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MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 23 dicembre 2013, n. 163

Regolamento recante la disciplina dell'uso di strumenti informatici e telematici nel processo tributario in attuazione delle disposizioni contenute nell'articolo 39, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. (14G00018)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/03/2014
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vigente al 28/04/2024
Testo in vigore dal: 1-3-2014
 
 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto l'articolo 2, comma 1, lettera mm), della  legge  23  ottobre
1992, n.  421,  contenente  la  delega  al  governo  ad  adottare  le
soluzioni organizzative, tecniche e normative necessarie «al fine del
completamento del processo di informatizzazione delle amministrazioni
pubbliche  e  della  piu'   razionale   utilizzazione   dei   sistemi
informativi automatizzati»; 
  Visto il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, e successive
modificazioni e integrazioni, relativo all'ordinamento  degli  organi
speciali di giurisdizione tributaria ed organizzazione  degli  uffici
di collaborazione; 
  Visto il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive
modificazioni e integrazioni, recante le  disposizioni  sul  processo
tributario; 
  Visto il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, recante norme
in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni
pubbliche ed in particolare l'articolo 16, comma 8, che  ha  previsto
l'individuazione, attraverso uno o piu' regolamenti  governativi,  di
«particolari  modalita'  di  applicazione  del  presente  decreto  in
relazione all'Amministrazione della giustizia»; 
  Visto l'articolo 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59; 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,  e  successive
modificazioni    e    integrazioni,     relativo     alla     riforma
dell'organizzazione dei Ministeri e, tra l'altro,  all'ordinamento  e
alle attribuzioni del Ministero dell'economia e delle finanze; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,
n. 445, recante il  Testo  Unico  delle  disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.
115, recante disposizioni legislative e regolamentari in  materia  di
spese di giustizia; 
  Visto il decreto  legislativo  30  giugno  2003,  n.  196,  recante
«Codice in materia di protezione dei  dati  personali»  e  successive
modificazioni; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio  2005,
n. 68, contenente il «Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo
della posta elettronica certificata, a norma dell'articolo  27  della
legge 16 gennaio 2003, n. 3»; 
  Visto il decreto legislativo  7  marzo  2005,  n.  82,  recante  il
«Codice dell'Amministrazione Digitale «e successive modificazioni; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30  gennaio  2008,
n.  43,  recante  il  regolamento  di  organizzazione  del  Ministero
dell'economia e delle finanze; 
  Visti gli articoli 16 e 16-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008,
n. 185, recante «Misure urgenti per il sostegno a  famiglie,  lavoro,
occupazione e impresa e per ridisegnare  in  funzione  anti-crisi  il
quadro strategico nazionale», convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge 28 gennaio 2009, n. 2; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  del  30
marzo 2009, recante  «Regole  tecniche  in  materia  di  generazione,
apposizione e verifica delle firme digitali e  validazione  temporale
dei documenti informatici» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129
del 6 giugno 2009; 
  Visto  il  decreto-legge  29  dicembre  2009,   n.   193,   recante
«Interventi  urgenti  in  materia  di   funzionalita'   del   sistema
giudiziario», convertito, con modificazioni, dalla legge 22  febbraio
2010, n. 24; 
  Visto l'articolo 39, comma 8, del decreto-legge 6 luglio  2011,  n.
98,  convertito  dalla  legge  15  luglio  2011,  n.   111,   recante
«Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria»; 
  Visto l'articolo 2, comma 35-quater, del  decreto-legge  13  agosto
2011, n. 138, convertito dalla  legge  14  settembre  2011,  n.  148,
recante «Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione  finanziaria
e per lo sviluppo»; 
  Visto il decreto-legge 18 ottobre  2012,  n.  179,  convertito  con
modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19 marzo
2013 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  83  del  9  agosto  2013
recante  «Indice  nazionale  degli  indirizzi  di  posta  elettronica
certificata delle imprese e dei professionisti (INI-PEC)»; 
  Ritenuta la necessita' di disciplinare le modalita' informatiche  e
telematiche di formazione e  trasmissione  degli  atti  del  processo
tributario in relazione ai casi in cui una  o  piu'  parti  intendano
avvalersi di tali modalita'; 
  Acquisito il parere del Consiglio  di  Presidenza  della  Giustizia
Tributaria espresso nella seduta del 19 febbraio 2013; 
  Sentito il Garante per la protezione dei dati personali; 
  Sentita l'Agenzia per l'Italia Digitale; 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi nella adunanza del 4 luglio 2013; 
  Data  comunicazione  al  Presidente  del  Consiglio  dei   Ministri
effettuata con nota n. 3-11235 del 22 ottobre 2013; 
 
                               Adotta 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
 
                             Definizioni 
 
  1. Agli effetti del presente regolamento si intende per: 
    a)   «Commissioni   tributarie»:   le   Commissioni    tributarie
provinciali e regionali e le Commissioni tributarie di I e  II  grado
di Trento e Bolzano di cui all'articolo 1 del decreto legislativo  31
dicembre 1992, n. 545; 
    b) «documento informatico»: la  rappresentazione  informatica  di
atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti, di cui  all'articolo  1,
comma 1, lett. p), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82; 
    c) «copia per immagine su  supporto  informatico»  del  documento
analogico: documento informatico avente contenuto e forma identici  a
quelli del documento analogico da cui e' tratto, di cui  all'articolo
1, comma 1, lett. i-ter), del decreto legislativo 7  marzo  2005,  n.
82; 
    d)  «fascicolo  informatico»:  versione  informatica,  ai   sensi
dell'articolo 41 del decreto legislativo 7 marzo  2005,  n.  82,  del
fascicolo d'ufficio di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 31
dicembre 1992, n. 546, contenente gli atti, i  dati  e  i  documenti,
relativi al processo, prodotti come documenti informatici, oppure  le
copie per immagine su supporto informatico dei medesimi atti  qualora
siano stati depositati su supporto cartaceo; 
    e) «firma elettronica qualificata»: un particolare tipo di  firma
elettronica avanzata che sia basata su un certificato  qualificato  e
realizzata mediante un dispositivo  sicuro  per  la  creazione  della
firma, di  cui  all'articolo  1,  comma  1,  lett.  r),  del  decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82; 
    f) «firma digitale»: un particolare  tipo  di  firma  elettronica
avanzata, basata su un certificato qualificato e  su  un  sistema  di
chiavi crittografiche, una pubblica  e  una  privata,  correlate  tra
loro, che consente  al  titolare  tramite  la  chiave  privata  e  al
destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di  rendere
manifesta e  di  verificare  la  provenienza  e  l'integrita'  di  un
documento informatico o di un insieme di  documenti  informatici,  di
cui all'articolo 1, comma 1, lett.  s),  del  decreto  legislativo  7
marzo 2005, n. 82; 
    g) «S.I.Gi.T.» - Sistema Informativo della Giustizia  tributaria:
l'insieme delle risorse hardware e software mediante il  quale  viene
trattato in via informatica e telematica qualsiasi tipo di attivita',
di dato, di servizio,  di  comunicazione  e  di  procedura,  relativo
all'amministrazione della giustizia tributaria; 
    h) «soggetto abilitato»: tutti i soggetti abilitati dal S.I.Gi.T.
