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DECRETO-LEGGE 17 gennaio 1977, n. 2

Consolidamento delle esposizioni bancarie a breve termine di comuni e province.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 17 marzo 1977, n. 62 (in G.U. 19/03/1977, n.76).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/05/1980)
Testo in vigore dal:  20-3-1977
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Art. 4


La sezione autonoma di credito comunale e provinciale è autorizzata a trasformare in mutui decennali le esposizioni per morosità dei comuni e delle province risultanti al 31 dicembre 1976 per capitale ed interessi, nei confronti della Cassa depositi e prestiti e della sezione stessa.
La notifica del provvedimento di trasformazione, che potrà essere effettuata mediante invio di lettera raccomandata, con avviso di ricevimento, comporta l'iscrizione nel bilancio dell'ente debitore per l'esercizio 1978 e per gli esercizi successivi, della relativa annualità di ammortamento.
((Qualora entro il 31 dicembre 1977 non venga emanato un provvedimento generale di consolidamento dei debiti degli enti locali il Governo adotterà i provvedimenti necessari per il pagamento delle rate di ammortamento dei mutui consolidati ai sensi del presente articolo))
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I mutui di cui al presente articolo sono assistiti dalla garanzia dello Stato.