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LEGGE 27 febbraio 1978, n. 43

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, concernente provvedimenti urgenti per la finanza locale.

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Testo in vigore dal:  1-3-1978

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1



È convertito in legge il decreto-legge 29 dicembre 1977, n; 946, concernente provvedimenti urgenti per la finanza locale, con le seguenti modificazioni:
L'articolo 1 è sostituito con il seguente:

Il bilancio di previsione dei comuni e delle province per l'anno 1978 deve essere deliberato in pareggio entro il 31 marzo 1978. In allegato dovrà essere prodotto un documento, a firma del segretario comunale o provinciale e vistato dal sindaco o dal presidente l'amministrazione provinciale, certificativo, per l'esercizio 1977, delle entrate accertate per i primi tre titoli del bilancio e delle spese impegnate, relative al primo titolo, distintamente per ciascun capitolo.
È fatto divieto ai comuni, alle province ed alle loro aziende di trasporto di ricorrere a qualsiasi forma di indebitamento, con esclusione sia delle anticipazioni di tesoreria, nei limiti dei tre dodicesimi delle entrate accertate nell'anno 1977, afferenti, per i comuni e le province, ai primi tre titoli del bilancio di entrata e, per le aziende di trasporto, alle entrate proprie, sia dei mutui per spese di investimento. Sono parimenti esclusi i prefinanziamenti di mutui concessi per investimenti fino alla concorrenza di un terzo dell'importo dei mutui medesimi. I prefinanziamenti predetti non possono essere erogati prima dell'avvenuta aggiudicazione dei lavori.
Per l'anno 1978, ai fini del computo di detti tre dodicesimi si fa riferimento anche all'importo del mutuo autorizzato per il ripiano del disavanzo economico dell'esercizio 1977, al netto dell'importo corrispondente alle annualità di ammortamento dei mutui assunte a carico del bilancio dello Stato ai sensi del successivo articolo 3 ed iscritte nel bilancio dell'ente per lo stesso esercizio.
Il divieto di cui al comma precedente non si applica ai mutui da contrarre a copertura dei disavanzi economici autorizzati con decreto del Ministro per l'interno per l'esercizio 1977, alla quota delle perdite di gestione delle aziende di trasporto sino all'esercizio 1977, ai mutui di cui agli articoli 1, 4 e 5 del decreto-legge 17 gennaio 1977, n. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 17 marzo 1977, n. 62, nonché ai mutui a copertura dei disavanzi di gestione delle altre aziende municipalizzate accertati al 31 dicembre 1977.
Nessun mutuo può essere contratto se l'importo degli interessi di ciascuna rata di esso, sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, supera il 25 per cento delle entrate degli enti locali relative ai primi tre titoli del bilancio di previsione dell'anno in cui viene deliberata l'assunzione del mutuo. Tale limite non si applica ai mutui destinati ad investimenti ed assunti da aziende municipalizzate, provincializzate o consortili, aventi bilanci in pareggio garantiti con delegazioni sulle proprie entrate.
Il limite di cui al precedente comma non si applica alle deliberazioni di data anteriore al 31 dicembre 1977, relative all'assunzione di prestiti già accordati dalla Cassa depositi e prestiti o da altri istituti di credito.
Gli enti che hanno già approvato il bilancio di previsione per l'anno 1978, sono tenuti a rideterminarlo secondo le norme contenute nel presente decreto.
Nel bilancio di cui al primo comma sarà compresa la perdita di gestione delle aziende speciali di trasporto accertata per l'esercizio 1977 o, ove questa non fosse stata ancora accertata, di quella accertata, nei limiti dell'80 per cento, per l'esercizio 1976.
Sono altresì compresi i contributi con i quali i comuni e le province concorrono nelle spese delle aziende e dei consorzi di trasporto comunque costituiti o per servizio di trasporto gestiti in forma diversa, quando tale concorso sia dovuto in forza di atti regolarmente deliberati entro il 31 gennaio 1978 e divenuti esecutivi.
L'articolo 2 è sostituito dal seguente:

I comuni e le province che non avessero ancora provveduto all'approvazione dei rendiconti consuntivi, ai sensi dell'articolo 9-ter del decreto-legge 17 gennaio 1977, n. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 17 marzo 1977, n. 62, sono tenuti a presentare gli stessi entro il termine del 31 luglio 1978, limitatamente agli esercizi 1976 e 1977. Ove entro tale termine non si sia provveduto, la sezione del comitato di controllo nomina il commissario ad acta che vi provvede entro il termine di 90 giorni.
L'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio 1976 - che avverrà con deliberazione consiliare soggetta al solo controllo dei comitati regionali di controllo - comporta, anche in deroga alle disposizioni vigenti, l'approvazione a sanatoria, a tutti gli effetti, dei rendiconti pregressi non approvati.
Il bilancio di previsione per l'esercizio 1979 non può essere approvato se non previa approvazione del conto consuntivo dell'esercizio 1977.
L'articolo 3 è sostituito dal seguente:

A partire dal 1° gennaio 1978 le rate di ammortamento dei mutui a pareggio dei disavanzi economici dei bilanci degli enti locali, autorizzati con decreto del Ministro per l'interno, o nei limiti di cui all'articolo 5 del decreto-legge 17 gennaio 1977, n. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 17 marzo 1977, n. 62, nonché quelle relative ai mutui di cui agli articoli 1 e 4 del predetto decreto-legge, sono assunte a carico del bilancio dello Stato.
In detta operazione di trasferimento sono compresi i mutui assunti o da assumere per la copertura delle perdite di esercizio delle aziende speciali di trasporto relativamente agli esercizi 1977 e precedenti, per la parte non compresa nei mutui a pareggio dei bilanci economici.
Le ritenute relative alle annualità di cui al precedente comma, da applicare sui trasferimenti previsti dal successivo articolo 10, sono praticate a far tempo dal versamento previsto per il mese di luglio.
La dipendenza ed applicazione delle norme del presente articolo, nei bilanci degli enti locali del 1978 e degli anni successivi non dovrà più essere iscritto l'ammontare relativo alle rate di ammortamento dei mutui di cui al primo e secondo comma.
Gli istituti di credito mutuanti dovranno notificare alla Cassa depositi e prestiti l'ammontare delle annualità dovute dai comuni e dalle province per i mutui di cui al primo e secondo comma in essere al 1 gennaio 1978.
La Cassa depositi e prestiti pagherà le rate stesse per conto del Ministero del tesoro che provvederà al rimborso. Ai mandati di pagamento emessi dalla Cassa depositi e prestiti sono applicabili le disposizioni di cui all'articolo 37 del testo-unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343.
All'articolo 4, al secondo comma, le parole: nei limiti del 40 per cento dei cespiti medesimi, sono sostituite con le seguenti: nei limiti del 50 per cento dei cespiti medesimi per gli enti del Mezzogiorno e del 40 per cento negli altri casi e sono soppresse le parole: e delle disponibilità di credito per investimenti riservati agli enti locali dal CIPE, integrato dal Ministro per l'interno, con delibera da adottare entro il 31 marzo 1978.
L'articolo 5 è sostituito dal seguente:

Il complesso delle spese correnti per l'anno finanziario 1978 - escluse quelle per il personale, per interessi passivi sui mutui, per il ripiano delle perdite di esercizio delle aziende speciali di trasporto, per i contributi di cui all'ultimo comma del precedente articolo 1, nonché quelle coperte da corrispondente titolo di entrata derivante da finanziamenti regionali o statali con vincolo di destinazione, e per i costi delle funzioni trasferite in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 - non potrà subire incrementi superiori al 7 per cento dell'ammontare previsto per il 1977 quale risulta, per gli enti che vi siano tenuti, dal bilancio di previsione rideterminato ai sensi dell'articolo 2 della legge 12 novembre 1971, n. 952, e per gli altri enti dal documento previsto dal primo comma del precedente articolo 1.
Le spese per il personale, sopra considerate, si riferiscono a quelle a carico, per legge, degli enti locali, anche se il personale stesso risulti dipendente da enti, consorzi ed aziende, purché pubblici, comunque costituiti.
Ove dal documento di cui al primo comma dell'articolo 1 risultino spese eccedenti quelle previste dal bilancio rideterminato ai sensi della citata legge 12 novembre 1971, n. 952, e sulle quali è consentita la maggiorazione del 7 per cento, i comuni e le province potranno predisporre i bilanci di previsione 1978 includendovi l'importo di dette maggiori spese aumentato del 4 per cento.
I limiti di cui al primo e secondo comma sono rispettivamente elevati al 10 ed al 7 per cento per i comuni e le province del Mezzogiorno.
Gli enti locali che, dopo l'applicazione del limite massimo di incremento di spesa, di cui al primo e terzo comma, presentassero il bilancio con un'eccedenza di entrate, possono utilizzare tale eccedenza per investimenti o per ulteriori spese correnti. Qualora, in sede consuntiva, le entrate risultassero inferiori alle previsioni, l'ente locale dovrà imputare l'eccedenza di spesa al bilancio dell'anno successivo.
Ai fini della determinazione del costo del personale deve essere assunto come riferimento per la nuova spesa l'importo risultante per tale titolo dal documento di cui al primo comma dell'articolo 1.
Le delibere di approvazione del bilancio di previsione per il 1978 redatte in difformità ai commi precedenti sono da dichiarare nulle, per violazione di legge, da parte dei competenti organi di controllo.
All'articolo 6, i commi terzo, quarto, quinto e sesto sono sostituiti dai seguenti:

Le province, i comuni capoluogo di provincia e quelli superiori a cinquantamila abitanti contestualmente al bilancio 1978 accertano il numero dei posti che sono vacanti nei confronti del limite di cui al primo comma o che si renderanno vacanti a seguito di pensionamento entro il 31 dicembre 1978 nei servizi comunali e nelle aziende e nelle province e loro aziende.
Con riferimento a tale accertamento i comuni e le province deliberano il piano di utilizzazione di tale complessiva disponibilità di posti provvedendo, ove questo sia richiesto da esigenze derivati dalla ristrutturazione dei servizi o dalla istituzione di nuovi, a modificare le qualifiche dei posti da ricoprire. La modifica delle qualifiche costituisce modifica delle relative piante organiche.
I comuni la cui popolazione è compresa tra i trentamila ed i cinquantamila abitanti, e i consorzi tra i comuni, o fra i comuni e le province, previa la ristrutturazione prevista dall'articolo 9-bis del decreto-legge 17 gennaio 1977, n. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 17 marzo 1977, n. 62, possono assumere, in eccedenza al limite di cui al primo comma, il solo personale specializzato che è strettamente necessario alla gestione di nuovi servizi pubblici e sociali istituiti o da istituire a seguito di opere già realizzate o che si realizzeranno entro il 1978, entro il limite di un quarto dei posti vacanti nel vigente organico. La delibera per tali assunzioni, ove necessario; comporta modifica della pianta organica.
I comuni compresi tra i 5 mila ed i 30 mila abitanti, e sempre in dipendenza di provvedimenti che riguardino la istituzione di nuovi servizi a seguito di opere già realizzate o che si realizzeranno entro il 1978, possono provvedere, previa la ristrutturazione prevista dall'articolo 9-bis del decreto-legge 17 gennaio 1977, n. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 17 marzo 1977, n. 62, alla copertura di un terzo dei posti vacanti nel vigente organico, provvedendo, ove necessario, a modificare le qualifiche dei posti da ricoprire. La modifica delle qualifiche costituisce modifica della relativa pianta organica.
I limiti di cui al quinto e sesto comma sono elevati rispettivamente del 10 e 20 per cento per i comuni del Mezzogiorno.
Per i comuni fino a cinquemila abitanti è consentita la copertura totale dei posti previsti nella vigente pianta organica con facoltà di modificare le qualifiche dei posti vacanti. La modifica delle qualifiche costituisce modifica della relativa pianta organica.
I comuni sino a 10.000 abitanti che non presentino vacanze nella pianta organica, possono assumere, previa modifica della suddetta pianta, un numero di dipendenti, semprechè si tratti di personale specializzato e destinato a nuovi servizi, sino ad un massimo del 10 per cento del personale in servizio al 31 dicembre 1976.
I comuni e le province istituiti dal 1 gennaio 1974, i cui ruoli organici al 31 dicembre 1977 presentino vacanze, possono procedere ad assunzioni di personale nell'anno 1978 nel limite del 50 per cento delle vacanze stesse.
L'eventuale personale non di ruolo in servizio presso le province e i comuni di cui ai commi precedenti si computa ai fini della copertura del numero dei posti vacanti nella pianta organica.
Le spese per il personale derivanti dalla applicazione dei precedenti commi verranno portate in aumento del costo considerato Ma quinto comma dell'articolo 5 e ove non trovino copertura totale o parziale nelle entrate dell'ente locale, saranno coperte, a consuntivo, con le modalità dell'articolo 11, entro il 31 marzo 1979.