ad  usufruire  dei  servizi  da  questo  forniti,  limitatamente   ai
rispettivi profili di abilitazione; 
    i) «PEC» - posta elettronica certificata: ogni sistema  di  posta
elettronica  nel  quale  e'  fornita   al   mittente   documentazione
elettronica  attestante  l'invio   e   la   consegna   di   documenti
informatici, di cui all'articolo 1, comma 1, lett.  g),  del  decreto
del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68; 
    j)  «ricevuta  di  accettazione»:  la  ricevuta  rilasciata   dal
S.I.Gi.T. al mittente a fronte dell'invio di un messaggio con sistemi
telematici; 
    k) «ricorso»: il ricorso alla Commissione tributaria  provinciale
o di primo grado di Trento e di Bolzano, il ricorso in  appello  alla
Commissione tributaria regionale o di secondo grado di  Trento  e  di
Bolzano, il reclamo, il ricorso  per  revocazione  e  il  ricorso  in
ottemperanza, presentati nelle forme e con i contenuti  previsti  dal
decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546; 
    l) «istanza di reclamo e mediazione»: il reclamo presentato  alla
Direzione provinciale o alla Direzione regionale  dell'Agenzia  delle
Entrate ai sensi dell'articolo  17-bis  del  decreto  legislativo  31
dicembre 1992, n. 546; 
    m) «nota di iscrizione a ruolo»: modulo elettronico contenente le
indicazioni previste dall'articolo 22, comma 1, ultimo  periodo,  del
decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546. 
    n)  «INI-PEC»:  Indice  nazionale  degli   indirizzi   di   posta
elettronica certificata, istituito dall'articolo 6-bis, comma 1,  del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82; 
    o) «segretario di sezione»:  addetto  all'ufficio  di  segreteria
della commissione tributaria che svolge le funzioni di cui al comma 2
dell'articolo 35 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n.  545  e
quelle individuate nel decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546. 
    p)  «processo  verbale  dell'udienza»:  documento  attestante  le
attivita' svolte in udienza redatto e sottoscritto dal segretario  di
sezione e da chi presiede l'udienza; 
    q)  «processo  tributario  telematico»:  automazione  dei  flussi
informativi  e  documentali  nell'ambito  del   processo   tributario
mediante l'utilizzo dell'informatica e della telematica. 
          Avvertenza: 
 
              - Il testo delle note qui pubblicato e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
 
          Note alle premesse: 
 
              - Il testo dell'art. 2,  comma  1,  lettera  mm)  della
          legge 23 ottobre 1992, n. 421 (Delega  al  Governo  per  la
          razionalizzazione  e  la  revisione  delle  discipline   in
          materia di sanita', di pubblico impiego, di previdenza e di
          finanza territoriale), pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale
          31 ottobre 1992, n. 257, S.O., dispone che: 
                «lett. mm) al fine del completamento del processo  di
          informatizzazione delle amministrazioni pubbliche  e  della
          piu'  razionale  utilizzazione  dei   sistemi   informativi
          automatizzati, procedere alla revisione della normativa  in
          materia di acquisizione  dei  mezzi  necessari,  prevedendo
          altresi' la definizione dei relativi standard qualitativi e
          dei controlli di efficienza e di efficacia; procedere  alla
          revisione delle relative  competenze  e  attribuire  ad  un
          apposito  organismo   funzioni   di   coordinamento   delle
          iniziative  e  di  pianificazione  degli  investimenti   in
          materia  di  automazione,  anche  al  fine   di   garantire
          l'interconnessione dei sistemi informatici pubblici.». 
              - Il decreto  legislativo  31  dicembre  1992,  n.  545
          (Ordinamento  degli  organi   speciali   di   giurisdizione
          tributaria ed organizzazione degli uffici di collaborazione
          in attuazione della delega al Governo  contenuta  nell'art.
          30 della legge 30 dicembre  1991,  n.  413)  e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 13 gennaio 1993, n. 9, S.O. 
              - Il decreto  legislativo  31  dicembre  1992,  n.  546
          (Disposizioni sul processo tributario in  attuazione  della
          delega al Governo contenuta nell'art.  30  della  legge  30
          dicembre  1991,  n.  413)  e'  pubblicato  nella   Gazzetta
          Ufficiale 13 gennaio 1993, n. 9, S.O. 
              - Il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39 (Norme
          in  materia  di  sistemi  informativi  automatizzati  delle
          amministrazioni pubbliche, a norma dell'art.  2,  comma  1,
          lettera mm), della  legge  23  ottobre  1992,  n.  421)  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20  febbraio  1993,  n.
          42. 
              - Il testo dell'art. 15, comma 2, della legge 15  marzo
          1997, n. 59 (Delega  al  Governo  per  il  conferimento  di
          funzioni e compiti alle regioni  ed  enti  locali,  per  la
          riforma   della   Pubblica   Amministrazione   e   per   la
          semplificazione amministrativa) pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 17 marzo 1997, n. 63, S.O., cosi' recita: 
              «2. Al fine della  realizzazione  della  rete  unitaria
          delle   pubbliche    amministrazioni,    l'Autorita'    per
          l'informatica nella pubblica amministrazione e' incaricata,
          per  soddisfare  esigenze  di  coordinamento,   qualificata
          competenza e indipendenza di giudizio,  di  stipulare,  nel
          rispetto delle vigenti  norme  in  materia  di  scelta  del
          contraente,  uno  o  piu'  contratti-quadro   con   cui   i
          prestatori  dei  servizi  e  delle  forniture  relativi  al
          trasporto dei dati e all'interoperabilita' si  impegnano  a
          contrarre con le singole  amministrazioni  alle  condizioni
          ivi stabilite. Le amministrazioni di  cui  all'articolo  1,
          comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993,  n.  39,
          in relazione alle proprie esigenze, sono tenute a stipulare
          gli atti esecutivi dei predetti contratti-quadro. Gli  atti
          esecutivi non sono soggetti al  parere  dell'Autorita'  per
          l'informatica  nella  pubblica   amministrazione   e,   ove
          previsto, del Consiglio di Stato.  Le  amministrazioni  non
          ricomprese tra quelle di cui all'articolo 1, comma  1,  del
          decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, hanno facolta'
          di stipulare gli atti esecutivi di cui al presente comma. 
              Gli atti,  dati  e  documenti  formati  dalla  pubblica
          amministrazione e dai privati con strumenti  informatici  o
          telematici, i contratti  stipulati  nelle  medesime  forme,
          nonche' la loro archiviazione e trasmissione con  strumenti
          informatici, sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di
          legge.  I  criteri  e  le  modalita'  di  applicazione  del
          presente   comma   sono   stabiliti,   per   la    pubblica
          amministrazione e per i privati, con specifici  regolamenti
          da emanare entro centottanta giorni dalla data  di  entrata
          in vigore della presente legge ai sensi  dell'articolo  17,
          comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Gli schemi dei
          regolamenti sono trasmessi alla Camera dei  deputati  e  al
          Senato della Repubblica per l'acquisizione del parere delle
          competenti Commissioni.». 
              -  Il  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300
          (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art.
          11 della legge 15 marzo 1997, n. 59)  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203, S.O. 
              -  Il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica   28
          dicembre 2000,  n.  445  (Testo  Unico  delle  disposizioni
          legislative e regolamentari in  materia  di  documentazione
          amministrativa) e' pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  20
          febbraio 2001, n. 42, S.O. 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 30  maggio
          2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative  e
          regolamentari  in  materia  di  spese  di   giustizia)   e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 giugno 2002, n. 139,
          S.O. 
              - Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice
          in materia di protezione dei dati personali) e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 29 luglio 2003, n. 174, S.O. 
              -  Il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica   11
          febbraio 2005, n. 68 (Regolamento recante disposizioni  per
          l'utilizzo della posta  elettronica  certificata,  a  norma
          dell'art.  27  della  legge  16  gennaio  2003,  n.  3)  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 aprile 2005, n. 97. 
