DECRETO-LEGGE 30 agosto 1993, n. 331

Armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sugli oli minerali, sull'alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate da direttive CEE e modificazioni conseguenti a detta armonizzazione, nonche' disposizioni concernenti la disciplina dei centri autorizzati di assistenza fiscale, le procedure dei rimborsi di imposta, l'esclusione dall'ILOR dei redditi di impresa fino all'ammontare corrispondente al contributo diretto lavorativo, l'istituzione per il 1993 di un'imposta erariale straordinaria su taluni beni ed altre disposizioni tributarie.

note: Entrata in vigore del decreto: 30-8-1993.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 29 ottobre 1993, n. 427 (in G.U. 29/10/1993, n.255).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/08/2022)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 1-4-2017
aggiornamenti all'articolo
                             Art. 50-bis 
                   (Depositi fiscali ai fini IVA) 
 
  1. Sono  istituiti,  ai  fini  dell'imposta  sul  valore  aggiunto,
speciali depositi fiscali, in prosieguo  denominati  "depositi  IVA",
per la  custodia  di  beni  nazionali  e  comunitari  che  non  siano
destinati alla vendita al minuto nei locali  dei  depositi  medesimi.
Sono abilitate a gestire tali depositi le imprese esercenti magazzini
generali munite di autorizzazione doganale, quelle esercenti depositi
franchi  e  quelle  operanti  nei  punti   franchi.   Sono   altresi'
considerati depositi IVA: 
    a) i depositi fiscali di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e),
del testo unico di cui al decreto legislativo  26  ottobre  1995,  n.
504, e successive modificazioni per i prodotti soggetti ad accisa; 
    b)  i  depositi  doganali  di  cui  all'articolo   525,   secondo
paragrafo, del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del  2
luglio 1993, e  successive  modificazioni,  compresi  quelli  per  la
custodia e la lavorazione delle lane di cui al  decreto  ministeriale
del 28 novembre 1934, relativamente ai beni  nazionali  o  comunitari
che in  base  alle  disposizioni  doganali  possono  essere  in  essi
introdotti. 
  2. Su autorizzazione del direttore regionale delle  entrate  ovvero
del direttore delle entrate delle province autonome di  Trento  e  di
Bolzano e della Valle d'Aosta, possono essere abilitati  a  custodire
beni nazionali e comunitari in regime di deposito IVA altri  soggetti
che  riscuotono  la  fiducia  dell'Amministrazione  finanziaria.  Con
decreto del Ministro delle finanze, da emanare entro il 1 marzo 1997,
sono  dettati  le   modalita'   e   i   termini   per   il   rilascio
dell'autorizzazione ai soggetti  interessati.  L'autorizzazione  puo'
essere revocata dal medesimo direttore regionale delle entrate ovvero
dal direttore delle entrate delle province autonome di  Trento  e  di
Bolzano e della Valle d'Aosta qualora siano riscontrate irregolarita'
nella gestione del deposito e deve essere  revocata  qualora  vengano
meno le condizioni per il rilascio; in tal caso i beni  giacenti  nel
deposito si intendono  estratti  agli  effetti  del  comma  6,  salva
l'applicazione della lettera i)  del  comma  4.  Se  il  deposito  e'
destinato a custodire beni per  conto  terzi,  l'autorizzazione  puo'
essere  rilasciata  esclusivamente  a   societa'   per   azioni,   in
accomandita per azioni, a responsabilita' limitata, a societa'  coop-
erative o ad enti, il cui capitale ovvero fondo di dotazione non  sia
inferiore ad un miliardo di lire. Detta limitazione  non  si  applica
per i depositi che custodiscono beni,  spediti  da  soggetto  passivo
identificato in altro Stato membro della Comunita' europea, destinati
ad  essere  ceduti   al   depositario;   in   tal   caso   l'acquisto
intracomunitario si considera effettuato dal depositario, al  momento
dell'estrazione dei beni. 
  2-bis. I soggetti  esercenti  le  attivita'  di  cui  al  comma  1,
anteriormente  all'avvio  della  operativita'  quali  depositi   IVA,
presentano agli uffici delle dogane e delle entrate, territorialmente
competenti, apposita comunicazione anche al fine  della  valutazione,
qualora non ricorrano  i  presupposti  di  cui  al  comma  2,  quarto
periodo, della congruita' della garanzia prestata in  relazione  alla
movimentazione complessiva delle merci. 
