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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1972, n. 638

Disposizioni per l'attribuzione di somme agli enti indicati nell'art. 14 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, in sostituzione di tributi, contributi e compartecipazioni e norme per la delegabilità delle entrate.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/04/1998)
Testo in vigore dal:  1-1-1973

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 9 ottobre 1971, n. 825, concernente delega legislativa per la riforma tributaria;
Visto il decreto-legge 25 maggio 1972, n. 202, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 1972, n. 321;
Udito il parere della Commissione parlamentare istituita a norma dell'art. 17, comma primo, della legge 9 ottobre 1971, n. 825;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per l'interno, per le finanze, per il tesoro e per il bilancio e la programmazione economica; Decreta:

Art. 1

Periodo di finanziamento


Con decorrenza dal 1 gennaio 1973 e fino al 31 dicembre 1977, sono attribuite dall'amministrazione finanziaria ai comuni, alle province, alle camere di commercio, alle aziende autonome di soggiorno cura o turismo, nonché alle regioni Sardegna, Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige e alle province autonome di Trento e di Bolzano le somme determinate ai sensi dei successivi articoli, in sostituzione dei tributi e contributi aboliti in attuazione dell'art. 1 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, e delle compartecipazioni a tributi erariali.