LEGGE 9 ottobre 2000, n. 285

Interventi per i Giochi olimpici invernali "Torino 2006".

note: Entrata in vigore della legge: 17-10-2000 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/07/2021)
Testo in vigore dal: 31-7-2021
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 3 
                        Compiti dell'Agenzia 
 
  1. L'Agenzia  realizza  il  piano  degli  interventi  di  cui  alla
presente legge, definito dal Comitato di regia di cui all'articolo 1,
comma 1-bis, con le modalita' di cui all'articolo 14-bis, in modo  da
consentire la coordinata e tempestiva riuscita  delle  manifestazioni
inerenti ai Giochi olimpici. A tale fine, l'Agenzia opera in coerenza
con le indicazioni del  Comitato  organizzatore,  relativamente  alla
predisposizione   del   predetto   piano   degli   interventi,   alla
localizzazione ed alle caratteristiche tecnico-funzionali  e  sociali
delle opere, all'ordine di priorita' ed ai tempi di ultimazione delle
stesse, nonche' alla quantificazione dell'onere economico di ciascuna
opera ed alla sua relativa  copertura  finanziaria.  Il  piano  degli
interventi tiene altresi' conto  delle  esigenze  derivanti  dall'uso
degli impianti e delle infrastrutture successivo allo svolgimento dei
Giochi olimpici, garantendo caratteristiche funzionali  e  gestionali
idonee, sul piano economico,  sociale  e  sportivo,  con  particolare
riferimento  all'utilizzo  residenziale   definitivo   dei   villaggi
olimpici. 
  2. Per gli interventi di cui  alla  presente  legge,  ad  eccezione
degli interventi relativi alla strada statale n. 24, degli interventi
autostradali  indicati  nell'allegato  3,  nonche'  degli  interventi
relativi alla realizzazione delle opere connesse se non  diversamente
previsto dal decreto di cui all'articolo 1, comma 1, l'Agenzia svolge
le funzioni  di  stazione  appaltante.  A  tali  fini,  l'Agenzia  e'
assimilata ai soggetti indicati all'articolo 2, comma 2, lettera  a),
della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni. 
  2-bis. L'Agenzia, qualora stazione appaltante, e' competente per le
procedure espropriative e di occupazione d'urgenza,  nell'area  della
regione  Piemonte,  preordinate  alla  realizzazione   di   opere   o
interventi previsti dalla presente legge. Per gli impianti sportivi e
le infrastrutture olimpiche e viarie di cui all'articolo 1, comma  1,
per le quali  il  piano  degli  interventi  individua  la  definitiva
destinazione, l'Agenzia  puo'  delegare,  previa  convenzione  e  con
specificazione  dell'ambito   e   delle   modalita'   della   delega,
l'esercizio  delle  funzioni  espropriative   all'ente   beneficiario
finale. 
  2-ter. L'Agenzia, qualora stazione appaltante, ha  la  facolta'  di
procedere all'occupazione temporanea e, sussistendone i  presupposti,
d'urgenza, dei beni pubblici e privati attigui  a  quelli  essenziali
per la realizzazione degli impianti sportivi e  delle  infrastrutture
di cui all'articolo  1,  comma  1,  come  definiti  nel  piano  degli
interventi, qualora l'occupazione si renda necessaria ad integrare le
finalita'  delle  infrastrutture  e  degli  impianti  stessi   ed   a
soddisfarne le prevedibili esigenze future. L'Agenzia  esercita  tale
facolta' anche nel caso in cui l'occupazione sia  necessaria  per  la
realizzazione, anche da parte del Comitato organizzatore  dei  Giochi
olimpici ovvero di enti pubblici e loro societa'  strumentali,  delle
infrastrutture temporanee e degli allestimenti degli impianti e delle
infrastrutture di cui all'articolo 1 funzionali allo svolgimento  dei
Giochi olimpici. 
  2-quater. La facolta' di cui al comma 2-ter puo' essere esercitata,
mediante ordinanza che  determina  altresi'  in  via  provvisoria  le
indennita' di  occupazione,  a  seguito  dell'approvazione  da  parte
dell'Agenzia del progetto definitivo  o  della  variante  avente  per
oggetto l'opera  cui  l'occupazione  e'  preordinata.  Le  indennita'
definitive di occupazione spettanti ai proprietari  sono  determinate
ai sensi dell'articolo 50 del testo  unico  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 8  giugno  2001,  n.  327,  e  successive
modificazioni.  Al  proprietario  del  fondo  secondo  le  risultanze
catastali  e'  notificato  almeno  dieci  giorni  prima   un   avviso
contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora in  cui  e'
prevista  l'esecuzione  dell'ordinanza   che   impone   l'occupazione
temporanea; entro lo stesso termine e' pubblicato, per  almeno  dieci
giorni, il suddetto avviso nell'albo del comune o dei comuni  in  cui
e' sito il fondo. In caso di  irreperibilita'  del  proprietario  del
fondo la pubblicazione ha valore di avvenuta notifica. 
  3. L'Agenzia, qualora stazione appaltante, o  i  soggetti  delegati
dall'Agenzia ai sensi del comma 3-bis, possono stipulare  convenzioni
con soggetti terzi, anche privati, che concorrono in tutto o in parte
al finanziamento delle opere di cui all'articolo 1. Tali  convenzioni
definiscono le risorse finanziarie messe a disposizione, le modalita'
ed i tempi per la realizzazione delle opere  nonche'  gli  interventi
sostitutivi in caso di inadempienza. 
  3-bis. L'Agenzia puo' altresi' stipulare  convenzioni  al  fine  di
delegare,  tenuto  conto  della  tipologia  dell'intervento  e  della
capacita'  organizzativa  e  gestionale  del  soggetto  delegato,  le
funzioni  di  stazione  appaltante  ad  amministrazioni  o   soggetti
pubblici,   con   particolare   riguardo   agli    enti    competenti
istituzionalmente  alla  realizzazione   degli   impianti   e   delle
infrastrutture olimpiche e viarie comprese nel piano degli interventi
di cui agli allegati 1, 2 e 3.  Le  convenzioni  che  definiscono  la
delega  di  stazione  appaltante  prevedono   altresi'   le   risorse
finanziarie riconosciute all'ente delegato per le attivita'  connesse
alla  delega  nei  limiti  della  dotazione  finanziaria  complessiva
prevista  per  i  singoli  interventi,  con  esclusione  delle  spese
riconosciute per il funzionamento dell'Agenzia indicate nell'articolo
10, comma 2. L'Agenzia stipula le predette convenzioni  previa  gara,
da espletarsi  almeno  sulla  base  di  studi  di  fattibilita',  nel
rispetto della direttiva 93/37/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993,
e delle norme  concernenti  le  verifiche  antimafia;  gli  esecutori
dovranno essere qualificati  ai  sensi  del  regolamento  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34. 
  4. Gli sportelli unici comunali possono avvalersi dell'Agenzia  per
le attivita' inerenti agli interventi previsti dalla presente legge. 
  5. Alle convenzioni di cui al comma 3 partecipa, nel caso di  opere
riguardanti  impianti  gestiti  da  privati   concessionari,   l'ente
concedente, anche ai fini dell'eventuale  ridefinizione  degli  oneri
per i servizi a carico del concessionario. 
  6. L'Agenzia puo' stipulare convenzioni con soggetti  pubblici  per
l'utilizzazione di strutture in dotazione agli stessi. 
7. L'Agenzia termina  la  propria  attivita'  il  31  dicembre  2006.
(10)((11)) 
 
