DECRETO-LEGGE 13 agosto 2011, n. 138

Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. (11G0185)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 13/08/2011.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 14 settembre 2011, n. 148 (in G.U. 16/09/2011, n. 216).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2022)
Testo in vigore dal: 22-6-2022
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 2 
 
                 Disposizioni in materia di entrate 
 
  1.  Le  disposizioni  di  cui  agli  articoli  9,  comma   2,   del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla  legge  30  luglio  2010,  n.  122,  e  18,  comma   22-bis,del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011, n.  111,  continuano  ad  applicarsi  nei
termini ivi previsti  rispettivamente  dal  1º  gennaio  2011  al  31
dicembre 2013 e dal 1º agosto 2011 al 31 dicembre 2014. 
  2.  In  considerazione  della   eccezionalita'   della   situazione
economica internazionale e tenuto conto delle esigenze prioritarie di
raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede
europea, a decorrere dal 1º gennaio 2011 e fino al 31  dicembre  2013
sul reddito complessivo di cui all'articolo 8 del testo  unico  delle
imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917,  e  successive  modificazioni,  di  importo
superiore a 300.000 euro lordi annui,  e'  dovuto  un  contributo  di
solidarieta' del 3  per  cento  sulla  parte  eccedente  il  predetto
importo. Ai fini della verifica del superamento del limite di 300.000
euro  rilevano  anche  il  reddito  di  lavoro  dipendente   di   cui
all'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 31  maggio  2010,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al
lordo della riduzione ivi prevista, e i trattamenti pensionistici  di
cui all'articolo 18, comma 22-bis, del decreto-legge 6  luglio  2011,
n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,  n.
111, al  lordo  del  contributo  di  perequazione  ivi  previsto.  Il
contributo  di  solidarieta'  non  si  applica  sui  redditi  di  cui
all'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 31  maggio  2010,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,  e
di cui all'articolo 18, comma  22-bis,  del  decreto-legge  6  luglio
2011, n. 98, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  15  luglio
2011, n.111. Il contributo di solidarieta' e' deducibile dal  reddito
complessivo. Per l'accertamento,  la  riscossione  e  il  contenzioso
riguardante  il  contributo  di   solidarieta',   si   applicano   le
disposizioni vigenti per le  imposte  sui  redditi.  Con  decreto  di
natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle  finanze,
da emanare entro il 30 ottobre 2011, sono  determinate  le  modalita'
tecniche di attuazione delle disposizioni di cui al  presente  comma,
garantendo  l'assenza  di  oneri  per  il  bilancio  dello  Stato   e
assicurando  il  coordinamento  tra  le  disposizioni  contenute  nel
presente comma e quelle contenute nei citati articoli 9, comma 2, del
decreto-legge n. 78 del 2010, convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge n. 122 del 2010, e 18, comma 22-bis, del  decreto-legge  n.  98
del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011.
Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro
dell'economia e delle finanze, l'efficacia delle disposizioni di  cui
al presente comma puo' essere prorogata anche per gli anni successivi
al 2013, fino al raggiungimento del pareggio di bilancio.(22) 
  2-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre  1972,
n. 633, sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) il primo comma dell'articolo 16 e' sostituito dal seguente: 
    "L'aliquota dell'imposta e' stabilita nella  misura  del  ventuno
per cento della base imponibile dell'operazione."; 
    b) il secondo comma dell'articolo 27 e' sostituito dal seguente: 
    "Per i commercianti al minuto e per gli altri contribuenti di cui
all'articolo  22  l'importo  da  versare  o  da  riportare  al   mese
successivo  e'  determinato  sulla  base  dell'ammontare  complessivo
dell'imposta relativa ai corrispettivi  delle  operazioni  imponibili
registrate  per  il  mese  precedente  ai  sensi  dell'articolo   24,
calcolata su una quota imponibile ottenuta dividendo i  corrispettivi
stessi per 104 quando l'imposta e' del quattro  per  cento,  per  110
quando l'imposta e' del dieci per cento, per 121 quando l'imposta  e'
del ventuno per  cento,  moltiplicando  il  quoziente  per  cento  ed
arrotondando il prodotto, per difetto o per eccesso, al centesimo  di
euro"; 
    c) la rubrica della tabella B e' sostituita dalla seguente: 
    "Prodotti soggetti a specifiche discipline". 
  2-ter. Le disposizioni del comma 2-bis si applicano alle operazioni
effettuate a partire dalla data di entrata in vigore della  legge  di
conversione del presente decreto. 
  2-quater.  La  variazione  dell'aliquota  dell'imposta  sul  valore
aggiunto di cui  al  comma  2-bis  non  si  applica  alle  operazioni
effettuate nei confronti dello Stato e degli enti e istituti indicati
nel quinto comma dell'articolo 6 del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per le quali al giorno precedente
la data di cui al comma  2-ter  sia  stata  emessa  e  registrata  la
fattura ai sensi degli articoli 21, 23 e  24  del  predetto  decreto,
ancorche' al medesimo giorno il corrispettivo non  sia  stato  ancora
pagato. 
  3.  Il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze-Amministrazione
autonoma dei monopoli  di  Stato,  con  propri  decreti  dirigenziali
adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata  in  vigore  del
presente decreto, emana tutte le disposizioni in  materia  di  giochi
pubblici utili al fine di assicurare maggiori  entrate,  potendo  tra
l'altro introdurre nuovi giochi,  indire  nuove  lotterie,  anche  ad
estrazione istantanea, adottare nuove modalita' di gioco  del  Lotto,
nonche' dei  giochi  numerici  a  totalizzazione  nazionale,  variare
l'assegnazione della percentuale della posta di  gioco  a  montepremi
ovvero a vincite in denaro, la misura del  prelievo  erariale  unico,
nonche' la percentuale del compenso  per  le  attivita'  di  gestione
ovvero  per  quella  dei  punti  vendita.   Il   Direttore   generale
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato puo' proporre  al
Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  di  disporre  con  propri
decreti,  entro  il  30  giugno  2012,   tenuto   anche   conto   dei
provvedimenti di variazione delle tariffe dei prezzi  di  vendita  al
pubblico dei tabacchi lavorati eventualmente  intervenuti,  l'aumento
dell'aliquota di base  dell'accisa  sui  tabacchi  lavorati  prevista
dall'allegato I al decreto legislativo 26  ottobre  1995,  n.  504  e
successive  modificazioni.  L'attuazione   delle   disposizioni   del
presente comma assicura maggiori entrate in misura  non  inferiore  a
1.500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012.  Le  maggiori
entrate derivanti dal presente comma  sono  integralmente  attribuite
allo Stato. (6) 
  4. A fini di  adeguamento  alle  disposizioni  adottate  in  ambito
comunitario  in  tema  di  prevenzione  dell'utilizzo   del   sistema
finanziario  a  scopo  di  riciclaggio  dei  proventi  di   attivita'
criminose e di finanziamento del terrorismo, le  limitazioni  all'uso
del contante e dei titoli al portatore, di cui all'articolo 49, commi
1, 5, 8, 12 e 13, del decreto legislativo 21 novembre 2007,  n.  231,
sono    adeguate    all'importo    di    euro     duemilacinquecento;
conseguentemente, nel comma 13 del predetto articolo 49,  le  parole:
«30 giugno 2011» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2011». 
  4-bis. E' esclusa l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo
58  del  decreto  legislativo  21  novembre  2007,  n.  231,  per  le
violazioni delle disposizioni previste dall'articolo 49, commi 1,  5,
8, 12 e 13 del medesimo decreto, commesse nel periodo dal  13  agosto
al 31 agosto 2011 e riferite alle limitazioni di  importo  introdotte
dal comma 4. A decorrere dal 1º settembre 2011 le sanzioni di cui  al
citato articolo 58 sono applicate attraverso gli uffici  territoriali
del Ministero dell'economia e  delle  finanze.  All'articolo  49  del
decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, i commi 18  e  19  sono
abrogati. 
