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DECRETO LEGISLATIVO 10 luglio 2023, n. 101

Attuazione della direttiva (UE) 2021/1187 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2021, sulla razionalizzazione delle misure per promuovere la realizzazione della rete transeuropea dei trasporti (TEN-T). (23G00109)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 16/08/2023
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vigente al 07/09/2023
  • Allegati
Testo in vigore dal: 16-8-2023
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Visto il Trattato  sul  funzionamento  dell'Unione  europea  ed  in
particolare l'articolo 5, a norma del quale «in virtu' del  principio
di sussidiarieta',  nei  settori  che  non  sono  di  sua  competenza
esclusiva l'Unione interviene soltanto se e in quanto  gli  obiettivi
dell'azione  prevista  non  possono  essere  conseguiti   in   misura
sufficiente dagli Stati membri, ne' a livello centrale ne' a  livello
regionale e locale, ma  possono,  a  motivo  della  portata  o  degli
effetti dell'azione in questione, essere conseguiti meglio a  livello
di Unione»; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce un quadro comune per
la creazione di reti di  interoperabilita'  evolute  nell'Unione,  al
servizio  dei  suoi  cittadini,  con  l'obiettivo  di  rafforzare  la
coesione   sociale,   economica   e   territoriale   dell'Unione   e,
contribuendo alla creazione di uno spazio unico europeo dei trasporti
e della mobilita', rafforzando cosi' il mercato interno; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1316/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce  il  meccanismo  per
collegare l'Europa e che modifica il regolamento (UE) n.  913/2010  e
che abroga i regolamenti (CE) n. 680/2007 e (CE) n. 67/2010; 
  Visto il regolamento (UE) 2021/1153 del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 7  luglio  2021,  che  istituisce  il  meccanismo  per
collegare l'Europa e abroga i regolamenti (UE) n. 1316/2013 e (UE) n.
283/2014; 
  Vista  la  direttiva  2014/24/UE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che  abroga
la direttiva 2004/18/CE; 
  Vista  la  direttiva  2014/25/UE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio, del 26 febbraio 2014 sulle procedure d'appalto degli  enti
erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti  e  dei
servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE; 
  Vista la direttiva (UE) 2021/1187  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 7 luglio 2021, sulla  razionalizzazione  delle  misure
per promuovere la realizzazione della rete transeuropea dei trasporti
(TEN-T); 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri»; 
  Vista la legge 7 agosto 1990,  n.  241,  recante  «Nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi»; 
  Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante  «Norme
in materia ambientale»; 
  Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234,  recante  «Norme  generali
sulla partecipazione dell'Italia  alla  formazione  e  all'attuazione
della  normativa  e  delle  politiche  dell'Unione  europea»  e,   in
particolare, l'articolo 31, sulle  procedure  per  l'esercizio  delle
deleghe legislative conferite al Governo con la legge di  delegazione
europea; 
  Visto  il  decreto  legislativo  14  marzo  2013,  n.  33,  recante
«Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e
gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni
da parte delle pubbliche amministrazioni»; 
  Visto il decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante «Disposizioni
urgenti per il rilancio  del  settore  dei  contratti  pubblici,  per
l'accelerazione degli interventi infrastrutturali,  di  rigenerazione
urbana e di ricostruzione a seguito di eventi  sismici»,  convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge  14  giugno  2019  n.  55   e,   in
particolare, l'articolo  4,  che  prevede  la  nomina  di  Commissari
straordinari  per  la  realizzazione  o  per  il   completamento   di
«interventi infrastrutturali caratterizzati da un  elevato  grado  di
complessita' progettuale, da una particolare difficolta' esecutiva  o
attuativa, da complessita' delle procedure tecnico  -  amministrative
ovvero che comportano  un  rilevante  impatto  sul  tessuto  socio  -
economico a livello nazionale, regionale o locale»; 
  Visto l'articolo 42, comma 3, del decreto-legge 16 luglio 2020,  n.
76, recante «Misure urgenti per la  semplificazione  e  l'innovazione
digitale» convertito, con modificazioni,  dalla  legge  11  settembre
2020 n. 120; 
  Visto l'articolo 44  del  decreto-legge  31  maggio  2021,  n.  77,
recante «Governance del Piano nazionale di  ripresa  e  resilienza  e
prime misure di rafforzamento delle  strutture  amministrative  e  di
accelerazione  e  snellimento  delle  procedure»,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108; 
  Vista la legge 4 agosto 2022, n. 127, recante  «Delega  al  Governo
per il recepimento delle direttive europee e  l'attuazione  di  altri
atti normativi dell'Unione europea -  Legge  di  delegazione  europea
2021»; 
  Visto  il  decreto-legge  11  novembre  2022,   n.   173,   recante
«Disposizioni urgenti in materia di riordino delle  attribuzioni  dei
Ministeri», convertito, con modificazioni, dalla  legge  16  dicembre
2022, n. 204; 
  Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante  «Codice
dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della  legge  21
giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti
pubblici»; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 6 aprile 2023; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 6 luglio 2023; 
  Sulla proposta del Ministro per gli  affari  europei,  il  Sud,  le
politiche di coesione e il PNRR e del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della
cooperazione  internazionale,  dell'interno,  dell'economia  e  delle
finanze, della giustizia, dell'ambiente e della sicurezza  energetica
e della cultura; 
 
                              E m a n a 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
                  Oggetto e ambito di applicazione 
 
  1. Il presente decreto si applica alle procedure di rilascio  delle
autorizzazioni necessarie al fine di autorizzare la realizzazione di: 
    a) progetti che rientrano nelle sezioni della rete centrale della
rete transeuropea dei trasporti come individuate nell'allegato  1  al
presente decreto che  indica  i  collegamenti  transfrontalieri  e  i
collegamenti mancanti  che  ricadono  nel  territorio  nazionale  tra
quelli individuati in via preliminare  nell'allegato  alla  direttiva
(UE) n. 2021/1187; 
    b) altri progetti sui corridoi della rete  centrale,  individuati
ai sensi dell'articolo 44,  paragrafo  1,  del  regolamento  (UE)  n.
1315/2013 del Parlamento europeo e  del  Consiglio  dell'11  dicembre
2013, il cui costo totale supera i 300.000.000 di euro. 
  2. Il presente decreto  non  si  applica  ai  progetti  riguardanti
esclusivamente le applicazioni telematiche, le nuove tecnologie e  le
innovazioni ai sensi degli articoli 31 e 33 del regolamento  (UE)  n.
1315/2013. 
  3. Il presente decreto  si  applica  anche  agli  appalti  pubblici
relativi a progetti transfrontalieri  che  rientrano  nell'ambito  di
applicazione dello stesso. 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3 del testo  unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
              Per gli atti dell'Unione europea  vengono  forniti  gli
          estremi   di   pubblicazione   nella   Gazzetta   Ufficiale
          dell'Unione europea (GUUE). 
          Note alle premesse: 
              -  Si  riporta  l'art.  77  della  Costituzione   della
          Repubblica italiana: 
                «Art. 77. - Il Governo non  puo',  senza  delegazione
          delle Camere, emanare decreti che abbiano valore  di  legge
          ordinaria. 
              Quando, in casi straordinari di necessita' e d'urgenza,
          il  Governo   adotta,   sotto   la   sua   responsabilita',
          provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno
          stesso presentarli per  la  conversione  alle  Camere  che,
          anche  se  sciolte,  sono  appositamente  convocate  e   si
          riuniscono entro cinque giorni. 
              I decreti perdono efficacia  sin  dall'inizio,  se  non
          sono convertiti in legge entro sessanta giorni  dalla  loro
          pubblicazione. Le  Camere  possono  tuttavia  regolare  con
          legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non
          convertiti.». 
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi ed emanare i decreti  aventi  valore  di  legge  e  i
          regolamenti. 
              - Il  regolamento  (UE)  n.  1315/2013  del  Parlamento
          europeo e  del  Consiglio,  dell'11  dicembre  2013,  sugli
          orientamenti  dell'Unione  per  lo  sviluppo   della   rete
          transeuropea dei trasporti e che  abroga  la  decisione  n.
          661/2010/UE, e' pubblicato nella G.U.U.E. del  20  dicembre
          2013, n. L 348/1. 
              - Il  regolamento  (UE)  n.  1316/2013  del  Parlamento
          europeo  e  del  Consiglio,  dell'11  dicembre  2013,   che
          istituisce il  meccanismo  per  collegare  l'Europa  e  che
          modifica il regolamento (UE) n. 913/2010  e  che  abroga  i
          regolamenti  (CE)  n.  680/2007  e  (CE)  n.  67/2010,   e'
          pubblicato nella  G.U.U.E.  del  20  dicembre  2013,  n.  L
          348/129. 
              - Il regolamento (UE) 2021/1153 del Parlamento  europeo
          e del Consiglio, del  7  luglio  2021,  che  istituisce  il
          meccanismo per collegare l'Europa e  abroga  i  regolamenti
          (UE) n. 1316/2013 e (UE) n. 283/2014, e'  pubblicato  nella
          G.U.U.E. del 14 luglio 2021, n. L 249/38. 
              - La direttiva n. 2014/24/UE del Parlamento  europeo  e
          del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici
          e che abroga la direttiva 2004/18/CE, e'  pubblicata  nella
          G.U.U.E. del 28 marzo 2014, n. L 94. 
              - La direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e  del
          Consiglio, del 26 febbraio 2014 sulle  procedure  d'appalto
          degli enti erogatori nei settori dell'acqua,  dell'energia,
          dei trasporti  e  dei  servizi  postali  e  che  abroga  la
          direttiva 2004/17/CE, e' pubblicata nella G.U.U.E.  del  28
          marzo 2014, n. L 94/243. 
              - La direttiva (UE) 2021/1187 del Parlamento europeo  e
          del Consiglio, del 7 luglio 2021,  sulla  razionalizzazione
          delle misure per promuovere  la  realizzazione  della  rete
          transeuropea dei trasporti  (TEN-T),  e'  pubblicata  nella
          G.U.U.E. del 20 luglio 2021, n. L258/1. 
              -  La  legge  23  agosto  1988,  n.   400   (Disciplina
          dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della  Presidenza
          del Consiglio dei ministri), e' pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 214 del 12 settembre 1988, S.O. n. 86. 
              - La legge 7  agosto  1990,  n.  241  (Nuove  norme  in
          materia di procedimento  amministrativo  e  di  diritto  di
          accesso ai documenti amministrativi), e'  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192. 
              - Il decreto legislativo 3 agosto 2006, n.  152  (Norme
          in  materia  ambientale),  e'  pubblicato  nella   Gazzetta
          Ufficiale n. 88 del 4 aprile 2006, S.O. n. 96. 
              - La legge 24 dicembre 2012,  n.  234  (Norme  generali
          sulla  partecipazione   dell'Italia   alla   formazione   e
          all'attuazione   della   normativa   e   delle    politiche
          dell'Unione  europea),   e'   pubblicata   nella   Gazzetta
          Ufficiale n. 3 del 4 gennaio 2013. 
