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DECRETO LEGISLATIVO 17 agosto 1999, n. 304

Trasformazione dell'Ente autonomo esposizione universale di Roma in società per azioni, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

note: Entrata in vigore del decreto: 21/9/1999
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vigente al 16/04/2024
Testo in vigore dal: 21-9-1999
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Vista la legge 26 dicembre  1936, n. 2174, di istituzione dell'Ente
autonomo esposizione universale di Roma;
  Visti gli articoli 11, comma 1,  lettera b), e 14, comma 1, lettera
b), della legge 15 marzo 1997, n. 59;
  Visto l'articolo 1 della legge 16 giugno 1998, n. 191;
  Visto l'articolo 9 della legge 8 marzo 1999, n. 50;
  Visto l'articolo 1 della legge 29 luglio 1999, n. 241;
  Visto l'articolo  19 della legge  23 dicembre  1998, n. 448,  ed in
particolare i commi 2 e 4 di detto articolo;
  Visto il decreto  legislativo 3 febbraio 1993, n.  29, e successive
modificazioni;
  Visto il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
  Vista  la  preliminare  deliberazione del  Consiglio  dei  Ministri
adottata nella riunione del 28 maggio 1999;
  Visto il  parere della  conferenza Statocitta' e  autonomie locali,
espresso nella seduta del 18 giugno 1999;
  Visto il  parere della commissione parlamentare  istituita ai sensi
dell'articolo 5  della legge n.  59 del  1997, espresso il  27 luglio
1999;
  Vista la  deliberazione del  Consiglio dei Ministri  adottata nella
riunione del 4 agosto 1999;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del Consiglio  dei  Ministri,  di
concerto  con   i  Ministri   del  tesoro,   del  bilancio   e  della
programmazione economica,  per la funzione pubblica,  delle finanze e
dei lavori pubblici delegato per le aree urbane;
                              E m a n a
                  il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.
            Trasformazione dell'Ente autonomo esposizione
              universale di Roma in societa' per azioni
  1. L'Ente  autonomo esposizione  universale di Roma,  istituito con
legge  26  dicembre  1936,  n.   2174,  di  seguito  "ente  EUR",  e'
trasformato  in societa'  per  azioni con  la  denominazione di  "EUR
S.p.a.", con le  modalita' previste dal presente decreto  ed entro il
termine di sei mesi dalla sua entrata in vigore. Quest'ultimo termine
puo' essere prorogato  di dodici mesi con decreto  del Presidente del
Consiglio  dei Ministri,  su proposta  del Ministro  del tesoro,  del
bilancio e  della programmazione economica. Il  rispetto del predetto
termine  semestrale e  del  termine  di cui  al  comma 2  costituisce
specifico dovere  d'ufficio ai  fini del tempestivo  espletamento dei
connessi adempimenti.
  2. Per la finalita' di cui al comma 1, con decreto del Ministro del
tesoro, del  bilancio e  della programmazione economica,  e' nominata
una commissione,  composta da non  piu' di cinque componenti,  per la
ricognizione   del  patrimonio   dell'ente   EUR,   nonche'  per   la
classificazione   dei  relativi   cespiti,   secondo  le   rispettive
destinazioni ed  in particolare  con l'individuazione delle  opere di
urbanizzazione  primaria, delle  scuole,  degli  edifici condotti  in
locazione da amministrazioni statali,  degli edifici a reddito, delle
aree  edificabili.  La  commissione,  con  riferimento  a  specifiche
operazioni   comportanti  la   necessita'   di  conoscenze   tecniche
specialistiche non  adeguatamente presenti nella  commissione stessa,
puo'  avvalersi  di periti.  La  commissione  conclude i  lavori  nel
termine fissato dal decreto di nomina.
  3. La commissione di cui al  comma 2 individua, altresi', i beni da
trasferire al comune di Roma, con le modalita' di cui all'articolo 4.
Detratti detti  beni, la medesima  commissione effettua la  stima del
patrimonio dell'ente EUR,  iniziando dall'area di cui al  comma 5. La
relazione di  stima della  commissione e'  approvata con  decreto del
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
  4. Con il  decreto di cui al  comma 3, se non  ricorre l'ipotesi di
cui al comma  6, e' disposta la  convocazione dell'assemblea sociale,
che approva  lo statuto e  nomina i componenti degli  organi sociali.