  4-ter.  Entro  tre  mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
decreto-legge 6 dicembre  2011,  n.  201,  al  fine  di  favorire  la
modernizzazione  e  l'efficienza  degli   strumenti   di   pagamento,
riducendo  i  costi  finanziari  e  amministrativi  derivanti   dalla
gestione del denaro contante: 
    a)  le  operazioni  di  pagamento  delle  spese  delle  pubbliche
amministrazioni centrali e locali  e  dei  loro  enti  sono  disposte
mediante l'utilizzo di strumenti telematici. E'  fatto  obbligo  alle
Pubbliche Amministrazioni di avviare il processo  di  superamento  di
sistemi basati sull'uso di supporti cartacei; 
    b) i pagamenti di cui  alla  lettera  a)  si  effettuano  in  via
ordinaria mediante accreditamento sui conti correnti o  di  pagamento
dei creditori ovvero con altri  strumenti  di  pagamento  elettronici
prescelti dal beneficiario. Gli eventuali  pagamenti  per  cassa  non
possono, comunque, superare l'importo di mille euro; 
    c) lo stipendio, la pensione,  i  compensi  comunque  corrisposti
dalle pubbliche amministrazioni centrali e locali e dai loro enti, in
via continuativa a prestatori d'opera e ogni altro tipo di emolumento
a chiunque destinato, di importo  superiore  a  mille  euro,  debbono
essere erogati con  strumenti  di  pagamento  elettronici  bancari  o
postali, ivi comprese le carte di pagamento prepagate e le  carte  di
cui  all'articolo  4  del  decreto-legge  31  maggio  2010,  n.   78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Il
limite di importo di cui al periodo precedente puo' essere modificato
con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.  Dal  limite
di importo di cui al primo periodo sono  comunque  escluse  le  somme
corrisposte a titolo di tredicesima mensilita'. (6) 
    d) per incrementare i livelli di sicurezza fisica  e  tutelare  i
soggetti che percepiscono trattamenti pensionistici minimi, assegni e
pensioni sociali, i rapporti recanti gli accrediti di tali somme sono
esenti in  modo  assoluto  dall'imposta  di  bollo,  ove  i  titolari
rientrino nelle fasce individuate ai sensi del comma 5,  lettera  d).
Per tali rapporti, alle banche, alla societa' Poste  italiane  Spa  e
agli altri intermediari finanziari e'  fatto  divieto  di  addebitare
alcun costo; 
    e)  per  consentire  ai  soggetti  di  cui  alla  lettera  a)  di
riscuotere le entrate di propria competenza con strumenti diversi dal
contante,  fatte  salve  le  attivita'  di  riscossione  dei  tributi
regolate da specifiche normative, il Ministero dell'economia e  delle
finanze promuove la stipula, tramite la societa' Consip Spa, di una o
piu' convenzioni con prestatori di servizi di pagamento, affinche'  i
soggetti in questione possano  dotarsi  di  POS  (Point  of  Sale)  a
condizioni favorevoli. 
  4-quater.  Per  i  soggetti  beneficiari  di  stipendi,   pensioni,
compensi e ogni altro emolumento comunque corrisposti dalle pubbliche
amministrazioni  centrali  e  locali  e  dai  loro  enti,  che  siano
impossibilitati, entro la scadenza del termine di cui al comma 4-ter,
per comprovati e gravi motivi  di  salute  ovvero  per  provvedimenti
giudiziari  restrittivi   della   liberta'   personale,   a   recarsi
personalmente presso i locali delle banche o di Poste  italiane  Spa,
e' consentita ai soggetti che risultino, alla stessa  data,  delegati
alla riscossione, l'apertura di  un  conto  corrente  base  o  di  un
libretto  di  risparmio  postale,  intestati  al   beneficiario   dei
pagamenti. 
  4-quinquies. In deroga  alle  vigenti  disposizioni  di  legge,  il
delegato deve presentare alle banche o a  Poste  italiane  Spa  copia
della documentazione gia' autorizzata dall'ente erogatore  attestante
la delega alla riscossione, copia  del  documento  di  identita'  del
beneficiario del pagamento nonche'  una  dichiarazione  dello  stesso
delegato attestante la sussistenza della  documentazione  comprovante
gli impedimenti di cui al comma 4-quater. Ai fini  degli  adempimenti
previsti dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, il cliente
si considera fisicamente presente qualora sia  presente  il  soggetto
delegato alla riscossione. 
  4-sexies. Entro il 30 giugno 2012 i beneficiari  dei  pagamenti  di
cui alla lettera c) del comma 4-ter, limitatamente  alla  fattispecie
dei pagamenti pensionistici erogati dall'INPS, indicano un  conto  di
pagamento su cui ricevere i pagamenti di importo  superiore  a  mille
euro. Se l'indicazione non e' effettuata  nel  termine  indicato,  le
banche, Poste italiane Spa e  gli  altri  prestatori  di  servizi  di
pagamento  sospendono  il  pagamento,  trattengono  gli   ordini   di
pagamento  e  versano  i  relativi  fondi  su  un  conto  transitorio
infruttifero, senza spese e oneri per il beneficiario del pagamento. 
  4-septies. Se l'indicazione del beneficiario e' effettuata nei  tre
mesi successivi al decorso del termine di cui al comma  4-sexies,  le
somme vengono trasferite senza spese  e  oneri  per  il  beneficiario
medesimo. Se l'indicazione non e' effettuata nei tre mesi  successivi
al decorso del termine di cui al comma  4-sexies,  le  banche,  Poste
italiane  Spa  e  gli  altri  prestatori  di  servizi  di   pagamento
provvedono alla restituzione  delle  somme  all'ente  erogatore.  Nel
corso dei tre mesi successivi al decorso del termine di cui al  comma
4-sexies, il beneficiario ottiene il pagamento  mediante  assegno  di
traenza. 
  5. All'articolo 12 del decreto legislativo  18  dicembre  1997,  n.
471, dopo il comma 2-quinquies, sono inseriti i seguenti: 
  "2-sexies. Qualora siano state  contestate  a  carico  di  soggetti
iscritti in albi ovvero ad ordini  professionali,  nel  corso  di  un
quinquennio, quattro distinte violazioni dell'obbligo di emettere  il
documento certificativo dei corrispettivi compiute in giorni diversi,
e' disposta in ogni caso la  sanzione  accessoria  della  sospensione
dell'iscrizione all'albo o all'ordine per un periodo da tre giorni ad
un mese. In caso di recidiva,  la  sospensione  e'  disposta  per  un
periodo da quindici giorni a sei mesi.  In  deroga  all'articolo  19,
comma 7, del  decreto  legislativo  18  dicembre  1997,  n.  472,  il
provvedimento di sospensione e' immediatamente esecutivo. Gli atti di
sospensione  sono  comunicati  all'ordine  professionale  ovvero   al
soggetto competente alla  tenuta  dell'albo  affinche'  ne  sia  data
pubblicazione  sul  relativo   sito   internet.   Si   applicano   le
disposizioni dei commi 2-bis e 2-ter. 
  2-septies. Nel caso in cui le violazioni di cui al  comma  2-sexies
siano  commesse  nell'esercizio  in  forma  associata  di   attivita'
professionale, la sanzione accessoria di cui  al  medesimo  comma  e'
disposta nei confronti di tutti gli associati.". 
