrali del Ministero dell'interno;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 23 luglio 2020, con il quale sono stati individuati i posti di funzione di livello dirigenziale non generale da conferire ai dirigenti di seconda fascia dell'area funzioni centrali dell'Amministrazione civile dell'Interno nell'ambito degli Uffici centrali e periferici del Ministero dell'interno;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 13 novembre 2020, che stabilisce la graduazione delle posizioni funzionali dei dirigenti di seconda fascia dell'area funzioni centrali dell'amministrazione civile dell'interno;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 26 gennaio 2021, recante la graduazione dei posti di funzione da conferire ai dirigenti della carriera prefettizia nell'ambito degli Uffici centrali del Ministero dell'interno e delle Prefetture-Uffici territoriali del Governo;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 31 marzo 2022, recante modifiche ai summenzionati decreti ministeriali in data 23 luglio 2020 e 13 novembre 2020;
Informate le Organizzazioni sindacali rappresentative del personale in data 2 agosto 2023;
Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 7 agosto 2023;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 12 settembre 2023;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella seduta del 23 ottobre 2023;
Sulla proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

Modifiche all'articolo 3 del decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2019, n. 78
a) al comma 1, alla lettera b), le parole: «gestione dell'Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali» sono sostituite dalle seguenti: «gestione dell'ordinamento giuridico ed economico dei segretari comunali e provinciali»;
b) al comma 2:
1) alla lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «gestione delle attività di reclutamento dei segretari comunali e provinciali mediante corso-concorso pubblico; programmazione economica e finanziaria per la gestione dei segretari comunali e provinciali; ordinamenti retributivi e previdenziali dei segretari comunali e provinciali; supporto all'attività legislativa concernente l'analisi e lo studio dell'ordinamento economico dei segretari comunali e provinciali; predisposizione del piano generale annuale delle iniziative di formazione e di assistenza; attività di formazione obbligatoria, formazione biennale dei neosegretari e formazione per l'avanzamento in carriera e l'aggiornamento, nonché formazione del personale degli enti locali e degli amministratori locali;»;
2) alla lettera b), dopo le parole: «nonché i referendum disciplinati dalla legislazione statale;» sono aggiunte le seguenti: «procedimento di ammissione dei contrassegni per le elezioni politiche ed europee;» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «predisposizione di istruzioni per l'organizzazione e lo svolgimento delle consultazioni elettorali o referendarie; gestione dell'Anagrafe degli amministratori degli enti locali e regionali; raccolta dei dati ufficiosi delle consultazioni referendarie previste dalla Costituzione, di quelle elettorali disciplinate da leggi statali nonché di quelle svolte in Regioni con le quali sono state concluse intese; definizione dei progetti di informatizzazione e reingegnerizzazione tecnologica dei servizi di competenza del Dipartimento con particolare riguardo ai processi amministrativi in materia elettorale, di finanza locale ed autonomie locali; coordinamento delle attività di manutenzione, evoluzione tecnologica e di gestione dei sistemi informatici, dei siti web e dei sistemi di sicurezza; digitalizzazione dei servizi delle Prefetture-Uffici territoriali del Governo nelle materie di competenza del Dipartimento;»;
3) alla lettera c), dopo le parole: «determinazione e attribuzione delle risorse finanziarie agli enti locali;» sono aggiunte le seguenti: «determinazione ed attribuzione dei contributi agli investimenti e contributi straordinari agli enti locali;»;
4) alla lettera d), dopo le parole: «realizzazione e tenuta dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR)» sono aggiunte le seguenti: «e dell'Archivio Nazionale informatizzato dei registri dello Stato Civile (ANSC),».
NOTE

Avvertenze:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'Amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica italiana e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Si riporta l'art. 17, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri):
«Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi nonché dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;
e)
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i ministri ed i Sottosegrati di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della consistenza elle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali.
4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1 del presente articolo, si provvede al periodico riordino delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo o sono comunque obsolete.».
- Si riporta l'art. 13, del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173 (Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri), convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204:
«Art. 13 (Procedure per la riorganizzazione dei Ministeri). - 1. Al fine di semplificare e accelerare le procedure per la riorganizzazione di tutti i Ministeri, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto fino al 30 ottobre 2023, i regolamenti di organizzazione dei Ministeri sono adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. Sugli stessi decreti è richiesto il parere del Consiglio di Stato.».
- Si riporta l'art. 3, della legge 14 gennaio 1994, n. 20 (Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti):
«Art. 3 (Norme in materia di controllo della Corte dei conti). - 1. Il controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti si esercita esclusivamente sui seguenti atti non aventi forza di legge:
a) provvedimenti emanati a seguito di deliberazione del Consiglio dei Ministri;
b) atti del Presidente del Consiglio dei ministri e atti dei Ministri aventi ad oggetto la definizione delle piante organiche, il conferimento di incarichi di funzioni dirigenziali e le direttive generali per l'indirizzo e per lo svolgimento dell'azione amministrativa;
c) atti normativi a rilevanza esterna, atti di programmazione comportanti spese ed atti generali attuativi di norme comunitarie;
c-bis)
d) provvedimenti dei comitati interministeriali di riparto o assegnazione di fondi ed altre deliberazioni emanate nelle materie di cui alle lettere b) e c);
e)
f) provvedimenti di disposizione del demanio e del patrimonio immobiliare;
f-bis) atti e contratti di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;
f-ter) atti e contratti concernenti studi e consulenze di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
g) decreti che approvano contratti delle amministrazioni dello Stato, escluse le aziende autonome: attivi, di qualunque importo, ad eccezione di quelli per i quali ricorra l'ipotesi prevista dall'ultimo comma dell'articolo 19 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440; di appalto d'opera, se di importo superiore al valore in ECU stabilito dalla normativa comunitaria per l'applicazione delle procedure di aggiudicazione dei contratti stessi; altri contratti passivi, se di importo superiore ad un decimo del valore suindicato;
h) decreti di variazione del bilancio dello Stato, di accertamento dei residui e di assenso preventivo del Ministero del tesoro all'impegno di spese correnti a carico di esercizi successivi;
i) atti per il cui corso sia stato impartito l'ordine scritto del Ministro;
l) atti che il Presidente del Consiglio dei Ministri richieda di sottoporre temporaneamente a controllo preventivo o che, la Corte dei conti deliberi di assoggettare, per un periodo determinato, a controllo preventivo in relazione a situazioni di diffusa e ripetuta irregolarità rilevate in sede di controllo successivo.
1-bis. Per i controlli previsti dalle lettere f-bis) e f-ter) del comma 1 è competente in ogni caso la sezione centrale del controllo di legittimità.
2. I provvedimenti sottoposti al controllo preventivo acquistano efficacia se il competente ufficio di controllo non ne rimetta l'esame alla sezione del controllo nel termine di trenta giorni dal ricevimento. Il termine è interrotto se l'ufficio richiede chiarimenti o elementi integrativi di giudizio. Decorsi trenta giorni dal ricevimento delle controdeduzioni dell'amministrazione, il provvedimento acquista efficacia se l'ufficio non ne rimetta l'esame alla sezione del controllo. La sezione del controllo si pronuncia sulla conformità a legge entro trenta giorni dalla data di deferimento dei provvedimenti o dalla data di arrivo degli elementi richiesti con ordinanza istruttoria. Decorso questo termine i provvedimenti divengono esecutivi.
3. Le sezioni riunite della Corte dei conti possono, con deliberazione motivata, stabilire che singoli atti di notevole rilievo finanziario, individuati per categorie ed amministrazioni statali, siano sottoposti all'esame della Corte per un periodo determinato. La Corte può chiedere il riesame degli atti entro quindici giorni dalla loro ricezione, ferma rimanendone l'esecutività. Le amministrazioni trasmettono gli atti adottati a seguito del riesame alla Corte dei conti, che ove rilevi illegittimità, ne dà avviso al Ministro.
4. La Corte dei conti svolge, anche in corso di esercizio, il controllo successivo sulla gestione del bilancio e del patrimonio delle amministrazioni pubbliche, nonché sulle gestioni fuori bilancio e sui fondi di provenienza comunitaria, verificando la legittimità e la regolarità delle gestioni, nonché il funzionamento dei controlli interni a ciascuna amministrazione. Accerta, anche in base all'esito di altri controlli, la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa agli obiettivi stabiliti dalla legge, valutando comparativamente costi, modo e tempi dello svolgimento dell'azione amministrativa.
La Corte definisce annualmente i programmi e i criteri di riferimento del controllo sulla base delle priorità previamente deliberate dalle competenti Commissioni parlamentari a norma dei rispettivi regolamenti, anche tenendo conto, ai fini di referto per il coordinamento del sistema di finanza pubblica, delle relazioni redatte dagli organi, collegiali o monocratici, che esercitano funzioni di controllo o vigilanza su amministrazioni, enti pubblici, autorità amministrative indipendenti o società a prevalente capitale pubblico.
5. Nei confronti delle amministrazioni regionali, il controllo della gestione concerne il perseguimento degli obiettivi stabiliti dalle leggi di principio e di programma.
6. La Corte dei conti riferisce, almeno annualmente, al Parlamento ed ai consigli regionali sull'esito del controllo eseguito. Le relazioni della Corte sono altresì inviate alle amministrazioni interessate, alle quali la Corte formula, in qualsiasi altro momento, le proprie osservazioni. Le amministrazioni comunicano alla Corte ed agli organi elettivi, entro sei mesi dalla data di ricevimento della relazione, le misure conseguenzialmente adottate.
7. Restano ferme, relativamente agli enti locali, le disposizioni di cui al decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché, relativamente agli enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria, le disposizioni della legge 21 marzo 1958, n. 259. Le relazioni della Corte contengono anche valutazioni sul funzionamento dei controlli interni.
8. Nell'esercizio delle attribuzioni di cui al presente articolo, la Corte dei conti può richiedere alle amministrazioni pubbliche ed agli organi di controllo interno qualsiasi atto o notizia e può effettuare e disporre ispezioni e accertamenti diretti. Si applica il comma 4 dell'articolo 2 del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453. Può richiedere alle amministrazioni pubbliche non territoriali il riesame di atti ritenuti non conformi a legge. Le amministrazioni trasmettono gli atti adottati a seguito del riesame alla Corte dei conti, che, ove rilevi illegittimità, ne dà avviso all'organo generale di direzione. È fatta salva, in quanto compatibile con le disposizioni della presente legge, la disciplina in materia di controlli successivi previsti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, e dal decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, nonché dall'articolo 166 della legge 11 luglio 1980, n. 312.
9. Per l'esercizio delle attribuzioni di controllo, si applicano, in quanto compatibili con le disposizioni della presente legge, le norme procedurali di cui al testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni.
10. La sezione del controllo è composta dal presidente della Corte dei conti che la presiede, dai presidenti di sezione preposti al coordinamento e da tutti i magistrati assegnati a funzioni di controllo. La sezione è ripartita annualmente in quattro collegi dei quali fanno parte, in ogni caso, il presidente della Corte dei conti e i presidenti di sezione preposti al coordinamento. I collegi hanno distinta competenza per tipologia di controllo o per materia e deliberano con un numero minimo di undici votanti. L'adunanza plenaria è presieduta dal presidente della Corte dei conti ed è composta dai presidenti di sezione preposti al coordinamento e da trentacinque magistrati assegnati a funzioni di controllo, individuati annualmente dal Consiglio di presidenza in ragione di almeno tre per ciascun collegio della sezione e uno per ciascuna delle sezioni di controllo sulle amministrazioni delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano. L'adunanza plenaria delibera con un numero minimo di ventuno votanti.
10-bis. La sezione del controllo in adunanza plenaria stabilisce annualmente i programmi di attività e le competenze dei collegi, nonché i criteri per la loro composizione da parte del presidente della Corte dei conti.
11. Ferme restando le ipotesi di deferimento previste dall'articolo 24 del citato testo unico delle leggi sulla Corte dei conti come sostituito dall'articolo 1 della legge 21 marzo 1953, n. 161, la sezione del controllo si pronuncia in ogni caso in cui insorge il dissenso tra i componenti magistrati circa la legittimità di atti. Del collegio viene chiamato a far parte in qualità di relatore il magistrato che deferisce la questione alla sezione.
12. I magistrati addetti al controllo successivo di cui al comma 4 operano secondo i previsti programmi annuali, ma da questi possono temporaneamente discostarsi, per motivate ragioni, in relazione a situazioni e provvedimenti che richiedono tempestivi accertamenti e verifiche, dandone notizia alla sezione del controllo.
