DECRETO LEGISLATIVO 30 luglio 1999, n. 300

Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

note: Entrata in vigore del decreto: 14/09/1999 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/04/2023)
Testo in vigore dal: 29-7-2003
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 60
                  (Controlli sulle agenzie fiscali)

  1.  Le  agenzie sono sottoposte all'alta vigilanza del ministro, il
   quale  la  esercita  secondo  le  modalita'  previste nel presente
   decreto legislativo.
  ((  2.  Le  deliberazioni  del  comitato  di gestione relative agli
   statuti,  ai  regolamenti  e  agli  atti  di  carattere  generale,
   individuati nella convenzione di cui all'articolo 59, che regolano
   il funzionamento delle agenzie sono trasmesse, per l'approvazione,
   al  Ministro  dell'economia  e  delle finanze. L'approvazione puo'
   essere  negata  per  ragioni  di  legittimita'  o  di  merito.  Le
   deliberazioni si intendono approvate ove nei quarantacinque giorni
   dalla ricezione delle stesse non venga emanato alcun provvedimento
   ovvero   non   vengano   chiesti   chiarimenti   o  documentazione
   integrativa;  in tale ultima ipotesi il termine per l'approvazione
   e'  interrotto  sino  a che non pervengono gli elementi richiesti.
   Per   l'approvazione  dei  bilanci  e  dei  piani  pluriennali  di
   investimento   si   applicano  le  disposizioni  del  decreto  del
   Presidente della Repubblica 9 novembre 1998, n. 439. Per l'Agenzia
   del  demanio  le  disposizioni  di  cui  ai  primi tre periodi del
   presente comma si applicano con riferimento alle deliberazioni del
   comitato  di  gestione relative agli statuti, ai regolamenti ed ai
   bilanci)).
  3.  Fermi  i  controlli sui risultati ((e quanto previsto dal comma
   2)),  gli altri atti di gestione delle agenzie non sono sottoposti
   a controllo ministeriale preventivo.