              - Il decreto legislativo 7 marzo 2005,  n.  82  (Codice
          dell'Amministrazione Digitale) e' pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale 16 maggio 2005, n. 112, S.O. 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio
          2008, n. 43 (Regolamento di riorganizzazione del  Ministero
          dell'economia e delle finanze, a norma dell'art.  1,  comma
          404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296),  e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 18 marzo 2008, n. 66, S.O. 
              -  Il  testo  degli  articoli  16   e   16   bis,   del
          decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 (Misure urgenti  per
          il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per
          ridisegnare in funzione  anti-crisi  il  quadro  strategico
          nazionale) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29  novembre
          2008, n. 280, S.O e convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 28 gennaio 2009, n. 2, cosi' recita: 
              «Art. 16 (Riduzione dei costi amministrativi  a  carico
          delle imprese). - 1. All'art. 21 della  legge  30  dicembre
          1991, n. 413, sono apportate le seguenti modificazioni: 
                a) alla fine del comma  9  e'  aggiunto  il  seguente
          periodo: «La mancata  comunicazione  del  parere  da  parte
          dell'Agenzia  delle  entrate  entro  120  giorni   e   dopo
          ulteriori 60 giorni dalla diffida ad adempiere da parte del
          contribuente equivale a silenzio assenso.»; 
                b) il comma 10 e' soppresso. 
              2. All'art. 37, del decreto-legge  4  luglio  2006,  n.
          223, convertito, con modificazioni, dalla  legge  4  agosto
          2006, n. 248 i commi da 33 a 37-ter sono abrogati. 
              3. All'art. 1, della legge 27 dicembre 2006, n.  296  i
          commi da 30 a 32 sono abrogati. 
              4. All'art. 1, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,  i
          commi da 363 a 366 sono abrogati. 
              5. Nell'art. 13 del  decreto  legislativo  18  dicembre
          1997, n. 472 sono apportate le seguenti modificazioni: 
                a) al comma 1, lettera a), le parole «un ottavo» sono
          sostituite dalle seguenti: «un dodicesimo»; 
                b) al comma 1, lettera b), le parole «un quinto» sono
          sostituite dalle seguenti: «un decimo»; 
                c) al comma 1, lettera c), le  parole:  «un  ottavo»,
          ovunque ricorrono,  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «un
          dodicesimo». 
              5-bis. La lettera h) del comma 4 dell'art.  50-bis  del
          decreto-legge 30  agosto  1993,  n.  331,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 29  ottobre  1993,  n.  427,  si
          interpreta nel senso che  le  prestazioni  di  servizi  ivi
          indicate,  relative  a  beni  consegnati  al   depositario,
          costituiscono ad ogni effetto introduzione nel deposito IVA
          senza tempi minimi di giacenza ne' obbligo di  scarico  dal
          mezzo di trasporto. L'introduzione  si  intende  realizzata
          anche negli spazi limitrofi al deposito IVA, senza che  sia
          necessaria  la  preventiva  introduzione  della  merce  nel
          deposito.  Si  devono  ritenere  assolte  le  funzioni   di
          stoccaggio e  di  custodia,  e  la  condizione  posta  agli
          articoli 1766 e seguenti del codice civile che disciplinano
          il contratto di deposito. All'estrazione  della  merce  dal
          deposito  IVA  per  la  sua  immissione  in   consumo   nel
          territorio dello  Stato,  qualora  risultino  correttamente
          poste in essere le norme dettate al comma 6 del citato art.
          50-bis del decreto-legge n. 331  del  1993,  l'imposta  sul
          valore aggiunto si deve ritenere definitivamente assolta. 
              6. Le  imprese  costituite  in  forma  societaria  sono
          tenute a indicare il proprio indirizzo di posta elettronica
          certificata nella domanda di iscrizione al  registro  delle
          imprese o analogo indirizzo di posta elettronica basato  su
          tecnologie che certifichino data e ora dell'invio  e  della
          ricezione delle comunicazioni e l'integrita' del  contenuto
          delle stesse, garantendo l'interoperabilita'  con  analoghi
          sistemi  internazionali.  Entro  tre  anni  dalla  data  di
          entrata in vigore del presente decreto  tutte  le  imprese,
          gia' costituite in forma societaria alla medesima  data  di
          entrata in vigore, comunicano  al  registro  delle  imprese
          l'indirizzo di posta elettronica certificata.  L'iscrizione
          dell'indirizzo  di  posta   elettronica   certificata   nel
          registro  delle  imprese  e  le  sue  successive  eventuali
          variazioni sono esenti dall'imposta di bollo e dai  diritti
          di segreteria. 
              6-bis.L'ufficio del registro delle imprese  che  riceve
          una domanda di iscrizione da parte di un'impresa costituita
          in  forma  societaria  che  non  ha  iscritto  il   proprio
          indirizzo  di  posta  elettronica  certificata,  in   luogo
          dell'irrogazione della sanzione prevista dall'art. 2630 del
          codice civile, sospende la domanda per tre mesi, in  attesa
          che essa sia integrata con l'indirizzo di posta elettronica
          certificata. 
              7.  I  professionisti  iscritti  in  albi  ed   elenchi
          istituiti con legge dello Stato  comunicano  ai  rispettivi
          ordini o collegi il proprio indirizzo di posta  elettronica
          certificata o analogo indirizzo di posta elettronica di cui
          al comma 6 entro un anno dalla data di  entrata  in  vigore
          del presente decreto. Gli ordini e i collegi pubblicano  in
          un  elenco  riservato,  consultabile  in   via   telematica
          esclusivamente  dalle  pubbliche  amministrazioni,  i  dati
          identificativi degli iscritti con il relativo indirizzo  di
          posta elettronica certificata. 
              7-bis.L'omessa  pubblicazione   dell'elenco   riservato
          previsto dal  comma  7,  ovvero  il  rifiuto  reiterato  di
          comunicare alle pubbliche amministrazioni i  dati  previsti
          dal medesimo comma, costituiscono motivo di scioglimento  e
          di   commissariamento   del    collegio    o    dell'ordine
          inadempiente. 
              8. Le amministrazioni  pubbliche  di  cui  all'art.  1,
          comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  e
          successive modificazioni, qualora non abbiano provveduto ai
          sensi  dell'art.  47,  comma  3,  lettera  a),  del  Codice
          dell'Amministrazione   digitale,   di   cui   al    decreto
          legislativo 7 marzo 2005, n. 82, istituiscono  una  casella
          di  posta  certificata  o  analogo   indirizzo   di   posta
          elettronica di cui al  comma  6  per  ciascun  registro  di
          protocollo e ne danno comunicazione al Centro nazionale per
          l'informatica nella pubblica amministrazione, che  provvede
          alla  pubblicazione  di   tali   caselle   in   un   elenco
          consultabile  per  via  telematica.   Dall'attuazione   del
          presente articolo non  devono  derivare  nuovi  o  maggiori
          oneri a carico della finanza pubblica e si deve  provvedere
          nell'ambito delle risorse disponibili. 
              9. Salvo quanto stabilito dall'art. 47, commi  1  e  2,
          del codice dell'amministrazione digitale di cui al  decreto
          legislativo 7 marzo 2005, n. 82,  le  comunicazioni  tra  i
          soggetti di cui ai commi 6, 7 e 8  del  presente  articolo,
          che  abbiano  provveduto  agli  adempimenti  ivi  previsti,
          possono essere  inviate  attraverso  la  posta  elettronica
          certificata o analogo indirizzo di posta elettronica di cui
          al comma 6, senza che il destinatario debba  dichiarare  la
          propria disponibilita' ad accettarne l'utilizzo. 
