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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 settembre 2020, n. 161

Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103, concernente il regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze. (20G00186)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 25/12/2020
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Testo in vigore dal: 25-12-2020
 
                            IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e in particolare  l'articolo
17; 
  Visto il decreto  legislativo  31  dicembre  1992,  n.  545,  e  in
particolare,  gli  articoli  31  e  32,  riguardanti  gli  uffici  di
segreteria delle commissioni tributarie; 
  Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e in particolare  l'articolo
3; 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
  Visto il decreto legislativo  19  agosto  2016,  n.  175,  recante:
«Testo unico in materia di societa' a partecipazione pubblica»; 
  Visto il decreto-legge 12  luglio  2018,  n.  86,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n.  97,  e  in  particolare
l'articolo 4-bis, che prevede procedure semplificate e accelerate per
il riordino dell'organizzazione dei ministeri; 
  Visto il decreto-legge 26 ottobre 2019,  n.  124,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  19  dicembre  2019,  n.   157,   e   in
particolare, l'articolo 16-ter, commi 4 e 7; 
  Vista la legge 27 dicembre 2019,  n.  160,  recante:  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2020  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2020-2022»; 
  Visto, in particolare, l'articolo 1, commi  da  581  a  587,  della
predetta legge n. 160 del 2019 riguardante gli  ulteriori  ambiti  di
operativita' del Programma di razionalizzazione degli acquisti  nella
P.A. del Ministero dell'economia  e  delle  finanze,  delle  connesse
modalita' attuative per il tramite di Consip S.p.a.  e  l'ampliamento
degli obblighi di ricorso agli strumenti di acquisto  e  negoziazione
del Programma medesimo; 
  Visto, altresi', l'articolo 1, comma 588, della suddetta  legge  n.
160 del 2019, che prevede che «il  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze - Dipartimento della  Ragioneria  generale  dello  Stato,  in
conformita' con la disciplina in materia di Poli strategici nazionali
(PSN), stipula un  apposito  disciplinare  con  la  societa'  di  cui
all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.  112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per
la  razionalizzazione  ed  ottimizzazione  dei  propri  data  center,
definendo  un  modello  innovativo  di  erogazione  dei  servizi   di
conduzione infrastrutturale e di connettivita'»; 
  Visto il decreto-legge  9  gennaio  2020,  n.  1,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020,  n.  12,  e  in  particolare
l'articolo 4, comma 12; 
  Visto l'articolo 116  del  decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, che
prevede che «i termini previsti dalla normativa vigente concernenti i
provvedimenti di  riorganizzazione  dei  Ministeri  con  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri, con scadenza tra il 1° marzo e
il 31 luglio 2020, sono prorogati di  tre  mesi  rispetto  alla  data
individuata dalle rispettive disposizioni normative»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003,  n.
227, recante: «Regolamento per la riorganizzazione  degli  uffici  di
diretta collaborazione del Ministro dell'economia e delle finanze»; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  26
giugno 2019, n. 103,  recante:  «Regolamento  di  organizzazione  del
Ministero dell'economia e delle finanze»; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  17
luglio 2014,  pubblicato  nel  supplemento  ordinario  alla  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 214  del  15  settembre  2014,
recante  individuazione  ed  attribuzione  degli  uffici  di  livello
dirigenziale   non   generale   dei   dipartimenti   del    Ministero
dell'economia e delle finanze; 
  Visto il decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  3
settembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
italiana n. 20 del 26 gennaio 2016, come modificato dal  decreto  del
Ministro dell'economia e delle  finanze  8  giugno  2017,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  n.  185  del  9
agosto  2017,   relativo   alla   individuazione   delle   Ragionerie
territoriali dello Stato e alla definizione dei relativi compiti; 
  Ritenuto  di  dover   adeguare   l'organizzazione   del   Ministero
dell'economia e delle finanze alle diposizioni di cui  ai  richiamati
articoli 16-ter del decreto-legge n. 124 del 2019, 1, commi da 581  a
588, della legge n. 160 del 2019, e 4  del  decreto-legge  n.  1  del
2020; 
  Vista la deliberazione  preliminare  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 22 luglio 2020; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti  normativi  nell'adunanza  del  17  settembre
2020; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei  ministri  adottata  nella
riunione del 30 settembre 2020; 
  Informate le organizzazioni sindacali; 
  Sulla proposta del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  di
concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione; 
 
                               Adotta 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
                   Riorganizzazione del Ministero 
 
  1. Al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  26  giugno
2019, n. 103, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 1, il comma 2, e' sostituito  dal  seguente:  «2.
Ciascun  Dipartimento  e'  articolato   negli   uffici   di   livello
dirigenziale generale di cui al capo  II.  Con  uno  o  piu'  decreti
ministeriali di  natura  non  regolamentare  si  provvede,  ai  sensi
dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera  e),  della  legge  23  agosto
1988, n. 400 e dell'articolo 4, comma 4, del decreto  legislativo  30
luglio 1999, n. 300, alla  individuazione  degli  uffici  di  livello
dirigenziale non generale e delle posizioni dirigenziali relative  al
corpo unico degli ispettori del Ministero ed agli incarichi di studio
e ricerca nel numero massimo di seicentoquattro e, a decorrere dal 1°
gennaio 2021, seicentosei. In tale numero sono comprese le  posizioni
dirigenziali relative agli uffici  di  Segreteria  delle  commissioni
tributarie ed al Consiglio di Presidenza della giustizia  tributaria,
nonche' quelle relative  agli  uffici  di  diretta  collaborazione  e
quelle relative all'Ufficio per il  supporto  al  responsabile  della
prevenzione della corruzione e della  trasparenza  e  alla  Struttura
tecnica  permanente  per  la   misurazione   della   performance.   I
Dipartimenti  svolgono  l'attivita'  normativa  nonche'   l'attivita'
prelegislativa  previste  dal  presente  decreto,  fatte   salve   le
competenze  e  il  coordinamento   degli   uffici   legislativi   del
Ministro.»; 
    b) all'articolo 4: 
      1) al comma 1, lettera f): 
        1.1) dopo le parole: «programmi  di  dismissione  dell'attivo
immobiliare pubblico;» sono inserite le seguenti:  «nel  rispetto  di
quanto  previsto  dalle  disposizioni   normative   vigenti   e,   in
particolare, dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175:»; 
        1.2) le parole: «gestione  finanziaria  delle  partecipazioni
azionarie dello Stato»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «gestione
delle partecipazioni societarie dello Stato»; 
        1.3)  le  parole:  «dell'azionista»  sono  sostituite   dalle
seguenti: «del socio»; 
        1.4)  le  parole:  «cessione  e  collocamento   sul   mercato
finanziario delle partecipazioni azionarie  dello  Stato  e  relativa
attivita'  istruttoria  e  preparatoria;»   sono   sostituite   dalle
seguenti:  «valorizzazione  delle  partecipazioni  societarie   dello
Stato, anche tramite operazioni di privatizzazione e  dismissione,  e
relativa attivita' istruttoria e preparatoria;»; 
      2) dopo il comma 4, e' inserito il  seguente:  «4-bis.  Per  le
specifiche esigenze di  consulenza,  studio  e  ricerca  connesse  ai
compiti istituzionali del direttore generale del Tesoro, e' assegnato
al Dipartimento un posto di funzione di livello dirigenziale generale
con il compito, tra gli altri, di assicurare il supporto ai  progetti
trasversali  alle   strutture   dipartimentali   e   alle   attivita'
istituzionali d'interesse comune.»; 
      3) dopo il  comma  5,  e'  aggiunto  il  seguente:  «5-bis.  Il
dirigente generale di cui al  comma  4-bis  per  lo  svolgimento  dei
compiti assegnati puo' avvalersi, secondo le direttive del  direttore
generale  del  Tesoro,  degli  uffici  di  livello  dirigenziale  non
generale  di  cui  al  comma  5,  ad   esclusione   dell'Ufficio   di
coordinamento e segreteria dell'Ufficio del  direttore  generale  del
tesoro.»; 
    c) all'articolo 5: 
      1) al comma 4, lettera d), le parole: «la Banca europea per gli
investimenti (BEI) e altre» sono soppresse; 
      2) al comma 6: 
        2.1) alla lettera h), in  fine,  sono  aggiunte  le  seguenti
parole: «rapporti con l'Istituto  Poligrafico  e  Zecca  dello  Stato
S.p.a. per forniture degli  stampati  comuni  e  delle  pubblicazioni
della pubblica amministrazione e gazzette ufficiali;»; 
        2.2)  alla  lettera  i),  le  parole:  «per  le  societa'   a
partecipazione statale»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «per  le
partecipazioni statali»; 
      3) al comma 7: 
        3.1) la lettera d) e' sostituita dalla seguente: «d) analisi,
gestione e valorizzazione delle partecipazioni societarie dello Stato
nonche' esercizio dei diritti  del  socio,  nel  rispetto  di  quanto
previsto dalle disposizioni normative vigenti e, in particolare,  dal
decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175;»; 
        3.2)  alla  lettera  e),  le  parole:  «per  le  societa'   a
partecipazione non statale» sono sostituite dalle seguenti:  «per  le
partecipazioni non statali»; 
        3.3) alla lettera  f),  dopo  la  parola  «dismissione»  sono
aggiunte  le  seguenti:  «,   nonche'   supporto   ai   processi   di
valorizzazione industriale delle societa' partecipate»; 
    d) all'articolo 7: 
      1) al comma 1: 
        1.1) alla lettera c), le parole: «e ricerca  economica  sugli
impatti»  sono  sostitute  dalle  seguenti:  «ricerca   economica   e
valutazione degli impatti»; 
        1.2) alla lettera f), dopo le parole «prestazioni e modalita'
operative» sono inserite le seguenti: «dei  servizi  e»,  e  dopo  le
parole: «dei sistemi informativi», sono inserite le seguenti:  «e  di
connettivita'»; 
        1.3) alla lettera l) , le parole: «anche attraverso i servizi
ispettivi del Dipartimento,» sono sostituite dalle  seguenti:  «anche
attraverso l'Ispettorato generale per i servizi ispettivi di  finanza
pubblica,»; 
      2) al comma 4: 
        2.1) dopo la lettera i), e'  inserita  la  seguente:  «i-bis)
Ispettorato generale per i servizi ispettivi di finanza pubblica;»; 
        2.2) alla lettera  m)  sono  aggiunte  in  fine  le  seguenti
parole: «e per il controllo interno dipartimentale»; 
      3) al comma 5 la parola: «sette» e' sostituita dalla  seguente:
«nove»; 
    e) all'articolo 8: 
      1) il comma 1 e' sostituito  dal  seguente:  «1.  L'Ispettorato
generale di finanza si articola in uffici dirigenziali non  generali,
i cui compiti sono definiti ai sensi  dell'articolo  1,  comma  2,  e
svolge le seguenti funzioni: 
        a)  attivita'  di  vigilanza  istituzionale  sulle  pubbliche
amministrazioni in materia finanziaria e contabile; 
        b)  monitoraggio,  analisi  e   valutazione   dei   risultati
finanziari, economici e patrimoniali di enti ed  organismi  pubblici,
anche ai fini del rispetto degli obiettivi di finanza pubblica; 
        c)  attivita'  concernente  la  designazione  alle   funzioni
sindacali, di revisione ed agli incarichi presso  enti,  societa'  ed
organismi pubblici e  tenuta  della  relativa  anagrafe;  trattazione
delle questioni concernenti il  trattamento  giuridico  ed  economico
degli organi degli enti, ad eccezione di quelli di  regioni  ed  enti
locali,  e  degli  organismi  pubblici;  tenuta  dell'elenco  di  cui
all'articolo 10, comma 19 del decreto-legge 6  luglio  2011,  n.  98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,  e
coordinamento e indirizzo dell'attivita' di controllo e  monitoraggio
svolta ai sensi della  medesima  disposizione  presso  i  collegi  di
revisione degli enti pubblici in rappresentanza del Ministero; 
        d) controllo legale dei conti ed  accertamento  del  regolare
adempimento dei compiti svolti dai sindaci e dai revisori; 
        e)  svolgimento   dei   compiti   attribuiti   al   Ministero
dell'economia e delle finanze ai sensi  del  decreto  legislativo  27
gennaio 2010, n. 39, in materia di revisione legale dei conti; 
        f)  attivita'  diretta  ad  assicurare,  mediante   opportune
verifiche, la regolare ed uniforme tenuta delle scritture contabili e
la puntuale resa dei conti da parte dei soggetti obbligati; 
        g)  analisi  e  valutazione  degli  impatti  delle  politiche
settoriali nelle materie di competenza dell'Ispettorato; 
        h)  attivita'  normativa,  interpretativa,  di  indirizzo   e
coordinamento  in  materia  di  ordinamenti  amministrativo-contabili
delle pubbliche amministrazioni dello Stato, ivi compresi  i  profili
relativi ai controlli, al fine anche di curare l'esatta  ed  uniforme
interpretazione ed applicazione delle disposizioni della contabilita'
pubblica; esame del regolamento  di  amministrazione  e  contabilita'
degli enti ed organismi pubblici; 
        i) vigilanza sull'attivita' di  liquidazione  degli  enti  in
essere alla data di entrata in vigore del presente decreto; 
        l) attivita' normativa,  interpretativa  e  di  indirizzo  in
materia  di  pagamenti  dei  debiti   commerciali   delle   pubbliche
amministrazioni, nonche' coordinamento delle attivita' dipartimentali
in materia dei predetti pagamenti; 
        m)  attivita'  prelegislativa  nelle  materie  di  competenza
dell'Ispettorato.»; 
      2) al comma 2, dopo la lettera d),  e'  inserita  la  seguente:
«d-bis)  analisi  e  valutazione  degli   impatti   delle   politiche
settoriali nelle materie di competenza dell'Ispettorato;»; 
      3) al comma 3, dopo la lettera b),  e'  inserita  la  seguente:
«b-bis)  analisi  e  valutazione  degli   impatti   delle   politiche
settoriali nelle materie di competenza dell'Ispettorato;»; 
      4) il comma 4 e' sostituito  dal  seguente:  «4.  L'Ispettorato
generale per gli affari economici si articola in uffici  dirigenziali
non generali, i cui compiti sono definiti ai sensi  dell'articolo  1,
comma 2, e svolge le seguenti funzioni: 
        a) attivita' normativa e consultiva in materia di  interventi
pubblici e di incentivazione di quelli privati  nei  diversi  settori
dell'economia,   ivi   inclusi   gli   interventi   di   prevenzione,
emergenziali e di ripristino a seguito di eventi calamitosi, anche ai
fini della valutazione della  compatibilita'  economico  finanziaria;
monitoraggio finanziario e proposte di semplificazione degli  atti  e
delle procedure connesse; 
        b)  attivita'  normativa   e   consultiva   in   materia   di
programmazione e attuazione degli investimenti  pubblici  e  relativo
monitoraggio; 
        c) valutazione dei contratti di programma e di servizio, atti
convenzionali  e  altre  forme  contrattuali  anche  ai  fini   della
valutazione della compatibilita' economico finanziaria; 
        d) attivita' di analisi, consulenza e  supporto  normativo  -
per quanto di competenza del Dipartimento -  ai  fini  dell'attivita'
pre-deliberativa del Comitato interministeriale per la programmazione
economica (CIPE) e connessi adempimenti di attuazione; 
        e)  analisi  e  valutazione  degli  impatti  delle  politiche
settoriali nelle materie di competenza dell'Ispettorato; 
        f)    valutazione    della    fattibilita'     ed     impatto
economico-finanziario  dei  provvedimenti  e   della   normativa   di
attuazione delle materie di competenza; 
        g) rapporti con gli organismi internazionali nelle materie di
competenza,  ivi  inclusa  la  partecipazione  ai   relativi   organi
direttivi e finanziari; 
        h)  supporto  all'attivita'  prelegislativa  per  quanto   di
competenza  del  Dipartimento,  in  attuazione  delle  direttive  del
Ragioniere generale dello Stato e  in  raccordo  con  gli  uffici  di
coordinamento e  con  le  altre  strutture  di  livello  dirigenziale
generale; 
        i)  attivita'  prelegislativa  nelle  materie  di  competenza
dell'Ispettorato.»; 
      5) al comma 5: 
        5.1) dopo la lettera b), e'  inserita  la  seguente:  «b-bis)
coordinamento delle attivita' di programmazione  e  attuazione  delle
disposizioni in materia di investimenti degli enti territoriali,  per
quanto di  competenza  del  Dipartimento,  e  relativo  monitoraggio,
nonche'  analisi  e  valutazione  degli   impatti   delle   politiche
settoriali nelle materie di competenza dell'Ispettorato;»; 
        5.2) dopo la lettera i), e'  aggiunta  la  seguente:  «i-bis)
attivita'    prelegislativa    nelle    materie     di     competenza
dell'Ispettorato.»; 
      6) al comma 6: 
        6.1) dopo la lettera c), e'  inserita  la  seguente:  «c-bis)
analisi e valutazione degli impatti delle politiche settoriali  nelle
materie di competenza dell'Ispettorato;»; 
        6.2) dopo la lettera g), e'  aggiunta  la  seguente:  «g-bis)
attivita'    prelegislativa    nelle    materie     di     competenza
dell'Ispettorato.»; 
      7) al comma 7: 
        7.1) dopo la lettera b), e'  inserita  la  seguente:  «b-bis)
analisi e valutazione degli impatti delle politiche settoriali  nelle
materie di competenza dell'Ispettorato;»; 
        7.2) dopo la lettera f), e'  aggiunta  la  seguente:  «f-bis)
attivita'    prelegislativa    nelle    materie     di     competenza
dell'Ispettorato;»; 
      8) il comma 8 e' sostituito  dal  seguente:  «8.  L'Ispettorato
generale per l'informatica e l'innovazione tecnologica si articola in
uffici dirigenziali non generali, i  cui  compiti  sono  definiti  ai
sensi dell'articolo 1, comma 2, e svolge le seguenti funzioni: 
        a) definizione, sviluppo e gestione dei sistemi informatici e
tecnologici integrati in materia di contabilita', bilancio e  finanza
pubblica, nonche'  a  supporto  delle  attivita'  di  monitoraggio  e
valutazione nei principali settori della spesa pubblica, ivi compresa
la gestione informatica dei progetti Tessera  sanitaria  e  Fascicolo
sanitario elettronico,  per  l'implementazione  delle  attivita'  del
Dipartimento   della   Ragioneria   generale   dello   Stato,   delle
amministrazioni e degli  enti  pubblici  e  delle  altre  istituzioni
competenti; 
        b) definizione del Piano strategico pluriennale in materia di
informatica,   innovazione   tecnologica   e   digitalizzazione   del
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e  relativi  Piani
operativi annuali; 
        c)   presidio   per   la   definizione   e   gestione   delle
infrastrutture, delle  connettivita'  e  dei  servizi  informatici  e
tecnologici  del  Dipartimento  e   relative   strategie   evolutive;
definizione di metodologie,  standard  di  qualita'  e  di  sicurezza
fisica e delle informazioni; supporto agli adempimenti in materia  di
cyber security per quanto di competenza del Dipartimento; 
        d) monitoraggio e  controllo  sull'allineamento  dei  sistemi
informatici e tecnologici agli obiettivi progettuali ed agli standard
quali-quantitativi;  verifica  della  qualita'  e  delle  performance
tecnico-funzionali  dei  software,  dei  sistemi  tecnologici  e  dei
servizi di assistenza tecnica agli utenti; 
        e) definizione di sistemi e metodi per la gestione, l'analisi
e la  valorizzazione  del  patrimonio  dati  del  Dipartimento  della
Ragioneria  generale  dello  Stato,  anche  in   collaborazione   con
amministrazioni ed enti pubblici e privati; gestione e sviluppo della
banca dati delle pubbliche amministrazioni (BDAP), del portale dati e
servizi open, del sito istituzionale del Dipartimento; 
        f) gestione di programmi e progetti  finanziati  con  risorse
europee  finalizzati  allo  sviluppo  dei   sistemi   informatici   e
tecnologici del  Dipartimento,  delle  competenze  tecniche  e  delle
capacita' di analisi e valutazione; 
        g) servizio di assistenza tecnica agli utenti delle strutture
centrali e territoriali del Dipartimento per l'efficace utilizzo  dei
sistemi e degli strumenti  informatici,  tecnologici  e  digitali  in
dotazione; 
        h) gestione dei rapporti con la societa' di cui  all'articolo
83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.  112,  convertito,
con modificazioni, dalla legge  6  agosto  2008,  n.  133,  anche  in
attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 588, della legge
27 dicembre 2019, n. 160; 
        i) programmazione dei fabbisogni e acquisizione  dei  beni  e
degli  strumenti  informatici  e  tecnici   per   le   esigenze   del
Dipartimento; gestione del  patrimonio  e  dell'inventario  dei  beni
informatici del Dipartimento e relativa logistica; 
        l) attivita' normativa  e  prelegislativa  nelle  materie  di
competenza.»; 
      9) al comma 9, dopo la lettera h),  e'  aggiunta  la  seguente:
«h-bis)  attivita'  prelegislativa  nelle   materie   di   competenza
dell'Ispettorato;»; 
      10)  dopo  il  comma  9  e'  inserito  il   seguente:   «9-bis.