L'ente EUR  e' trasformato  in societa' per  azioni dalla  data della
pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   di  detto  decreto  e  la
pubblicazione  tiene luogo  di tutti  gli adempimenti  in materia  di
costituzione di societa'.
  5. Ove la trasformazione di cui al comma 4 non venga effettuata nel
previsto termine  di sei  mesi dalla  data di  entrata in  vigore del
presente decreto, l'ente EUR promuove la costituzione di una societa'
per azioni il cui oggetto  sociale comprende l'esercizio di attivita'
congressuali; a detta societa' l'ente  EUR e' autorizzato a conferire
l'area   del   suo   patrimonio   destinata  dal   comune   di   Roma
all'insediamento  di  strutture   congressuali.  Il  conferimento  e'
effettuato  al  valore  indicato   nella  relazione  di  stima  della
commissione  di  cui  al  comma 2.  All'atto  della  costituzione  le
partecipazioni  azionarie  della  predetta societa'  sono  attribuite
all'ente EUR.
  6. Qualora le risultanze delle operazioni di ricognizione di cui al
presente articolo facciano emergere  una situazione patrimoniale tale
da non consentire la trasformazione dell'ente EUR in societa', l'ente
stesso  e'  posto in  liquidazione  con  il  decreto che  approva  la
relazione di stima di cui al comma 3. Alle operazioni di liquidazione
dell'ente medesimo si provvede ai  sensi della legge 4 dicembre 1956,
n. 1404, nel termine di dodici mesi dalla data di completamento delle
operazioni della commissione. Nelle  operazioni di liquidazione delle
azioni  della  societa'  di  cui  al  comma  5  sono  preferiti  come
acquirenti  soggetti  pubblici  e   societa'  a  prevalente  capitale
pubblico.
  7. La  societa' EUR S.p.a.  subentra in  tutti i rapporti  attivi e
passivi di  cui l'ente  EUR era titolare.  Gli oneri  derivanti dagli
adempimenti   di  cui   al   presente   articolo,  finalizzati   alla
trasformazione  dell'ente EUR,  sono  posti a  carico della  societa'
medesima. Qualora  la trasformazione non sia  effettuata, detti oneri
gravano sulla liquidazione dell'ente EUR.
  8.  Fino alla  trasformazione in  societa' per  azioni, l'ente  EUR
continua a svolgere i propri compiti e le proprie attribuzioni.
          Avvertenza:
            Il   testo   delle   note   qui   pubblicato   e'   stato
          redatto  dall'amministrazione  competente   per materia, ai
          sensi   dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione  dei  decreti      del   Presidente   della
          Repubblica   e  sulle     pubblicazioni  ufficiali    della
          Repubblica    italiana,  approvato con D.P.R. 28   dicembre
          1985, n. 1092, al solo  fine di facilitare la lettura delle
          disposizioni di legge   alle quali e'  operato  il  rinvio.
          Restano  invariati  il  valore  e    l'efficacia degli atti
          legislativi qui trascritti.
           Note alle premesse:
            -   L'art.    76    della    Costituzione  prevede    che
          l'esercizio   della funzione    legislativa   puo'   essere
          delegato   al   Governo   con determinazione dei principi e
          dei criteri direttivi solo per  un  tempo  limitato  e  per
          oggetti definiti.
            -   L'art.   87   della    Costituzione  conferisce,  tra
          l'altro,  al Presidente della   Repubblica il    potere  di
          promulgare   le leggi  e di emanare i decreti aventi valore
          di legge ed i regolamenti.
            - Il  titolo della legge  23 agosto 1988,  n. 400, e'  il
          seguente:    "Disciplina  dell'attivita'  di  Governo     e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri".
            - Il titolo della legge 26  dicembre 1936, n. 2174, e' il
          seguente:    "Esposizione  universale  indetta  in Roma per
          l'anno 1941".
