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DECRETO-LEGGE 29 dicembre 2016, n. 243

Interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno. (16G00259)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 31/12/2016.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2017, n. 18 (in G.U. 28/02/2017, n. 49).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 07/02/2024)
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Testo in vigore dal:  8-2-2024
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Art. 2

Procedure di infrazione europee n. 2004/2034 e n. 2009/2034 per la realizzazione e l'adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione
1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i Presidenti delle regioni interessate, è nominato un unico Commissario straordinario del Governo, di seguito Commissario unico, scelto tra persone, anche estranee alla pubblica amministrazione, di comprovata esperienza gestionale e amministrativa, che non siano in una situazione di conflitto di interessi. Il Commissario resta in carica per un triennio e, nel caso in cui si tratti di dipendente pubblico, è collocato in posizione di comando, aspettativa o fuori ruolo secondo l'ordinamento applicabile. All'atto del collocamento fuori ruolo è reso indisponibile per tutta la durata del collocamento fuori ruolo un numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza equivalente dal punto di vista finanziario.
2. Al Commissario unico sono attribuiti compiti di coordinamento e realizzazione degli interventi funzionali a garantire l'adeguamento nel minor tempo possibile alle sentenze di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione europea pronunciate il 19 luglio 2012 (causa C-565/10) e il 10 aprile 2014 (causa C-85/13) evitando l'aggravamento delle procedure di infrazione in essere, mediante gli interventi sui sistemi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue necessari in relazione agli agglomerati oggetto delle predette condanne non ancora dichiarati conformi alla data di entrata in vigore del presente decreto, ivi inclusa la gestione degli impianti fino a quando l'agglomerato urbano corrispondente non sia reso conforme a quanto stabilito dalla Corte di giustizia dell'Unione europea e comunque per un periodo non superiore a due anni dal collaudo definitivo delle opere, nonché il trasferimento degli stessi agli enti di governo dell'ambito ai sensi dell'articolo 143 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 , o, in mancanza di questi ultimi, alle regioni. Il Commissario presenta annualmente al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare una relazione sullo stato di attuazione degli interventi di cui al presente articolo e sulle criticità eventualmente riscontrate. La relazione è inviata dal medesimo Ministro alle Camere per la trasmissione alle Commissioni parlamentari competenti per materia.
Per i progetti di competenza del Commissario, in caso di inerzia regionale, ai sensi dell'articolo 7-bis, comma 8-bis, del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, il Ministero della transizione ecologica, con il supporto della Commissione di cui all'articolo 8 del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006, effettua la verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale regionale e la valutazione di impatto ambientale regionale.
2-bis. Al fine di accelerare la progettazione e la realizzazione degli interventi di competenza del Commissario unico di cui al comma 2, oggetto di procedure di infrazione europee, gli interventi medesimi sono dichiarati di pubblica utilità, indifferibili e urgenti.
2-ter. In considerazione del carattere di eccezionalità e di estrema urgenza degli interventi di competenza del Commissario unico di cui al comma 2, i termini per il rilascio di pareri e di atti di assenso hanno carattere perentorio e sono ridotti alla metà.
2-quater. Decorsi i termini di cui al comma 2-ter, i pareri e gli atti di assenso ivi indicati, esclusi quelli in materia ambientale o relativi alla tutela dei beni culturali e paesaggistici, si intendono acquisiti con esito positivo. Restano ferme le responsabilità a carico degli enti e delle amministrazioni che non hanno fornito i pareri e gli atti di assenso entro i termini di cui al citato comma 2-ter.
2-quinquies. Nei procedimenti espropriativi avviati dal Commissario unico, i termini legislativi previsti dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, sono ridotti alla metà.
3. Al predetto Commissario è corrisposto esclusivamente un compenso determinato nella misura e con le modalità di cui al comma 3 dell'articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, a valere sulle risorse assegnate per la realizzazione degli interventi, composto da una parte fissa e da una parte variabile in ragione dei risultati conseguiti.
4. A decorrere dalla data dell'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1, i Commissari straordinari nominati per l'adeguamento alle sentenze di condanna della Corte di giustizia dell'Unione europea pronunciate il 19 luglio 2012 (causa C-565/10) e il 10 aprile 2014 (causa C-85/13) ai sensi dell'articolo 7, comma 7, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, cessano dal proprio incarico. Contestualmente, le risorse presenti nelle contabilità speciali ad essi intestate sono trasferite ad apposita contabilità speciale intestata al Commissario unico, presso la Sezione di Tesoreria provinciale dello Stato di Roma, ai sensi degli articoli 8 e 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367; le risorse destinate agli interventi di cui al presente articolo in relazione alla delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) n. 60/2012 del 30 aprile 2012, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 160 dell'11 luglio 2012, confluiscono nella disponibilità del Commissario con le modalità di cui ai commi 7-bis e 7-ter dell'articolo 7 del predetto decreto-legge n. 133 del 2014. Con le stesse modalità confluiscono altresì nella disponibilità del Commissario unico tutte le risorse finanziarie pubbliche da destinare agli interventi di cui al comma 2 del presente articolo per effetto di quanto statuito dal CIPE con le delibere nn. 25/2016 e 26/2016 del 10 agosto 2016, pubblicate, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale n. 266 e n. 267 del 14 e del 15 novembre 2016.
5. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e comunque entro la data di cessazione dall'incarico, i Commissari di cui al comma 4 trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei ministri, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e al Commissario unico una relazione circa lo stato di attuazione degli interventi di competenza, con le difficoltà riscontrate nell'esecuzione dei medesimi, e degli impegni finanziari assunti nell'espletamento dell'incarico, a valere sulle contabilità speciali loro intestate, e trasferiscono al Commissario unico tutta la documentazione progettuale e tecnica in loro possesso.