  5-bis. L'Agenzia delle entrate e le societa' del gruppo Equitalia e
di  Riscossione  Sicilia,  al  fine  di  recuperare  all'entrata  del
bilancio  dello  Stato  le  somme  dichiarate  e  non   versate   dai
contribuenti che si sono avvalsi dei condoni e delle sanatorie di cui
alla legge 27 dicembre 2002, n. 289, anche dopo l'iscrizione a  ruolo
e la  notifica  delle  relative  cartelle  di  pagamento,  provvedono
all'avvio, entro e non oltre trenta giorni dalla data di  entrata  in
vigore della legge  di  conversione  del  presente  decreto,  di  una
ricognizione di tali contribuenti. Nei successivi trenta  giorni,  le
societa'  del  gruppo  Equitalia  e  quelle  di  Riscossione  Sicilia
provvedono, altresi',  ad  avviare  nei  confronti  di  ciascuno  dei
contribuenti di  cui  al  periodo  precedente  ogni  azione  coattiva
necessaria al fine dell'integrale recupero delle somme dovute  e  non
corrisposte, maggiorate  degli  interessi  maturati,  anche  mediante
l'invio di un'intimazione a pagare quanto concordato  e  non  versato
alla prevista scadenza, inderogabilmente entro il termine ultimo  del
31 dicembre 2011. (15) 
  5-ter. In caso di omesso pagamento delle somme dovute e iscritte  a
ruolo entro il termine di cui al comma 5-bis, si applica una sanzione
pari al 50  per  cento  delle  predette  somme  e  la  posizione  del
contribuente relativa a tutti  i  periodi  di  imposta  successivi  a
quelli condonati, per i quali e'  ancora  in  corso  il  termine  per
l'accertamento, e' sottoposta a controllo da parte dell'Agenzia delle
entrate e della Guardia di finanza entro il 31 dicembre  2013,  anche
con riguardo alle attivita'  svolte  dal  contribuente  medesimo  con
identificativo fiscale diverso da quello indicato nelle dichiarazioni
relative al condono. Per i soggetti che hanno aderito al  condono  di
cui alla legge 27 dicembre 2002, n. 289, i termini per l'accertamento
ai fini dell'imposta sul valore aggiunto pendenti al 31 dicembre 2011
sono prorogati di un anno. (15) 
  6. Le ritenute, le imposte sostitutive  sugli  interessi,  premi  e
ogni altro provento di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e sui  redditi  diversi  di
cui all'articolo 67, comma 1, lettere  da  c-bis  a  c-quinquies  del
medesimo decreto, ovunque ricorrano, sono stabilite nella misura  del
20 per cento. (4) 
  7. La  disposizione  di  cui  al  comma  6  non  si  applica  sugli
interessi, premi e ogni altro provento di  cui  all'articolo  44  del
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,  n.  917  e
sui redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1,  lettera  c-ter)
del medesimo decreto nei seguenti casi: 
    a) obbligazioni e altri titoli di cui all'articolo 31 del decreto
del  Presidente  della  Repubblica  29  settembre  1973,  n.  601  ed
equiparati; 
    b) obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella lista di cui  al
decreto emanato ai sensi dell'articolo 168-bis, comma 1, del medesimo
decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986; 
    c)  titoli  di  risparmio  per  l'economia  meridionale  di   cui
all'articolo 8, comma 4 del decreto-legge  13  maggio  2011,  n.  70,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106; 
    d) piani di risparmio a lungo termine appositamente istituiti. 
  8. La disposizione di cui al comma 6 non si applica  altresi'  agli
interessi di cui al comma 8-bis dell'articolo 26-quater  del  decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, agli utili
di cui all'articolo 27, comma 3, terzo periodo  e  comma  3-ter,  del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, al
risultato netto maturato delle forme di previdenza  complementare  di
cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252. 
  9. La misura dell'aliquota di  cui  al  comma  6  si  applica  agli
interessi, ai premi e ad ogni altro provento di cui  all'articolo  44
del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
divenuti esigibili e ai redditi diversi realizzati a decorrere dal 1°
gennaio 2012. 
  10. Per i  dividendi  e  proventi  ad  essi  assimilati  la  misura
dell'aliquota di cui al comma 6 si applica a quelli percepiti dal  1°
gennaio 2012. 
  11. Per le obbligazioni e i titoli similari di cui all'articolo  2,
comma 1, del decreto legislativo 1° aprile 1996, n.  239,  la  misura
dell'aliquota di cui al comma 6 si applica agli interessi, ai premi e
ad ogni altro  provento  di  cui  all'articolo  44  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,  n.  917  maturati  a
partire dal 1° gennaio 2012. 
  12. Per le gestioni individuali di portafoglio di cui  all'articolo
7 del decreto  legislativo  21  novembre  1997,  n.  461,  la  misura
dell'aliquota di cui al comma 6 si applica sui risultati  maturati  a
partire dal 1° gennaio 2012. 
  12-bis. All'articolo l, comma 7, della legge 27 dicembre  1997,  n.
449, le parole: "non utilizzate in tutto o in  parte"  e:  "spettano"
sono sostituite, rispettivamente,  dalle  seguenti:  "possono  essere
utilizzate" e: "oppure possono essere trasferite". 
  12-ter. All'articolo 2, comma 5,  terzo  periodo,  della  legge  27
dicembre 2002, n. 289, le parole da: "spettano" fino  alla  fine  del
periodo sono sostituite dalle seguenti: "le detrazioni possono essere
utilizzate dal  venditore  oppure  essere  trasferite  all'acquirente
persona fisica". 
  13. Nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,
n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 26: 
      1) il comma 1  e'  sostituito  dal  seguente:  "1.  I  soggetti
indicati nel comma 1 dell'articolo 23, che hanno emesso obbligazioni,
titoli similari e cambiali finanziarie, operano una ritenuta  del  20
per cento, con obbligo di rivalsa, sugli interessi ed altri  proventi
corrisposti ai possessori"; (4) 
      2) al comma 3, il secondo e terzo periodo sono soppressi; (4) 
      3) il  comma  3-bis  e'  sostituito  dal  seguente:  "3-bis.  I
soggetti indicati nel comma 1 dell'articolo 23, che  corrispondono  i
proventi  di  cui  alle  lettere  g-bis)  e  g-ter)  del   comma   1,
dell'articolo 44 del testo unico delle imposte sui redditi  approvato
con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,  n.
917, ovvero intervengono nella loro riscossione operano sui  predetti
proventi una ritenuta con aliquota del 20 per  cento  ovvero  con  la
minore aliquota prevista per i titoli di cui alle lettere a) e b) del
comma 7 dell'articolo 2 del decreto legge 13  agosto  2011,  n.  138,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.
Nel caso dei rapporti indicati  nella  lettera  g-bis),  la  predetta
ritenuta e' operata, in luogo della ritenuta di cui al comma 3, anche
sugli interessi e gli altri proventi maturati nel periodo  di  durata
dei predetti rapporti"; 
      4) al comma 5, il terzo periodo e' soppresso; 
    b) all'articolo 26-quinquies, al comma 3, ultimo periodo, dopo le
parole "prospetti periodici" sono aggiunte le seguenti: "al netto  di
una quota dei proventi riferibili alle obbligazioni e altri titoli di
cui all'articolo 31 del decreto del Presidente  della  Repubblica  29
settembre 1973, n. 601 ed equiparati e alle obbligazioni emesse dagli
Stati inclusi  nella  lista  di  cui  al  decreto  emanato  ai  sensi
dell'articolo 168-bis, comma 1, del testo  unico  delle  imposte  sui
redditi approvato con il decreto del Presidente della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze sono stabilite le modalita' di individuazione della quota dei
proventi di cui al periodo precedente."; 
    c) all'articolo 27: 
      1) al comma 3, il secondo periodo e' soppresso; 
      2) al comma 3, all'ultimo periodo, le parole "dei quattro noni"
sono sostituite dalle seguenti: "di un quarto". 
  14. Nella legge 23 marzo 1983, n. 77, all'articolo 10-ter, dopo  il
comma 2 e' aggiunto il seguente comma: "2-bis. I proventi di  cui  ai
commi 1 e 2 sono determinati al  netto  di  una  quota  dei  proventi
riferibili alle obbligazioni e altri titoli di  cui  all'articolo  31
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601
ed equiparati e alle obbligazioni emesse dagli  Stati  inclusi  nella
lista di cui al decreto emanato ai sensi dell'articolo 168-bis, comma
1, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Con decreto
del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  sono  stabilite   le
modalita' di individuazione  della  quota  dei  proventi  di  cui  al
periodo precedente.". 
