DECRETO-LEGGE 18 aprile 2019, n. 32

Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici. (19G00040)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 19/04/2019
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 14 giugno 2019, n. 55 (in G.U. 17/06/2019, n. 140).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/04/2023)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 25-2-2023
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 4 
 
Commissari straordinari,  interventi  sostitutivi  e  responsabilita'
                              erariali 
 
  1. Con  uno  o  piu'  decreti  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri, da adottare entro il 31  dicembre  2020,  su  proposta  del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,  sentito  il  Ministro
dell'economia  e  delle  finanze,  previo  parere  delle   competenti
Commissioni   parlamentari,   sono   individuati    gli    interventi
infrastrutturali caratterizzati da un elevato grado  di  complessita'
progettuale, da una particolare difficolta' esecutiva o attuativa, da
complessita' delle procedure  tecnico  -  amministrative  ovvero  che
comportano un rilevante impatto  sul  tessuto  socio  -  economico  a
livello nazionale, regionale o locale, per la cui realizzazione o  il
cui completamento si  rende  necessaria  la  nomina  di  uno  o  piu'
Commissari straordinari che e' disposta con i  medesimi  decreti.  Il
parere delle Commissioni parlamentari viene reso entro  venti  giorni
dalla  richiesta;  decorso  inutilmente  tale  termine  si  prescinde
dall'acquisizione del parere. Con uno o piu' decreti  successivi,  da
adottare con le modalita'  di  cui  al  primo  periodo  entro  il  31
dicembre  2021,  il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri   puo'
individuare, sulla base dei medesimi criteri di cui al primo periodo,
ulteriori interventi per i quali disporre  la  nomina  di  Commissari
straordinari.  In  relazione  agli  interventi  infrastrutturali   di
rilevanza esclusivamente regionale o locale,  i  decreti  di  cui  al
presente comma sono adottati, ai  soli  fini  dell'individuazione  di
tali interventi,  previa  intesa  con  il  Presidente  della  Regione
interessata.  Gli  interventi  di  cui  al  presente  articolo   sono
identificati con i corrispondenti  codici  unici  di  progetto  (CUP)
relativi all'opera principale e agli interventi ad essa collegati. Il
Commissario   straordinario   nominato,   prima   dell'avvio    degli
interventi,  convoca   le   organizzazioni   sindacali   maggiormente
rappresentative a livello nazionale. Quando, per sopravvenute ragioni
soggettive od oggettive, e' necessario provvedere  alla  sostituzione
dei Commissari, si procede  con  le  medesime  modalita'  di  cui  al
presente comma anche oltre i termini di cui al  primo  e  al  secondo
periodo. 
  2. Per le finalita' di cui al comma  1,  ed  allo  scopo  di  poter
celermente stabilire le condizioni per l'effettiva realizzazione  dei
lavori, i Commissari straordinari,  individuabili  anche  nell'ambito
delle societa' a controllo pubblico, cui spetta l'assunzione di  ogni
determinazione ritenuta necessaria per l'avvio ovvero la prosecuzione
dei lavori, anche sospesi, provvedono all'eventuale rielaborazione  e
approvazione dei progetti non ancora appaltati, operando in  raccordo
con i  Provveditorati  interregionali  alle  opere  pubbliche,  anche
mediante specifici  protocolli  operativi  per  l'applicazione  delle
migliori  pratiche.  L'approvazione  dei  progetti   da   parte   dei
Commissari straordinari, d'intesa  con  i  Presidenti  delle  regioni
territorialmente competenti, sostituisce, ad ogni effetto  di  legge,
ogni autorizzazione,  parere,  visto  e  nulla  osta  occorrenti  per
l'avvio o la prosecuzione dei  lavori,  fatta  eccezione  per  quelli
relativi alla tutela ambientale, per i quali i termini  dei  relativi