6. Entro sessanta giorni dalla richiesta del Commissario unico ai sensi del comma 7-ter dell'articolo 7 del predetto decreto-legge n. 133 del 2014, le regioni trasferiscono le risorse destinate alla realizzazione degli interventi di cui al comma 2 del presente articolo in relazione alla delibera del CIPE n. 60/2012, già trasferite ai bilanci regionali, per le quali non risulti intervenuta l'aggiudicazione provvisoria dei lavori, dandone informazione al Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri. Decorso inutilmente il termine di sessanta giorni di cui al periodo precedente, fermo restando l'accertamento dell'eventuale responsabilità derivante dall'inadempimento, il Commissario unico di cui al comma 1, in qualità di Commissario ad acta, adotta i relativi necessari provvedimenti.
7. Per gli interventi di cui al comma 2 per la cui realizzazione sia prevista la concorrenza della tariffa o di risorse regionali, i gestori del servizio idrico integrato, con le modalità previste con deliberazione adottata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto dall'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico, sentito l'ente di governo d'ambito e fermo restando l'equilibrio economico-finanziario della gestione, ovvero la regione per le relative risorse, trasferiscono gli importi dovuti alla contabilità speciale del Commissario, assumendo i conseguenti provvedimenti necessari.
8. Entro trenta giorni dalla data di adozione del decreto di cui al comma 1, il Commissario unico predispone, ai sensi dei commi 2 e 8 nonché, ove applicabile, del comma 5 dell'articolo 134 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste ai sensi del presente articolo, un sistema di qualificazione dei prestatori di servizi di ingegneria per la predisposizione di un albo di soggetti ai quali affidare incarichi di progettazione, di importo inferiore a un milione di euro, degli interventi di adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione degli agglomerati urbani oggetto delle procedure di infrazione n. 2004/2034 e n. 2009/2034.
Tale albo è trasmesso, entro sessanta giorni dalla predisposizione, anche per posta elettronica certificata, all'Autorità nazionale anticorruzione al fine di consentire la verifica del rispetto dei criteri previsti dal comma 2 dell'articolo 134 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
8-bis. Il Commissario unico può avvalersi fino a un massimo di due subcommissari in relazione alla portata e al numero degli interventi sostitutivi, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro per il Sud e la coesione territoriale, che operano sulla base di specifiche deleghe definite dal Commissario unico e per i quali si applica la disciplina di cui ai commi 1 e 3, con oneri a carico del quadro economico degli interventi. Con il medesimo procedimento di cui al primo periodo si provvede all'eventuale sostituzione o revoca dei subcommissari.
9. Il Commissario unico si avvale, sulla base di apposite convenzioni, di società in house delle amministrazioni centrali dello Stato, dotate di specifica competenza tecnica, degli enti del sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132, delle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e degli Enti pubblici che operano nell'ambito delle aree di intervento nonché del gestore del servizio idrico integrato territorialmente competente, utilizzando le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Al personale di cui il Commissario si avvale può essere riconosciuta la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario nel limite massimo di 30 ore mensili effettivamente svolte, e comunque nel rispetto della disciplina in materia di orario di lavoro di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66. Gli oneri di cui alle predette convenzioni sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare.
10. Il Commissario unico si avvale altresì, per il triennio 2017-2019, di una Segreteria tecnica composta da non più di 6 membri, nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, scelti tra soggetti dotati di comprovata pluriennale esperienza tecnico-scientifica nel settore dell'ingegneria idraulica e del ciclo delle acque. Con il medesimo decreto è determinata l'indennità onnicomprensiva spettante a ciascun componente della Segreteria, nei limiti di una spesa complessiva annuale per il complesso dei membri della Segreteria tecnica non superiore a 300.000,00 euro. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a euro 300.000 per ciascuno degli anni 2017-2019 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di cui all'articolo 1, comma 226, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
A tal fine il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
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11. Il Commissario unico opera in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Fermo restando quanto previsto al primo periodo del presente comma, al Commissario unico si applicano le disposizioni dei commi 2-ter, 4, 5 e 6 dell'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, e dei commi 5, 7-bis e 7-ter dell'articolo 7 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164
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11-bis. Ove siano necessari provvedimenti di valutazione di impatto ambientale o di verifica di assoggettabilità è competente la Commissione tecnica PNRR-PNIEC di cui all'articolo 8, comma 2-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Ai relativi procedimenti si applicano le disposizioni di semplificazione e accelerazione previste dal citato decreto legislativo n. 152 del 2006 per i progetti di cui al medesimo articolo 8, comma 2-bis.
11-ter. Ove gli interventi e le opere rientrino in siti che costituiscono la rete Natura 2000, la valutazione di incidenza è conclusa entro trenta giorni dalla richiesta. In caso di mancata conclusione della valutazione di incidenza entro il termine di cui al primo periodo, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministro delle imprese e del made in Italy, assegna all'autorità competente un termine non superiore a quindici giorni per provvedere.
In caso di perdurante inerzia, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita l'autorità competente, il Consiglio dei ministri nomina un commissario ad acta al quale attribuisce, in via sostitutiva, il potere di adottare gli atti e i provvedimenti necessari, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Può essere nominato commissario ad acta il Commissario unico di cui al comma 1. Al commissario ad acta non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
11-quater. Nel caso di conclusione negativa delle valutazioni di incidenza, alle opere e agli interventi di cui al comma 2 può applicarsi, in quanto rispondenti a finalità imperative di rilevante interesse pubblico, la disciplina di cui all'articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992
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