              10. La consultazione per  via  telematica  dei  singoli
          indirizzi  di  posta  elettronica  certificata  o  analoghi
          indirizzi di posta  elettronica  di  cui  al  comma  6  nel
          registro delle imprese o negli albi o elenchi costituiti ai
          sensi del presente articolo  avviene  liberamente  e  senza
          oneri. L'estrazione di elenchi di indirizzi  e'  consentita
          alle sole pubbliche amministrazioni  per  le  comunicazioni
          relative   agli   adempimenti   amministrativi   di    loro
          competenza. 
              10-bis. Gli intermediari abilitati ai  sensi  dell'art.
          31, comma 2-quater, della legge 24 novembre 2000,  n.  340,
          sono  obbligati  a  richiedere  per   via   telematica   la
          registrazione   degli   atti   di    trasferimento    delle
          partecipazioni di cui all'articolo  36,  comma  1-bis,  del
          decreto-legge 25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.  133,  nonche'
          al  contestuale  pagamento  telematico  dell'imposta  dagli
          stessi liquidata e  sono  altresi'  responsabili  ai  sensi
          dell'art.  57,  commi  1  e  2,  del  testo   unico   delle
          disposizioni concernenti l'imposta di registro, di  cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986,  n.
          131. In  materia  di  imposta  di  bollo  si  applicano  le
          disposizioni previste dall'art. 1,  comma  1-bis.1,  numero
          3), della tariffa, parte prima, del decreto del  Presidente
          della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642,  come  sostituita
          dal decreto del Ministro  delle  finanze  20  agosto  1992,
          pubblicato  nel   supplemento   ordinario   alla   Gazzetta
          ufficiale  n.  196  del  21  agosto  1992,   e   successive
          modificazioni. 
              10-ter. Con provvedimento  del  Direttore  dell'Agenzia
          delle entrate sono stabiliti i termini e  le  modalita'  di
          esecuzione per via telematica degli adempimenti di  cui  al
          comma 10-bis. 
              11. Il comma 4 dell'art. 4 del regolamento  di  cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 11  febbraio  2005,
          n. 68, e' abrogato. 
              12. I commi 4 e 5 dell'art. 23 del decreto  legislativo
          7 marzo 2005, n. 82, recante  «Codice  dell'amministrazione
          digitale», sono sostituiti dai seguenti: 
              «4. Le  copie  su  supporto  informatico  di  qualsiasi
          tipologia di  documenti  analogici  originali,  formati  in
          origine su  supporto  cartaceo  o  su  altro  supporto  non
          informatico, sostituiscono ad ogni  effetto  di  legge  gli
          originali  da  cui  sono  tratte  se  la  loro  conformita'
          all'originale e' assicurata  da  chi  lo  detiene  mediante
          l'utilizzo della propria  firma  digitale  e  nel  rispetto
          delle regole tecniche di cui all'art. 71. 
              5.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio   dei
          Ministri possono essere individuate  particolari  tipologie
          di documenti analogici originali unici  per  le  quali,  in
          ragione  di  esigenze  di  natura  pubblicistica,   permane
          l'obbligo  della  conservazione  dell'originale   analogico
          oppure, in caso di  conservazione  ottica  sostitutiva,  la
          loro conformita' all'originale deve essere  autenticata  da
          un notaio o da altro pubblico ufficiale a cio'  autorizzato
          con  dichiarazione  da  questi  firmata   digitalmente   ed
          allegata al documento informatico.». 
              12-bis. Dopo l'art. 2215 del codice civile e'  inserito
          il seguente: «Art. 2215-bis (Documentazione informatica). -
          I libri, i repertori, le scritture e la  documentazione  la
          cui tenuta e' obbligatoria per disposizione di legge  o  di
          regolamento o che  sono  richiesti  dalla  natura  o  dalle
          dimensioni dell'impresa possono essere formati e tenuti con
          strumenti informatici. 
              Le registrazioni contenute  nei  documenti  di  cui  al
          primo  comma  debbono  essere  rese  consultabili  in  ogni
          momento con i  mezzi  messi  a  disposizione  dal  soggetto
          tenutario e costituiscono informazione primaria e originale
          da  cui  e'  possibile  effettuare,  su  diversi  tipi   di
          supporto, riproduzioni e copie per gli usi consentiti dalla
          legge. 
              Gli obblighi di numerazione progressiva, vidimazione  e
          gli altri obblighi previsti dalle disposizioni di  legge  o
          di  regolamento  per  la  tenuta  dei  libri,  repertori  e
          scritture, ivi  compreso  quello  di  regolare  tenuta  dei
          medesimi, sono assolti, in caso  di  tenuta  con  strumenti
          informatici, mediante apposizione, ogni tre mesi a far data
          dalla messa in opera, della  marcatura  temporale  e  della
          firma digitale dell'imprenditore, o di altro  soggetto  dal
          medesimo delegato,  inerenti  al  documento  contenente  le
          registrazioni relative ai tre mesi precedenti. 
              Qualora  per  tre  mesi  non   siano   state   eseguite
          registrazioni, la firma digitale e la  marcatura  temporale
          devono essere apposte all'atto di una nuova  registrazione,
          e da tale apposizione decorre il periodo trimestrale di cui
          al terzo comma. 
              I  libri,  i  repertori  e  le  scritture  tenuti   con
          strumenti informatici, secondo quanto previsto dal presente
          articolo, hanno l'efficacia probatoria di cui agli articoli
          2709 e 2710 del codice civile.». 
              12-ter. L'obbligo di bollatura  dei  documenti  di  cui
          all'art. 2215-bis del codice civile, introdotto  dal  comma
          12-bis  del  presente  articolo,  in  caso  di  tenuta  con
          strumenti informatici, e' assolto in base a quanto previsto
          all'art. 7 del decreto del Ministro dell'economia  e  delle
          finanze  23  gennaio  2004,   pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale n. 27 del 3 febbraio 2004. 
              12-quater.  All'art.  2470  del  codice   civile   sono
          apportate le seguenti modificazioni: 
                a) al primo comma, le  parole:  «dell'iscrizione  nel
          libro dei soci secondo quanto previsto nel» sono sostituite
          dalle seguenti: «del deposito di cui al»; 
                b) al secondo comma, il secondo periodo e'  soppresso
          e, al  terzo  periodo,  le  parole:  «e  l'iscrizione  sono
          effettuati»   sono   sostituite   dalle    seguenti:    «e'
          effettuato»; 
                c) il settimo comma e' sostituito dal seguente: 
              «Le dichiarazioni  degli  amministratori  previste  dai
          commi quarto e quinto devono essere depositate entro trenta
          giorni dall'avvenuta variazione della compagine sociale». 
              12-quinquies. Al primo comma dell'art. 2471 del  codice
          civile, le  parole:  «Gli  amministratori  procedono  senza
          indugio all'annotazione nel libro dei soci» sono soppresse. 
              12-sexies. Al primo comma  dell'art.  2472  del  codice
          civile, le parole: «libro dei soci» sono  sostituite  dalle
          seguenti: «registro delle imprese». 
              12-septies.All'art.  2478  del   codice   civile   sono
          apportate le seguenti modificazioni: 
                a) il numero 1) del primo comma e' abrogato; 
                b) al secondo comma, le parole: «I primi  tre  libri»
          sono sostituite  dalle  seguenti:  «I  libri  indicati  nei
          numeri 2) e 3) del primo comma» e le parole: «e il  quarto»
          sono sostituite dalle seguenti: «; il  libro  indicato  nel
          numero 4) del primo comma deve essere tenuto». 