procedimenti sono dimezzati, e per quelli  relativi  alla  tutela  di
beni culturali e paesaggistici, per i quali il  termine  di  adozione
dell'autorizzazione, parere, visto e  nulla  osta  e'  fissato  nella
misura massima di sessanta  giorni  dalla  data  di  ricezione  della
richiesta, decorso il quale, ove l'autorita' competente  non  si  sia
pronunciata,  detti  atti  si   intendono   rilasciati.   L'autorita'
competente puo' altresi' chiedere chiarimenti o elementi  integrativi
di giudizio; in tal caso il termine di cui al precedente  periodo  e'
sospeso fino al  ricevimento  della  documentazione  richiesta  e,  a
partire  dall'acquisizione  della  medesima  documentazione,  per  un
periodo massimo di trenta giorni, decorso il quale  i  chiarimenti  o
gli elementi integrativi si intendono comunque  acquisiti  con  esito
positivo. Ove sorga l'esigenza di procedere ad accertamenti di natura
tecnica, l'autorita' competente ne da'  preventiva  comunicazione  al
Commissario straordinario e il termine di sessanta giorni di  cui  al
presente comma e' sospeso,  fino  all'acquisizione  delle  risultanze
degli accertamenti e, comunque, per  un  periodo  massimo  di  trenta
giorni, decorsi i quali si procede comunque all'iter autorizzativo. I
termini di cui ai periodi precedenti si  applicano  altresi'  per  le
procedure autorizzative per l'impiantistica  connessa  alla  gestione
aerobica della frazione organica dei rifiuti solidi urbani (FORSU)  e
dei rifiuti organici in  generale  della  regione  Lazio  e  di  Roma
Capitale, fermi restando i principi  di  cui  alla  parte  prima  del
decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.  152,  e  nel  rispetto  delle
disposizioni contenute  nella  parte  seconda  del  medesimo  decreto
legislativo n. 152 del 2006. 
  ((2-bis.   Relativamente   ai   progetti    delle    infrastrutture
ferroviarie, l'approvazione di cui al comma 2 puo' avere  ad  oggetto
anche il  progetto  di  fattibilita'  tecnica  ed  economica  di  cui
all'articolo 23, commi 5 e 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50, a  condizione  che  detto  progetto  sia  redatto  secondo  le
modalita' e le indicazioni di cui all'articolo 48,  comma  7,  quarto
periodo, del decreto-legge 31 maggio 2021,  n.  77,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. In tal caso, fermo
restando quanto previsto dal comma 3, la stazione appaltante  pone  a
base di gara direttamente il  progetto  di  fattibilita'  tecnica  ed
economica approvato dal Commissario  straordinario,  d'intesa  con  i
Presidenti delle regioni territorialmente competenti.)) 
  3. Per l'esecuzione degli  interventi,  i  Commissari  straordinari
possono essere abilitati ad  assumere  direttamente  le  funzioni  di
stazione appaltante e operano in deroga alle disposizioni di legge in
materia di contratti pubblici, fatto salvo il rispetto  dei  principi
di cui agli articoli 30, 34 e 42 del decreto  legislativo  18  aprile
2016, n. 50,  nonche'  delle  disposizioni  del  codice  delle  leggi
antimafia  e  delle  misure  di  prevenzione,  di  cui   al   decreto
legislativo 6 settembre 2011, n.  159,  e  dei  vincoli  inderogabili
derivanti dall'appartenenza all'Unione europea,  ivi  inclusi  quelli
derivanti  dalle  direttive  2014/24/UE   e   2014/25/UE,   e   delle
disposizioni in materia di subappalto. Per l'esercizio delle funzioni
di cui al primo periodo, il Commissario straordinario provvede  anche
a mezzo di  ordinanze.  Per  le  occupazioni  di  urgenza  e  per  le
espropriazioni  delle  aree   occorrenti   per   l'esecuzione   degli
interventi,  i  Commissari   straordinari,   con   proprio   decreto,
provvedono alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di
immissione in possesso dei suoli anche con la sola  presenza  di  due
rappresentanti della regione o degli enti  territoriali  interessati,
prescindendo da ogni altro adempimento. 
