DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2016, n. 50

((Codice dei contratti pubblici)). (16G00062)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 19/04/2016 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2022)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 15-9-2020
aggiornamenti all'articolo
 
                               Art. 30 
 
 
(Principi  per  l'aggiudicazione  e   l'esecuzione   di   appalti   e
                            concessioni) 
 
  1. L'affidamento  e  l'esecuzione  di  appalti  di  opere,  lavori,
servizi, forniture  e  concessioni,  ai  sensi  del  presente  codice
garantisce la qualita' delle prestazioni e si svolge nel rispetto dei
principi di economicita',  efficacia,  tempestivita'  e  correttezza.
Nell'affidamento degli  appalti  e  delle  concessioni,  le  stazioni
appaltanti rispettano, altresi', i principi  di  libera  concorrenza,
non  discriminazione,  trasparenza,  proporzionalita',   nonche'   di
pubblicita'  con  le  modalita'  indicate  nel  presente  codice.  Il
principio di economicita' puo' essere subordinato, nei limiti in  cui
e' espressamente  consentito  dalle  norme  vigenti  e  dal  presente
codice, ai criteri, previsti nel bando, ispirati a esigenze  sociali,
nonche' alla  tutela  della  salute,  dell'ambiente,  del  patrimonio
culturale e alla promozione dello  sviluppo  sostenibile,  anche  dal
punto di vista energetico. 
  2. Le stazioni  appaltanti  non  possono  limitare  in  alcun  modo
artificiosamente la concorrenza allo scopo di favorire o svantaggiare
indebitamente  taluni  operatori  economici  o,  nelle  procedure  di
aggiudicazione delle  concessioni,  compresa  la  stima  del  valore,
taluni lavori, forniture o servizi. 
  3. Nell'esecuzione  di  appalti  pubblici  e  di  concessioni,  gli
operatori economici rispettano gli obblighi  in  materia  ambientale,
sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea  e  nazionale,
dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate
nell'allegato X. 
  4. Al personale impiegato nei lavori, servizi e  forniture  oggetto
di  appalti  pubblici  e  concessioni  e'  applicato   il   contratto
collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la
zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle
associazioni dei datori e dei prestatori di  lavoro  comparativamente
piu' rappresentative sul piano nazionale e quelli il  cui  ambito  di
applicazione  sia  strettamente  connesso  con  l'attivita'   oggetto
dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera
prevalente. 
  5. In caso di inadempienza contributiva  risultante  dal  documento
unico di regolarita' contributiva  relativo  a  personale  dipendente
dell'affidatario o del subappaltatore  o  dei  soggetti  titolari  di
subappalti   e   cottimi   di   cui   all'articolo   105,   impiegato
nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante  trattiene  dal
certificato di pagamento  l'importo  corrispondente  all'inadempienza
per il  successivo  versamento  diretto  agli  enti  previdenziali  e
assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. PERIODO SOPPRESSO
DAL D.LGS. 19 APRILE 2017, N. 56. 
  5-bis.  In  ogni  caso   sull'importo   netto   progressivo   delle
prestazioni e' operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute
possono essere svincolate soltanto in sede  di  liquidazione  finale,
dopo  l'approvazione  da  parte   della   stazione   appaltante   del
certificato di collaudo o di verifica di conformita', previo rilascio
del documento unico di regolarita' contributiva. 
  6. In caso di ritardo nel pagamento delle  retribuzioni  dovute  al
personale di cui al comma 5, il responsabile unico  del  procedimento
invita per  iscritto  il  soggetto  inadempiente,  ed  in  ogni  caso
l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni.  Ove
non sia stata contestata formalmente e  motivatamente  la  fondatezza
della  richiesta  entro  il  termine  sopra  assegnato,  la  stazione
appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori  le
retribuzioni arretrate, detraendo il  relativo  importo  dalle  somme
dovute all'affidatario del contratto ovvero  dalle  somme  dovute  al
subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento
diretto ai sensi dell'articolo 105. 
  7. I criteri di partecipazione alle gare devono essere tali da  non
escludere le microimprese, le piccole e le medie imprese. 
  8. Per quanto non espressamente  previsto  nel  presente  codice  e
negli atti attuativi, alle procedure  di  affidamento  e  alle  altre
attivita' amministrative in materia di contratti  pubblici  ((nonche'
di forme di coinvolgimento degli enti del Terzo settore previste  dal
titolo VII del  decreto  legislativo  3  luglio  2017,  n.  117))  si
applicano le disposizioni di cui alla legge 7 agosto  1990,  n.  241,
alla stipula del contratto e alla fase di esecuzione si applicano  le
disposizioni del codice civile. ((25)) 
 
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AGGIORNAMENTO (25) 
  Il D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con  modificazioni  dalla
L. 11 settembre 2020, n. 120, ha disposto (con l'art. 8, comma 6) che
la presente modifica si applica "alle procedure i cui bandi o avvisi,
con i quali si indice una gara, sono pubblicati successivamente  alla
data di entrata in vigore del presente decreto, nonche', in  caso  di
contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi,  alle  procedure  in
cui, alla medesima data, non sono ancora stati inviati gli  inviti  a
presentare le offerte o i preventivi".