LEGGE 23 dicembre 1998, n. 448

Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo.

note: Entrata in vigore della legge: 1-1-1999 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/02/2023)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 5-5-2001
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 19
                        Beni immobili statali

  ((  01.  Le amministrazioni dello Stato, i comuni ed altri soggetti
pubblici  o  privati  possono  proporre  al Ministero delle finanze e
all'Agenzia  del  demanio,  dalla  data  di  piena operativita' della
stessa,  determinata  ai sensi dell'articolo 73, comma 4, del decreto
legislativo  30 luglio 1999, n. 300, lo sviluppo, la valorizzazione o
l'utilizzo di determinati beni o complessi immobiliari appartenenti a
qualsiasi titolo allo Stato, presentando un apposito progetto )).
  1.  Nell'ambito del processo di dismissione o di valorizzazione del
patrimonio  immobiliare statale, il Ministro del tesoro, del bilancio
e  della  programmazione economica, di concerto con il Ministro delle
finanze  ((  e, relativamente agli immobili soggetti a tutela, con il
Ministro  per i beni e le attivita' culturali, nonche', relativamente
agli   immobili   soggetti  a  tutela  ambientale,  con  il  Ministro
dell'ambiente  )),  anche  in  deroga  alle  norme di contabilita' di
Stato,  puo'  conferire  o  vendere  a  societa'  per  azioni,  anche
appositamente  costituite, compendi o singoli beni immobili o diritti
reali   su   di   essi,  anche  se  per  legge  o  per  provvedimento
amministrativo  o  per  altro  titolo  posti  nella disponibilita' di
soggetti   diversi   dallo  Stato  che  non  ne  dispongano  per  usi
governativi,  per  la  loro  piu'  proficua gestione. Il Ministro del
tesoro,  del  bilancio  e della programmazione economica si avvale di
uno  o  piu'  consulenti  immobiliari  o finanziari, incaricati anche
della  valutazione  dei  beni,  scelti, anche in deroga alle norme di
contabilita'   di  Stato,  con  procedure  competitive  tra  primarie
societa'  nazionali  ed estere. I consulenti immobiliari e finanziari
sono  esclusi  dall'acquisto  di  compendi  o singoli beni immobili o
diritti   reali   su   di   essi  relativamente  alle  operazioni  di
conferimento  o di vendita per le quali abbiano prestato attivita' di
consulenza.  I  valori  di  conferimento,  ai fini di quanto previsto
dall'articolo  2343  del  codice  civile,  sono determinati in misura
corrispondente alla rendita catastale rivalutata. I valori di vendita
sono determinati in base alla stima del consulente di cui al presente
comma.  Lo  Stato  e' esonerato dalla consegna dei documenti relativi
alla  proprieta'  o  al  diritto  sul bene. Il Ministro delle finanze
produce  apposita  dichiarazione  di  titolarita'  del  diritto.  Gli
onorari  notarili  sono  ridotti  al  20 per cento. Le valutazioni di
interesse  storico  e  artistico sui beni da alienare sono effettuate
secondo  le  modalita'  e  i  termini  stabiliti  con  il regolamento
adottato ai sensi dell'articolo 32 della presente legge.
  ((  1-bis.  Resta  fermo quanto disposto dall'articolo 3, comma 99,
ultimo  periodo,  della  legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive
modificazioni.
  1-ter.  All'atto della costituzione dell'apposita societa' ai sensi
del  comma  1  la partecipazione azionaria e' attribuita nella misura
del  51 per cento ai comuni nella cui circoscrizione ricadono i beni,
se  il  progetto  di valorizzazione e gestione dei beni e' presentato
dagli   stessi   comuni.  Il  capitale  iniziale  delle  societa'  e'
rappresentato  dal  valore  dei  beni conferiti. La partecipazione di
altri  soci  pubblici  o privati avviene mediante aumento di capitale
riservato  ai soci stessi, da sottoscrivere esclusivamente in danaro.
Se  il  progetto  e'  presentato  da  una amministrazione dello Stato
ovvero da altri soggetti pubblici o privati, si applica l'articolo 3,
comma 95, lettera b), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
  1-quater.  Fino  alla  data  di piena operativita' dell'Agenzia del
demanio,  determinata ai sensi dell'articolo 73, comma 4, del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, le azioni dello Stato spettano al
Ministero  del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
I  proventi  comunque derivanti dalle partecipazioni alla societa' di
cui  al comma 1-ter, ovvero dalla loro alienazione, sono ripartiti in
proporzione  delle  quote  possedute.  Nel  caso in cui i progetti di
valorizzazione, sviluppo, utilizzo o gestione riguardino immobili del
Ministero   della   difesa  i  proventi  spettanti  allo  Stato  sono
attribuiti  al  Ministero stesso con le modalita', nei limiti e per i
fini di cui all'articolo 44, comma 4, della presente legge. ))
  2. (( COMMA ABROGATO DALLA L. 2 APRILE 2001, N. 136 )).