  3-bis. E' autorizzata l'apertura di apposite contabilita'  speciali
intestate ai Commissari straordinari, nominati ai sensi del  presente
articolo, per le spese di  funzionamento  e  di  realizzazione  degli
interventi nel caso svolgano le funzioni di stazione  appaltante.  Il
Commissario predispone e aggiorna,  mediante  apposito  sistema  reso
disponibile dal Dipartimento della Ragioneria Generale  dello  Stato,
il cronoprogramma dei pagamenti degli interventi in base al quale  le
amministrazioni  competenti,  ciascuna  per  la  parte   di   propria
competenza, assumono gli impegni pluriennali di spesa a valere  sugli
stanziamenti iscritti in bilancio  riguardanti  il  trasferimento  di
risorse alle contabilita' speciali. Conseguentemente, il Commissario,
nei limiti delle risorse  impegnate  in  bilancio,  puo'  avviare  le
procedure  di  affidamento  dei  contratti  anche  nelle   more   del
trasferimento delle risorse sulla contabilita' speciale. Gli  impegni
pluriennali possono essere annualmente rimodulati  con  la  legge  di
bilancio in  relazione  agli  aggiornamenti  del  cronoprogramma  dei
pagamenti nel rispetto dei saldi  di  finanza  pubblica.  Le  risorse
destinate alla realizzazione degli interventi sono trasferite, previa
tempestiva richiesta del Commissario alle amministrazioni competenti,
sulla contabilita' speciale sulla base  degli  stati  di  avanzamento
dell'intervento comunicati al Commissario. I provvedimenti di  natura
regolatoria, ad esclusione di quelli di natura  gestionale,  adottati
dai Commissari straordinari sono sottoposti al  controllo  preventivo
della Corte dei conti e pubblicati  nella  Gazzetta  ufficiale  della
Repubblica italiana. Si applica  l'articolo  3,  comma  1-bis,  della
legge 14 gennaio 1994, n. 20. I termini di cui all'articolo 27, comma
1, della legge 24 novembre 2000, n.  340,  sono  dimezzati.  In  ogni
caso, durante lo  svolgimento  della  fase  del  controllo,  l'organo
emanante  puo',  con  motivazione  espressa,  dichiarare  i  predetti
provvedimenti provvisoriamente efficaci, esecutori  ed  esecutivi,  a
norma degli articoli 21-bis, 21-ter e 21-quater, della legge 7 agosto
1990,  n.  241.  Il  monitoraggio  degli  interventi  effettuati  dai
Commissari straordinari avviene sulla base  di  quanto  disposto  dal
decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. 
  4.   I   Commissari   straordinari    trasmettono    al    Comitato
interministeriale per la programmazione economica, per il tramite del
Ministero  competente,  i  progetti  approvati,  il  relativo  quadro
economico, il cronoprogramma  dei  lavori  e  il  relativo  stato  di
avanzamento,  rilevati  attraverso  il  sistema  di  cui  al  decreto
legislativo n.  229  del  2011,  segnalando  altresi'  semestralmente
eventuali anomalie e significativi scostamenti  rispetto  ai  termini
fissati nel cronoprogramma di realizzazione  delle  opere,  anche  ai
fini  della  valutazione  di  definanziamento  degli  interventi.  Le
modalita' e le deroghe di cui al comma 2, ad eccezione di quanto  ivi
previsto per i procedimenti relativi alla tutela di beni culturali  e
paesaggistici, e di cui ai commi 3 e 3-bis, nonche'  la  possibilita'
di avvalersi di assistenza tecnica nell'ambito del  quadro  economico
dell'opera, si applicano anche  agli  interventi  dei  commissari  di
Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico e dei  Commissari
per l'attuazione degli interventi idrici di cui all'articolo 1, comma
153, della legge 30 dicembre 2018, n. 145  e  del  Commissario  unico
nazionale per la depurazione di cui  all'articolo  2,  comma  1,  del
decreto-legge 29 dicembre 2016 n.243 convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18 e all'articolo 5,  comma  6,  del
decreto-legge 14 ottobre 2019 n.111, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 12 dicembre 2019 n. 141 e dei Commissari per la  bonifica
dei siti di interesse nazionale di cui all'articolo 252, del  decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 
  5. Con i medesimi  decreti  di  cui  al  comma  1  sono,  altresi',
stabiliti i  termini  e  le  attivita'  connesse  alla  realizzazione
dell'opera nonche' una quota percentuale del quadro  economico  degli
interventi da realizzare eventualmente da  destinare  alle  spese  di
supporto tecnico e al  compenso  per  i  Commissari  straordinari.  I
compensi dei Commissari, ove previsti, sono stabiliti in  misura  non
superiore  a  quella  indicata  all'articolo   15,   comma   3,   del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Per  il  supporto  tecnico  e  le
attivita'  connesse  alla  realizzazione  dell'opera,  i   Commissari
possono avvalersi, senza  nuovi  o  maggiori  oneri  per  la  finanza
pubblica, di strutture dell'amministrazione centrale  o  territoriale
interessata, dell'Unita' Tecnica-Amministrativa di  cui  all'articolo
5, comma 1, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n.  136,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 febbraio  2014,  n.  6,  nonche'  di
societa' controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, dalle
Regioni o da altri soggetti di cui all'articolo  1,  comma  2,  della
legge 31 dicembre 2009, n. 196, i cui oneri sono posti a  carico  dei
quadri  economici  degli  interventi  da  realizzare   o   completare
nell'ambito della percentuale di cui al primo periodo.  I  Commissari
straordinari  possono  nominare   un   sub-commissario.   L'eventuale
compenso del sub commissario da determinarsi in misura non  superiore
a quella indicata all'articolo  15,  comma  3,  del  decreto-legge  6
luglio 2011, n. 98, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  15
luglio  2011,  n.  111,  e'  posto  a  carico  del  quadro  economico
dell'intervento da realizzare, nell'ambito della quota percentuale di
cui al primo periodo. 