13. Le disposizioni del comma 1 non si applicano agli atti ed ai provvedimenti emanati nelle materie monetaria, creditizia, mobiliare e valutaria.».
- Si riportano gli articoli 4, 14 e 15 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59):
«Art. 4 (Disposizioni sull'organizzazione). - 1.
L'organizzazione, la dotazione organica, l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale ed il loro numero, le relative funzioni e la distribuzione dei posti di funzione dirigenziale, l'individuazione dei dipartimenti, nei casi e nei limiti fissati dalle disposizioni del presente decreto legislativo, e la definizione dei rispettivi compiti sono stabiliti con regolamenti o con decreti del ministro emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 4 bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Si applica l'articolo 19 della legge 15 marzo 1997, n. 59. I regolamenti prevedono la soppressione dei ruoli esistenti e l'istituzione di un ruolo unico del personale non dirigenziale di ciascun ministero, articolato in aree dipartimentali e per direzioni generali. Fino all'istituzione del ruolo unico del personale non dirigenziale di ciascun ministero, i regolamenti assicurano forme ordinarie di mobilità tra i diversi dipartimenti e le diverse direzioni generali, nel rispetto dei requisiti di professionalità richiesti per l'esercizio delle relative funzioni, ferme restando le normative contrattuali in materia. La nuova organizzazione e la dotazione organica del personale non devono comunque comportare incrementi di spesa.
2. I ministeri che si avvalgono di propri sistemi informativi automatizzati sono tenuti ad assicurarne l'interconnessione con i sistemi informativi automatizzati delle altre amministrazioni centrali e locali per il tramite della rete unitaria delle pubbliche amministrazioni.
3. Il regolamento di cui al precedente comma 1 si attiene, inoltre, ai criteri fissati dall'articolo 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dall'articolo 2 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni e integrazioni.
4. All'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale di ciascun ministero e alla definizione dei relativi compiti, nonché la distribuzione dei predetti uffici tra le strutture di livello dirigenziale generale, si provvede con decreto ministeriale di natura non regolamentare.
4-bis. La disposizione di cui al comma 4 si applica anche in deroga alla eventuale distribuzione degli uffici di livello dirigenziale non generale stabilita nel regolamento di organizzazione del singolo Ministero.
5. Con le medesime modalità di cui al precedente comma 1 si procede alla revisione periodica dell'organizzazione ministeriale, con cadenza almeno biennale.
6. I regolamenti di cui al comma 1 raccolgono tutte le disposizioni normative relative a ciascun ministero. Le restanti norme vigenti sono abrogate con effetto dalla data di entrata in vigore dei regolamenti medesimi.»
«Art. 14 (Attribuzioni) .- 1. Al Ministero dell'interno sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di: garanzia della regolare costituzione e del funzionamento degli organi degli enti locali e funzioni statali esercitate dagli enti locali, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, difesa civile, politiche di protezione civile e prevenzione incendi, salve le specifiche competenze in materia del Presidente del Consiglio dei Ministri, tutela dei diritti civili, cittadinanza, immigrazione, asilo e soccorso pubblico.
2. Il ministero svolge in particolare le funzioni e i compiti di spettanza statale nelle seguenti aree funzionali:
a) garanzia della regolare costituzione degli organi elettivi degli enti locali e del loro funzionamento, finanza locale, servizi elettorali, vigilanza sullo stato civile e sull'anagrafe e attività di collaborazione con gli enti locali;
b) tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e coordinamento delle forze di polizia;
c) amministrazione generale e supporto dei compiti di rappresentanza generale di governo sul territorio;
d) tutela dei diritti civili, ivi compresi quelli delle confessioni religiose, di cittadinanza, immigrazione e asilo.
d-bis) organizzazione e funzionamento delle strutture centrali e periferiche dell'amministrazione, con particolare riguardo alle politiche del personale dell'amministrazione civile e alla promozione e sviluppo delle relative attività formative nonché alla gestione delle risorse strumentali e finanziarie del ministero.
3. Il ministero svolge attraverso il corpo nazionale dei vigili del fuoco anche gli altri compiti ad esso assegnati dalla normativa vigente.
4. Restano ferme le disposizioni della legge 1°aprile 1981, n. 121
«Art. 15 (Ordinamento). - 1. Il ministero si articola in dipartimenti, disciplinati ai sensi degli articoli 4 e 5 del presente decreto. Il numero dei dipartimenti non può essere superiore a cinque.
2. L'organizzazione periferica del ministero è costituita dagli Uffici territoriali del governo di cui all'articolo 11, anche con compiti di rappresentanza generale del governo sul territorio, dalle Questure e dalle strutture periferiche del corpo nazionale dei vigili del fuoco.»
- Si riporta il testo dell'art. 7, commi 31-ter e 31-sexies, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica):
«Art. 7 (Soppressione ed incorporazione di enti ed organismi pubblici; riduzione dei contributi a favore di enti). - (Omissis)
31-ter. L'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, istituita dall'articolo 102 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è soppressa. Il Ministero dell'interno succede a titolo universale alla predetta Agenzia e le risorse strumentali e di personale ivi in servizio, comprensive del fondo di cassa, sono trasferite al Ministero medesimo.
(Omissis)
31-sexies. Il contributo a carico delle amministrazioni provinciali e dei comuni previsto dal comma 5 dell'articolo 102 del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 è soppresso dal 1º gennaio 2011 e dalla medesima data sono corrispondentemente ridotti i contributi ordinari delle amministrazioni provinciali e dei comuni, per essere destinati alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del comma 31-ter. I criteri della riduzione sono definiti con decreto del Ministro dell'interno di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e l'innovazione, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
(Omissis)».
- Si riporta l'art. 10, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012):
«Art. 10 (Disposizioni in materia di Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei segretari comunali e provinciali). - 1.
2. La Scuola Superiore per la formazione e la specializzazione dei dirigenti della pubblica amministrazione locale, di seguito denominata: "Scuola", è soppressa e i relativi organi decadono. Il Ministero dell'interno succede a titolo universale alla predetta Scuola e le risorse strumentali e finanziarie e di personale ivi in servizio sono trasferite al Ministero medesimo.
3. I predetti dipendenti con contratto a tempo indeterminato sono inquadrati nei ruoli del Ministero dell'interno sulla base della tabella di corrispondenza approvata col decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 7, comma 31-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I dipendenti trasferiti mantengono il trattamento economico fondamentale ed accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento.
4. Per garantire la continuità delle funzioni già svolte dalla Scuola, fino all'adozione del regolamento di cui al comma 6, l'attività continua ad essere esercitata presso la sede e gli uffici a tale fine utilizzati.
5. La disposizione di cui all'articolo 7, comma 31-sexies, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, continua ad applicarsi anche per gli oneri derivanti dal comma 2 del presente articolo.
6. Al fine di assicurare il perfezionamento del processo di riorganizzazione delle attività di interesse pubblico già facenti capo all'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei segretari comunali e provinciali, previsto dall'articolo 7, commi 31-ter e seguenti, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché quelle connesse all'attuazione di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare con le modalità di cui all'articolo 2, comma 10-ter, primo, secondo e terzo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, si provvede, fermo restando il numero delle strutture dirigenziali di livello generale e non generale, risultante dall'applicazione delle misure di riduzione degli assetti organizzativi disposti dal decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, alla riorganizzazione delle strutture del Ministero dell'interno per garantire l'esercizio delle funzioni trasferite.
7. È istituito, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, presso il Ministero dell'interno, il Consiglio direttivo per l'Albo Nazionale dei segretari comunali e provinciali, presieduto dal Ministro dell'interno, o da un Sottosegretario di Stato appositamente delegato, e composto dal Capo Dipartimento per gli Affari Interni e territoriali, dal Capo del Dipartimento per le politiche del personale dell'Amministrazione Civile e per le risorse strumentali e finanziarie, da due prefetti dei capoluoghi di regione designati a rotazione ogni tre anni, dai Presidenti di ANCI e UPI o dai loro delegati, da un rappresentante dell'ANCI e da un rappresentante dell'UPI. Il Ministro dell'interno, su proposta del Consiglio Direttivo, sentita la Conferenza Stato Città e Autonomie locali:
a) definisce le modalità procedurali e organizzative per la gestione dell'albo dei segretari, nonché il fabbisogno di segretari comunali e provinciali;
b) definisce e approva gli indirizzi per la programmazione dell'attività didattica ed il piano generale annuale delle iniziative di formazione e di assistenza, verificandone la relativa attuazione;
c) provvede alla ripartizione dei fondi necessari all'espletamento delle funzioni relative alla gestione dell'albo e alle attività connesse, nonché a quelle relative alle attività di reclutamento, formazione e aggiornamento dei segretari comunali e provinciali, del personale degli enti locali, nonché degli amministratori locali;
d) definisce le modalità di gestione e di destinazione dei beni strumentali e patrimoniali di cui all'articolo 7, comma 31-ter, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
8. La partecipazione alle sedute del Consiglio direttivo non dà diritto alla corresponsione di emolumenti, indennità o rimborsi di spese.
9. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».
- Si riporta l'art. 19, comma 2, della legge 11 agosto 2014, n. 125 (Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo):
«Art. 1 (Personale dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo). - (Omissis).
2. Alla copertura dell'organico dell'Agenzia si provvede:
a) mediante l'inquadramento del personale attualmente in servizio in posizione di comando o fuori ruolo presso la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri che opti per il transito alle dipendenze dell'Agenzia e previo parere favorevole dell'amministrazione di appartenenza, nonché del personale dell'Istituto agronomico per l'Oltremare;
b) mediante l'inquadramento di non oltre quaranta dipendenti delle aree funzionali del Ministero degli affari esteri, che optino per il transito alle dipendenze dell'Agenzia;
c) mediante le procedure di mobilità di cui al capo III del titolo II del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ricorrendo prioritariamente alle eccedenze determinatesi a seguito delle riduzioni delle dotazioni organiche di cui all'articolo 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
d) a regime, mediante le ordinarie forme di procedure selettive pubbliche ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nei limiti delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.
(Omissis).».
- Si riportano gli articoli 1, 15 e 19, comma 3, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, (Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche):
«Art. 1. (Disposizioni in materia di rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni centrali). - 1. All'articolo 1, comma 15, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Fino al 31 dicembre 2026, per le predette amministrazioni, per la copertura dei posti delle rispettive articolazioni che rivestono la qualifica di soggetti attuatori del PNRR, le quote di cui all'articolo 19, comma 6, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, riferite agli incarichi dirigenziali generali e non generali, si applicano nella misura del 12 per cento.».
2. Al fine di rafforzare l'organizzazione della pubblica amministrazione, sono autorizzati gli incrementi delle dotazioni organiche di cui alla tabella A dell'allegato 1 annesso al presente decreto; le amministrazioni interessate provvedono, entro il 30 ottobre 2023, alla conseguente riorganizzazione mediante le procedure di cui all'articolo 13 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204. Resta, comunque, fermo il termine del 30 giugno 2023 per l'adozione dei regolamenti di riorganizzazione delle strutture e delle unità di missione di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41.
3. Le amministrazioni di cui alla tabella B dell'allegato 2 annesso al presente decreto sono autorizzate ad assumere, anche senza il previo esperimento delle procedure di mobilità, le unità di personale per ciascuna indicate nella medesima tabella B. A tal fine, le predette amministrazioni possono procedere mediante procedure concorsuali anche indette unitamente ad altre amministrazioni o ricorrendo allo scorrimento delle graduatorie di concorsi pubblici banditi da altre amministrazioni per la medesima area professionale. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato, per le unità di personale dirigenziale di seconda fascia di cui alla citata tabella B, a bandire concorsi per professionalità tecniche in materia di ingegneria civile e ingegneria dei trasporti e meccanica nonché di ingegneria idraulica e ambientale in deroga a quanto previsto dall'articolo 28, comma 1-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
3-bis. In coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di personale di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e nel rispetto della dotazione organica vigente, il Ministero dell'università e della ricerca è autorizzato a procedere allo scorrimento della graduatoria formata all'esito della valutazione dei titoli nell'ambito del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di centoventicinque posti di personale non dirigenziale, a tempo indeterminato, da inquadrare nell'area funzionale III, posizione economica F1, del comparto Funzioni centrali, presso il Ministero dell'università e della ricerca - codice concorso 01, per il reclutamento di ottantacinque unità da inquadrare nell'area funzionale III, posizione economica F1, profilo di funzionario amministrativo-giuridico-contabile, indetto ai sensi dell'articolo 1, comma 937, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e dell'articolo 64, comma 6-bis, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, nei limiti dei posti messi a concorso e delle originarie coperture finanziarie di cui all'articolo 1, commi 940 e 941, della citata legge n. 178 del 2020 e al citato articolo 64, comma 6-bis, del decreto-legge n. 77 del 2021.