              - Si riporta l'art. 31 della citata legge  24  dicembre
          2012, n. 234: 
                «Art. 31 (Procedure  per  l'esercizio  delle  deleghe
          legislative  conferite  al  Governo   con   la   legge   di
          delegazione  europea).  -  1.  In  relazione  alle  deleghe
          legislative conferite con la legge di  delegazione  europea
          per il recepimento delle direttive,  il  Governo  adotta  i
          decreti  legislativi  entro  il  termine  di  quattro  mesi
          antecedenti a quello di recepimento  indicato  in  ciascuna
          delle direttive; per le  direttive  il  cui  termine  cosi'
          determinato sia gia' scaduto alla data di entrata in vigore
          della legge di delegazione europea, ovvero  scada  nei  tre
          mesi successivi, il Governo adotta i decreti legislativi di
          recepimento entro tre mesi dalla data di entrata in  vigore
          della medesima legge; per le direttive che non prevedono un
          termine  di  recepimento,  il  Governo  adotta  i  relativi
          decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata
          in vigore della legge di delegazione europea. 
                2. I decreti legislativi sono adottati, nel  rispetto
          dell'art. 14  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  su
          proposta del Presidente del Consiglio dei  ministri  o  del
          Ministro  per  gli  affari  europei  e  del  Ministro   con
          competenza prevalente nella  materia,  di  concerto  con  i
          Ministri   degli   affari    esteri,    della    giustizia,
          dell'economia e delle finanze  e  con  gli  altri  Ministri
          interessati in relazione  all'oggetto  della  direttiva.  I
          decreti legislativi sono accompagnati  da  una  tabella  di
          concordanza tra le disposizioni in essi previste  e  quelle
          della     direttiva      da      recepire,      predisposta
          dall'amministrazione    con    competenza     istituzionale
          prevalente nella materia. 
                3.  La  legge  di  delegazione  europea   indica   le
          direttive in relazione alle quali sugli schemi dei  decreti
          legislativi di recepimento e'  acquisito  il  parere  delle
          competenti  Commissioni  parlamentari  della   Camera   dei
          deputati e del Senato della Repubblica.  In  tal  caso  gli
          schemi  dei  decreti  legislativi  sono   trasmessi,   dopo
          l'acquisizione degli altri  pareri  previsti  dalla  legge,
          alla Camera dei  deputati  e  al  Senato  della  Repubblica
          affinche'  su  di  essi  sia  espresso  il   parere   delle
          competenti  Commissioni  parlamentari.   Decorsi   quaranta
          giorni dalla data di trasmissione, i decreti  sono  emanati
          anche in  mancanza  del  parere.  Qualora  il  termine  per
          l'espressione del parere parlamentare di  cui  al  presente
          comma ovvero i diversi termini previsti dai  commi  4  e  9
          scadano nei trenta giorni che  precedono  la  scadenza  dei
          termini  di  delega   previsti   ai   commi   1   o   5   o
          successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi. 
                4.  Gli  schemi  dei  decreti   legislativi   recanti
          recepimento  delle  direttive  che  comportino  conseguenze
          finanziarie sono corredati della relazione tecnica  di  cui
          all'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
          Su di essi e' richiesto anche il parere  delle  Commissioni
          parlamentari  competenti  per  i  profili  finanziari.   Il
          Governo,  ove  non  intenda  conformarsi  alle   condizioni
          formulate con  riferimento  all'esigenza  di  garantire  il
          rispetto dell'art. 81, quarto  comma,  della  Costituzione,
          ritrasmette alle Camere i testi,  corredati  dei  necessari
          elementi   integrativi   d'informazione,   per   i   pareri
          definitivi delle Commissioni parlamentari competenti per  i
          profili finanziari, che devono essere espressi entro  venti
          giorni. 
                5. Entro ventiquattro mesi dalla data di  entrata  in
          vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al  comma
          1, nel rispetto dei principi e  criteri  direttivi  fissati
          dalla  legge  di  delegazione  europea,  il  Governo   puo'
          adottare, con la procedura indicata nei commi  2,  3  e  4,
          disposizioni   integrative   e   correttive   dei   decreti
          legislativi emanati ai sensi  del  citato  comma  1,  fatto
          salvo il diverso termine previsto dal comma 6. 
                6. Con la procedura di cui ai  commi  2,  3  e  4  il
          Governo puo' adottare disposizioni integrative e correttive
          di decreti legislativi emanati ai sensi  del  comma  1,  al
          fine di recepire atti delegati dell'Unione europea  di  cui
          all'art. 290 del  Trattato  sul  funzionamento  dell'Unione
          europea, che modificano o integrano direttive recepite  con
          tali decreti legislativi.  Le  disposizioni  integrative  e
          correttive di  cui  al  primo  periodo  sono  adottate  nel
          termine di cui al comma 5 o  nel  diverso  termine  fissato
          dalla  legge  di  delegazione  europea.  Resta   ferma   la
          disciplina di cui all'art. 36 per il recepimento degli atti
          delegati dell'Unione europea che  recano  meri  adeguamenti
          tecnici. 
                7.  I  decreti  legislativi  di   recepimento   delle
          direttive previste  dalla  legge  di  delegazione  europea,
          adottati, ai  sensi  dell'art.  117,  quinto  comma,  della
          Costituzione, nelle materie di competenza legislativa delle
          regioni  e  delle  province  autonome,  si  applicano  alle
          condizioni e secondo le procedure di cui all'art. 41, comma
          1. 
                8. I decreti legislativi adottati ai sensi  dell'art.
          33 e attinenti a materie di  competenza  legislativa  delle
          regioni  e  delle  province  autonome  sono  emanati   alle
          condizioni e secondo le procedure di cui all'art. 41, comma
          1. 
                9. Il Governo,  quando  non  intende  conformarsi  ai
          pareri parlamentari di cui al comma 3, relativi a  sanzioni
          penali  contenute  negli  schemi  di  decreti   legislativi
          recanti attuazione delle direttive,  ritrasmette  i  testi,
          con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, alla
          Camera dei deputati e al Senato della  Repubblica.  Decorsi
          venti giorni dalla data di ritrasmissione, i  decreti  sono
          emanati anche in mancanza di nuovo parere.». 
              - Il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino
          della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e
          gli obblighi di pubblicita', trasparenza  e  diffusione  di
          informazioni da parte delle pubbliche  amministrazioni)  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 aprile 2013, n. 80. 
              - Il decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32  (Disposizioni
          urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici,
          per l'accelerazione degli interventi  infrastrutturali,  di
          rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi
          sismici) e'  stato  convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 14 giugno 2019 n. 55 e, in particolare, l'art. 4, 
              - Si riporta l'art. 4 del decreto-legge 18 aprile 2019,
          n. 32 (Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei
          contratti pubblici, per  l'accelerazione  degli  interventi
          infrastrutturali,   di   rigenerazione    urbana    e    di
          ricostruzione a seguito di eventi sismici), convertito, con
          modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55: 
                «Art.   4   (Commissari   straordinari,    interventi
          sostitutivi e responsabilita' erariali). -  1.  Con  uno  o
          piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri,  da
          adottare  entro  il  31  dicembre  2020,  su  proposta  del
          Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,  sentito  il
          Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle
          competenti Commissioni parlamentari, sono  individuati  gli
          interventi infrastrutturali caratterizzati  da  un  elevato
          grado  di  complessita'  progettuale,  da  una  particolare
          difficolta' esecutiva o attuativa,  da  complessita'  delle
          procedure tecnico - amministrative ovvero che comportano un
          rilevante impatto sul tessuto socio - economico  a  livello
          nazionale, regionale o locale, per la cui  realizzazione  o
          il cui completamento si rende necessaria la nomina di uno o
          piu' Commissari straordinari che e' disposta con i medesimi
          decreti. Il parere  delle  Commissioni  parlamentari  viene
          reso  entro   venti   giorni   dalla   richiesta;   decorso
          inutilmente tale termine si prescinde dall'acquisizione del
          parere. Con uno o piu' decreti successivi, da adottare  con
          le modalita' di cui al primo periodo entro il  31  dicembre
          2021,  il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri   puo'
          individuare, sulla base dei  medesimi  criteri  di  cui  al
          primo periodo, ulteriori interventi per i quali disporre la
          nomina  di  Commissari  straordinari.  In  relazione   agli
          interventi  infrastrutturali  di  rilevanza  esclusivamente
          regionale o locale, i decreti di cui al presente comma sono
          adottati,  ai  soli  fini   dell'individuazione   di   tali
          interventi, previa intesa con il Presidente  della  Regione
          interessata. Gli interventi di  cui  al  presente  articolo
          sono identificati con  i  corrispondenti  codici  unici  di
          progetto  (CUP)  relativi  all'opera  principale   e   agli
          interventi ad essa collegati. Il Commissario  straordinario
          nominato, prima dell'avvio  degli  interventi,  convoca  le
          organizzazioni  sindacali  maggiormente  rappresentative  a
          livello  nazionale.  Quando,   per   sopravvenute   ragioni
          soggettive od  oggettive,  e'  necessario  provvedere  alla
          sostituzione dei Commissari, si  procede  con  le  medesime
          modalita' di cui al presente comma anche oltre i termini di
          cui al primo e al secondo periodo. 
                2. Per le finalita' di cui al comma 1, ed allo  scopo
          di poter celermente stabilire le condizioni per l'effettiva
          realizzazione  dei  lavori,  i   Commissari   straordinari,
          individuabili anche nell'ambito delle societa' a  controllo
          pubblico, cui spetta l'assunzione  di  ogni  determinazione
          ritenuta necessaria per l'avvio ovvero la prosecuzione  dei
          lavori,    anche    sospesi,    provvedono    all'eventuale
          rielaborazione  e  approvazione  dei  progetti  non  ancora
          appaltati,  operando  in  raccordo  con  i   Provveditorati
          interregionali  alle  opere   pubbliche,   anche   mediante
          specifici protocolli  operativi  per  l'applicazione  delle
          migliori pratiche. L'approvazione dei progetti da parte dei
          Commissari straordinari, d'intesa con  i  Presidenti  delle
          regioni territorialmente competenti, sostituisce,  ad  ogni
          effetto di legge,  ogni  autorizzazione,  parere,  visto  e
          nulla osta occorrenti per l'avvio  o  la  prosecuzione  dei
          lavori, fatta eccezione per  quelli  relativi  alla  tutela
          ambientale, per i quali i termini dei relativi procedimenti
          sono dimezzati, e per quelli relativi alla tutela  di  beni
          culturali e  paesaggistici,  per  i  quali  il  termine  di
          adozione dell'autorizzazione, parere, visto e nulla osta e'
          fissato nella misura massima di sessanta giorni dalla  data
          di  ricezione  della  richiesta,  decorso  il  quale,   ove
          l'autorita' competente non si sia pronunciata,  detti  atti
          si  intendono  rilasciati.  L'autorita'   competente   puo'
          altresi' chiedere chiarimenti  o  elementi  integrativi  di
          giudizio; in tal caso  il  termine  di  cui  al  precedente
          periodo e' sospeso fino al ricevimento della documentazione
          richiesta e, a  partire  dall'acquisizione  della  medesima
          documentazione, per un periodo massimo  di  trenta  giorni,
          decorso il quale i chiarimenti o gli  elementi  integrativi
          si intendono comunque acquisiti  con  esito  positivo.  Ove
          sorga l'esigenza di procedere  ad  accertamenti  di  natura
          tecnica,   l'autorita'   competente   ne   da'   preventiva
          comunicazione al Commissario straordinario e il termine  di
          sessanta giorni di cui al presente comma e'  sospeso,  fino
          all'acquisizione delle  risultanze  degli  accertamenti  e,
          comunque, per un periodo massimo di trenta giorni,  decorsi
          i quali si procede  comunque  all'  iter  autorizzativo.  I
          termini di cui ai periodi precedenti si applicano  altresi'
          per le procedure autorizzative per l'impiantistica connessa
          alla gestione aerobica della frazione organica dei  rifiuti
          solidi urbani (FORSU) e dei rifiuti  organici  in  generale
          della regione Lazio e di Roma Capitale,  fermi  restando  i
          principi di cui alla parte prima del decreto legislativo  3
          aprile 2006, n. 152,  e  nel  rispetto  delle  disposizioni
          contenute  nella  parte  seconda   del   medesimo   decreto
          legislativo n. 152 del 2006. 