  6. Al fine di fronteggiare la situazione di grave  degrado  in  cui
versa la rete viaria provinciale della Regione Siciliana, ancor  piu'
acuitasi in conseguenza dei recenti eventi  meteorologici  che  hanno
interessato vaste aree del territorio, ed allo scopo  di  programmare
immediati   interventi   di   riqualificazione,    miglioramento    e
rifunzionalizzazione della stessa rete viaria provinciale al fine  di
conseguire  idonei  standard  di  sicurezza   stradale   e   adeguata
mobilita', con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,  su
proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sentito il
Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa  con  il  Presidente
della Giunta regionale Siciliana, da adottarsi entro il  28  febbraio
2020, e' nominato apposito Commissario straordinario, il quale, con i
medesimi poteri di cui ai commi 2 e 3, e' incaricato di realizzare la
progettazione, l'affidamento e l'esecuzione di interventi sulla  rete
viaria provinciale della Regione Siciliana, anche  mediante  apposite
convenzioni da stipulare con le amministrazioni  competenti.  Con  il
medesimo decreto di cui al primo periodo, sono stabiliti  i  termini,
le modalita', le  tempistiche,  il  supporto  tecnico,  le  attivita'
connesse alla realizzazione dell'opera, il compenso del  Commissario,
i cui oneri sono posti a carico del quadro economico degli interventi
da realizzare o  completare.  Il  Commissario  straordinario  per  la
realizzazione degli interventi puo' avvalersi, sulla base di apposite
convenzioni,  di  ANAS  S.p.a.,  delle  amministrazioni  centrali   e
periferiche dello Stato e degli enti  pubblici  dotati  di  specifica
competenza tecnica nell'ambito delle aree di intervento, senza  nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Gli  oneri  di  cui
alle predette convenzioni sono posti a carico  dei  quadri  economici
degli interventi  da  realizzare.  Il  compenso  del  Commissario  e'
stabilito in misura non superiore a quella indicata all'articolo  15,
comma 3, del decreto-legge 6  luglio  2011,  n.  98,  convertito  con
modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Il commissario puo'
avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza  pubblica,  di
strutture  dell'amministrazione  interessata  nonche'   di   societa'
controllate dalla medesima. 
  6-bis. Per la prosecuzione dei lavori di realizzazione  del  modulo
sperimentale elettromeccanico per la tutela e la  salvaguardia  della
Laguna di Venezia, noto come sistema MOSE, con decreto del Presidente
del  Consiglio  dei  ministri,  su  proposta   del   Ministro   delle
infrastrutture e dei  trasporti,  d'intesa  con  la  regione  Veneto,
sentiti i Ministri dell'economia e  delle  finanze,  dell'ambiente  e
della tutela del territorio e del mare, per i  beni  e  le  attivita'
culturali e delle politiche  agricole  alimentari,  forestali  e  del
turismo, la citta' metropolitana di Venezia e il comune  di  Venezia,
da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, e' nominato un Commissario
straordinario incaricato di sovraintendere alle fasi di  prosecuzione
dei  lavori  volti  al  completamento  dell'opera.  A  tal  fine   il
Commissario puo' assumere le funzioni di stazione appaltante e  opera
in raccordo con la struttura del Provveditorato  interregionale  alle
opere pubbliche per il Veneto, il Trentino-Alto  Adige  e  il  Friuli
Venezia Giulia. Per la celere esecuzione delle attivita' assegnate al
Commissario straordinario, con  il  medesimo  decreto  sono  altresi'
stabiliti  i  termini,  le  modalita',  le  tempistiche,  l'eventuale
supporto tecnico, il compenso del Commissario, il cui onere e'  posto
a carico del quadro economico dell'opera. Il compenso del Commissario
e' fissato in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15,
comma 3, del decreto-legge 6 luglio  2011,  n.  98,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,  n.  111.  Il  Commissario
straordinario opera in deroga alle disposizioni di legge  in  materia
di contratti pubblici, fatto salvo il rispetto dei principi  generali
posti dai Trattati dell'Unione europea  e  dalle  disposizioni  delle
direttive di settore, anche come recepiti  dall'ordinamento  interno.
