stai visualizzando l'atto

LEGGE 30 dicembre 1991, n. 413

Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare l'attività di accertamento; disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, nonchè per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti; delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati tributari; istituzioni dei centri di assistenza fiscale e del conto fiscale.

note: Entrata in vigore della legge: 1-1-1992 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2022)
nascondi
  • Allegati
Testo in vigore dal:  1-1-1992

Art. 22


1. In aggiunta ai centri informativi previsti dall'articolo 2, secondo comma, del decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1976, n. 60, è istituito, sentite l'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), l'Unione delle province d'Italia (UPI) e l'Unione nazionale comuni, comunità enti montani (UNCEM), il centro informativo della direzione generale della finanza locale per lo svolgimento dei compiti dell'anagrafe tributaria nel settore di competenza mediante la raccolta, l'elaborazione e l'archiviazione dei dati e delle notizie occorrenti.
il Ministro delle finanze, con propri decreti, stabilisce la data di attivazione del predetto centro informativo, nonché, sulla base di apposite intese con gli enti interessati, le modalità ed i limiti dei collegamenti telematici con gli enti locali, in relazione alle loro esigenze organizzative.
2. Il fondo previsto dall'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, è elevato a lire 253 miliardi a decorrere dall'anno 1992. All'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione, pari a lire 183 miliardi annui a decorrere dal 1992, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate recate dalla presente legge. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
3. Per la prosecuzione, nell'ambito del potenziamento del sistema informativo del Ministero delle finanze, dell'ammodernamento e dell'aggiornamento degli archivi del catasto e della nuova cartografia catastale, nonché per l'acquisizione su supporto magnetico delle schede planimetriche delle unità immobiliari del nuovo catasto edilizio urbano, indispensabile anche per consentire la misurazione delle superfici, in metri quadrati anziché in vani catastali, è autorizzata, per ciascuno degli anni 1992, 1993 e 1994 la spesa rispettivamente di lire 100 miliardi, lire 100 miliardi e lire 150 miliardi, da iscrivere, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6041 dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1992.
4. Le attività di manutenzione, conduzione e sviluppo del sistema informativo del Ministero delle finanze possono essere affidate in concessione, in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 66, a società specializzate aventi comprovata esperienza pluriennale nella realizzazione e conduzione tecnica dei sistemi informativi complessi, con particolare riguardo al preminente interesse dello Stato alla sicurezza e segretezza.
5. All'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, è aggiunto in fine il seeguente comma:
"I biglietti e gli altri titoli di ingresso possono essere emessi mediante sistemi elettronici centralizzati gestiti anche da terzi; il Ministro delle finanze con proprio decreto stabilisce i criteri e le modalità per l'applicazione dell'imposta relativamente ai biglietti e agli altri titoli emessi mediante sistemi elettronici centralizzati nonché per i relativi controlli".
6. All'onere derivante dall'attuazione del comma 3 si provvede utilizzando parzialmente il maggior gettito previsto dalla presente legge. Le somme non impegnate alla chiusura di un esercizio possono esserlo in quello successivo.
7. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
8) A partire dal 1° gennaio 1992 è soppressa la istituzione del registro annuale dei corrispettivi previsto dall'articolo 18 del decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1982, n. 873.
Note all'art. 22:
- Il testo dell'articolo 2 del D.L. n. 8/1976, è il seguente:
Art. 2. - Sono istituiti i centri informativi della Direzione generale delle imposte dirette, della Direzione generale delle tasse e imposte indirette sugli affari e della Direzione generale per l'organizzazione dei servizi tributari.
"Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per le finanze, sentito il Consiglio dei Ministri, possono essere istituiti nell'ambito di direzioni generali, diverse da quelle indicate nel primo comma, altri centri informativi per un numero non superiore a 4. L'istituzione di tali centri è attuata in relazione allo sviluppo del processo di automazione dei servizi e delle procedure amministrative.
Per esigenze di semplificazione delle procedure e di ampliamento delle fonti di acquisizione dei dati e delle notizie utili all'anagrafe tributaria, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio dei Ministri, può essere autorizzato il collegamento del sistema informativo del Ministero delle finanze con sistemi informativi di altre amministrazioni dello Stato".
- Il testo dell'articolo 4 commi 4, 5 e 6, del D.L. n. 853/1984, è il seguente:
4. In relazione all'obiettivo del perseguimento del recupero dell'evasione fiscale ed alle responsabilità connesse con l'esercizio delle attività tributarie, con particolare riferimento alle funzioni di accertamento e di controllo, è attivato, attraverso la contrattazione prevista dall'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344 (14), in favore del personale dipendente dal Ministero delle finanze, un compenso incentivante la produttività collegato alla professionalità.
5. Nell'ambito della contrattazione di cui al comma precedente saranno determinati:
a) i criteri di ripartizione del compenso tra i diversi settori dell'Amministrazione finanziaria e, nell'ambito di ciascun settore, anche tra diverse classi di uffici differenziate secondo il risultato ottenuto, nell'anno precedente, nella realizzazione degli obiettivi di cui al comma precedente;