La procedura di scorrimento di cui al primo periodo può essere avviata, con determinazione adottata dall'amministrazione, nel caso in cui, a conclusione dello svolgimento della prova orale, non sia raggiunto un numero di candidati idonei alla successiva fase della procedura concorsuale pari almeno al numero dei posti messi a concorso per lo specifico profilo. Alla graduatoria di cui al presente comma si applica il primo periodo del comma 5-ter dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
4. Per garantire la necessaria speditezza del reclutamento del personale di cui alla tabella B dell'allegato 2:
a) la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile può richiedere alla Commissione RIPAM di avviare procedure di reclutamento mediante concorso pubblico per titoli e prova scritta e orale. Ferme restando, a parità di requisiti, le riserve previste dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e dal codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, il bando può prevedere l'attribuzione di un punteggio doppio per il titolo di studio richiesto per l'accesso, qualora il predetto titolo sia stato conseguito non oltre cinque anni prima del termine previsto per la presentazione della domanda di partecipazione alla procedura di reclutamento;
b) il Ministero dell'interno può richiedere alla Commissione RIPAM di avviare procedure di reclutamento per il personale non dirigenziale dell'amministrazione civile dell'interno mediante concorso pubblico per titoli ed esami, bandito su base provinciale e svolto anche mediante l'uso di tecnologie digitali. Ogni candidato può presentare domanda per un solo ambito provinciale e per una sola posizione tra quelle messe a bando. Qualora una graduatoria provinciale risulti incapiente rispetto ai posti messi a concorso, l'amministrazione può coprire i posti ancora vacanti mediante scorrimento delle graduatorie degli idonei non vincitori per la medesima posizione di lavoro in altri ambiti provinciali, previo interpello e acquisito l'assenso degli interessati. Ferme restando, a parità di requisiti, le riserve previste dalla legge, relativamente ai titoli valutabili, il bando può prevedere l'attribuzione di un punteggio doppio per il titolo di studio richiesto per l'accesso, qualora il predetto titolo sia stato conseguito non oltre cinque anni prima del termine previsto per la presentazione della domanda di partecipazione alla procedura di reclutamento;
b-bis) le amministrazioni centrali e le agenzie possono stipulare convenzioni volte a reclutare il personale di cui necessitano mediante scorrimento delle graduatorie dei concorsi pubblici svolti per il tramite della Commissione RIPAM, in corso di validità;
b-ter) il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è autorizzato ad avviare procedure di reclutamento, mediante concorso pubblico per titoli e prove scritta e orale, per l'assunzione del personale appartenente all'area dei funzionari di cui alla tabella B dell'allegato 2. Per le medesime esigenze di speditezza, le procedure di reclutamento di cui al primo periodo possono essere finalizzate anche al reclutamento di personale dell'area dei funzionari a valere sulle facoltà assunzionali ordinarie, per specifiche professionalità con competenze in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro, prevenzione e riduzione delle condizioni di bisogno, analisi e valutazione delle politiche del lavoro, gestione dei fondi strutturali e della capacità di investimento, digitalizzazione, gestione di siti internet e contrattualistica pubblica. Ferme restando, a parità di requisiti, le riserve previste dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, il bando può prevedere l'attribuzione di un punteggio doppio per il titolo di studio richiesto per l'accesso, qualora il predetto titolo sia stato conseguito non oltre cinque anni prima del termine previsto per la presentazione della domanda di partecipazione alla procedura di reclutamento, e, in ogni caso, un'adeguata valorizzazione della specifica professionalità maturata da soggetti di elevata specializzazione tecnica che abbiano svolto attività presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
4-bis.
5. La Presidenza del Consiglio dei ministri, per le necessità assunzionali del Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità è autorizzata, nei limiti delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, a bandire concorsi, per i quali con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono stabilite procedure e requisiti di partecipazione, prevedendo una riserva di posti non inferiore al 10 per cento e non superiore al 30 per cento destinata ai soggetti di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, e prevedendo, in ogni caso, una adeguata valorizzazione della professionalità specifica dei soggetti in possesso di laurea triennale, laurea specialistica o magistrale che, alla data del 1° aprile 2023, abbiano svolto, mediante incarichi conferiti ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, per almeno un triennio, attività di supporto tecnico, specialistico e operativo in materia di politiche in favore delle persone con disabilità.
6. Per le esigenze di reclutamento del Ministero del turismo, così come determinate nella tabella A dell'allegato 1 e nella tabella B dell'allegato 2, i bandi di concorso per il personale non dirigenziale possono prevedere una riserva di posti non superiore al 50 per cento destinata al personale già in servizio a tempo indeterminato presso l'ENIT - Agenzia nazionale per il turismo, che abbia maturato per almeno nove mesi un'adeguata esperienza nelle attività strettamente collegate all'esercizio dei compiti istituzionali del predetto Ministero.
7. All'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 1°marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, le parole: «in numero di 19» sono sostituite dalle seguenti: «in numero di 23».
8. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 46 è sostituito dal seguente:
«Articolo 46 (Aree funzionali). - 1. Il Ministero, in particolare, svolge le funzioni di spettanza statale nelle seguenti aree funzionali:
a) politiche sociali e previdenziali: principi ed obiettivi della politica sociale, criteri generali per la programmazione della rete degli interventi di integrazione sociale; standard organizzativi delle strutture interessate; standard dei servizi sociali essenziali; criteri di ripartizione delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali, politica di tutela abitativa a favore delle fasce sociali deboli ed emarginate; assistenza tecnica, a richiesta degli enti locali e territoriali; rapporti con gli organismi internazionali, coordinamento dei rapporti con gli organismi dell'Unione europea; requisiti per la determinazione dei profili professionali degli operatori sociali e per la relativa formazione; controllo e vigilanza amministrativa e tecnico-finanziaria sugli enti di previdenza e assistenza obbligatoria e sulle organizzazioni non lucrative di utilità sociale e sui patronati;
b) politiche del lavoro e dell'occupazione e tutela dei lavoratori: indirizzo, programmazione, sviluppo, coordinamento e valutazione delle politiche del lavoro e dell'occupazione; gestione degli incentivi alle persone a sostegno dell'occupabilità e della nuova occupazione; politiche della formazione professionale come strumento delle politiche attive del lavoro; indirizzo, promozione e coordinamento in materia di collocamento e politiche attive del lavoro; vigilanza dei flussi di entrata dei lavoratori esteri non comunitari; raccordo con organismi internazionali; conciliazione delle controversie di lavoro individuali e plurime e risoluzione delle controversie collettive di rilevanza pluriregionale; conduzione del sistema informativo del lavoro; condizioni di sicurezza nei posti di lavoro; profili di sicurezza dell'impiego sul lavoro di macchine, impianti e prodotti industriali, con esclusione di quelli destinati ad attività sanitarie e ospedaliere e dei mezzi di circolazione stradale; assistenza e accertamento delle condizioni di lavoro degli italiani all'estero;
c) amministrazione generale del Ministero: gestione dei servizi indivisibili e comuni, con particolare riguardo alle attività di promozione, coordinamento e sviluppo della qualità dei processi e dell'organizzazione e alla gestione delle risorse; programmazione del fabbisogno finanziario; linee generali e coordinamento delle attività concernenti il personale; affari generali e attività di gestione del personale del Ministero di carattere comune ed indivisibile; programmazione generale del fabbisogno e reclutamento del personale; formazione del personale; rappresentanza della parte pubblica nei rapporti sindacali; gestione della banca dati del personale, del ruolo e del sistema informativo del personale; anagrafe degli incarichi del personale del Ministero; gestione delle spese e degli acquisti e conduzione dei sistemi informatici di interesse comune.»;
b) all'articolo 47, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Il Ministero si articola in dipartimenti, disciplinati ai sensi degli articoli 4 e 5. Il numero dei dipartimenti non può essere superiore a tre, in riferimento alle aree funzionali di cui all'articolo 46, e il numero delle posizioni di livello dirigenziale generale non può essere superiore a dodici, ivi inclusi i capi dei dipartimenti. All'individuazione e all'organizzazione dei dipartimenti e delle direzioni generali si provvede sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.
c) all'articolo 54-quater, le parole: «è pari a 5» sono sostituite dalle seguenti: «è pari a 7».
9. All'articolo 17-quinquies, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «di cui all'articolo 10 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 35-quater del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165»;
b) al secondo periodo, le parole: «ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera c-bis), del citato decreto-legge n. 44 del 2021» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'articolo 35-quater, comma 1, lettera f), del decreto legislativo n. 165 del 2001».
9-bis. Il comma 4 dell'articolo 18 del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, è sostituito dal seguente:
«4. A favore degli operatori volontari che hanno concluso il servizio civile universale senza demerito è riservata una quota pari al 15 per cento dei posti nei concorsi per l'assunzione di personale non dirigenziale indetti dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dalle aziende speciali e dagli enti di cui al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fermi restando i diritti dei soggetti aventi titolo all'assunzione ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, e tenuto conto dei limiti previsti dall'articolo 5, primo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e dall'articolo 52, comma 1-bis, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001. Se la riserva di cui al primo periodo non può operare integralmente o parzialmente, perché dà luogo a frazioni di posto, tali frazioni si cumulano con le riserve relative ai successivi concorsi per l'assunzione di personale non dirigenziale banditi dalla medesima amministrazione, azienda o ente oppure sono utilizzate nei casi in cui si procede a ulteriori assunzioni attingendo alla graduatoria degli idonei».
10. Al decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 12, dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. Nell'ambito delle assunzioni a tempo indeterminato attraverso modalità concorsuali, l'Agenzia può riservare una quota non superiore al 50 per cento dei posti messi a concorso per l'assunzione di personale non dirigenziale in favore dei titolari di rapporto di lavoro a tempo determinato di cui al comma 2, lettera b), in possesso dei requisiti necessari per l'inquadramento nel ruolo del personale dell'Agenzia di cui al comma 2, lettera a), e che, alla data di pubblicazione del bando, abbiano prestato servizio continuativo per almeno due anni presso la medesima Agenzia»;
b) all'articolo 17, dopo il comma 8 è inserito il seguente:
«8.1. Ai fini di cui al comma 8, l'Agenzia si avvale altresì, sino al 31 dicembre 2023, di un contingente di personale, nel limite di cinquanta unità, appartenente alle pubbliche amministrazioni, alle autorità indipendenti e alle società a controllo pubblico, messo a disposizione dell'Agenzia stessa su specifica richiesta e secondo modalità individuate d'intesa con i soggetti pubblici e privati di appartenenza. I relativi oneri sono a carico dell'Agenzia e ai fini del trattamento retributivo si applicano le disposizioni del regolamento di cui all'articolo 12, comma 1. Il personale di cui al primo periodo può essere inquadrato, con provvedimento dell'Agenzia adottato ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 dicembre 2021, n. 223, nel ruolo del personale di cui all'articolo 12, comma 2, lettera a), non oltre il termine indicato al medesimo primo periodo del presente comma. Al relativo inquadramento si provvede, mediante apposite selezioni, con le modalità e le procedure definite con provvedimento dell'Agenzia, adottato ai sensi del medesimo articolo 5, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 223 del 2021, sulla base di criteri di valorizzazione delle pregresse esperienze e anzianità di servizio, delle competenze acquisite, dei requisiti di professionalità posseduti e dell'impiego nell'Agenzia. Al personale inquadrato ai sensi dei periodi terzo e quarto del presente comma si applicano le disposizioni del regolamento di cui all'articolo 12, comma 1, anche in materia di opzione per il trattamento previdenziale. Il personale di cui al comma 8, lettera b), già inserito nel ruolo del personale dell'Agenzia, può essere reinquadrato secondo i medesimi criteri di cui al quarto periodo del presente comma con provvedimento dell'Agenzia adottato, ai sensi del citato articolo 5, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 223 del 2021, entro il 31 dicembre 2023, senza effetti retroattivi. Il personale di cui al terzo periodo del presente comma è computato nel numero dei posti previsti per la prima operatività dell'Agenzia, di cui all'articolo 12, comma 4».