            - Si riporta il testo degli articoli 11, comma 1, lettera
          b), e 14, comma 1,   lettera b),   della legge    15  marzo
          1997,    n. 59  (Delega al Governo per  il conferimento  di
          funzioni e  compiti alle  regioni ed enti locali, per    la
          riforma   della   pubblica   amministrazione     e  per  la
          semplificazione amministrativa):
            "Art.  11. -  1. Il  Governo e'   delegato ad    emanare,
          entro    il 31 gennaio 1999, uno o piu' decreti legislativi
          diretti a:
              a) (Omissis);
            b)  riordinare  gli enti  pubblici   nazionali   operanti
          in    settori diversi   dalla assistenza  e  previdenza, le
          istituzioni di  diritto privato   e   le   societa'     per
          azioni,  controllate  direttamente  o indirettamente  dallo
          Stato,   che  operano,  anche all'estero,  nella promozione
          e nel sostegno pubblico al sistema produttivo nazionale;".
            "Art. 14. - 1. Nell'attuazione della  delega di cui  alla
          lettera   b)   del  comma  1    dell'art.  11,  il  Governo
          perseguira'  l'obiettivo di una complessiva  riduzione  dei
          costi    amministrativi   e   si   atterra',  oltreche'  ai
          principi generali desumibili  dalla legge 7 agosto 1990, n.
          241,    e    successive    modificazioni,    dal    decreto
          legislativo    3  febbraio  1993,  n.  29,  e    successive
          modificazioni,  dall'art. 3, comma 6, della legge 4 gennaio
          1994,  n. 20, ai seguenti principi e criteri direttivi:
              a) (Omissis);
            b)   trasformazione   in   associazioni   o in    persone
          giuridiche    di  diritto  privato    degli  enti   che non
          svolgono   funzioni o   servizi  di  rilevante    interesse
          pubblico    nonche'    di  altri    enti    per    il   cui
          funzionamento non e' necessaria  la personalita' di diritto
          pubblico; formazione  in  ente pubblico  economico   o   in
          societa'    di   diritto privato di enti  ad alto indice di
          autonomia  finanziaria;   per i casi di  cui alla  presente
          lettera  il Governo  e'  tenuto a   presentare  contestuale
          piano    di utilizzo del  personale ai sensi  dell'art. 12,
          comma 1, lettera s), in carico ai suddetti enti;".
            -  Il  testo   dell'art.   1   della legge   16    giugno
          1998,    n.   191 (Modifiche ed  integrazioni alla legge 15
          marzo 1997, n. 59,  e alla legge 15 marzo   1997,  n.  127,
          nonche'  norme  di    materia di formazione del   personale
          dipendente  e   di lavoro   a   distanza nelle    pubbliche
          amministrazioni.  Disposizioni  in  materia    di  edilizia
          scolastica), e' il seguente:
            "Art. 1  (Modifiche ed  integrazioni alla legge  15 marzo
          1997, n.  59). -  1. Alla  legge 15   marzo 1997, n.    59,
          come    modificata  dalla legge   15 maggio  1997, n.  127,
          sono apportate  le modificazioni  e integrazioni di cui  ai
          commi precedenti.
            2. All'art. 1, comma 3, la lettera h) e' sostituita dalla
          seguente:
            "  h)  moneta,  perequazione delle  risorse  finanziarie,
          sistema valutario e banche".
            3. All'art. 1, comma 3, dopo la lettera r) e' aggiunta la
          seguente:
            "rbis)   trasporti   aerei,  marittimi  e  ferroviari  di
          interesse nazionale".
            4. All'art.  1, comma  4, lettera b),  dopo la    parola:
          "statale"  sono  aggiunte  le  seguenti:  "ovvero,   previa
          intesa con la Conferenza permanente per  i rapporti  tra lo
          Stato, le  regioni e  le province autonome di Trento  e  di
          Bolzano,    con i decreti legislativi di cui al comma 1; in
          mancanza dell'intesa,  il Consiglio dei  Ministri  delibera
          in    via   definitiva su   proposta   del   Presidente del
          Consiglio  dei Ministri".
            5. All'art.  1, comma 6,  le parole: "nel rispetto  delle
          esigenze della salute, della  sicurezza  pubblica  e  della
          tutela  dell'ambiente" sono   sostituite  dalle   seguenti:
          "nel   rispetto  dei    diritti fondamentali dell'uomo    e
          delle   formazioni      sociali  ove  si    svolge  la  sua
          personalita',   delle   esigenze    della  salute,    della
          sanita'       e   sicurezza   pubblica   e   della   tutela
          dell'ambiente".