  3. Ai fini della gestione del deposito IVA deve essere  tenuto,  ai
sensi dell'articolo 53, terzo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e  successive  modificazioni,  un
apposito registro che evidenzi la movimentazione dei beni. Il  citato
registro  deve  essere  conservato  ai  sensi  dell'articolo  39  del
predetto decreto n. 633 del 1972; deve, altresi', essere  conservato,
a norma della medesima disposizione, un esemplare dei documenti presi
a base dell'introduzione e dell'estrazione dei beni dal deposito, ivi
compresi quelli relativi ai dati di cui al comma 6, ultimo periodo, e
di quelli relativi agli scambi eventualmente intervenuti  durante  la
giacenza dei beni nel deposito medesimo.  Con  decreto  del  Ministro
delle finanze sono indicate le modalita'  relative  alla  tenuta  del
predetto  registro,  nonche'  quelle  relative   all'introduzione   e
all'estrazione dei beni dai depositi. 
  4. Sono effettuate senza pagamento dell'imposta sul valore aggiunto
le seguenti operazioni: 
    a)  gli  acquisti  intracomunitari  di  beni  eseguiti   mediante
introduzione in un deposito IVA; 
    b) le operazioni di immissione in  libera  pratica  di  beni  non
comunitari destinati ad essere introdotti in un deposito  IVA  previa
prestazione  di   idonea   garanzia   commisurata   all'imposta.   La
prestazione della garanzia non e' dovuta per i  soggetti  certificati
ai sensi dell'articolo 14-bis del regolamento (CEE) n. 2454/93  della
Commissione, del 2 luglio 1993, e  successive  modificazioni,  e  per
quelli esonerati ai sensi dell'articolo  90  del  testo  unico  delle
disposizioni legislative in materia doganale, di cui al  decreto  del
Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43; 
    c) le cessioni di  beni  eseguite  mediante  introduzione  in  un
deposito I.V.A.; (48) 
    d)  ((LETTERA  ABROGATA  DAL  D.L.  22  OTTOBRE  2016,  N.   193,
CONVERTITO DALLA L. 1 DICEMBRE 2016, N. 225)); 
    e) le cessioni di beni custoditi in un deposito IVA; 
    f) le cessioni intracomunitarie di beni estratti da  un  deposito
IVA con spedizione in un altro Stato membro della Comunita'  europea,
salvo che si tratti di cessioni intracomunitarie soggette ad  imposta
nel territorio dello Stato; 
    g) le cessioni di beni estratti da un deposito IVA con  trasporto
o spedizione fuori del territorio della Comunita' europea; 
    h)  le  prestazioni  di  servizi,  comprese  le   operazioni   di
perfezionamento e le manipolazioni usuali, relative a beni  custoditi
in un deposito IVA, anche se materialmente eseguite non nel  deposito
stesso ma nei locali limitrofi sempreche', in tal caso,  le  suddette
operazioni siano di durata non superiore a sessanta giorni; (36) (43)
(44) 
    i) il trasferimento dei beni in altro deposito IVA. 
  5. Il controllo  sulla  gestione  dei  depositi  IVA  e'  demandato
all'ufficio doganale  o  all'ufficio  tecnico  di  finanza  che  gia'
esercita la vigilanza sull'impianto ovvero, nei casi di cui al  comma
2, all'ufficio delle entrate indicato nell'autorizzazione. Gli uffici
delle entrate ed  i  comandi  del  Corpo  della  Guardia  di  finanza
possono, previa intesa  con  i  predetti  uffici,  eseguire  comunque
controlli inerenti al corretto adempimento  degli  obblighi  relativi
alle operazioni afferenti i beni depositati. 