Il Commissario puo'  avvalersi  di  strutture  delle  amministrazioni
centrali o territoriali interessate nonche' di  societa'  controllate
dallo Stato o dalle regioni, nel limite delle risorse  disponibili  e
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
  6-ter. Al fine della piu' celere realizzazione degli interventi per
la  salvaguardia  della  Laguna  di  Venezia,  le  risorse  assegnate
dall'articolo 1, comma 852, della legge 27  dicembre  2017,  n.  205,
pari a 25 milioni di euro per l'anno 2018 e a 40 milioni di euro  per
ciascuno degli anni dal 2019 al 2024, e  destinate  ai  comuni  della
Laguna di Venezia, ripartite dal Comitato di cui all'articolo 4 della
legge 29 novembre 1984, n. 798, sono  ripartite,  per  le  annualita'
2018 e 2019, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su
proposta del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti,  sentiti
gli enti attuatori. Al fine della  piu'  celere  realizzazione  degli
interventi per la salvaguardia della Laguna  di  Venezia  nell'intero
territorio comunale, per gli anni dal 2020 al 2024, le risorse di cui
al primo periodo sono ripartite, per ciascun anno, nel modo seguente:
euro 28.225.000 al comune di Venezia, euro 5.666.666,66 al comune  di
Chioggia,  euro  1.775.000  al  comune  di  Cavallino-Treporti,  euro
1.166.666,67 a ciascuno dei comuni di Mira  e  Jesolo,  nonche'  euro
500.000 a ciascuno dei comuni di Musile  di  Piave,  Campagna  Lupia,
Codevigo e Quarto d'Altino. 
  6-quater. Al fine di assicurare la piena  fruibilita'  degli  spazi
costruiti sull'infrastruttura del Ponte di  Parma  denominato  "Nuovo
Ponte Nord", la regione Emilia-Romagna, la provincia di  Parma  e  il
comune di Parma, verificata la presenza sul corso d'acqua  principale
su cui insiste la medesima infrastruttura di casse di espansione o di
altre opere idrauliche a monte del manufatto idonee  a  garantire  un
franco di sicurezza adeguato rispetto al livello delle piene, possono
adottare  i  necessari  provvedimenti   finalizzati   a   consentirne
l'utilizzo  permanente  attraverso  l'insediamento  di  attivita'  di
interesse collettivo sia a scala urbana  che  extraurbana,  anche  in
deroga alla pianificazione vigente, nel rispetto della pianificazione
di bacino  e  delle  relative  norme  di  attuazione.  Tale  utilizzo
costituisce fattispecie unica e straordinaria. I costi per l'utilizzo
di cui al presente comma gravano sull'ente incaricato della  gestione
e non comportano nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
pubblica. 
  6-quinquies. Al fine di  procedere  celermente  alla  realizzazione
delle opere di infrastrutturazione viaria nella regione Sardegna, con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,  su  proposta  del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,  sentito  il  Ministro
dell'economia e delle  finanze,  d'intesa  con  il  Presidente  della
Giunta regionale della regione Sardegna,  da  adottare  entro  il  30
giugno 2020,  e'  nominato  apposito  Commissario  straordinario,  il
quale, con i medesimi poteri di cui ai commi 2 e 3, e' incaricato  di
sovraintendere    alla    programmazione,     alla     progettazione,
all'affidamento e all'esecuzione degli interventi sulla  rete  viaria
della regione Sardegna. Con il  medesimo  decreto  di  cui  al  primo
periodo sono stabiliti i termini, le modalita', i tempi, il  supporto
tecnico, le attivita' connesse alla  realizzazione  dell'opera  e  il
compenso del Commissario, i cui oneri sono posti a carico del  quadro
economico degli interventi da realizzare o da completare. Il compenso
del Commissario  e'  stabilito  in  misura  non  superiore  a  quella
indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6  luglio  2011,
n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,  n.