11. All'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 7, lettera c), dopo le parole: «e dell'amministrazione penitenziaria» sono inserite le seguenti: «nonché dei titolari di incarichi di vertice e di funzione dirigenziale dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale,»;
b) al comma 7-bis, le parole: «del Ministro competente» sono sostituite dalle seguenti: «dell'Autorità politica competente».
11-bis. Al fine di conseguire gli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza volti a migliorare l'efficienza del sistema giudiziario mediante la semplificazione e la riduzione del numero dei giudizi pendenti dinnanzi ai tribunali ordinari, tenuto conto della proroga disposta, da ultimo, ai sensi dell'articolo 8, comma 8-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, le attuali dotazioni organiche del personale amministrativo dei tribunali soppressi delle circoscrizioni dell'Aquila e di Chieti possono essere integrate, nel limite complessivo della dotazione organica del Ministero della giustizia e ad invarianza finanziaria, con personale amministrativo già assegnato alle medesime circoscrizioni.
12. Fino al 31 dicembre 2026 l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) può avvalersi, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, di un contingente di 15 unità di personale collocato fuori ruolo o in posizione di comando, distacco o altra analoga posizione prevista dagli ordinamenti di appartenenza, proveniente da amministrazioni pubbliche. Il predetto personale conserva il trattamento economico in godimento presso le amministrazioni di provenienza con oneri a carico delle medesime. All'atto del collocamento fuori ruolo è reso indisponibile nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario.
12-bis. All'articolo 20 del decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, primo periodo, la parola: «dalla» è sostituita dalle seguenti: «da un ufficio dirigenziale di livello non generale tra quelli della»;
b) al comma 2, secondo periodo, le parole: «il dirigente di livello generale della Direzione generale» sono sostituite dalle seguenti: «un dirigente di livello non generale della Direzione generale».
12-ter. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 12-bis nell'ambito delle procedure di cui all'articolo 13 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
12-quater. All'articolo 18, comma 1, della legge 4 novembre 2010, n. 183, le parole: «di dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «di trentasei mesi».
12-quinquies. Al decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nelle more di una complessiva revisione della disciplina sulla responsabilità amministrativo-contabile, all'articolo 21, comma 2, primo periodo, le parole: «30 giugno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2024»;
b) all'articolo 22, comma 1, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ad esclusione di quelli previsti o finanziati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, o dal Piano nazionale per gli investimenti complementari, di cui al decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101».
12-sexies. L'articolo 5, comma 9, terzo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, si interpreta nel senso che la possibilità di conferire a titolo gratuito gli incarichi, le cariche e le collaborazioni a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza, di cui al medesimo comma 9, si applica anche per gli incarichi di presidente della Giunta centrale per gli studi storici e di direttore degli Istituti storici di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 2005, n. 255.
13. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, comma 4, ai fini dell'attuazione dei commi 2 e 3 è autorizzata la spesa:
a) per la Presidenza del Consiglio dei ministri, di euro 5.768.260 per l'anno 2023 e di euro 8.652.390 annui a decorrere dall'anno 2024 per le assunzioni a tempo indeterminato e di euro 822.718 per l'anno 2023 e di euro 86.524 annui a decorrere dall'anno 2024 per le spese di funzionamento;
b) per il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di euro 937.362 per l'anno 2024 e di euro 3.749.446 annui a decorrere dall'anno 2025 per le assunzioni a tempo indeterminato e di euro 674.945 per l'anno 2024 e di euro 37.495 annui a decorrere dall'anno 2025 per le spese di funzionamento;
c) per il Ministero dell'interno, di euro 8.724.863 per l'anno 2023 e di euro 13.087.295 annui a decorrere dall'anno 2024 per le assunzioni a tempo indeterminato e di euro 1.308.730 per l'anno 2023 e di euro 130.873 annui a decorrere dall'anno 2024 per le spese di funzionamento;
d) per il Ministero della difesa, di euro 175.669 per l'anno 2023 e di euro 263.503 annui a decorrere dall'anno 2024 per le assunzioni a tempo indeterminato e di euro 26.351 per l'anno 2023 e di euro 2.636 annui a decorrere dall'anno 2024 per le spese di funzionamento;
e) per il Ministero dell'economia e delle finanze, di euro 1.135.888 per l'anno 2023 e di euro 1.703.832 annui a decorrere dall'anno 2024 per le assunzioni a tempo indeterminato e di euro 470.384 per l'anno 2023 e di euro 17.039 annui a decorrere dall'anno 2024 per le spese di funzionamento;
f) per il Ministero delle imprese e del made in Italy, di euro 175.391 per l'anno 2023 e di euro 263.086 annui a decorrere dall'anno 2024 per le assunzioni a tempo indeterminato, di euro 175.391 per l'anno 2023 e di euro 263.086 per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 per le assunzioni a tempo determinato e di euro 39.463 per l'anno 2023, di euro 5.262 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 e di euro 2.631 annui a decorrere dall'anno 2027 per le spese di funzionamento;
g) per il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di euro 3.558.216 per l'anno 2023 e di euro 5.337.323 annui a decorrere dall'anno 2024 per le assunzioni a tempo indeterminato e di euro 833.733 per l'anno 2023 e di euro 53.374 annui a decorrere dall'anno 2024 per le spese di funzionamento;
h) per il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, di euro 694.818 per l'anno 2023 e di euro 1.042.226 annui a decorrere dall'anno 2024 per le assunzioni a tempo indeterminato e di euro 59.024 per l'anno 2023 e di euro 5.903 annui a decorrere dall'anno 2024 per le spese di funzionamento;
i) per il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di euro 2.126.117 per l'anno 2023 e di euro 3.189.175 annui a decorrere dall'anno 2024 per le assunzioni a tempo indeterminato e di euro 818.918 per l'anno 2023 e di euro 31.892 annui a decorrere dall'anno 2024 per le spese di funzionamento;
l) per il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di euro 1.450.708 per l'anno 2023 e di euro 2.176.061 annui a decorrere dall'anno 2024 per le assunzioni a tempo indeterminato, e di euro 225.000 per l'anno 2023 e di euro 250.000 annui a decorrere dall'anno 2024 per le spese di funzionamento;
m) per il Ministero dell'università e della ricerca, di euro 561.189 per l'anno 2023 e di euro 841.783 annui a decorrere dall'anno 2024 per le assunzioni a tempo indeterminato e di euro 84.179 per l'anno 2023 e di euro 8.418 annui a decorrere dall'anno 2024 per le spese di funzionamento;
n) per il Ministero della cultura, di euro 1.489.936 per l'anno 2023 e di euro 2.234.904 annui a decorrere dall'anno 2024 per le assunzioni a tempo indeterminato e di euro 253.491 per l'anno 2023 e di euro 22.350 annui a decorrere dall'anno 2024 per le spese di funzionamento;
o) per il Ministero della salute, di euro 287.490 per l'anno 2023 e di euro 431.235 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 per le assunzioni a tempo determinato e di euro 21.562 per l'anno 2023 e di euro 4.313 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 per le spese di funzionamento;
p) per il Ministero del turismo, di euro 4.741.284 per l'anno 2023 e di euro 7.111.925 annui a decorrere dall'anno 2024 per le assunzioni a tempo indeterminato e di euro 1.021.001 per l'anno 2023 e di euro 64.101 annui a decorrere dall'anno 2024 per le spese di funzionamento;
q) per l'Avvocatura generale dello Stato, di euro 2.781.565 per l'anno 2023 e di euro 4.172.347 annui a decorrere dall'anno 2024 per le assunzioni a tempo indeterminato e di euro 578.157 per l'anno 2023 e di euro 41.724 annui a decorrere dall'anno 2024 per le spese di funzionamento;
r) per l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), di euro 476.477 per l'anno 2023 e di euro 714.715 annui a decorrere dall'anno 2024 per le assunzioni a tempo indeterminato;
s) per l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali - AGENAS, di euro 2.348.646 per l'anno 2023 e di euro 3.522.969 annui a decorrere dall'anno 2024 per le assunzioni a tempo indeterminato.
14. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 13, pari a 43.234.619 euro per l'anno 2023, 57.344.571 euro per l'anno 2024, 59.519.205 euro per l'anno 2025, 59.519.205 euro per l'anno 2026 e 58.817.940 euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede:
a) quanto a 36.671.908 euro per l'anno 2023, 55.945.217 euro per l'anno 2024, 58.757.301 euro per l'anno 2025, 58.757.301 euro per l'anno 2026 e 58.062.980 euro annui a decorrere dall'anno 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;
b) quanto a 822.718 euro per l'anno 2023 e 86.524 annui a decorrere dall'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
c) quanto a 5.739.993 euro per l'anno 2023, 1.312.830 euro per l'anno 2024 e 675.380 euro annui a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando:
1) l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 1.048.541 euro per l'anno 2023 e 58.763 euro annui a decorrere dall'anno 2024;
2) l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del made in Italy per 39.463 euro per l'anno 2023 e 5.262 euro annui a decorrere dall'anno 2024;
3) l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 225.000 euro per l'anno 2023 e 250.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024;
4) l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per 674.945 euro per l'anno 2024 e 37.495 euro annui a decorrere dall'anno 2025;
5) l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno per 1.308.730 euro per l'anno 2023 e 130.873 euro annui a decorrere dall'anno 2024;
6) l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per 59.024 euro per l'anno 2023 e 5.903 euro annui a decorrere dall'anno 2024;
7) l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 818.918 euro per l'anno 2023 e 31.892 euro annui a decorrere dall'anno 2024;
8) l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca per 84.179 euro per l'anno 2023 e 8.418 euro annui a decorrere dall'anno 2024;
9) l'accantonamento relativo al Ministero della difesa per 26.351 euro per l'anno 2023 e 2.636 euro annui a decorrere dall'anno 2024;
10) l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste per 833.733 euro per l'anno 2023 e 53.374 euro annui a decorrere dall'anno 2024;
11) l'accantonamento relativo al Ministero della cultura per 253.491 euro per l'anno 2023 e 22.350 euro annui a decorrere dall'anno 2024;
12) l'accantonamento relativo al Ministero della salute per 21.562 euro per l'anno 2023 e 4.313 euro annui a decorrere dall'anno 2024;
13) l'accantonamento relativo al Ministero del turismo per 1.021.001 euro per l'anno 2023 e 64.101 euro annui a decorrere dall'anno 2024.
14-bis. Al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 1, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
«g-bis) Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA): l'Agenzia di cui all'articolo 12 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130»;
b) all'articolo 9, comma 1, dopo le parole: «ed eventuali altri Ministeri» sono inserite le seguenti: «, agenzie ed enti»;
c) all'articolo 13 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«5-bis. Le commissioni di cui ai commi 1, 2 e 3 sono integrate con rappresentanti dell'ANSFISA».
14-ter. All'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4:
1) al primo periodo, dopo le parole: «dello sviluppo economico,» sono inserite le seguenti: «acquisito il parere dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA),»;
2) al secondo periodo, dopo le parole: «e della salute,» sono inserite le seguenti: «acquisito il parere dell'ANSFISA,»;
3) al terzo periodo, le parole da: «per le merci assimilabili» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «per le merci assimilabili può altresì essere imposto l'obbligo dell'autorizzazione del singolo trasporto, secondo i criteri e le modalità determinati dall'ANSFISA»;
b) al comma 5, primo periodo, dopo le parole: «della tutela del territorio e del mare,» sono inserite le seguenti: «acquisito il parere dell'ANSFISA,»;
c) al comma 7, alinea, dopo le parole: «del territorio e del mare,» sono inserite le seguenti: «acquisito il parere dell'ANSFISA,»;
d) al comma 12, le parole: «Lo speditore o il trasportatore che violano gli obblighi di sicurezza in capo agli stessi posti rispettivamente dal capitolo 1.4.2.1 e 1.4.2.2 del RID» sono sostituite dalle seguenti: «I soggetti che violano gli obblighi di sicurezza in capo agli stessi posti rispettivamente dai paragrafi 1.4.2 e 1.4.3 del RID» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'accertamento delle violazioni è svolto dai soggetti individuati dall'articolo 71 e dal personale dell'ANSFISA».