L'Ispettorato generale dei servizi ispettivi di finanza  pubblica  si
articola  in  uffici  dirigenziali  di  livello  non  generale  e  in
posizioni dirigenziali non generali destinate allo svolgimento  delle
attivita'  ispettive,  i  cui  compiti   sono   definiti   ai   sensi
dell'articolo 1, comma 2, e svolge le seguenti funzioni: 
        a) attivita' ispettiva sulla regolarita' e proficuita'  della
gestione amministrativo-contabile  delle  pubbliche  amministrazioni,
degli enti e degli organismi pubblici, nonche' delle societa' di  cui
al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175; 
        b)  attivita'  ispettiva  nelle  materie  di  competenza  dei
dipartimenti del Ministero  e  sulle  relative  strutture,  anche  in
relazione agli ambiti individuati in appositi programmi di  attivita'
definiti con i dipartimenti medesimi; 
        c) accertamenti su richiesta di autorita'  giurisdizionali  e
verifiche sulla base di protocolli d'intesa o convenzioni  con  altre
pubbliche amministrazioni; 
        d) indagini  conoscitive  sullo  stato  di  attuazione  delle
misure adottate per  il  conseguimento  degli  obiettivi  di  finanza
pubblica e sugli equilibri di bilancio  dei  soggetti  indicati  alla
lettera a); 
        e) collaborazione all'attivita' di controllo  e  monitoraggio
degli andamenti della finanza pubblica e  all'analisi  e  valutazione
della sostenibilita' degli interventi in  materia  di  entrata  e  di
spesa; 
        f)  acquisizione  di  ogni  utile  informazione,   ai   sensi
dell'articolo 28, comma 1, della legge  27  dicembre  2002,  n.  289,
sulla gestione degli enti e organismi di cui alla lettera a), nonche'
degli enti di diritto privato vigilati dal Ministero dell'economia  e
delle finanze; 
        g)  supporto  all'attivita'  normativa  del  Dipartimento   e
all'elaborazione di proposte volte alla razionalizzazione della spesa
e al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica; 
        h) esecuzione di altri  progetti  o  attivita'  delegate  dal
Ragioniere generale dello Stato.»; 
      11) al comma 10: 
        11.1) dopo la lettera d), e' inserita  la  seguente:  «d-bis)
analisi,  ricerca  economica  e  valutazione  degli   impatti   delle
politiche settoriali nelle materie di competenza del Dipartimento;»; 
        11.2) dopo la lettera g), e' aggiunta  la  seguente:  «g-bis)
attivita' prelegislativa nelle materie di competenza del Servizio.»; 
      12) al comma 11: 
        12.1)  dopo  le  parole:  «sistema  delle  ragionerie»   sono
inserite le seguenti: «e per il controllo interno dipartimentale»; 
        12.2) dopo le  parole:  «dell'attivita'  di  verifica»;  sono
inserite le seguenti: «sugli uffici centrali di livello  dirigenziale
generale e»; 
        12.3) la  lettera  a),  e'  sostituita  dalla  seguente:  «a)
coordinamento, indirizzo e vigilanza, in raccordo  con  l'Ispettorato
generale  di  finanza,  sulle  attivita'  degli  Uffici  centrali  di
bilancio,  ivi  compreso  quanto  previsto  in  riferimento  a   tali
articolazioni dipartimentali dall'articolo 2, comma  3,  del  decreto
legislativo 30 giugno 2011, n. 123;»; 
        12.4) la  lettera  b),  e'  sostituita  dalla  seguente:  «b)
coordinamento, indirizzo e vigilanza, in raccordo  con  l'Ispettorato
generale di finanza, sulle attivita'  delle  Ragionerie  territoriali
dello Stato, ivi compreso quanto previsto con riferimento alle citate
articolazioni territoriali dall'articolo  2,  comma  3,  del  decreto
legislativo 30 giugno 2011, n. 123;»; 
        12.5) alla lettera  c),  secondo  periodo,  dopo  le  parole:
«Pianificazione e conduzione di attivita' di revisione interna»  sono
inserite le seguenti: «sugli uffici centrali di livello  dirigenziale
generale del Dipartimento e»; 
        12.6) dopo la lettera d), e' aggiunta  la  seguente:  «d-bis)
attivita' prelegislativa nelle materie di competenza del Servizio.»; 
    f) all'articolo 10: 
      1) al comma 1: 
        1.1) la lettera n) e' sostituita dalla seguente: «n)  Ufficio
centrale del bilancio presso il  Ministero  dell'istruzione,  che  si
articola in uffici dirigenziali non generali;»; 
        1.2) dopo la lettera n), e'  inserita  la  seguente:  «n-bis)
Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dell'universita'  e
della ricerca, che si articola in uffici dirigenziali non generali;»; 
    g) all'articolo 11, comma 4, le parole da «connesse  a  specifici
compiti istituzionali» fino alla  fine  del  comma,  sono  sostituite
dalle seguenti: «nelle materie di competenza degli uffici di  cui  al
presente  articolo  sono  assegnati  al  Dipartimento  due  posti  di
funzione di livello dirigenziale generale.»; 
    h) all'articolo 12, comma 6, lettera l), la parola «ispezione» e'
sostituita dalla seguente: «audit»; 
    i) all'articolo 13: 
      1) al comma 1: 
        1.1) alla lettera d): 
          1.1.1) dopo le parole: «che devono essere assicurate»  sono
inserite le seguenti: «, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1,
comma 588, della legge 27 dicembre 2019, n. 160,»; 
          1.1.2) le parole: «gestione e sviluppo delle infrastrutture
comuni del Ministero,  comprese  le  reti  locali  e  geografiche,  i
servizi  di   posta   elettronica,   eventuali   servizi   comuni   e
generalizzati», sono sostituite dalle seguenti: «servizi  informativi
comuni   e   trasversali   del   Ministero,   ivi   inclusi    quelli
infrastrutturali, affidati al Dipartimento  d'intesa  con  gli  altri
Dipartimenti»; 
          1.1.3) le  parole:  «attuazione  dell'Agenda  digitale,  in
raccordo con gli altri dipartimenti», sono sostituite dalle seguenti:
«attuazione per quanto di relativa competenza dell'agenda digitale»; 
        1.2) alla lettera e), le  parole:  «d'intesa  con  gli  altri
dipartimenti»,  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «d'intesa  con  i
dipartimenti indicati all'articolo 1, comma 1, lettere a) e c),»; 
      2) il comma 2 e' sostituito  dal  seguente:  «2.  Il  capo  del
Dipartimento assicura il coordinamento, la promozione e  lo  sviluppo
nelle  materie  delle  politiche  del  personale  del  Ministero,  la
programmazione  delle   risorse,   la   qualita'   dei   processi   e
dell'organizzazione,  il  coordinamento   del   sistema   informativo
concernente il  personale  del  Ministero  e  degli  eventuali  altri
progetti dei sistemi informativi dei dipartimenti di cui all'articolo
1, comma 1, lettere a) e c),  compresa  la  gestione  delle  relative
risorse, nonche' della comunicazione istituzionale. Sono fatte  salve
le competenze del Dipartimento  delle  finanze  relative  al  Sistema
informativo della  fiscalita',  di  cui  all'articolo  11,  comma  1,
lettera n).»; 
      3) al comma 3: 
        3.1)  la  lettera  a),  e'  sostituita  dalla  seguente:  «a)
Direzione per la razionalizzazione  della  gestione  degli  immobili,
degli acquisti, della logistica e gli affari generali;»; 
        3.2)  la  lettera  e),  e'  sostituita  dalla  seguente:  «e)
Direzione dei servizi del tesoro.»; 
      4) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. Per le specifiche
esigenze di consulenza, studio e ricerca nelle materie di  competenza
del Dipartimento, al medesimo e' assegnato un posto  di  funzione  di
livello dirigenziale generale anche al fine di garantire il  supporto
alle   attivita'   relative   all'attuazione   del    programma    di
razionalizzazione degli acquisti  di  beni  e  servizi  da  parte  di
pubbliche amministrazioni, anche in riferimento all'attuazione  delle
disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile  2014,
n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014,  n.
89, e delle attivita' di revisione della spesa per l'attuazione delle
politiche  di  spending  review  per  gli   aspetti   relativi   agli
approvvigionamenti pubblici, di cui all'articolo 49-bis, comma 2, del
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, nonche' per  la  definizione  degli
indirizzi e del controllo strategico  nei  confronti  della  societa'
dedicata di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n.  414,  in
materia di programma di razionalizzazione degli acquisti.»; 
      5) il comma 5 e' sostituito  dal  seguente:  «5.  Alle  dirette
dipendenze del  capo  del  Dipartimento  operano  uffici  di  livello
dirigenziale  non   generale,   con   competenze   in   materia   di:
coordinamento  e  segreteria  del   capo   Dipartimento,   consulenza
giuridico-legale,   attivita'   prelegislativa   e   verifica   della
compatibilita' economico  finanziaria  delle  iniziative  legislative
dipartimentali, definizione e  monitoraggio  di  progetti  innovativi
nelle  materie  di  competenza  del  Dipartimento,  con   particolare
riferimento a quelli finanziati dall'Unione europea e da  istituzioni
internazionali, nonche' amministrazioni ed  enti  pubblici,  sviluppo
organizzativo analisi dei processi e dei  modelli  di  organizzazione
del lavoro, organizzazione di eventi e comunicazione, in raccordo con
la Direzione di cui al comma 3, lettera d),  controllo  di  gestione,
relazioni sindacali.»; 
      6) il comma 6 e' sostituito  dal  seguente:  «6.  Il  dirigente
generale di cui al comma 4 per lo svolgimento dei  compiti  assegnati
puo' avvalersi, secondo le direttive del capo del Dipartimento, degli
uffici di livello dirigenziale non generale di cui  al  comma  5,  ad
esclusione  dell'Ufficio  di  coordinamento  e  segreteria  del  capo
Dipartimento.»; 
    l) l'articolo 14 e' sostituito dal seguente: 
      «Art. 14 (Attribuzioni degli  uffici  di  livello  dirigenziale
generale  del   Dipartimento   dell'amministrazione   generale,   del
personale e dei servizi). - 1. La Direzione per la  razionalizzazione
della gestione degli immobili, degli acquisti, della logistica e  gli
affari generali svolge le seguenti funzioni con riguardo a  tutto  il
Ministero: 
        a) acquisizione, amministrazione,  manutenzione,  servizi  di
igiene  ambientale  degli  immobili  del  Ministero  con  i  relativi
impianti tecnologici non informatici; 
        b) salute e sicurezza sui luoghi di  lavoro;  gestione  degli
spazi e delle superfici interni ed esterni; 
        c) gestione del patrimonio mobiliare del Ministero, anche  di
rilievo storico-artistico; 
        d) gestione degli affari e dei servizi di carattere generale,
del protocollo e della corrispondenza;  coordinamento  e  definizione
del modello unitario di protocollo e gestione documentale in raccordo
con gli altri dipartimenti; 
        e) gestione contabile del Dipartimento, in  raccordo  con  le
direzioni del Dipartimento; gestione unificata nelle materie comuni a
piu' dipartimenti ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo  7
agosto 1997, n. 279; 
        f) servizio di economato e provveditorato,  anche  attraverso
il ricorso agli strumenti informatici previsti per l'acquisto di beni
e servizi; 
        g) cura  dei  rapporti  amministrativi  nei  confronti  della
societa' dedicata di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997,  n.
414, in materia di Programma  di  razionalizzazione  degli  acquisti;
attuazione operativa del progetto di razionalizzazione degli acquisti
di beni e servizi da parte delle pubbliche amministrazioni; 
        h) funzioni di indirizzo e controllo strategico, compresa  la
definizione degli indirizzi per  la  gestione  della  piattaforma  di
e-procurement - anche in riferimento al sistema nazionale  di  public
procurement - nei confronti della societa' dedicata, in  accordo  con
il responsabile della posizione dirigenziale di livello  generale  di
cui all'articolo 13, comma 4; 
        i) supporto delle attivita' di cui all'articolo 49-bis, comma
2,  del  decreto-legge  21  giugno  2013,  n.  69,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, di  revisione  della
spesa, per l'attuazione delle politiche di spending  review  per  gli
aspetti relativi agli approvvigionamenti pubblici; 
        l) procedure di gara fino  alla  dichiarazione  di  efficacia
dell'aggiudicazione, per l'acquisizione di  beni  e  servizi  per  il
Dipartimento  dell'amministrazione  generale,  del  personale  e  dei
servizi che esulano dalle attribuzioni specifiche di altre  direzioni
e uffici, sulla base dei fabbisogni e delle istruttorie degli  uffici
dipartimentali richiedenti laddove non sussista obbligo di ricorso al
sistema delle convenzioni od altri strumenti di negoziazione ai sensi
dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488,  dell'articolo
58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e del decreto-legge 6  luglio
2012, n. 95, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  7  agosto
2012, n. 135; 
        m) rilevamento, analisi delle  esigenze  logistiche  e  degli
uffici centrali e locali ed attuazione  delle  misure  atte  al  loro
soddisfacimento; 
        n) coordinamento delle  attivita'  propedeutiche  finalizzate
alla presa  in  consegna  degli  immobili  degli  uffici  centrali  e
periferici; 
        o) razionalizzazione della gestione degli  immobili  e  degli
spazi degli uffici centrali e territoriali; 
        p) rapporti con l'Agenzia del demanio; 
        q) contenzioso nelle materie di competenza; 
        r)  supporto  all'attivita'  prelegislativa  per  quanto   di
competenza della Direzione in raccordo  con  gli  uffici  di  livello
dirigenziale non generale di cui all'articolo 13, comma 5  e  con  le
altre strutture dipartimentali di livello dirigenziale generale. 
  2. La Direzione dei sistemi informativi e  dell'innovazione  svolge
le seguenti funzioni: 
    a) definizione  delle  specifiche  esigenze  funzionali  e  delle
conseguenti prestazioni  e  modalita'  operative  che  devono  essere
assicurate, nell'ambito dei  sistemi  informativi  specifici  per  lo
svolgimento dei compiti istituzionali del Dipartimento, in materia di
acquisti, logistica, personale, ed altri servizi dipartimentali; 
    b) sviluppo e  conduzione  della  piattaforma  nazionale  per  la
gestione delle risorse umane delle pubbliche amministrazioni; 
    c)  pagamento  delle  retribuzioni   per   il   personale   delle
amministrazioni dello Stato e gestione del trattamento economico  per
le amministrazioni pubbliche,  comunicazione  al  Dipartimento  della
funzione pubblica della Presidenza del  Consiglio  dei  ministri  dei
dati aggregati relativi alla spesa per gli stipendi; 
    d)  definizione  di  specifiche  modalita'   operative   per   le
Ragionerie territoriali dello Stato, da adottare,  nelle  materie  di
competenza  della  Direzione,  d'intesa  con  il  Dipartimento  della
Ragioneria generale  dello  Stato  in  materia  di  stipendi  per  il
personale delle amministrazioni dello Stato; 
    e) ideazione, sviluppo ed attuazione di  progetti  di  diffusione
delle tecnologie informatiche; 
    f) definizione, in coerenza  con  le  direttive  impartite  dagli
uffici competenti per il controllo analogo, degli indirizzi  e  delle
linee operative relativamente ai rapporti convenzionali  intrattenuti
dal Dipartimento con la societa'  dedicata  di  cui  all'articolo  4,
comma 3-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 agosto  2012,  n.  135,  in  materia  di
sistemi informativi e cura dei relativi rapporti amministrativi; 
    g) attuazione dell'Agenda digitale per quanto di  competenza  del
Dipartimento; 
    h) rapporti con l'Agenzia per l'Italia digitale; 
    i) gestione dei progetti,  delle  infrastrutture  e  dei  servizi
relativi ai sistemi informativi  specifici  per  lo  svolgimento  dei
compiti  istituzionali  del  Dipartimento,  inclusa  la   piattaforma
e-procurement; 
    l) servizi informativi comuni e trasversali  del  Ministero,  ivi
inclusi quelli infrastrutturali in cloud,  affidati  al  Dipartimento
d'intesa con gli altri dipartimenti; 
    m) supporto all'attivita' prelegislativa per quanto di competenza
della Direzione in raccordo con gli uffici  di  livello  dirigenziale
non generale di cui all'articolo 13, comma 5 e con le altre strutture
dipartimentali di livello dirigenziale generale. 
  3. La Direzione del  personale  svolge  le  seguenti  funzioni  con
riguardo a tutto il personale del Ministero: 
    a) elaborazione e definizione delle politiche del personale  alla
luce di modelli innovativi di gestione,  valorizzazione  e  sviluppo,
anche  attraverso  l'implementazione  di  banche  dati  l'ausilio  di
strumenti innovativi in  materia  di  rilevazione  ed  analisi  delle
competenze e dei comportamenti, anche a fini  di  valorizzazione  del
capitale umano; 
    b) verifica degli impatti normativi ed economico  finanziari  dei
provvedimenti di competenza della direzione; 
    c) programmazione e dimensionamento degli organici del  Ministero
sulla base dei fabbisogni rilevati; 
    d) selezione, reclutamento, formazione,  sviluppo  professionale,
valutazione  della  performance   riferita   al   personale   nonche'
organizzazione delle competenze; 
    e) cessazioni dal servizio; 
    f) procedimenti disciplinari; 
    g) mobilita', comandi, aspettative, distacchi e fuori  ruolo  del
personale; 
    h) trattamento giuridico, retributivo e previdenziale; 
    i) contratti  di  lavoro  del  personale  inquadrato  nelle  aree
funzionali; 
    l) istruttoria per il conferimento degli incarichi  dirigenziali,
atti di conferimento, contratti di lavoro e relativi rapporti con gli
organi di controllo; 
    m)  gestione  dei  fondi  per  la  retribuzione  di  posizione  e
risultato dei  dirigenti  e  del  fondo  risorse  decentrate  per  il
personale delle aree; 
    n) attuazione  di  politiche  di  benessere  organizzativo  e  di
conciliazione vita-lavoro anche attraverso la rilevazione e l'analisi
del livello di benessere del personale e lo svolgimento di analisi di
clima; 
    o)  gestione  degli  adempimenti  relativi   alle   denunce   per
infortuni; 
    p) conservazione e gestione dei fascicoli personali,  definizione
e gestione delle banche dati, del ruolo dei  dirigenti  e  del  ruolo
unico del personale; 
    q)  rilascio  autorizzazioni  per  lo  svolgimento  di  incarichi
extra-istituzionali e anagrafe degli incarichi; 
  r) contenzioso  nelle  materie  di  competenza  della  direzione  e
rappresentanza in giudizio di cui all'articolo 417-bis del codice  di
procedura civile; 
    s) rapporti con la Scuola nazionale di amministrazione e con enti
e altre scuole di  formazione  del  personale  pubblico  al  fine  di
garantire il soddisfacimento dei fabbisogni formativi del  Ministero;
rapporti con Universita' e istituti scolastici per lo svolgimento  di
tirocini presso le  strutture  del  Ministero,  con  l'Aran,  con  il
Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza  del  Consiglio
dei ministri e con gli altri soggetti istituzionali, coinvolti  nelle
materie di competenza; 
    t) supporto all'attivita' prelegislativa per quanto di competenza
della Direzione in raccordo con gli uffici  di  livello  dirigenziale
non generale di  cui  all'articolo  13,  comma  5,  e  con  le  altre
strutture dipartimentali di livello dirigenziale generale. 
  4. La Direzione della comunicazione istituzionale assicura  per  il
Ministero  l'attuazione   della   strategia   di   comunicazione   in
coordinamento con il portavoce del  Ministro,  i  Dipartimenti  e  le
altre  strutture  del  Ministero.  A  tal  fine  svolge  le  seguenti
funzioni: 
    a) sviluppo e gestione  delle  iniziative  di  comunicazione  del
Ministero in conformita' ai principi generali previsti dalla legge  7
giugno 2000, n. 150; 
    b) elaborazione del piano di comunicazione annuale del Ministero,
ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 150 del 2000; 
    c)    coordinamento     dei     progetti     di     comunicazione
interdipartimentali, assicurandone l'integrazione funzionale; 
    d) promozione di campagne informative di pubblico interesse; 
    e) coordinamento  e  gestione  di  eventi  e  manifestazioni  del
Dipartimento e supporto ad eventi e manifestazioni del Ministero; 
    f) sviluppo di iniziative volte  a  promuovere  l'immagine  e  il
rispetto dell'identita' visiva del Ministero; 
    g) gestione  della  biblioteca  storica  e  delle  iniziative  di
comunicazione ad esse collegate; 
    h) sviluppo e gestione del portale internet del Ministero e della
Intranet; 
    i) coordinamento della comunicazione interna del Ministero; 
    l) supporto alle  attivita'  di  comunicazione  istituzionale  di
comitati e commissioni cui partecipa il Ministero; 
    m) sviluppo e  gestione  delle  attivita'  di  relazione  con  il
pubblico; 
    n) tenuta e aggiornamento del registro degli accessi ai sensi del
decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33; monitoraggio della qualita'
dei servizi e della soddisfazione dei cittadini; 
    o) studi e analisi di dati  e  informazioni  sulle  attivita'  di
customer satisfaction; 
    p) promozione e coordinamento delle carte dei servizi erogati dal
Ministero; 
    q) svolge le funzioni di ufficio di statistica  del  Ministero  e
provvede al coordinamento dell'informazione statistica e ai  rapporti
con l'ISTAT ed il Servizio statistico nazionale (SISTAN). 