  15. Nel testo unico delle imposte  sui  redditi  approvato  con  il
decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,  n.  917,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 18, comma 1, le parole "commi 1-bis e 1-ter" sono
sostituite dalle parole "comma 1-bis"; 
    b) all'articolo 73,  il  comma  5-quinquies,  e'  sostituito  dal
seguente: "5-quinquies. Gli organismi di investimento collettivo  del
risparmio con sede in Italia, diversi dai fondi immobiliari, e quelli
con  sede  in  Lussemburgo,  gia'  autorizzati  al  collocamento  nel
territorio dello Stato, di cui all'articolo 11-bis del  decreto-legge
30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge
25 novembre 1983,  n.  649,  e  successive  modificazioni,  non  sono
soggetti alle imposte sui redditi. Le ritenute operate sui redditi di
capitale sono a titolo di  imposta.  Non  si  applicano  la  ritenuta
prevista dal comma 2 dell'articolo  26  del  decreto  del  Presidente
della  Repubblica  29   settembre   1973,   n.   600   e   successive
modificazioni, sugli interessi ed altri proventi dei conti correnti e
depositi bancari e le ritenute previste  dai  commi  3-bis  e  5  del
medesimo  articolo  26  e  dall'articolo  26-quinquies  del  predetto
decreto nonche' dall'articolo 10-ter della legge 23  marzo  1983,  n.
77, e successive modificazioni.". 
  16. Nel decreto-legge 28  giugno  1990,  n.  167,  convertito,  con
modificazioni, nella legge 4 agosto 1990,  n.  227,  all'articolo  4,
comma 1, le parole: "commi  1-bis  e  1-ter"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "comma 1-bis". 
  17.  Nella  legge  28  dicembre  1995,  n.  549,   il   comma   115
dell'articolo 3  e'  sostituito  dal  seguente:  "115.  Se  i  titoli
indicati nel comma 1 dell'articolo  26  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 sono emessi da societa'  o
enti, diversi dalle banche,  il  cui  capitale  e'  rappresentato  da
azioni non negoziate in  mercati  regolamentati  degli  Stati  membri
dell'Unione europea e degli Stati aderenti all'Accordo  sullo  Spazio
economico europeo che sono inclusi nella  lista  di  cui  al  decreto
ministeriale emanato ai sensi dell'articolo  168-bis,  comma  1,  del
testo  unico  delle  imposte  sui  redditi  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,  n.  917,  ovvero  da
quote, gli interessi passivi sono deducibili  a  condizione  che,  al
momento di emissione,  il  tasso  di  rendimento  effettivo  non  sia
superiore: a) al doppio del tasso ufficiale di  riferimento,  per  le
obbligazioni ed i titoli similari negoziati in mercati  regolamentati
degli  Stati  membri  dell'Unione  europea  e  degli  Stati  aderenti
all'Accordo sullo Spazio economico europeo  che  sono  inclusi  nella
lista di cui al citato  decreto,  o  collocati  mediante  offerta  al
pubblico ai sensi della disciplina vigente al momento  di  emissione;
b) al tasso ufficiale di riferimento aumentato di  due  terzi,  delle
obbligazioni e dei titoli similari diversi dai precedenti. Qualora il
tasso di rendimento effettivo all'emissione superi i limiti di cui al
periodo  precedente,  gli  interessi  passivi   eccedenti   l'importo
derivante dall'applicazione dei predetti tassi sono indeducibili  dal
reddito di impresa. Con decreto del Ministro  dell'economia  e  delle
finanze i limiti indicati nel primo periodo  possono  essere  variati
tenendo conto dei tassi effettivi di remunerazione delle obbligazioni
e dei titoli similari rilevati nei mercati regolamentati italiani.  I
tassi effettivi di remunerazione sono rilevati avendo  riguardo,  ove
necessario, all'importo e  alla  durata  del  prestito  nonche'  alle
garanzie prestate.". 
  18. Nel decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239  sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 2: 
      1) il comma 1-ter e' abrogato; 
      2) il comma 1-quater e'  sostituito  dal  seguente:  "1-quater.
L'imposta di cui al comma 1-bis si applica sugli interessi  ed  altri
proventi percepiti dai soggetti indicati al comma 1."; 
      3) nel comma 2,  le  parole  "commi  1,  1-bis  e  1-ter"  sono
sostituite, ovunque ricorrano, dalle parole "commi 1 e 1-bis"; 
    b) all'articolo 3, comma 5, le parole "commi 1-bis e 1-ter"  sono
sostituite dalle parole "comma 1-bis"; 
    c) all'articolo 5, le  parole  "commi  1,  1-bis  e  1-ter"  sono
sostituite, ovunque ricorrano, dalle parole "commi 1 e 1-bis". 
  18-bis. Nel decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323,  convertito,  con
modificazioni, dalla  legge  8  agosto  1996,  n.  425,  il  comma  9
dell'articolo 7 e' abrogato. 
  19.  Nel  decreto  legislativo  21  novembre  1997,  n.  461,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 5, al comma 2, dopo l'ultimo periodo e'  aggiunto
il seguente: "Ai fini del presente comma, i redditi diversi derivanti
dalle obbligazioni e dagli altri titoli di cui  all'articolo  31  del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601  ed
equiparati e dalle obbligazioni  emesse  dagli  Stati  inclusi  nella
lista di cui al decreto emanato ai sensi dell'articolo 168-bis, comma
1, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto
del Presidente  della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917  sono
computati  nella   misura   del   62,5   per   cento   dell'ammontare
realizzato;"; 
    b) all'articolo 6, al comma 1, dopo l'ultimo periodo e'  aggiunto
il seguente: "Ai  fini  del  presente  articolo,  i  redditi  diversi
derivanti dalle obbligazioni e dagli altri titoli di cui all'articolo
31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,  n.
601 ed equiparati e dalle obbligazioni  emesse  dagli  Stati  inclusi
nella lista di cui al decreto emanato ai sensi dell'articolo 168-bis,
comma 1, del medesimo testo unico sono  computati  nella  misura  del
62,5 per cento dell'ammontare realizzato;"; 
    c) all'articolo 7: 
      1) al comma 3, la lettera b) e' sostituita dalla seguente:  "b)
la ritenuta prevista dal comma  2  dell'articolo  26  del  D.P.R.  29
settembre 1973, n. 600, sugli interessi ed altri proventi  dei  conti
correnti bancari;"; 
      2) al comma 3, lettera c), le parole  "del  12,50  per  cento",
ovunque ricorrano, sono soppresse; 
      3) al comma 4, dopo l'ultimo periodo e' aggiunto  il  seguente:
"Ai fini del presente comma, i redditi derivanti dalle obbligazioni e
dagli altri titoli di cui all'articolo 31 del decreto del  Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n.  601  ed  equiparati  e  dalle
obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella lista di cui al decreto
emanato ai sensi dell'articolo 168-bis,  comma  1,  del  testo  unico
delle imposte sui redditi approvato con  il  decreto  del  Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 sono computati nella misura
del 62,5 per cento dell'ammontare realizzato;". 
  20. Nel decreto-legge 25 settembre 2001, n.  351,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, all'articolo  6,
comma 1, le parole "del 12,50 per cento" sono soppresse. 
  21. Nel decreto legislativo 5 dicembre 2005, n.  252,  all'articolo
17, comma 3, le parole "del 12,50 per cento," sono soppresse. 
  22. Ai proventi degli strumenti finanziari rilevanti in materia  di
adeguatezza patrimoniale ai sensi della normativa comunitaria e delle
discipline prudenziali nazionali,  emessi  da  intermediari  vigilati
dalla Banca d'Italia o da soggetti vigilati dall'ISVAP e  diversi  da
azioni e titoli similari, si applica il  regime  fiscale  di  cui  al
decreto legislativo 1° aprile 1996,  n.  239.  Le  remunerazioni  dei
predetti strumenti finanziari sono in ogni caso  deducibili  ai  fini
della determinazione del reddito del soggetto emittente; resta  ferma
l'applicazione dell'articolo 96 e dell'articolo  109,  comma  9,  del
testo  unico  delle  imposte  sui  redditi  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,  n.  917.  La  presente
disposizione si applica con  riferimento  agli  strumenti  finanziari
emessi a decorrere dal 20 luglio 2011. 