14-quater. All'articolo 16, comma 2, del decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 50, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:«ff-bis) svolgere i compiti derivanti dal decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35».
14-quinquies. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 14-bis a 14-quater nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
14-sexies. Dopo il comma 7-bis dell'articolo 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, è inserito il seguente: «7-ter. Nell'ambito della sezione del Piano relativa alla formazione del personale, le amministrazioni di cui al comma 1 indicano quali elementi necessari gli obiettivi e le occorrenti risorse finanziarie, nei limiti di quelle a tale scopo disponibili, prevedendo l'impiego delle risorse proprie e di quelle attribuite dallo Stato o dall'Unione europea, nonché le metodologie formative da adottare in riferimento ai diversi destinatari. A tal fine le amministrazioni di cui al comma 1 individuano al proprio interno dirigenti e funzionari aventi competenze e conoscenze idonee per svolgere attività di formazione con risorse interne e per esercitare la funzione di docente o di tutor, per i quali sono predisposti specifici percorsi formativi».
14-septies. Nell'ambito della revisione della disciplina in materia di inclusione lavorativa, nel settore pubblico e nel settore privato, possono essere individuate, con riferimento alla quota di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), della legge 12 marzo 1999, n. 68, eventuali specifiche riserve in favore delle categorie di persone con disabilità per le quali si riscontra una maggiore difficoltà di inserimento lavorativo.»
«Art. 15 (Disposizioni per il potenziamento e la rideterminazione degli organici delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, della Guardia di finanza e disposizioni in materia di personale appartenente alla Polizia di Stato e alla Polizia penitenziaria). - 1.
Per le esigenze di potenziamento degli organici della Polizia di Stato:
a) la tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, è sostituita dalla tabella A di cui all'allegato 3 annesso al presente decreto;
b) la tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, è sostituita dalla tabella A di cui all'allegato 4 annesso al presente decreto;
c) la tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338, è sostituita dalla tabella A di cui all'allegato 5 annesso al presente decreto;
d) secondo le modifiche delle dotazioni organiche di cui alle lettere a), b) e c), è conseguentemente rielaborato, entro l'anno 2023, il piano programmatico pluriennale adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 961-bis, lettera d), della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
2. Alle Questure di Ancona, L'Aquila, Perugia e Potenza sono preposti, con funzioni di questore, dirigenti generali di pubblica sicurezza, nell'ambito della relativa dotazione organica, come modificata dal comma 1, lettera a).
3. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono apportate, in relazione al comma 2, le necessarie modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2001, n. 208. Il medesimo regolamento prevede, con effetto dalla data della sua entrata in vigore, l'abrogazione delle disposizioni di cui allo stesso comma 2.
4. Per incrementare i servizi di prevenzione, di controllo del territorio, di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e di contrasto delle attività criminali, la Polizia di Stato è autorizzata all'assunzione straordinaria, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, di un contingente massimo di complessive 302 unità come di seguito indicato:
a) non prima del 1°settembre 2023, n. 17 unità nella carriera dei funzionari di polizia, qualifica di commissario;
b) non prima del 1° settembre 2023, n. 8 unità nella carriera dei funzionari tecnici di polizia, qualifica di commissario tecnico, di cui n. 3 unità del ruolo ingegneri, n. 3 unità del ruolo fisici e n. 2 unità del ruolo psicologi;
c) non prima del 1°settembre 2023, n. 18 unità nel ruolo degli ispettori tecnici;
d) non prima del 1°settembre 2025, n. 50 unità nel ruolo degli ispettori che espletano funzioni di polizia;
e) non prima del 1°settembre 2025, n. 50 unità nel ruolo degli agenti e assistenti che espletano funzioni di polizia;
f) non prima del 1°settembre 2025, n. 9 unità nel ruolo degli agenti e assistenti tecnici;
g) non prima del 1°settembre 2026, n. 50 unità nel ruolo degli agenti e assistenti che espletano funzioni di polizia;
h) non prima del 1°settembre 2027, n. 70 unità nel ruolo degli agenti e assistenti che espletano funzioni di polizia;
i) non prima del 1°settembre 2028, n. 30 unità nel ruolo degli agenti e assistenti che espletano funzioni di polizia.
4-bis. Al fine di assicurare il regolare svolgimento dei servizi di polizia è autorizzato, a decorrere dall'anno 2023, lo scorrimento, fino al suo esaurimento, della graduatoria degli idonei non vincitori del concorso, indetto con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza 16 maggio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 40 del 20 maggio 2022, per l'assunzione di 1.381 allievi agenti della Polizia di Stato riservato ai volontari in ferma prefissata di un anno o quadriennale ovvero in rafferma annuale in servizio o in congedo. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede nell'ambito delle ordinarie facoltà assunzionali previste a legislazione vigente per l'anno 2023 in relazione alle cessazioni intervenute entro la data del 31 dicembre 2022 e nei limiti del relativo risparmio di spesa, determinato ai sensi dell'articolo 66, commi 9-bis e 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
5. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 4, pari a euro 7.125.346 per l'anno 2023, pari a euro 8.634.295 per l'anno 2024, pari a euro 9.883.009 per l'anno 2025, pari a euro 13.518.079 per l'anno 2026, pari a euro 16.365.856 per l'anno 2027, pari a euro 21.198.963 per l'anno 2028, pari a euro 22.685.985 per l'anno 2029, pari a euro 22.570.141 per l'anno 2030, pari a euro 22.888.951 per l'anno 2031, pari a euro 23.698.076 per l'anno 2032, pari a euro 23.970.318 per l'anno 2033, pari a euro 24.010.181 per l'anno 2034, pari a euro 24.064.652 per l'anno 2035, pari a euro 24.211.883 per l'anno 2036, pari a euro 24.342.068 per l'anno 2037 e pari a euro 24.472.253 annui a decorrere dall'anno 2038, si fa fronte ai sensi del comma 22.
6. Per le spese di funzionamento connesse alle previsioni di cui al comma 5, pari a euro 175.247 per l'anno 2023, pari a euro 141.534 per l'anno 2024, pari a euro 562.047 per l'anno 2025, pari a euro 627.040 per l'anno 2026, pari a euro 606.600 per l'anno 2027, pari a euro 783.634 per l'anno 2028, pari a euro 677.200 per l'anno 2029, pari a euro 593.400 per l'anno 2030, pari a euro 771.900 per l'anno 2031, pari a euro 668.400 per l'anno 2032, pari a euro 593.400 per l'anno 2033, pari a euro 771.900 per l'anno 2034, pari a euro 668.400 per l'anno 2035, pari a euro 593.400 per l'anno 2036, pari a euro 771.900 per l'anno 2037 e pari a euro 668.400 annui a decorrere dall'anno 2038, si fa fronte ai sensi del comma 22.
7. Per le esigenze di potenziamento degli organici dell'Arma dei carabinieri, al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 800:
1) al comma 2, le parole: «30.956 unità» sono sostituite dalle seguenti: «30.975 unità»;
2) al comma 4, le parole: «60.653 unità» sono sostituite dalle seguenti: «60.959 unità»;
b) all'articolo 829, comma 1:
1) all'alinea, le parole: «94 unità» sono sostituite dalle seguenti: «124 unità»;
2) la lettera b-bis) è sostituita dalla seguente: «b-bis) ispettori: 103»;
3) dopo la lettera b-bis), è aggiunta la seguente: «b-ter) appuntati e carabinieri: 3».
8. Per incrementare i servizi di prevenzione, di controllo del territorio, di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e di contrasto delle attività criminali, l'Arma dei carabinieri è autorizzata all'assunzione straordinaria, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, di un contingente massimo di complessive 371 unità come di seguito indicato:
a) non prima del 1°settembre 2023, n. 16 unità nella categoria ufficiali, ruolo tecnico;
b) non prima del 1°settembre 2023, n. 27 unità nel ruolo ispettori del contingente per la tutela della salute;
c) non prima del 1°settembre 2023, n. 3 unità nel ruolo appuntati e carabinieri del contingente per la tutela della salute;
d) non prima del 1°settembre 2023, n. 19 unità nel ruolo ispettori;
e) non prima del 1°settembre 2023, n. 306 unità nel ruolo appuntati e carabinieri.
9. Agli oneri assunzionali derivanti dalle disposizioni di cui al comma 8, pari a euro 2.811.991 per l'anno 2023, pari a euro 15.065.177 per l'anno 2024, pari a euro 16.709.104 per l'anno 2025, pari a euro 17.221.404 per l'anno 2026, pari a euro 17.421.576 per l'anno 2027, pari a euro 17.879.633 per l'anno 2028, pari a euro 18.592.769 per l'anno 2029, pari a euro 18.592.769 per l'anno 2030, pari a euro 18.592.769 per l'anno 2031, pari a euro 18.557.289 per l'anno 2032 e pari a euro 18.642.097 annui a decorrere dall'anno 2033, si fa fronte ai sensi del comma 22.
10. Per le spese di funzionamento connesse alle previsioni di cui al comma 8, pari a euro 828.567 per l'anno 2023 e a euro 259.700 annui a decorrere dall'anno 2024, si fa fronte ai sensi del comma 22.
11. Per le esigenze di potenziamento degli organici del Corpo della guardia di finanza:
a) all'articolo 3 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, dopo il comma 1-ter è aggiunto il seguente:
«1-quater. A decorrere dal 1° gennaio 2023, la consistenza organica di cui al comma 1 è fissata in 23.894 unità.»;
b) al fine di accrescere l'efficienza della componente specialistica Antiterrorismo e pronto impiego del Corpo della guardia di finanza, il limite massimo annuale di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, è incrementato di 24 unità per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026.
12. Per incrementare i servizi di prevenzione, di controllo del territorio, di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e di contrasto delle attività criminali, il Corpo della guardia di finanza è autorizzato all'assunzione straordinaria, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, di un contingente massimo di complessive 289 unità come di seguito indicato:
a) non prima del 1° giugno 2023, n. 55 unità nel ruolo appuntati e finanzieri;
b) non prima del 1° giugno 2024, n. 55 unità nel ruolo appuntati e finanzieri;
c) non prima del 1° giugno 2025, n. 89 unità nel ruolo appuntati e finanzieri;
d) non prima del 1° giugno 2026, n. 90 unità nel ruolo appuntati e finanzieri.
13. Agli oneri assunzionali derivanti dalle disposizioni di cui al comma 12, pari a euro 760.404 per l'anno 2023, pari a euro 3.070.518 per l'anno 2024, pari a euro 5.893.657 per l'anno 2025, pari a euro 9.688.624 per l'anno 2026, pari a euro 12.294.026 per l'anno 2027, pari a euro 12.582.093 per l'anno 2028, pari a euro 12.955.416 per l'anno 2029, pari a euro 13.463.361 per l'anno 2030, pari a euro 14.071.424 per l'anno 2031, pari a euro 14.325.962 per l'anno 2032, pari a euro 14.254.072 per l'anno 2033, pari a euro 14.130.833 per l'anno 2034, pari a euro 13.963.153 per l'anno 2035, pari a euro 13.762.422 per l'anno 2036 e pari a euro 13.678.395 annui a decorrere dall'anno 2037, si fa fronte ai sensi del comma 22.
14. Per le spese di funzionamento connesse alle disposizioni di cui al comma 12, pari a euro 132.459 per l'anno 2023, pari a euro 170.959 per l'anno 2024, pari a euro 291.342 per l'anno 2025, pari a euro 356.050 per l'anno 2026 e pari a euro 202.300 annui a decorrere dall'anno 2027, si fa fronte ai sensi del comma 22.
15. Per le esigenze del Corpo di polizia penitenziaria, al decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il capo II, è inserito il seguente:
«Capo II-bis.
CARRIERA DEI MEDICI DEL CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA Art. 19-bis (Carriera dei medici del Corpo di polizia penitenziaria). - 1. La carriera dei medici del Corpo di polizia penitenziaria, con sviluppo dirigenziale, si distingue come segue:
a) medico, limitatamente al periodo di frequenza del corso di formazione;
b) medico principale;
c) medico capo;
d) medico superiore;
e) primo dirigente medico;
f) dirigente superiore medico.
2. La dotazione organica è fissata nella tabella D-bis allegata al presente decreto.
3. Il trattamento economico del personale della carriera dei medici è quello spettante al personale di pari qualifica che espleta i compiti di cui gli articoli 5 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, e 6 del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, secondo la tabella D-ter di equiparazione allegata al presente decreto.
