LEGGE 15 marzo 1997, n. 59

Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa.

note: Entrata in vigore della legge: 1-4-1997 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/11/2016)
Testo in vigore dal: 16-12-2005
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 5

  1.  E'  istituita  una  Commissione parlamentare, composta da venti
senatori  e  venti  deputati, nominati rispettivamente dai Presidenti
del   Senato  della  Repubblica  e  della  Camera  dei  deputati,  su
designazione dei gruppi parlamentari. ((14))
  2. La Commissione elegge tra i propri componenti un presidente, due
vicepresidenti  e due segretari che insieme con il presidente formano
l'ufficio  di presidenza. La Commissione si riunisce per la sua prima
seduta  entro  venti  giorni  dalla  nomina  dei suoi componenti, per
l'elezione  dell'ufficio  di presidenza. Sino alla costituzione della
Commissione,  il parere, ove occorra, viene espresso dalle competenti
Commissioni parlamentari. ((14))
  3.  Alle spese necessarie per il funzionamento della Commissione si
provvede,  in  parti uguali, a carico dei bilanci interni di ciascuna
delle due Camere. ((14))
  4. La Commissione:
    a) esprime i pareri previsti dalla presente legge;
    b)  verifica  periodicamente lo stato di attuazione delle riforme
previste  dalla  presente  legge  e  ne  riferisce ogni sei mesi alle
Camere.
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AGGIORNAMENTO (14)
  La  L.  28  novembre 2005, n. 246 ha disposto (con l'art. 14, comma
24)  che  a  decorrere  dall'inizio della legislatura successiva alla
data  di  entrata  in  vigore  della  legge  28 novembre 2005 n. 246,
cessano gli effetti dei commi 1, 2 e 3 del presente articolo.