LEGGE 7 agosto 1990, n. 241

Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

note: Entrata in vigore della legge: 2-9-1990 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/07/2021)
Testo in vigore dal: 28-7-2016
aggiornamenti all'articolo
                          Art. 14-quinquies 
 
         (( (Rimedi per le amministrazioni dissenzienti). )) 
  ((1.  Avverso  la  determinazione  motivata  di  conclusione  della
conferenza,   entro   10   giorni   dalla   sua   comunicazione,   le
amministrazioni      preposte      alla      tutela       ambientale,
paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o  alla  tutela  della
salute e della pubblica incolumita' dei  cittadini  possono  proporre
opposizione al Presidente del Consiglio dei ministri a condizione che
abbiano espresso in modo  inequivoco  il  proprio  motivato  dissenso
prima  della  conclusione  dei  lavori  della  conferenza.   Per   le
amministrazioni  statali  l'opposizione  e'  proposta  dal   Ministro
competente. 
  2. Possono altresi' proporre opposizione le  amministrazioni  delle
regioni o delle province autonome di Trento  e  di  Bolzano,  il  cui
rappresentante, intervenendo in una materia spettante alla rispettiva
competenza, abbia manifestato  un  dissenso  motivato  in  seno  alla
conferenza. 
  3. La  proposizione  dell'opposizione  sospende  l'efficacia  della
determinazione motivata di conclusione della conferenza. 
  4. La Presidenza del Consiglio dei ministri indice,  per  una  data
non posteriore  al  quindicesimo  giorno  successivo  alla  ricezione
dell'opposizione,  una   riunione   con   la   partecipazione   delle
amministrazioni  che  hanno  espresso  il  dissenso  e  delle   altre
amministrazioni  che  hanno  partecipato  alla  conferenza.  In  tale
riunione  i  partecipanti  formulano  proposte,  in  attuazione   del
principio  di  leale  collaborazione,  per  l'individuazione  di  una
soluzione condivisa, che sostituisca la  determinazione  motivata  di
conclusione della conferenza con i medesimi effetti. 
  5.  Qualora  alla  conferenza  di   servizi   abbiano   partecipato
amministrazioni delle regioni o delle province autonome di  Trento  e
di Bolzano, e l'intesa non venga raggiunta nella riunione di  cui  al
comma 4, puo' essere indetta, entro i successivi quindici giorni, una
seconda riunione, che si svolge con  le  medesime  modalita'  e  allo
stesso fine. 
  6. Qualora all'esito delle riunioni di cui  ai  commi  4  e  5  sia
raggiunta   un'intesa   tra    le    amministrazioni    partecipanti,
l'amministrazione procedente adotta una nuova determinazione motivata
di conclusione della conferenza.  Qualora  all'esito  delle  suddette
riunioni, e comunque non  oltre  quindici  giorni  dallo  svolgimento
della riunione, l'intesa non sia raggiunta, la questione  e'  rimessa
al  Consiglio  dei  ministri.  La  questione  e'  posta,  di   norma,
all'ordine del giorno della prima riunione del Consiglio dei ministri
successiva alla scadenza del termine per raggiungere  l'intesa.  Alla
riunione del Consiglio dei ministri possono partecipare i  Presidenti
delle regioni o  delle  province  autonome  interessate.  Qualora  il
Consiglio dei ministri non accolga l'opposizione,  la  determinazione
motivata di conclusione della conferenza  acquisisce  definitivamente
efficacia. Il Consiglio dei  ministri  puo'  accogliere  parzialmente
l'opposizione,  modificando  di  conseguenza   il   contenuto   della
determinazione   di   conclusione   della   conferenza,   anche    in
considerazione degli esiti delle riunioni di cui ai commi 4 e 5. 
  7.Restano ferme le attribuzioni e le prerogative riconosciute  alle
regioni a statuto speciale e  alle  province  autonome  di  Trento  e
Bolzano dagli statuti speciali di autonomia e dalle relative norme di
attuazione.))