LEGGE 7 agosto 1990, n. 241

Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

note: Entrata in vigore della legge: 2-9-1990 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/07/2021)
Testo in vigore dal: 21-7-2017
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 14 
                      (Conferenze di servizi). 
 
  1.  La  conferenza  di  servizi  istruttoria  puo'  essere  indetta
dall'amministrazione  procedente,  anche  su   richiesta   di   altra
amministrazione coinvolta nel procedimento o del privato interessato,
quando lo ritenga opportuno per effettuare un esame contestuale degli
interessi  pubblici  coinvolti  in  un  procedimento  amministrativo,
ovvero in  piu'  procedimenti  amministrativi  connessi,  riguardanti
medesime attivita' o risultati. Tale  conferenza  si  svolge  con  le
modalita' previste dall'articolo  14-bis  o  con  modalita'  diverse,
definite dall'amministrazione procedente. 
  2.  La  conferenza  di  servizi   decisoria   e'   sempre   indetta
dall'amministrazione procedente quando la  conclusione  positiva  del
procedimento e' subordinata all'acquisizione di piu' pareri,  intese,
concerti, nulla osta o altri atti di  assenso,  comunque  denominati,
resi da diverse amministrazioni, inclusi i gestori di beni o  servizi
pubblici. Quando l'attivita' del privato sia subordinata a piu'  atti
di  assenso,  comunque  denominati,  da  adottare  a  conclusione  di
distinti  procedimenti,  di  competenza  di  diverse  amministrazioni
pubbliche, la conferenza di servizi e' convocata, anche su  richiesta
dell'interessato, da una delle amministrazioni procedenti. 
  3. Per progetti  di  particolare  complessita'  e  di  insediamenti
produttivi  di  beni  e  servizi  l'amministrazione  procedente,   su
motivata richiesta  dell'interessato,  corredata  da  uno  studio  di
fattibilita', puo' indire una conferenza  preliminare  finalizzata  a
indicare al richiedente, prima della presentazione di una  istanza  o
di un progetto definitivo, le  condizioni  per  ottenere,  alla  loro
presentazione, i necessari  pareri,  intese,  concerti,  nulla  osta,
autorizzazioni,  concessioni  o  altri  atti  di  assenso,   comunque
denominati. L'amministrazione procedente, se ritiene di accogliere la
richiesta motivata di indizione della  conferenza,  la  indice  entro
cinque giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta  stessa.  La
conferenza   preliminare   si   svolge   secondo   le    disposizioni
dell'articolo 14-bis, con abbreviazione dei termini fino alla  meta'.
Le amministrazioni  coinvolte  esprimono  le  proprie  determinazioni
sulla base della documentazione prodotta dall'interessato. Scaduto il
termine entro il quale le amministrazioni devono rendere  le  proprie
determinazioni,  l'amministrazione  procedente  le  trasmette,  entro
cinque giorni, al  richiedente.  Ove  si  sia  svolta  la  conferenza
preliminare, l'amministrazione procedente, ricevuta  l'istanza  o  il
progetto definitivo, indice la conferenza simultanea  nei  termini  e
con le modalita' di cui agli articoli 14-bis, comma 7, e 14-ter e, in
sede di conferenza simultanea, le determinazioni espresse in sede  di
conferenza preliminare  possono  essere  motivatamente  modificate  o
integrate solo in  presenza  di  significativi  elementi  emersi  nel
successivo procedimento anche  a  seguito  delle  osservazioni  degli
interessati sul progetto definitivo. Nelle procedure di realizzazione
di opere pubbliche o di interesse pubblico, la conferenza di  servizi
si esprime sul progetto di fattibilita' tecnica ed economica, al fine
di indicare le condizioni per ottenere, sul progetto  definitivo,  le
intese, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni,  le  licenze,  i
nullaosta  e  gli  assensi,  comunque  denominati,  richiesti   dalla
normativa vigente. 
  ((4. Qualora un progetto sia sottoposto a  valutazione  di  impatto
ambientale di competenza regionale, tutte le autorizzazioni,  intese,
concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque
denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo
progetto, vengono acquisiti nell'ambito  di  apposita  conferenza  di
servizi, convocata  in  modalita'  sincrona  ai  sensi  dell'articolo
14-ter, secondo quanto  previsto  dall'articolo  27-bis  del  decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152.)) ((40)) 
  5. L'indizione della conferenza e' comunicata ai  soggetti  di  cui
all'articolo 7, i quali possono intervenire nel procedimento ai sensi
dell'articolo 9. 
 
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AGGIORNAMENTO (40) 
  Il D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104 ha disposto (con l'art. 23,  comma
1)  che  "Le  disposizioni  del  presente  decreto  si  applicano  ai
procedimenti di verifica di assoggettabilita' a VIA e ai procedimenti
di VIA avviati dal 16 maggio 2017". 
  Ha inoltre disposto (con l'art. 23, comma 2) che "I procedimenti di
verifica di assoggettabilita' a VIA pendenti alla data del 16  maggio
2017, nonche' i procedimenti di VIA per i progetti per i  quali  alla
medesima data  risulti  avviata  la  fase  di  consultazione  di  cui
all'articolo 21 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero
sia stata presentata l'istanza di cui all'articolo  23  del  medesimo
decreto   legislativo,   restano   disciplinati    dalla    normativa
previgente".