              12-octies. Al  secondo  comma  dell'art.  2478-bis  del
          codice civile, le parole: «devono essere  depositati»  sono
          sostituite dalle seguenti: «deve essere  depositata»  e  le
          parole: «e l'elenco dei soci  e  degli  altri  titolari  di
          diritti sulle partecipazioni sociali» sono soppresse. 
              12-novies.  All'art.  2479-bis,  primo  comma,  secondo
          periodo, del codice civile, le  parole:  «libro  dei  soci»
          sono sostituite dalle seguenti: «registro delle imprese». 
              12-decies.   Al   comma   1-bis   dell'art.   36    del
          decreto-legge 25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  6  agosto  2008,  n.  133,  il
          secondo periodo e' soppresso. 
              12-undecies.  Le  disposizioni  di  cui  ai  commi   da
          12-quater a 12-decies entrano  in  vigore  il  sessantesimo
          giorno successivo alla data  di  entrata  in  vigore  della
          legge di  conversione  del  presente  decreto.  Entro  tale
          termine,    gli    amministratori    delle    societa'    a
          responsabilita' limitata depositano, con esenzione da  ogni
          imposta e tassa, apposita dichiarazione  per  integrare  le
          risultanze del registro delle imprese con quelle del  libro
          dei soci. 
              Art.16-bis (Misure di semplificazione per le famiglie e
          per le imprese). - 1. A decorrere dalla data di entrata  in
          vigore del decreto di cui al comma 3 e secondo le modalita'
          ivi previste, i cittadini comunicano il trasferimento della
          propria residenza e gli altri eventi anagrafici e di  stato
          civile all'ufficio competente. Entro ventiquattro ore dalla
          conclusione  del  procedimento  amministrativo  anagrafico,
          l'ufficio di anagrafe trasmette  le  variazioni  all'Indice
          nazionale delle anagrafi, di cui all'art. 1, quarto  comma,
          della  legge  24  dicembre  1954,  n.  1228,  e  successive
          modificazioni, che provvede  a  renderle  accessibili  alle
          altre amministrazioni pubbliche. In caso di  ritardo  nella
          trasmissione  all'Indice  nazionale  delle   anagrafi,   il
          responsabile  del  procedimento  ne   risponde   a   titolo
          disciplinare e, ove ne derivi pregiudizio, anche  a  titolo
          di danno erariale. 
              2. La richiesta al cittadino di produrre  dichiarazioni
          o documenti al di fuori di  quelli  indispensabili  per  la
          formazione e le annotazioni degli atti di stato civile e di
          anagrafe costituisce violazione dei  doveri  d'ufficio,  ai
          fini della responsabilita' disciplinare. 
              3. Con uno o piu' decreti del Ministro per la  pubblica
          amministrazione   e   l'innovazione    e    del    Ministro
          dell'interno,  sentita  la  Conferenza  unificata  di   cui
          all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.  281,
          e successive modificazioni, sono stabilite le modalita' per
          l'attuazione del comma 1. 
              4. Dall'attuazione del  comma  1  non  devono  derivare
          nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
              5. Per favorire la  realizzazione  degli  obiettivi  di
          massima  diffusione  delle  tecnologie  telematiche   nelle
          comunicazioni,  previsti  dal  codice  dell'amministrazione
          digitale, di cui al decreto legislativo 7  marzo  2005,  n.
          82, ai cittadini che ne fanno richiesta e'  attribuita  una
          casella  di  posta  elettronica   certificata   o   analogo
          indirizzo di posta elettronica  basato  su  tecnologie  che
          certifichino data e ora dell'invio e della ricezione  delle
          comunicazioni e l'integrita' del  contenuto  delle  stesse,
          garantendo   l'interoperabilita'   con   analoghi   sistemi
          internazionali.   L'utilizzo   della   posta    elettronica
          certificata avviene ai sensi degli  articoli  6  e  48  del
          citato codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005,
          con effetto equivalente, ove necessario, alla notificazione
          per mezzo della posta. Le comunicazioni che transitano  per
          la predetta casella di posta elettronica  certificata  sono
          senza oneri. 
              6. Per  i  medesimi  fini  di  cui  al  comma  5,  ogni
          amministrazione  pubblica  utilizza  la  posta  elettronica
          certificata, ai sensi dei citati articoli 6 e 48 del codice
          di cui al decreto legislativo n.  82  del  2005  o  analogo
          indirizzo di posta elettronica  basato  su  tecnologie  che
          certifichino data e ora dell'invio e della ricezione  delle
          comunicazioni e l'integrita' del  contenuto  delle  stesse,
          garantendo   l'interoperabilita'   con   analoghi   sistemi
          internazionali, con effetto  equivalente,  ove  necessario,
          alla  notificazione  per  mezzo   della   posta,   per   le
          comunicazioni e le notificazioni  aventi  come  destinatari
          dipendenti  della  stessa  o   di   altra   amministrazione
          pubblica. 
              7.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio   dei
          ministri,  su  proposta  del  Ministro  per   la   pubblica
          amministrazione e l'innovazione, da emanare  entro  novanta
          giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di
          conversione del presente decreto, previa intesa in sede  di
          Conferenza  unificata  di  cui  all'art.  8   del   decreto
          legislativo  28  agosto  1997,   n.   281,   e   successive
          modificazioni, sono definite le modalita' di rilascio e  di
          uso  della  casella  di   posta   elettronica   certificata
          assegnata ai cittadini ai sensi del comma  5  del  presente
          articolo, con particolare riguardo alle categorie a rischio
          di esclusione ai sensi dell'art. 8 del citato codice di cui
          al decreto legislativo n. 82 del 2005, nonche' le modalita'
          di attivazione del servizio mediante procedure di  evidenza
          pubblica,  anche  utilizzando  strumenti  di   finanza   di
          progetto.  Con  il  medesimo  decreto  sono  stabilite   le
          modalita' di attuazione di quanto previsto nel comma 6, cui
          le amministrazioni pubbliche provvedono  nell'ambito  degli
          ordinari stanziamenti di bilancio. 
              8. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 5  si
          provvede  mediante  l'utilizzo  delle  risorse  finanziarie
          assegnate, ai sensi dell'art. 27  della  legge  16  gennaio
          2003, n. 3, al progetto "Fondo di garanzia per le piccole e
          medie imprese" con decreto  dei  Ministri  delle  attivita'
          produttive e per l'innovazione e le  tecnologie  15  giugno
          2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  150  del  29
          giugno 2004, non impegnate alla data di entrata  in  vigore
          della legge di conversione del presente decreto. 
              9. All'art. 1, comma 213, della legge 24 dicembre 2007,
          n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni: 
                a) alla linea sono aggiunte,  in  fine,  le  seguenti
          parole: «, in conformita' a quanto previsto dagli  standard
          del Sistema pubblico di connettivita' (SPC)»; 
                b) dopo la lettera g) e' aggiunta la seguente: 
              «g-bis)  le  regole   tecniche   idonee   a   garantire
          l'attestazione della data,  l'autenticita'  dell'origine  e
          l'integrita' del contenuto della  fattura  elettronica,  di
          cui all'art. 21, comma 3, del decreto del Presidente  della
          Repubblica  26  ottobre  1972,   n.   633,   e   successive
          modificazioni, per ogni fine di legge». 