             6. All'art. 2, dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente:
            "2-bis.   Le     camere   di     commercio,    industria,
          artigianato      e   agricoltura   adottano,  con  delibera
          consiliare  a  maggioranza  assoluta  dei    componenti,  i
          regolamenti  per   la disciplina  delle materie  di propria
          competenza   di cui al   comma 2  del  presente    articolo
          nonche'  quelli  per  l'esercizio    delle  funzioni di cui
          all'art.  2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e  quelli
          relativi   alle  materie  disciplinate  dallo      statuto.
          Restano    salve   le    competenze   che     in    materia
          regolamentare   competono    nel  settore  delle  attivita'
          produttive allo Stato e agli enti pubblici territoriali".
             7. All'art. 4, dopo il comma 4, e' inserito il seguente:
            "4-bis.  Gli  schemi    di  decreto legislativo di cui al
          comma 4 sono trasmessi alla  Camera    dei  deputati  e  al
          Senato    della  Repubblica per l'acquisizione del   parere
          delle commissioni competenti  per materia, che si esprimono
          entro  trenta  giorni  dalla  data  di  assegnazione  degli
          stessi.    Decorso il   termine senza   che  il parere  sia
          espresso,  il Governo ha facolta'  di  adottare  i  decreti
          legislativi".
            8.   All'art. 4,  comma 5,  dopo  le parole:  "di cui  al
          comma  3, lettera  a),"  sono  inserite  le seguenti:    "e
          del   principio   di efficienza  e di  economicita' di  cui
          alla  lettera c)  del medesimo comma".
            9.   All'art.   6,   comma   1, le   parole:    "quaranta
          giorni"    sono sostituite dal le seguenti: "quarantacinque
          giorni".
             10. All'art. 7 e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
            "3-bis. Il Governo e' delegato  ad  emanare,  sentito  il
          parere delle competenti commissioni  parlamentari, entro il
          30    settembre 1998, un decreto legislativo che istituisce
          un'addizionale comunale all'IRPEF.  Si applicano i  pincipi
          e i criteri  direttivi di cui ai commi 10 e 11 dell'art. 48
          della legge 27 dicembre 1997, n. 449".
            11.  All'art.    10, comma 1, sono  aggiunte, in fine, le
          parole: ", anche nel caso  in  cui  si  intendano  recepire
          condizioni  e osservazioni formulate  dalla  commissione di
          cui  all'art.  5 oltre  il  termine stabilito dall'art.  6,
          comma 1".
            12.  All'art.    11,  comma   1, alinea, le   parole: "31
          luglio 1998" sono sostituite dalle  seguenti:  "31  gennaio
          1999".
  13.  All'art. 11, comma 1, lettera b), le parole: "nonche' gli enti
privati,   controllati"  sono   sostituite   dalle  seguenti:     "le
istituzioni   di   diritto  privato   e   le   societa'  per   azioni
controllate".
            14.  All'art.  11,  comma 4, alinea, le parole: "31 marzo
          1998" sono sostituite dalle seguenti: "31 ottobre 1998".
            15. All'art. 11, comma 4, lettera  h),  dopo  la  parola:
          "procedure" e' inserita la seguente: "facoltative".
            16.  All'art.  11,  dopo  il  comma  4,  e'  inserito  il
          seguente:
            "4-bis.  I decreti  legislativi di  cui  al comma  4 sono
          emanati previo   parere  delle    commissioni  parlamentari
          permanenti  competenti  per    materia,  che   si esprimono
          entro  trenta giorni   dalla data   di  trasmissione    dei
          relativi    schemi.  Decorso    tale  termine,    i decreti
          legislativi possono essere comunque emanati".
            17.  All'art. 20,  comma 5,  dopo la   lettera g)    sono
          aggiunte  le seguenti:
            "gbis)   soppressione   dei  procedimenti  che  risultino
          non  piu' rispondenti  alle finalita'   e agli    obiettivi
          fondamentali    definiti dalla   legislazione di  settore o
          che risultino   in  contrasto    con  i  principi  generali
          dell'ordinamento giuridico nazionale o comunitario;
            gter)      soppressione      dei     procedimenti     che
          comportino,    per l'amministrazione  e  per  i  cittadini,
          costi  piu'  elevati  dei  benefici conseguibili,     anche
          attraverso       la     sostituzione         dell'attivita'
          amministrativa  diretta con  forme di  autoregolamentazione
          da  parte degli interessati;
            gquater)  adeguamento  della    disciplina  sostanziale e
          procedimentale  dell'attivita'     e        degli      atti
          amministrativi  ai   principi  della normativa comunitaria,
          anche    sostituendo    al    regime   concessorio   quello
          autorizzatorio;
            gquinquies)   soppressione     dei    procedimenti    che
          derogano   alla normativa    procedimentale  di   carattere
          generale,  qualora    non sussistano piu' le ragioni    che
          giustifichino una difforme disciplina settoriale".