  22-bis. COMMA ABROGATO DAL D.L. 30 APRILE 2019, N. 34. 
  23. I redditi di cui all'articolo 44, comma 1,  lettera  g-quater),
del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con  il  decreto
del  Presidente  della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,  da
assoggettare a ritenuta, ai sensi  dell'articolo  6  della  legge  26
settembre  1985,  n.  482,  o  a  imposta   sostitutiva,   ai   sensi
dell'articolo 26-ter del decreto del Presidente della  Repubblica  29
settembre 1973, n. 600, sono determinati al netto di  una  quota  dei
proventi  riferibili  alle  obbligazioni  e  altri  titoli   di   cui
all'articolo 31  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
settembre 1973, n. 601 ed equiparati e alle obbligazioni emesse dagli
Stati inclusi  nella  lista  di  cui  al  decreto  emanato  ai  sensi
dell'articolo 168-bis, comma 1, del testo  unico  delle  imposte  sui
redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917 e alle obbligazioni emesse da enti territoriali
dei suddetti Stati. Con decreto del Ministro  dell'economia  e  delle
finanze sono stabilite le modalita' di individuazione della quota dei
proventi di cui al periodo precedente. 
  24. Le disposizioni dei commi  da  13  a  23  esplicano  effetto  a
decorrere dal 1° gennaio 2012. 
  25. A decorrere dal 1°  gennaio  2012  sono  abrogate  le  seguenti
disposizioni: 
    a) il comma 8 dell'articolo 20 del decreto-legge 8  aprile  1974,
n. 95, convertito, con modificazioni, nella legge 7 giugno  1974,  n.
216; 
    b) i commi da 1 a 4 dell'articolo 7 del decreto-legge  20  giugno
1996, n. 323, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  8  agosto
1996, n. 425. (4) 
  26. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di  cui  al  comma
11,  per  gli  interessi  e  altri  proventi   soggetti   all'imposta
sostitutiva di cui al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, gli
intermediari di cui all'articolo 2, comma  2,  del  medesimo  decreto
provvedono ad effettuare addebiti e accrediti del conto unico di  cui
all'articolo 3 del citato decreto alla data del 31 dicembre 2011, per
le obbligazioni e titoli similari senza cedola o  con  cedola  avente
scadenza non inferiore a un anno dalla data  del  31  dicembre  2011,
ovvero in occasione della scadenza della cedola o  della  cessione  o
rimborso del titolo, per le obbligazioni e  titoli  similari  diversi
dai precedenti. Per i titoli espressi in valuta estera si tiene conto
del valore del cambio alla data del 31 dicembre 2011. Con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalita' di
svolgimento delle operazioni di addebito e  di  accredito  del  conto
unico. 
  27. Ai redditi di cui all'articolo 44, comma 1, lettera  g-quater),
del testo unico delle imposte sui  redditi  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  derivanti  da
contratti  sottoscritti  fino  al  31  dicembre  2011,   si   applica
l'aliquota del 12,5 per cento sulla  parte  di  redditi  riferita  al
periodo intercorrente tra la data di sottoscrizione o acquisto  della
polizza ed il 31 dicembre 2011.  Ai  fini  della  determinazione  dei
redditi di cui al precedente periodo si  tiene  conto  dell'ammontare
dei premi versati a ogni data di pagamento dei premi medesimi  e  del
tempo  intercorso  tra  pagamento  dei  premi  e  corresponsione  dei
proventi, secondo le disposizioni stabilite con decreto del  Ministro
dell'economia e delle finanze. 
  28. Le  minusvalenze,  perdite  e  differenziali  negativi  di  cui
all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a  c-quater),  del  testo
unico  delle  imposte  sui  redditi  approvato  con  il  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, realizzate fino
alla data del 31  dicembre  2011  sono  portate  in  deduzione  dalle
plusvalenze e dagli altri redditi diversi  di  cui  all'articolo  67,
comma 1, lettere da c-bis) a  c-quinquies),  del  testo  unico  delle
imposte sui redditi approvato con il  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, realizzati successivamente,  per
una quota pari al 62,5 per cento del loro ammontare. Restano fermi  i
limiti temporali di deduzione previsti dagli articoli  68,  comma  5,
del testo unico delle imposte sui redditi approvato  con  il  decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e 6,  comma
5, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461. 
  29. A decorrere dalla data del 1° gennaio 2012, agli effetti  della
determinazione delle plusvalenze e minusvalenze di  cui  all'articolo
67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del testo unico  delle
imposte sui redditi,  approvato  con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in luogo del costo o  valore  di
acquisto, o del valore determinato ai sensi dell'articolo 14, commi 6
e seguenti, del decreto legislativo 21 novembre 1997,  n.  461,  puo'
essere assunto il valore dei titoli, quote, diritti,  valute  estere,
metalli preziosi allo stato grezzo o monetato, strumenti  finanziari,
rapporti e crediti alla data del 31 dicembre 2011, a  condizione  che
il contribuente: 
    a)  opti  per  la  determinazione,  alla   stessa   data,   delle
plusvalenze, delle minusvalenze e dei proventi  di  cui  all'articolo
44, comma 1, lettera g), del testo unico delle imposte  sui  redditi,
approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  22  dicembre
1986,  n.  917,  derivanti  dalla  partecipazione  a   organismi   di
investimento collettivo in valori mobiliari di cui  all'articolo  73,
comma  5-quinquies,  del  citato  testo   unico,   a   organismi   di
investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero, di cui
all'articolo 10-ter, comma 1, della legge 23 marzo 1983, n. 77; 
    b) provveda al versamento dell'imposta sostitutiva  eventualmente
dovuta, secondo i criteri di cui agli articoli  5  e  6  del  decreto
legislativo 21 novembre 1997, n. 461. 
  30. Ai fini del comma 29,  nel  caso  di  cui  all'articolo  5  del
decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, l'opzione di  cui  alla
lettera a) del comma 29  e'  esercitata,  in  sede  di  dichiarazione
annuale dei redditi e  si  estende  a  tutti  i  titoli  o  strumenti
finanziari detenuti;  l'imposta  sostitutiva  dovuta  e'  corrisposta
secondo le modalita' e nei termini previsti dal comma 4 dello  stesso
articolo 5. Nel caso di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 21
novembre 1997, n. 461, l'opzione si estende a tutti i titoli, quote o
certificati inclusi nel rapporto di custodia o amministrazione e puo'
essere esercitata entro il 31 marzo 2012;  l'imposta  sostitutiva  e'
versata dagli intermediari  entro  il  16  maggio  2012,  ricevendone
provvista dal contribuente. 
  31. Ove non siano applicabili le disposizioni dei commi  29  e  30,
per i proventi di cui all'articolo 44, comma 1, lettera g), del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n.   917,   derivanti   dalla
partecipazione agli organismi di investimento collettivo  di  cui  al
comma 29, lettera a), l'opzione puo' essere esercitata  entro  il  31
marzo 2012, con comunicazione ai soggetti  residenti  incaricati  del
pagamento dei proventi medesimi, del riacquisto o della  negoziazione
delle quote o azioni; l'imposta sostitutiva e' versata  dai  medesimi
soggetti  entro  il  16  maggio  2012,  ricevendone   provvista   dal
contribuente. 
  32. Le minusvalenze e perdite di  cui  all'articolo  67,  comma  1,
lettere da c-bis) a c-quinquies), del testo unico delle  imposte  sui
redditi approvato con il decreto del Presidente della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917, derivanti dall'esercizio delle opzioni di  cui
al comma precedente sono portate in  deduzione  dalle  plusvalenze  e
dagli altri redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1,  lettere
da c-bis) a c-quinquies), del testo unico delle imposte  sui  redditi
approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre
1986, n. 917, realizzati successivamente, fino al 31  dicembre  2012,
per una quota pari al 62,5 per cento del loro ammontare. 
