DECRETO-LEGGE 13 maggio 1976, n. 227

Provvidenze per le popolazioni dei comuni della regione Friuli-Venezia Giulia colpiti dal terremoto del maggio 1976.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 29 maggio 1976, n. 336 (in G.U. 01/06/1976, n.143).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/08/1988)
Testo in vigore dal: 14-8-1977
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 20. 
 
  Nei comuni  colpiti  dagli  eventi  sismici  del  maggio  1976,  ed
indicati nell'ambito delle province  di  Udine  e  di  Pordenone  con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con  i
Ministri per l'interno, per il tesoro, per le finanze e per il lavoro
e la previdenza sociale, sentita la regione, e' sospeso il corso  dei
termini  di  prescrizione  e   dei   termini   perentori   legali   e
convenzionali, i quali  importino  decadenza  da  qualsiasi  diritto,
azione od eccezione, che scadono nel  periodo  dal  6  maggio  al  30
giugno 1977. 
  Per lo stesso periodo e' parimenti sospeso il termine  di  scadenza
dei vaglia cambiari, delle cambiali e di ogni altro titolo di credito
avente  forza  esecutiva  compresi  i  ratei  dei  mutui  bancari  ed
ipotecari pubblici e privati,  pagabili  da  debitori  domiciliati  o
residenti nei comuni stessi emessi o comunque pattuiti o  autorizzati
prima del 15 settembre 1976,  nonche'  il  pagamento  dei  canoni  di
locazione di immobili urbani e  di  affitto  dei  fondi  rustici,  il
pagamento dei canoni demaniali per l'occupazione di  beni  demaniali,
siti nei  comuni  di  cui  al  precedente  comma,  e  dei  contributi
consorziali che  sono  scaduti  o  che  scadono  durante  il  periodo
indicato. 
  E' parimenti sospeso il corso dei termini previsti dal primo  comma
del presente articolo relativamente alle obbligazioni da adempiere  o
ai diritti da esercitare in altri comuni, in favore delle persone che
provino di non aver potuto osservare i  termini  stessi  per  essersi
trovate nei comuni colpiti dagli  eventi  sismici  di  cui  al  primo
comma. ((4)) 
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AGGIORNAMENTO (4) 
  Il D.L. 17 giugno 1977, n. 313, convertito con modificazioni, dalla
L. 4 agosto 1977,  n.  503  ha  disposto  (con  l'art.  1)  che  "Nei
confronti dei soggetti all'imposta sul reddito delle persone  fisiche
aventi domicilio fiscale nei comuni indicati a norma dell'art. 20 del
decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con  modificazioni,
nella legge 29 maggio 1976, n. 336,  ed  a  norma  dell'art.  11  del
decreto-legge  18   settembre   1976,   n.   648,   convertito,   con
modificazioni, nella legge 30 ottobre 1976, n. 730, e'  prorogato  al
31 dicembre 1977 il termine per la presentazione delle dichiarazioni 
dei redditi relativi all'anno 1975 e all'anno 1976."