            18.    All'art. 20,  comma 7,  terzo periodo,  le parole:
          "Entro un anno" sono sostituite dalle seguenti: "Entro  due
          anni".
            19.  I  riferimenti  a  provvedimenti normativi contenuti
          nell'allegato 1 previsto   dall'art. 20,  comma    8,  come
          integrato  dal  comma    20 del presente   articolo,   sono
          estesi   ai  successivi  provvedimenti   di  modificazione.
          Conseguentemente  nei   provvedimenti normativi  citati nel
          predetto   allegato   sono   soppresse  le    parole:    "e
          successive modificazioni".
            20. All'allegato 1  previsto dall'art. 20, comma 8,  dopo
          il numero 112 sono aggiunti i seguenti:
            "112-bis.      Procedimento   per     il     collocamento
          ordinario   dei lavoratori:
              legge 29 aprile 1949, n. 264;
              legge 28 febbraio 1987, n. 56;
              legge 23 luglio 1991, n. 223;
            decreto-legge     1     ottobre     1996,     n.     510,
          convertito,      con modificazioni, dalla legge 28 novembre
          1996, n. 608;
              legge 24 giugno 1997, n. 196.
            112-ter. Adempimenti obbligatori delle imprese in materia
          di lavoro dipendente:
            regio decreto-legge 15  marzo 1923, n. 692,    convertito
          dalla legge 17 aprile 1925, n. 473;
            decreto-legge      30     ottobre     1984,   n.     726,
          convertito,    con modificazioni, dalla legge  19  dicembre
          1984, n. 863;
              legge 10 aprile 1991, n. 125.
            112-quater.       Procedimenti     di      rilascio    di
          autorizzazioni all'esportazione e all'importazione:
            regolamento (CE) n. 520/94 del  Consiglio,  del  7  marzo
          1994;
            regolamento  (CE)  n.  737/94  della  Commissione, del 30
          marzo 1994;
            decreto del Ministro per il  commercio  con  l'estero  30
          ottobre  1990,  pubblicato  nel supplemento ordinario n. 68
          alla Gazzetta Ufficiale n.  258 del 5 novembre 1990.
            112-quinquies.      Procedimento    di     rilascio   del
          certificato  di agibilita':
            testo unico delle  leggi sanitarie, approvato con   regio
          decreto 27 luglio 1934, n. 1265, art. 221;
              legge 5 novembre 1971, n. 1086;
              legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 52;
              legge 9 gennaio 1989, n. 13.
            112-sexies.        Procedimenti    di      rilascio    di
          autorizzazioni  per trasporti eccezionali:
            decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, articoli 61 e
          62;
            regolamento emanato con decreto    del  Presidente  della
          Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.
            112-septies.  Procedimento    per  la    composizione del
          contenzioso  in  materia  di  premi   per   l'assicurazione
          infortuni:
              decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479.
            112-octies.    Procedimenti   relativi    all'elencazione
          e    alla dichiarazione delle  cose  trasportate  in  conto
          proprio:
              legge 6 giugno 1974, n. 298, art. 39;
            decreto  del  Presidente  della  Repubblica  16 settembre
          1977, n. 783.
            112-nonies.  Procedimenti    per  il     rilascio   delle
          autorizzazioni  in  materia  di  temporanee importazioni ed
          esportazioni:
            testo  unico delle  disposizioni legislative  in  materia
          doganale,  approvato   con decreto   del   Presidente della
          Repubblica 23  gennaio 1973, n. 43, articoli da 175 a 221.
            112-decies.   Procedimento  per   la   riscossione  delle
          entrate patrimoniali dello Stato:
            testo unico approvato con regio decreto 14  aprile  1910,
          n. 639.