  33. Per le gestioni individuali di portafoglio di cui  all'articolo
7 del decreto legislativo 21 novembre 1997,  n.  461,  gli  eventuali
risultati negativi di gestione rilevati alla  data  del  31  dicembre
2011 sono portati in deduzione dai  risultati  di  gestione  maturati
successivamente, per una quota  pari  al  62,5  per  cento  del  loro
ammontare. Restano fermi i limiti temporali di utilizzo dei risultati
negativi di gestione previsti dall'articolo 7, comma 10, del  decreto
legislativo 21 novembre 1997, n. 461. 
  34. Con decreto del Ministro dell'economia  e  delle  finanze  sono
stabilite le modalita' di applicazione dei commi da 29 a 32. 
  35. All'ultimo periodo del comma 4 bis dell'articolo 10 della legge
8 maggio 1998,  n.  146,  dopo  la  parola  "446"  sono  aggiunte  le
seguenti: "e che i contribuenti interessati  risultino  congrui  alle
risultanze degli studi di settore, anche a seguito di adeguamento, in
relazione al periodo di imposta precedente".  All'articolo  1,  comma
1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n.
195, dopo le parole "o aree territoriali" sono aggiunte le  seguenti:
", o per aggiornare o istituire gli indicatori  di  cui  all'articolo
10-bis della legge 8 maggio 1998, n. 146". 
  35-bis. All'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica
30 maggio 2002, n. 115, sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) al comma 1, lettera d), le  parole:  "e  amministrativi"  sono
soppresse; 
    b) al comma 3-bis, dopo le  parole:  "procedura  civile  e"  sono
inserite le seguenti: "il  proprio  indirizzo  di  posta  elettronica
certificata ai sensi dell'articolo"; 
    c) al comma 6, e' aggiunto il  seguente  periodo:  "Se  manca  la
dichiarazione di cui al comma 3-bis dell'articolo 14, il processo  si
presume del valore indicato al comma 6-quater, lettera f)"; 
    d) al comma 6-bis,  lettera  e),  sono  soppressi  i  due  ultimi
periodi; 
    e) dopo il comma 6-bis, e' inserito il seguente: 
    "6-bis.1. Gli importi di cui alle lettere a), b ), c), d)  ed  e)
del comma 6-bis sono aumentati  della  meta'  ove  il  difensore  non
indichi il proprio indirizzo di posta elettronica  certificata  e  il
proprio recapito fax, ai  sensi  dell'articolo  136  del  codice  del
processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio  2010,
n. 104, ovvero qualora la parte ometta di indicare il codice  fiscale
nel ricorso. L'onere relativo al pagamento dei suddetti contributi e'
dovuto in ogni caso  dalla  parte  soccombente,  anche  nel  caso  di
compensazione giudiziale delle spese  e  anche  se  essa  non  si  e'
costituita in giudizio. Ai fini predetti, la soccombenza si determina
con il passaggio in giudicato della sentenza. Ai  fini  del  presente
comma, per ricorsi si intendono quello principale, quello incidentale
e i motivi aggiunti che introducono domande nuove"; 
    f) al comma 6-quater, lettera c),  sono  aggiunte,  in  fine,  le
seguenti  parole:  "e  per  le  controversie  tributarie  di   valore
indeterminabile". 
  35-ter. Al codice di procedura civile sono  apportate  le  seguenti
modifiche: 
    a) all'articolo 125,  primo  comma,  e'  aggiunto,  in  fine,  il
seguente periodo: "Il difensore deve, altresi', indicare  il  proprio
indirizzo di posta elettronica certificata e  il  proprio  numero  di
fax"; 
    b) all'articolo 136, e' aggiunto, in  fine,  il  seguente  comma:
"Tutte le comunicazioni alle parti devono essere  effettuate  con  le
modalita' di cui al terzo comma". 
  35-quater. Al decreto legislativo 31 dicembre 1992,  n.  546,  sono
apportate le seguenti modifiche: 
    a) all'articolo 18, comma 2, lettera b), dopo le parole:  "codice
fiscale" sono  aggiunte  le  seguenti:  "e  dell'indirizzo  di  posta
elettronica certificata"; 
    b) all'articolo 18, comma 4, dopo  le  parole:  "codice  fiscale"
sono inserite le seguenti:  "e  all'indirizzo  di  posta  elettronica
certificata"; 
    c) all'articolo 22, comma 1, e' aggiunto, in  fine,  il  seguente
periodo: "All'atto della costituzione in giudizio, il ricorrente deve
depositare la nota di iscrizione al ruolo,  contenente  l'indicazione
delle parti, del difensore che si costituisce,  dell'atto  impugnato,
della materia del contendere, del valore della controversia  e  della
data di notificazione del ricorso". 
  35-quinquies. Al decreto-legge 6 luglio 2011,  n.  98,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate
le seguenti modifiche: 
    a) all'articolo 37, al comma 3, le parole: "entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite
dalle seguenti: "entro il 31 ottobre 2011", e al comma 7, le  parole:
"alle controversie instaurate" sono sostituite  dalle  seguenti:  "ai
procedimenti iscritti a ruolo"; 
    b) all'articolo 39, comma 4, e' aggiunto, in  fine,  il  seguente
periodo: "Ai fini del periodo precedente, si intendono in servizio  i
magistrati non collocati  a  riposo  al  momento  dell'indizione  dei
concorsi". 
  35-sexies. All'articolo 8, comma 5, del decreto legislativo 4 marzo
2010, n. 28, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:  "Il  giudice
condanna la parte costituita che, nei casi previsti dall'articolo  5,
non ha partecipato al  procedimento  senza  giustificato  motivo,  al
versamento all'entrata del bilancio  dello  Stato  di  una  somma  di
importo  corrispondente  al  contributo  unificato  dovuto   per   il
giudizio". 
  35-septies. All'articolo 8  del  decreto  legislativo  31  dicembre
1992, n. 545, e successive modificazioni, sono apportate le  seguenti
modifiche: 
    a) al comma  1,  lettera  m-bis),  sono  aggiunte,  in  fine,  le
seguenti parole: ", ed esercitano, anche in forma non individuale, le
attivita' individuate nella lettera i)"; 
    b) al comma 1-bis, al primo ed al  secondo  periodo,  le  parole:
"parenti  fino  al  terzo  grado"  sono  sostituite  dalle  seguenti:
"parenti fino al secondo grado". 
  35-octies. COMMA ABROGATO DAL D.L. 2 MARZO 2012, N. 16,  CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI DALLA L. 26 APRILE 2012, N. 44. 
  36.  Le  maggiori  entrate  derivanti  dal  presente  decreto  sono
riservate all'Erario, per un  periodo  di  cinque  anni,  per  essere
destinate alle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi
di finanza pubblica concordati in sede europea, anche alla luce della
eccezionalita'  della  situazione   economica   internazionale.   Con
apposito decreto del Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  da
emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in  vigore  della
legge  di  conversione  del  presente  decreto,  sono  stabilite   le
modalita' di individuazione del maggior gettito, attraverso  separata
contabilizzazione. A partire dall'anno 2013, il Documento di economia
e finanza contiene una  valutazione,  relativa  all'anno  precedente,
delle  maggiori  entrate  strutturali  ed  effettivamente   incassate
derivanti dall'attivita' di contrasto  dell'evasione  fiscale.  Dette
maggiori risorse, al  netto  di  quelle  necessarie  al  mantenimento
dell'equilibrio di bilancio e alla  riduzione  del  rapporto  tra  il
debito e il prodotto interno lordo, nonche'  di  quelle  derivanti  a
legislazione vigente dall'attivita' di recupero fiscale svolta  dalle
regioni,  dalle  province  e  dai  comuni,  unitamente  alle  risorse
derivanti dalla riduzione delle spese  fiscali,  confluiscono  in  un
Fondo per la riduzione strutturale della  pressione  fiscale  e  sono
finalizzate  al  contenimento  degli  oneri  fiscali  gravanti  sulle
famiglie e sulle imprese, secondo le modalita' di destinazione  e  di
impiego indicate nel medesimo Documento di economia e finanza. (27) 
  36.1. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 24 SETTEMBRE 2015, N. 160. 