111. Il Commissario puo' avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri  per
la finanza pubblica, di  strutture  dell'amministrazione  interessata
nonche' di societa' controllate dalla medesima. 
  6-sexies. Anche per le finalita' di cui al  comma  6-quinquies  del
presente  articolo,   il   comma   4-novies   dell'articolo   4   del
decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni,
dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, e' sostituito dal seguente: 
  '4-novies. A decorrere dal 1° gennaio 2020, nelle aree  interessate
da pericolosita' o da rischio idraulico  di  grado  elevato  o  molto
elevato,  come  definite  dalle  norme  tecniche  di  attuazione  dei
relativi Piani  di  bacino,  non  sono  consentiti  incrementi  delle
attuali quote di impermeabilizzazione del suolo. Sono comunque  fatte
salve le previsioni delle norme tecniche di attuazione dei  piani  di
bacino relative agli interventi  consentiti  nelle  aree  di  cui  al
periodo precedente'. 
  7. Alla data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del
presente  decreto   sono   da   intendersi   conclusi   i   programmi
infrastrutturali "6000 Campanili" e "Nuovi Progetti  di  Intervento",
di  cui  al  decreto-legge  21  giugno  2013  n.69   convertito   con
modificazioni dalla legge  9  agosto  2013,  n.  98,  alla  legge  27
dicembre 2013, n. 147, e al decreto-legge  12  settembre  2014  n.133
convertito con modificazioni in legge 11 novembre 2014, n.  164.  Con
decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da  adottarsi
entro 30  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
provvedimento, si provvede alla ricognizione delle somme iscritte nel
bilancio dello Stato, anche in  conto  residui,  e  non  piu'  dovute
relative ai predetti programmi, con esclusione delle  somme  perenti.
Le  somme  accertate  a  seguito  della  predetta  ricognizione  sono
mantenute nel conto del bilancio per essere versate  all'entrata  del
bilancio dello Stato nell'anno 2019, qualora iscritte in bilancio nel
conto dei residui passivi, e  riassegnate  ad  apposito  capitolo  di
spesa da istituire nello stato  di  previsione  del  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti  per  il  finanziamento  di  un  nuovo
Programma di Interventi infrastrutturali per Piccoli  Comuni  fino  a
3.500 abitanti. Con il decreto di  cui  al  precedente  periodo  sono
individuate le modalita' e i termini di accesso al finanziamento  del
programma di interventi infrastrutturali per Piccoli  Comuni  fino  a
3.500  abitanti  per  lavori  di  immediata  cantierabilita'  per  la
manutenzione di strade, illuminazione pubblica,  strutture  pubbliche
comunali e per l'abbattimento delle barriere architettoniche. 
  7-bis.  Con  decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e   dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze
e con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare  entro  trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, sono individuati gli interventi per  realizzare  la
Piattaforma unica nazionale (PUN) di cui all'articolo 8, comma 5, del
decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, e per gli  investimenti
del Piano nazionale infrastrutturale  per  la  ricarica  dei  veicoli
alimentati ad energia elettrica, di cui all'articolo  17-septies  del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, cosiddetto "PNire 3", a favore  di
progetti di realizzazione  di  reti  di  infrastrutture  di  ricarica
dedicate ai veicoli alimentati ad energia  elettrica,  immediatamente
realizzabili,   valutati   e   selezionati   dal   Ministero    delle
infrastrutture e dei trasporti. 
  7-ter. All'onere derivante dal comma 7-bis, nel limite  complessivo
di  euro  10  milioni  per  l'anno   2019,   si   provvede   mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 1091,
della legge 27 dicembre 2017, n. 205. 