            112-undecies.    Procedimenti   relativi     a   sorvoli,
          rilevamenti  e riprese aeree  e satellitari sul  territorio
          nazionale e  sulla acque territoriali:
              regio decreto 11 luglio 1941, n. 1161;
            codice  della navigazione,  approvato  con regio  decreto
          20  marzo 1942, n. 327, articoli 793, 825 e 1200;
              legge 2 febbraio 1960, n. 68;
              legge 30 gennaio 1963, n. 141, art. 1;
            decreto del Presidente della  Repubblica 14 giugno  1968,
          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale n. 178 del 15 luglio
          1968;
              legge 24 ottobre 1977, n. 801, art. 12;
              legge 25 marzo 1985, n. 106;
            decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1988, n.
          404, art.  6,  come sostituito  dall'art.  3 del    decreto
          del Presidente  della Repubblica 28 aprile 1993, n. 207".
            21.  All'art.  21, comma 15, alinea, le parole: "Entro un
          anno dalla data   di entrata   in vigore    della  presente
          legge"  sono    sostituite  dalle  seguenti:  "Entro  il 30
          novembre 1998".
            22.  All'art.  21,  dopo  il  comma  20  e'  aggiunto  il
          seguente:
            "20-bis.  Con la   stessa legge   regionale di    cui  al
          comma  20   la regione Valle d'Aosta stabilisce  tipologia,
          modalita' di svolgimento e di certificazione  di una quarta
          prova scritta  di lingua francese, in aggiunta  alle  altre
          prove  scritte  previste  dalla  legge 10 dicembre 1997, n.
          425. Le modalita'  e i  criteri di valutazione  delle prove
          d'esame    sono    definiti    nell'ambito    dell'apposito
          regolamento  attuativo,    d'intesa con   la regione  Valle
          d'Aosta.  E' abrogato  il comma 5 dell'art. 3  della  legge
          10 dicembre 1997, n. 425"".
            -    Il    testo   dell'art.  9  della    legge  8  marzo
          1999,   n.  5 (Delegificazione  e testi  unici   di   norme
          concernenti      procedimenti  amministrativi  -  Legge  di
          semplificazione 1998), e' il seguente:
            "Art.  9  (Norme    finali).  -  1.   Le   attivita'   di
          semplificazione  e  di  riordino  previste dalla   presente
          legge, dall'art. 20  della legge 15 marzo 1997,   n. 59,  e
          successive  modificazioni,  e  dall'art.   1 della legge 16
          giugno  1998,  n.  191,  riguardano,  nelle   materie   ivi
          previste,  anche le   norme procedimentali  o organizzative
          introdotte  fino alla data  di entrata   in vigore    della
          presente  legge, nonche'  le norme introdotte entro un anno
          dalla stessa data.
            2.  E'  abrogato    l'art.  1, comma 15, della legge   16
          giugno 1998, n.  191.
            3. E'  fatta salva la   previsione di  cui    all'art.  1
          della  legge 8 ottobre 1997, n. 352.
            4.  Dopo  il    terzo  periodo del comma 22 dell'art.  39
          della legge 27  dicembre  1997,  n.  449,  e'  inserito  il
          seguente:  "Al  personale  di cui al   presente  comma sono
          attribuiti   l'indennita'   e  il    trattamento  economico
          accessorio spettanti al personale di ruolo della Presidenza
          del  Consiglio    dei  Ministri,    se  piu'   favorevoli".
          Conseguentemente nel    predetto  terzo    periodo     sono
          soppresse   le  parole:   "e accessorio".
            5.   Ai  fini  dell'attuazione  della presente  legge,  i
          segretari comunali  di cui   all'art 18,   comma 14,    del
          decreto   del Presidente della Repubblica  4 dicembre 1997,
          n.   465, o all'art.  39,    comma  22,  della    legge  27
          dicembre  1997,    n.  449,    possono essere   collocati o
          mantenuti in posizione di fuori    ruolo  con  decreto  del
          Presidente  del Consiglio    dei    Ministri,   anche  dopo
          il   trasferimento    alle amministrazioni di  destinazione
          e  con  effetto  dalla    data di entrata in vigore   della
          presente   legge. Gli    oneri  relativi    al  trattamento
          economico,   fondamentale   ed   accessorio,  dei  predetti
          dipendenti rimangono a  carico dell'Agenzia   autonoma  per
          la    gestione  dell'albo dei   segretari   comunali   fino
          alla  data  del  trasferimento   alle amministrazioni    di
          destinazione;    successivamente  sono  a  queste imputati.