  6. L'estrazione dei beni da un deposito I.V.A. ai fini  della  loro
utilizzazione o in esecuzione di atti  di  commercializzazione  nello
Stato puo' essere effettuata solo da soggetti passivi d'imposta  agli
effetti dell'I.V.A. e comporta il  pagamento  dell'imposta;  la  base
imponibile  e'  costituita  dal  corrispettivo  o   valore   relativo
all'operazione   non    assoggettata    all'imposta    per    effetto
dell'introduzione ovvero,  qualora  successivamente  i  beni  abbiano
formato oggetto di una o piu' cessioni, dal  corrispettivo  o  valore
relativo all'ultima di tali cessioni, in ogni caso aumentato, se  non
gia' compreso, dell'importo relativo alle  eventuali  prestazioni  di
servizi delle quali i beni stessi abbiano formato oggetto durante  la
giacenza fino al momento dell'estrazione. Per l'estrazione  dei  beni
introdotti nel deposito  IVA  ai  sensi  del  comma  4,  lettera  b),
l'imposta e' dovuta dal soggetto che procede all'estrazione, a  norma
dell'articolo 17, secondo comma, del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 26 ottobre 1972, n.  633,  previa  prestazione  di  idonea
garanzia con i contenuti, secondo modalita' e nei casi  definiti  con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Nei restanti casi
di cui al comma 4 e, per quelli di cui al  periodo  precedente,  sino
all'adozione del  decreto,  l'imposta  e'  dovuta  dal  soggetto  che
procede all'estrazione ed e' versata in nome  e  per  conto  di  tale
soggetto dal gestore del deposito, che e'  solidalmente  responsabile
dell'imposta stessa. Il versamento e' eseguito ai sensi dell'articolo
17 del  decreto  legislativo  9  luglio  1997,  n.  241,  esclusa  la
compensazione ivi prevista, entro il termine di cui  all'articolo  18
del medesimo decreto del mese successivo, riferito al mese successivo
alla data di  estrazione.  Il  soggetto  che  procede  all'estrazione
annota nel registro di cui all'articolo 25 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, una fattura emessa ai sensi
dell'articolo 17, secondo comma, del medesimo decreto, e i dati della
ricevuta del  versamento  suddetto.  E'  effettuata  senza  pagamento
dell'imposta l'estrazione da parte di soggetti che si avvalgono della
facolta' di cui alla lettera c) del primo comma e  al  secondo  comma
dell'articolo 8  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  26
ottobre  1972,  n.  633;  in  tal  caso,  la  dichiarazione  di   cui
all'articolo 1, comma 1 , lettera c), del decreto-legge  29  dicembre
1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27  febbraio
1984, n. 17, deve essere trasmessa telematicamente all'Agenzia  delle
entrate, che rilascia apposita ricevuta telematica.  Per  il  mancato
versamento dell'imposta dovuta ai sensi dei  precedenti  periodi,  si
applica la sanzione di cui all'articolo  13,  comma  1,  del  decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471,  al  cui  pagamento  e'  tenuto
solidalmente anche il gestore del deposito; tuttavia, nel caso in cui
l'estrazione sia stata effettuata senza pagamento dell'imposta da  un
soggetto che abbia presentato la dichiarazione di cui all'articolo 1,
comma 1, lettera c), del predetto decreto n. 746 del 1983 in mancanza
dei presupposti richiesti dalla legge, trova applicazione la sanzione
di cui all'articolo 7, comma 4, del predetto  decreto  n.  471  e  al
pagamento dell'imposta e di tale sanzione e' tenuto esclusivamente il
soggetto che procede all'estrazione. Per  i  beni  introdotti  in  un
deposito I.V.A. in forza di un acquisto intracomunitario, il soggetto
che  procede  all'estrazione  assolve  l'imposta   provvedendo   alla
integrazione della relativa fattura, con la indicazione  dei  servizi
eventualmente  resi  e  dell'imposta,  ed  alla   annotazione   della
variazione in aumento nel registro di cui all'articolo 23 del  citato
decreto del  Presidente  della  Repubblica  n.  633  del  1972  entro
quindici giorni dall'estrazione e con riferimento alla relativa data;
la variazione deve, altresi', essere annotata  nel  registro  di  cui
all'articolo 25 del medesimo  decreto  entro  il  mese  successivo  a
quello  dell'estrazione.  Fino  all'integrazione   delle   pertinenti
informazioni residenti nelle banche dati delle  Agenzie  fiscali,  il
soggetto  che  procede  all'estrazione  dei  beni  introdotti  in  un
deposito IVA ai sensi del comma 4, lettera b),  comunica  al  gestore
del deposito IVA i  dati  relativi  alla  liquidazione  dell'imposta,
anche  ai  fini  dello  svincolo  della  garanzia  ivi  prevista.  Le
modalita'   di   integrazione   telematica   sono    stabilite    con
determinazione  del  direttore  dell'Agenzia  delle  dogane   e   dei
monopoli,  di  concerto   con   il   direttore   dell'Agenzia   delle
entrate.(48) 
  7. Nei limiti di cui all'articolo 44, comma 3, secondo  periodo,  i
gestori dei depositi  I.V.A.  assumono  la  veste  di  rappresentanti
fiscali ai fini dell'adempimento degli obblighi  tributari  afferenti
le operazioni concernenti i beni introdotti  negli  stessi  depositi,
qualora i soggetti non residenti, parti di operazioni di cui al comma
4, non abbiano gia' nominato un  rappresentante  fiscale  ovvero  non
abbiano   provveduto   ad   identificarsi   direttamente   ai   sensi
dell'articolo 35-ter del decreto del Presidente della  Repubblica  26
ottobre 1972, n. 633. In relazione alle operazioni di cui al presente
comma, i gestori dei depositi possono richiedere l'attribuzione di un
numero di partita I.V.A. unico per tutti i soggetti passivi d'imposta
non residenti da essi rappresentati. 