                2-bis. Relativamente ai progetti delle infrastrutture
          ferroviarie, l'approvazione di cui al comma 2 puo' avere ad
          oggetto  anche  il  progetto  di  fattibilita'  tecnica  ed
          economica di cui all'art. 23, commi  5  e  6,  del  decreto
          legislativo 18 aprile 2016, n. 50, a condizione  che  detto
          progetto sia redatto secondo le modalita' e le  indicazioni
          di  cui  all'art.  48,  comma  7,   quarto   periodo,   del
          decreto-legge  31  maggio  2021,  n.  77,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.  In  tal
          caso, fermo  restando  quanto  previsto  dal  comma  3,  la
          stazione appaltante pone a base  di  gara  direttamente  il
          progetto di fattibilita' tecnica ed economica approvato dal
          Commissario straordinario, d'intesa con i Presidenti  delle
          regioni territorialmente competenti. 
                3. Per l'esecuzione degli  interventi,  i  Commissari
          straordinari   possono   essere   abilitati   ad   assumere
          direttamente le funzioni di stazione appaltante  e  operano
          in  deroga  alle  disposizioni  di  legge  in  materia   di
          contratti pubblici, fatto salvo il rispetto dei principi di
          cui agli articoli 30, 34 e 42 del  decreto  legislativo  18
          aprile 2016, n. 50, nonche' delle disposizioni  del  codice
          delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui
          al decreto legislativo 6 settembre  2011,  n.  159,  e  dei
          vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione
          europea,  ivi  inclusi  quelli  derivanti  dalle  direttive
          2014/24/UE e 2014/25/UE, e delle disposizioni in materia di
          subappalto. Per l'esercizio delle funzioni di cui al  primo
          periodo, il  Commissario  straordinario  provvede  anche  a
          mezzo di ordinanze. Per le occupazioni di urgenza e per  le
          espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione degli
          interventi, i Commissari straordinari, con proprio decreto,
          provvedono alla redazione dello stato di consistenza e  del
          verbale di immissione in possesso dei suoli  anche  con  la
          sola presenza di due rappresentanti della regione  o  degli
          enti territoriali interessati, prescindendo da  ogni  altro
          adempimento. 
                3-bis.  E'   autorizzata   l'apertura   di   apposite
          contabilita' speciali intestate ai Commissari straordinari,
          nominati ai sensi del presente articolo, per  le  spese  di
          funzionamento e di realizzazione degli interventi nel  caso
          svolgano le funzioni di stazione appaltante. Il Commissario
          predispone  e  aggiorna,  mediante  apposito  sistema  reso
          disponibile  dal  Dipartimento  della  Ragioneria  Generale
          dello  Stato,  il  cronoprogramma   dei   pagamenti   degli
          interventi in base al quale le amministrazioni  competenti,
          ciascuna per la parte di propria competenza,  assumono  gli
          impegni pluriennali di spesa a  valere  sugli  stanziamenti
          iscritti  in  bilancio  riguardanti  il  trasferimento   di
          risorse alle contabilita'  speciali.  Conseguentemente,  il
          Commissario,  nei  limiti  delle   risorse   impegnate   in
          bilancio, puo' avviare  le  procedure  di  affidamento  dei
          contratti anche nelle more del trasferimento delle  risorse
          sulla  contabilita'  speciale.  Gli   impegni   pluriennali
          possono essere  annualmente  rimodulati  con  la  legge  di
          bilancio in relazione agli aggiornamenti del cronoprogramma
          dei pagamenti nel rispetto dei saldi di  finanza  pubblica.
          Le risorse destinate alla  realizzazione  degli  interventi
          sono   trasferite,   previa   tempestiva   richiesta    del
          Commissario   alle   amministrazioni   competenti,    sulla
          contabilita' speciale sulla base degli stati di avanzamento
          dell'intervento comunicati al Commissario. I  provvedimenti
          di natura regolatoria, ad esclusione di  quelli  di  natura
          gestionale,  adottati  dai  Commissari  straordinari   sono
          sottoposti al controllo preventivo della Corte dei conti  e
          pubblicati  nella  Gazzetta  ufficiale   della   Repubblica
          italiana. Si applica l'art. 3, comma 1-bis, della legge  14
          gennaio 1994, n. 20. I termini di cui all'art. 27, comma 1,
          della legge 24 novembre 2000, n. 340,  sono  dimezzati.  In
          ogni caso, durante lo svolgimento della fase del controllo,
          l'organo   emanante   puo',   con   motivazione   espressa,
          dichiarare  i   predetti   provvedimenti   provvisoriamente
          efficaci, esecutori ed esecutivi, a  norma  degli  articoli
          21-bis, 21-ter e 21-quater, della legge 7 agosto  1990,  n.
          241.  Il  monitoraggio  degli  interventi  effettuati   dai
          Commissari  straordinari  avviene  sulla  base  di   quanto
          disposto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. 
                4. I Commissari straordinari trasmettono al  Comitato
          interministeriale per la programmazione economica,  per  il
          tramite del Ministero competente, i progetti approvati,  il
          relativo quadro economico, il cronoprogramma dei  lavori  e
          il relativo stato di avanzamento,  rilevati  attraverso  il
          sistema di cui al decreto  legislativo  n.  229  del  2011,
          segnalando altresi'  semestralmente  eventuali  anomalie  e
          significativi scostamenti rispetto ai termini  fissati  nel
          cronoprogramma di realizzazione delle opere, anche ai  fini
          della valutazione di definanziamento degli  interventi.  Le
          modalita' e le deroghe di cui al comma 2, ad  eccezione  di
          quanto ivi previsto per i procedimenti relativi alla tutela
          di beni culturali e paesaggistici, e di cui ai  commi  3  e
          3-bis, nonche' la possibilita' di avvalersi  di  assistenza
          tecnica nell'ambito del  quadro  economico  dell'opera,  si
          applicano anche agli interventi dei commissari  di  Governo
          per  il  contrasto  del  dissesto   idrogeologico   e   dei
          Commissari per l'attuazione degli interventi idrici di  cui
          all'art. 1, comma 153, della legge 30 dicembre 2018, n. 145
          e del Commissario unico nazionale per la depurazione di cui
          all'art. 2, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2016  n.
          243 convertito, con modificazioni, dalla legge 27  febbraio
          2017, n. 18 e all'art. 5, comma  6,  del  decreto-legge  14
          ottobre 2019 n. 111, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 12 dicembre 2019 n.  141  e  dei  Commissari  per  la
          bonifica dei siti di interesse nazionale  di  cui  all'art.
          252, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 
                5. Con i medesimi decreti di cui  al  comma  1  sono,
          altresi', stabiliti i termini e le attivita' connesse  alla
          realizzazione dell'opera nonche' una quota percentuale  del
          quadro   economico   degli   interventi    da    realizzare
          eventualmente da destinare alle spese di supporto tecnico e
          al compenso per i Commissari straordinari. I  compensi  dei
          Commissari, ove previsti,  sono  stabiliti  in  misura  non
          superiore a quella  indicata  all'art.  15,  comma  3,  del
          decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.  Per  il
          supporto tecnico e le attivita' connesse alla realizzazione
          dell'opera, i Commissari possono avvalersi, senza  nuovi  o
          maggiori  oneri  per  la  finanza  pubblica,  di  strutture
          dell'amministrazione centrale o  territoriale  interessata,
          dell'Unita' Tecnica-Amministrativa di cui all'art. 5, comma
          1, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136,  convertito,
          con modificazioni, dalla  legge  6  febbraio  2014,  n.  6,
          nonche'   di   societa'    controllate    direttamente    o
          indirettamente  dallo  Stato,  dalle  Regioni  o  da  altri
          soggetti di  cui  all'art.  1,  comma  2,  della  legge  31
          dicembre 2009, n. 196, i cui oneri sono posti a carico  dei
          quadri  economici  degli   interventi   da   realizzare   o
          completare nell'ambito della percentuale di  cui  al  primo
          periodo. I  Commissari  straordinari  possono  nominare  un
          sub-commissario. L'eventuale compenso del  sub  commissario
          da determinarsi in misura non superiore a  quella  indicata
          all'art. 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio  2011,  n.
          98, convertito, con modificazioni, dalla  legge  15  luglio
          2011, n. 111,  e'  posto  a  carico  del  quadro  economico
          dell'intervento  da  realizzare,  nell'ambito  della  quota
          percentuale di cui al primo periodo. 
                6. Al fine di fronteggiare  la  situazione  di  grave
          degrado in cui  versa  la  rete  viaria  provinciale  della
          Regione Siciliana, ancor piu' acuitasi in  conseguenza  dei
          recenti eventi meteorologici che  hanno  interessato  vaste
          aree del territorio, ed allo scopo di programmare immediati
          interventi    di    riqualificazione,    miglioramento    e
          rifunzionalizzazione della stessa rete  viaria  provinciale
          al fine di conseguire idonei standard di sicurezza stradale
          e  adeguata  mobilita',  con  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio dei ministri,  su  proposta  del  Ministro  delle
          infrastrutture  e  dei  trasporti   sentito   il   Ministro
          dell'economia e delle finanze, d'intesa con  il  Presidente
          della Giunta regionale Siciliana, da adottarsi entro il  28
          febbraio   2020,   e'   nominato    apposito    Commissario
          straordinario, il quale, con i medesimi  poteri  di  cui  i
          commi 2 e 3, e' incaricato di realizzare la  progettazione,
          l'affidamento  e  l'esecuzione  di  interventi  sulla  rete
          viaria provinciale della Regione Siciliana, anche  mediante
          apposite convenzioni da stipulare  con  le  amministrazioni
          competenti.  Con  il  medesimo  decreto  di  cui  al  primo
          periodo,  sono  stabiliti  i  termini,  le  modalita',   le
          tempistiche, il supporto  tecnico,  le  attivita'  connesse
          alla realizzazione dell'opera, il compenso del Commissario,
          i cui oneri sono posti a carico del quadro economico  degli
          interventi  da  realizzare  o  completare.  Il  Commissario
          straordinario per la realizzazione  degli  interventi  puo'
          avvalersi, sulla base  di  apposite  convenzioni,  di  ANAS
          S.p.a., delle amministrazioni centrali e periferiche  dello
          Stato e degli enti pubblici dotati di specifica  competenza
          tecnica nell'ambito delle aree di intervento, senza nuovi o
          maggiori oneri a carico della finanza pubblica.  Gli  oneri
          di cui alle predette convenzioni sono posti  a  carico  dei
          quadri  economici  degli  interventi  da   realizzare.   Il
          compenso  del  Commissario  e'  stabilito  in  misura   non
          superiore a quella  indicata  all'art.  15,  comma  3,  del
          decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,   convertito   con
          modificazioni dalla  legge  15  luglio  2011,  n.  111.  Il
          commissario puo' avvalersi, senza nuovi  o  maggiori  oneri
          per la finanza pubblica, di strutture  dell'amministrazione
          interessata nonche' di societa' controllate dalla medesima. 
