DECRETO LEGISLATIVO 31 dicembre 1992, n. 546

Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413.

note: Entrata in vigore del decreto: 15-1-1993 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/02/2023)
Testo in vigore dal: 16-9-2022
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 16 
                    Comunicazioni e notificazioni 
 
  1. Le comunicazioni sono fatte  mediante  avviso  della  segreteria
della ((corte di giustizia tributaria  di  primo  e  secondo  grado))
consegnato alle parti, che ne rilasciano immediatamente  ricevuta,  o
spedito  a  mezzo  del  servizio  postale  in   plico   senza   busta
raccomandata con avviso di ricevimento, sul quale  non  sono  apposti
segni  o  indicazioni  dai  quali  possa   desumersi   il   contenuto
dell'avviso. Le comunicazioni agli enti impositori, agli agenti della
riscossione ed ai soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo  53
del decreto legislativo 15 dicembre  1997,  n.  446,  possono  essere
fatte mediante trasmissione di elenco in duplice esemplare,  uno  dei
quali,  immediatamente  datato  e  sottoscritto  per   ricevuta,   e'
restituito alla segreteria della ((corte di giustizia  tributaria  di
primo e secondo grado)).  La  segreteria  puo'  anche  richiedere  la
notificazione dell'avviso da parte  dell'ufficio  giudiziario  o  del
messo comunale nelle forme di cui al comma 2. 
  1-bis. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 24 SETTEMBRE 2015, N. 156. 
  2. Le notificazioni sono fatte secondo le norme degli articoli  137
e seguenti del codice di  procedura  civile,  salvo  quanto  disposto
dall'art. 17. 
  3. Le notificazioni possono essere fatte anche direttamente a mezzo
del servizio postale mediante spedizione  dell'atto  in  plico  senza
busta raccomandato con avviso di  ricevimento,  sul  quale  non  sono
apposti segni o indicazioni dai quali possa  desumersi  il  contenuto
dell'atto, ovvero all'ufficio del Ministero delle finanze ed all'ente
locale mediante  consegna  dell'atto  all'impiegato  addetto  che  ne
rilascia ricevuta sulla copia. 
  4. Gli enti impositori, gli agenti della riscossione e  i  soggetti
iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo  15
dicembre 1997, n. 446, provvedono alle notificazioni  anche  a  mezzo
del  messo  comunale  o  di  messo  autorizzato  dall'amministrazione
finanziaria, con l'osservanza delle disposizioni di cui al comma 2. 
  5. Qualunque comunicazione o notificazione  a  mezzo  del  servizio
postale si considera fatta nella data della spedizione; i termini che
hanno inizio dalla  notificazione  o  dalla  comunicazione  decorrono
dalla data in cui l'atto e' ricevuto.