DECRETO LEGISLATIVO 7 marzo 2005, n. 82

Codice dell'amministrazione digitale.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 1/1/2006. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/04/2023)
Testo in vigore dal: 27-1-2018
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 41 
                Procedimento e fascicolo informatico 
 
  1.  Le  pubbliche   amministrazioni   gestiscono   i   procedimenti
amministrativi utilizzando le tecnologie  dell'informazione  e  della
comunicazione.  Per  ciascun  procedimento  amministrativo  di   loro
competenza,   esse    forniscono    gli    opportuni    servizi    di
interoperabilita' ((o integrazione)), ai  sensi  di  quanto  previsto
((dagli articoli 12 e 64-bis)). 
  1-bis. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179. 
  2. La pubblica amministrazione titolare del procedimento  raccoglie
in un fascicolo informatico gli  atti,  i  documenti  e  i  dati  del
procedimento   medesimo   da   chiunque   formati;   all'atto   della
comunicazione dell'avvio del procedimento ai  sensi  dell'articolo  8
della legge 7 agosto 1990,  n.  241,  comunica  agli  interessati  le
modalita'  per  esercitare  in  via  telematica  i  diritti  di   cui
all'articolo 10 della citata legge 7 agosto 1990, n. 241. (28) 
  2-bis.  Il  fascicolo  informatico  e'  realizzato  garantendo   la
possibilita' di essere direttamente consultato ed alimentato da tutte
le amministrazioni coinvolte nel procedimento ((e dagli  interessati,
nei limiti ed alle  condizioni  previste  dalla  disciplina  vigente,
attraverso i servizi di cui agli articoli  40-ter  e  64-bis)).  ((Le
Linee   guida))   per   la   costituzione,   l'identificazione    ((,
l'accessibilita' attraverso i suddetti  servizi))  e  l'utilizzo  del
fascicolo ((sono dettate dall'AgID ai sensi dell'articolo 71 e)) sono
conformi ai principi di una corretta  gestione  documentale  ed  alla
disciplina della formazione, gestione, conservazione  e  trasmissione
del documento informatico, ivi  comprese  le  regole  concernenti  il
protocollo informatico ed il sistema  pubblico  di  connettivita',  e
comunque    rispettano    i    criteri    dell'interoperabilita'    e
((dell'integrazione)). 
  2-ter. Il fascicolo informatico reca l'indicazione: 
    a) dell'amministrazione titolare del procedimento,  che  cura  la
costituzione e la gestione del fascicolo medesimo; 
    b) delle altre amministrazioni partecipanti; 
    c) del responsabile del procedimento; 
    d) dell'oggetto del procedimento; 
    e) dell'elenco dei documenti contenuti, salvo quanto disposto dal
comma 2-quater. 
    e-bis) dell'identificativo del fascicolo medesimo  ((apposto  con
modalita'  idonee  a  consentirne  l'indicizzazione  e   la   ricerca
attraverso il sistema di cui all'articolo 40-ter nel  rispetto  delle
Linee guida)). 
  2-quater. Il fascicolo informatico puo' contenere aree a cui  hanno
accesso solo l'amministrazione titolare e gli altri soggetti da  essa
individuati; esso  e'  formato  in  modo  da  garantire  la  corretta
collocazione,  la  facile  reperibilita'  e  la  collegabilita',   in
relazione al contenuto ed alle finalita', ((dei singoli documenti. Il
fascicolo informatico)) e' inoltre costituito in  modo  da  garantire
l'esercizio in via telematica dei diritti previsti dalla citata legge
n. 241 del 1990 ((e dall'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo
14 marzo  2013,  n.  33,  nonche'  l'immediata  conoscibilita'  anche
attraverso i servizi di cui agli articoli 40-ter e 64-bis, sempre per
via telematica, dello stato  di  avanzamento  del  procedimento,  del
nominativo  e  del  recapito   elettronico   del   responsabile   del
procedimento. AgID detta, ai  sensi  dell'articolo  71,  Linee  guida
idonee a garantire l'interoperabilita' tra i sistemi di gestione  dei
fascicoli dei procedimenti e i servizi di cui agli articoli 40-ter  e
64-bis)). 
  3. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179. 
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AGGIORNAMENTO (28) 
  Il D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179 ha disposto (con l'art. 61,  comma
2, lettera d)) che l' espressione  «chiunque»,  ovunque  ricorra,  si
intende come «soggetti giuridici».