                6-bis.   Per   la   prosecuzione   dei   lavori    di
          realizzazione del modulo sperimentale elettromeccanico  per
          la tutela e la salvaguardia della Laguna di  Venezia,  noto
          come sistema MOSE, con decreto del Presidente del Consiglio
          dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture
          e dei trasporti, d'intesa con la regione Veneto, sentiti  i
          Ministri dell'economia e  delle  finanze,  dell'ambiente  e
          della tutela del territorio e del mare, per  i  beni  e  le
          attivita' culturali e delle politiche agricole  alimentari,
          forestali e del turismo, la citta' metropolitana di Venezia
          e il comune di Venezia, da  adottare  entro  trenta  giorni
          dalla data di entrata in vigore della legge di  conversione
          del  presente   decreto,   e'   nominato   un   Commissario
          straordinario incaricato di  sovraintendere  alle  fasi  di
          prosecuzione dei lavori volti al completamento  dell'opera.
          A tal fine il Commissario  puo'  assumere  le  funzioni  di
          stazione appaltante e opera in raccordo  con  la  struttura
          del Provveditorato interregionale alle opere pubbliche  per
          il Veneto, il  Trentino-Alto  Adige  e  il  Friuli  Venezia
          Giulia. Per la celere esecuzione delle attivita'  assegnate
          al Commissario straordinario, con il medesimo decreto  sono
          altresi' stabiliti i termini, le modalita', le tempistiche,
          l'eventuale supporto tecnico, il compenso del  Commissario,
          il cui  onere  e'  posto  a  carico  del  quadro  economico
          dell'opera. Il  compenso  del  Commissario  e'  fissato  in
          misura non superiore a quella indicata all'art.  15,  comma
          3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito,  con
          modificazioni, dalla legge  15  luglio  2011,  n.  111.  Il
          Commissario straordinario opera in deroga alle disposizioni
          di legge in materia di contratti pubblici, fatto  salvo  il
          rispetto  dei  principi   generali   posti   dai   Trattati
          dell'Unione europea e dalle disposizioni delle direttive di
          settore, anche come recepiti dall'ordinamento  interno.  Il
          Commissario   puo'    avvalersi    di    strutture    delle
          amministrazioni centrali o territoriali interessate nonche'
          di societa' controllate dallo Stato o  dalle  regioni,  nel
          limite delle risorse disponibili e senza nuovi  o  maggiori
          oneri per la finanza pubblica. 
                6-ter. Al fine della piu' celere realizzazione  degli
          interventi per la salvaguardia della Laguna di Venezia,  le
          risorse assegnate dall'art. 1, comma 852,  della  legge  27
          dicembre 2017, n. 205, pari a 25 milioni di euro per l'anno
          2018 e a 40 milioni di euro per  ciascuno  degli  anni  dal
          2019 al  2024,  e  destinate  ai  comuni  della  Laguna  di
          Venezia, ripartite dal Comitato di  cui  all'art.  4  della
          legge 29 novembre 1984, n.  798,  sono  ripartite,  per  le
          annualita' 2018 e 2019,  con  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio dei  ministri  su  proposta  del  Ministro  delle
          infrastrutture e dei trasporti, sentiti gli enti attuatori.
          Al fine della piu' celere  realizzazione  degli  interventi
          per la salvaguardia della  Laguna  di  Venezia  nell'intero
          territorio comunale, per gli anni  dal  2020  al  2024,  le
          risorse di cui al primo periodo sono ripartite, per ciascun
          anno, nel modo  seguente:  euro  28.225.000  al  comune  di
          Venezia, euro 5.666.666,66  al  comune  di  Chioggia,  euro
          1.775.000   al   comune   di    Cavallino-Treporti,    euro
          1.166.666,67 a  ciascuno  dei  comuni  di  Mira  e  Jesolo,
          nonche' euro 500.000 a ciascuno dei  comuni  di  Musile  di
          Piave, Campagna Lupia, Codevigo e Quarto d'Altino. 
                6-quater. Al fine di assicurare la piena  fruibilita'
          degli spazi  costruiti  sull'infrastruttura  del  Ponte  di
          Parma   denominato   "Nuovo   Ponte   Nord",   la   regione
          Emilia-Romagna, la provincia di Parma e il comune di Parma,
          verificata la presenza sul corso d'acqua principale su  cui
          insiste la medesima infrastruttura di casse di espansione o
          di altre opere idrauliche a monte del  manufatto  idonee  a
          garantire un  franco  di  sicurezza  adeguato  rispetto  al
          livello  delle  piene,   possono   adottare   i   necessari
          provvedimenti   finalizzati   a   consentirne    l'utilizzo
          permanente  attraverso  l'insediamento  di   attivita'   di
          interesse collettivo sia a scala  urbana  che  extraurbana,
          anche in deroga alla pianificazione vigente,  nel  rispetto
          della pianificazione di bacino e delle  relative  norme  di
          attuazione. Tale utilizzo costituisce fattispecie  unica  e
          straordinaria. I costi per l'utilizzo di  cui  al  presente
          comma gravano sull'ente incaricato  della  gestione  e  non
          comportano nuovi o maggiori oneri a  carico  della  finanza
          pubblica. 
                6-quinquies. Al fine  di  procedere  celermente  alla
          realizzazione delle  opere  di  infrastrutturazione  viaria
          nella regione Sardegna,  con  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio dei ministri,  su  proposta  del  Ministro  delle
          infrastrutture  e  dei  trasporti,  sentito   il   Ministro
          dell'economia e delle finanze, d'intesa con  il  Presidente
          della Giunta regionale della regione Sardegna, da  adottare
          entro il 30 giugno 2020, e' nominato  apposito  Commissario
          straordinario, il quale, con i medesimi poteri  di  cui  ai
          commi  2  e  3,  e'  incaricato  di   sovraintendere   alla
          programmazione,  alla  progettazione,   all'affidamento   e
          all'esecuzione degli interventi  sulla  rete  viaria  della
          regione Sardegna. Con il medesimo decreto di cui  al  primo
          periodo sono stabiliti i termini, le modalita', i tempi, il
          supporto tecnico, le attivita' connesse alla  realizzazione
          dell'opera e il compenso del Commissario, i cui oneri  sono
          posti a carico del quadro  economico  degli  interventi  da
          realizzare o da completare. Il compenso del Commissario  e'
          stabilito  in  misura  non  superiore  a  quella   indicata
          all'art. 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio  2011,  n.
          98, convertito, con modificazioni, dalla  legge  15  luglio
          2011, n. 111. Il Commissario puo' avvalersi, senza nuovi  o
          maggiori  oneri  per  la  finanza  pubblica,  di  strutture
          dell'amministrazione  interessata   nonche'   di   societa'
          controllate dalla medesima. 
                6-sexies. Anche per le  finalita'  di  cui  al  comma
          6-quinquies  del  presente  articolo,  il  comma   4-novies
          dell'art. 4 del decreto-legge  14  ottobre  2019,  n.  111,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  12  dicembre
          2019, n. 141, e' sostituito dal seguente: 
                  "4-novies. A decorrere dal 1° gennaio  2020,  nelle
          aree interessate da pericolosita' o da rischio idraulico di
          grado elevato o molto elevato, come  definite  dalle  norme
          tecniche di attuazione dei relativi Piani  di  bacino,  non
          sono  consentiti  incrementi   delle   attuali   quote   di
          impermeabilizzazione del suolo. Sono comunque  fatte  salve
          le previsioni delle norme tecniche di attuazione dei  piani
          di bacino relative agli interventi consentiti nelle aree di
          cui al periodo precedente". 
                7. Alla data di entrata  in  vigore  della  legge  di
          conversione  del  presente  decreto  sono   da   intendersi
          conclusi i programmi infrastrutturali  "6000  Campanili"  e
          "Nuovi Progetti di Intervento", di cui al decreto-legge  21
          giugno 2013 n. 69 convertito con modificazioni dalla  legge
          9 agosto 2013, n. 98, alla legge 27 dicembre 2013, n.  147,
          e al decreto-legge 12 settembre 2014 n. 133 convertito  con
          modificazioni in  legge  11  novembre  2014,  n.  164.  Con
          decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti,
          di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,
          da adottarsi entro 30  giorni  dalla  data  di  entrata  in
          vigore  del  presente  provvedimento,  si   provvede   alla
          ricognizione delle somme iscritte nel bilancio dello Stato,
          anche in conto residui,  e  non  piu'  dovute  relative  ai
          predetti programmi, con esclusione delle somme perenti.  Le
          somme accertate a seguito della predetta ricognizione  sono
          mantenute  nel  conto  del  bilancio  per  essere   versate
          all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  nell'anno   2019,
          qualora iscritte in bilancio nel conto dei residui passivi,
          e riassegnate ad apposito capitolo di  spesa  da  istituire
          nello   stato   di   previsione   del    Ministero    delle
          infrastrutture e dei trasporti per il finanziamento  di  un
          nuovo Programma di Interventi infrastrutturali per  Piccoli
          Comuni fino a 3.500 abitanti. Con  il  decreto  di  cui  al
          precedente  periodo  sono  individuate  le  modalita'  e  i
          termini  di  accesso  al  finanziamento  del  programma  di
          interventi infrastrutturali per Piccoli Comuni fino a 3.500
          abitanti per lavori di  immediata  cantierabilita'  per  la
          manutenzione di strade, illuminazione  pubblica,  strutture
          pubbliche comunali  e  per  l'abbattimento  delle  barriere
          architettoniche. 
                7-bis. Con decreto del Ministro delle  infrastrutture
          e dei trasporti, di concerto con il Ministro  dell'economia
          e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico,
          da emanare entro trenta giorni dalla  data  di  entrata  in
          vigore della legge di  conversione  del  presente  decreto,
          sono  individuati  gli   interventi   per   realizzare   la
          Piattaforma unica nazionale (PUN) di cui all'art. 8,  comma
          5, del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, e  per
          gli investimenti del Piano nazionale  infrastrutturale  per
          la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica, di
          cui all'art. 17-septies del decreto-legge 22  giugno  2012,
          n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto
          2012, n. 134, cosiddetto "PNire 3", a favore di progetti di
          realizzazione  di  reti  di  infrastrutture   di   ricarica
          dedicate  ai  veicoli  alimentati  ad  energia   elettrica,
          immediatamente realizzabili,  valutati  e  selezionati  dal
          Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 
                7-ter.  All'onere  derivante  dal  comma  7-bis,  nel
          limite complessivo di euro 10 milioni per l'anno  2019,  si
          provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui
          all'art. 1, comma 1091, della legge 27  dicembre  2017,  n.
          205. 