b) i criteri di ripartizione fra le diverse qualifiche funzionali, dirigenziali e ad esaurimento con riferimento anche alla titolarità degli uffici ed alle funzioni ispettive;
c) i tempi e le modalità per la erogazione del compenso al personale.
6. Per le finalità di cui ai precedenti commi 4 e 5 è annualmente iscritto nello stato di previsione del Ministero delle finanze, a decorrere dall'anno finanziario 1986, un fondo di lire 30 miliardi la cui consistenza potrà annualmente essere modificata in sede di legge di approvazione del bilancio".
- Il testo dell'articolo 6 della legge n. 66/1988 (Programma di interventi per l'adeguamento dei servizi e dei mezzi della Guardia di finanza per la lotta all'evasione fiscale ed ai traffici marittimi illeciti, nonché disposizioni per il completamento e lo sviluppo del sistema informativo delle strutture centrali e periferiche del ministero delle finanze), è il seguente:
"Art. 6. - 1. Le disposizioni del comma settimo dell'articolo 7 del decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1982, n. 873, si applicano anche ai contratti e alle convenzioni stipulati a norma del comma secondo dello stesso articolo 7 al fine di assicurare il completamento nonché l'esecuzione oltre il 31 dicembre 1987 di nuove realizzazioni, integrazioni e conduzione tecnica del sistema informativo delle strutture centrali e periferiche del Ministero delle finanze. Continuano ad applicarsi le disposizioni dei commi terzo, quarto e quinto dell'articolo 7 del medesimo decreto.
2. Per il graduale raggiungimento del fine indicato nel comma 1 i contratti e le convenzioni stipulati per gli anni dal 1988 al 1992 avranno particolare riferimento al sottosistema informativo del catasto nonché alla realizzazione del progetto di automazione delle attività di controllo della produzione, trasformazione, movimentazione ed impiego dei prodotti soggetti ad imposta di fabbricazione o ad imposta di consumo, comprese le attività dei laboratori chimici delle dogane ed imposte indirette, nonché alla prediposizione delle procedure di colloquio con il sistema informativo delle dogane o con i sistemi informativi dell'anagrafe tributaria, della Guardia di finanza e di altri enti esterni all'Amministrazione finanziaria. La conseguente spesa, valutata in lire 300 miliardi per l'anno 1988 ed in lire 450 miliardi per ciascuno degli anni dal 1989 al 1992, fa carico allo stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, allo specifico capitolo 6041 dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1988. Le somme non impegante alla chiusura di un esercizio possono esserlo in quello successivo.
3. Nelle spese di cui al comma 2, non rientrano quelle relative alla locazione ed ordinaria amministrazione e gestione della rete di trasmissione dati, dei locali e delle apparecchiature comuni ai sistemi informatici delle dogane e delle imposte indirette, che restano a carico degli ordinari stanziamenti di bilancio per la meccanizzazione dei servizi dell'amministrazione delle dogane ed imposte indirette.
4. La realizzazione dei progetti di sviluppo e di integrazione deve prevedere anche una maggiore utilizzazione e specializzazione del personale dell'Amministrazione finanziaria a cui potrà essere affidata la gestione di centri di elaborazione dati, di apparecchiature teminali ad essi collegate e di personal computers in dotazione agli uffici.
5. Le disposizioni dell'articolo 351 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, sono estese alle scritture, alla contabilità ed alle procedure degli uffici tecnici della imposte di fabbricazione e dei laboratori chimici delle dogane e delle imposte indirette".
- Il testo dell'articolo 5 del D.P.R. n. 640/1972, così come modificato, dalla presente legge, è il seguente:
"Art. 5 (Spettacoli di beneficienza). - L'imposta si applica anche per gli spettacoli ed altre attività organizzati per fini di beneficenza o comunque non di lucro.
I biglietti e gli altri titoli di ingresso possono essere emessi mediante sistemi elettronici centralizzati gestiti anche da terzi; il Ministro delle finanze con proprio decreto stabilisce i criteri e le modalità per l'applicazione dell'imposta relativamente ai biglietti e agli altri titoli emessi mediante sistemi elettronici centralizzati nonché per i relativi controlli".
- Il testo dell'art. 18 del D.L. n. 688/1982, (Misure urgenti in materia di entrate fiscali) è il seguente:
"Art. 18. - Gli esercenti di depositi commerciali di oli minerali, di gas di petrolio liquefatti e dei prodotti di cui all'articolo 6 del decreto-legge 8 ottobre 1976, n. 691, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1976, n. 786, devono annotare, con l'osservanza delle modalità che saranno stabilite con apposito decreto del Ministro delle finanze, i corrispettivi relativi alle singole forniture degli anzidetti prodotti ricevute ed effettuate, con l'indicazione delle generalità delle persone che hanno effettuato i relativi pagamenti.
Chiunque non ottemperi alle disposizioni del presente articolo è punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la pena pecuniaria da lire un milione a lire cinque milioni.
Non si applicano le disposizioni del secondo e terzo comma dell'articolo 8 della legge 7 gennaio 1929, n. 4.
Tuttavia, nel caso di più violazioni alle disposizioni di cui al presente articolo, commesse anche in tempi diversi in esecuzione della medesima risoluzione, la sanzione può essere applicata, tenuto conto delle cirostanze dei fatti e della personalità dell'autore delle violazioni, in misura corrispondente ad un terzo del massimo stabilito dalla legge per una sola violazione, aumentata del quindici per cento per ogni violazione successiva alla prima".