4. La procedura di accesso alla qualifica iniziale, il percorso di formazione iniziale, la progressione in carriera, l'aggiornamento professionale, la formazione specialistica e la regolazione dell'attività libero-professionale sono disciplinate, nel rispetto del principio di equiordinazione del personale delle Forze di polizia, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro della salute.
Art. 19-ter (Attribuzioni dei medici del Corpo di polizia penitenziaria) - 1. I medici del Corpo di polizia penitenziaria, fermo restando quanto disposto dall'articolo 6, primo comma, lettera z), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, indipendentemente dal diploma di specializzazione di cui sono in possesso, hanno le seguenti attribuzioni:
a) provvedono all'accertamento dell'idoneità psicofisica dei candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli della polizia penitenziaria ed alla verifica, anche collegiale, della persistenza dei requisiti psicofisici per il personale in servizio;
b) provvedono all'assistenza sanitaria e di medicina preventiva del personale della polizia penitenziaria;
c) svolgono attività di medico competente ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, ed attività di vigilanza nell'ambito delle strutture dell'Amministrazione e di quelle di cui all'articolo 13, comma 3, del medesimo decreto legislativo;
d) svolgono attività di vigilanza in materia di manipolazione, preparazione e distribuzione di alimenti e bevande nelle mense e negli spacci dell'Amministrazione, ferme restando le attribuzioni riservate in materia ad altri soggetti dalla legislazione vigente;
e) ferme restando le disposizioni dell'articolo 56 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, e le attribuzioni riservate in materia ad altri soggetti dalla legislazione vigente, rilasciano certificazioni di idoneità psicofisica anche con le stesse attribuzioni degli ufficiali medici delle Forze armate e del settore medico-legale delle aziende sanitarie locali;
f) provvedono all'istruttoria delle pratiche medico-legali del personale della polizia penitenziaria e fanno parte delle Commissioni sanitarie interforze, allorché vengono prese in esame pratiche relative a personale appartenente ai ruoli della polizia penitenziaria;
g) svolgono, presso le scuole di formazione, gli istituti di istruzione, i reparti, i nuclei, gli uffici e i servizi della polizia penitenziaria, attività didattica nel settore di competenza.
2. Al personale appartenente alla carriera dei medici del Corpo di polizia penitenziaria sono attribuite le qualifiche di sostituto ufficiale di pubblica sicurezza e ufficiale di polizia giudiziaria fino alla qualifica di primo dirigente medico.
3. I medici del Corpo di polizia penitenziaria svolgono le proprie attribuzioni presso articolazioni centrali o periferiche dell'Amministrazione. Con provvedimento del capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria sono individuate le funzioni da attribuire in relazione alle diverse qualifiche rivestite.
4. Ai fini dell'espletamento delle attività previste dal comma 1, il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria può stipulare convenzioni con enti e strutture sanitarie pubbliche e private e con singoli professionisti in possesso di particolari competenze.»;
b) dopo la tabella D sono inserite le tabelle D-bis e D-ter di cui agli allegati 6 e 7 annessi al presente decreto.
16. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 15, capoverso articolo 19-ter, comma 4, pari a euro 178.000 per l'anno 2023 e pari a euro 288.000 annui a decorrere dall'anno 2024, si fa fronte ai sensi del comma 22. Per la copertura della dotazione organica del ruolo dei medici del Corpo della polizia penitenziaria, come rideterminata ai sensi delle lettere a) e b) del comma 15, il Ministero della giustizia è autorizzato a bandire procedure concorsuali pubbliche e ad assumere a tempo indeterminato in deroga ai limiti delle facoltà assunzionali dell'amministrazione penitenziaria previste dalla normativa vigente, come di seguito indicato:
a) non prima del 1°dicembre 2023, n. 51 unità nella qualifica di medico;
b) non prima del 1°dicembre 2026, n. 32 unità nella qualifica di medico;
c) non prima del 1°dicembre 2035, n. 16 unità nella qualifica di medico;
d) non prima del 1°dicembre 2040, n. 3 unità nella qualifica di medico.
17. Agli oneri assunzionali derivanti dalle disposizioni di cui al comma 16, secondo periodo, pari a euro 245.797 per l'anno 2023, pari a euro 3.201.388 per l'anno 2024, pari a euro 3.381.262 per l'anno 2025, pari a euro 3.543.459 per l'anno 2026, pari a euro 5.485.630 per l'anno 2027, pari a euro 5.598.493 per l'anno 2028, pari a euro 5.598.493 per l'anno 2029, pari a euro 5.598.493 per l'anno 2030, pari a euro 5.654.175 per l'anno 2031, pari a euro 6.266.675 per l'anno 2032, pari a euro 6.272.727 per l'anno 2033, pari a euro 6.339.297 per l'anno 2034, pari a euro 6.446.629 per l'anno 2035, pari a euro 7.706.292 per l'anno 2036, pari a euro 7.769.140 per l'anno 2037, pari a euro 7.839.726 per l'anno 2038, pari a euro 7.692.902 per l'anno 2039, pari a euro 7.968.337 per l'anno 2040, pari a euro 8.583.900 per l'anno 2041 e pari a euro 8.594.481 annui a decorrere dall'anno 2042, si fa fronte ai sensi del comma 22.
18. Per le spese di funzionamento connesse alle disposizioni di cui al comma 16, secondo periodo, pari a euro 127.500 per l'anno 2023, pari a euro 49.725 per l'anno 2024, pari a euro 49.725 per l'anno 2025, pari a euro 129.725 per l'anno 2026, pari a euro 80.925 per ciascuno degli anni dal 2027 al 2034, pari a euro 120.925 per l'anno 2035, pari a euro 96.525 per ciascuno degli anni dal 2036 al 2039, pari a euro 104.025 per l'anno 2040 e pari a euro 99.450 annui a decorrere dall'anno 2041, si fa fronte ai sensi del comma 22.
19. Al fine di incrementare i servizi di soccorso pubblico, di prevenzione degli incendi e di lotta attiva agli incendi boschivi:
a) è autorizzata, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, l'assunzione straordinaria nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco di un contingente massimo di 617 unità, come di seguito indicato:
1) non prima del 1°settembre 2023, n. 447 unità, di cui 110 unità nella qualifica iniziale del ruolo dei vigili del fuoco, 100 unità nel ruolo dei capi squadra e capi reparto, 30 unità nella qualifica iniziale del ruolo degli ispettori antincendi, 66 unità nelle qualifiche iniziali dei ruoli degli ispettori tecnico-professionali, 60 unità nella qualifica iniziale del ruolo dei direttivi che espletano funzioni operative, 80 unità nelle qualifiche iniziali dei ruoli dei direttivi tecnico-professionali e 1 unità nella qualifica di dirigente generale proveniente dai ruoli dei dirigenti che espletano funzioni operative ovvero dei dirigenti tecnico-professionali;
1-bis) non prima del 1°gennaio 2024, n. 1 unità nella qualifica di dirigente generale del ruolo dei dirigenti che espletano funzioni operative, con contestuale riduzione di n. 1 unità nella qualifica di dirigente superiore che espleta funzioni operative;
2) non prima del 1° gennaio 2026, n. 169 unità, di cui 12 unità nella qualifica iniziale del ruolo dei piloti di aeromobile vigile del fuoco, 13 unità nella qualifica iniziale del ruolo degli specialisti di aeromobile vigile del fuoco, 10 unità nella qualifica iniziale del ruolo degli elisoccorritori vigili del fuoco, 50 unità nel ruolo dei capi squadra e capi reparto, 55 unità nelle qualifiche iniziali dei ruoli degli ispettori tecnico-professionali, 29 unità nella qualifica iniziale del ruolo degli ispettori antincendio, 7 unità nelle qualifiche iniziali dei ruoli dei dirigenti che espletano funzioni operative, con contestuale riduzione di un corrispondente numero di unità del ruolo dei direttivi che espletano funzioni operative, 7 unità nella qualifica iniziale del ruolo dei dirigenti tecnico-professionali, con contestuale riduzione di un corrispondente numero di unità del ruolo dei direttivi tecnico-professionali, 1 unità nella qualifica di dirigente superiore del ruolo dei dirigenti che espletano funzioni operative, con contestuale riduzione di 1 unità nella qualifica di primo dirigente che espleta funzioni operative, 1 unità nella qualifica di dirigente generale del ruolo dei dirigenti che espletano funzioni operative, con contestuale riduzione di 1 unità nella qualifica di dirigente superiore che espleta funzioni operative, e 7 unità nella qualifica di dirigente superiore dei ruoli dei dirigenti tecnico-professionali, con contestuale riduzione di un corrispondente numero di unità nella qualifica di primo dirigente tecnico-professionale, applicandosi a tal fine per la promozione alla qualifica di dirigente superiore logistico-gestionale e di dirigente superiore informatico le disposizioni di cui agli articoli 186 e 196 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217;
b) in conseguenza delle assunzioni di cui alla lettera a), la dotazione organica dei rispettivi ruoli è modificata di un numero corrispondente di unità;
c) nel titolo della tabella B, allegata al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, dopo le parole: «Dirigenti con funzioni operative» sono aggiunte, in fine, le seguenti «e funzioni tecnico-professionali» e alla colonna «incarichi di funzione» nella declaratoria relativa alla qualifica di dirigente generale, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Comandante dei vigili del fuoco di Roma.»;
d) all'articolo 151 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:
«5-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo possono applicarsi anche al personale del ruolo dei dirigenti tecnico-professionali, in relazione alle specifiche competenze svolte, ai fini dell'attribuzione dell'incarico di direttore centrale.»;
e) le assunzioni straordinarie nella qualifica iniziale del ruolo dei vigili del fuoco di cui alla lettera a) avvengono per il 70 per cento dei posti disponibili mediante scorrimento della graduatoria del concorso pubblico a 250 posti di vigile del fuoco, indetto con decreto del Ministero dell'interno 18 ottobre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 90 del 15 novembre 2016, e, in caso di incapienza, mediante scorrimento della graduatoria del concorso pubblico a 300 posti di vigile del fuoco, indetto con decreto del Ministero dell'interno n. 34 del 21 febbraio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 16 del 25 febbraio 2022, e, per il rimanente 30 per cento, mediante ricorso alla graduatoria formata ai sensi dell'articolo 1, comma 295, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, relativa al personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
f) per il personale che espleta funzioni specialistiche di cui alla lettera a), numero 2), la copertura dei posti portati in aumento nella dotazione organica delle qualifiche iniziali di pilota di aeromobile vigile del fuoco e di specialista di aeromobile vigile del fuoco avviene, prioritariamente, mediante concorso pubblico, rispettivamente, ai sensi degli articoli 33 e 34 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217;
g) qualora ad esito delle procedure concorsuali di cui alla lettera f) risultino posti vacanti, l'accesso alle qualifiche iniziali di pilota di aeromobile vigile del fuoco e di specialista di aeromobile vigile del fuoco può avvenire mediante procedura selettiva interna, ai sensi dell'articolo 32 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. Conseguentemente è autorizzata, nel limite della dotazione organica, l'assunzione straordinaria, con le decorrenze di cui alla lettera a), numero 2), di un numero equivalente di unità nella qualifica iniziale del ruolo dei vigili del fuoco;
h) la copertura dei posti portati in aumento nella qualifica di elisoccorritore vigile del fuoco, di cui alla lettera a), numero 2), avviene mediante procedura selettiva interna, ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. Conseguentemente è autorizzata, nel limite della dotazione organica, l'assunzione straordinaria, con le decorrenze di cui alla lettera a), numero 2), di un numero equivalente di unità nella qualifica iniziale del ruolo dei vigili del fuoco;
i) le assunzioni straordinarie nella qualifica iniziale del ruolo degli ispettori antincendi, di cui alla lettera a), avvengono secondo le modalità di cui agli articoli 20 e 23 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. Conseguentemente è autorizzata, per il contingente relativo al concorso interno, nel limite della dotazione organica, l'assunzione straordinaria, con la decorrenza di cui alla lettera a), di un numero equivalente di unità nella qualifica iniziale del ruolo dei vigili del fuoco;
l) le assunzioni straordinarie nelle qualifiche iniziali dei ruoli degli ispettori tecnico-professionali di cui alla lettera a) avvengono nei limiti e secondo le modalità previste dagli articoli 78, 90, 102 e 114 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.