  5. La Direzione dei servizi del Tesoro svolge le seguenti funzioni: 
    a) segreteria del Comitato di verifica per le cause di servizio; 
    b)  organizzazione  e  coordinamento  della  Commissione   medica
superiore e delle Commissioni mediche di verifica; 
    c) emissione ordini di pagamento  conseguenti  a  pronunce  degli
organi della giustizia amministrativa,  contabile  e  tributaria  per
violazione del termine  ragionevole  di  durata  dei  processi  e  su
pronunce di condanna emesse dalla Corte europea dei diritti dell'uomo
e delle liberta' fondamentali per l'inosservanza dei diritti  sanciti
dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e
delle liberta' fondamentali; 
    d) riparazioni  pecuniarie  per  ingiusta  detenzione  ed  errore
giudiziario; 
    e) risarcimenti per casi di responsabilita' civile  dei  giudici;
spese per liti e arbitraggi; 
    f) gestione  dei  ruoli  di  spesa  fissa  sugli  indennizzi  per
soggetti danneggiati da complicanze da vaccinazioni obbligatorie,  da
trasfusione di sangue ed emoderivati e per gli affetti da sindrome da
talidomide; 
    g) gestione dei ruoli fissi di spesa  per  i  vitalizi  a  favore
delle vittime del terrorismo,  della  criminalita'  organizzata,  del
dovere e soggetti equiparati; 
    h) gestione delle pensioni tabellari militari erogate all'estero; 
    i) servizio delle pensioni di guerra; 
    l) recupero crediti erariali derivanti da  sentenze  di  condanna
della Corte dei conti in materia di responsabilita' amministrativa; 
    m) sanzioni alternative  su  condanne  a  carico  delle  stazioni
appaltanti; 
    n) gestione del servizio dei depositi definitivi; 
    o) segreterie della Commissione per gli ex perseguitati politici,
antifascisti e razziali e della Commissione per gli ex deportati  dei
campi di sterminio nazisti e dei loro congiunti e  concessione  degli
assegni vitalizi; 
    p) adempimenti connessi al pagamento dei benefici previsti  dalla
legge 27 dicembre 2002, n. 288, in favore dei grandi invalidi; 
    q)  adempimenti  connessi  al  condono   edilizio   di   cui   al
decreto-legge  30   settembre   2003,   n.   269,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326; 
    r) indennizzi per i beni perduti all'estero; 
    s)  definizione  di  specifiche  modalita'   operative   per   le
Ragionerie territoriali dello Stato, da adottare,  nelle  materie  di
competenza  della  Direzione,  d'intesa  con  il  Dipartimento  della
Ragioneria generale dello Stato; 
    t) contenzioso nelle materie di competenza; 
    u) attivita' residuale in materia  di  procedimenti  sanzionatori
per irregolarita' nella trasmissione delle  ricette  mediche  di  cui
all'articolo  50  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.   269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326; 
    v) supporto all'attivita' prelegislativa per quanto di competenza
della Direzione in raccordo con gli uffici  di  livello  dirigenziale
non generale di  cui  all'articolo  13,  comma  5,  e  con  le  altre
strutture dipartimentali di livello dirigenziale generale.»; 
    m) l'articolo 19 e' sostituito dal seguente: 
    «Art. 19 (Dotazioni organiche). - 1. La  dotazione  organica  del
personale dirigenziale e' individuata nella  tabella  A  allegata  al
presente decreto. A decorrere dal  1°  gennaio  2021,  in  attuazione
dell'articolo 4, comma 12, del decreto-legge 9 gennaio  2020,  n.  1,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020,  n.  12,  la
dotazione organica del personale dirigenziale  e'  individuata  nella
tabella B allegata al presente decreto.»; 
    n) la tabella A e' sostituita dalle tabelle A  e  B  allegate  al
presente decreto. 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
          Note alle Premesse 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  17  della  legge  23
          agosto 1988, n. 400 recante «Disciplina  dell'attivita'  di
          Governo e ordinamento della presidenza  del  Consiglio  dei
          ministri», pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  Repubblica
          italiana del 12 settembre 1988, n. 214: 
                «Art.  17  (Regolamenti).  -  1.  Con   decreto   del
          Presidente  della  Repubblica,  previa  deliberazione   del
          Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio  di
          Stato che deve  pronunziarsi  entro  novanta  giorni  dalla
          richiesta,   possono   essere   emanati   regolamenti   per
          disciplinare: 
                  a)  l'esecuzione  delle   leggi   e   dei   decreti
          legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari; 
                  b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e  dei
          decreti legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi
          quelli  relativi  a  materie  riservate   alla   competenza
          regionale; 
                  c) le materie in cui manchi la disciplina da  parte
          di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
          tratti di materie comunque riservate alla legge; 
                  d)  l'organizzazione  ed  il  funzionamento   delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge; 
                  e) 
                2.  Con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica,
          previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
          Consiglio  di  Stato  e  previo  parere  delle  Commissioni
          parlamentari competenti  in  materia,  che  si  pronunciano
          entro  trenta  giorni  dalla  richiesta,  sono  emanati   i
          regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
          riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione,  per
          le  quali   le   leggi   della   Repubblica,   autorizzando
          l'esercizio  della  potesta'  regolamentare  del   Governo,
          determinano le norme generali regolatrici della  materia  e
          dispongono l'abrogazione delle norme vigenti,  con  effetto
          dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 
                3. Con decreto ministeriale possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. 
                Tali regolamenti, per materie di competenza  di  piu'
          ministri,   possono    essere    adottati    con    decreti
          interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita
          autorizzazione  da  parte  della   legge.   I   regolamenti
          ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
          contrarie a quelle dei  regolamenti  emanati  dal  Governo.
          Essi debbono essere comunicati al Presidente del  Consiglio
          dei ministri prima della loro emanazione. 
                4. I regolamenti di cui al comma 1 ed  i  regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,  che  devono  recare  la
          denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione della Corte  dei  conti  e  pubblicati  nella
          Gazzetta Ufficiale. 
                4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli  uffici
          dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati  ai
          sensi del comma 2,  su  proposta  del  Ministro  competente
          d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
          il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
          decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.  29,  e  successive
          modificazioni, con  i  contenuti  e  con  l'osservanza  dei
          criteri che seguono: 
                  a) riordino degli uffici di diretta  collaborazione
          con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
          tali  uffici  hanno  esclusive   competenze   di   supporto
          dell'organo di direzione politica e di raccordo tra  questo
          e l'amministrazione; 
                  b)   individuazione   degli   uffici   di   livello
          dirigenziale  generale,  centrali  e  periferici,  mediante
          diversificazione tra strutture con funzioni  finali  e  con
          funzioni strumentali e  loro  organizzazione  per  funzioni
          omogenee e secondo criteri di flessibilita'  eliminando  le
          duplicazioni funzionali; 
                  c) previsione di strumenti  di  verifica  periodica
          dell'organizzazione e dei risultati; 
                  d)  indicazione   e   revisione   periodica   della
          consistenza delle piante organiche; 
                  e) previsione di decreti ministeriali di natura non
          regolamentare per la definizione dei compiti  delle  unita'
          dirigenziali   nell'ambito   degli   uffici    dirigenziali
          generali. 
                4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del  comma
          1 del presente articolo, si provvede al periodico  riordino
          delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
          di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
          all'espressa abrogazione di quelle che  hanno  esaurito  la
          loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
          o sono comunque obsolete.» 
              - Si riporta il  testo  degli  articoli  31  e  32  del
          decreto  legislativo  31  dicembre  1992,  n.  545  recante
          «Ordinamento  degli  organi   speciali   di   giurisdizione
          tributaria ed organizzazione degli uffici di collaborazione
          in attuazione della delega al governo  contenuta  nell'art.
          30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413», pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale Repubblica italiana del 13 gennaio 1993,
          n. 9: 
                «Art. 31  (Uffici  di  segreteria  delle  commissioni
          tributarie). -  1. E'  istituito  presso  ogni  commissione
          tributaria  un  ufficio  di  segreteria  con  funzioni   di
          assistenza e collaborazione  nell'esercizio  dell'attivita`
          giurisdizionale nonche' per lo svolgimento  di  ogni  altra
          attivita' amministrativa attribuita alla stessa o  ai  suoi
          componenti.» 
                «Art. 32 (Personale addetto agli uffici di segreteria
          delle  commissioni  tributarie).  -  1.  Agli   uffici   di
          segreteria  delle  commissioni  tributarie   sono   addetti
          dipendenti del  Ministero  delle  finanze  compresi  in  un
          apposito contingente del personale  indicato  nell'art.  10
          della legge 29 ottobre 1991, n. 358. 
                2. Il contingente del personale istituito a norma del
          comma  1  e'  costituito   con   la   dotazione   indicata,
          complessivamente, nella tabella C e, per  ogni  commissione
          tributaria, nella tabella D. 
                Il Ministro delle finanze di concerto con il Ministro
          del tesoro, con proprio  decreto  determina  ogni  anno  le
          variazioni da apportare alle dotazioni del  contingente  in
          relazione alle variazioni  del  numero  di  sezioni  e  del
          flusso dei ricorsi presso ogni commissione tributaria. 
              - Si riporta  il  testo  dell'art.  3  della  legge  14
          gennaio 1994, n. 20 recante  «Disposizioni  in  materia  di
          giurisdizione  e  controllo   della   Corte   dei   conti»,
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Repubblica italiana del
          14 gennaio 1994, n. 10: 
                «Art. 3 (Norme in materia di  controllo  della  Corte
          dei conti). - 1. Il controllo  preventivo  di  legittimita'
          della  Corte  dei  conti  si  esercita  esclusivamente  sui
          seguenti atti non aventi forza di legge: 
                  a) provvedimenti emanati a seguito di deliberazione
          del Consiglio dei ministri; 
                  b) atti del Presidente del Consiglio dei ministri e
          atti dei Ministri aventi ad oggetto  la  definizione  delle
          piante organiche, il conferimento di incarichi di  funzioni
          dirigenziali e le direttive generali per l'indirizzo e  per
          lo svolgimento dell'azione amministrativa; 
                  c) atti normativi  a  rilevanza  esterna,  atti  di
          programmazione comportanti spese ed atti generali attuativi
          di norme comunitarie; 
                  c-bis) 
                  d) provvedimenti dei comitati interministeriali  di
          riparto o assegnazione  di  fondi  ed  altre  deliberazioni
          emanate nelle materie di cui alle lettere b) e c); 
                  e); 
                  f) provvedimenti di disposizione del demanio e  del
          patrimonio immobiliare; 
                  f-bis) atti e contratti di cui all'art. 7, comma 6,
          del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
          modificazioni; 
                  f-ter)  atti  e  contratti  concernenti   studi   e
          consulenze di cui all'art.  1,  comma  9,  della  legge  23
          dicembre 2005, n. 266; 
                  g)   decreti   che   approvano   contratti    delle
          amministrazioni dello Stato, escluse le  aziende  autonome:
          attivi, di qualunque importo, ad eccezione di quelli per  i
          quali ricorra l'ipotesi prevista  dall'ultimo  comma  dell'
          art. 19 del regio decreto 18 novembre  1923,  n.  2440;  di
          appalto d'opera, se di importo superiore al valore  in  ECU
          stabilito dalla normativa  comunitaria  per  l'applicazione
          delle procedure di  aggiudicazione  dei  contratti  stessi;
          altri contratti passivi, se  di  importo  superiore  ad  un
          decimo del valore suindicato; 
                  h) decreti di variazione del bilancio dello  Stato,
          di accertamento dei residui e  di  assenso  preventivo  del
          Ministero del tesoro all'impegno di spese correnti a carico
          di esercizi successivi; 
                  i) atti  per  il  cui  corso  sia  stato  impartito
          l'ordine scritto del Ministro; 
                l) atti che il Presidente del Consiglio dei  ministri
          richieda  di   sottoporre   temporaneamente   a   controllo
          preventivo  o  che  la  Corte   dei   conti   deliberi   di
          assoggettare,  per  un  periodo  determinato,  a  controllo
          preventivo in relazione a situazioni di diffusa e  ripetuta
          irregolarita' rilevate in sede di controllo successivo. 
                1-bis. Per i controlli previsti dalle lettere  f-bis)
          e f-ter) del comma 1 e' competente in ogni caso la  sezione
          centrale del controllo di legittimita'. 
                2. I provvedimenti sottoposti al controllo preventivo
          acquistano efficacia se il competente ufficio di  controllo
          non ne rimetta  l'esame  alla  sezione  del  controllo  nel
          termine di trenta giorni dal  ricevimento.  Il  termine  e'
          interrotto se l'ufficio  richiede  chiarimenti  o  elementi
          integrativi  di  giudizio.  Decorsi   trenta   giorni   dal
          ricevimento delle controdeduzioni dell'amministrazione,  il
          provvedimento  acquista  efficacia  se  l'ufficio  non   ne
          rimetta l'esame alla sezione del controllo. La sezione  del
          controllo si pronuncia  sulla  conformita'  a  legge  entro
          trenta giorni dalla data di deferimento dei provvedimenti o
          dalla data di arrivo degli elementi richiesti con ordinanza
          istruttoria.  Decorso  questo   termine   i   provvedimenti
          divengono esecutivi. [Si applicano le disposizioni  di  cui
          all'art. 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742.] 
                3. Le sezioni riunite della Corte dei conti  possono,
          con deliberazione motivata, stabilire che singoli  atti  di
          notevole rilievo finanziario, individuati per categorie  ed
          amministrazioni statali, siano sottoposti  all'esame  della
          Corte per un periodo determinato. La Corte puo' chiedere il
          riesame  degli  atti  entro  quindici  giorni  dalla   loro
          ricezione,    ferma    rimanendone    l'esecutivita'.    Le
          amministrazioni trasmettono gli atti adottati a seguito del
          riesame   alla   Corte   dei   conti,   che   ove    rilevi
          illegittimita', ne da' avviso al Ministro. 
                4. La Corte dei  conti  svolge,  anche  in  corso  di
          esercizio,  il  controllo  successivo  sulla  gestione  del
          bilancio e del patrimonio delle amministrazioni  pubbliche,
          nonche' sulle  gestioni  fuori  bilancio  e  sui  fondi  di
          provenienza comunitaria, verificando la legittimita'  e  la
          regolarita' delle gestioni, nonche'  il  funzionamento  dei
          controlli  interni  a  ciascuna  amministrazione.  Accerta,
          anche in base all'esito di altri controlli, la  rispondenza
          dei risultati dell'attivita' amministrativa agli  obiettivi
          stabiliti dalla legge,  valutando  comparativamente  costi,
          modi e tempi dello svolgimento dell'azione  amministrativa.
          La Corte definisce annualmente i programmi e i  criteri  di
          riferimento  del  controllo  sulla  base  delle   priorita'
          previamente   deliberate   dalle   competenti   Commissioni
          parlamentari a norma dei rispettivi regolamenti. 
                5. Nei confronti delle amministrazioni regionali,  il
          controllo della gestione concerne  il  perseguimento  degli
          obiettivi  stabiliti  dalle  leggi  di   principio   e   di
          programma. 
                6. La Corte dei conti riferisce, almeno  annualmente,
          al Parlamento  ed  ai  consigli  regionali  sull'esito  del
          controllo eseguito. Le relazioni della Corte sono  altresi'
          inviate alle amministrazioni  interessate,  alle  quali  la
          Corte formula,  in  qualsiasi  altro  momento,  le  proprie
          osservazioni. Le amministrazioni comunicano alla  Corte  ed
          agli  organi  elettivi,  entro  sei  mesi  dalla  data   di
          ricevimento della relazione, le  misure  conseguenzialmente
          adottate. 
                7. Restano ferme, relativamente agli enti locali,  le
          disposizioni di cui al decreto legge 22 dicembre  1981,  n.
          786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
          1982, n. 51, e successive  modificazioni  ed  integrazioni,
          nonche', relativamente agli enti cui lo Stato  contribuisce
          in via ordinaria, le  disposizioni  della  legge  21  marzo
          1958, n. 259. Le relazioni  della  Corte  contengono  anche
          valutazioni sul funzionamento dei controlli interni. 
                8.  Nell'esercizio  delle  attribuzioni  di  cui   al
          presente articolo, la Corte dei conti puo' richiedere  alle
          amministrazioni  pubbliche  ed  agli  organi  di  controllo
          interno qualsiasi  atto  o  notizia  e  puo'  effettuare  e
          disporre ispezioni e accertamenti diretti.  Si  applica  il
          comma 4 dell'art. 2 del decreto legge 15 novembre 1993,  n.
          453. Puo' richiedere  alle  amministrazioni  pubbliche  non
          territoriali il riesame di atti  ritenuti  non  conformi  a
          legge. Le amministrazioni trasmettono gli atti  adottati  a
          seguito del riesame alla Corte dei conti, che,  ove  rilevi
          illegittimita',  ne  da'  avviso  all'organo  generale   di
          direzione. E' fatta salva, in  quanto  compatibile  con  le
          disposizioni della presente legge, la disciplina in materia
          di controlli successivi previsti dal decreto legislativo  3
          febbraio 1993, n. 29, e  successive  modificazioni,  e  dal
          decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, nonche'  dall'
          art. 166 della legge 11 luglio 1980, n. 312. 
                9. Per l'esercizio delle attribuzioni  di  controllo,
          si applicano, in quanto  compatibili  con  le  disposizioni
          della presente legge, le norme procedurali di cui al  testo
          unico delle leggi sulla  Corte  dei  conti,  approvato  con
          regio  decreto  12  luglio  1934,  n.  1214,  e  successive
          modificazioni. 
                10.  La  sezione  del  controllo  e'   composta   dal
          presidente della Corte  dei  conti  che  la  presiede,  dai
          presidenti di sezione preposti al coordinamento e da  tutti
          i magistrati assegnati a funzioni di controllo. La  sezione
          e' ripartita annualmente in quattro collegi dei quali fanno
          parte, in ogni caso, il presidente della Corte dei conti  e
          i  presidenti  di  sezione  preposti  al  coordinamento.  I
          collegi  hanno  distinta  competenza   per   tipologia   di
          controllo o per materia e deliberano con un  numero  minimo
          di undici votanti. L'adunanza plenaria  e'  presieduta  dal
          presidente  della  Corte  dei  conti  ed  e'  composta  dai
          presidenti  di  sezione  preposti  al  coordinamento  e  da
          trentacinque magistrati assegnati a funzioni di  controllo,
          individuati annualmente  dal  Consiglio  di  presidenza  in
          ragione di almeno tre per ciascun collegio della sezione  e
          uno  per  ciascuna  delle  sezioni   di   controllo   sulle
          amministrazioni delle regioni a statuto  speciale  e  delle
          Province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano.  L'adunanza
          plenaria delibera con un numero minimo di ventuno votanti. 
                10-bis. La sezione del controllo in adunanza plenaria
          stabilisce  annualmente  i  programmi  di  attivita'  e  le
          competenze dei collegi,  nonche'  i  criteri  per  la  loro
          composizione da parte del presidente della Corte dei conti. 
                11. Ferme restando le ipotesi di deferimento previste
          dall'art. 24 del citato testo unico delle leggi sulla Corte
          dei conti come sostituito dall'art. 1 della legge 21  marzo
          1953, n. 161, la sezione del controllo si pronuncia in ogni
          caso in cui insorge il dissenso tra i competenti magistrati
          circa la legittimita' di atti. Del collegio viene  chiamato
          a far parte in  qualita'  di  relatore  il  magistrato  che
          deferisce la questione alla sezione. 
                12. I magistrati addetti al controllo  successivo  di
          cui  al  comma  4  operano  secondo  i  previsti  programmi
          annuali, ma da questi possono temporaneamente  discostarsi,
          per  motivate  ragioni,  in  relazione   a   situazioni   e
          provvedimenti  che  richiedono  tempestivi  accertamenti  e
          verifiche, dandone notizia alla sezione del controllo. 
                13. Le disposizioni del comma 1 non si applicano agli
          atti ed ai provvedimenti emanati nelle  materie  monetaria,
          creditizia, mobiliare e valutaria.» 
              - Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante
          «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art.
          11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale Repubblica italiana del 30 agosto  1999,
          n. 203 Supplemento Ordinario n. 163. 
              - Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165  recante
          «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
          delle  amministrazioni  pubbliche»  e'   pubblicato   nella
          Gazzetta Ufficiale Repubblica italiana del 9  maggio  2001,
          n. 106. 
              - Il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 recante
          «Testo  unico  in  materia  di  societa'  a  partecipazione
          pubblica» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Repubblica
          italiana del 8 settembre 2016, n. 210. 