          Analogamente   si  provvede,  con  decreto   del   Ministro
          dell'interno, di concerto  con il Ministro per  la funzione
          pubblica,  per  i  segretari comunali in servizio presso il
          Ministero  dell'interno ai   sensi dell'art.  34, comma  2,
          del  decreto del   Presidente della Repubblica  4  dicembre
          1997, n. 465.
            6.  I  termini di cui all'art. 10, al comma 1 dell'art. 1
          ed al comma 11  dell'art. 20  della  legge 15  marzo  1997,
          n.    59, e   successive modificazioni,  sono differiti  al
          31 luglio   1999. I   commi   2 e   3  dell'art.    50  del
          decreto  legislativo    31  marzo    1998,  n.    112, sono
          abrogati. All'art. 16, comma 3, della  legge 15 marzo 1997,
          n. 59, le parole: "ai capitoli 2557,  2560  e  2543  dello"
          sono sostituite dalla seguente: "allo".
            7.  All'art.  21,  comma 15, alinea, della legge 15 marzo
          1997, n. 59, come modificato dall'art. 1, comma  21,  della
          legge  16  giugno  1998, n.   191, le parole:  "entro il 30
          novembre 1998"  sono sostituite dalle seguenti: "entro   il
          30    giugno  1999". All'art.   4, comma  5, della legge 15
          marzo  1997, n. 59, le parole: "entro  i successivi novanta
          giorni" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31  marzo
          1999"".
            -  Il  testo  dell'art. 1 della  legge 29 luglio 1999, n.
          241 (Proroga dei termini per  l'esercizio delle deleghe  di
          cui  agli  articoli 10 e 11 della  legge 15 marzo 1997,  n.
          59, in relazione  all'adozione del parere parlamentare), e'
          il seguente:
            "Art.   1. -   1.   I termini   per  l'esercizio    delle
          deleghe  di    cui  all'art.  10  e all'art.   11, comma 1,
          lettere b), c)  e d) della legge 15 marzo   1997, n.    59,
          come    differiti  dall'art.   9, comma   6, della legge  8
          marzo  1999,  n.  50,  sono  prorogati  di  novanta  giorni
          limitatamente  agli  atti  che  risultino trasmessi    alle
          Camere  ed assegnati alla commissione competente alla  data
          di entrata in vigore della presente legge".
            -  L'art. 19 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure
          di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo  sviluppo),
          e' il seguente:
            "Art.  19  (Beni immobili statali).  - 1. Nell'ambito del
          processo di dismissione o  di valorizzazione del patrimonio
          immobiliare statale, il   Ministro     del   tesoro,    del
          bilancio    e  della  programmazione economica, di concerto
          con  il  Ministro  delle  finanze  e,  relativamente   agli
          immobili   soggetti a  tutela, con  il Ministro per  i beni
          e le attivita' culturali,  puo'  conferire  o    vendere  a
          societa'  per  azioni,  anche  appositamente    costituite,
          compendi  o singoli beni  immobili o diritti reali   su  di
          essi,   anche     se  per    legge  o    per  provvedimento
          amministrativo   o   per  altro    titolo    posti    nella
          disponibilita'    di soggetti   diversi  dallo  Stato,  che
          non  ne  dispongano  per  usi governativi, per la loro piu'
          proficua gestione.
            2.  Si applica  l'art.  3, comma  95, lettera  b),  della
          legge  23 dicembre  1996,   n.  662,    oppure,   ove     i
          beni      ricadano    nella circoscrizione   di   un   solo
          comune,    e'  attribuita   ad   esso   una  partecipazione
          nelle  societa'  di  cui    al comma 1 nei limiti stabiliti
          dalla medesima norma.
            3.    Le  societa'   cui sono   conferiti   beni che  non
          possono    essere  alienati  ne  curano  l'esercizio  e  la
          valorizzazione  e  corrispondono  un  compenso   annuo allo
          Stato  a    titolo    di  corrispettivo    per  la     loro
          utilizzazione.
