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DECRETO LEGISLATIVO 31 dicembre 1992, n. 546

Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413.

note: Entrata in vigore del decreto: 15-1-1993 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 11/01/2024)
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Testo in vigore dal:  16-9-2022
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Art. 25

Iscrizione del ricorso nel registro generale
Fascicolo d'ufficio del processo e fascicoli di parte
1. La segreteria della
((corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado))
iscrive il ricorso nel registro generale e forma il fascicolo d'ufficio del processo, inserendovi i fascicoli del ricorrente e delle altre parti, con gli atti e i documenti prodotti, nonché, successivamente, gli originali dei verbali di udienza, delle ordinanze e dei decreti e copia delle sentenze.
2. I fascicoli delle parti restano acquisiti al fascicolo d'ufficio e sono ad esse restituiti al termine del processo. Le parti possono ottenere copia autentica degli atti e documenti contenuti nei fascicoli di parte e d'ufficio. PERIODO ABROGATO DAL D.P.R. 30 MAGGIO 2002, N. 115.
3. La segreteria sottopone al presidente della
((corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado))
il fascicolo del processo appena formato.