              - Si riporta il testo dell'art. 4-bis del decreto-legge
          12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 9 agosto 2018, n. 97 recante «Disposizioni urgenti in
          materia di riordino delle attribuzioni  dei  Ministeri  dei
          beni e delle  attivita'  culturali  e  del  turismo,  delle
          politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e
          della tutela del territorio e del mare, nonche' in  materia
          di  famiglia  e  disabilita'»,  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale Repubblica italiana del 12 luglio 2018, n. 160: 
                «Art.    4-bis    (Procedure    per    il    riordino
          dell'organizzazione  dei  Ministeri).  -  1.  Al  fine   di
          semplificare ed accelerare il riordino  dell'organizzazione
          dei  Ministeri,  anche  con  riferimento  agli  adeguamenti
          conseguenti alle disposizioni di cui agli articoli  1  e  2
          del presente decreto, a decorrere dalla data di entrata  in
          vigore della legge di conversione del  presente  decreto  e
          fino al 30 giugno 2019, i regolamenti di organizzazione dei
          Ministeri, ivi  inclusi  quelli  degli  uffici  di  diretta
          collaborazione, possono essere  adottati  con  decreto  del
          Presidente del Consiglio  dei  ministri,  su  proposta  del
          Ministro competente, di concerto con  il  Ministro  per  la
          pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia  e
          delle finanze, previa delibera del Consiglio dei  ministri.
          I decreti previsti dal presente articolo sono  soggetti  al
          controllo preventivo di legittimita' della Corte dei  conti
          ai sensi dell'art. 3, commi  da  1  a  3,  della  legge  14
          gennaio 1994, n. 20. Sugli stessi decreti il Presidente del
          Consiglio dei ministri richiede il parere del Consiglio  di
          Stato. A decorrere dalla data di efficacia di ciascuno  dei
          predetti decreti cessa di avere vigore,  per  il  Ministero
          interessato, il regolamento di organizzazione vigente.» 
              - Il decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito,
          con modificazioni, dalla legge 19  dicembre  2019,  n.  157
          recante «Disposizioni urgenti  in  materia  fiscale  e  per
          esigenze  indifferibili»  e'  pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale Repubblica italiana del 26 ottobre 2019, n. 252. 
              - Si riporta il testo vigente dei commi 4 e 7 dell'art.
          16-ter del citato decreto-legge 26 ottobre  2019,  n.  124,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  19  dicembre
          2019, n. 157: 
                «Art.  16-ter   (Potenziamento   dell'amministrazione
          finanziaria). - 1. - 3. Omissis 
                4. A decorrere  dall'anno  2020,  anche  al  fine  di
          garantire  l'attuazione  delle  prioritarie   esigenze   di
          controllo e  monitoraggio  degli  andamenti  della  finanza
          pubblica e di analisi e  valutazione  della  sostenibilita'
          degli interventi in materia di entrata e di spesa di cui al
          presente decreto, al fine  di  garantire  il  rispetto  dei
          saldi di finanza  pubblica  anche  in  relazione  a  quanto
          previsto all'art. 59, comma 3,  lettera  a),  del  presente
          decreto,  il  numero  dei  posti  di  funzione  di  livello
          dirigenziale  generale  di  consulenza,  studio  e  ricerca
          assegnati al Dipartimento della Ragioneria  generale  dello
          Stato del Ministero dell'economia e delle finanze ai  sensi
          dell'art. 7, comma 5, del regolamento di cui al decreto del
          Presidente del Consiglio dei ministri 26  giugno  2019,  n.
          103,  e'  incrementato  di  due  unita'.  Per  le  medesime
          esigenze  di  cui  al  primo  periodo,  per  potenziare  lo
          svolgimento   dei   predetti   compiti   di   controllo   e
          monitoraggio e riorganizzare complessivamente le competenze
          ispettive esercitate dal Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze,   e'   istituito,   nell'ambito    del    predetto
          Dipartimento della  Ragioneria  generale  dello  Stato,  un
          ufficio dirigenziale di livello generale da cui dipende  un
          corpo unico di ispettori. Per tali finalita' sono istituiti
          ulteriori venti posti di funzione dirigenziale  di  livello
          non generale per i servizi ispettivi di  finanza  pubblica.
          Il   Ministero   dell'economia   e   delle    finanze    e'
          conseguentemente  autorizzato,  in  aggiunta  alle  vigenti
          facolta' assunzionali, a bandire, nel  triennio  2020-2022,
          procedure concorsuali  pubbliche  e  ad  assumere  a  tempo
          indeterminato  fino  a  venti  unita'  di   personale   con
          qualifica di dirigente di  livello  non  generale.  Per  le
          specifiche  finalita'   di   monitoraggio   delle   entrate
          tributarie  e  di  analisi  e  valutazione  della  politica
          tributaria nazionale e internazionale, il numero dei  posti
          di funzione di livello dirigenziale generale di consulenza,
          studio e ricerca assegnati al  Dipartimento  delle  finanze
          del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  ai  sensi
          dell'art. 11, comma 4, del citato  regolamento  di  cui  al
          decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  n.  103
          del 2019 e' incrementato di  una  unita',  i  cui  maggiori
          oneri, al fine di assicurare l'invarianza finanziaria, sono
          compensati dalla soppressione di  un  numero  di  posti  di
          funzione dirigenziale di livello non  generale  equivalente
          sul piano finanziario. Per  il  potenziamento  dei  compiti
          finalizzati    al    miglioramento     e     all'incremento
          dell'efficienza delle attivita' a supporto  della  politica
          economica   e   finanziaria,   e'   istituito   presso   il
          Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle
          finanze  un  posto  di  funzione  di  livello  dirigenziale
          generale di consulenza, studio e ricerca,  i  cui  maggiori
          oneri, al fine di assicurare l'invarianza finanziaria, sono
          compensati dalla soppressione di  un  numero  di  posti  di
          funzione dirigenziale di livello non  generale  equivalente
          sul  piano  finanziario.  Conseguentemente   la   dotazione
          organica dirigenziale del Ministero dell'economia  e  delle
          finanze   e'   rideterminata   nel   numero   massimo    di
          sessantaquattro posizioni  di  livello  generale  e,  fermo
          restando  il  numero  delle  posizioni   di   fuori   ruolo
          istituzionale, di seicentoquattro posizioni di livello  non
          generale. A tale fine e' autorizzata la spesa di  3.680.000
          euro annui a decorrere dall'anno 2020. 
                5. - 6. Omissis 
                7. L'organizzazione  del  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze, compresa  quella  degli  uffici  di  diretta
          collaborazione,   e'   adeguata   con   riferimento    alle
          disposizioni di cui al secondo periodo del comma 4 mediante
          uno o piu' regolamenti che possono essere  adottati,  entro
          il 30 giugno 2020, con le modalita' di cui  all'art.  4-bis
          del decreto-legge 12 luglio 2018, n.  86,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  9  agosto  2018,  n.  97.  Con
          effetto dal 31 marzo 2020, al comma  1  del  predetto  art.
          4-bis del decreto-legge n. 86  del  2018,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge n. 97 del 2018, le  parole:  «ha
          facolta' di richiedere»  sono  sostituite  dalla  seguente:
          «richiede». 
                (Omissis).» 
              - La legge 27 dicembre 2019, n. 160  recante  «Bilancio
          di previsione dello Stato per  l'anno  finanziario  2020  e
          bilancio  pluriennale  per  il   triennio   2020-2022»   e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Repubblica italiana del
          30 dicembre 2019, n. 304_Supplemento Ordinario n. 45. 
              - Si riporta il testo dei commi da 581 a 588  dell'art.
          1 della citata legge 27 dicembre 2019, n. 160: 
                «581. All'art. 1, comma 7, del decreto-legge 6 luglio
          2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla  legge  7
          agosto 2012, n. 135, al  primo  periodo,  dopo  le  parole:
          «telefonia mobile,» sono inserite le seguenti: «autoveicoli
          di cui all'art. 54, comma 1, lettere a), b),  ad  eccezione
          degli autoveicoli per il servizio di linea per trasporto di
          persone, e c), del codice della strada, di cui  al  decreto
          legislativo  30  aprile  1992,  n.   285,   autoveicoli   e
          motoveicoli  per  le  Forze  di   polizia   e   autoveicoli
          blindati,»; 
                582. All'art. 4, comma  3-ter,  del  decreto-legge  6
          luglio 2012, n. 95, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 7 agosto 2012, n. 135, al secondo  periodo,  dopo  la
          parola: «manutenzione» sono aggiunte le seguenti: «e lavori
          pubblici»; 
                583. Fermo  restando  quanto  previsto  dall'art.  1,
          commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, n.  296,  le
          amministrazioni  statali  centrali   e   periferiche,   ivi
          compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine  e  grado,
          le istituzioni educative  e  le  istituzioni  universitarie
          nonche' gli  enti  nazionali  di  previdenza  e  assistenza
          sociale pubblici e le agenzie fiscali  di  cui  al  decreto
          legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  sono  tenute   ad
          approvvigionarsi attraverso gli  accordi  quadro  stipulati
          dalla Consip S.p.a. o il sistema dinamico  di  acquisizione
          realizzato e gestito dalla Consip S.p.a.; 
                584. All'art. 2, comma 574, della legge  24  dicembre
          2007, n. 244, le parole: « e  dell'accordo  quadro  »  sono
          soppresse; 
                585. All'art. 26, comma 1, della  legge  23  dicembre
          1999, n. 488, e' aggiunto, in fine,  il  seguente  periodo:
          «Ove previsto nel bando di  gara,  le  convenzioni  possono
          essere    stipulate    per    specifiche    categorie    di
          amministrazioni ovvero per specifici ambiti territoriali». 
                586. Le convenzioni di cui all'art. 26 della legge 23
          dicembre 1999, n. 488, e gli accordi quadro di cui all'art.
          54 del codice dei contratti pubblici,  di  cui  al  decreto
          legislativo 18 aprile 2016, n. 50, possono essere stipulati
          in sede di aggiudicazione di appalti specifici basati su un
          sistema dinamico di acquisizione di  cui  all'art.  55  del
          citato decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e ad essi
          si applica il termine dilatorio di cui al comma 9 dell'art.
          32 del medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016; 
                587. All'art. 4, comma  3-ter,  del  decreto-legge  6
          luglio 2012, n. 95, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 7 agosto 2012, n.  135,  dopo  il  terzo  periodo  e'
          inserito il seguente: «La  Consip  S.p.a.  puo',  altresi',
          svolgere, nell'ambito del  Programma  di  razionalizzazione
          degli acquisti, procedure di aggiudicazione di contratti di
          concessione di servizi»; 
                588. Al fine di migliorare il livello di efficienza e
          di qualita' dei servizi informatici a supporto dei processi
          di  finanza  pubblica  e  perseguire  il  contenimento  dei
          relativi costi, il Ministero dell'economia e delle  finanze
          - Dipartimento della Ragioneria generale  dello  Stato,  in
          conformita' con la disciplina in materia di Poli strategici
          nazionali (PSN), stipula un apposito  disciplinare  con  la
          societa' di cui all'art. 83, comma 15, del decreto-legge 25
          giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 6 agosto 2008, n. 133, per  la  razionalizzazione  ed
          ottimizzazione dei propri data center, definendo un modello
          innovativo  di  erogazione  dei   servizi   di   conduzione
          infrastrutturale e di connettivita'.» 
              - Si riporta il testo del comma  15  dell'art.  83  del
          decreto-legge 25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  6   agosto   2008,   n.   133
          (Disposizioni  urgenti  per  lo  sviluppo   economico,   la
          semplificazione,  la  competitivita',  la   stabilizzazione
          della finanza pubblica e la perequazione tributaria): 
                «Art.     83     (Efficienza     dell'amministrazione
          finanziaria). - 1. - 14. Omissis 
                15.  Al  fine  di  garantire  la  continuita'   delle
          funzioni di controllo e monitoraggio  dei  dati  fiscali  e
          finanziari, i  diritti  dell'azionista  della  societa'  di
          gestione  del  sistema   informativo   dell'amministrazione
          finanziaria ai sensi dell'art. 22, comma 4, della legge  30
          dicembre  1991,  n.  413,  sono  esercitati  dal  Ministero
          dell'economia e delle finanze ai sensi dell'art.  6,  comma
          7, del regolamento di cui al decreto del  Presidente  della
          Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43, che provvede  agli  atti
          conseguenti  in  base  alla  legislazione   vigente.   Sono
          abrogate  tutte  le  disposizioni  incompatibili   con   il
          presente comma. Il consiglio di  amministrazione,  composto
          di cinque componenti, e' conseguentemente  rinnovato  entro
          il 30 giugno 2008 senza applicazione dell'art.  2383  terzo
          comma, del codice civile. 
                (Omissis).» 
              - Si riporta il testo del  comma  12  dell'art.  4  del
          decreto-legge  9  gennaio  2020,  n.  1,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 5  marzo  2020,  n.  12  recante
          «Disposizioni  urgenti  per  l'istituzione  del   Ministero
          dell'istruzione e del Ministero  dell'universita'  e  della
          ricerca», pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  Repubblica
          italiana del 9 gennaio 2020, n. 6: 
                «Art. 4 (Disposizioni finali e transitorie). -  1.  -
          11. Omissis. 
                12.  Le  funzioni  di  controllo  della   regolarita'
          amministrativa e contabile attribuite al Dipartimento della
          Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia
          e  delle  finanze,  sugli  atti  adottati   dai   ministeri
          istituiti ai sensi del comma 1 dell'art. 1, nella  fase  di
          prima  applicazione,  continuano  ad  essere  svolte  dagli
          uffici competenti in  base  alla  normativa  previgente.  A
          decorrere dall'anno 2021, al fine di assicurare il predetto
          controllo    sugli    atti    adottati    dal     Ministero
          dell'universita' e della ricerca, e' istituito  nell'ambito
          del predetto Dipartimento un apposito Ufficio  centrale  di
          bilancio di livello dirigenziale generale. Per le  predette
          finalita' sono, altresi', istituiti due posti  di  funzione
          dirigenziale di livello non generale ed e'  autorizzato  il
          Ministero dell'economia e delle finanze a bandire  apposite
          procedure concorsuali pubbliche e ad assumere, in deroga ai
          vigenti vincoli  assunzionali,  a  tempo  indeterminato  10
          unita'  di  personale  da   inquadrare   nell'area   terza,
          posizione  economica  F1.  Conseguentemente   le   predette
          funzioni di controllo sugli  atti  adottati  dal  Ministero
          dell'istruzione  continueranno   ad   essere   svolte   dal
          coesistente Ufficio centrale di bilancio.  A  tal  fine  e'
          autorizzata la spesa di  966.000  euro  annui  a  decorrere
          dall'anno 2021.» 
              - Si riporta il testo dell'art. 116  del  decreto-legge
          17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 24 aprile 2020, n. 27 (Misure  di  potenziamento  del
          Servizio sanitario nazionale e di  sostegno  economico  per
          famiglie,  lavoratori  e  imprese  connesse   all'emergenza
          epidemiologica da COVID-19): 
                «Art. 116 (Termini riorganizzazione Ministeri). -  1.
          In considerazione dello stato di emergenza  sul  territorio
          nazionale   relativo   al   rischio   sanitario    connesso
          all'insorgenza di  patologie  derivanti  da  agenti  virali
          trasmissibili, dichiarato con la delibera del Consiglio dei
          ministri del 31 gennaio  2020,  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020,  i  termini  previsti
          dalla normativa  vigente  concernenti  i  provvedimenti  di
          riorganizzazione dei Ministeri con decreto  del  Presidente
          del Consiglio dei ministri, con scadenza tra il 1° marzo  e
          il 31 luglio 2020, sono prorogati di tre mesi rispetto alla
          data individuata dalle rispettive disposizioni normative.» 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica  3  luglio
          2003, n. 227 recante «Regolamento per  la  riorganizzazione
          degli  Uffici  di  diretta  collaborazione   del   Ministro
          dell'economia e delle finanze» e' pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale Repubblica italiana del 22 agosto 2003, n. 194. 
              - Il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri
          26  giugno   2019,   n.   103   recante   «Regolamento   di
          organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze»
          e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Repubblica  italiana
          del 20 settembre 2019, n. 221. 
 
          Note all'art. 1: 
                - Si riporta il testo degli articoli 1, 4, 5,  7,  8,
          10, 11, 12, comma 6, e 13 del citato decreto del Presidente
          del Consiglio dei ministri 26 giugno  2019,  n.  103,  come
          modificato dal presente decreto: 
                «Art.  1  (Dipartimenti  del  Ministero).  -  1.   Il
          Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,   di   seguito
          denominato  «Ministero»,  esercita  le  funzioni   di   cui
          all'art. 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
          e successive modificazioni. Il Ministero e' articolato  nei
          seguenti dipartimenti: 
                  a) Dipartimento del tesoro; 
                  b) Dipartimento  della  Ragioneria  generale  dello
          Stato; 
                  c) Dipartimento delle finanze; 
                  d) Dipartimento dell'amministrazione generale,  del
          personale e dei servizi. 
                2. Ciascun Dipartimento e' articolato negli uffici di
          livello dirigenziale generale di cui al capo II. Con uno  o
          piu' decreti ministeriali di natura  non  regolamentare  si
          provvede, ai sensi dell'art. 17, comma 4-bis,  lettera  e),
          della legge 23 agosto 1988, n. 400 e dell'art. 4, comma  4,
          del decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  alla
          individuazione degli uffici  di  livello  dirigenziale  non
          generale e delle posizioni dirigenziali relative  al  corpo
          unico degli ispettori del Ministero ed  agli  incarichi  di
          studio e ricerca nel numero massimo di seicentoquattro e, a
          decorrere dal 1° gennaio 2021, seicentosei. In tale  numero
          sono  comprese  le  posizioni  dirigenziali  relative  agli
          uffici di Segreteria delle  Commissioni  tributarie  ed  al
          Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria, nonche'
          quelle relative agli Uffici  di  diretta  collaborazione  e
          quelle relative all'Ufficio per il supporto al responsabile
          della prevenzione della corruzione e  della  trasparenza  e
          alla Struttura tecnica permanente per la misurazione  della
          performance. I Dipartimenti svolgono l'attivita'  normativa
          nonche' l'attivita' prelegislativa  previste  dal  presente
          decreto, fatte salve le competenze e il coordinamento degli
          Uffici legislativi del Ministro.» 
                «Art. 4 (Competenze del Dipartimento del  tesoro).  -
          1. Il Dipartimento del tesoro  ha  competenza  nel  settore
          della   politica   economica   e   finanziaria,    supporta
          l'elaborazione e la definizione  degli  indirizzi  e  delle
          strategie  macroeconomiche  di  competenza  del   Ministro,
          finalizzate alle scelte di politica economica e finanziaria
          del Governo. A  tal  fine,  provvede  nelle  seguenti  aree
          tematiche: 
                  a)  analisi  dei  problemi  economici,  monetari  e
          finanziari interni  e  internazionali;  ricerca  e  analisi
          degli impatti economico-finanziari a supporto dell'adozione
          e del monitoraggio delle politiche economiche; elaborazione
          delle linee di programmazione economica e  finanziaria,  in
          funzione anche dei vincoli di convergenza e  di  stabilita'
          derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea; 
                  b) copertura del fabbisogno finanziario, ricorso al
          mercato  finanziario,  gestione  del  debito   pubblico   e
          operazioni  finanziarie,  nonche'  analisi   dei   relativi
          andamenti e flussi; 
                  c)  affari  economici  e  finanziari  comunitari  e
          internazionali, fatte salve  le  competenze  del  Ministero
          degli affari esteri e  della  cooperazione  internazionale,
          del Ministero dello  sviluppo  economico  e  del  Ministero
          delle politiche  agricole  alimentari  e  forestali  e  del
          turismo; 
                  d)  regolamentazione  e   politiche   del   sistema
          finanziario;  vigilanza  in   materia   di   stabilita'   e
          integrita'    del    sistema    finanziario;    prevenzione
          dell'utilizzo del sistema finanziario  per  fini  illeciti;
          sicurezza delle reti e dei sistemi informativi nel  settore
          finanziario (cyber security), per quanto di competenza  del
          Ministero, ai sensi del decreto legislativo n. 65 del 2018; 
                  e)  interventi  finanziari  nei   diversi   settori
          dell'economia, delle infrastrutture e del sostegno sociale,
          nonche' a favore di  organi,  societa'  ed  enti  pubblici;
          monitoraggio della riforma delle societa' a  partecipazione
          pubblica;  sostegno  all'esportazione;  valutazione   degli
          impatti degli interventi finanziari e politiche  tariffarie
          e  concessorie;  garanzie  pubbliche;  monetazione,   carte
          valori, prevenzione delle frodi e della falsificazione; 
                  f)  valorizzazione  dell'attivo  e  del  patrimonio
          pubblico; censimento e analisi delle componenti dell'attivo
          delle pubbliche amministrazioni; programmi  di  dismissione
          dell'attivo immobiliare pubblico; nel  rispetto  di  quanto
          previsto  dalle  disposizioni  normative  vigenti   e,   in
          particolare, dal decreto legislativo  19  agosto  2016,  n.