            4.  Il    capitale delle   societa' di  cui al comma  3 e
          quello delle societa'    cui  sono    da  conferire    beni
          alienabili,  fermi restando  i vincoli  gravanti sui  beni,
          possono    appartenere  ad    amministrazioni pubbliche e a
          soggetti privati.
            5. E' soppresso il termine di cui all'art. 3,  comma  88,
          della  legge  23    dicembre  1996,    n.  662,   prorogato
          dall'art. 14  della legge  27 dicembre 1997,   n. 449,  per
          la   individuazione      di  beni  e     di  diritti  reali
          immobiliari   costituenti    apporto   dello    Stato    ai
          fondi  immobiliari di   cui all'art. 14-bis  della legge 25
          gennaio   1994, n.   86, e successive    modificazioni.  E'
          inoltre   soppresso      il   termine   per  promuovere  la
          costituzione di fondi   istituiti con  l'apporto  dei  beni
          predetti,  di cui all'art. 3, comma  91, della citata legge
          n. 662 del 1996.
            6. Possono essere affidati in concessione o con contratto
          a privati o  ad amministrazioni  pubbliche, che  promuovono
          e    si  obbligano    ad  attuare  il  relativo   progetto,
          l'adattamento, la ristrutturazione o la ricostruzione    di
          beni         immobili       non       piu'       utilizzati
          dall'amministrazione  statale  e  dagli  enti  locali,  per
          la  loro proficua  utilizzazione   da  parte  degli  stessi
          soggetti   e   con  corresponsione,    per  il    tempo  di
          godimento  dei    beni,  di   un prezzo all'amministrazione
          statale  ed  agli  enti  locali   fissato   tenendo   conto
          dell'impegno   finanziario  derivante  dall'esecuzione  del
          progetto e del valore  di  mercato  del  bene.   La  revoca
          della  concessione  o  la risoluzione del contratto possono
          essere  disposte, in accordo con il terzo finanziatore,  in
          caso      di   mancata     ottemperanza,  da     parte  del
          concessionario   o      del   contraente   privato,   delle
          obbligazioni assunte con il terzo finanziatore.
            7.    All'attuazione   delle   disposizioni del  presente
          articolo   si provvede con   decreti del  Presidente    del
          Consiglio  dei    Ministri,  su  proposta  del Ministro del
          tesoro, del bilancio e della programmazione economica,  del
          Ministro   delle    finanze   e   degli   altri    Ministri
          competenti.
            8.  Resta   comunque fermo  quanto disposto  dall'art. 3,
          comma 114, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
            9. Al primo periodo del comma  5 dell'art. 12 della legge
          15 maggio 1997,  n.    127,  la    parola:  "novanta"    e'
          sostituita  dalla seuente:  "centoventi".
            10.   Sulla attuazione  delle  disposizioni  del presente
          articolo,  sulla    entita'       e     qualita'      della
          valorizzazione   del  patrimonio immobiliare dello  Stato e
          sull'attivita'  delle    societa'  di    cui  al comma 3, i
          Ministri  del  tesoro, del bilancio  e della programmazione
          economica  e  delle  finanze   presentano   una   relazione
          annuale  al Parlamento".
            - Il titolo  del decreto legislativo 3 febbraio 1993,  n.
          29,   e'   il   seguente:                "Razionalizzazione
          dell'organizzazione      delle amministrazioni pubbliche  e
          revisione   della disciplina in materia di pubblico impiego
          a norma dell'art. 2  della legge 23 ottobre 1992, n.  421".
            - Il  titolo del decreto  legislativo 28 agosto  l997, n.
          2,  e' il seguente:  "Definizione   e   ampliamento   delle
          attribuzioni    della conferenza permanente  per i rapporti
          tra  lo Stato, le regioni  e le province autonome di Trento
          e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i  compiti  di
          interesse  comune    delle  regioni,  delle  province e dei
          comuni con la conferenza Statocitta' ed autonomie locali".
           Note all'art. 1:
            - Per il  titolo della legge n.  2174 del 1936, si   veda
          nelle note alle premesse.
            - Il titolo  della legge 4 dicembre l956, n.  1404, e' il
          seguente:    "Soppressione e messa  in liquidazione di enti
          di  diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi  forma
          costituiti, soggetti a vigilanza  dello  Stato  e  comunque
          interessanti la finanza statale".