Il numero dei posti da ricoprire a norma dei precedenti commi è riservato, fino al 30 per cento, ai giovani iscritti nelle liste speciali di cui alla legge 1 giugno 1977, n. 285. Tale percentuale è elevata al 50 per cento per gli enti locali del Mezzogiorno. Alla copertura dei posti si provvede comunque secondo le modalità ed in base ai titoli previsti dai regolamenti del personale.
Nel limite di cui al primo comma non è compreso il personale o comandato dalla regione o la cui spesa è coperta da contributi statali o regionali concessi a seguito della attribuzione o delle deleghe di funzioni amministrative.
Fino all'entrata in vigore della riforma della finanza locale la commissione centrale della finanza locale esercita le sue funzioni soltanto in ordine alle deliberazioni concernenti il trattamento economico generale del personale e le modifiche dei ruoli organici dello stesso diverse da quelle previste nei precedenti commi, dei comuni e delle province, e nella composizione della sezione organici di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 19 agosto 1954, n. 968.
Nell'anno 1978 i comuni, le province e i loro consorzi che alla data del 31 gennaio 1978 abbiano deliberato di assumere la gestione diretta di servizi già in concessione, o comunque gestiti da società per azioni a prevalente partecipazione degli enti locali, e provvedono alla gestione diretta dei servizi predetti, devono limitare il numero del personale da assumere a quello esistente presso le aziende o società, che precedentemente e il servizio regolarmente in servizio alla data del 31 gennaio 1978.
Il trattamento giuridico ed economico del personale dei comuni, delle province e dei loro consorzi viene determinato in conformità ai principi, ai criteri ed ai livelli retributivi, risultanti da accordi nazionali a scadenza triennale.
I livelli retributivi non potranno, in ogni caso, superare quelli contenuti negli accordi suddetti.
L'accordo nazionale viene stipulato tra una rappresentanza del Governo, dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e dell'Unione delle province di Italia (UPI) e le organizzazioni sindacali, maggiormente rappresentative su scala nazionale, dei lavoratori dipendenti. L'accordo è approvato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri da adottare entro 60 giorni dalla sottoscrizione dell'accordo stesso.
È ferma l'efficacia delle deliberazioni che sono state adottate, per adeguare gli accordi nazionali alle esigenze locali, se eseguite entro il 31 dicembre 1977 ancorché non integralmente approvate dalla commissione centrale finanza locale.
L'efficacia delle deliberazioni adottate nel medesimo termine, per le parti non approvate dalla commissione centrale finanza locale e non eseguite, avrà luogo a far tempo dal 1 gennaio 1978.
In sede di definizione del prossimo accordo, tenuto conto che in sede di applicazione dei precedenti accordi nazionali si sono verificate disparità di trattamento economico del personale, dovranno essere previsti i modi, le forme e i tempi per riportare le retribuzioni ai livelli che saranno stabiliti nell'accordo stesso.
Dopo l'articolo 6 è inserito il seguente:
Art. 6-bis. - Le limitazioni di cui al precedente articolo 6 non si applicano nei confronti delle amministrazioni provinciali di Udine e Pordenone e dei comuni di cui agli articoli 1 e 20 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, ed all'articolo 11 del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertiti, con modificazioni, rispettivamente nella legge 29 maggio 1976, n. 336, e nella legge 30 ottobre 1976, n. 730.
All'articolo 7 sono aggiunte, in fine, le parole: oltre alle spese già sostenute per le stesse funzioni prima del loro trasferimento, e sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

