DECRETO LEGISLATIVO 7 marzo 2005, n. 82

Codice dell'amministrazione digitale.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 1/1/2006. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/04/2023)
Testo in vigore dal: 17-7-2020
aggiornamenti all'articolo
                             Art. 6-bis 
(Indice  nazionale  dei  domicili  digitali  delle  imprese   e   dei
                          professionisti). 
 
  1. Al fine di favorire la presentazione di istanze, dichiarazioni e
dati, nonche' lo scambio di informazioni e documenti tra  i  soggetti
di cui all'articolo 2, comma 2 e le imprese  e  i  professionisti  in
modalita' telematica, e'  istituito  il  pubblico  elenco  denominato
Indice nazionale dei domicili digitali (INI-PEC) delle imprese e  dei
professionisti, presso il Ministero per lo sviluppo economico. 
  2. L'Indice nazionale di cui al comma 1  e'  realizzato  a  partire
dagli elenchi di indirizzi PEC costituiti presso  il  registro  delle
imprese e gli ordini o collegi professionali, in attuazione di quanto
previsto dall'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28  gennaio  2009,  n.  2.
((Nell'Indice nazionale sono inseriti anche i domicili  digitali  dei
professionisti diversi da quelli di cui al primo periodo, iscritti in
elenchi  o  registri  detenuti  dalle  pubbliche  amministrazioni   e
istituiti con legge dello Stato.)) I domicili  digitali  inseriti  in
tale Indice costituiscono mezzo esclusivo di comunicazione e notifica
con i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2. 
  2-bis.  L'INI-PEC   acquisisce   dagli   ordini   e   dai   collegi
professionali gli attributi qualificati  dell'identita'  digitale  ai
fini di quanto previsto dal decreto di  cui  all'articolo  64,  comma
2-sexies. 
  3. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2017, N. 217. 
  4. Il Ministero per lo sviluppo economico, al fine del contenimento
dei costi e dell'utilizzo razionale delle risorse, sentita  l'Agenzia
per l'Italia digitale, si avvale  per  la  realizzazione  e  gestione
operativa dell'Indice nazionale di cui al  comma  1  delle  strutture
informatiche delle Camere di commercio  deputate  alla  gestione  del
registro imprese e ne definisce con proprio decreto, da emanare entro
60  giorni  dalla  data  di  entrata   in   vigore   della   presente
disposizione, le modalita' di accesso e di aggiornamento. 
  5. Nel decreto di cui al comma 4 sono anche definite le modalita' e
le forme con cui gli ordini e i collegi  professionali  ((nonche'  le
pubbliche amministrazioni)) comunicano all'Indice nazionale di cui al
comma 1 tutti gli indirizzi PEC relativi ai professionisti di propria
competenza e sono previsti gli strumenti telematici resi  disponibili
dalle Camere di commercio per  il  tramite  delle  proprie  strutture
informatiche al fine di ottimizzare la raccolta e  aggiornamento  dei
medesimi indirizzi. 
  6. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al  presente  articolo
non devono derivare nuovi o maggiori oneri  a  carico  della  finanza
pubblica.