              10. In attuazione dei principi stabiliti dall'art.  18,
          comma 2, della legge 7 agosto 1990, n.  241,  e  successive
          modificazioni, e dall'art. 43, comma  5,  del  testo  unico
          delle disposizioni legislative e regolamentari  in  materia
          di documentazione amministrativa, di  cui  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,  n.  445,  le
          stazioni appaltanti pubbliche acquisiscono d'ufficio, anche
          attraverso strumenti informatici,  il  documento  unico  di
          regolarita' contributiva (DURC) dagli istituti o dagli enti
          abilitati al rilascio in tutti i casi in cui  e'  richiesto
          dalla legge. 
              11. In deroga alla normativa vigente, per i  datori  di
          lavoro domestico gli obblighi di  cui  all'art.  9-bis  del
          decreto-legge 1° ottobre  1996,  n.  510,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 28  novembre  1996,  n.  608,  e
          successive  modificazioni,  si  intendono  assolti  con  la
          presentazione  all'Istituto  nazionale   della   previdenza
          sociale (INPS), attraverso  modalita'  semplificate,  della
          comunicazione di assunzione, cessazione,  trasformazione  e
          proroga del rapporto di lavoro. 
              12.  L'INPS   trasmette,   in   via   informatica,   le
          comunicazioni semplificate di cui al comma  11  ai  servizi
          competenti, al Ministero del lavoro, della salute  e  delle
          politiche    sociali,    all'Istituto     nazionale     per
          l'assicurazione contro gli infortuni  sul  lavoro  (INAIL),
          nonche' alla prefettura-ufficio territoriale  del  Governo,
          nell'ambito del Sistema pubblico di connettivita'  (SPC)  e
          nel rispetto delle regole tecniche  di  sicurezza,  di  cui
          all'art. 71, comma 1-bis, del  codice  di  cui  al  decreto
          legislativo 7 marzo 2005, n. 82, anche ai  fini  di  quanto
          previsto dall'art. 4-bis, comma 6, del decreto  legislativo
          21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni.». 
              - Il decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri
          del  30  marzo  2009  (Regole  tecniche   in   materia   di
          generazione, apposizione e verifica delle firme digitali  e
          validazione  temporale  dei   documenti   informatici)   e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 giugno 2009, n. 129. 
              - Il decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193 (Interventi
          urgenti   in   materia   di   funzionalita'   del   sistema
          giudiziario) convertito, con modificazioni, dalla legge  22
          febbraio  2010,  n.  24,  e'  pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale 30 dicembre 2009, n. 302. 
              - Il testo dell'art. 39, comma 8, del  decreto-legge  6
          luglio  2011,  n.   98   (Disposizioni   urgenti   per   la
          stabilizzazione  finanziaria),  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 6 luglio 2011, n. 155, cosi' recita: 
              «8. Ai fini dell'attuazione dei principi  previsti  dal
          codice dell'amministrazione digitale  nella  materia  della
          giustizia tributaria e per  assicurare  l'efficienza  e  la
          celerita' del relativo processo sono introdotte le seguenti
          disposizioni: 
                a) nell'art. 16 del decreto legislativo  31  dicembre
          1992, n. 546, e successive modificazioni: 
                  1) al comma 1, ultimo periodo,  le  parole:  "comma
          seguente" sono sostituite dalle seguenti: "comma 2"; 
                  2) dopo  il  comma  1,  e'  inserito  il  seguente:
          "1-bis. Le comunicazioni  sono  effettuate  anche  mediante
          l'utilizzo della posta elettronica  certificata,  ai  sensi
          del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,  e  successive
          modificazioni. Tra  le  pubbliche  amministrazioni  di  cui
          all'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo  2005,
          n. 82, le comunicazioni possono essere effettuate ai  sensi
          dell'art. 76 del medesimo decreto legislativo.  L'indirizzo
          di posta elettronica  certificata  del  difensore  o  delle
          parti e' indicato nel ricorso o nel primo atto difensivo."; 
                b) per l'attuazione di quanto previsto  alla  lettera
          a), con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze
          sono stabilite le regole tecniche per consentire l'utilizzo
          delle tecnologie dell'informazione  e  della  comunicazione
          nel rispetto dei principi previsti dal decreto  legislativo
          7 marzo 2005, n. 82, e  successive  modificazioni,  nonche'
          individuate le Commissioni tributarie nelle  quali  trovano
          gradualmente  applicazione  le  disposizioni  di  cui  alla
          lettera a); 
                c) fino alla data di entrata in vigore del decreto di
          cui  alla  lettera  b),  le  comunicazioni   nel   processo
          tributario sono effettuate nei modi e nelle forme  previste
          dalle disposizioni vigenti alla data di entrata  in  vigore
          del presente decreto; 
                d) con regolamento ai sensi dell'art.  17,  comma  3,
          della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,   emanato   entro
          centocinquanta giorni dalla data di entrata in  vigore  del
          presente  decreto  dal  Ministro  dell'economia   e   delle
          finanze, sentiti il DIgitPA e il Garante per la  protezione
          dei dati personali, sono  introdotte  disposizioni  per  il
          piu' generale  adeguamento  del  processo  tributario  alle
          tecnologie  dell'informazione  e  della  comunicazione,  in
          attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo  7
          marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni.». 
              - L'art.  2,  comma  35-quater,  del  decreto-legge  13
          agosto 2011,  n.  138  (Ulteriori  misure  urgenti  per  la
          stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo),  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 13 agosto 2011, n. 188, convertito
          in legge con modificazioni dall'art. 1, comma 1,  legge  14
          settembre 2011, n. 148, cosi' recita: 
              «35-quater. Al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n.
          546, sono apportate le seguenti modifiche: 
                a) all'art. 18, comma 2, lettera b), dopo le  parole:
          «codice   fiscale»   sono   aggiunte   le   seguenti:    «e
          dell'indirizzo di posta elettronica certificata»; 
                b) all'art. 18, comma  4,  dopo  le  parole:  «codice
          fiscale» sono inserite le  seguenti:  «e  all'indirizzo  di
          posta elettronica certificata»; 
                c) all'art. 22, comma 1, e'  aggiunto,  in  fine,  il
          seguente periodo: «All'atto della costituzione in giudizio,
          il ricorrente deve depositare  la  nota  di  iscrizione  al
          ruolo, contenente l'indicazione delle parti, del  difensore
          che si costituisce, dell'atto impugnato, della materia  del
          contendere, del valore della controversia e della  data  di
          notificazione del ricorso».". 
              - Il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,  convertito
          con modificazioni dall'art.  1,  comma  1  della  legge  17
          dicembre  2012,  n.  221,  e'  pubblicato  nella   Gazzetta
          Ufficiale 19 ottobre 2012, n. 245, S.O. 
              - Il decreto del Ministro dello sviluppo economico  del
          19 marzo 2013 (Indice nazionale degli  indirizzi  di  posta
          elettronica certificata delle imprese e dei  professionisti
          - INI-PEC), e' pubblicato sulla Gazzetta  Ufficiale  n.  83
          del 9 agosto 2013. 
              - Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto
          1988,  n.  400  (Disciplina  dell'attivita'  di  Governo  e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio  dei  Ministri),
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre  1988,  n.
          214, S.O., cosi' recita: 
              «3. Con decreto ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.». 
 
          Note all'art. 1: 
              - Il testo dell'art. 1 del citato d.lgs. n.  546/92  e'
          il seguente: 
              «Art. 1 (Gli organi della giurisdizione tributaria).  -
          1.  La  giurisdizione  tributaria   e'   esercitata   dalle
          commissioni  tributarie  provinciali  e  dalle  commissioni
          tributarie regionali  di  cui  all'art.  1  del  d.lgs.  31
          dicembre 1992, n. 545. 
              2. I giudici tributari applicano le norme del  presente
          decreto e, per quanto da  esse  non  disposto  e  con  esse
          compatibili, le norme del c.p.c.». 