Le regioni sono tenute ad iscrivere nei rispettivi bilanci per l'anno 1978 stanziamenti, per lo svolgimento delle funzioni già esercitate dalle regioni e attribuite ai comuni, nella misura corrispondente agli importi previsti nei bilanci relativi all'anno 1977, incrementati della stessa percentuale prevista dalle leggi vigenti per l'incremento del fondo comune di cui all'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281.
Con legge regionale viene disposta la erogazione ai comuni delle somme corrispondenti alle funzioni trasferite dalle regioni ai comuni.
All'articolo 8, al primo comma, dopo le parole: la spesa corrente, sono aggiunte le seguenti: compresi gli ammortamenti;
al terzo comma, le parole: corrispondenti percorsi, sono sostituite dalle seguenti: percorsi equivalenti.
L'articolo 9 è sostituito dal seguente:

Per l'anno 1978 le intendenze di finanza corrisponderanno ai comuni e alle province somme di importo pari a quelle corrisposte per l'anno 1977 in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, nei limiti degli stanziamenti a tal fine iscritti nello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1977, integrati ai sensi dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1977, n. 547. L'importo così risultante è ulteriormente aumentato del 20 per cento e, per i comuni e le province del Mezzogiorno, del 25 per cento.
I pagamenti di cui al comma precedente saranno disposti dalle intendenze di finanza, in via anticipata, in quote bimestrali, pari a due dodicesimi dell'importo annualmente spettante a ciascun ente, e dovranno essere effettuati entro i primi venti giorni di ciascun bimestre.
La data del 31 dicembre 1977 prevista dall'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, per la corresponsione, da parte di regioni, comuni e province, di contributi ad enti con riferimento a tributi soppressi, è prorogata al 31 dicembre 1978.
Sono sospese le procedure di compensazione amministrativa per eventuali debiti di comuni e province, relativi all'esercizio 1977, nei confronti dello Stato.
Il termine di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, è prorogato al 31 dicembre 1978.
L'articolo 10 è sostituito con il seguente:

Per l'anno 1978 entro i primi venti giorni di ogni bimestre agli enti locali autorizzati dal Ministero dell'interno ad assumere mutui ad integrazione del disavanzo economico del bilancio di previsione per l'anno 1977, sono erogate somme corrispondenti ai due dodicesimi dei mutui stessi, maggiorati di due dodicesimi dei mutui concessi per la copertura del disavanzo delle aziende di trasporto, non compreso nel bilancio rideterminato del 1977, al netto dell'importo corrispondente alle annualità di ammortamento dei mutui a pareggio dei disavanzi economici assunti a carico del bilancio dello Stato ed iscritte nei bilanci degli enti locali per il 1977, nonché dell'aumento del 20 o del 25 per cento delle entrate sostitutive di cui al primo comma del precedente articolo 9. La detrazione riguardante l'aumento delle entrate sostitutive potrà essere fatta in occasione delle erogazioni a conguaglio di cui al successivo articolo 11.
Sino all'entrata in vigore della riforma della finanza locale alle erogazioni previste dal precedente comma provvede il Ministero dell'interno e a tale fine gli enti locali dovranno trasmettere al suddetto Ministero, entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un prospetto riepilogativo delle somme dovute agli istituti mutuanti diversi dalla Cassa depositi e prestiti a titolo di rate di ammortamento dovute nell'anno 1978 per mutui assunti per il pareggio dei disavanzi economici dei bilanci.
L'obbligo di cui al comma precedente non riguarda gli enti che avessero già trasmesso detto prospetto al Ministero del tesoro.
Dopo l'articolo 10 è inserito il seguente:
Art. 10-bis. - Per l'anno 1978, il Ministero dell'interno provvederà ad erogare, entro i primi venti giorni di ogni bimestre, in favore dei comuni che hanno pareggiato il bilancio dell'anno 1977 con i contributi di cui all'articolo 5 del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito nella legge 30 ottobre 1976, n. 730, somme corrispondenti ai due dodicesimi dell'ammontare di contributi stessi.
Gli enti predetti sono considerati non deficitari agli effetti del presente decreto.
A favore delle comunità montane comprendenti i comuni di cui agli articoli 1 e 20 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, ed all'articolo 11 del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertiti, con modificazioni, rispettivamente, nella legge 29 maggio 1976, n. 336, e nella legge 30 ottobre 1976, n. 730, nonché del consorzio dei comuni denominato Comunità collinari del Friuli, la regione Friuli-Venezia Giulia è autorizzata per l'anno 1978 a concedere contributi - a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 della legge 8 agosto 1977, n. 546 - fino alla concorrenza dell'importo erogato alle stesse comunità nell'anno 1977 ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 1976, n. 730.
L'articolo 11 è sostituito con il seguente:

Il pareggio dei bilanci comunali e provinciali, approvati ai sensi di legge, è assicurato per l'anno 1978, da trasferimenti a carico del bilancio dello Stato, mediante erogazioni da parte del Ministero dell'interno.
L'importo di tali erogazioni è determinato sulla base di apposita certificazione - firmata dal legale rappresentante dell'ente e dal segretario - da cui risultino i dati relativi alle spese previste dal primo e dal secondo comma dell'articolo 5 e all'importo relativo alle quote di capitale comprese nelle rate di ammortamento dei mutui. Le modalità relative alle predette certificazioni saranno indicate con decreto del Ministro per no, di concerto col Ministro per il tesoro, da emanarsi sentite l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e l'Unione delle province d'Italia (UPI), entro il 31 marzo 1978.
Il versamento di tali importi agli enti locali avrà luogo in tre rate entro il 31 maggio, il 31 agosto e il 30 novembre 1978.
Dopo l'articolo 11 è aggiunto il seguente:
Art. 11-bis. - I mandati di pagamento emessi ai sensi dei precedenti articoli 10 e 11 sono estinti esclusivamente mediante accreditamento in conto corrente postale intestato a ciascun ente locale.
Sull'importo dei pagamenti medesimi lo Stato non può disporre trattenute per la estinzione di eventuali debiti dei comuni e delle province se non per rettifica di errori inerenti alle erogazioni di cui ai citati articoli 10 e 11.
All'articolo 12, al primo comma, dopo la parola: approvato, sono aggiunte le seguenti: o nei limiti delle maggiori spese necessarie, ove si tratti di spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di impegno e pagamento frazionati in dodicesimi.
All'articolo 13, dopo le parole: enti locali, sono aggiunte le seguenti: se debitori.
L'articolo 14 è sostituito con il seguente:
Per l'anno 1978 è istituita un'addizionale ai tributi di competenza dei comuni e delle province nelle seguenti percentuali:
1) imposta sulla pubblicità: 50 per cento;
2) diritti sulle pubbliche affissioni: 80 per cento;
3) imposta sui cani: 100 per cento;
4) tassa per l'occupazione permanente di spazi ed aree pubbliche: 100 per cento;
5) tassa per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche: 100 per cento.
Le addizionali di cui sopra sono devolute ai comuni ed alle province e da questi riscosse con le stesse modalità dei relativi tributi.
I comuni entro il 31 marzo devono, in deroga alle disposizioni vigenti, deliberare per l'anno 1978 l'aumento della tassa per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti solidi urbani interni in misura tale che il gettito del tributo sia pari al costo del relativo servizio. L'aumento non può in ogni caso superare il 100 per cento degli importi previsti nelle tariffe già deliberate.
Ove dalla applicazione dell'aumento massimo di cui al comma precedente non si raggiunga nel 1978 un gettito pari al costo del servizio, l'ulteriore aumento per perequare le entrate al costo del servizio deve essere applicato a fare tempo dal 1 gennaio 1979 nei limiti massimi di un ulteriore cento per cento delle tariffe in vigore nel 1977.
Le addizionali di cui ai numeri 1), 2) e 5) del primo comma si applicano con decorrenza dal 1 aprile 1978;
le addizionali di cui ai numeri 3) e 4) del primo comma nonché l'aumento di cui al terzo comma si applicano con decorrenza dal 1 gennaio 1978.
Entro il 31 marzo 1978 i comuni procedono alla revisione dei proventi e dei diritti relativi alle entrate extra-tributarie propriamente comunali riscosse a tariffa, quando l'ultima revisione della tariffa stessa sia entrata in applicazione prima del 31 dicembre 1974.
L'aumento non potrà essere inferiore al 20 e superiore al 100 per cento avuto riguardo alla data alla quale risale l'ultimo aggiornamento. Le nuove tariffe hanno decorrenza dal 1 aprile 1978.
Per le tariffe relative ad entrate soggette alle disposizioni sui prezzi amministrati, l'obbligo sopra stabilito è subordinato all'espletamento delle relative procedure per la preventiva autorizzazione.
Sulle maggiori entrate derivanti dalla applicazione del presente articolo, non riscosse direttamente dai comuni e dalle province, è applicato a favore dei concessionari od appaltatori l'aggio in misura fissa del 4 per cento in deroga alle condizioni del contratto sia esso ad aggio o a canone fisso.
L'articolo 15 è sostituito dal seguente:

Sino al 31 dicembre 1978 o, se precedente, sino all'entrata in vigore della riforma della municipalizzazione, è sospesa la costituzione di aziende speciali municipalizzate, provincializzate e consortili per provvedere a servizi attualmente gestiti in economia sotto qualsiasi forma, o all'attivazione di nuovi servizi.
Sono ammesse deroghe alle disposizioni del precedente comma per consentire la prosecuzione del servizio in occasione della scadenza di concessione a privati, o di scioglimento di consorzi o società esistenti, nonché per attuare accorpamenti, fusioni ed unificazioni di aziende esistenti, da realizzare sotto forma di consorzi o di società pubbliche.
Le deroghe innanzi previste sono consentite sempre che la costituzione delle nuove aziende, sotto qualsiasi forma realizzate, non produca lievitazione degli oneri a carico degli enti locali ed accresca l'efficienza del servizio.
Hanno comunque efficacia, per il periodo transitorio, le deliberazioni assunte dai consigli comunali e provinciali entro il 31 dicembre 1977.
L'articolo 16 è soppresso.
All'articolo 18 le parole: rispettivamente del 40 e del 20 per cento, sono sostituite con le seguenti: dei 35 per cento; e sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

Per le camere di commercio della Sicilia e della Calabria l'ammontare attribuito nel 1977 va ricalcolato, ai soli effetti dell'applicazione del precedente primo comma, commisurandolo, se più favorevole, con le entrate riscosse nel 1973 in deroga al quarto comma dell'articolo 35 del decreto-legge 22 gennaio 1973, n. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 23 marzo 1973, n. 36.
A partire dal 31 gennaio 1978 e sino al 31 dicembre 1978 le camere di commercio e le aziende autonome di soggiorno non possono procedere ad assunzioni di personale ove le medesime portino il numero dei dipendenti al di sopra del numero del personale in servizio a qualunque titolo, anche a carattere precario, nell'anno 1976.
Per l'anno 1978 le aziende di soggiorno potranno assumere per mansioni stagionali un numero di lavoratori non superiore a quello del 1977.
Per l'anno 1978 le camere di commercio potranno assumere per mansioni stagionali un numero di lavoratori non superiore a quello del 1976.
Dopo l'articolo 19, sono aggiunti i seguenti:
Art. 19-bis. - Sino all'emanazione di nuove norme che regolino la partecipazione delle regioni all'imposta locale sui redditi per l'anno 1978 sono attribuite dall'amministrazione finanziaria alle regioni a statuto ordinario ed alle aziende autonome di soggiorno, cura e turismo istituite nel quadriennio 1974-77 somme sostitutive di importo pari alla quota di loro spettanza calcolata sulla base delle iscrizioni a ruolo effettuate nell'anno 1977 con una maggiorazione del 10 per cento.
Per l'attribuzione di dette somme sono osservate le procedure stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, e successive modificazioni.
Alla regione siciliana è direttamente attribuito dalle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato un ammontare pari al 13,60 per cento del gettito dei versamenti all'imposta locale sui redditi effettuati nell'ambito della regione stessa.
Art. 19-ter. - Per eventuali necessità di cassa connesse all'attività creditizia della Cassa depositi e prestiti e gestioni annesse si applicano le disposizioni di cui agli articoli 245, 246 e 247 del capo secondo del regolamento approvato con decreto luogotenenziale 23 marzo 1919, n. 1058, per la esecuzione del testo unico delle leggi sulla Cassa depositi e prestiti e gestioni annesse.
All'articolo 20, secondo comma, sono aggiunte, in fine, le parole:
Per tali certificati di credito è data facoltà di applicare anche le disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 22 dicembre 1977, n. 951.