          175: gestione delle partecipazioni societarie dello  Stato;
          esercizio  dei  diritti  del  socio;  valorizzazione  delle
          partecipazioni  societarie  dello  Stato,   anche   tramite
          operazioni di privatizzazione  e  dismissione,  e  relativa
          attivita' istruttoria e preparatoria; 
                  g) affari legali e gestione del  contenzioso  nelle
          materie di competenza del Dipartimento; 
                  h) rapporti con gli investitori  e  le  agenzie  di
          valutazione   del   merito   di   credito,    comunicazione
          istituzionale e relazioni esterne; 
              i)  definizione  delle  esigenze  del  Dipartimento  in
          materia di politiche delle risorse umane e strumentali,  in
          coerenza con le linee generali elaborate  dal  Dipartimento
          dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi;
          pianificazione  strategica   e   controllo   di   gestione,
          coordinamento   amministrativo-contabile,   innovazione   e
          informatica dipartimentale. 
                2. Il dirigente preposto al  Dipartimento  assume  la
          denominazione di «Direttore generale del tesoro». 
                3. Il Dipartimento e' articolato nei seguenti  uffici
          di livello dirigenziale generale: 
                  a)   Direzione    I    -    analisi    e    ricerca
          economico-finanziaria; 
                  b) Direzione II - debito pubblico; 
                  c) Direzione III - rapporti finanziari europei; 
                  d)   Direzione    IV    -    rapporti    finanziari
          internazionali; 
                  e) Direzione V - regolamentazione e  vigilanza  del
          sistema finanziario; 
                  f)   Direzione   VI   -    interventi    finanziari
          nell'economia; 
                  g) Direzione VII -  valorizzazione  del  patrimonio
          pubblico; 
                  h) Servizio affari legali e contenzioso; 
                  i)   Servizio   relazioni   con    investitori    e
          comunicazione dipartimentale. 
                4. Gli uffici dirigenziali generali di cui al comma 3
          provvedono,   ciascuno   nell'ambito    delle    rispettive
          attribuzioni,    al    supporto    all'istruttoria    nella
          predisposizione  degli  atti  e  nella  formulazione  delle
          proposte,  che   il   Ministero   sottopone   al   Comitato
          interministeriale per la programmazione economica (CIPE). 
                4-bis. Per  le  specifiche  esigenze  di  consulenza,
          studio e ricerca  connesse  ai  compiti  istituzionali  del
          Direttore generale del tesoro, e' assegnato al Dipartimento
          un posto di funzione di livello dirigenziale  generale  con
          il compito, tra gli altri, di  assicurare  il  supporto  ai
          progetti trasversali alle strutture dipartimentali  e  alle
          attivita' istituzionali d'interesse comune. 
                5. Alle dirette dipendenze del direttore generale del
          tesoro operano uffici di livello dirigenziale non generale,
          i cui compiti sono: coordinamento e segreteria dell'ufficio
          del   direttore   generale   del   tesoro,   pianificazione
          strategica  e   controllo   di   gestione   dipartimentale,
          innovazione  e  informatica  dipartimentale,  coordinamento
          dell'attivita' prelegislativa, coordinamento dell'attivita'
          amministrativo-contabile, coordinamento con il Dipartimento
          dell'amministrazione generale, del personale e dei  servizi
          nelle materie di cui al comma 1, lettera i). 
                5-bis. Il dirigente generale di cui  al  comma  4-bis
          per lo svolgimento dei compiti  assegnati  puo'  avvalersi,
          secondo le direttive del  Direttore  generale  del  tesoro,
          degli Uffici di livello dirigenziale non generale di cui al
          comma 5, ad  esclusione  dell'Ufficio  di  coordinamento  e
          segreteria dell'ufficio del Direttore generale del tesoro.» 
                «Art.   5   (Attribuzioni   delle    direzioni    del
          Dipartimento del tesoro). - 1. La Direzione I -  analisi  e
          ricerca  economico-finanziaria  -  si  articola  in  uffici
          dirigenziali non generali e svolge le seguenti funzioni: 
                  a) elaborazione e coordinamento  dei  documenti  di
          programmazione  economico-finanziaria  e  delle  previsioni
          macroeconomiche ufficiali; 
                  b) ricerca e analisi  congiunturale  e  strutturale
          delle tematiche economiche, monetarie e finanziarie interne
          ed internazionali; 
                  c) sviluppo e gestione della modellistica  ai  fini
          di previsione, valutazione e monitoraggio  delle  politiche
          economiche e delle riforme strutturali; 
                  d)    analisi    delle     riforme     strutturali,
          predisposizione  del  Programma  nazionale  di  riforma  in
          coordinamento con le altre amministrazioni; responsabilita'
          per  la  procedura  sugli  squilibri  macroeconomici  della
          Commissione europea (MIP); 
                  e) analisi e sviluppo degli indicatori di benessere
          equo e  sostenibile  (BES)  ed  elaborazione  dei  relativi
          documenti programmatici; 
                  f) analisi economica dell'andamento  della  finanza
          pubblica  e  degli  aspetti  di   governance   fiscale   ed
          economica; 
              g) rapporti con le istituzioni  dell'Unione  europea  e
          con  gli  organismi   internazionali   nelle   materie   di
          competenza. 
                2. La Direzione II - debito pubblico - si articola in
          uffici dirigenziali  non  generali  e  svolge  le  seguenti
          funzioni: 
                  a) emissione e gestione del debito pubblico interno
          ed estero; 
                  b) gestione della liquidita'; 
                  c) gestione del fondo per l'ammortamento dei titoli
          di Stato; 
                  d) analisi del funzionamento dei mercati finanziari
          relativi al debito pubblico; 
                e)  partecipazione  all'elaborazione  dei   documenti
          programmatici  di  finanza  pubblica  per  le  materie   di
          competenza; 
                f)  coordinamento  e  monitoraggio  dell'accesso   ai
          mercati finanziari di enti pubblici, enti  territoriali  ed
          enti locali; 
              g) rapporti con le istituzioni  dell'Unione  europea  e
          con  gli  organismi   internazionali   nelle   materie   di
          competenza. 
                3. La Direzione III - rapporti finanziari  europei  -
          si articola in uffici dirigenziali non generali e svolge le
          seguenti funzioni: 
                  a) affari economici monetari e finanziari europei; 
                  b)   analisi   economica   e   istituzionale    del
          funzionamento  dell'unione  economica  e  monetaria,  della
          politica monetaria della Banca centrale europea, del  tasso
          di cambio dell'euro, dello SME2 e del processo di  adozione
          dell'euro; 
                  c) partecipazione a  Ecofin,  Eurogruppo,  Comitato
          economico e finanziario,  Euro  Working  Group  e  Comitato
          interministeriale per gli affari europei; 
                d) procedure di sorveglianza fiscale, degli squilibri
          macroeconomici e coordinamento delle  politiche  economiche
          dei paesi dell'Unione europea; 
                e)  partecipazione  ai   meccanismi   di   stabilita'
          finanziaria e attivita' connesse ai programmi di assistenza
          finanziaria nell'area dell'euro e nell'Unione europea; 
                f) relazioni bilaterali con i paesi e le  istituzioni
          dell'Unione europea. 
                4.   La   Direzione   IV   -   rapporti    finanziari
          internazionali  si  articola  in  uffici  dirigenziali  non
          generali e svolge le seguenti funzioni: 
                  a) relazioni bilaterali con i paesi extraeuropei; 
                  b)  analisi  del  sistema  economico,  monetario  e
          finanziario internazionale  e  delle  politiche  economiche
          delle principali aree; 
                  c)  governance  globale,  cooperazione  finanziaria
          internazionale e coordinamento delle attivita' relative  ai
          gruppi governativi informali, inclusi G7 e G20; 
                  d) rapporti con  le  istituzioni  internazionali  a
          carattere  economico,  monetario  e  finanziario,  tra  cui
          l'Organizzazione  per  la  cooperazione   e   lo   sviluppo
          economico (OCSE), il Fondo monetario internazionale  (FMI),
          banche e fondi di sviluppo; 
                  e) politiche e interventi per la cooperazione  allo
          sviluppo nell'ambito della  governance  nazionale  prevista
          dalla legge n. 125 del 2014; 
                  f) accordi e trattati internazionali con  contenuto
          economico e finanziario; 
                  g) rapporti con le istituzioni dell'Unione  europea
          nelle materie di competenza. 
                5. La Direzione V - regolamentazione e vigilanza  del
          sistema finanziario - si articola  in  uffici  dirigenziali
          non generali e svolge le seguenti funzioni: 
                  a)  analisi,  regolamentazione   e   politiche   di
          vigilanza  del  sistema   bancario,   finanziario   e   dei
          pagamenti, dei mercati finanziari e dei relativi operatori,
          ivi inclusi i fondi pensione, gli  intermediari  finanziari
          disciplinati  nel  testo  unico  bancario   e   l'attivita'
          finanziaria delle imprese di assicurazione; 
                  b) vigilanza in materia di stabilita' finanziaria e
          gestione delle crisi in ambito bancario/finanziario; 
                  c)   politiche   di   educazione    e    inclusione
          finanziaria,  segreteria  tecnica  del  Comitato   per   la
          programmazione  e  il   coordinamento   dell'attivita'   di
          educazione finanziaria, assicurativa  e  previdenziale,  di
          cui all'art. 24-bis del decreto-legge 23 dicembre 2016,  n.
          237, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio
          2017, n. 15; 
                  d) vigilanza sulla  Banca  d'Italia,  spettante  al
          Ministero in base a speciali disposizioni, vigilanza  sulle
          fondazioni bancarie; 
                  e) analisi dei rischi di vulnerabilita' del sistema
          finanziario, politiche di  sicurezza  e  di  prevenzione  e
          contrasto  all'utilizzo  dello  stesso  per  fini  illeciti
          (contrasto  al   riciclaggio   e   al   finanziamento   del
          terrorismo, usura); 
                  f) procedimenti sanzionatori per  violazioni  della
          normativa di prevenzione del riciclaggio  di  denaro  e  in
          materia valutaria; 
                  g)   segreteria   del   Comitato    di    sicurezza
          finanziaria, embarghi finanziari; 
                  h) rapporti con le istituzioni dell'Unione  europea
          e  con  gli  organismi  internazionali  nelle  materie   di
          competenza. 
                6.  La   Direzione   VI   -   interventi   finanziari
          nell'economia - si  articola  in  uffici  dirigenziali  non
          generali e svolge le seguenti funzioni: 
                  a)  interventi  finanziari  nei   diversi   settori
          dell'economia, delle infrastrutture, di  sostegno  sociale,
          nonche' a favore di organi, societa'  ed  enti  pubblici  e
          analisi economica dei relativi impatti; 
                  b) garanzie pubbliche; 
                  c)  analisi,  per  quanto  di   competenza,   delle
          concessioni, convenzioni e contratti  di  servizio  con  le
          societa' dello Stato; 
                  d) sostegno pubblico all'esportazione e ai processi
          di internazionalizzazione; 
                  e) vigilanza di competenza del Dipartimento su enti
          e fondazioni non bancarie; 
                  f) esercizio del controllo analogo  sulle  societa'
          in house di competenza del Dipartimento; 
                  g)  regolamento  delle  differenze  di  cambio  per
          pagamenti in valuta e vigilanza sulla  gestione  dei  conti
          correnti valuta tesoro; 
                  h)  monetazione,  politiche  di  prevenzione  della
          falsificazione  dell'euro  e  delle  frodi  sui  mezzi   di
          pagamento;   vigilanza   sulle   produzioni   dell'Istituto
          Poligrafico  e  Zecca  dello  Stato  S.p.a.;  rapporti  con
          l'Istituto Poligrafico  e  Zecca  dello  Stato  S.p.a.  per
          forniture degli stampati comuni e delle pubblicazioni della
          pubblica amministrazione e gazzette ufficiali; 
                  i) controllo  e  monitoraggio  sull'attuazione  del
          decreto legislativo n. 175 del 2016, recante il Testo Unico
          in materia di societa' a partecipazione  pubblica,  per  le
          partecipazioni statali; 
                  l) rapporti con le istituzioni dell'Unione  europea
          e  con  gli  organismi  internazionali  nelle  materie   di
          competenza. 
                7. La Direzione VII - valorizzazione  del  patrimonio
          pubblico - si articola in uffici dirigenziali non  generali
          e svolge le seguenti funzioni: 
                  a) gestione delle banche dati  realizzate  mediante
          il censimento delle componenti dell'attivo delle  pubbliche
          amministrazioni, tra i quali beni immobili,  partecipazioni
          e concessioni di beni demaniali e servizi, e analisi  delle
          informazioni raccolte; 
                  b) politiche di razionalizzazione e  valorizzazione
          del   patrimonio   pubblico   e   coordinamento   con    le
          amministrazioni e societa' pubbliche  cui  e'  affidata  la
          gestione di immobili pubblici e di beni demaniali  dati  in
          concessione; 
                  c)  attivita'  di  valorizzazione   e   dismissione
          dell'attivo  immobiliare  pubblico,   anche   mediante   la
          costituzione di fondi immobiliari; 
                  d)  analisi,  gestione   e   valorizzazione   delle
          partecipazioni societarie dello Stato nonche' esercizio dei
          diritti del socio, nel rispetto di  quanto  previsto  dalle
          disposizioni  normative  vigenti  e,  in  particolare,  dal
          decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175; 
                  e)    indirizzo,    monitoraggio    e     controllo
          sull'attuazione del decreto legislativo n.  175  del  2016,
          recante Testo Unico in materia di societa' a partecipazione
          pubblica, per le partecipazioni non statali; 
                  f)  gestione  dei  processi  di  societarizzazione,
          privatizzazione e dismissione, nonche' supporto ai processi
          di valorizzazione industriale delle societa' partecipate. 
                8. Il Servizio affari  legali  e  contenzioso,  posto
          alle dirette dipendenze del Direttore generale del  tesoro,
          e' articolato in uffici dirigenziali non generali,  con  le
          seguenti funzioni: 
                  a) consulenza legale e giuridica a  supporto  delle
          attivita' dipartimentali; 
                  b)  gestione  del  contenzioso  nelle  materie   di
          competenza; 
                  c) precontenzioso e contenzioso UE;  concorrenza  e
          aiuti di Stato. 
                9.  Il   Servizio   relazioni   con   investitori   e
          comunicazione dipartimentale, posto alle dirette dipendenze
          del Direttore generale del tesoro, e' articolato in  uffici
          dirigenziali non generali, con le seguenti funzioni  svolte
          in raccordo con le competenti Direzioni del Dipartimento: 
                  a) rapporti con gli investitori; 
                  b) rapporti  con  le  agenzie  di  valutazione  del
          merito di credito; 
                  c) comunicazione e relazioni esterne  sui  temi  di
          interesse del Dipartimento.» 
                «Art. 7 (Competenze del Dipartimento della Ragioneria
          generale  dello  Stato).  -  1.   Il   Dipartimento   della
          Ragioneria generale dello Stato ha competenza  nel  settore
          delle politiche di bilancio e del coordinamento e  verifica
          degli andamenti di finanza pubblica, sulla  quale  esercita
          il monitoraggio, anche ai sensi  della  legge  31  dicembre
          2009, n. 196 e della legge 24  dicembre  2012,  n.  243,  i
          controlli e le  verifiche  previsti  dall'ordinamento,  ivi
          comprese  le  funzioni  ispettive   ed   i   controlli   di
          regolarita'  amministrativa  e  contabile.  Provvede   alla
          valutazione   della   fattibilita'   e   della    rilevanza
          economico-finanziaria dei provvedimenti e delle  iniziative
          di  innovazione  normativa,  anche  di  rilevanza  europea,
          nonche' alla relativa verifica della quantificazione  degli
          oneri e della loro coerenza con gli obiettivi programmatici
          in  materia  di  finanza  pubblica.  Nell'esercizio   delle
          funzioni  istituzionali  provvede,  in  particolare,  nelle
          seguenti materie: 
                  a)    previsioni    economiche    e    finanziarie;
          elaborazione  dei  conti  finanziari  ed  economici   delle
          amministrazioni pubbliche; monitoraggio dei relativi saldi;
          relazione   sul   conto   consolidato   di   cassa    delle
          Amministrazioni pubbliche; predisposizione dei documenti di
          programmazione   economico-finanziaria   per   quanto    di
          competenza;   verifica   delle   relazioni   tecniche   dei
          provvedimenti; copertura finanziaria della legislazione  di
          spesa e di minore entrata; 
                  b) formazione e gestione del bilancio dello  Stato,
          definizione del rendiconto generale  dello  Stato,  nonche'
          predisposizione del budget e del rendiconto economico; 
                  c)  evoluzione  normativa  dei  bilanci   pubblici;
          analisi  studio  ricerca  economica  e  valutazione   degli
          impatti  delle  politiche  settoriali  nelle   materie   di
          competenza del Dipartimento; 
                  d) coordinamento dei servizi di tesoreria  statale;
          integrazione e consolidamento della gestione per cassa  del
          bilancio dello Stato con i relativi  flussi  di  tesoreria,
          previsione e calcolo del fabbisogno; 
                  e) rapporti con  gli  organismi  e  le  istituzioni
          nazionali e internazionali per  quanto  di  competenza  del
          Dipartimento  e  con  l'Istituto  nazionale  di  statistica
          (ISTAT) per i raccordi tra la contabilita'  pubblica  e  la
          contabilita'   nazionale    prevista    dalla    disciplina
          dell'Unione   europea   e   le   rilevazioni    statistiche
          d'interesse del Sistema statistico  nazionale.  Definizione
          dei  principi,  delle  regole  e   della   metodologia   di
          contabilita' economico-patrimoniale; 
                  f) informatizzazione dei dati di finanza  pubblica;
          definizione  delle  esigenze  funzionali,   prestazioni   e
          modalita' operative dei servizi e dei sistemi informativi e
          di   connettivita'   per   lo   svolgimento   dei   compiti
          istituzionali del Dipartimento; 
                  g) attivita' di indirizzo e coordinamento normativo
          in materia di contabilita' delle amministrazioni pubbliche; 
              h) definizione dei principi e delle  metodologie  della
          contabilita' economica,  anche  analitica  e  patrimoniale,
          anche ai fini del controllo  di  gestione  da  parte  delle
          amministrazioni   pubbliche    in    ordine    alla    loro
          armonizzazione con quelli previsti nell'ambito  dell'Unione
          europea; individuazione degli strumenti per il controllo di
          economicita' ed efficienza; analisi, verifica, monitoraggio
          e valutazione dei costi dei servizi e dell'attivita'  delle
          amministrazioni pubbliche; 
                  i) monitoraggio e valutazione degli  effetti  delle
          leggi di spesa; monitoraggio e valutazione degli  andamenti
          generali della  spesa  sociale;  monitoraggio  degli  oneri
          derivanti  dall'attuazione  dei  contratti  collettivi   in
          materia  di  personale  delle  amministrazioni   pubbliche;
          analisi  e  verifica  del  costo   del   lavoro   pubblico;
          consulenza per l'attivita' predeliberativa del CIPE nonche'
          relativi adempimenti di  attuazione,  per  gli  aspetti  di
          competenza del Dipartimento;  partecipazione  all'attivita'
          preparatoria del Consiglio dei ministri e supporto  tecnico
          in sede di Consiglio dei ministri; 
                  l) controllo e vigilanza dello Stato in materia  di
          gestioni   finanziarie    pubbliche,    anche    attraverso
          l'Ispettorato generale per i servizi ispettivi  di  finanza
          pubblica, secondo criteri di programmazione e flessibilita'
          nonche' in relazione allo svolgimento dei  compiti  di  cui
          alle lettere g) e h); 
                  m)  partecipazione  al  processo   di   formazione,
          esecuzione  e  certificazione  del   bilancio   dell'Unione
          europea e relativi adempimenti, compresa la quantificazione
          dei conseguenti oneri a  carico  della  finanza  nazionale;
          monitoraggio   complessivo   dei   corrispondenti    flussi
          finanziari ed esercizio dei controlli  comunitari  affidati
          dall'Unione europea; gestione del Fondo  di  rotazione  per
          l'attuazione delle politiche comunitarie istituito  con  la
          legge 16 aprile 1987, n. 183; 
                  n) definizione delle modalita' e  dei  criteri  per
          l'introduzione nelle amministrazioni pubbliche di  principi
          di contabilita' economica e per la trasmissione dei bilanci
          in via telematica da parte di  enti  pubblici,  regioni  ed
          enti locali; 
                  o) svolgimento dei compiti attribuiti al Ministero,
          ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in
          materia di revisione legale dei conti; 
              p)  definizione  delle  esigenze  del  Dipartimento  in
          materia di politiche delle risorse umane e  strumentali  in
          coerenza con le linee generali di attivita'  elaborate  dal
          Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e
          dei servizi; definizione del fabbisogno e  rappresentazione
          delle esigenze per le attivita' amministrative  in  materia
          di gestione delle risorse umane, acquisti  e  logistica  di
          competenza del Dipartimento dell'amministrazione  generale,
          del personale e dei servizi; rapporti con le  articolazioni
          territoriali. Comunicazione istituzionale di competenza del
          Dipartimento,   in    raccordo    con    il    Dipartimento
          dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi,
          e relazioni esterne. 
                2. Il dirigente preposto al  Dipartimento  assume  la
          denominazione di «Ragioniere generale dello Stato». 