              - Il testo dell'art. 1, comma 1, lett. p) ed i-ter  del
          citato d.lgs. n. 82/2005 e' il seguente: 
              «p)   documento   informatico:   la    rappresentazione
          informatica  di   atti,   fatti   o   dati   giuridicamente
          rilevanti;» 
              «i-ter) copia per immagine su supporto  informatico  di
          documento  analogico:  il  documento   informatico   avente
          contenuto e forma identici a quelli del documento analogico
          da cui e' tratto;». 
              - Il testo dell'art. 41  del  citato  d.lgs.  n.  82  e
          dell'art. 25 del citato d.lgs. n. 546/92 e' il seguente: 
              «Art. 41 (Procedimento e fascicolo informatico).  -  1.
          Le  pubbliche  amministrazioni  gestiscono  i  procedimenti
          amministrativi utilizzando le tecnologie  dell'informazione
          e della comunicazione, nei casi e nei modi  previsti  dalla
          normativa vigente. 
              1-bis. La gestione dei procedimenti  amministrativi  e'
          attuata  in  modo   da   consentire,   mediante   strumenti
          automatici, il rispetto di  quanto  previsto  all'art.  54,
          commi 2-ter e 2-quater. 
              2.   La   pubblica   amministrazione    titolare    del
          procedimento raccoglie  in  un  fascicolo  informatico  gli
          atti, i documenti e i dati  del  procedimento  medesimo  da
          chiunque formati; all'atto della  comunicazione  dell'avvio
          del procedimento ai sensi dell'art. 8 della legge 7  agosto
          1990, n. 241, comunica agli interessati  le  modalita'  per
          esercitare in via telematica i diritti di cui  all'art.  10
          della citata legge 7 agosto 1990, n. 241. 
              2-bis.   Il   fascicolo   informatico   e'   realizzato
          garantendo   la   possibilita'   di   essere   direttamente
          consultato  ed  alimentato  da  tutte  le   amministrazioni
          coinvolte nel procedimento. Le regole per la  costituzione,
          l'identificazione e l'utilizzo del fascicolo sono  conformi
          ai principi di una corretta gestione  documentale  ed  alla
          disciplina  della  formazione,  gestione,  conservazione  e
          trasmissione del documento  informatico,  ivi  comprese  le
          regole concernenti il protocollo informatico ed il  sistema
          pubblico di connettivita', e comunque rispettano i  criteri
          dell'interoperabilita' e  della  cooperazione  applicativa;
          regole tecniche specifiche possono essere dettate ai  sensi
          dell'art. 71, di concerto con il  Ministro  della  funzione
          pubblica. 
              2-ter. Il fascicolo informatico reca l'indicazione: 
                a) dell'amministrazione  titolare  del  procedimento,
          che cura  la  costituzione  e  la  gestione  del  fascicolo
          medesimo; 
                b) delle altre amministrazioni partecipanti; 
                c) del responsabile del procedimento; 
                d) dell'oggetto del procedimento; 
                e) dell'elenco dei documenti contenuti, salvo  quanto
          disposto dal comma 2-quater; 
                e-bis) dell'identificativo del fascicolo medesimo 
              2-quater. Il fascicolo informatico puo' contenere  aree
          a cui hanno accesso solo l'amministrazione titolare  e  gli
          altri soggetti da essa individuati; esso e' formato in modo
          da  garantire   la   corretta   collocazione,   la   facile
          reperibilita'  e  la  collegabilita',   in   relazione   al
          contenuto ed alle  finalita',  dei  singoli  documenti;  e'
          inoltre costituito in modo da garantire l'esercizio in  via
          telematica dei diritti previsti dalla citata legge  n.  241
          del 1990. 
              3. Ai sensi degli articoli da 14 a  14-quinquies  della
          legge  7  agosto  1990,  n.  241,  previo  accordo  tra  le
          amministrazioni coinvolte, la  conferenza  dei  servizi  e'
          convocata e svolta avvalendosi degli strumenti  informatici
          disponibili, secondo i tempi e le modalita' stabiliti dalle
          amministrazioni medesime.». 
              «Art. 25 (Iscrizione del ricorso nel registro generale.
          Fascicolo d'ufficio del processo e fascicoli di  parte).  -
          1. La segreteria della commissione  tributaria  iscrive  il
          ricorso  nel  registro  generale  e  forma   il   fascicolo
          d'ufficio  del  processo,  inserendovi  i   fascicoli   del
          ricorrente e delle altre parti, con gli atti e i  documenti
          prodotti,  nonche',  successivamente,  gli  originali   dei
          verbali di udienza, delle ordinanze e dei decreti  e  copia
          delle sentenze. 
              2.  I  fascicoli  delle  parti  restano  acquisiti   al
          fascicolo d' ufficio e sono ad esse restituiti  al  termine
          del processo. Le parti  possono  ottenere  copia  autentica
          degli atti e documenti contenuti nei fascicoli di  parte  e
          d'ufficio. 
              3.  La  segreteria  sottopone   al   presidente   della
          commissione tributaria il  fascicolo  del  processo  appena
          formato.». 
              - Il testo dell'art. 1 comma 1,  lett.  r)  ed  s)  del
          citato d.lgs. n. 82/2005 e' il seguente: 
              «r) firma elettronica qualificata: un particolare  tipo
          di  firma  elettronica  avanzata  che  sia  basata  su   un
          certificato   qualificato   e   realizzata   mediante    un
          dispositivo sicuro per la creazione della firma;» 
              «s)  firma  digitale:  un  particolare  tipo  di  firma
          elettronica avanzata basata su un certificato qualificato e
          su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e  una
          privata, correlate  tra  loro,  che  consente  al  titolare
          tramite la chiave privata  e  al  destinatario  tramite  la
          chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di
          verificare la provenienza e l'integrita'  di  un  documento
          informatico o di un insieme di documenti informatici;». 
              - Il testo dell'art. 1 comma 1,  lett.  g)  del  citato
          D.P.R. n. 68/2005 e' il seguente: 
              «g) posta  elettronica  certificata,  ogni  sistema  di
          posta  elettronica  nel  quale  e'  fornita   al   mittente
          documentazione elettronica attestante l'invio e la consegna
          di documenti informatici;». 
              - Il testo degli artt. 17-bis e 22, comma 1, del citato
          d.lgs. n. 546/92 e' il seguente: 
              «Art. 17-bis (Il reclamo e la mediazione). - 1. Per  le
          controversie di valore  non  superiore  a  ventimila  euro,
          relative ad atti emessi  dall'Agenzia  delle  entrate,  chi
          intende  proporre  ricorso  e'  tenuto  preliminarmente   a
          presentare reclamo secondo le disposizioni seguenti  ed  e'
          esclusa la conciliazione giudiziale di cui all'art. 48. 
              2.  La  presentazione  del  reclamo  e'  condizione  di
          procedibilita' del ricorso. In caso di deposito del ricorso
          prima del decorso del termine di novanta giorni di  cui  al
          comma 9,  l'Agenzia  delle  entrate,  in  sede  di  rituale
          costituzione in giudizio, puo' eccepire  l'improcedibilita'
          del ricorso e il presidente, se rileva  l'improcedibilita',
          rinvia la trattazione per consentire la mediazione. 
              3. Il valore di cui al comma 1 e'  determinato  secondo
          le disposizioni di cui al comma 5 dell'art. 12. 
              4.  Il  presente   articolo   non   si   applica   alle
          controversie di cui all'art. 47-bis. 
