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DECRETO LEGISLATIVO 30 luglio 1999, n. 300

Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

note: Entrata in vigore del decreto: 14/09/1999 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/07/2024)
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Testo in vigore dal:  29-7-2003
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Art. 60

(Controlli sulle agenzie fiscali)
1. Le agenzie sono sottoposte all'alta vigilanza del ministro, il quale la esercita secondo le modalità previste nel presente decreto legislativo.
(( 2. Le deliberazioni del comitato di gestione relative agli statuti, ai regolamenti e agli atti di carattere generale, individuati nella convenzione di cui all'articolo 59, che regolano il funzionamento delle agenzie sono trasmesse, per l'approvazione, al Ministro dell'economia e delle finanze. L'approvazione può essere negata per ragioni di legittimità o di merito. Le deliberazioni si intendono approvate ove nei quarantacinque giorni dalla ricezione delle stesse non venga emanato alcun provvedimento ovvero non vengano chiesti chiarimenti o documentazione integrativa; in tale ultima ipotesi il termine per l'approvazione è interrotto sino a che non pervengono gli elementi richiesti.
Per l'approvazione dei bilanci e dei piani pluriennali di investimento si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1998, n. 439. Per l'Agenzia del demanio le disposizioni di cui ai primi tre periodi del presente comma si applicano con riferimento alle deliberazioni del comitato di gestione relative agli statuti, ai regolamenti ed ai bilanci))
3. Fermi i controlli sui risultati
((e quanto previsto dal comma 2))
, gli altri atti di gestione delle agenzie non sono sottoposti a controllo ministeriale preventivo.