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DECRETO LEGISLATIVO 29 maggio 2017, n. 97

Disposizioni recanti modifiche al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, concernente le funzioni e i compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonchè al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, concernente l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e altre norme per l'ottimizzazione delle funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche. (17G00103)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 08/07/2017 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/06/2023)
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Testo in vigore dal:  1-7-2023
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Art. 13-ter

(Ruolo ad esaurimento dei direttivi speciali che espletano funzioni operative)
1. In un'apposita sezione del comparto di negoziazione del personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è istituito il ruolo ad esaurimento dei direttivi speciali che espletano funzioni operative, articolato nelle seguenti qualifiche:
1) vice direttore speciale;
2) direttore speciale;
3) direttore coordinatore speciale.
2. Il personale in possesso dal 1° gennaio 2006 della qualifica di ispettore antincendi esperto è inquadrato nella istituita qualifica ad esaurimento di vice direttore speciale, collocandosi nel ruolo dopo il personale di cui al comma 4.
3. Il personale con la qualifica di ispettore antincendi esperto, che abbia maturato trenta anni di effettivo servizio e che sia in possesso di laurea in ingegneria o architettura, è inquadrato nella istituita qualifica ad esaurimento di vice direttore speciale, collocandosi nel ruolo dopo il personale di cui ai commi 4 e 2.
4. Il personale con la qualifica di sostituto direttore antincendi, che abbia meno di due anni di effettivo servizio nella qualifica, è inquadrato nella istituita qualifica ad esaurimento di vice direttore speciale.
5. Il personale con la qualifica di sostituto direttore antincendi, che abbia maturato due anni e meno di sette anni e sei mesi di effettivo servizio nella qualifica, è inquadrato nella istituita qualifica ad esaurimento di direttore speciale.
6. Il personale con la qualifica di sostituto direttore antincendi, che abbia maturato sette anni e sei mesi di effettivo servizio nella qualifica, è inquadrato nella istituita qualifica ad esaurimento di direttore coordinatore speciale, collocandosi dopo il personale di cui ai commi 8 e 7.
7. Il personale con la qualifica di sostituto direttore antincendi capo è inquadrato nella istituita qualifica ad esaurimento di direttore coordinatore speciale, collocandosi nel ruolo dopo il personale di cui al comma 8.
8. Il personale con la qualifica di sostituto direttore antincendi capo denominato "esperto" è inquadrato nella istituita qualifica ad esaurimento di direttore coordinatore speciale.
9. Gli inquadramenti sono effettuati secondo l'ordine del ruolo di provenienza.
10. Il personale inquadrato ai sensi dei commi 4 e 5 conserva, ai fini della progressione alla qualifica superiore, l'anzianità eccedente quella minima richiesta per l'inquadramento.
11. La promozione alla qualifica di direttore speciale è conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, ai vice direttori speciali che abbiano maturato due anni di effettivo servizio nella qualifica e che nel triennio precedente non abbiano riportato una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria.
12. La promozione alla qualifica di direttore coordinatore speciale è conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, ai direttori speciali che abbiano maturato cinque anni e sei mesi di effettivo servizio nella qualifica e che nel triennio precedente non abbiano riportato una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria.
13. Al personale di cui al presente articolo che abbia maturato sedici anni di effettivo servizio nelle qualifiche del ruolo ad esaurimento è attribuito uno scatto convenzionale; al medesimo personale è attribuito un ulteriore scatto convenzionale, dopo ventisei anni di effettivo servizio. Gli scatti convenzionali non sono attribuiti al personale che, nel triennio precedente, abbia riportato una valutazione inferiore a sufficiente, secondo i criteri di cui al comma 19, o una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria o sia stato sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria. In caso di proscioglimento, l'attribuzione degli scatti convenzionali avviene anche con effetto retroattivo.
14. È escluso dall'inquadramento nel ruolo di cui al comma 1 il personale sottoposto a procedimento penale o a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria. In caso di proscioglimento o di applicazione di una sanzione meno grave della sanzione pecuniaria, l'inquadramento nel ruolo sarà effettuato con effetto retroattivo.