              5. Il reclamo va presentato alla Direzione  provinciale
          o alla Direzione regionale che ha emanato l'atto, le  quali
          provvedono  attraverso  apposite   strutture   diverse   ed
          autonome da quelle  che  curano  l'istruttoria  degli  atti
          reclamabili. 
              6. Per il procedimento si applicano le disposizioni  di
          cui agli articoli 12,18, 19, 20, 21 e al comma 4  dell'art.
          22, in quanto compatibili. 
              7. Il reclamo puo' contenere una motivata  proposta  di
          mediazione, completa della rideterminazione  dell'ammontare
          della pretesa. 
              8. L'organo destinatario, se non intende accogliere  il
          reclamo volto all'annullamento totale o parziale dell'atto,
          ne' l'eventuale proposta di mediazione,  formula  d'ufficio
          una proposta di  mediazione  avuto  riguardo  all'eventuale
          incertezza  delle  questioni  controverse,  al   grado   di
          sostenibilita' della pretesa e al principio di economicita'
          dell'azione amministrativa. L'esito del procedimento rileva
          anche per i contributi previdenziali e assistenziali la cui
          base imponibile e' riconducibile a quella delle imposte sui
          redditi.  Sulle  somme  dovute  a  titolo   di   contributi
          previdenziali e assistenziali non si applicano  sanzioni  e
          interessi. Si applicano le disposizioni  dell'art.  48,  in
          quanto compatibili. 
              9.  Decorsi  novanta  giorni  senza   che   sia   stato
          notificato l'accoglimento del reclamo o senza che sia stata
          conclusa la mediazione, il reclamo produce gli effetti  del
          ricorso. I termini di cui agli articoli 22 e  23  decorrono
          dalla predetta data. Ai fini del  computo  del  termine  di
          novanta giorni, si applicano le  disposizioni  sui  termini
          processuali. 
              9-bis. La riscossione e il pagamento delle somme dovute
          in base all'atto oggetto di reclamo sono sospesi fino  alla
          data dalla quale decorre il termine  di  cui  all'art.  22,
          fermo restando che in assenza di mediazione sono dovuti gli
          interessi  previsti  dalle  singole  leggi  d'imposta.   La
          sospensione non si applica nel caso di improcedibilita'  di
          cui al comma 2. 
              10. Nelle controversie di  cui  al  comma  1  la  parte
          soccombente e' condannata a rimborsare,  in  aggiunta  alle
          spese di giudizio, una somma pari al  50  per  cento  delle
          spese di giudizio a titolo  di  rimborso  delle  spese  del
          procedimento  disciplinato  dal  presente  articolo.  Nelle
          medesime  controversie,  fuori  dei  casi  di   soccombenza
          reciproca,  la  commissione  tributaria,  puo'   compensare
          parzialmente o per intero le spese tra  le  parti  solo  se
          ricorrono  giusti  motivi,  esplicitamente  indicati  nella
          motivazione, che  hanno  indotto  la  parte  soccombente  a
          disattendere la proposta di mediazione.». 
              «Art. 22. - 1. Il ricorrente, entro trenta giorni dalla
          proposizione  del  ricorso,   a   pena   d'inammissibilita'
          deposita, nella  segreteria  della  commissione  tributaria
          adita, o trasmette a mezzo  posta,  in  plico  raccomandato
          senza busta con  avviso  di  ricevimento,  l'originale  del
          ricorso notificato a norma degli articoli  137  e  seguenti
          del c.p.c. ovvero copia del ricorso  consegnato  o  spedito
          per posta, con fotocopia della ricevuta di deposito o della
          spedizione per raccomandata a mezzo del  servizio  postale.
          All'atto della costituzione in giudizio, il ricorrente deve
          depositare la  nota  di  iscrizione  al  ruolo,  contenente
          l'indicazione   delle   parti,   del   difensore   che   si
          costituisce,  dell'atto  impugnato,   della   materia   del
          contendere, del valore della controversia e della  data  di
          notificazione del ricorso.». 
              - Il testo dell'art. 6-bis del citato d.lgs. n. 82/2005
          e' il seguente: 
              «Art. 6-bis (Indice nazionale degli indirizzi PEC delle
          imprese e dei professionisti). - 1. Al fine di favorire  la
          presentazione di istanze, dichiarazioni e dati, nonche'  lo
          scambio  di  informazioni  e  documenti  tra  la   pubblica
          amministrazione  e  le  imprese  e  i   professionisti   in
          modalita' telematica, e' istituito, entro  sei  mesi  dalla
          data di entrata in vigore della presente disposizione e con
          le risorse umane, strumentali e finanziarie  disponibili  a
          legislazione vigente, il pubblico elenco denominato  Indice
          nazionale degli indirizzi di posta elettronica  certificata
          (INI-PEC) delle imprese e  dei  professionisti,  presso  il
          Ministero per lo sviluppo economico. 
              2. L'Indice nazionale di cui al comma 1 e' realizzato a
          partire dagli elenchi di indirizzi PEC costituiti presso il
          registro   delle   imprese   e   gli   ordini   o   collegi
          professionali, in attuazione di quanto  previsto  dall'art.
          16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. 
              3. L'accesso all'INI-PEC e' consentito  alle  pubbliche
          amministrazioni,  ai  professionisti,  alle   imprese,   ai
          gestori o esercenti  di  pubblici  servizi  ed  a  tutti  i
          cittadini  tramite  sito  web   e   senza   necessita'   di
          autenticazione. L'indice e' realizzato in  formato  aperto,
          secondo la definizione di cui all'art. 68, comma 3. 
              4. Il Ministero per lo sviluppo economico, al fine  del
          contenimento dei  costi  e  dell'utilizzo  razionale  delle
          risorse, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, si avvale
          per  la  realizzazione  e  gestione  operativa  dell'Indice
          nazionale di cui al comma 1  delle  strutture  informatiche
          delle  Camere  di  commercio  deputate  alla  gestione  del
          registro imprese e ne definisce  con  proprio  decreto,  da
          emanare entro 60 giorni dalla data  di  entrata  in  vigore
          della presente disposizione, le modalita' di accesso  e  di
          aggiornamento. 
              5. Nel decreto di cui al comma 4 sono anche definite le
          modalita' e le  forme  con  cui  gli  ordini  e  i  collegi
          professionali comunicano all'Indice  nazionale  di  cui  al
          comma 1 tutti gli indirizzi PEC relativi ai  professionisti
          di  propria  competenza  e  sono  previsti  gli   strumenti
          telematici resi disponibili dalle Camere di  commercio  per
          il tramite delle proprie strutture informatiche al fine  di
          ottimizzare  la  raccolta  e  aggiornamento  dei   medesimi
          indirizzi. 
              6.  Dall'attuazione  delle  disposizioni  di   cui   al
          presente articolo non  devono  derivare  nuovi  o  maggiori
          oneri a carico della finanza pubblica.». 
              - Il testo dell'art. 35, comma 2, del citato d.lgs.  n.
          545/92 e' il seguente: 
              «2. Gli impiegati con VII  e  VI  qualifica  funzionale
          assistono   i   collegi   giudicanti   nelle   udienze    e
          controfirmano gli atti nei quali la legge richiede il  loro
          intervento; ricevono gli atti del processo  concernenti  il
          loro ufficio; rilasciano le copie delle decisioni; svolgono
          compiti  di  carattere   amministrativo   e   contabile   e
          provvedono agli adempimenti che ad essi  vengono  affidati;
          possono, nel caso di assenza o vacanza, fare  le  veci  dei
          funzionari  della   qualifica   funzionale   immediatamente
          superiore.». 
              - Per i riferimenti al d.lgs. n. 546/92, si veda  nelle
          note alle premesse.