                3. Il Dipartimento della  Ragioneria  generale  dello
          Stato si articola in: 
                  a)  Uffici   centrali   di   livello   dirigenziale
          generale; 
                  b) Uffici centrali del bilancio; 
                  c) Ragionerie territoriali dello Stato. 
                4. Il Dipartimento si articola  nei  seguenti  uffici
          centrali di livello dirigenziale generale: 
                  a) Ispettorato generale di finanza; 
                  b) Ispettorato generale del bilancio; 
                  c) Ispettorato generale  per  gli  ordinamenti  del
          personale e l'analisi dei costi del lavoro pubblico; 
                  d) Ispettorato generale per gli affari economici; 
                  e)  Ispettorato  generale  per  la  finanza   delle
          pubbliche amministrazioni; 
                  f) Ispettorato generale per i  rapporti  finanziari
          con l'Unione europea; 
                  g) Ispettorato generale per la spesa sociale; 
                  h)  Ispettorato  generale   per   l'informatica   e
          l'innovazione tecnologica; 
                  i) Ispettorato generale per la  contabilita'  e  la
          finanza pubblica; 
                  i-bis) Ispettorato generale per i servizi ispettivi
          di finanza pubblica; 
                  l) Servizio studi dipartimentale; 
                  m)  Servizio  centrale   per   il   sistema   delle
          ragionerie e per il controllo interno dipartimentale. 
                5. Per le specifiche esigenze di consulenza studio  e
          ricerca nelle materie di competenza degli uffici di cui  al
          presente articolo sono assegnati al Dipartimento nove posti
          di funzione di livello dirigenziale generale,  di  cui  uno
          per il coordinamento degli uffici di livello  non  generale
          alle  dirette  dipendenze  del  Ragioniere  generale  dello
          Stato. 
                6. Alle dirette dipendenze  del  Ragioniere  generale
          dello Stato operano  uffici  di  livello  dirigenziale  non
          generale, i cui compiti sono definiti ai sensi dell'art. 1,
          comma   2,   con   competenze   nelle   seguenti   materie:
          coordinamento dei processi  relativi  alla  formalizzazione
          dei documenti di competenza del Ragioniere  generale  dello
          Stato, controllo di gestione dipartimentale,  coordinamento
          e  monitoraggio  dei  progetti  trasversali,  coordinamento
          dell'attivita'   amministrativa,   attivita'   tecnica   di
          supporto all'Ufficio del Ragioniere generale  dello  Stato,
          supporto giuridico e consulenza  legale  nelle  materie  di
          competenza del Dipartimento, coordinamento delle  attivita'
          dipartimentali in materia di applicazione dei  principi  di
          contabilita' nazionale elaborati in sede  europea  e  studi
          sulla regolamentazione emanata dalle autorita'  statistiche
          internazionali  con  riferimento  al  sistema   dei   conti
          nazionali  SEC,  comunicazione  istituzionale  e  relazioni
          esterne, per quanto  di  competenza  del  Dipartimento,  in
          raccordo   con    la    Direzione    della    comunicazione
          istituzionale,   coordinamento    con    il    Dipartimento
          dell'amministrazione generale, del personale e dei  servizi
          nelle materie di cui al comma 1, lettera  p)  del  presente
          articolo.»; 
              «Art.  8  (Attribuzioni   degli   uffici   di   livello
          dirigenziale generale  del  Dipartimento  della  Ragioneria
          generale dello  Stato).  -  1.  L'Ispettorato  generale  di
          finanza si articola in Uffici dirigenziali non generali,  i
          cui compiti sono definiti ai sensi dell'art. 1, comma 2,  e
          svolge le seguenti funzioni: 
                  a)  attivita'  di  vigilanza  istituzionale   sulle
          pubbliche  amministrazioni   in   materia   finanziaria   e
          contabile; 
                  b)  monitoraggio,   analisi   e   valutazione   dei
          risultati finanziari, economici e patrimoniali di  enti  ed
          organismi  pubblici,  anche  ai  fini  del  rispetto  degli
          obiettivi di finanza pubblica; 
                  c)  attivita'  concernente  la  designazione   alle
          funzioni sindacali, di revisione ed agli  incarichi  presso
          enti,  societa'  ed  organismi  pubblici  e  tenuta   della
          relativa anagrafe; trattazione delle questioni  concernenti
          il trattamento giuridico ed economico  degli  organi  degli
          enti, ad eccezione di quelli di regioni ed enti  locali,  e
          degli  organismi  pubblici;  tenuta  dell'elenco   di   cui
          all'art. 10, comma 19 del decreto-legge 6 luglio  2011,  n.
          98, convertito, con modificazioni, dalla  legge  15  luglio
          2011, n. 111, e coordinamento e indirizzo dell'attivita' di
          controllo e monitoraggio svolta  ai  sensi  della  medesima
          disposizione presso  i  collegi  di  revisione  degli  enti
          pubblici in rappresentanza del Ministero; 
                  d) controllo legale dei conti ed  accertamento  del
          regolare adempimento dei compiti svolti dai sindaci  e  dai
          revisori; 
                  e) svolgimento dei compiti attribuiti al  Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze  ai  sensi   del   decreto
          legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in materia di revisione
          legale dei conti; 
                  f)  attivita'  diretta  ad   assicurare,   mediante
          opportune verifiche, la regolare ed uniforme  tenuta  delle
          scritture contabili e la puntuale resa dei conti  da  parte
          dei soggetti obbligati; 
                  g)  analisi  e  valutazione  degli  impatti   delle
          politiche   settoriali   nelle   materie   di    competenza
          dell'Ispettorato; 
              h) attivita' normativa, interpretativa, di indirizzo  e
          coordinamento      in      materia      di      ordinamenti
          amministrativo-contabili  delle  pubbliche  amministrazioni
          dello Stato, ivi compresi i profili relativi ai  controlli,
          al   fine   anche   di   curare   l'esatta   ed    uniforme
          interpretazione ed applicazione  delle  disposizioni  della
          contabilita'   pubblica;   esame   del    regolamento    di
          amministrazione e  contabilita'  degli  enti  ed  organismi
          pubblici; 
                  i) vigilanza sull'attivita' di  liquidazione  degli
          enti in essere alla data di entrata in vigore del  presente
          decreto; 
                  l)  attivita'  normativa,   interpretativa   e   di
          indirizzo in materia di pagamenti  dei  debiti  commerciali
          delle  pubbliche  amministrazioni,  nonche'   coordinamento
          delle attivita'  dipartimentali  in  materia  dei  predetti
          pagamenti; 
                  m)  attivita'  prelegislativa  nelle   materie   di
          competenza dell'Ispettorato. 
                2. L'Ispettorato generale del bilancio si articola in
          uffici  dirigenziali  non  generali,  i  cui  compiti  sono
          definiti ai  sensi  dell'art.  1,  comma  2,  e  svolge  le
          seguenti funzioni: 
                  a)  predisposizione  del  bilancio  di   previsione
          annuale e pluriennale dello Stato a  legislazione  vigente,
          nonche' del budget economico e delle note integrative; 
                  b)    predisposizione    dei    provvedimenti    di
          assestamento del  bilancio,  della  revisione  del  budget,
          nonche' del rendiconto generale  dello  Stato,  delle  note
          integrative e  del  rendiconto  economico;  predisposizione
          degli atti  amministrativi  di  variazioni  al  bilancio  e
          coordinamento    delle    variazioni     adottate     dalle
          amministrazioni interessate, definizione e revisione  delle
          classificazioni del bilancio dello Stato; 
                  c) elaborazione  e  coordinamento  della  legge  di
          bilancio,  delle   relative   note   di   variazione,   dei
          provvedimenti ad essa correlati e degli altri provvedimenti
          legislativi in materia di finanza pubblica; 
                  d)   coordinamento,   nell'ambito    dell'attivita'
          prelegislativa, in ordine al riscontro ed alla  valutazione
          della  congruita'   e   degli   effetti   delle   coperture
          finanziarie, alla verifica delle relazioni  tecniche,  alla
          valutazione delle clausole di salvaguardia; 
                  d-bis) analisi e valutazione  degli  impatti  delle
          politiche   settoriali   nelle   materie   di    competenza
          dell'Ispettorato; 
                  e) stima, analisi  e  monitoraggio  dei  flussi  di
          bilancio e dei dati economici; predisposizione, per  quanto
          di competenza del Dipartimento, di dati ed elementi ai fini
          dell'elaborazione  degli   altri   documenti   di   finanza
          pubblica; raccordo tra le classificazioni di bilancio  e  i
          conti nazionali; predisposizione di dati ed  analisi  sulle
          interrelazioni tra il bilancio dello Stato e  la  tesoreria
          statale; 
                  f) analisi e  monitoraggio  degli  andamenti  della
          spesa  e  delle  entrate;  coordinamento  delle   attivita'
          istruttorie  e  predisposizione  delle  relazioni   e   dei
          provvedimenti da adottare; 
                  g) definizione dei principi, delle regole  e  delle
          metodologie  della  contabilita'  economico-patrimoniale  e
          analitica  delle  amministrazioni  centrali  dello   Stato;
          analisi e  monitoraggio  dei  costi  delle  amministrazioni
          centrali dello Stato; collaborazione con le amministrazioni
          centrali  dello  Stato  per  la  verifica   dei   risultati
          raggiunti rispetto agli obiettivi  programmatici  riportati
          nei  documenti  di  programmazione,  per  il   monitoraggio
          dell'efficacia delle misure rivolte al loro conseguimento e
          di  quelle  disposte  per  incrementare   il   livello   di
          efficienza delle amministrazioni stesse; 
                  h) sperimentazione per l'adozione di un bilancio di
          genere; 
                  i)  definizione,  in  raccordo  con   l'Ispettorato
          competente, dei principi, delle regole e dei  requisiti  da
          implementare sui sistemi informatici relativi al bilancio e
          al patrimonio dello Stato sui sistemi  connessi  alla  loro
          esecuzione, gestione e rendicontazione, nonche' sui sistemi
          relativi  alla   contabilita'   integrata   finanziaria   e
          economico-patrimoniale dello Stato. 
                3. L'Ispettorato generale  per  gli  ordinamenti  del
          personale e l'analisi dei  costi  del  lavoro  pubblico  si
          articola in uffici dirigenziali non generali, i cui compiti
          sono definiti ai sensi dell'art. 1, comma 2,  e  svolge  le
          seguenti funzioni: 
                  a) analisi, verifica e monitoraggio del  costo  del
          personale delle amministrazioni  pubbliche  ed  adempimenti
          attuativi del titolo V del decreto legislativo n.  165  del
          2001; 
                  b)   coordinamento,   nell'ambito    dell'attivita'
          prelegislativa, in ordine alla valutazione della congruita'
          della  quantificazione  dei  costi  del   personale   delle
          amministrazioni pubbliche; 
                  b-bis) analisi e valutazione  degli  impatti  delle
          politiche   settoriali   nelle   materie   di    competenza
          dell'Ispettorato; 
                  c) attivita' di supporto per la  definizione  delle
          politiche retributive ed occupazionali del personale  delle
          pubbliche amministrazioni; predisposizione dei documenti di
          finanza   pubblica   e   verifica   della    compatibilita'
          economico-finanziaria  della   contrattazione   collettiva,
          anche  integrativa,  per  il  personale   delle   pubbliche
          amministrazioni, ai sensi della normativa vigente; 
                  d)  acquisizione  e  monitoraggio  dei   piani   di
          fabbisogno di personale delle pubbliche amministrazioni; 
              e)  trattazione  delle  questioni  e  degli  affari  di
          competenza del  Dipartimento  in  materia  di  ordinamenti,
          strutture ed organici delle amministrazioni  pubbliche,  di
          trattamenti  economici  fondamentali   ed   accessori   dei
          dipendenti pubblici, anche a status internazionale, nonche'
          di  quelle  relative  alla  ricollocazione   di   personale
          connesso ai  processi  di  trasferimento  di  funzioni  tra
          pubbliche amministrazioni. 
                4. L'Ispettorato generale per gli affari economici si
          articola in uffici dirigenziali non generali, i cui compiti
          sono definiti ai sensi dell'art. 1, comma 2,  e  svolge  le
          seguenti funzioni: 
                  a) attivita' normativa e consultiva in  materia  di
          interventi pubblici e di incentivazione di  quelli  privati
          nei  diversi  settori  dell'economia,   ivi   inclusi   gli
          interventi di prevenzione, emergenziali e di  ripristino  a
          seguito  di  eventi  calamitosi,  anche   ai   fini   della
          valutazione  della  compatibilita'  economico  finanziaria;
          monitoraggio  finanziario  e  proposte  di  semplificazione
          degli atti e delle procedure connesse; 
                  b) attivita' normativa e consultiva in  materia  di
          programmazione e attuazione degli investimenti  pubblici  e
          relativo monitoraggio; 
                  c) valutazione dei  contratti  di  programma  e  di
          servizio, atti convenzionali  e  altre  forme  contrattuali
          anche  ai  fini  della  valutazione  della   compatibilita'
          economico finanziaria; 
                  d) attivita'  di  analisi,  consulenza  e  supporto
          normativo - per quanto di competenza del Dipartimento -  ai
          fini   dell'attivita'   pre-deliberativa    del    Comitato
          interministeriale per la programmazione economica (CIPE)  e
          connessi adempimenti di attuazione; 
                  e)  analisi  e  valutazione  degli  impatti   delle
          politiche   settoriali   nelle   materie   di    competenza
          dell'Ispettorato; 
                  f)  valutazione  della  fattibilita'   ed   impatto
          economico-finanziario dei provvedimenti e  della  normativa
          di attuazione delle materie di competenza; 
                  g) rapporti con gli organismi internazionali  nelle
          materie di competenza, ivi  inclusa  la  partecipazione  ai
          relativi organi direttivi e finanziari; 
                  h) supporto all'attivita' prelegislativa per quanto
          di  competenza  del  Dipartimento,  in   attuazione   delle
          direttive del Ragioniere generale dello Stato e in raccordo
          con gli uffici di coordinamento e con le altre strutture di
          livello dirigenziale generale; 
                  i)  attivita'  prelegislativa  nelle   materie   di
          competenza dell'Ispettorato. 
                5.  L'Ispettorato  generale  per  la  finanza   delle
          pubbliche   amministrazioni   si   articola    in    uffici
          dirigenziali non generali, i cui compiti sono  definiti  ai
          sensi dell'art. 1, comma 2, e svolge le seguenti funzioni: 
                  a) analisi e tecniche della previsione finanziaria;
          rilevazione, previsione  e  consolidamento  dei  flussi  di
          cassa dei singoli comparti delle pubbliche  amministrazioni
          per la predisposizione dei documenti di  finanza  pubblica;
          coordinamento  del  Sistema  informativo  delle  operazioni
          degli enti pubblici (SIOPE) per gli enti  pubblici  diversi
          dallo Stato; 
                  b) monitoraggio dei vincoli di finanza  pubblica  e
          di tesoreria delle pubbliche amministrazioni;  acquisizione
          e  analisi  delle  informazioni  di  bilancio  degli   enti
          territoriali e dei loro organismi e enti strumentali, anche
          ai  fini  della  prevenzione  delle  situazioni  di   crisi
          finanziarie; 
                b-bis)    coordinamento    delle     attivita'     di
          programmazione e attuazione delle disposizioni  in  materia
          di investimenti degli  enti  territoriali,  per  quanto  di
          competenza  del  Dipartimento,  e  relativo   monitoraggio,
          nonche' analisi e valutazione degli impatti delle politiche
          settoriali nelle materie di competenza dell'Ispettorato; 
                  c) coordinamento del servizio di tesoreria statale; 
                  d) rapporti con la Banca d'Italia; disciplina della
          tesoreria unica; 
              e) gestione dei conti di tesoreria, con  esclusione  di
          quelli di cui al comma 6, lettera g) e di  quelli  affidati
          in gestione ad altri uffici del Ministero; elaborazione del
          conto riassuntivo del tesoro; 
                  f) gestione dei rapporti finanziari  con  gli  enti
          decentrati di spesa; 
                  g)  attivita'  di  supporto  alla  verifica   della
          legittimita' costituzionale delle leggi regionali; 
                  h)  attivita'  normativa,   interpretativa   e   di
          coordinamento in materia di  rapporti  finanziari  con  gli
          enti   territoriali;    rapporti    con    la    Conferenza
          Stato-regioni, la  Conferenza  Unificata  e  la  Conferenza
          Stato-citta'; 
                  i)  attivita'  di   supporto   all'attuazione   del
          federalismo; attivita'  di  supporto  all'attuazione  della
          riforma contabile di cui al decreto legislativo  23  giugno
          2011, n. 118; 
                  i-bis) attivita' prelegislativa  nelle  materie  di
          competenza dell'Ispettorato. 
                6. L'Ispettorato generale per i  rapporti  finanziari
          con l'Unione europea si articola in uffici dirigenziali non
          generali, i cui compiti sono definiti ai sensi dell'art. 1,
          comma 2, e svolge le seguenti funzioni: 
                  a)  partecipazione  al  processo   di   formazione,
          esecuzione  e  certificazione  del   bilancio   dell'Unione
          europea e relativi adempimenti; 
                  b) analisi dei riflessi finanziari  e  di  bilancio
          derivante  dalla  partecipazione   dell'Italia   all'Unione
          europea  e  quantificazione  degli  oneri  a  carico  della
          finanza nazionale; 
              c) partecipazione  al  processo  di  definizione  della
          normativa  e  delle  politiche  in   sede   comunitaria   e
          coordinamento del processo di recepimento  della  normativa
          comunitaria  nell'ordinamento  interno,   per   quanto   di
          competenza del Dipartimento; 
                  c-bis) analisi e valutazione  degli  impatti  delle
          politiche   settoriali   nelle   materie   di    competenza
          dell'Ispettorato; 
                  d) monitoraggio dei flussi finanziari intercorrenti
          tra   l'Italia    e    l'Unione    europea;    monitoraggio
          dell'attuazione finanziaria, fisica  e  procedurale,  degli
          interventi di politica comunitaria, ivi  compresi  i  Fondi
          strutturali; 
                  e) esercizio dei  controlli  sull'attuazione  degli
          interventi di politica comunitaria  e  sull'utilizzo  delle
          relative risorse finanziarie,  ivi  comprese  le  quote  di
          cofinanziamento nazionale, anche attraverso l'ausilio delle
          Ragionerie territoriali dello Stato; 
                  f) gestione del fondo di rotazione per l'attuazione
          delle politiche comunitarie, di cui all'art. 5 della  legge
          16 aprile 1987, n. 183; 
                  g)  gestione  dei  conti  correnti   di   tesoreria
          riguardanti i flussi finanziari con l'Unione europea; 
                  g-bis) attivita' prelegislativa  nelle  materie  di
          competenza dell'Ispettorato. 
                7. L'Ispettorato generale per  la  spesa  sociale  si
          articola in uffici dirigenziali non generali, i cui compiti
          sono definiti ai sensi dell'art. 1, comma 2,  e  svolge  le
          seguenti funzioni: 
                  a)  monitoraggio  e  previsione   degli   andamenti
          generali e delle dinamiche della  spesa  sociale,  ai  fini
          della valutazione  del  relativo  impatto  sulle  politiche
          finanziarie e di bilancio; 
                  b)  attivita'  normativa,  di   consulenza   e   di
          coordinamento in materia  di  protezione  sociale,  nonche'
          supporto  delle  delegazioni  italiane   presso   organismi
          internazionali; 
                  b-bis) analisi e valutazione  degli  impatti  delle
          politiche   settoriali   nelle   materie   di    competenza
          dell'Ispettorato; 
                  c)  attivita'  di  verifica,   di   gestione,   ove
          prevista, e di supporto  nei  procedimenti  riguardanti  il
          finanziamento del  Servizio  sanitario  nazionale  e  degli
          interventi di edilizia sanitaria,  nonche'  in  materia  di
          assistenza sociale; verifica degli adempimenti regionali in
          materia sanitaria, monitoraggio  dei  Piani  di  rientro  e
          della spesa sanitaria regionale; 
                  d)   vigilanza   sulle   attivita'    degli    enti
          previdenziali in materia di contributi e prestazioni; 
                  e) partecipazione al processo di definizione  della
          normativa e delle politiche per il settore sanitario; 
                  f) monitoraggio, analisi e verifica degli andamenti
          della spesa sanitaria, farmaceutica e  di  quella  relativa
          alle prescrizioni mediche. Coordinamento e  gestione  delle
          attivita' non informatiche  connesse  al  progetto  Tessera
          sanitaria e al Fascicolo sanitario elettronico; 
                  f-bis) attivita' prelegislativa  nelle  materie  di
          competenza dell'Ispettorato. 