Conseguentemente è autorizzata, per i contingenti relativi ai rispettivi concorsi interni, l'assunzione straordinaria, nel limite della dotazione organica, con le decorrenze di cui alla lettera a), di un numero equivalente di unità nella qualifica iniziale del ruolo degli operatori e degli assistenti;
m) le assunzioni straordinarie nella qualifica di capo squadra di cui alla lettera a) avvengono con le modalità di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. Conseguentemente è autorizzata, nel limite della dotazione organica, l'assunzione straordinaria, con le decorrenze di cui alla lettera a), di un numero equivalente di unità nella qualifica iniziale del ruolo dei vigili del fuoco;
n) è inoltre autorizzata, non prima del 1°settembre 2023, l'assunzione straordinaria, nei limiti della dotazione organica e in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, di un contingente massimo di 404 unità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui 136 unità nella qualifica iniziale del ruolo dei vigili del fuoco, 24 unità nella qualifica iniziale del ruolo degli ispettori antincendi, 176 unità nella qualifica iniziale del ruolo degli ispettori logistico-gestionali, 8 unità nella qualifica iniziale del ruolo degli ispettori informatici e 60 unità nella qualifica iniziale del ruolo degli operatori e degli assistenti;
o) le assunzioni straordinarie nella qualifica iniziale del ruolo dei vigili del fuoco, di cui alla lettera n), avvengono per il 70 per cento dei posti disponibili mediante scorrimento della graduatoria del concorso pubblico a 250 posti di vigile del fuoco, indetto con decreto del Ministero dell'interno 18 ottobre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 90 del 15 novembre 2016, e, in caso di incapienza, mediante scorrimento della graduatoria del concorso pubblico a 300 posti di vigile del fuoco indetto con decreto del Ministero dell'interno n. 34 del 21 febbraio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 16 del 25 febbraio 2022, e, per il rimanente 30 per cento, mediante ricorso alla graduatoria formata ai sensi dell'articolo 1, comma 295, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, relativa al personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
p) le assunzioni straordinarie nella qualifica iniziale del ruolo degli ispettori antincendi, di cui alla lettera n), avvengono secondo le modalità di cui agli articoli 20 e 23 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. Conseguentemente è autorizzata, per il contingente relativo al concorso interno, nel limite della dotazione organica, l'assunzione straordinaria, con la decorrenza di cui alla lettera n), di un numero equivalente di unità nella qualifica iniziale del ruolo dei vigili del fuoco;
q) le assunzioni straordinarie nella qualifica iniziale del ruolo degli ispettori logistico-gestionali, di cui alla lettera n), avvengono per 128 unità mediante concorso pubblico secondo le modalità di cui all'articolo 79 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e per 48 unità mediante concorso interno secondo le modalità di cui all'articolo 82 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. Conseguentemente è autorizzata, nel limite della dotazione organica, l'assunzione straordinaria, con la decorrenza di cui alla lettera n), di 48 unità nella qualifica iniziale del ruolo degli operatori e degli assistenti;
r) le assunzioni straordinarie nella qualifica iniziale del ruolo degli ispettori informatici, di cui alla lettera n), avvengono secondo le modalità di cui agli articoli 91 e 94 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. Conseguentemente è autorizzata, per il contingente relativo al concorso interno, nel limite della dotazione organica, l'assunzione straordinaria, con la decorrenza di cui alla lettera n), di un numero equivalente di unità nella qualifica iniziale del ruolo degli operatori e degli assistenti.
20. Agli oneri assunzionali derivanti dalle disposizioni di cui al comma 19, pari a euro 13.867.218 per l'anno 2023, pari a euro 42.773.274 per l'anno 2024, pari a euro 43.714.230 per l'anno 2025, pari a euro 53.612.852 per l'anno 2026, pari a euro 54.296.772 per l'anno 2027, pari a euro 54.744.442 per l'anno 2028, pari a euro 54.853.460 per l'anno 2029, pari a euro 55.068.338 per l'anno 2030, pari a euro 55.679.686 per l'anno 2031, pari a euro 55.987.840 per l'anno 2032, pari a euro 56.116.002 per l'anno 2033, pari a euro 56.165.587 per l'anno 2034, pari a euro 56.165.587 per l'anno 2035 e pari a euro 56.187.061 annui a decorrere dall'anno 2036, si fa fronte ai sensi del comma 22.
21. Per le spese di funzionamento connesse alle previsioni di cui al comma 19, pari a euro 1.052.110 per l'anno 2023, pari a euro 850.000 per l'anno 2024, pari a euro 850.000 per l'anno 2025, pari a euro 1.201.000 per l'anno 2026 e pari a euro 1.019.000 annui a decorrere dall'anno 2027, si fa fronte ai sensi del comma 22.
22. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 1 a 21, pari a euro 27.304.639 per l'anno 2023, a euro 74.504.570 per l'anno 2024, a euro 81.882.076 per l'anno 2025, a euro 100.445.933 per l'anno 2026, a euro 108.320.385 per l'anno 2027, a euro 114.637.183 per l'anno 2028, a euro 117.213.248 per l'anno 2029, a euro 117.736.427 per l'anno 2030, a euro 119.508.830 per l'anno 2031, a euro 121.354.167 per l'anno 2032, a euro 121.698.541 per l'anno 2033, a euro 121.909.820 per l'anno 2034, a euro 121.840.443 per l'anno 2035, a euro 122.968.680 per l'anno 2036, a euro 123.256.186 per l'anno 2037, a euro 123.353.457 per l'anno 2038, a euro 123.206.633 per l'anno 2039, a euro 123.489.568 per l'anno 2040, a euro 124.100.556 per l'anno 2041 e a euro 124.111.137 annui a decorrere dall'anno 2042, si provvede, quanto a euro 81.391 annui a decorrere dall'anno 2024, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7, comma 4-bis, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, e, per la restante parte, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 662 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197.
23. All'articolo 61, comma 1, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, le parole: «per i delitti di cui all'articolo 58, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267» sono sostituite dalle seguenti: «per i delitti di cui all'articolo 10, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235».
24. Al decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 737, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 15:
1) al primo comma, le parole: «dai sindacati di polizia più rappresentativi della provincia» sono sostituite dalle seguenti: «dalle articolazioni provinciali dei sindacati di polizia rappresentativi sul piano nazionale»;
2) al terzo comma, la parola: «più» è soppressa;
b) all'articolo 16:
1) al quarto comma, alla lettera c), la parola: «più» è soppressa;
2) all'ottavo comma, alla lettera c), le parole: «dai sindacati di polizia più rappresentativi sul piano provinciale» sono sostituite dalle seguenti: «dalle articolazioni provinciali dei sindacati di polizia rappresentativi sul piano nazionale».
25. Al fine di potenziare il Servizio sanitario del Corpo della guardia di finanza, è autorizzata, per l'anno 2023, l'assunzione straordinaria di complessive 10 unità di ispettori del medesimo Corpo, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e non prima del 1° luglio 2023. A tal fine è autorizzata la spesa di 246.559 euro nel 2023, 554.047 euro nel 2024, 565.161 euro nel 2025, 576.275 euro nel 2026, 576.275 euro nel 2027, 576.275 euro nel 2028, 576.275 euro nel 2029, 576.275 euro nel 2030, 582.128 euro nel 2031, 587.981 euro nel 2032 e 587.981 euro annui a decorrere dal 2033 e, per le spese di funzionamento, di euro 24.000 per l'anno 2023 e di euro 8.000 annui a decorrere dal 2024.
26. Fermo restando quanto previsto dal comma 29, le assunzioni straordinarie di cui al comma 25 avvengono, con il grado di maresciallo, mediante concorso pubblico per titoli ed esami, al quale sono ammessi i cittadini italiani, anche se alle armi, in possesso dei seguenti requisiti:
a) età non superiore ad anni 28;
b) essere in possesso, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso, di una laurea triennale abilitante all'esercizio delle professioni sanitarie, rientrante nelle classi di laurea previste dal bando di concorso, o titolo equipollente e dell'iscrizione al relativo albo professionale.
27. I vincitori del concorso di cui al comma 26 sono:
a) nominati marescialli con anzianità relativa stabilita nell'ordine determinato dalla graduatoria finale di concorso, con decorrenza dalla data di incorporamento, e iscritti in ruolo dopo i parigrado del contingente di appartenenza in possesso della medesima anzianità giuridica di grado;
b) avviati alla frequenza di un corso di formazione di durata non inferiore a sei mesi, al superamento del quale l'anzianità relativa è rideterminata nell'ordine della graduatoria finale, con la decorrenza di cui alla lettera a). Con determinazione del Comandante generale della Guardia di finanza sono stabiliti la durata, la sede e le modalità di svolgimento del corso, ivi inclusi i relativi programmi didattici, nonché la disciplina dei casi di mancato superamento del medesimo corso;
c) destinati, al termine del corso di cui alla lettera b), allo svolgimento di incarichi propri del Servizio sanitario del Corpo della guardia di finanza, con vincolo di impiego, presso le articolazioni del medesimo Servizio sanitario.
28. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 8-bis, comma 2, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, al personale arruolato ai sensi del comma 25 del presente articolo, collocato in soprannumero negli organici del ruolo ispettori del Corpo della guardia di finanza, è attribuita la qualifica di agente di pubblica sicurezza e, in deroga all'articolo 49, comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, il medesimo personale contrae una ferma volontaria di due anni, con decorrenza dalla data di arruolamento.
29. Si applicano, ove non diversamente stabilito dal presente articolo e in quanto compatibili, le disposizioni in materia di reclutamento, addestramento, stato e avanzamento degli ispettori del Corpo della guardia di finanza di cui al decreto legislativo n. 199 del 1995.
30. Al fine di salvaguardare i livelli di funzionalità del Corpo della guardia di finanza, al comma 1 dell'articolo 29-bis del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «quindici unità» sono sostituite dalle seguenti: «venticinque unità»;
b) le parole «531.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «790.000 euro».
31. Per le medesime finalità di cui al comma 19, al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) gli articoli 222 e 223 sono abrogati;
b) alla tabella A, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) la dotazione organica del ruolo dei direttivi che espletano funzioni operative è ridotta di trenta unità e la dotazione organica del ruolo dei dirigenti che espletano funzioni operative è incrementata di trenta unità nella qualifica di primo dirigente;
2) la dotazione organica del ruolo dei direttivi che espletano funzioni logistico-gestionali è ridotta di sedici unità e la dotazione organica del ruolo dei dirigenti che espletano funzioni logistico-gestionali è incrementata di sedici unità nella qualifica di primo dirigente;
3) la dotazione organica del ruolo dei direttivi che espletano funzioni sanitarie è ridotta di sei unità e la dotazione organica del ruolo dei dirigenti che espletano funzioni sanitarie è incrementata di sei unità nella qualifica di primo dirigente;
4) la dotazione organica del ruolo dei direttivi che espletano funzioni informatiche è ridotta di tre unità e la dotazione organica del ruolo dei dirigenti che espletano funzioni informatiche è incrementata di tre unità nella qualifica di primo dirigente;
c) alla tabella B, alla colonna «incarichi di funzione» nella declaratoria relativa alla qualifica di primo dirigente logistico-gestionale, le parole: «nell'ambito delle direzioni regionali o interregionali dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile di particolare rilevanza,» sono sostituite dalle seguenti: «nell'ambito delle strutture centrali e periferiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,».
32. All'articolo 13-ter del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, il comma 20 è abrogato.
33. Le disposizioni di cui ai commi 31 e 32 si applicano a decorrere dal 1°luglio 2023.
34. Per l'attuazione del comma 31 è autorizzata la spesa di euro 1.894.616 per l'anno 2023, di euro 3.794.481 per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, di euro 3.804.897 per l'anno 2027 e di euro 3.810.062 annui a decorrere dall'anno 2028.
35. Le risorse destinate alle finalità di cui all'articolo 2, comma 6-decies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, sono incrementate di 450.000 euro per l'anno 2023 e 900.000 euro annui a decorrere dal 2024, fermo restando il contingente previsto dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 30 marzo 2016, n. 104.