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AGGIORNAMENTO (10) 
  La L. 27 dicembre 2006, n. 296 ha disposto  (con  l'art.  1,  comma
1299) che "Al fine  di  consentire  la  definizione  delle  procedure
espropriative e dei contenziosi pendenti  nonche'  l'ultimazione  dei
collaudi tecnico-amministrativi relativi alle opere realizzate per lo
svolgimento dei XX Giochi olimpici invernali "Torino 2006" e  dei  IX
Giochi Paralimpici di Torino, il termine di cui all'articolo 3, comma
7, della legge 9 ottobre 2000, n. 285, e' prorogato  al  31  dicembre
2007". 
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AGGIORNAMENTO (11) 
  Il D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito con  modificazioni  dalla
L. 29 luglio  2021,  n.  108,  ha  disposto  (con  l'art.  44,  comma
8-quinquies) che al fine di consentire l'ultimazione delle  procedure
espropriative  e  dei  contenziosi  pendenti  nonche'  dei   collaudi
tecnico-amministrativi  relativi  alle  opere   realizzate   per   lo
svolgimento  dei  XX  Giochi  olimpici  invernali  e  dei  IX  Giochi
paralimpici invernali svoltisi  a  Torino  nel  2006  e  delle  opere
previste e finanziate dalla legge 8 maggio 2012, n. 65, il termine di
cui al comma 7, del presente articolo e' ulteriormente  prorogato  al
31 dicembre 2023.