                8.  L'Ispettorato  generale   per   l'informatica   e
          l'innovazione   tecnologica   si   articola    in    uffici
          dirigenziali non generali, i cui compiti sono  definiti  ai
          sensi dell'art. 1, comma 2, e svolge le seguenti funzioni: 
                  a) definizione, sviluppo  e  gestione  dei  sistemi
          informatici  e  tecnologici   integrati   in   materia   di
          contabilita',  bilancio  e  finanza  pubblica,  nonche'   a
          supporto delle attivita' di monitoraggio e valutazione  nei
          principali settori della spesa pubblica,  ivi  compresa  la
          gestione  informatica  dei  progetti  Tessera  sanitaria  e
          Fascicolo  sanitario  elettronico,  per   l'implementazione
          delle attivita' del Dipartimento della Ragioneria  generale
          dello Stato, delle amministrazioni e degli enti pubblici  e
          delle altre istituzioni competenti; 
                  b) definizione del Piano strategico pluriennale  in
          materia   di   informatica,   innovazione   tecnologica   e
          digitalizzazione del Dipartimento della Ragioneria generale
          dello Stato e relativi Piani operativi annuali; 
                c) presidio  per  la  definizione  e  gestione  delle
          infrastrutture,   delle   connettivita'   e   dei   servizi
          informatici  e  tecnologici  del  Dipartimento  e  relative
          strategie evolutive; definizione di  metodologie,  standard
          di qualita' e di sicurezza  fisica  e  delle  informazioni;
          supporto agli adempimenti in materia di cyber security  per
          quanto di competenza del Dipartimento; 
                  d) monitoraggio e controllo  sull'allineamento  dei
          sistemi   informatici   e   tecnologici   agli    obiettivi
          progettuali ed agli standard  quali-quantitativi;  verifica
          della qualita' e delle performance  tecnico-funzionali  dei
          software,  dei  sistemi  tecnologici  e  dei   servizi   di
          assistenza tecnica agli utenti; 
              e) definizione di sistemi e  metodi  per  la  gestione,
          l'analisi e  la  valorizzazione  del  patrimonio  dati  del
          Dipartimento della Ragioneria generale dello  Stato,  anche
          in collaborazione con amministrazioni ed  enti  pubblici  e
          privati;  gestione  e  sviluppo  della  banca  dati   delle
          pubbliche  amministrazioni  (BDAP),  del  Portale  Dati   e
          Servizi Open, del sito istituzionale del Dipartimento; 
                  f) gestione di programmi e progetti finanziati  con
          risorse  europee  finalizzati  allo  sviluppo  dei  sistemi
          informatici   e   tecnologici   del   Dipartimento,   delle
          competenze  tecniche  e  delle  capacita'  di   analisi   e
          valutazione; 
                g) servizio di assistenza tecnica agli  utenti  delle
          strutture centrali  e  territoriali  del  Dipartimento  per
          l'efficace  utilizzo  dei   sistemi   e   degli   strumenti
          informatici, tecnologici e digitali in dotazione; 
              h)  gestione  dei  rapporti  con  la  societa'  di  cui
          all'art. 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
          112, convertito, con modificazioni, dalla  legge  6  agosto
          2008, n.  133,  anche  in  attuazione  di  quanto  previsto
          dall'art. 1, comma 588, della legge 27  dicembre  2019,  n.
          160; 
                  i) programmazione dei fabbisogni e acquisizione dei
          beni  e  degli  strumenti  informatici  e  tecnici  per  le
          esigenze  del  Dipartimento;  gestione  del  patrimonio   e
          dell'inventario dei beni  informatici  del  Dipartimento  e
          relativa logistica; 
                  l)  attivita'  normativa  e  prelegislativa   nelle
          materie di competenza. 
                9. L'Ispettorato generale per la  contabilita'  e  la
          finanza pubblica, si articola in  uffici  dirigenziali  non
          generali, i cui compiti sono definiti ai sensi dell'art. 1,
          comma 2, e svolge, le seguenti funzioni: 
                  a)   iniziative   volte   all'armonizzazione    per
          l'adeguamento dei sistemi contabili e dei bilanci  pubblici
          con le disposizioni contenute nella normativa  nazionale  e
          in  quella  comunitaria,   al   fine   di   consentire   il
          monitoraggio,  le  verifiche  e  il  consolidamento   delle
          risultanze dei bilanci dei vari enti e per  la  costruzione
          del  conto  economico  consolidato  delle   amministrazioni
          pubbliche; 
                  b)  previsione,  monitoraggio  e   consuntivo   del
          fabbisogno del settore statale  e  pubblico  e  dei  flussi
          giornalieri di cassa, anche ai fini  della  gestione  della
          liquidita'; 
                  c)  previsione  e  monitoraggio  dell'indebitamento
          netto delle pubbliche amministrazioni; 
                  d)  coordinamento  delle   attivita'   inerenti   i
          rapporti  con  ISTAT  ed  Eurostat  e  con  gli   organismi
          comunitari, europei e internazionali  per  gli  aspetti  di
          policy e di programmazione  economico-finanziaria,  nonche'
          in materia di metodologia e  classificazione  dei  dati  di
          finanza pubblica; 
                  e)   coordinamento   e   gestione    del    modello
          disaggregato di finanza pubblica e  del  modello  integrato
          con le variabili macroeconomiche; 
                  f)  coordinamento   nella   predisposizione   delle
          Relazioni   sul   conto   consolidato   di   cassa    delle
          Amministrazioni  pubbliche  ed  elaborazione  degli   altri
          documenti di previsione e consuntivo in materia di  finanza
          pubblica; 
                  g) analisi e monitoraggio dell'impatto sui saldi di
          finanza   pubblica   delle   operazioni   di   partenariato
          pubblico-privato   ivi   compreso   l'esame   normativo   e
          l'elaborazione   degli   schemi   contrattuali   e    delle
          convenzioni; 
                  h)  previsione   e   monitoraggio   delle   entrate
          tributarie, con il supporto del Dipartimento delle finanze,
          delle entrate extra tributarie e della spesa anche mediante
          l'analisi  dei  relativi  provvedimenti   ai   fini   della
          valutazione dell'impatto sui saldi di finanza pubblica; 
                  h-bis) attivita' prelegislativa  nelle  materie  di
          competenza dell'Ispettorato. 
                9-bis. L'Ispettorato generale dei  servizi  ispettivi
          di finanza pubblica si articola in Uffici  dirigenziali  di
          livello  non  generale  e  in  posizioni  dirigenziali  non
          generali  destinate  allo   svolgimento   delle   attivita'
          ispettive, i cui compiti sono definiti ai  sensi  dell'art.
          1, comma 2, e svolge le seguenti funzioni: 
                  a)  attivita'   ispettiva   sulla   regolarita'   e
          proficuita' della gestione  amministrativo-contabile  delle
          pubbliche amministrazioni, degli  enti  e  degli  organismi
          pubblici,  nonche'  delle  societa'  di  cui   al   decreto
          legislativo 19 agosto 2016, n. 175; 
                  b) attivita' ispettiva nelle materie di  competenza
          dei dipartimenti del Ministero e sulle relative  strutture,
          anche in relazione  agli  ambiti  individuati  in  appositi
          programmi  di  attivita'  definiti   con   i   dipartimenti
          medesimi; 
                  c)   accertamenti   su   richiesta   di   autorita'
          giurisdizionali  e  verifiche  sulla  base  di   protocolli
          d'intesa o convenzioni con altre pubbliche amministrazioni; 
                  d) indagini conoscitive sullo stato  di  attuazione
          delle misure adottate per il conseguimento degli  obiettivi
          di finanza pubblica  e  sugli  equilibri  di  bilancio  dei
          soggetti indicati alla lettera a); 
                  e)  collaborazione  all'attivita'  di  controllo  e
          monitoraggio  degli  andamenti  della  finanza  pubblica  e
          all'analisi  e  valutazione  della   sostenibilita'   degli
          interventi in materia di entrata e di spesa; 
                  f) acquisizione  di  ogni  utile  informazione,  ai
          sensi dell'art. 28, comma 1, della legge 27 dicembre  2002,
          n. 289, sulla gestione degli enti e organismi di  cui  alla
          lettera a), nonche' degli enti di diritto privato  vigilati
          dal Ministero dell'economia e delle finanze; 
                  g)    supporto    all'attivita'    normativa    del
          Dipartimento e  all'elaborazione  di  proposte  volte  alla
          razionalizzazione della  spesa  e  al  conseguimento  degli
          obiettivi di finanza pubblica; 
                  h)  esecuzione  di  altri  progetti   o   attivita'
          delegate dal Ragioniere generale dello Stato. 
                10. Il  Servizio  studi  dipartimentale,  posto  alle
          dirette dipendenze del Ragioniere generale dello Stato,  si
          articola in uffici dirigenziali non generali, i cui compiti
          sono definiti ai sensi  dell'art.  1,  comma  2,  e  svolge
          attivita' di  analisi  metodologica,  studio  e  ricerca  a
          supporto delle  attivita'  di  tutto  il  Dipartimento.  Il
          Servizio svolge, in particolare, le seguenti funzioni: 
                  a) ricerca economica e metodologica in  materia  di
          finanza  pubblica  per  l'analisi   degli   effetti   delle
          politiche di bilancio; 
                  b) analisi e studi  finalizzati  allo  sviluppo  di
          metodologie e modelli econometrici in  materia  di  finanza
          pubblica; 
                  c)  studio  dell'evoluzione   dei   bilanci   delle
          amministrazioni  pubbliche  ai  fini  del   supporto   alle
          iniziative  di  riforma  e  delle  relative  attivita'   di
          monitoraggio e controllo; studio e analisi comparata  delle
          discipline contabili adottate nei paesi dell'UE; 
                  d) attivita' di analisi  e  studio  in  materia  di
          contabilita'   pubblica   economico-patrimoniale   per   la
          definizione di principi, regole e metodologie; elaborazione
          di proposte di modifica della normativa vigente; 
                  d-bis) analisi,  ricerca  economica  e  valutazione
          degli impatti delle politiche settoriali nelle  materie  di
          competenza del Dipartimento; 
                  e) definizione di procedure, di  metodologie  e  di
          tecniche   per   l'analisi    della    performance    delle
          amministrazioni    pubbliche    tramite    indicatori    di
          economicita', efficacia ed efficienza; 
                  f)  studio  e  analisi   dei   profili   normativi,
          regolatori e gestionali  delle  societa'  a  partecipazione
          pubblica, anche  ai  fini  della  valutazione  dell'impatto
          sulla finanza pubblica; 
                  g)  studi  e  analisi  statistiche  riguardanti  il
          monitoraggio dei pagamenti  dei  debiti  commerciali  delle
          pubbliche amministrazioni; 
                  g-bis) attivita' prelegislativa  nelle  materie  di
          competenza del Servizio. 
                11. Servizio centrale per il sistema delle ragionerie
          e per  il  controllo  interno  dipartimentale,  posto  alle
          dirette dipendenze del Ragioniere generale dello Stato,  si
          articola in uffici  dirigenziali  non  generali,  posizioni
          dirigenziali  non  generali  destinate   allo   svolgimento
          dell'attivita' di verifica sugli uffici centrali di livello
          dirigenziale generale e  sul  sistema  delle  ragionerie  e
          svolge le seguenti funzioni: 
                  a)  coordinamento,  indirizzo   e   vigilanza,   in
          raccordo  con  l'Ispettorato  generale  di  finanza,  sulle
          attivita' degli Uffici centrali di bilancio,  ivi  compreso
          quanto  previsto  in  riferimento  a   tali   articolazioni
          dipartimentali  dall'art.   2,   comma   3,   del   decreto
          legislativo 30 giugno 2011, n. 123; 
                  b)  coordinamento,  indirizzo   e   vigilanza,   in
          raccordo  con  l'Ispettorato  generale  di  finanza,  sulle
          attivita' delle Ragionerie territoriali  dello  Stato,  ivi
          compreso  quanto  previsto  con  riferimento  alle   citate
          articolazioni  territoriali  dall'art.  2,  comma  3,   del
          decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123; 
                  c)   attivita'   di   analisi   per   valutare   la
          completezza,    l'adeguatezza,    la    funzionalita'     e
          l'affidabilita'  dei  processi  interni  di  gestione,  dei
          programmi e delle  procedure  di  lavoro  rientranti  nelle
          materie  di  competenza  del  sistema   delle   Ragionerie.
          Pianificazione  e  conduzione  di  attivita'  di  revisione
          interna  sugli  uffici  centrali  di  livello  dirigenziale
          generale del Dipartimento e sul sistema delle Ragionerie; 
                  d) svolgimento delle attivita'  previste  dall'art.
          7, comma 1, lettera p), con riferimento  al  sistema  delle
          Ragionerie, in collaborazione con i competenti uffici  alle
          dirette dipendenze del Ragioniere generale dello Stato; 
                  d-bis) attivita' prelegislativa  nelle  materie  di
          competenza del Servizio.»; 
                «Art. 10 (Uffici centrali di bilancio). - 1. Ai sensi
          dell'art. 3, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 3
          luglio 2003, n. 173, gli uffici centrali  del  bilancio  di
          seguito riportati,  sono  uffici  di  livello  dirigenziale
          generale: 
                  a)  Ufficio  centrale  del   bilancio   presso   il
          Ministero degli affari esteri, che si  articola  in  uffici
          dirigenziali non generali; 
                  b)  Ufficio  centrale  del   bilancio   presso   il
          Ministero  dell'interno,  che   si   articola   in   uffici
          dirigenziali non generali; 
                  c)  Ufficio  centrale  del   bilancio   presso   il
          Ministero  della  giustizia,  che  si  articola  in  uffici
          dirigenziali non generali; 
                  d)  Ufficio  centrale  del   bilancio   presso   il
          Ministero  della  difesa,  che  si   articola   in   uffici
          dirigenziali non generali; 
                  e)  Ufficio  centrale  del   bilancio   presso   il
          Ministero dell'economia e delle finanze, che si articola in
          uffici dirigenziali non generali; 
                  f)  Ufficio  centrale  del   bilancio   presso   il
          Ministero dello sviluppo  economico,  che  si  articola  in
          uffici dirigenziali non generali; 
                  g)  Ufficio  centrale  del   bilancio   presso   il
          Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e
          del turismo, che si articola  in  uffici  dirigenziali  non
          generali; 
                  h)  Ufficio  centrale  del   bilancio   presso   il
          Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
          mare, che si articola in uffici dirigenziali non generali; 
                  i)  Ufficio  centrale  del   bilancio   presso   il
          Ministero delle infrastrutture  e  dei  trasporti,  che  si
          articola in uffici dirigenziali non generali; 
                  l)  Ufficio  centrale  del   bilancio   presso   il
          Ministero del lavoro e  delle  politiche  sociali,  che  si
          articola in uffici dirigenziali non generali; 
                  m)  Ufficio  centrale  del   bilancio   presso   il
          Ministero  della  salute,  che  si   articola   in   uffici
          dirigenziali non generali; 
                  n)  Ufficio  centrale  del   bilancio   presso   il
          Ministero  dell'istruzione,  che  si  articola  in   uffici
          dirigenziali non generali; 
                  n-bis) Ufficio  centrale  del  bilancio  presso  il
          Ministero dell'universita' e della ricerca, che si articola
          in uffici dirigenziali non generali; 
                  o)  Ufficio  centrale  del   bilancio   presso   il
          Ministero per i beni  e  le  attivita'  culturali,  che  si
          articola in uffici dirigenziali non generali. 
                2. Le modalita' organizzative  interne  degli  Uffici
          centrali  di  bilancio  e  le  rispettive  competenze  sono
          definite con decreto ministeriale, di cui all'art. 1, comma
          2, prevedendo anche, nel caso in cui l'ambito di competenza
          dei  predetti  uffici  ricomprenda   piu'   Ministeri,   la
          suddivisione operativa in corrispondenti sezioni di livello
          dirigenziale  non  generale  ferma  restando  la  direzione
          unitaria. La denominazione e l'ambito di  competenza  degli
          uffici centrali di bilancio di cui al comma 1  si  adeguano
          altresi'   alle    eventuali    successive    modificazioni
          legislative relative al Ministero di riferimento. 
                3. Gli uffici centrali del bilancio svolgono, in modo
          coordinato, le seguenti funzioni: 
                  a)  concorrono  alla  formazione  degli  stati   di
          previsione dei singoli Ministeri nelle sue diverse  fasi  e
          curano in gestione le variazioni di bilancio  da  adottarsi
          con atto amministrativo; 
                  b)  effettuano  gli   adempimenti   relativi   alla
          predisposizione del rendiconto di  ciascun  Ministero,  sia
          relativamente al conto  del  bilancio,  che  al  conto  del
          patrimonio; 
                  c)  esercitano,   sia   in   via   preventiva   che
          successiva, anche a campione, il controllo  di  regolarita'
          amministrativa  e  contabile  sugli  atti  adottati   dalle
          Amministrazioni centrali statali. Esercitano  il  controllo
          di  regolarita'  amministrativa  e  contabile  sui  decreti
          interministeriali. Provvedono alla tenuta  delle  scritture
          contabili in relazione alle spese e  alle  entrate  e  alla
          registrazione  degli  atti   di   spesa,   risultanti   dai
          provvedimenti assunti dagli uffici amministrativi, sotto la
          responsabilita'  dei   dirigenti   competenti.   Verificano
          l'applicazione delle disposizioni sul piano finanziario dei
          pagamenti - cronoprogramma; 
                  d) effettuano, in via successiva, anche a campione,
          il  riscontro  amministrativo  contabile   dei   rendiconti
          amministrativi  resi   dai   funzionari   delegati,   della
          rendicontazione dettagliata  dei  pagamenti  relativi  alle
          competenze fisse e accessorie del personale centrale  dello
          Stato e dei  rendiconti  prodotti  ai  sensi  di  leggi  di
          settore  che  li  prevedano;   effettuano,   altresi',   il
          riscontro amministrativo  contabile  sui  conti  giudiziali
          resi dagli agenti contabili; 
                  e) coordinano i lavori della Conferenza  permanente
          di cui all'art. 9, comma  3,  del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 20 febbraio 1998,  n.  38,  con  lo  scopo
          anche    di     favorire     un'ottimale     collaborazione
          interistituzionale in materia di programmazione,  controllo
          e monitoraggio dell'attivita' finanziaria, ai fini indicati
          dall'art. 12, comma 2, del  decreto  legislativo  7  agosto
          1997, n. 279; 
                  f) verificano l'uniformita' e  la  corretta  tenuta
          delle  scritture  di  contabilita'  integrata  finanziaria,
          economico e patrimoniale,  di  cui  all'art.  38-bis  della
          legge n. 196 del 2009; 
                  g)  effettuano  gli   adempimenti   relativi   alle
          rilevazioni previste dal titolo V del  decreto  legislativo
          n. 165 del 2001, sui dati comunicati dalle amministrazioni,
          in materia di consistenza  del  personale,  delle  relative
          spese, nonche' delle attivita' svolte; 
                  h) effettuano il controllo sulla compatibilita' dei
          costi della contrattazione  collettiva  integrativa  con  i
          vincoli di bilancio ai sensi dell'art. 5 comma  2,  lettera
          e), del decreto legislativo n. 123 del 2011; 
                  i)  svolgono  compiti  di  controllo,  verifica   e
          monitoraggio ad essi demandati da specifiche norme; 
                  j) svolgono gli altri  compiti  ad  essi  demandati
          dalle vigenti norme in  materia  di  contabilita'  generale
          dello Stato e di gestioni fuori bilancio; 
                  k) svolgono le attivita' delegate  dalle  strutture
          di livello dirigenziale generale del Dipartimento; 
                  l)    provvedono    al    controllo     ed     alla
          contabilizzazione delle  entrate  dello  Stato,  curando  i
          connessi adempimenti relativi al rendiconto.» 
                «Art. 11 (Competenze del Dipartimento delle finanze).