36. Agli oneri derivanti dai commi 25, 30, 34 e 35, pari a 2.874.175 euro per l'anno 2023, 5.515.528 euro per l'anno 2024, 5.526.642 euro per l'anno 2025, 5.537.756 euro per l'anno 2026, 5.548.172 euro per l'anno 2027, 5.553.337 euro per l'anno 2028, 5.553.337 euro per l'anno 2029,5.553.337 euro per l'anno 2030, 5.559.190 euro per l'anno 2031 e 5.565.043 euro annui a decorrere dal 2032, si provvede, quanto a 2.400.175 euro per l'anno 2023, 4.607.528 euro per l'anno 2024, 4.618.642 euro per l'anno 2025, 4.629.756 euro per l'anno 2026, 4.640.172 euro per l'anno 2027, 4.645.337 euro per l'anno 2028, 4.645.337 euro per l'anno 2029, 4.645.337 euro per l'anno 2030, 4.651.190 euro per l'anno 2031 e 4.657.043 euro annui a decorrere dal 2032, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 e, quanto a 474.000 euro per l'anno 2023 e 908.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno per 450.000 euro per l'anno 2023 e 900.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024 e l'accantonamento del Ministero dell'economia e delle finanze per 24.000 euro per l'anno 2023 e 8.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024.»
«Art. 19 (Disposizioni in materia di trattamenti accessori). - (Omissis).
3. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 7, comma 31-quinquies, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e dall'articolo 10, comma 4, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, le risorse finanziarie afferenti alla contrattazione del personale proveniente dalle soppresse Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali e Scuola superiore per la pubblica amministrazione locale confluite, anche ai fini dell'attuazione dell'articolo 10, comma 6, del citato decreto-legge n. 174 del 2012, nei fondi destinati alla contrattazione integrativa del personale dirigenziale e non dirigenziale del Ministero dell'interno possono essere destinate, con i criteri e nella misura previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa, al predetto personale dirigenziale e non dirigenziale di ciascuna delle amministrazioni soppresse, ai sensi dell'articolo 7, comma 31-sexies, del citato decreto-legge n. 78 del 2010. In caso di riduzione del personale delle predette amministrazioni soppresse, le risorse di cui al periodo precedente confluiscono per la parte corrispondente a favore di tutto il personale del Ministero dell'interno.
(Omissis)»
- Si riporta il testo degli articoli 1, comma 5, 23, comma 6, 25 e 26, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 112 (Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025):
«Art. 1 (Disposizioni riguardanti la Presidenza del Consiglio dei ministri e l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale). - (Omissis).
5. All'articolo 13 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, in materia di riorganizzazione dei Ministeri, le parole: «fino al 30 giugno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 30 ottobre 2023».
Resta, comunque, fermo il termine del 30 giugno 2023 per l'adozione dei regolamenti di riorganizzazione delle strutture e delle unità di missione di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41.
(Omissis).»
«Art. 23 (Istituzione dell'Ispettorato assistenza, attività sociali, sportive e di supporto logistico al Dipartimento della pubblica sicurezza). - (Omissis).
6. Con successivi provvedimenti sono apportate le conseguenti modificazioni alle disposizioni concernenti l'organizzazione del Ministero dell'interno e del Dipartimento della pubblica sicurezza.
(Omissis).»
«Art. 25 (Disposizioni in materia di personale proveniente dai ruoli delle soppresse Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali e Scuola superiore per la formazione e la specializzazione dei dirigenti della pubblica amministrazione locale). - 1.
Il personale, di livello dirigenziale e non dirigenziale, proveniente dai ruoli delle soppresse Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali e Scuola superiore per la formazione e la specializzazione dei dirigenti della pubblica amministrazione locale, che risulta inquadrato, alla data del 1° gennaio 2023, nell'elenco allegato al ruolo del personale civile dell'Amministrazione dell'interno confluisce definitivamente, in ordine di anzianità di servizio, nel rispetto delle aree di appartenenza, in un'apposita sezione ad esaurimento, contestualmente istituita nei ruoli del personale dell'Amministrazione civile dell'interno.
Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
L'amministrazione provvede ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Ai fini dell'attuazione del presente comma, si provvede alla riorganizzazione delle strutture del Ministero dell'interno mediante le procedure di cui all'articolo 13 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173 convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, come modificato dall'articolo 1, comma 5, del presente decreto. L'articolo 10, comma 6, secondo periodo, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, è soppresso. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio."
«Art. 26 (Riorganizzazione del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno e disposizioni concernenti il Corpo nazionale dei vigili del fuoco). - Omissis).
2. Ai fini dell'attuazione del comma 1, la dotazione organica del Ministero dell'interno è incrementata, non prima del 1°settembre 2023, di un posto di prefetto, per la copertura dei cui oneri, pari ad euro 87.789 per l'anno 2023 e ad euro 263.365 annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Per l'ulteriore posizione di dirigente generale, si provvede con quanto disposto dall'articolo 15, comma 19, lettera a), numero 1), del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74.
(Omissis).»
- La Tabella A del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2019, n. 78 (Regolamento recante l'organizzazione degli Uffici centrali di livello dirigenziale generale del Ministero dell'interno), che concerne la dotazione organica complessiva del personale dell'Amministrazione civile del Ministero dell'interno, è stata sostituita con la Tabella A allegata al presente provvedimento.
- Il decreto del Ministro dell'interno 29 gennaio 2019, reca: «Individuazione degli incarichi dei dirigenti superiori e dei primi dirigenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco».
- Il decreto del Ministro dell'interno 21 febbraio 2019, reca: «Graduazione degli incarichi di funzione dei dirigenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco».
- Il decreto del Ministro dell'interno 23 luglio 2020 reca: «Posti di funzione di livello dirigenziale non generale da conferire ai viceprefetti ed ai viceprefetti aggiunti nell'ambito degli Uffici centrali del Ministero dell'interno».
- Il decreto del Ministro dell'interno 23 luglio 2020 reca: «Posti di funzione di livello dirigenziale non generale da conferire ai dirigenti di seconda fascia dell'area funzioni centrali dell'Amministrazione civile dell'Interno nell'ambito degli Uffici centrali e periferici del Ministero dell'interno».
- Il decreto del Ministro dell'interno 13 novembre 2020 reca: «Graduazione delle posizioni funzionali dei dirigenti di seconda fascia dell'area funzioni centrali dell'Amministrazione civile dell'interno».
- Il decreto del Ministro dell'interno 26 gennaio 2021 reca: «Graduazione dei posti di funzione da conferire ai dirigenti della carriera prefettizia nell'ambito degli Uffici centrali del Ministero dell'interno e delle Prefetture - Uffici territoriali del Governo».
- Il decreto del Ministro dell'interno 31 marzo 2022 reca: «Modifiche ai summenzionati decreti ministeriali in data 23 luglio 2020 e 13 novembre 2020».

Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'articolo 3 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2019, n. 78, come modificato dal presente decreto:
«Art. 3 (Dipartimento per gli affari interni e territoriali). - 1. Il Dipartimento per gli affari interni e territoriali svolge le funzioni e i compiti spettanti al Ministero di seguito indicati:
a) garanzia della regolare costituzione degli organi elettivi degli enti locali e del loro funzionamento; raccordo e leale collaborazione con le autonomie locali; consulenza alle prefetture e alle amministrazioni locali; prevenzione dei fenomeni di infiltrazione e di condizionamento della criminalità organizzata negli enti locali; promozione, sostegno e monitoraggio degli interventi a garanzia della legalità territoriale;
b) servizi elettorali; stato civile e anagrafe; finanza locale e servizi finanziari; supporto tecnico-giuridico alle prefetture e alle amministrazioni locali; gestione dell'ordinamento giuridico ed economico dei segretari comunali e provinciali.
2. Il Dipartimento per gli affari interni e territoriali è articolato nelle seguenti direzioni centrali:
a) Direzione centrale per le autonomie: consulenza e supporto tecnico-giuridico alle amministrazioni locali ed alle prefetture in materia di ordinamento degli enti locali, con particolare riferimento agli organi, alle funzioni, all'organizzazione e al personale; scioglimento e sospensione degli organi degli enti locali, nonché rimozione e sospensione degli amministratori locali; interventi a garanzia della legalità territoriale con particolare riferimento alle misure di contrasto ai fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso o similare degli enti locali; vigilanza sulle case da gioco autorizzate e relativa attività di consulenza e contenzioso; supporto al Comitato di sostegno e di monitoraggio delle azioni delle Commissioni straordinarie incaricate della gestione degli Enti sciolti per mafia; supporto alla Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali per i profili connessi al personale; gestione dell'Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali e supporto al Consiglio direttivo per l'Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali; gestione delle attività di reclutamento dei segretari comunali e provinciali mediante corso-concorso pubblico; programmazione economica e finanziaria per la gestione dei segretari comunali e provinciali; ordinamenti retributivi e previdenziali dei segretari comunali e provinciali; supporto all'attività legislativa concernente l'analisi e lo studio dell'ordinamento economico dei segretari comunali e provinciali; predisposizione del piano generale annuale delle iniziative di formazione e di assistenza; attività di formazione obbligatoria, formazione biennale dei neosegretari e formazione per l'avanzamento in carriera e l'aggiornamento, nonché formazione del personale degli enti locali e degli amministratori locali;
b) Direzione centrale per i servizi elettorali: funzioni statali a garanzia della regolare costituzione degli organi elettivi; attività preparatorie e organizzative riguardanti le consultazioni elettorali politiche, europee, regionali (in assenza di normativa regionale), comunali (nelle regioni a statuto ordinario), nonché i referendum disciplinati dalla legislazione statale; procedimento di ammissione dei contrassegni per le elezioni politiche ed europee; esercizio delle attività di indirizzo e di vigilanza nella tenuta delle liste elettorali da parte dei comuni; predisposizione di istruzioni per l'organizzazione e lo svolgimento delle consultazioni elettorali o referendarie; gestione dell'Anagrafe degli amministratori degli enti locali e regionali; raccolta dei dati ufficiosi delle consultazioni referendarie previste dalla Costituzione, di quelle elettorali disciplinate da leggi statali nonché di quelle svolte in Regioni con le quali sono state concluse intese; definizione dei progetti di informatizzazione e reingegnerizzazione tecnologica dei servizi di competenza del Dipartimento con particolare riguardo ai processi amministrativi in materia elettorale, di finanza locale ed autonomie locali; coordinamento delle attività di manutenzione, evoluzione tecnologica e di gestione dei sistemi informatici, dei siti web e dei sistemi di sicurezza; digitalizzazione dei servizi delle Prefetture-Uffici territoriali del Governo nelle materie di competenza del Dipartimento;
c) Direzione centrale per la finanza locale: determinazione e attribuzione delle risorse finanziarie agli enti locali; raccolta, elaborazione e diffusione dei dati finanziari degli enti locali; determinazione ed attribuzione dei contributi agli investimenti e contributi straordinari agli enti locali; attività di consulenza e studio in materia di ordinamento finanziario e contabile; attività finalizzata al risanamento degli enti dissestati e degli enti in riequilibrio finanziario; supporto all'Osservatorio sulla finanza e la contabilità degli enti locali; supporto alla Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali per gli aspetti economico-finanziari; gestione dell'elenco dei revisori dei conti degli enti locali;
d) Direzione centrale per i servizi demografici: indirizzo, coordinamento e vigilanza in materia di anagrafe e stato civile; realizzazione e tenuta dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) e dell'Archivio Nazionale informatizzato dei registri dello Stato Civile (ANSC), e realizzazione del progetto della Carta di identità elettronica (CIE), con costante raccordo con enti locali e prefetture; consulenza e supporto alle prefetture in materia di cambiamento del nome e del cognome e nell'esercizio delle funzioni ispettive e di vigilanza sui comuni in materia di toponomastica; attività di formazione, aggiornamento e abilitazione degli Ufficiali di stato civile e d'anagrafe.
3. Il Dipartimento per gli affari interni e territoriali è diretto da un Capo dipartimento e ad esso è assegnato un vice capo dipartimento per l'espletamento delle funzioni vicarie, al quale è affidata la responsabilità della Direzione centrale per le autonomie.
Ad un altro vice Capo Dipartimento è affidata la responsabilità della Direzione centrale per i servizi elettorali. Il Capo del dipartimento può delegare ai vice capi, di volta in volta o in via generale, specifiche attribuzioni.
4. Presso il Dipartimento opera il Comitato di sostegno e monitoraggio dell'azione delle Commissioni straordinarie per la gestione degli enti sciolti per fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso o similare e dei comuni riportati a gestione ordinaria, di cui all'articolo 144, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
5. Nell'ambito del Dipartimento operano, altresì, l'Osservatorio sulla finanza e la contabilità degli enti locali, di cui all'articolo 154 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e la Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali, di cui all'articolo 155 del medesimo decreto legislativo.