  8. Al fine di garantire la realizzazione e il  completamento  delle
opere di cui all'articolo 86 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,  di  concerto  con  il
Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro  dell'economia  e
delle finanze, provvede, con apposito decreto, anche sulla base della
ricognizione delle pendenze di cui  all'articolo  49,  comma  2,  del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, a individuare: 
    a) le amministrazioni  competenti  che  subentrano  nei  rapporti
attivi e  passivi  della  cessata  gestione  commissariale,  rispetto
all'avvio  ovvero  al   completamento   degli   interventi   di   cui
all'articolo 86 della legge 27 dicembre 2002, n.  289,  con  relativa
indicazione  delle  modalita'  e  delle  tempistiche  occorrenti  per
l'avvio o il completamento degli interventi stessi; 
    b) le amministrazioni competenti cui  trasferire  gli  interventi
completati da parte della gestione commissariale; 
    c)  i  centri  di  costo  delle  amministrazioni  competenti  cui
trasferire le risorse presenti sulla contabilita' speciale  n.  3250,
intestata al Commissario  ad  acta,  provenienti  dalla  contabilita'
speciale n. 1728, di cui all'articolo 86, comma  3,  della  legge  27
dicembre 2002, n. 289. 
  9. Nell'ambito degli interventi di  cui  al  comma  8,  la  Regione
Campania  provvede  al  completamento  delle  attivita'  relative  al
"Collegamento A3 (Contursi) - SS 7var (Lioni) - A16 (Grottaminarda) -
A14  (Termoli).  Tratta   campana   Strada   a   scorrimento   veloce
Lioni-Grottaminarda" subentrando nei rapporti  attivi  e  passivi  in
essere. La Regione Campania e' autorizzata  alla  liquidazione  delle
somme  spettanti  alle   imprese   esecutrici   utilizzando   risorse
finanziarie  nella  propria  disponibilita',  comunque  destinate  al
completamento del citato  collegamento  e  provvede  alle  occorrenti
attivita' di esproprio funzionali alla realizzazione dell'intervento.
La   Regione   Campania   puo'   affidare    eventuali    contenziosi
all'Avvocatura dello Stato, previa stipula di  apposita  convenzione,
ai sensi dell'articolo 107, terzo comma, del decreto  del  Presidente
della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. 
  10. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti,
di concerto con il Ministro dello  sviluppo  economico,  da  emanarsi
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto, si provvede  alla  costituzione  di
apposito Comitato di vigilanza per l'attuazione degli  interventi  di
completamento     della     strada     a      scorrimento      veloce
"Lioni-Grottaminarda", anche ai fini  dell'individuazione  dei  lotti
funzionali  alla  realizzazione  dell'opera.  La  costituzione  e  il
funzionamento  del  Comitato,  composto  da  cinque   componenti   di
qualificata professionalita' ed esperienza cui non spettano compensi,
gettoni di presenza,  rimborsi  spesa  o  altri  emolumenti  comunque
denominati, non comporta  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della
finanza pubblica. 
  11. Ai fini degli effetti finanziari delle disposizioni di  cui  ai
commi 8 e 9, le risorse esistenti sulla contabilita'  speciale  3250,
intestata al commissario  ad  acta,  provenienti  dalla  contabilita'
speciale n.1728, di cui all'articolo  86,  comma  3  della  legge  27
dicembre 2002, n. 289, sono  riassegnate,  ove  necessario,  mediante
versamento all'entrata del bilancio dello Stato, alle Amministrazioni
titolari degli interventi. 
  12. Per l'esecuzione degli interventi di cui ai commi  8  e  9,  si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 74, comma 2, del  testo
unico delle leggi per gli interventi nei  territori  della  Campania,
Basilicata, Puglia  e  Calabria  colpiti  dagli  eventi  sismici  del
novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982, di cui al  decreto
legislativo 30 marzo 1990, n. 76. 
  12-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n.  145,  dopo
il comma 148 e' inserito il seguente: 
    "148-bis. Le disposizioni dei commi da 140  a  148  si  applicano
anche  ai  contributi  da  attribuire  per  l'anno  2020   ai   sensi
dell'articolo 1, comma 853, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Per
tali contributi sono conseguentemente disapplicate le disposizioni di
cui ai commi da 854 a 861 dell'articolo 1 della citata legge  n.  205
del 2017". 
  12-ter. All'articolo 1, comma 1, della legge 14  gennaio  1994,  n.
20, dopo il secondo periodo e' inserito  il  seguente:  "La  gravita'
della colpa e ogni conseguente  responsabilita'  sono  in  ogni  caso
escluse per ogni profilo se il fatto dannoso trae origine da  decreti
che determinano la cessazione anticipata, per qualsiasi  ragione,  di
rapporti di concessione autostradale, allorche' detti  decreti  siano
stati vistati e registrati dalla Corte dei conti in sede di controllo
preventivo di legittimita' svolto su  richiesta  dell'amministrazione
procedente". 