  8. Il  gestore  del  deposito  IVA  risponde  solidalmente  con  il
soggetto passivo della mancata o irregolare applicazione dell'imposta
relativa  all'estrazione,  qualora   non   risultino   osservate   le
prescrizioni  stabilite  con  il  decreto  di  cui  al  comma  3.((La
violazione degli obblighi di cui al comma 6 del presente articolo  da
parte del gestore del deposito IVA e' valutata ai fini  della  revoca
dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del comma 2, ovvero  ai  fini
dell'esclusione dall'abilitazione  a  gestire  come  deposito  IVA  i
magazzini generali e i depositi di cui ai periodi secondo e terzo del
comma 1)). (48) 
 
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AGGIORNAMENTO (36) 
  Il D.L. 29 novembre 2008,  n.  185,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2, ha disposto  (con  l'art.  16,  comma
5-bis) che la lettera h)  del  comma  4  del  presente  articolo,  si
interpreta nel senso che le  prestazioni  di  servizi  ivi  indicate,
relative a beni consegnati  al  depositario,  costituiscono  ad  ogni
effetto introduzione nel deposito IVA. 
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AGGIORNAMENTO (38) 
  Il D.Lgs. 11 febbraio 2010, n. 18 ha disposto (con l'art. 5,  comma
1) che la suddetta modifica si applica alle operazioni effettuate dal
1° gennaio 2010. 
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AGGIORNAMENTO (43) 
  Il D.L. 29 novembre 2008,  n.  185,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2, come  modificato  dal  D.L.  2  marzo
2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 26 aprile 2012, n.
44, ha disposto (con l'art. 16, comma 5-bis) che la  lettera  h)  del
comma 4 del  presente  articolo,  si  interpreta  nel  senso  che  le
prestazioni di servizi ivi indicate, relative a  beni  consegnati  al
depositario, costituiscono ad ogni effetto introduzione nel  deposito
IVA senza tempi minimi di giacenza ne' obbligo di scarico  dal  mezzo
di trasporto. 
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AGGIORNAMENTO (44) 
  Il D.L. 29 novembre 2008,  n.  185,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2, come modificato dal D.L.  18  ottobre
2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012,
n. 221, ha disposto (con l'art. 16,  comma  5-bis)  che  "La  lettera
h)del comma 4 dell'articolo 50-bis del decreto-legge 30 agosto  1993,
n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29  ottobre  1993,
n. 427, si interpreta nel senso che le  prestazioni  di  servizi  ivi
indicate, relative a beni consegnati al depositario, costituiscono ad
ogni effetto introduzione nel deposito  IVA  senza  tempi  minimi  di
giacenza  ne'  obbligo   di   scarico   dal   mezzo   di   trasporto.
L'introduzione si intende realizzata anche negli spazi  limitrofi  al
deposito IVA, senza che sia  necessaria  la  preventiva  introduzione
della merce nel deposito. Si devono ritenere assolte le  funzioni  di
stoccaggio e di custodia, e la condizione posta agli articoli 1766  e
seguenti del codice civile che disciplinano il contratto di deposito.
All'estrazione della merce dal deposito IVA per la sua immissione  in
consumo nel territorio dello Stato, qualora  risultino  correttamente
poste in essere le norme dettate  al  comma  6  del  citato  articolo
50-bis del decreto-legge  n.  331  del  1993,  l'imposta  sul  valore
aggiunto si deve ritenere definitivamente assolta." 
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AGGIORNAMENTO (48) 
  Il D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla
L. 1 dicembre 2016, n. 225, ha disposto (con l'art. 4, comma  8)  che
le presenti modifiche si applicano a decorrere dal 1° aprile 2017.