          - 1. Il Dipartimento delle  finanze,  nell'esercizio  delle
          competenze ad esso attribuite, svolge, in  particolare,  le
          seguenti funzioni statali: 
                  a)  analisi,  elaborazione  e   valutazione   delle
          politiche  economico-fiscali,  in  relazione  alle   quali:
          assicura l'acquisizione sistematica di dati e informazioni,
          anche  nel  contesto  dei  rapporti  istituzionali  con  il
          Servizio statistico nazionale; sviluppa e gestisce  modelli
          economici per la  valutazione  delle  politiche  fiscali  e
          delle previsioni delle entrate; predispone analisi,  studi,
          indagini, simulazioni e previsioni  per  l'elaborazione  di
          politiche  e  interventi  in  materia  fiscale,  in  ambito
          nazionale e internazionale; 
                  b) valutazione degli  effetti  economico-finanziari
          generati dalle misure fiscali; 
                  c) previsioni, monitoraggio e consuntivazione delle
          entrate tributarie erariali e territoriali; 
                  d)  analisi,  elaborazione  e   valutazione   delle
          politiche e delle norme in materia  tributaria,  in  ambito
          nazionale,   europeo    e    internazionale;    valutazione
          dell'impatto amministrativo della normativa,  anche  quanto
          all'incidenza sulle convenzioni con le Agenzie; 
                  e)  valutazione  e  predisposizione   di   elementi
          amministrativi e  tecnici  sui  progetti  di  legge,  sugli
          emendamenti  parlamentari  e  sugli   atti   di   sindacato
          ispettivo,  anche  acquisendo  informazioni  dalle  agenzie
          fiscali e dagli altri enti della fiscalita'; 
                  f) emanazione  di  direttive  interpretative  della
          legislazione tributaria, al fine di assicurare la  coerenza
          con gli obiettivi di politica economica e tributaria  e  il
          rispetto, da parte degli uffici, delle esigenze di equita',
          semplicita' e omogeneita' di trattamento,  con  particolare
          riguardo ai principi fissati dallo Statuto dei diritti  del
          contribuente di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212; 
                  g) verifica delle modalita' di  assolvimento  degli
          obblighi    tributari    rispetto    alle    esigenze    di
          semplificazione nonche' di riduzione dei costi di  gestione
          degli  adempimenti,  sia  per  i   contribuenti   sia   per
          l'amministrazione finanziaria; 
                  h)  relazioni  con  gli  altri  Stati  e  con   gli
          organismi  dell'Unione  europea  e  internazionali  per  le
          materie di competenza  del  Dipartimento,  fatte  salve  le
          competenze  del  Ministero  degli  affari  esteri  e  della
          cooperazione internazionale e del Ministero dello  sviluppo
          economico; 
                  i) pianificazione  e  coordinamento,  in  relazione
          alle quali: raccoglie ed elabora le informazioni necessarie
          per la definizione degli indirizzi  e  della  strategia  di
          politica  fiscale;  formula  e  coordina  le  proposte   al
          Ministro per l'individuazione dei  contenuti  dell'atto  di
          indirizzo  triennale  previsto  dall'art.  59  del  decreto
          legislativo  30  luglio  1999,  n.  300;  svolge  attivita'
          propedeutica  e   preparatoria   per   la   stipula   delle
          convenzioni;  assicura,  sulla  base  degli  indirizzi  del
          Ministro,  il   coordinamento   generale   per   preservare
          l'unitarieta' del  sistema  nell'esercizio  delle  funzioni
          fiscali  e  promuove  la  collaborazione  tra  i   soggetti
          operanti in campo fiscale; contribuisce alla programmazione
          delle risorse finanziarie necessarie per  il  funzionamento
          delle agenzie fiscali e degli altri enti della fiscalita'; 
                  l) monitoraggio, verifica e controllo in  relazione
          alle quali: ferma rimanendo  l'attivita'  del  Ministro  di
          valutazione  e  controllo  strategico   nonche'   di   alta
          vigilanza, monitora l'andamento gestionale  delle  agenzie;
          verifica i risultati di gestione delle agenzie in relazione
          agli  obiettivi  fissati  dalle  convenzioni;  monitora   e
          attribuisce le risorse da trasferire alle agenzie fiscali e
          agli enti della fiscalita'; svolge le attivita' istruttorie
          relative alle deliberazioni dei comitati di gestione  delle
          agenzie di cui  all'art.  60  del  decreto  legislativo  30
          luglio  1999,  n.  300,  e  successive   modificazioni   ed
          integrazioni; svolge le  attivita'  di  controllo  previste
          dalla legge nei confronti delle societa' partecipate; 
                  m) vigilanza,  in  relazione  alla  quale:  valuta,
          ferma restando l'attivita' del Ministro di alta  vigilanza,
          le modalita' di esercizio delle funzioni fiscali  da  parte
          delle agenzie, e  degli  altri  enti  della  fiscalita'  di
          competenza dello Stato, sotto il profilo della trasparenza,
          imparzialita' e correttezza nell'applicazione delle  norme,
          con particolare riguardo ai  rapporti  con  i  contribuenti
          nonche' a quanto previsto dalla legge n. 212 del 2000; 
                  n)  coordinamento  del  sistema  informativo  della
          fiscalita', in relazione  al  quale:  svolge  attivita'  di
          supporto al Ministro per  la  definizione  degli  obiettivi
          strategici   e   delle   linee   guida    dello    sviluppo
          dell'informatica  e  delle  tecnologie  di   comunicazione;
          assicura,  sulla  base  degli   indirizzi   del   Ministro,
          l'attuazione,  l'integrazione  ed  il   coordinamento   del
          sistema informativo della fiscalita' e della rete  unitaria
          di settore; definisce criteri e regole per  l'utilizzazione
          delle informazioni e dei dati che costituiscono il  sistema
          informativo della fiscalita'; 
                  o) gestione dei servizi relativi  al  funzionamento
          della giustizia tributaria; programmazione,  progettazione,
          sviluppo e gestione dei servizi dell'amministrazione  della
          giustizia tributaria e degli  uffici  giudiziari;  analisi,
          elaborazione e monitoraggio  delle  norme  ordinamentali  e
          processuali in materia di giustizia tributaria  e  relative
          alle  spese   di   giustizia   nel   processo   tributario;
          rilevazioni  e  analisi  statistiche   sull'andamento   del
          processo  tributario;  valutazione  e  predisposizione   di
          elementi amministrativi e tecnici sui  progetti  di  legge,
          sugli emendamenti parlamentari e sugli  atti  di  sindacato
          ispettivo; analisi giurisprudenziale in materia di tributi;
          emanazione di direttive interpretative  della  legislazione
          in materia di processo tributario e delle relative spese di
          giustizia; gestione  dell'elenco  nazionale  dei  difensori
          abilitati all'assistenza tecnica di  cui  all'art.  12  del
          decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546; 
                  p) definizione delle esigenze del  Dipartimento  in
          materia di politiche delle risorse umane e  strumentali  in
          coerenza con le linee generali di attivita'  elaborate  dal
          Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e
          dei servizi. 
                2. Il dirigente preposto al  Dipartimento  assume  la
          denominazione di «Direttore generale delle  finanze».  Alle
          dirette dipendenze del  direttore  generale  delle  finanze
          operano uffici di livello dirigenziale non generale, i  cui
          compiti sono definiti ai sensi dell'art. 1,  comma  2,  con
          competenze   nelle    seguenti    materie:    coordinamento
          dell'ufficio  del   direttore   generale   delle   finanze;
          controllo  di  gestione  dipartimentale;  coordinamento   e
          monitoraggio  dei  progetti  dipartimentali;  coordinamento
          dell'attivita'   amministrativa;   attivita'   tecnica   di
          supporto all'ufficio del direttore generale delle  finanze;
          supporto nell'attivita' prelegislativa e di studio, analisi
          e  legislazione  fiscali;  comunicazione  istituzionale   e
          relazioni  esterne;  coordinamento  con   il   Dipartimento
          dell'amministrazione generale, del personale e dei  servizi
          nelle materie di cui al comma 1, lettera p),  del  presente
          articolo. 
                3. Il Dipartimento si articola nei seguenti uffici di
          livello dirigenziale generale: 
                  a) Direzione studi e ricerche economico-fiscali; 
                  b) Direzione legislazione tributaria e  federalismo
          fiscale; 
                  c) Direzione agenzie ed enti della fiscalita'; 
                  d)   Direzione   rapporti   fiscali    europei    e
          internazionali; 
                  e) Direzione sistema informativo della fiscalita'; 
                  f) Direzione della giustizia tributaria. 
                4. Per le specifiche esigenze di consulenza, studio e
          ricerca nelle materie di competenza degli uffici di cui  al
          presente articolo sono assegnati al Dipartimento due  posti
          di funzione di livello dirigenziale generale. 
                5.  Con  decreto  del  Ministro  sono  stabilite   le
          modalita'  attraverso   le   quali   sono   assicurati   il
          collegamento con la Guardia di finanza e  il  coordinamento
          dell'attivita' svolta dai militari della Guardia di finanza
          impiegati con funzioni di collegamento o di supporto presso
          il Ministero. Fino alla emanazione del decreto previsto dal
          presente comma,  il  coordinamento  degli  appartenenti  al
          Corpo in servizio presso il Ministero e' assicurato  da  un
          ufficiale della Guardia di finanza scelto dal Ministro.»; 
                «Art.  12  (Attribuzioni  degli  uffici  di   livello
          dirigenziale generale del Dipartimento delle finanze). - 1.
          - 5. Omissis. 
                6.  La  Direzione  della  giustizia   tributaria   si
          articola in uffici dirigenziali  non  generali  e  provvede
          alla gestione ed al funzionamento dei servizi relativi alla
          giustizia tributaria, svolgendo,  ai  sensi  dell'art.  11,
          comma 1, lettera o), le seguenti funzioni: 
                  a) provvede all'organizzazione e  al  coordinamento
          dell'attivita' amministrativa degli  uffici  di  segreteria
          degli  organi  giudiziari  tributari  e  dell'attivita'  di
          supporto all'attivita' giurisdizionale; 
                  b)    provvede    alla     programmazione,     alla
          progettazione, allo sviluppo e alla  gestione  dei  servizi
          relativi  al  processo  tributario  e  all'attivita'  degli
          uffici giudiziari; 
              c) provvede periodicamente alla rilevazione  statistica
          sull'andamento dei processi nonche'  sul  valore  economico
          delle   controversie   avviate   e    definite    e    alla
          predisposizione della relazione annuale sullo  stato  della
          giustizia  tributaria  di  cui  all'art.  29  del   decreto
          legislativo 31 dicembre 1992, n. 545; 
                  d) effettua il  monitoraggio  sull'andamento  delle
          spese di giustizia  tributaria  e  predispone  le  relative
          stime di gettito; 
                  e) fornisce pareri interpretativi  agli  uffici  di
          segreteria degli organi giudiziari tributari in materia  di
          spese di giustizia nel processo tributario e provvede  alla
          gestione e al coordinamento del relativo contenzioso; 
              f)  assicura  il   coordinamento   degli   Uffici   del
          massimario degli organi di giurisdizione tributaria; rileva
          ed  esamina  le  questioni  di  rilevante  interesse  o  di
          ricorrente frequenza, nonche' i casi in cui non vi  sia  un
          univoco orientamento giurisprudenziale  nelle  controversie
          tributarie, anche sulla base di segnalazioni periodiche dei
          presidenti delle Commissioni tributarie; 
                  g) predispone schemi di atti  normativi,  relazioni
          illustrative e relazioni tecnico-normative sui  disegni  di
          legge e  sugli  emendamenti  e  analisi  di  impatto  della
          regolamentazione, in materia  ordinamentale  e  processuale
          tributaria e in  materia  di  definizione  agevolata  delle
          controversie tributarie; 
                  h) predispone schemi di atti  normativi,  relazioni
          illustrative e relazioni tecnico-normative sui  disegni  di
          legge e  sugli  emendamenti  e  analisi  di  impatto  della
          regolamentazione, in materia di spese di giustizia riferite
          al processo tributario; 
                  i)  cura  la  predisposizione   dei   provvedimenti
          relativi alla gestione del personale giudicante; 
                  l) svolge attivita' di vigilanza e di  audit  sugli
          uffici  di  segreteria  degli   organi   di   giurisdizione
          tributaria proponendo le necessarie  misure  organizzative,
          in coerenza con il piano della prevenzione della corruzione
          e della trasparenza,  al  fine  di  garantire  l'efficiente
          svolgimento dell'attivita' giurisdizionale; 
                  m)  provvede  all'amministrazione   delle   risorse
          finanziarie destinate al pagamento dei compensi dei giudici
          tributari, al funzionamento  del  Consiglio  di  presidenza
          della giustizia tributaria e del Garante del contribuente; 
                  n) gestisce le  procedure  per  il  rilascio  delle
          autorizzazioni alla difesa tecnica nel processo  tributario
          e l'elenco nazionale di  cui  all'art.  12,  comma  4,  del
          decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546; 
                  o) gestisce il contenzioso relativo alle materie di
          competenza, compreso quello instaurato in materia  di  equa
          riparazione in caso di eccessiva durata  del  processo,  ai
          sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, per quanto riguarda
          il processo tributario. 
                  p) definisce i livelli di servizio e dei fabbisogni
          per le attivita'  amministrative  in  materia  di  gestione
          delle  risorse  umane  e  della  formazione,   acquisti   e
          logistica  degli  uffici  giudiziari.  Cura   l'istruttoria
          relativa al conferimento degli incarichi dirigenziali e non
          dirigenziali  di   direttore   degli   Uffici   giudiziari,
          assegnando gli obiettivi e valutando i risultati.» 
                «Art.     13     (Competenze     del     Dipartimento
          dell'amministrazione  generale,   del   personale   e   dei
          servizi).  -  1.   Il   Dipartimento   dell'amministrazione
          generale, del personale e dei servizi svolge  attivita'  di
          supporto per il Ministero ed ulteriori servizi, tra cui gli
          approvvigionamenti delle pubbliche  amministrazioni,  anche
          in riferimento al sistema nazionale di public  procurement,
          e la gestione e lo sviluppo della  piattaforma  immateriale
          nazionale  centralizzata  per  la  gestione  giuridica   ed
          economica del personale  delle  pubbliche  amministrazioni;
          definisce il modello unitario del controllo di gestione  in
          raccordo con gli altri dipartimenti. 
                Il  Dipartimento  e'  competente  nelle  materie   di
          seguito indicate: 
                  a)  amministrazione  generale,  spese  a  carattere
          strumentale  dei  dipartimenti  e  comuni  del   Ministero,
          servizi logistici  e  servizi  comuni  del  Ministero,  ivi
          compresa  l'attuazione  delle  disposizioni  contenute  nel
          decreto legislativo 9 aprile 2008, n.  81,  gestione  delle
          attivita'    e    dei    sistemi     informativi     legati
          all'amministrazione   generale,   alla    gestione    degli
          approvvigionamenti  e  della  logistica  sulla  base  delle
          esigenze definite dai Dipartimenti; 
                  b)   elaborazione    degli    indirizzi    generali
          concernenti il personale del Ministero, anche in attuazione
          di   norme,   direttive   e   circolari    emanate    dalle
          amministrazioni  competenti;  programmazione  generale  del
          fabbisogno di personale del Ministero,  sentiti  gli  altri
          dipartimenti; rappresentanza  unitaria  del  Ministero  nei
          rapporti   sindacali    e    indirizzo    generale    della
          rappresentanza  della  parte  pubblica  nell'ambito   della
          contrattazione  integrativa  decentrata;  elaborazione   ed
          attuazione delle politiche del personale e  gestione  delle
          risorse umane;  gestione  delle  attivita'  e  dei  sistemi
          informativi   legati   alla   gestione    del    personale;
          elaborazione degli indirizzi  metodologici  in  materia  di
          rilevazione ed analisi delle competenze e dei comportamenti
          anche a fini di valorizzazione del capitale umano; rapporti
          con soggetti esterni nelle materie di competenza; 
                  c) servizi del tesoro incluso  il  pagamento  delle
          retribuzioni per il personale delle  amministrazioni  dello
          Stato e di altre pubbliche amministrazioni ed il  pagamento
          e la liquidazione di altri assegni erogati  dallo  Stato  a
          particolari categorie di cittadini; 
                  d) definizione delle specifiche esigenze funzionali
          e delle conseguenti prestazioni e modalita'  operative  che
          devono  essere  assicurate,  fatto  salvo  quanto  previsto
          dall'art. 1, comma 588, della legge 27  dicembre  2019,  n.
          160, nell'ambito dei sistemi  informativi  trasversali  del
          Ministero e gestione e  sviluppo  dei  sistemi  informativi
          specifici per lo svolgimento dei compiti istituzionali  del
          Dipartimento; servizi informativi comuni e trasversali  del
          Ministero, ivi inclusi quelli infrastrutturali, affidati al
          Dipartimento   d'intesa   con   gli   altri   Dipartimenti;
          attuazione per quanto di  relativa  competenza  dell'agenda
          digitale. 
                  e)  definizione,  in  coerenza  con  le   direttive
          impartite dagli uffici competenti per il controllo analogo,
          e,  in  materia  di  sistemi  informativi  d'intesa  con  i
          dipartimenti indicati all'art. 1, comma 1, lettere a) e c),
          degli indirizzi e delle linee  operative  relativamente  ai
          rapporti convenzionali con le societa' di cui  all'art.  4,
          commi 3-bis e 3-ter del decreto-legge 6 luglio 2012, n.  95
          convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012,  n.
          135, in materia  di  sistemi  informativi  e  gestione  del
          Programma di razionalizzazione  degli  acquisti;  cura  dei
          relativi rapporti amministrativi, fermi restando i rapporti
          operativi con la societa' di cui all'art.  4,  comma  3-bis
          del citato decreto-legge da parte degli altri  dipartimenti
          in materia di sviluppo e gestione di sistemi informativi di
          specifico interesse; 
                  f) comunicazione istituzionale, in  relazione  alla
          quale: attua le strategie e le iniziative di  comunicazione
          del Ministero in raccordo con il Portavoce del Ministro,  i
          Dipartimenti e le altre strutture del  Ministero;  cura  lo
          sviluppo e la gestione del Portale internet del Ministero e
          della Intranet; assolve  agli  adempimenti  della  legge  7
          giugno 2000, n. 150; svolge le attivita'  di  comunicazione
          istituzionale esterna ed interna;  promuove  la  conoscenza
          delle attivita'  del  Ministero;  coordina  e  gestisce  le
          funzioni di informazione e assistenza agli utenti; supporta
          e  gestisce  gli  eventi  e  le  manifestazioni;  cura   le
          attivita' di customer satisfaction; promuove e coordina  la
          realizzazione  delle  carte   dei   servizi   erogati   dal
          Ministero; svolge le funzioni di ufficio di statistica  del
          Ministero; 
                  g) contenzioso e affari  legali  nelle  materie  di
          competenza; 
                  h) coordinamento del Tavolo  tecnico  dei  soggetti
          aggregatori  in  attuazione  delle  disposizioni   di   cui
          all'art.  9  del  decreto-legge  24  aprile  2014,  n.  66,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno  2014,
          n. 89; supporto alle attivita' nelle politiche di  spending
          review  con  riferimento   agli   aspetti   relativi   agli
          approvvigionamenti pubblici. 
                2.   Il   capo   del   Dipartimento    assicura    il
          coordinamento, la promozione e lo  sviluppo  nelle  materie
          delle   politiche   del   personale   del   Ministero,   la
          programmazione delle risorse, la qualita'  dei  processi  e
          dell'organizzazione,   il   coordinamento    del    sistema
          informativo concernente il personale del Ministero e  degli
          eventuali  altri  progetti  dei  sistemi  informativi   dei
          dipartimenti di cui all'art. 1, comma 1, lettere a)  e  c),
          compresa la gestione delle relative risorse, nonche'  della
          comunicazione istituzionale. Sono fatte salve le competenze
          del  Dipartimento  delle  finanze   relative   al   Sistema
          informativo della fiscalita', di cui all'art. 11, comma  1,
          lettera n). 
                3. Il Dipartimento si articola nei seguenti uffici di
          livello dirigenziale generale: 
                  a)  Direzione  per   la   razionalizzazione   della
          gestione degli immobili, degli acquisti, della logistica  e
          gli affari generali; 
                  b)   Direzione   dei    sistemi    informativi    e
          dell'innovazione; 
                  c) Direzione del personale; 
                  d) Direzione della comunicazione istituzionale; 
                  e) Direzione dei servizi del tesoro. 
                4. Per le specifiche esigenze di consulenza, studio e
          ricerca nelle materie di competenza  del  Dipartimento,  al
          medesimo e' assegnato  un  posto  di  funzione  di  livello
          dirigenziale  generale  anche  al  fine  di  garantire   il
          supporto  alle  attivita'   relative   all'attuazione   del
          programma di razionalizzazione degli  acquisti  di  beni  e
          servizi da parte di  pubbliche  amministrazioni,  anche  in
          riferimento  all'attuazione  delle  disposizioni   di   cui
          all'art.  9  del  decreto-legge  24  aprile  2014,  n.  66,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno  2014,
          n. 89, e delle  attivita'  di  revisione  della  spesa  per
          l'attuazione delle politiche di  spending  review  per  gli
          aspetti relativi agli approvvigionamenti pubblici,  di  cui
          all'art. 49-bis, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013,
          n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9  agosto
          2013, n. 98, nonche' per la definizione degli  indirizzi  e
          del  controllo  strategico  nei  confronti  della  societa'
          dedicata di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n.
          414, in materia di  programma  di  razionalizzazione  degli
          acquisti. 
                5. Alle dirette dipendenze del capo del  Dipartimento
          operano uffici di livello dirigenziale  non  generale,  con
          competenze in materia di: coordinamento  e  segreteria  del
          capo Dipartimento, consulenza  giuridico-legale,  attivita'
          prelegislativa e verifica  della  compatibilita'  economico
          finanziaria delle  iniziative  legislative  dipartimentali,
          definizione e monitoraggio  di  progetti  innovativi  nelle
          materie di competenza  del  Dipartimento,  con  particolare
          riferimento a quelli finanziati dall'Unione  europea  e  da
          istituzioni internazionali, nonche' amministrazioni ed enti
          pubblici, sviluppo organizzativo analisi dei processi e dei
          modelli di organizzazione  del  lavoro,  organizzazione  di
          eventi e comunicazione, in raccordo con la Direzione di cui
          al comma 3, lettera d), controllo  di  gestione,  relazioni
          sindacali. 
              6. Il dirigente generale di  cui  al  comma  4  per  lo
          svolgimento dei compiti assegnati puo'  avvalersi,  secondo
          le direttive del capo del  Dipartimento,  degli  Uffici  di
          livello dirigenziale non generale di cui  al  comma  5,  ad
          esclusione dell'Ufficio di coordinamento e  segreteria  del
          capo Dipartimento.»