  3.  Le  societa'  cui  sono  conferiti  beni che non possono essere
alienati   ne  curano  ((  la  gestione  ))  e  la  valorizzazione  e
corrispondono  un compenso annuo allo Stato a titolo di corrispettivo
per la loro utilizzazione.
  ((  4.  Il  capitale  delle  societa'  di cui al comma 1-ter, fermi
restando   i  vincoli  gravanti  sui  beni,  puo'  essere  ceduto  ad
amministrazioni pubbliche e a soggetti privati )).
  5.  E'  soppresso il termine di cui all'articolo 3, comma 88, della
legge  23  dicembre  1996,  n.  662, prorogato dall'articolo 14 della
legge  27  dicembre  1997, n. 449, per la individuazione di beni e di
diritti  reali  immobiliari  costituenti apporto dello Stato ai fondi
immobiliari  di  cui all'articolo 14-bis della legge 25 gennaio 1994,
n.  86,  e  successive modificazioni. E' inoltre soppresso il termine
per  promuovere  la costituzione di fondi istituiti con l'apporto dei
beni predetti, di cui all'articolo 3, comma 91, della citata legge n.
662 del 1996.
  6. Possono essere affidati in concessione o con contratto a privati
o  ad  amministrazioni  pubbliche,  che  promuovono e si obbligano ad
attuare il relativo progetto, l'adattamento, la ristrutturazione o la
ricostruzione     di    beni    immobili    non    piu'    utilizzati
dall'amministrazione  statale  e  dagli  enti  locali,  per  la  loro
proficua   utilizzazione   da  parte  degli  stessi  soggetti  e  con
corresponsione,  per  il  tempo  di  godimento dei beni, di un prezzo
all'amministrazione statale ed agli enti locali fissato tenendo conto
dell'impegno finanziario derivante dall'esecuzione del progetto e del
valore  di  mercato  del  bene.  La  revoca  della  concessione  o la
risoluzione  del contratto possono essere disposte, in accordo con il
terzo  finanziatore,  in  caso  di mancata ottemperanza, da parte del
concessionario  o  del contraente privato, delle obbligazioni assunte
con il terzo finanziatore.
  (( 6-bis. Nei casi in cui il progetto di sviluppo, valorizzazione o
utilizzo  dei  beni  o  complessi immobiliari presentato ai sensi del
comma  01  richieda,  per  la  sua attuazione, decisioni rimesse alle
competenze  di amministrazioni pubbliche diverse da quella proponente
e  dall'Agenzia  del  demanio,  puo'  essere  nominato un commissario
straordinario   del  Governo,  da  scegliere  preferibilmente  tra  i
componenti  della  giunta  regionale  competente  per territorio, che
promuove  e  cura  il  coordinamento degli adempimenti necessari, ivi
compresa  la convocazione di una conferenza di servizi ai sensi degli
articoli  da  14  a  14-quater  della  legge 7 agosto 1990, n. 241, e
successive  modificazioni  e integrazioni. Il commissario e' comunque
nominato  qualora  le  amministrazioni interessate, diverse da quella
proponente e dall'Agenzia del demanio, appartengano a diversi livelli
di governo.
  6-ter.  Per  particolari  esigenze,  connesse alla localizzazione e
concentrazione  degli  immobili  o  complessi immobiliari per i quali
siano  stati  proposti, o sia opportuno promuovere, gli interventi di
cui  al  comma  01,  puo'  essere  nominato, in luogo del commissario
straordinario  previsto dal comma 6-bis, un commissario straordinario
del  Governo  con  competenza  estesa  al territorio regionale, con i
compiti di cui al predetto comma 6-bis.
  6-quater.  La  conferenza di servizi, per quanto non previsto dalla
presente  legge,  opera secondo le modalita' e con gli effetti di cui
agli  articoli da 14 a 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241, e
successive  modificazioni  e  integrazioni.  La conferenza approva il
progetto,  ivi  comprese,  ove  necessario,  le  varianti ai piani di
settore  vigenti  e  la sdemanializzazione del bene, nonche', per gli
immobili  adibiti  ad  uso  governativo,  su proposta del commissario
straordinario   del   Governo,   ove   nominato,   una  loro  diversa
destinazione,  previa  rilocalizzazione  delle relative attivita'. La
conferenza  di  servizi  fissa  altresi' il termine entro il quale il
progetto  medesimo deve essere attuato. L'approvazione del progetto o
dei  piani  di  cui,  rispettivamente,  ai  commi 6-bis e 6-quinquies
determina,   ove   previsto   dagli   obiettivi  dell'intervento,  il
trasferimento  della  proprieta'  degli  immobili a favore degli enti
interessati.  Se  e'  stata  costituita  la  societa' di cui al comma
1-ter,   il   progetto   esecutivo   dell'intervento   di   sviluppo,
valorizzazione  e  utilizzo  dei  beni  o complessi immobiliari ed il
relativo  piano  finanziario  sono  predisposti a cura della societa'
medesima.  Nel  caso di mancata attuazione del piano entro il termine
previsto dalla conferenza di servizi, il Presidente del Consiglio dei
ministri, con proprio decreto, dispone la retrocessione del bene allo
Stato.
