DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2019, n. 162

Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonche' di innovazione tecnologica. (19G00171)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 31/12/2019
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8 (in S.O. n. 10, relativo alla G.U. 29/02/2020, n. 51).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/05/2023)
Testo in vigore dal: 31-7-2021
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 35 
 
         Disposizioni in materia di concessioni autostradali 
 
  1. In caso di revoca, di decadenza o di risoluzione di  concessioni
di strade o di autostrade, ivi incluse quelle sottoposte a  pedaggio,
nelle  more  dello  svolgimento   delle   procedure   di   gara   per
l'affidamento a  nuovo  concessionario,  per  il  tempo  strettamente
necessario  alla  sua  individuazione,  ANAS  S.p.a.,  in  attuazione
dell'articolo 36, comma 3, del decreto-legge 6 luglio  2011,  n.  98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio  2011,  n.  111,
puo'  assumere  la  gestione  delle  medesime,  nonche'  svolgere  le
attivita' di manutenzione  ordinaria  e  straordinaria  e  quelle  di
investimento finalizzate alla loro  riqualificazione  o  adeguamento.
Sono  fatte  salve  le  eventuali  disposizioni   convenzionali   che
escludano il riconoscimento  di  indennizzi  in  caso  di  estinzione
anticipata  del  rapporto  concessorio,  ed   e'   fatta   salva   la
possibilita'  per  ANAS  S.p.a.,  ai  fini  dello  svolgimento  delle
attivita' di cui  al  primo  periodo,  di  acquistare  gli  eventuali
progetti  elaborati  dal  concessionario  previo  pagamento   di   un
corrispettivo  determinato  avendo  riguardo   ai   soli   costi   di
progettazione  e  ai  diritti  sulle  opere   dell'ingegno   di   cui
all'articolo  2578  del  codice  civile.  Con  decreto  adottato  dal
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinati l'oggetto e
le modalita' di svolgimento della gestione provvisoria  assegnata  ad
ANAS  S.p.a.  Qualora  l'estinzione  della  concessione   derivi   da
inadempimento del concessionario si applica l'articolo 176, comma  4,
lettera a) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.  50,  anche  in
sostituzione delle eventuali clausole  convenzionali,  sostanziali  e
procedurali, difformi, anche se approvate per  legge,  da  intendersi
come nulle ai sensi dell'articolo 1419,  secondo  comma,  del  codice
civile,  senza  che  possa  operare,  per  effetto   della   presente
disposizione,  alcuna  risoluzione  di   diritto.   L'efficacia   del
provvedimento di revoca, decadenza o  risoluzione  della  concessione
non  e'  sottoposta  alla   condizione   del   pagamento   da   parte
dell'amministrazione  concedente  delle  somme  previste  dal  citato
articolo 176, comma 4, lettera a). 
  1-bis. All'articolo 1, comma 1078, della legge 27 dicembre 2017, n.
205, il primo periodo e' sostituito dal seguente: "Le province  e  le
citta'  metropolitane  certificano  l'avvenuta  realizzazione   degli
interventi di cui al comma 1076 entro il 31 dicembre  2020,  per  gli
interventi realizzati nel 2018 e nel 2019, ed entro  il  31  dicembre
successivo all'anno di riferimento, per gli interventi realizzati dal
2020 al 2023, mediante  apposita  comunicazione  al  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti". 
  1-ter. L'articolo  9  della  legge  12  agosto  1982,  n.  531,  e'
abrogato. Conseguentemente, fino al  31  ottobre  2028,  la  Societa'
Autostrada tirrenica Spa, in forza della convenzione unica  stipulata
in data 11 marzo 2009, provvede esclusivamente  alla  gestione  delle
sole tratte autostradali relative al  collegamento  autostradale  A12
Livorno-Grosseto-Civitavecchia,  aperte  al  traffico  alla  data  di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il
Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  e  la   Societa'
Autostrada tirrenica Spa  procedono  alla  revisione  della  predetta
convenzione unica tenendo conto delle vigenti disposizioni in materia
di contratti pubblici nonche' di quanto disposto  dal  primo  periodo
del  presente  comma,   in   conformita'   alle   delibere   adottate
dall'Autorita' di regolazione dei trasporti di  cui  all'articolo  37
del  decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.   201,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge  22  dicembre  2011,  n.  214.((Le  tratte
diverse da  quelle  previste  dal  secondo  periodo  sono  assegnate,
all'esito del procedimento di revisione della concessione di  cui  al
terzo periodo, alla societa' ANAS  Spa  che  provvede  altresi'  alla
realizzazione dell'intervento viario Tarquinia-San Pietro in Palazzi,
anche attraverso l'adeguamento della strada statale n. 1  -  Aurelia,
nei limiti delle risorse che si renderanno disponibili  a  tale  fine
nell'ambito  del  contratto  di  programma  tra  il  Ministero  delle
infrastrutture e delle mobilita' sostenibili e la societa'  ANAS  Spa
relativo al periodo 2021-2025. Per  la  progettazione  ed  esecuzione
dell'intervento viario di cui  al  precedente  periodo,  a  decorrere
dalla data di sottoscrizione del contratto di programma  relativo  al
periodo   2021-2025   e   fino   al   completamento    dei    lavori,
l'amministratore delegato pro tempore  della  societa'  ANAS  Spa  e'
nominato commissario straordinario, con i poteri e le funzioni di cui
all'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n.  32,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. Al  commissario
straordinario non spettano compensi, gettoni di presenza e indennita'
comunque denominate)).