  12-quater. All'articolo 16 della legge 27  febbraio  1967,  n.  48,
dopo il secondo comma e' inserito il seguente: 
    "In caso di assenza o impedimento temporaneo del  Presidente  del
Consiglio dei  ministri,  il  Comitato  e'  presieduto  dal  Ministro
dell'economia e delle finanze in  qualita'  di  vice  presidente  del
Comitato stesso. In caso di assenza o di impedimento temporaneo anche
di quest'ultimo,  le  relative  funzioni  sono  svolte  dal  Ministro
presente piu' anziano per eta'". 
  12-quinquies. All'articolo 61 del decreto-legge 24 aprile 2017,  n.
50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 6, le parole:  "31  dicembre  2019"  sono  sostituire
dalle seguenti: "31 gennaio 2021"; 
    b) al comma 9, le parole: "con la consegna delle  opere  previste
nel piano di cui al comma 4" sono sostituite dalle seguenti:  "il  31
dicembre 2021". 
  12-sexies. Al primo periodo del comma  13  dell'articolo  55  della
legge 27 dicembre 1997, n. 449, dopo le  parole:  "Nodo  stazione  di
Verona"  sono  aggiunte,  in  fine,  le  seguenti:   "nonche'   delle
iniziative  relative   all'interporto   di   Trento,   all'interporto
ferroviario di Isola della Scala (Verona) ed  al  porto  fluviale  di
Valdaro (Mantova)". 
  12-septies. Al fine di consentire il celere riavvio dei lavori  del
Nodo ferroviario di Genova e assicurare il  collegamento  dell'ultimo
miglio tra il Terzo Valico dei Giovi e il Porto storico di Genova,  i
progetti  "Potenziamento  infrastrutturale  Voltri-Brignole",  "Linea
AV/AC  Milano-Genova:  Terzo  Valico  dei  Giovi"  e   "Potenziamento
Genova-Campasso" sono unificati in un Progetto unico, il  cui  limite
di spesa e' definito in 6.853,23 milioni di euro  ed  e'  interamente
finanziato nell'ambito delle risorse del contratto di programma  RFI.
Tale finalizzazione e' recepita nell'aggiornamento del  contratto  di
programma - parte investimenti tra il Ministero delle  infrastrutture
e dei trasporti e la RFI Spa per gli anni 2018-2019, che deve  recare
il quadro economico unitario del Progetto unico e  il  cronoprogramma
degli interventi. Le risorse che si rendono disponibili  sui  singoli
interventi del Progetto unico possono  essere  destinate  agli  altri
interventi nell'ambito dello stesso Progetto unico. Le  opere  civili
degli interventi "Potenziamento infrastrutturale  Voltri-Brignole"  e
"Potenziamento   Genova-Campasso"   e   la   relativa   impiantistica
costituiscono  lavori  supplementari  all'intervento   "Linea   AV/AC
Milano-Genova: Terzo Valico dei  Giovi"  ai  sensi  dell'articolo  89
della direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
del 26 febbraio 2014. E' autorizzato l'avvio della realizzazione  del
sesto lotto  costruttivo  della  "Linea  AV/AC  Milano-Genova:  Terzo
Valico dei Giovi", mediante utilizzo  delle  risorse  gia'  assegnate
alla RFI per il finanziamento del  contratto  di  programma  -  parte
investimenti RFI, nel limite di 833 milioni di euro anche nell'ambito
del  riparto  del  Fondo  per  gli   investimenti   e   lo   sviluppo
infrastrutturale del Paese, di cui all'articolo 1, comma 1072,  della
legge 27 dicembre 2017, n. 205. 
  12-octies. Entro trenta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore
della legge di conversione del presente decreto,  il  Presidente  del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti sentito il Ministro dell'economia  e  delle  finanze,
d'intesa con il Presidente  della  Giunta  regionale  della  Liguria,
nomina, con proprio decreto e senza oneri per la finanza pubblica, il
Commissario straordinario per il completamento dei  lavori  del  Nodo
ferroviario di Genova e del collegamento dell'ultimo  miglio  tra  il
Terzo Valico dei Giovi e il Porto storico di Genova, in  deroga  alla
procedura vigente.