                8.  Al  fine  di  garantire  la  realizzazione  e  il
          completamento delle opere di cui all'art. 86 della legge 27
          dicembre 2002, n. 289, il Ministro delle  infrastrutture  e
          dei trasporti, di concerto con il Ministro  dello  sviluppo
          economico e con il Ministro dell'economia e delle  finanze,
          provvede, con apposito  decreto,  anche  sulla  base  della
          ricognizione delle pendenze di cui all'art.  49,  comma  2,
          del decreto-legge 22 giugno 2012, n.  83,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  7  agosto  2012,  n.  134,  a
          individuare: 
                  a) le amministrazioni competenti che subentrano nei
          rapporti  attivi   e   passivi   della   cessata   gestione
          commissariale, rispetto all'avvio ovvero  al  completamento
          degli interventi di cui all'art. 86 della legge 27 dicembre
          2002, n. 289, con relativa indicazione  delle  modalita'  e
          delle tempistiche occorrenti per l'avvio o il completamento
          degli interventi stessi; 
                  b) le amministrazioni competenti cui trasferire gli
          interventi   completati    da    parte    della    gestione
          commissariale; 
                  c)  i  centri  di   costo   delle   amministrazioni
          competenti  cui  trasferire  le  risorse   presenti   sulla
          contabilita' speciale n. 3250, intestata al Commissario  ad
          acta, provenienti dalla contabilita' speciale n.  1728,  di
          cui all'art. 86, comma 3, della legge 27 dicembre 2002,  n.
          289. 
                9. Nell'ambito degli interventi di cui al comma 8, la
          Regione Campania provvede al completamento delle  attivita'
          relative al "Collegamento A3 (Contursi) - SS 7var (Lioni) -
          A16 (Grottaminarda) - A14 (Termoli). Tratta campana  Strada
          a scorrimento veloce Lioni-Grottaminarda"  subentrando  nei
          rapporti attivi e passivi in essere. La Regione Campania e'
          autorizzata alla liquidazione delle  somme  spettanti  alle
          imprese esecutrici utilizzando  risorse  finanziarie  nella
          propria disponibilita', comunque destinate al completamento
          del  citato  collegamento  e   provvede   alle   occorrenti
          attivita'  di  esproprio  funzionali   alla   realizzazione
          dell'intervento.  La   Regione   Campania   puo'   affidare
          eventuali contenziosi all'Avvocatura  dello  Stato,  previa
          stipula di apposita convenzione, ai  sensi  dell'art.  107,
          terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24
          luglio 1977, n. 616. 
                10. Con decreto del Ministro delle  infrastrutture  e
          dei trasporti, di concerto con il Ministro  dello  sviluppo
          economico, da emanarsi entro trenta giorni  dalla  data  di
          entrata in vigore della legge di conversione  del  presente
          decreto, si provvede alla costituzione di apposito Comitato
          di  vigilanza  per   l'attuazione   degli   interventi   di
          completamento   della   strada   a    scorrimento    veloce
          "Lioni-Grottaminarda", anche  ai  fini  dell'individuazione
          dei lotti  funzionali  alla  realizzazione  dell'opera.  La
          costituzione e il funzionamento del Comitato,  composto  da
          cinque  componenti  di  qualificata   professionalita'   ed
          esperienza cui non spettano compensi, gettoni di  presenza,
          rimborsi spesa o altri emolumenti comunque denominati,  non
          comporta nuovi o maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
          pubblica. 
                11.  Ai   fini   degli   effetti   finanziari   delle
          disposizioni di cui ai commi 8 e 9,  le  risorse  esistenti
          sulla contabilita' speciale 3250, intestata al  commissario
          ad acta, provenienti dalla contabilita' speciale  n.  1728,
          di cui all'art. 86, comma 3 della legge 27  dicembre  2002,
          n.  289,  sono  riassegnate,   ove   necessario,   mediante
          versamento  all'entrata  del  bilancio  dello  Stato,  alle
          Amministrazioni titolari degli interventi. 
                12. Per l'esecuzione degli interventi di cui ai commi
          8 e 9, si applicano le disposizioni  di  cui  all'art.  74,
          comma 2, del testo unico delle leggi per gli interventi nei
          territori della Campania,  Basilicata,  Puglia  e  Calabria
          colpiti  dagli  eventi  sismici  del  novembre  1980,   del
          febbraio  1981  e  del  marzo  1982,  di  cui  al   decreto
          legislativo 30 marzo 1990, n. 76. 
                12-bis. All'art. 1 della legge 30 dicembre  2018,  n.
          145, dopo il comma 148 e' inserito il seguente: 
                  "148-bis. Le disposizioni dei commi da 140 a 148 si
          applicano anche ai contributi da attribuire per l'anno 2020
          ai sensi dell'art. 1, comma 853, della  legge  27  dicembre
          2017, n. 205. Per  tali  contributi  sono  conseguentemente
          disapplicate le disposizioni di cui ai commi da 854  a  861
          dell'art. 1 della citata legge n. 205 del 2017". 
                12-ter. All'art. 1, comma 1, della legge  14  gennaio
          1994, n.  20,  dopo  il  secondo  periodo  e'  inserito  il
          seguente: "La  gravita'  della  colpa  e  ogni  conseguente
          responsabilita' sono in ogni caso escluse per ogni  profilo
          se il fatto dannoso trae origine da decreti che determinano
          la  cessazione  anticipata,  per  qualsiasi   ragione,   di
          rapporti  di  concessione  autostradale,  allorche'   detti
          decreti siano stati vistati e registrati  dalla  Corte  dei
          conti in  sede  di  controllo  preventivo  di  legittimita'
          svolto su richiesta dell'amministrazione procedente". 
                12-quater. All'art. 16 della legge 27 febbraio  1967,
          n. 48, dopo il secondo comma e' inserito il seguente: 
                  "In caso di assenza o  impedimento  temporaneo  del
          Presidente del  Consiglio  dei  ministri,  il  Comitato  e'
          presieduto dal Ministro dell'economia e  delle  finanze  in
          qualita' di vice presidente del Comitato stesso. In caso di
          assenza o di impedimento temporaneo anche di  quest'ultimo,
          le relative funzioni sono svolte dal Ministro presente piu'
          anziano per eta'". 
                12-quinquies. All'art. 61 del decreto-legge 24 aprile
          2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge  21
          giugno  2017,   n.   96,   sono   apportate   le   seguenti
          modificazioni: 
                  a) al comma 6, le parole: "31 dicembre  2019"  sono
          sostituire dalle seguenti: "31 gennaio 2021"; 
                  b) al comma 9, le parole: "con  la  consegna  delle
          opere previste nel piano di cui al comma 4" sono sostituite
          dalle seguenti: "il 31 dicembre 2021". 
                12-sexies. Al primo periodo del comma 13 dell'art. 55
          della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dopo le parole: "Nodo
          stazione di Verona" sono aggiunte, in  fine,  le  seguenti:
          "nonche'  delle  iniziative  relative   all'interporto   di
          Trento, all'interporto ferroviario  di  Isola  della  Scala
          (Verona) ed al porto fluviale di Valdaro (Mantova)". 
                12-septies. Al fine di consentire il  celere  riavvio
          dei lavori del Nodo ferroviario di Genova e  assicurare  il
          collegamento dell'ultimo miglio tra  il  Terzo  Valico  dei
          Giovi  e  il  Porto   storico   di   Genova,   i   progetti
          "Potenziamento  infrastrutturale  Voltri-Brignole",  "Linea
          AV/AC   Milano-Genova:   Terzo   Valico   dei   Giovi"    e
          "Potenziamento  Genova-Campasso"  sono  unificati   in   un
          Progetto unico, il cui  limite  di  spesa  e'  definito  in
          6.853,23 milioni  di  euro  ed  e'  interamente  finanziato
          nell'ambito delle risorse del contratto di  programma  RFI.
          Tale  finalizzazione  e'  recepita  nell'aggiornamento  del
          contratto  di  programma  -  parte  investimenti   tra   il
          Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la RFI Spa
          per gli anni 2018-2019, che deve recare il quadro economico
          unitario del  Progetto  unico  e  il  cronoprogramma  degli
          interventi. Le  risorse  che  si  rendono  disponibili  sui
          singoli  interventi  del  Progetto  unico  possono   essere
          destinate agli altri interventi  nell'ambito  dello  stesso
          Progetto  unico.   Le   opere   civili   degli   interventi
          "Potenziamento    infrastrutturale    Voltri-Brignole"    e
          "Potenziamento Genova-Campasso" e la relativa impiantistica
          costituiscono lavori  supplementari  all'intervento  "Linea
          AV/AC Milano-Genova:  Terzo  Valico  dei  Giovi"  ai  sensi
          dell'art. 89  della  direttiva  2014/25/UE  del  Parlamento
          europeo  e  del  Consiglio,  del  26  febbraio   2014.   E'
          autorizzato l'avvio della  realizzazione  del  sesto  lotto
          costruttivo della "Linea AV/AC Milano-Genova: Terzo  Valico
          dei Giovi", mediante utilizzo delle risorse gia'  assegnate
          alla RFI per il finanziamento del contratto di programma  -
          parte investimenti RFI, nel limite di 833 milioni  di  euro
          anche  nell'ambito  del   riparto   del   Fondo   per   gli
          investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del  Paese,  di
          cui all'art. 1, comma 1072, della legge 27  dicembre  2017,
          n. 205. 
                12-octies. Entro trenta giorni dalla data di  entrata
          in vigore della legge di conversione del presente  decreto,
          il Presidente del Consiglio dei ministri, su  proposta  del
          Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti  sentito  il
          Ministro dell'economia e delle  finanze,  d'intesa  con  il
          Presidente della Giunta regionale  della  Liguria,  nomina,
          con proprio decreto e senza oneri per la finanza  pubblica,
          il  Commissario  straordinario  per  il  completamento  dei
          lavori del Nodo ferroviario di Genova  e  del  collegamento
          dell'ultimo miglio tra il Terzo Valico dei Giovi e il Porto
          storico di Genova, in deroga alla procedura vigente.». 
              - Si riporta l'art. 42, comma 3, del  decreto-legge  16
          luglio 2020, n. 76 (Misure urgenti per la semplificazione e
          l'innovazione  digitale),  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 11 settembre 2020 n. 120: 
                «Art. 42 (Semplificazioni dell'attivita' del Comitato
          interministeriale per la programmazione  economica).  -  1.
          All'art. 1, comma 15, del decreto-legge 18 aprile 2019,  n.
          32, convertito, con modificazioni, dalla  legge  14  giugno
          2019, n. 55, sono apportate le seguenti modificazioni: 
                  a) le parole: "2019 e 2020" sono  sostituite  dalle
          seguenti: "dal 2019 al 2022"; 
                  b) dopo le parole: "soggetto  aggiudicatore",  sono
          aggiunte le seguenti: ", anche ai fini della localizzazione
          e,  ove  occorrente,  previa  convocazione  da   parte   di
          quest'ultimo della Conferenza di servizi,"; 
                  c) e' aggiunto, in fine, il seguente  periodo:  "In
          caso di approvazione da parte del  soggetto  aggiudicatore,
          il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti rende una
          informativa al CIPE.". 
                2. All'art. 202 del Codice dei contratti pubblici  di
          cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,  dopo  il
          comma 8, e' inserito il seguente: 
                  "8-bis. Per i finanziamenti approvati dal  Comitato
          interministeriale per  la  programmazione  economica  senza
          contestuale  approvazione  dei  progetti,  con  particolare
          riferimento a quelli approvati ai sensi dell'art.  5  della
          legge 26 febbraio 1992, n.  211,  l'utilizzo  di  eventuali
          ribassi di gara o risorse liberatesi in  corso  d'opera  e'
          autorizzato  dal  Ministero  delle  infrastrutture  e   dei
          trasporti previa richiesta  e  istruttoria  presentate  dal
          soggetto  attuatore,  e  contestuale  individuazione  degli
          interventi da finanziare nell'ambito della  medesima  opera
          in cui i ribassi e  le  risorse  si  sono  determinate.  Il
          Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti   rende
          informativa al CIPE in merito a tali autorizzazioni.". 