  6-quinquies.  I  beni immobili appartenenti allo Stato, per i quali
non  siano  stati presentati progetti di valorizzazione o gestione ai
sensi  del  comma  01,  non adibiti ad uso governativo ma compresi in
piani  di sviluppo, valorizzazione od utilizzo predisposti da comuni,
province  o  regioni sul cui territorio insistono, sono, su richiesta
degli  enti  medesimi,  trasferiti  agli  enti  stessi  sulla base di
apposita  convenzione  che determina le condizioni e le modalita' del
trasferimento e le quote di partecipazione dello Stato alla fruizione
dei  proventi  derivanti  dalla successiva valorizzazione, gestione o
dismissione  dei  beni,  nonche'  l'eventuale  retrocessione dei beni
stessi  allo  Stato,  con  decreto  del  Presidente del Consiglio dei
ministri, in caso di mancata attuazione del piano di valorizzazione o
gestione  entro  un  congruo  termine stabilito nella convenzione. Si
applicano  le  modalita'  di  seguito  indicate. I piani di sviluppo,
valorizzazione od utilizzo devono essere sottoposti ad una conferenza
di  servizi,  istruita  da un commissario straordinario, da scegliere
preferibilmente  tra  i  componenti della giunta regionale competente
per  territorio,  nominato  ai  sensi dell'articolo 11 della legge 23
agosto  1988,  n.  400,  e convocata dal Presidente del Consiglio dei
ministri, cui partecipano gli enti locali nel cui ambito territoriale
insistono  gli  immobili  oggetto  del  piano, nonche' rappresentanti
delle   altre   amministrazioni  statali  interessate,  nominati  dal
Presidente  del  Consiglio  dei ministri, e dell'Agenzia del demanio,
dalla data di piena operativita' di cui all'articolo 73, comma 4, del
decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n. 300. Per la conferenza di
servizi si applica il disposto del comma 6-quater. ))
  7.  All'attuazione  delle  disposizioni  del presente articolo (( ,
salvo  quanto  diversamente  previsto, )) si provvede con decreti del
Presidente  del  Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del
tesoro,  del  bilancio e della programmazione economica, del Ministro
delle finanze e degli altri Ministri competenti.
  8. Resta comunque fermo quanto disposto dall'articolo 3, comma 114,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
  ((  8-bis.  Il commissario straordinario, ove verifichi, in sede di
conferenza  di servizi, l'inerzia delle amministrazioni dello Stato o
l'emergere  di  valutazioni contrastanti tra le stesse, puo' chiedere
che  sia attivata la procedura di cui alla lettera c-bis) del comma 2
dell'articolo  5  della  legge  23  agosto  1988,  n. 400, introdotta
dall'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
303 )).
  9.  Al  primo  periodo  del comma 5 dell'articolo 12 della legge 15
maggio  1997,  n.  127,  la  parola:  "novanta"  e'  sostituita dalla
seguente: "centoventi".
  ((  9-bis.  Qualora  gli  interventi  di  cui  al presente articolo
abbiano    ad    oggetto    immobili    appartenenti    al    demanio
storico-artistico,  si  applicano  le  disposizioni dell'articolo 32,
nonche'  del regolamento dallo stesso articolo previsto, ove emanato.
Restano  ferme  le  disposizioni  di  cui all'articolo 10 del decreto
legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 )).
  10.  Sulla  attuazione  delle  disposizioni  del presente articolo,
sulla   entita'   e  qualita'  della  valorizzazione  del  patrimonio
immobiliare  dello  Stato  ((  .  .  . )), i Ministri del tesoro, del
bilancio  e della programmazione economica e delle finanze presentano
una relazione annuale al Parlamento.
  (( 10-bis. I beni immobili per i quali non sussiste possibilita' di
utilizzazione  nei  modi previsti dai commi da 01 a 10 possono essere
assegnati  in concessione, anche gratuitamente, o in locazione, anche
a canone ridotto, secondo quanto stabilito con regolamento da emanare
ai  sensi  dell'articolo  17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.
400,  su  proposta  del  Ministro  delle  finanze,  nel  rispetto dei
seguenti principi:
    a) autorizzazione della concessione o della locazione ai soggetti
interessati da parte del Ministro delle finanze;
    b)  utilizzazione  dei  beni  ai  fini di interesse pubblico o di
particolare rilevanza sociale;
    c)  individuazione  della  tipologia  dei  beni  per  i  quali e'
necessaria l'autorizzazione;
    d)  revoca  della  concessione  o  risoluzione  del  contratto di
locazione   in   caso  di  violazione  delle  prescrizioni  contenute
nell'autorizzazione.
  10-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento
di  cui  al  comma  10-bis  sono  abrogate  le norme, anche di legge,
incompatibili.
  10-quater.  Le  disposizioni del presente articolo non si applicano
agli  immobili  di cui all'articolo 3, commi da 99 a 105, della legge
23  dicembre  1996, n. 662, come modificato e integrato dall'articolo
4,  commi  da  3  a  7, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, inclusi
negli  elenchi  predisposti  dal Ministero delle finanze e oggetto di
specifici programmi di dismissione )).