15. È altresì escluso dall'inquadramento nel ruolo di cui al comma 1 il personale che, nel quinquennio precedente l'entrata in vigore del presente decreto, abbia riportato una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria ovvero che abbia riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non colposo o che sia stato sottoposto a misura di prevenzione.
16. Il personale escluso dall'inquadramento di cui al presente articolo ai sensi dei commi 14 e 15 è inquadrato nel ruolo degli ispettori antincendi ai sensi dell'articolo 247 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.
17. Il personale di cui al presente articolo, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 222, comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, svolge, anche in relazione alla qualificazione professionale posseduta, le funzioni implicanti autonoma responsabilità decisionale e specifica professionalità inerenti ai compiti istituzionali del Corpo nazionale, secondo i livelli di responsabilità e gli ambiti di competenza correlati alla qualifica ricoperta. Il personale del ruolo dei direttivi speciali riveste la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, nei limiti di competenza previsti per il ruolo di appartenenza. Il medesimo personale esercita le predette funzioni coadiuvando per gli aspetti organizzativi, procedurali e di gestione generali; svolge, nell'ambito dell'ufficio cui è assegnato, funzioni di direzione di unità organizzative, previste per il ruolo di appartenenza, e di distretti; esercita compiti di pianificazione, coordinamento e controllo di più unità organiche nell'ufficio cui è assegnato, con diretta responsabilità per le direttive impartite, per i risultati conseguiti e per gli atti, anche a rilevanza esterna, delegati dal dirigente; svolge gli incarichi per i quali è richiesta una specifica competenza professionale direttamente attinente o collegata ai titoli abilitativi posseduti; partecipa alle attività di soccorso tecnico urgente e, ove necessario, ne assume la direzione; nell'attività di soccorso, di difesa civile e di protezione civile propone piani di intervento ed effettua con piena autonomia gli interventi nell'ambito di competenza; in caso di emergenze di protezione civile, può essergli affidata la responsabilità di gruppi operativi di tipo articolato e complesso; svolge attività di indirizzo, coordinamento e gestione connesse al funzionamento di servizi specialistici e specializzati, anche a seguito del superamento di percorsi di qualificazione e professionalizzazione nelle specifiche discipline; può essere delegato al rilascio di atti a rilevanza esterna in materia di prevenzione incendi; svolge, in relazione alla qualificazione professionale posseduta, attività di studio e di ricerca, attività ispettive e specialistiche di particolare rilevanza nel settore di propria competenza e ne segue le fasi di sperimentazione, implementazione, verifica e controllo; predispone piani e studi di fattibilità, monitorandone risultati e costi; partecipa alle procedure contrattuali per l'affidamento di lavori, servizi e forniture e alle procedure di acquisto, alle attività di indagine di mercato ed a quelle di collaudo; svolge, in relazione alla professionalità posseduta, compiti di gestione ed attuazione dell'attività di istruzione e formazione del personale del Corpo nazionale e partecipa in qualità di componente alle commissioni d'esame.
18. Fino alla cessazione dal servizio del personale inquadrato ai sensi del presente articolo è reso indisponibile un numero finanziariamente equivalente di posti nel ruolo dei direttivi aggiunti e, per le unità in eccedenza rispetto alla dotazione organica del predetto ruolo dei direttivi aggiunti, è reso indisponibile un numero finanziariamente equivalente di posti nella qualifica iniziale del ruolo degli ispettori antincendi.
19. Il personale di cui al presente articolo è valutato annualmente dall'amministrazione, ai sensi dell'articolo 134 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.
20.
((COMMA ABROGATO DAL D.L. 22 APRILE 2023, N. 44, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 21 GIUGNO 2023, N. 74))
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((7))

(2)

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AGGIORNAMENTO (2)

Il D.Lgs. 6 ottobre 2018, n. 127 ha disposto (con l'art. 12, comma 1) che gli effetti giuridici ed economici di cui al presente articolo decorrono dalla data del 1° gennaio 2018.
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AGGIORNAMENTO (7)

Il D.L. 22 aprile 2023, n. 44 aveva precedentemente disposto (con l'art. 15, comma 32) la soppressione del comma 20 del presente articolo a decorrere dall'1/07/2023.