                3. All'art. 216 del Codice dei contratti pubblici  di
          cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,  dopo  il
          comma 27-octies e' aggiunto, il seguente: 
                  "27-novies.  Le  proroghe  della  dichiarazione  di
          pubblica utilita' e del vincolo  preordinato  all'esproprio
          in  scadenza  su  progetti  gia'  approvati  dal   Comitato
          interministeriale per la programmazione economica (CIPE) in
          base al previgente decreto legislativo 12 aprile  2006,  n.
          163,   sono    approvate    direttamente    dal    soggetto
          aggiudicatore. Il  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
          trasporti entro il 31 dicembre di ciascun  anno  rende  una
          informativa al CIPE in merito alle  proroghe  disposte  nel
          corso  dell'anno  e  ai  termini  in   scadenza   nell'anno
          successivo.". 
                4. All'art. 6 della legge 31 dicembre 2009,  n.  196,
          il comma 4 e' sostituito dal seguente: "4. Il  Dipartimento
          per la programmazione e  il  coordinamento  della  politica
          economica  della  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri
          trasmette alle Camere, entro il 30 giugno di ciascun  anno,
          una relazione concernente l'attivita'  e  le  deliberazioni
          del  Comitato  interministeriale  per   la   programmazione
          economica (CIPE) adottate nel corso dell'anno precedente. A
          decorrere dall'anno 2022 la  relazione  contiene  anche  le
          attivita' svolte in materia di sviluppo sostenibile.». 
              - Si riporta l'art.  44  del  decreto-legge  31  maggio
          2021, n. 77 (Governance del Piano nazionale  di  ripresa  e
          resilienza e prime misure di rafforzamento delle  strutture
          amministrative  e  di  accelerazione  e  snellimento  delle
          procedure), convertito, con modificazioni, dalla  legge  29
          luglio 2021, n. 108: 
                «Art. 44 (Semplificazioni procedurali in  materia  di
          opere pubbliche di particolare complessita' o di  rilevante
          impatto). - 1. Agli interventi indicati nell'Allegato IV al
          presente decreto nonche' agli interventi di competenza  del
          Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti  finanziati
          in tutto o in parte con le risorse previste dal  PNRR,  dal
          PNC e dai  programmi  cofinanziati  dai  fondi  strutturali
          dell'Unione europea,  ivi  comprese  le  infrastrutture  di
          supporto ad essi connesse,  anche  se  non  finanziate  con
          dette risorse, si  applicano  le  disposizioni  di  cui  al
          presente comma, nonche' ai commi 1-bis, 1-ter, 2, 3, 4,  5,
          6, 6-bis, 7  e  8.  In  relazione  a  tali  interventi,  il
          progetto e' trasmesso, a cura della stazione appaltante, al
          Consiglio superiore dei lavori pubblici  per  l'espressione
          del parere di  cui  all'art.  48,  comma  7,  del  presente
          decreto. Il Comitato speciale del Consiglio  superiore  dei
          lavori pubblici di cui all'art. 45 verifica, entro quindici
          giorni dalla ricezione del progetto di fattibilita' tecnica
          ed economica, l'esistenza di evidenti  carenze,  di  natura
          formale o sostanziale, ivi comprese  quelle  afferenti  gli
          aspetti ambientali, paesaggistici e culturali, tali da  non
          consentire  l'espressione  del  parere  e,  in  tal   caso,
          provvede  a  restituirlo   immediatamente   alla   stazione
          appaltante    richiedente,    con    l'indicazione    delle
          integrazioni ovvero delle eventuali modifiche necessarie ai
          fini  dell'espressione  del  parere  in  senso  favorevole.
          Tenuto conto delle preminenti  esigenze  di  appaltabilita'
          delle opere, il  Presidente  del  Consiglio  superiore  dei
          lavori pubblici puo' disporre che l'attivita'  di  verifica
          dell'esistenza di  evidenti  carenze  progettuali,  con  le
          medesime modalita' di cui al periodo precedente, sia svolta
          da una delle Sezioni esistenti del Consiglio superiore  dei
          lavori pubblici,  senza  nuovi  o  maggiori  oneri  per  la
          finanza  pubblica.  La  stazione  appaltante  procede  alle
          modifiche  e  alle  integrazioni  richieste  dal   Comitato
          speciale, entro e non oltre il termine di  quindici  giorni
          dalla  data  di  restituzione  del  progetto.  Il  Comitato
          speciale esprime il parere  entro  il  termine  massimo  di
          quarantacinque  giorni  dalla  ricezione  del  progetto  di
          fattibilita' tecnica ed economica ovvero entro  il  termine
          massimo  di  venti  giorni  dalla  ricezione  del  progetto
          modificato o integrato secondo quanto previsto dal presente
          comma. Decorsi tali termini, il parere si intende  reso  in
          senso favorevole. 
                1-bis. In relazione agli interventi di cui al comma 1
          del presente articolo per i quali, alla data di entrata  in
          vigore del presente  decreto,  e'  stato  richiesto  ovvero
          acquisito il parere  del  Consiglio  superiore  dei  lavori
          pubblici ai sensi dell'art. 215 del  codice  dei  contratti
          pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.
          50, tale parere tiene luogo di quello previsto dal medesimo
          comma 1, ferma restando l'applicazione dei commi 5 e 6  del
          presente articolo, in caso di approvazione del progetto  da
          parte  della  conferenza  di  servizi  sulla   base   delle
          posizioni prevalenti ovvero qualora  siano  stati  espressi
          dissensi qualificati ai sensi dell'art. 14-quinquies, commi
          1 e 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonche' dei commi
          7 e 8 del presente  articolo,  relativamente  agli  effetti
          della verifica del progetto effettuata ai  sensi  dell'art.
          26,  comma  6,  del  citato  codice  di  cui   al   decreto
          legislativo n. 50 del 2016, agli obblighi di  comunicazione
          in capo alla stazione appaltante e ai termini di  indizione
          delle  procedure   di   aggiudicazione,   anche   ai   fini
          dell'esercizio dell'intervento sostitutivo di cui  all'art.
          12 del presente decreto. Qualora il parere di cui al  primo
          periodo del presente comma sia stato espresso sul  progetto
          definitivo, le disposizioni dei commi 4, 5 e 6 si applicano
          in relazione a quest'ultimo, in quanto compatibili. Ai fini
          dell'applicazione delle disposizioni  del  secondo  periodo
          del comma 8 del presente articolo e fuori delle ipotesi  di
          cui ai commi 5 e 6, terzo e quinto  periodo,  del  medesimo
          articolo, la stazione appaltante comunica  alla  Cabina  di
          regia di cui all'art. 2, per il  tramite  della  Segreteria
          tecnica  di  cui  all'art.  4,   e   al   Ministero   delle
          infrastrutture e  della  mobilita'  sostenibili  l'avvenuta
          approvazione del livello progettuale da mettere a gara e il
          termine di novanta giorni comincia a decorrere  dalla  data
          di tale approvazione. 
                1-ter. Al fine di accelerare la  realizzazione  degli
          interventi relativi ai sistemi di trasporto pubblico locale
          a impianti fissi e, in particolare, di quelli finanziati in
          tutto o in parte con le risorse del PNRR,  in  deroga  all'
          art. 215, comma 3, del codice di cui al decreto legislativo
          18 aprile 2016, n. 50, il parere  del  Consiglio  superiore
          dei lavori  pubblici  e'  obbligatorio  esclusivamente  con
          riguardo agli interventi il cui valore, limitatamente  alla
          componente "opere  civili",  e'  pari  o  superiore  a  100
          milioni di euro. In relazione agli investimenti di  cui  al
          primo  periodo  del  presente  comma  di  importo  pari   o
          inferiore   a   100   milioni   di   euro,   si   prescinde
          dall'acquisizione del parere previsto dal citato art.  215,
          comma 3, del codice di cui al decreto legislativo n. 50 del
          2016. Al fine di ridurre i tempi di espressione del  parere
          di  cui  al  presente  comma,  la  Direzione  generale  del
          Ministero   delle   infrastrutture   e   della    mobilita'
          sostenibili competente in  materia  di  trasporto  pubblico
          locale a impianti fissi provvede, senza  nuovi  o  maggiori
          oneri a carico della  finanza  pubblica,  allo  svolgimento
          dell'attivita'  istruttoria  e  alla  formulazione  di  una
          proposta  di  parere  al  Consiglio  superiore  dei  lavori
          pubblici, che si pronuncia nei  successivi  trenta  giorni.
          Decorso tale termine, il parere si intende  reso  in  senso
          favorevole. 
                1-quater.  Le   procedure   di   approvazione   degli
          interventi relativi alle infrastrutture ferroviarie di  cui
          al comma 1 del presente  articolo  e  all'art.  53-bis  del
          presente  decreto  per  i  quali  sia  stato  nominato   un
          Commissario  straordinario  ai  sensi   dell'art.   4   del
          decreto-legge  18  aprile  2019,  n.  32,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 14 giugno  2019,  n.  55,  anche
          eventualmente suddivisi in lotti funzionali, possono essere
          avviate dal  Commissario  straordinario  o  dalla  stazione
          appaltante anche nel caso  in  cui  la  disponibilita'  dei
          finanziamenti sia limitata al solo progetto di fattibilita'
          tecnica ed economica. In tale ipotesi, fermi  restando  gli
          effetti   dell'apposizione    del    vincolo    preordinato
          all'esproprio,  la  dichiarazione  di   pubblica   utilita'
          dell'opera ai sensi del testo unico di cui al  decreto  del
          Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n.  327,  decade
          qualora, entro sei mesi dalla data in cui diventa  efficace
          l'atto che dichiara la pubblica  utilita',  il  Commissario
          straordinario  non  adotti  apposita  ordinanza  attestante
          l'assegnazione   dei   finanziamenti   necessari   per   la
          realizzazione degli interventi. Gli interventi  di  cui  al
          presente comma sono considerati  prioritariamente  ai  fini
          dell'assegnazione  dei  finanziamenti  per   i   successivi
          livelli progettuali e per la loro realizzazione. In caso di
          decadenza dell'efficacia della  dichiarazione  di  pubblica
          utilita', restano valide le autorizzazioni e le intese gia'
          acquisite, purche'  il  Commissario  straordinario  attesti
          l'assenza di modifiche al progetto sulla base del  quale  i
          pareri,  le  autorizzazioni  e   le   intese   sono   stati
          rilasciati. 
                2. Ai fini della verifica  preventiva  dell'interesse
          archeologico di cui all'art. 25 del decreto legislativo  n.
          50  del  2016,  il  progetto  di  fattibilita'  tecnica  ed
          economica relativo agli interventi di cui  al  comma  1  e'
          trasmesso  dalla  stazione   appaltante   alla   competente
          soprintendenza decorsi quindici giorni  dalla  trasmissione
          al Consiglio superiore dei lavori pubblici del progetto  di
          fattibilita' tecnica ed economica, ove questo non sia stato
          restituito ai sensi del terzo periodo del comma  1,  ovvero
          contestualmente alla trasmissione al citato  Consiglio  del
          progetto modificato nei termini dallo stesso richiesti.  Il
          termine di cui al comma 3, secondo  periodo,  dell'art.  25
          del decreto  legislativo  n.  50  del  2016  e'  ridotto  a
          quarantacinque    giorni.    La     verifica     preventiva
          dell'interesse archeologico si svolge secondo le  modalita'
          di cui all'art. 48, comma 5-ter. 