  36-bis.  In  anticipazione  della  riforma  del  sistema   fiscale,
all'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono
apportate le seguenti modifiche: 
    a) alla lettera b), le parole: "per la quota del  30  per  cento"
sono sostituite dalle seguenti: "per la quota del 40 per cento"; 
    b) alla lettera b-bis), le parole:  "per  la  quota  del  55  per
cento" sono sostituite dalle seguenti:  "per  la  quota  del  65  per
cento". (6) 
  36-ter. Al comma 1 dell'articolo  6  del  decreto-legge  15  aprile
2002, n. 63, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  15  giugno
2002, n. 112, le parole: "si applica in ogni caso  alla  quota  degli
utili netti annuali" sono sostituite dalle seguenti: "non si  applica
alla quota del 10 per cento degli utili netti annuali". (6) 
  36-quater. Le disposizioni di cui  ai  commi  36-bis  e  36-ter  si
applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo  a  quello  in
corso alla data di entrata in vigore della legge di  conversione  del
presente decreto. Nella determinazione degli acconti  dovuti  per  il
periodo di imposta di prima applicazione si assume, quale imposta del
periodo precedente, quella che si sarebbe determinata  applicando  le
disposizioni di cui commi 36-bis e 36-ter. 
  36-quinquies. L'aliquota dell'imposta sul reddito delle societa' di
cui all'articolo 75 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,
e   successive   modificazioni,   dovuta   dai   soggetti    indicati
nell'articolo 30, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n.  724,  e'
applicata con una maggiorazione  di  10,5  punti  percentuali.  Sulla
quota del reddito imputato per trasparenza ai sensi  dell'articolo  5
del testo unico delle  imposte  sui  redditi  dai  soggetti  indicati
dall'articolo 30, comma 1, della legge 23 dicembre 1994,  n.  724,  a
societa' o enti soggetti all'imposta sul reddito delle societa' trova
comunque applicazione detta maggiorazione. 
  36-sexies. I soggetti indicati nell'articolo  30,  comma  1,  della
legge 23 dicembre 1994, n. 724, che hanno esercitato l'opzione per la
tassazione di gruppo di cui all'articolo 117 del  testo  unico  delle
imposte sui redditi, assoggettano autonomamente  il  proprio  reddito
imponibile alla  maggiorazione  prevista  dal  comma  36-quinquies  e
provvedono al relativo versamento. 
  36-septies.  Il  comma  36-sexies  trova  applicazione  anche   con
riguardo alla quota di reddito  imputato  per  trasparenza  ai  sensi
dell'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, da uno dei
soggetti indicati nell'articolo 30, comma 1, della legge 23  dicembre
1994, n. 724, ad una societa' o ente che abbia  esercitato  l'opzione
per la tassazione di gruppo ai  sensi  dell'articolo  117  del  testo
unico delle imposte sui redditi. 
  36-octies. I soggetti indicati nell'articolo  30,  comma  1,  della
legge 23 dicembre 1994, n. 724, che hanno esercitato, in qualita'  di
partecipati, l'opzione per la trasparenza fiscale di cui all'articolo
115 o all'articolo 116 del testo unico  delle  imposte  sui  redditi,
assoggettano  autonomamente  il  proprio  reddito   imponibile   alla
maggiorazione  prevista  dal  comma  36-quinquies  e  provvedono   al
relativo versamento. I soggetti indicati nell'articolo 30,  comma  1,
della legge 23 dicembre 1994, n.  724,  che  abbiano  esercitato,  in
qualita' di partecipanti, l'opzione per la trasparenza fiscale di cui
al citato articolo 115 del testo  unico  delle  imposte  sui  redditi
assoggettano  il  proprio  reddito  imponibile   alla   maggiorazione
prevista dal  comma  36-quinquies,  senza  tener  conto  del  reddito
imputato dalla societa' partecipata. 
  36-novies. Le disposizioni  di  cui  ai  commi  da  36-quinquies  a
36-octies si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a
quello in corso alla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto. Nella determinazione degli  acconti
dovuti per il periodo di imposta di  prima  applicazione  si  assume,
quale  imposta  del  periodo  precedente,  quella  che   si   sarebbe
determinata  applicando  le  disposizioni  di   cui   ai   commi   da
36-quinquies a 36-octies. 
  36-decies.((COMMA ABROGATO DAL D.L. 21 GIUGNO 2022, N. 73)).((40)) 
  36-undecies.((COMMA  ABROGATO  DAL  D.L.   21   GIUGNO   2022,   N.
73)).((40)) 
  36-duodecies.((COMMA  ABROGATO  DAL  D.L.  21   GIUGNO   2022,   N.
73)).((40)) 
  36-terdecies. All'articolo 67,  comma  1,  del  testo  unico  delle
imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo la lettera
h-bis), e' inserita la seguente: 
  "h-ter) la differenza tra il valore di mercato e  il  corrispettivo
annuo per la concessione in godimento di beni dell'impresa a  soci  o
familiari dell'imprenditore". 
  36-quaterdecies. I costi relativi ai beni dell'impresa concessi  in
godimento a soci o familiari dell'imprenditore per  un  corrispettivo
annuo inferiore al valore di mercato del  diritto  di  godimento  non
sono in ogni caso ammessi in deduzione dal reddito imponibile. 
  36-quinquiesdecies. La differenza tra il valore  di  mercato  e  il
corrispettivo annuo concorre alla formazione del  reddito  imponibile
del socio o familiare utilizzatore ai sensi dell'articolo  67,  comma
1, lettera  h-ter),  del  testo  unico  delle  imposte  sui  redditi,
introdotta dal comma 36-terdecies del presente articolo. 
  36-sexiesdecies. COMMA ABROGATO DAL D.L. 30 DICEMBRE 2016, N.  244,
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 27 FEBBRAIO 2017, N. 19. 
  36-septiesdecies. COMMA ABROGATO DAL D.L. 30 DICEMBRE 2016, N. 244,
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 27 FEBBRAIO 2017, N. 19. 
  36-duodevicies. Le disposizioni di cui ai commi da  36-terdecies  a
36-septiesdecies si  applicano  a  decorrere  dal  periodo  d'imposta
successivo a quello in corso alla data di  entrata  in  vigore  della
legge di conversione del presente decreto. Nella determinazione degli
acconti dovuti per il periodo di imposta  di  prima  applicazione  si
assume, quale imposta del periodo precedente, quella che  si  sarebbe
determinata  applicando  le  disposizioni  di   cui   ai   commi   da
36-terdecies a 36-septiesdecies. 
  36-undevicies. COMMA ABROGATO DAL D.L. 6  DICEMBRE  2011,  N.  201,
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 22 DICEMBRE 2011, N. 214. 
  36-vicies. Al comma 1 dell'articolo 2 del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696,  e'  abrogata  la  lettera
rr). 
  36-vicies semel. Al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74,  sono
apportate le seguenti modifiche: 
    a) all'articolo 2, e' abrogato il comma 3; 
    b) all'articolo 3, comma  1,  lettera  a),  le  parole:  "a  lire
centocinquanta milioni"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "a  euro
trentamila"; 
    c) all'articolo 3, comma 1, lettera b), le parole:  "a  lire  tre
miliardi" sono sostituite dalle seguenti: "a euro un milione"; 
    d) all'articolo 4, comma  1,  lettera  a),  le  parole:  "a  lire
duecento  milioni"  sono   sostituite   dalle   seguenti:   "a   euro
cinquantamila"; 
    e) all'articolo 4, comma  1,  lettera  b),  le  parole:  "a  lire
quattro  miliardi"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "a  euro  due
milioni"; 
    f) all'articolo 5, comma 1, le  parole:  "a  lire  centocinquanta
milioni" sono sostituite dalle seguenti "a euro trentamila"; 
    g) all'articolo 8, e' abrogato il comma 3; 
    h) all'articolo 12, dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente: 
    "2-bis. Per i delitti previsti dagli  articoli  da  2  a  10  del
presente decreto l'istituto della sospensione condizionale della pena
di cui all'articolo 163 del codice penale non trova applicazione  nei
casi in cui  ricorrano  congiuntamente  le  seguenti  condizioni:  a)
l'ammontare dell'imposta evasa sia superiore  al  30  per  cento  del
volume d'affari; b) l'ammontare dell'imposta evasa  sia  superiore  a
tre milioni di euro"; 
    i) all'articolo  13,  comma  1,  le  parole:  "alla  meta'"  sono
sostituite dalle seguenti "ad un terzo"; 
    l) all'articolo 17, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
    "1-bis. I termini di prescrizione per i  delitti  previsti  dagli
articoli da 2 a 10 del presente decreto sono elevati di un terzo"; 
    m) all'articolo 13, dopo il comma 2, e' inserito il seguente: 
    "2-bis. Per i delitti di cui al presente  decreto  l'applicazione
della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura  penale
puo' essere chiesta dalle parti solo qualora ricorra  la  circostanza
attenuante di cui ai commi 1 e 2". 