                3. In relazione agli interventi di cui al comma 1, il
          progetto di fattibilita' tecnica ed economica e'  trasmesso
          all'autorita' competente  ai  fini  dell'espressione  della
          valutazione di impatto ambientale di cui alla Parte seconda
          del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152,  unitamente
          alla documentazione  di  cui  all'art.  22,  comma  1,  del
          decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152,  a  cura  della
          stazione   appaltante   decorsi   quindici   giorni   dalla
          trasmissione al Consiglio superiore dei lavori pubblici del
          progetto di fattibilita' tecnica ed  economica  ove  questo
          non sia stato restituito ai sensi  del  terzo  periodo  del
          comma 1, ovvero contestualmente alla trasmissione al citato
          Consiglio del progetto modificato nei termini dallo  stesso
          richiesti. Ai fini della presentazione dell'istanza di  cui
          all'art. 23 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152,
          si applicano le disposizioni  di  cui  all'art.  48,  comma
          5-bis, secondo periodo, del  presente  decreto.  Gli  esiti
          della valutazione di impatto ambientale  sono  trasmessi  e
          comunicati    dall'autorita'    competente    alle    altre
          amministrazioni che partecipano alla conferenza di  servizi
          di cui al comma 4.  Qualora  si  sia  svolto  il  dibattito
          pubblico  di  cui  all'art.  46,  e'  escluso  il   ricorso
          all'inchiesta pubblica di cui all'art. 24-bis del  predetto
          decreto legislativo  n.  152  del  2006.  Le  procedure  di
          valutazione di impatto ambientale di tutti  gli  interventi
          di cui al comma 1 sono svolte con le modalita' e nei  tempi
          previsti per i progetti di cui al comma 2-bis  dell'art.  8
          del  citato  decreto  legislativo  n.  152  del  2006.   In
          relazione agli interventi di cui al comma  1,  per  la  cui
          realizzazione e' nominato un commissario  straordinario  ai
          sensi dell'art. 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n.  32,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno  2019,
          n.  55,  fermo  quanto  previsto  dal  quinto  periodo  del
          presente comma, si  applica,  altresi',  la  riduzione  dei
          termini prevista dal medesimo  art.  4,  comma  2,  secondo
          periodo, del decreto-legge n. 32 del 2019,  compatibilmente
          con  i  vincoli  inderogabili  derivanti  dall'appartenenza
          all'Unione  europea,  ivi  inclusi  quelli  previsti  dalla
          direttiva  2011/92/UE  del   Parlamento   europeo   e   del
          Consiglio, del 13 dicembre 2011. 
                4. In relazione agli interventi di cui  al  comma  1,
          decorsi quindici giorni  dalla  trasmissione  al  Consiglio
          superiore dei lavori pubblici del progetto di  fattibilita'
          tecnica ed economica, ove non sia stato restituito ai sensi
          del terzo periodo del comma 1, ovvero contestualmente  alla
          trasmissione al citato Consiglio  del  progetto  modificato
          nei termini dallo stesso richiesti, la stazione  appaltante
          convoca la conferenza di  servizi  per  l'approvazione  del
          progetto ai  sensi  dell'art.  27,  comma  3,  del  decreto
          legislativo n. 50 del 2016. La  conferenza  di  servizi  e'
          svolta in forma  semplificata  ai  sensi  dell'art.  14-bis
          della legge 7 agosto 1990, n. 241  e  nel  corso  di  essa,
          ferme restando le prerogative dell'autorita' competente  in
          materia di VIA, sono  acquisite  e  valutate  le  eventuali
          prescrizioni e direttive adottate dal  Consiglio  superiore
          dei lavori pubblici ai sensi del terzo periodo del comma 1,
          nonche' gli esiti del dibattito pubblico e le  osservazioni
          raccolte secondo  le  modalita'  di  cui  all'art.  46  del
          presente decreto, della verifica preventiva  dell'interesse
          archeologico e della  valutazione  di  impatto  ambientale,
          tenuto conto delle preminenti  esigenze  di  appaltabilita'
          dell'opera  e  della  sua  realizzazione  entro  i  termini
          previsti dal PNRR  ovvero,  in  relazione  agli  interventi
          finanziati con le risorse del PNC, dal decreto  di  cui  al
          comma 7 dell'art. 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio  2021,
          n.  101.  La  determinazione  conclusiva  della  conferenza
          approva il progetto e tiene luogo dei pareri, nulla osta  e
          autorizzazioni  necessari  ai  fini  della   localizzazione
          dell'opera, della conformita' urbanistica  e  paesaggistica
          dell'intervento, della  risoluzione  delle  interferenze  e
          delle  relative  opere  mitigatrici  e   compensative.   Si
          applicano  le  disposizioni  di  cui  all'art.  48,   comma
          5-quater, quinto, sesto e settimo periodo. 
                5. Qualora siano stati espressi dissensi  qualificati
          ai sensi dell'art. 14-quinquies, commi 1 e 2, della legge 7
          agosto 1990, n. 241, la questione e'  posta  all'esame  del
          Comitato  speciale  del  Consiglio  superiore  dei   lavori
          pubblici e definita, anche in deroga alle previsioni di cui
          al medesimo art. 14-quinquies, secondo le modalita' di  cui
          al  comma  6  del  presente  articolo.  Si   applicano   le
          disposizioni di cui all'art. 48, comma  5-quater,  terzo  e
          quarto periodo. 
                6.  Entro  cinque  giorni  dalla  conclusione   della
          conferenza di servizi di cui al comma  4,  il  progetto  e'
          trasmesso unitamente alla determinazione  conclusiva  della
          conferenza  e  alla  relativa  documentazione  al  Comitato
          speciale  del  Consiglio  superiore  dei  lavori  pubblici,
          integrato,  nel  caso  previsto  dal  comma   5,   con   la
          partecipazione dei rappresentanti delle amministrazioni che
          hanno espresso il dissenso e  delle  altre  amministrazioni
          che  hanno  partecipato  alla  conferenza.   In   caso   di
          approvazione del progetto all'unanimita' o sulla base delle
          posizioni prevalenti di assenso da parte  della  conferenza
          di servizi di cui al comma 4, entro e non oltre i  quindici
          giorni successivi alla  trasmissione  della  determinazione
          conclusiva  della  conferenza  di  servizi,   il   Comitato
          speciale del Consiglio superiore dei lavori  pubblici,  nel
          prendere atto della  approvazione  all'unanimita'  o  sulla
          base delle posizioni  prevalenti  di  assenso,  adotta  una
          determinazione motivata relativa alle integrazioni  e  alle
          modifiche al progetto di fattibilita' tecnica ed  economica
          rese necessarie dalle prescrizioni contenute negli atti  di
          assenso acquisiti in sede di  conferenza  di  servizi,  ivi
          incluse le prescrizioni del  Comitato  speciale.  Nel  caso
          previsto dal comma 5 e  fatto  salvo  quanto  previsto  dal
          quinto  periodo  del  presente  comma,  la   determinazione
          motivata  del  Comitato  speciale  individua  altresi'   le
          integrazioni  e  modifiche  occorrenti  per  pervenire,  in
          attuazione del principio di leale  collaborazione,  ad  una
          soluzione condivisa e sostituisce, con i  medesimi  effetti
          di cui al comma 4, quella della conferenza di  servizi.  In
          relazione  alle  eventuali  integrazioni  ovvero  modifiche
          richieste  dal  Comitato   speciale   e'   acquisito,   ove
          necessario, il parere dell'autorita' che ha  rilasciato  il
          provvedimento di VIA, che si  esprime  entro  venti  giorni
          dalla richiesta e, in tal caso, il Comitato speciale adotta
          la determinazione motivata entro  i  successivi  dieci.  In
          presenza  di  dissensi  qualificati  ai   sensi   dell'art.
          14-quinquies, commi 1 e 2, della medesima legge n. 241  del
          1990 e qualora non sia possibile pervenire ad una soluzione
          condivisa  ai  fini  dell'adozione   della   determinazione
          motivata, il Comitato  speciale,  entro  tre  giorni  dalla
          scadenza del termine di cui al  secondo  ovvero  al  quarto
          periodo, trasmette alla Segreteria tecnica di cui  all'art.
          4 una relazione recante l'illustrazione degli  esiti  della
          conferenza di servizi, delle ragioni del dissenso  e  delle
          proposte dallo stesso  formulate  per  il  superamento  del
          dissenso, compatibilmente con  le  preminenti  esigenze  di
          appaltabilita' dell'opera e della sua realizzazione entro i
          termini  previsti  dal  PNRR  ovvero,  in  relazione   agli
          interventi finanziati con le risorse del PNC dal decreto di
          cui al comma 7 dell' art.  1  del  decreto-legge  6  maggio
          2021, n. 59. La Segreteria tecnica  propone  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri,  entro  quindici  giorni  dalla
          ricezione della relazione di  cui  al  quinto  periodo,  di
          sottoporre  la  questione  all'esame  del   Consiglio   dei
          ministri per le conseguenti  determinazioni.  Il  Consiglio
          dei ministri si pronuncia, entro i successivi dieci giorni,
          se del caso adottando una nuova  determinazione  conclusiva
          ai sensi del primo periodo del comma 6  del  predetto  art.
          14-quinquies della legge n. 241 del  1990  con  i  medesimi
          effetti di cui al comma  4,  del  presente  articolo.  Alle
          riunioni del Consiglio  dei  ministri  possono  partecipare
          senza diritto di voto i Presidenti delle  regioni  o  delle
          province   autonome   interessate.   Restano    ferme    le
          attribuzioni e le prerogative riconosciute alle  regioni  a
          statuto speciale e  alle  province  autonome  di  Trento  e
          Bolzano  dagli  statuti  speciali  di  autonomia  e   dalle
          relative norme di attuazione. Le  decisioni  del  Consiglio
          dei  ministri  sono  immediatamente  efficaci,   non   sono
          sottoposte al controllo preventivo  di  legittimita'  della
          Corte dei conti di cui all'art. 3 della  legge  14  gennaio
          1994, n. 20, e sono pubblicate, per estratto, entro  cinque
          giorni dalla data di  adozione,  nella  Gazzetta  ufficiale
          della Repubblica italiana. 
                6-bis. La determinazione conclusiva della  conferenza
          di servizi di cui al  comma  4,  ovvero  la  determinazione
          motivata  adottata  dal  Comitato  speciale  del  Consiglio
          superiore dei lavori pubblici  o  la  nuova  determinazione
          conclusiva del Consiglio dei ministri nei casi previsti dal
          comma 6, ove gli elaborati progettuali siano  sviluppati  a
          un livello che consenta l'avvio  delle  procedure  previste
          dal  capo  IV  del  titolo  II  del   testo   unico   delle
          disposizioni legislative  e  regolamentari  in  materia  di
          espropriazione per pubblica utilita', di cui al decreto del
          Presidente  della  Repubblica  8  giugno  2001,   n.   327,
          determinano   la   dichiarazione   di   pubblica   utilita'
          dell'opera ai  sensi  degli  articoli  12  e  seguenti  del
          medesimo testo unico. L'avviso di  avvio  del  procedimento
          volto  alla  dichiarazione  di  pubblica  utilita'  di  cui
          all'art. 16 del citato testo unico di cui  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica n. 327 del  2001  e'  integrato
          con la comunicazione di cui all'art.  14,  comma  5,  della
          legge 7 agosto 1990, n. 241, richiamata  dal  comma  4  del
          presente articolo. 