  36-vicies bis.  Le  norme  di  cui  al  comma  36-vicies  semel  si
applicano ai fatti successivi alla data di entrata  in  vigore  della
legge di conversione del presente decreto. 
  36-vicies ter. Per gli esercenti imprese o arti e  professioni  con
ricavi e compensi dichiarati non superiori a  5  milioni  di  euro  i
quali  per  tutte  le  operazioni   attive   e   passive   effettuate
nell'esercizio dell'attivita' utilizzano esclusivamente strumenti  di
pagamento diversi  dal  denaro  contante  e  nelle  dichiarazioni  in
materia di imposte sui redditi e imposte sul valore aggiunto indicano
gli estremi identificativi dei rapporti con gli operatori  finanziari
di cui all'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente  della
Repubblica 29 settembre  1973,  n.  605,  in  corso  nel  periodo  di
imposta, le sanzioni amministrative previste dagli articoli 1, 5 e  6
del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, sono  ridotte  alla
meta'. 
  36-vicies quater. Al comma 6, primo periodo,  dell'articolo  50-bis
del  decreto-legge  30  agosto  1993,   n.   331,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, dopo  le  parole:
"agli effetti dell'IVA" sono inserite  le  seguenti:  "iscritti  alla
Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura  da  almeno
un anno,  che  dimostrino  una  effettiva  operativita'  e  attestino
regolarita'  dei  versamenti  IVA,  con  le  modalita'  definite  con
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate,". 
 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (4) 
  Il D.L. 29 dicembre 2011,  n.  216,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 24 febbraio 2012, n. 14, ha disposto (con l'art.  29,  comma
2) che "L'applicazione delle disposizioni dell'articolo 2,  comma  6,
del  decreto-legge  13  agosto  2011,   n.   138,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, decorre: 
    a) dal 1° gennaio 2012 con  riferimento  agli  interessi  e  agli
altri proventi derivanti da  conti  correnti  e  depositi  bancari  e
postali, anche se rappresentati da certificati,  maturati  a  partire
dalla predetta data; 
    b) dal giorno successivo alla data di scadenza del  contratto  di
pronti contro termine stipulato anteriormente al 1°  gennaio  2012  e
avente durata non superiore a 12 mesi, relativamente  ai  redditi  di
cui all'articolo 44, comma 1, lettera g-bis), del testo  unico  delle
imposte  sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del  Presidente   della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e  successive  modificazioni,  e
agli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e titoli similari
di cui al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239". 
  Ha inoltre disposto (con l'art. 29, comma  3)  che  "L'applicazione
delle disposizioni di cui al comma 13, lettera a), numeri 1) e  2)  e
al comma 25, lettera b), dell'articolo 2 del decreto-legge 13  agosto
2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre
2011, n. 148, decorre  dal  1°  gennaio  2012  con  riferimento  agli
interessi e proventi maturati a partire dalla predetta data". 
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AGGIORNAMENTO (6) 
  Il D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla  L.
26 aprile 2012, n. 44, ha disposto: 
  - (con l'art. 3 comma 3) che "L'efficacia della disposizione di cui
all'articolo 2, comma 4-ter, lettera c), del decreto-legge 13  agosto
2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre
2011,  n.  148,  come  introdotta  dall'articolo  12,  comma  2,  del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, limitatamente  alla  erogazione
di  stipendi  e  pensioni  corrisposti  da  enti  e   amministrazioni
pubbliche, e' differita al 1º luglio 2012." 
  - (con l'art. 3, comma 4) che "La  disposizione  di  cui  al  primo
periodo del comma 3 non trova applicazione nei riguardi di  coloro  i
quali, anteriormente alla data di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto,  si  sono  gia'  conformati   alla   disposizione   di   cui
all'articolo 2, comma 4-ter, lettera c), del decreto-legge 13  agosto
2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre
2011,  n.  148,  come  introdotta  dall'articolo  12,  comma  2,  del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214." 
  - (con l'art. 4, comma 5-quinquies) che "Per le cooperative di  cui
alla sezione II del capo V del titolo II del testo unico  di  cui  al
decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, le disposizioni di cui
ai commi 36-bis e 36-ter dell'articolo 2 del decreto-legge 13  agosto
2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre
2011, n. 148, si applicano a decorrere dal secondo periodo  d'imposta
successivo a quello in corso alla data di  entrata  in  vigore  della
citata legge n. 148 del 2011." 
------------- 
AGGIORNAMENTO (15) 
  La Corte Costituzionale, con sentenza 24 - 31 ottobre 2012, n.  241
(in G.U. 1a s.s. 7/11/2012, n. 44)  ha  dichiarato  "l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 2, commi 5-bis e 5-ter, del decreto-legge n.
138 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n.  148  del
2011, nella parte in cui  dispone  che  la  riserva  allo  Stato  del
gettito delle entrate derivanti da tali commi si applica alla Regione
siciliana con riguardo a tributi spettanti alla Regione ai sensi  del
r.d.lgs. 15 maggio 1946, n. 455  (Approvazione  dello  statuto  della
Regione siciliana), convertito in legge  costituzionale  26  febbraio
1948, n. 2, e dal d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074 (Norme di attuazione
dello Statuto della Regione siciliana in materia finanziaria)". 
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AGGIORNAMENTO (22) 
  La L. 27 dicembre 2013, n. 147, ha disposto (con  l'art.  1,  comma
590) che "Le  disposizioni  di  cui  all'articolo  2,  comma  2,  del
decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, continuano ad  applicarsi,  in
quanto compatibili, dal 1º gennaio 2014 al 31 dicembre 2016. Ai  fini
della verifica del superamento del limite di  300.000  euro  rilevano
anche i trattamenti pensionistici di cui al comma 486, fermo restando
che su tali trattamenti il contributo di solidarieta' di cui al primo
periodo non e' dovuto". 
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AGGIORNAMENTO (27) 
  Il D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito con  modificazioni  dalla
L. 23 giugno 2014, n. 89, ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Le
disposizioni di cui all'articolo 2, comma 36, terzo e quarto periodo,
del  decreto-legge  13  agosto  2011,   n.   138,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 14 settembre  2011,  n.  148,  cosi'  come
modificato dall'articolo 1, comma 299, della legge 24 dicembre  2012,
n. 228, si applicano fino all'annualita' 2013  con  riferimento  alla
valutazione delle maggiori  entrate  dell'anno  medesimo  rispetto  a
quelle del 2012. Le maggiori entrate  strutturali  ed  effettivamente
incassate  nell'anno  2013  derivanti  dall'attivita'  di   contrasto
all'evasione fiscale, valutate ai  sensi  del  predetto  articolo  2,
comma 36, in 300 milioni di euro  annui  dal  2014,  concorrono  alla
copertura degli oneri derivanti dal presente decreto". 
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AGGIORNAMENTO (40) 
  Il D.L. 21 giugno 2022, n. 73, ha disposto (con l'art. 9, comma  1)
che le presenti abrogazioni decorrono dal periodo d'imposta in  corso
al 31 dicembre 2022.