                6-ter. I programmi e i progetti di riqualificazione e
          mitigazione urbanistica connessi  agli  interventi  di  cui
          all'allegato  IV  del  presente  decreto   possono   essere
          finanziati  entro  il  limite  massimo  dell'1%  del  costo
          dell'intervento a valere sulle risorse del quadro economico
          dell'opera. I programmi e i progetti di riqualificazione  e
          mitigazione  urbanistica  di  cui  al  primo  periodo  sono
          approvati secondo le modalita' di cui ai commi 4, 5 e 6. 
                7.  Ai   fini   della   verifica   del   progetto   e
          dell'accertamento dell'ottemperanza  alle  prescrizioni  si
          applicano  le  disposizioni  di  cui  all'art.  48,   comma
          5-quinquies. Le varianti da apportare ai progetti approvati
          in base alla procedura di cui al presente articolo, sia  in
          fase di redazione dei successivi livelli  progettuali,  sia
          in fase di realizzazione delle opere, sono approvate  dalla
          stazione   appaltante   ovvero,   laddove   nominato,   dal
          commissario straordinario nominato ai sensi dell'art. 4 del
          decreto-legge  18  aprile  2019,  n.  32,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  14  giugno  2019,  n.  55,  in
          conformita' a quanto stabilito dal medesimo art.  4,  comma
          2. 
                [7-bis. ABROGATO.] 
                8. La  stazione  appaltante  provvede  ad  indire  la
          procedura di aggiudicazione non oltre novanta giorni  dalla
          data di comunicazione  della  determinazione  motivata  del
          Comitato speciale ai sensi del comma 6 ovvero dalla data di
          pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della decisione  del
          Consiglio dei ministri di cui al medesimo comma 6,  dandone
          contestuale comunicazione  alla  Cabina  di  regia  di  cui
          all'art. 2, per il tramite della Segreteria tecnica di  cui
          all'art. 4, e al Ministero  delle  infrastrutture  e  della
          mobilita' sostenibili. In caso di inosservanza del  termine
          di  cui  al  primo  periodo,  l'intervento  sostitutivo  e'
          attuato nelle forme e secondo le modalita' di cui  all'art.
          12. 
                8-bis. Il quinto periodo del comma  290  dell'art.  2
          della legge 24 dicembre 2007, n.  244,  e'  sostituito  dal
          seguente:  "Alla  societa'  possono  essere   affidate   le
          attivita' di realizzazione e di gestione,  comprese  quelle
          di manutenzione ordinaria  e  straordinaria,  di  ulteriori
          tratte autostradali situate prevalentemente nel  territorio
          della regione Veneto nonche', previa intesa tra le  regioni
          interessate, nel territorio delle  regioni  limitrofe,  nei
          limiti e secondo le  modalita'  previsti  dal  comma  8-ter
          dell'art. 178 del codice dei contratti pubblici, di cui  al
          decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50". 
                8-ter. Al comma 7-bis dell'art. 206 del decreto-legge
          19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole:  "30  giugno  2021"
          sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021". 
                8-quater.   All'   art.   35,   comma   1-ter,    del
          decreto-legge 30 dicembre 2019,  n.  162,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 28 febbraio  2020,  n.  8,  sono
          aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Le  tratte  diverse
          da quelle previste  dal  secondo  periodo  sono  assegnate,
          all'esito del procedimento di revisione  della  concessione
          di cui  al  terzo  periodo,  alla  societa'  ANAS  Spa  che
          provvede altresi' alla realizzazione dell'intervento viario
          Tarquinia-San   Pietro   in   Palazzi,   anche   attraverso
          l'adeguamento della strada statale  n.  1  -  Aurelia,  nei
          limiti delle risorse che si renderanno disponibili  a  tale
          fine  nell'ambito  del  contratto  di  programma   tra   il
          Ministero   delle   infrastrutture   e   delle    mobilita'
          sostenibili e la societa'  ANAS  Spa  relativo  al  periodo
          2021-2025.   Per    la    progettazione    ed    esecuzione
          dell'intervento viario di  cui  al  precedente  periodo,  a
          decorrere dalla data di  sottoscrizione  del  contratto  di
          programma  relativo  al  periodo  2021-2025   e   fino   al
          completamento dei  lavori,  l'amministratore  delegato  pro
          tempore della societa' ANAS  Spa  e'  nominato  commissario
          straordinario, con i poteri e le funzioni di cui all'  art.
          4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  14  giugno  2019,  n.  55.  Al
          commissario straordinario non spettano compensi, gettoni di
          presenza e indennita' comunque denominate". 
                8-quinquies.  Al  fine  di  consentire  l'ultimazione
          delle procedure espropriative e  dei  contenziosi  pendenti
          nonche' dei collaudi tecnico-amministrativi  relativi  alle
          opere realizzate per lo svolgimento dei XX Giochi  olimpici
          invernali e dei IX Giochi paralimpici invernali svoltisi  a
          Torino nel 2006 e delle opere previste e  finanziate  dalla
          legge 8 maggio 2012, n. 65, il termine di cui all' art.  3,
          comma 7, della legge 9 ottobre 2000, n. 285, come prorogato
          dall' art. 2, comma 5-octies, del decreto-legge 29 dicembre
          2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
          febbraio 2011, n. 10,  e'  ulteriormente  prorogato  al  31
          dicembre 2023.». 
              - La legge 4 agosto 2022, n. 127 (Delega al Governo per
          il recepimento delle direttive europee  e  l'attuazione  di
          altri  atti  normativi  dell'Unione  europea  -  Legge   di
          delegazione europea 2021),  e'  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 26 agosto 2022, n. 199. 
              -  Il  decreto-legge   11   novembre   2022,   n.   173
          (Disposizioni  urgenti  in  materia   di   riordino   delle
          attribuzioni  dei  Ministeri),  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 11 novembre 2022, n. 264,  e'  stato  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 16 dicembre  2022,  n.  204,
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2023, n. 3. 
              - Il decreto legislativo 31 marzo 2023, n.  36  (Codice
          dei contratti pubblici  in  attuazione  dell'art.  1  della
          legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al  Governo  in
          materia  di  contratti  pubblici),  e'   pubblicato   nella
          Gazzetta Ufficiale 31 marzo 2023, n. 77, S.O. n. 12/L. 
 
          Note all'art. 1: 
              - Per i riferimenti della direttiva (UE) 2021/1187  del
          Parlamento europeo e del  Consiglio,  del  7  luglio  2021,
          sulla razionalizzazione  delle  misure  per  promuovere  la
          realizzazione  della  rete   transeuropea   dei   trasporti
          (TEN-T), si veda nelle note alle premesse. 
              - Si riporta l'art. 44, paragrafo  1,  del  regolamento
          (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e  del  Consiglio,
          dell'11 dicembre 2013, sugli orientamenti  dell'Unione  per
          lo sviluppo della rete transeuropea  dei  trasporti  e  che
          abroga la decisione n. 661/2010/UE: 
                «Art. 44 (Elenco dei corridoi della rete centrale). -
          1. L'elenco dei corridoi della rete centrale  figura  nella
          parte I dell'allegato del regolamento  (UE)  n.  1316/2013.
          Come  previsto  nel  presente  capo,   gli   Stati   membri
          partecipano a tali corridoi. 
                (Omissis).». 
              - Si riportano gli articoli 31 e  33,  del  regolamento
          (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e  del  Consiglio,
          dell'11 dicembre 2013, sugli orientamenti  dell'Unione  per
          lo sviluppo della rete transeuropea  dei  trasporti  e  che
          abroga la decisione n. 661/2010/UE: 
                «Art.  31  (Applicazioni  telematiche).   -   1.   Le
          applicazioni  telematiche  sono  tali  da   consentire   la
          gestione  del  traffico  e  lo  scambio   di   informazioni
          all'interno  di  modi  di  trasporto  e  fra  di  essi  per
          operazioni di trasporto  multimodale  e  servizi  a  valore
          aggiunto  connessi  ai   trasporti,   miglioramenti   della
          sicurezza, della protezione e delle prestazioni  ambientali
          e procedure amministrative  semplificate.  Le  applicazioni
          telematiche facilitano la  connessione  senza  interruzioni
          tra l'infrastruttura della rete globale e  l'infrastruttura
          del trasporto regionale e locale. 
                2. Le applicazioni telematiche  sono  utilizzate  per
          quanto possibile in tutta l'Unione al  fine  di  consentire
          che esista un insieme di capacita' di  base  interoperabili
          in tutti gli Stati membri. 
                3. Le applicazioni telematiche  di  cui  al  presente
          articolo, nei rispettivi modi di  trasporto,  includono  in
          particolare: 
                  per le ferrovie: l'ERTMS; 
                  per le vie navigabili interne: i RIS; 
                  per il trasporto stradale: gli ITS; 
                  per  il  trasporto  marittimo:  VTMIS   e   servizi
          marittimi  elettronici,  inclusi  i  servizi  d'interfaccia
          unica quali l'interfaccia marittima unica, i sistemi  delle
          comunita' portuali  e  i  relativi  sistemi  d'informazione
          doganale; 
                  per il trasporto aereo: i sistemi di  gestione  del
          traffico  aereo,  in  particolare  quelli  risultanti   dal
          sistema SESAR.». 
                «Art. 33 (Nuove  tecnologie  e  innovazioni).  -  Per
          mantenere la rete  globale  al  passo  con  lo  sviluppo  e
          l'introduzione di tecnologie innovative, l'obiettivo e'  in
          particolare il seguente: 
                  a) sostenere e promuovere la decarbonizzazione  dei
          trasporti attraverso la  transizione  verso  tecnologie  di
          trasporto innovative e sostenibili; 
                  b) consentire la decarbonizzazione di tutti i  modi
          di   trasporto   promuovendo    l'efficienza    energetica,
          introdurre sistemi  di  propulsione  alternativi,  tra  cui
          sistemi   di   fornitura   di   elettricita',   e   fornire
          l'infrastruttura corrispondente. Tale  infrastruttura  puo'
          includere reti e altri strumenti necessari per la fornitura
          di     energia,      tener      conto      dell'interfaccia
          infrastruttura-veicolo    e    comprendere     applicazioni
          telematiche; 
                  c) migliorare  la  sicurezza  e  la  sostenibilita'
          della circolazione delle persone e del trasporto di merci; 
                  d)  migliorare  il  funzionamento,   la   gestione,
          l'accessibilita', l'interoperabilita', la multimodalita'  e
          l'efficienza della rete, ivi incluso attraverso  i  servizi
          di emissione biglietti multimodali e il coordinamento degli
          orari di viaggio; 
                  e)   promuovere   modi   efficaci    per    fornire
          informazioni  accessibili  e  comprensibili   a   tutti   i
          cittadini in materia di interconnessioni, interoperabilita'
          e multimodalita'; 
                  f) promuovere misure  dirette  a  ridurre  i  costi
          esterni, come la congestione, i danni alla  salute  e  ogni
          tipo di inquinamento, tra cui il rumore e le emissioni; 
                  g) introdurre la tecnologia della sicurezza e norme
          di identificazione compatibili sulle reti; 
                  h)  migliorare   la   resilienza   ai   cambiamenti
          climatici; 
                  i) far  progredire  lo  sviluppo  e  l'utilizzo  di
          applicazioni telematiche all'interno dei modi di  trasporto
          e fra di essi.».